52004PC0488

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS ( SEC(2004) 936 } {SEK(2004) 936 } /* COM/2004/0488 def. - COD 2004/0158 */


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS ( SEC(2004) 936 } {SEK(2004) 936 }

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

Il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per l'Unione l'obiettivo strategico di creare un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Rispondendo con dinamismo alle sfide legate al rapido mutamento delle condizioni internazionali della concorrenza, l'agenda per la politica sociale costituisce, nell'ambito della strategia globale di Lisbona, la "tabella di marcia" dell'Unione per quanto riguarda l'occupazione e la politica sociale.

Nella sua comunicazione "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" [1] la Commissione ha indicato nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale un importante strumento in grado di contribuire alla concorrenzialità per realizzare l'obiettivo di crescita e occupazione delle nuove prospettive finanziarie. La stessa comunicazione invita ad un ulteriore rafforzamento dell'agenda per la politica sociale allo scopo di affrontare le nuove sfide comuni a tutti gli Stati membri e di gestire il cambiamento nel contesto dell'allargamento, della globalizzazione e dell'invecchiamento demografico.

[1] COM (2004) 101 def.

Per realizzare gli obiettivi di Lisbona l'agenda per la politica sociale si avvale di un insieme di strumenti, fra cui in particolare la legislazione, il metodo di coordinamento aperto, il dialogo sociale europeo nonché il Fondo sociale europeo e di una serie di altri strumenti finanziari direttamente gestiti dalla Commissione. La presente relazione riguarda unicamente questi ultimi strumenti finanziari e riflette gli sforzi realizzati allo scopo di razionalizzarli.

2. Giustificazione dell'azione

La Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare la revisione degli strumenti giuridici delle nuove prospettive finanziarie per tendere in maniera significativa ad una maggiore semplificazione. Tutte le diverse opzioni sono state attentamente esaminate.

Un'opzione sarebbe stata quella di abbandonare gli attuali strumenti finanziari. Un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, migliori condizioni di lavoro, la lotta alla discriminazione, la parità tra uomini e donne, la libera circolazione dei lavoratori e il dialogo sociale rientrano tuttavia fra gli obiettivi espliciti dell'Unione europea quali definiti dal trattato, senza i quali gli obiettivi politici di Lisbona non potranno essere realizzati.

Benché tali ambiti siano principalmente di competenza degli Stati membri, in futuro si avrà ancora bisogno del sostegno di mezzi finanziari modesti per una serie di motivi:

* continuano ad essere necessari mezzi finanziari per garantire un'applicazione coerente dell'acquis esistente, per migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e per sostenere la promozione dei diritti, la libera circolazione dei lavoratori, la lotta contro la discriminazione e la parità fra uomini e donne;

* il sostegno finanziario della Comunità all'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore occupazionale e sociale dovrebbe continuare a fungere da catalizzatore aiutando gli Stati membri a definire e ad attuare riforme dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche sociali, producendo così importanti sviluppi politici grazie a modesti mezzi finanziari;

* affinché la Commissione sia in grado di utilizzare pienamente la competenza autonoma in tema di promozione del dialogo sociale a livello di Unione europea conferitale dall'art. 138 del trattato sono indispensabili risorse finanziarie adeguate. La cooperazione a favore del cambiamento svolgerà un ruolo fondamentale fornendo le risposte appropriate per sfruttare il cambiamento e la ristrutturazione economica.

Investendo risorse in questi tre canali l'Unione contribuirà attivamente a realizzare gli obiettivi di Lisbona che sono la concorrenzialità, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

3. Scelta dello strumento

Per semplificare e razionalizzare in maniera efficace la situazione attuale, tenendo conto nel contempo delle diverse procedure decisionali, si propone di strutturare le attività per l'occupazione e la politica sociale in due ambiti principali, ciascuno dei quali corrisponde ad una linea di bilancio e dispone di una propria procedura decisionale:

1. il primo assumerà la forma di un programma integrato per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) per il periodo 2007 - 2013. Il programma sarà adottato con la presente decisione del Parlamento e del Consiglio. Esso comprende quattro programmi specifici di azione comunitaria che sostengono attualmente l'attuazione dell'agenda per la politica sociale e una serie di linee di bilancio relative alle condizioni di lavoro. La sua dotazione finanziaria per il periodo stabilito ammonterà a 628,8 milioni di euro;

2. il secondo, intitolato "Sostenere il dialogo sociale, la libera circolazione dei lavoratori, studi e relazioni speciali in ambito sociale", sarà oggetto di una comunicazione distinta dal momento che non sarà necessaria una decisione legislativa. Questo settore di attività ingloberà le spese basate sui regolamenti in vigore e sui poteri autonomi conferiti alla Commissione dal trattato, quali confermati dall'articolo 49, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dall'articolo 33, paragrafo 1 delle sue modalità di esecuzione. Questa seconda linea di bilancio ammonterà a 479,9 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Essa riguarderà principalmente il sostegno finanziario destinato a promuovere e ad agevolare il dialogo sociale a livello europeo. Il coinvolgimento delle parti sociali nel processo legislativo è obbligatorio a norma degli articoli 138 e 139 del trattato ed esse svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione di un'effettiva governance europea. La Commissione continuerà pertanto ad incoraggiare e sostenere la cooperazione ed il dialogo sociale a livello tanto settoriale quanto intersettoriale. A tal fine essa finanzierà attività di negoziato, informazione, formazione e potenziamento delle capacità dei soggetti interessati nonché di diffusione e promozione dei risultati a tutti i livelli.

La Commissione apporterà inoltre un contributo finanziario ad attività relative all'analisi sociale e alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare la rete EURES, conformemente a quanto disposto nella seconda parte del regolamento 1612/68 del Consiglio [2].

[2] EURES è una rete di cooperazione fra servizi per l'occupazione degli Stati membri, i loro partner e la Commissione, il cui obiettivo è quello di scambiare informazioni sulle offerte e le domande di lavoro, la situazione e le tendenze del mercato del lavoro e le condizioni di vita e di lavoro.

Altri 266,4 milioni di euro dovrebbero essere previsti per finanziare nel periodo 2007-2013 le due agenzie che operano nel settore dell'occupazione e degli affari sociali [3].

[3] La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Bilbao). L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna) è escluso dal momento che verrà sostituito dall'Agenzia per i diritti fondamentali prevista alla linea di bilancio 3.

Richiamandosi agli obiettivi di parità dell'agenda di Lisbona e sulla base dell'accordo politico raggiunto in seno al Consiglio, il Consiglio europeo ha infine espresso il suo sostegno alla creazione di un Istituto europeo del genere e ha invitato la Commissione a presentare una proposta specifica al riguardo. La Commissione prevede di adottare la proposta corrispondente entro la fine dell'anno, con una dotazione di 52,7 milioni di euro per il periodo 2007-2013. La costituzione dell'istituto non inciderà sul bilancio poiché l'importo in questione è stato dedotto dal programma PROGRESS. L'Istituto avrà principalmente il compito di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri informazioni e dati oggettivi, affidabili e comparabili sulla parità fra i sessi allo scopo di elaborare provvedimenti da adottare in tale settore. Esso fungerà inoltre da catalizzatore per sviluppare, analizzare e diffondere informazioni volte a migliorare la parità fra uomini e donne in Europa. Allo scopo di evitare sovrapposizioni con altri istituti o agenzie l'ambito esatto delle sue competenze verrà attentamente definito nella proposta citata sopra.

Onde evitare accavallamenti fra gli interventi oggetto del programma proposto, verranno posti in essere meccanismi di cooperazione volti a favorire gli scambi e le sinergie.

4. Obiettivi del nuovo programma comunitario

Come indicato in precedenza, solo una parte della spesa prevista per il periodo 2007-2013 deve fondarsi su una decisione legislativa intermedia. È questo lo scopo della decisione del Parlamento e del Consiglio allegata, che istituisce un nuovo programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS).

L'obiettivo globale è quello di rafforzare il ruolo di iniziativa svolto dalla Commissione nel proporre le strategie dell'UE, di realizzare e seguire gli obiettivi dell'Unione e la loro traduzione in politiche nazionali, di recepire la legislazione comunitaria e controllare che venga applicata in maniera coerente in tutta Europa, di promuovere meccanismi di cooperazione e coordinamento fra Stati membri e di collaborare con le organizzazioni che rappresentano la società civile.

Allo scopo di conseguire questo obiettivo globale sono stati definiti gli obiettivi generali del programma:

(1) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri paesi partecipanti) mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori contemplati dal programma;

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche dell'UE negli Stati membri e valutarne l'impatto;

(4) promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche a livello dell'Unione;

(5) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche dell'UE attuate nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

(6) migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere e sostenere le politiche dell'Unione.

Gli obiettivi stabiliti per ogni sezione sono stati infine tradotti in obiettivi operativi che corrispondono ai tipi di assistenza (attività analitiche e di apprendimento reciproco, attività di sensibilizzazione e diffusione, appoggio ai principali soggetti interessati) da prestare in ciascun ambito politico. Gli obiettivi operativi risponderanno all'esigenza di realizzare iniziative finanziate a livello della Commissione e destinate a soggetti specifici che devono operare in tale contesto.

5. Sezioni previste dal programma

Il programma verrà suddiviso in cinque sezioni corrispondenti ai cinque principali settori di intervento:

(1) Occupazione

(2) Protezione sociale e integrazione

(3) Condizioni di lavoro

(4) Diversità e lotta contro la discriminazione

(5) Parità fra uomini e donne

La sezione 1 sosterrà l'attuazione della strategia europea per l'occupazione quale definita nel titolo "Occupazione" del trattato CE (articoli da 125 a 130).

La sezione 2 sosterrà l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione conformemente all'articolo 137 quale modificato dal trattato di Nizza, che stabilisce che la Comunità "sostiene e completa l'azione degli Stati membri" per conseguire vari obiettivi relativi alla protezione sociale, in particolare la "lotta contro l'esclusione sociale" e la "modernizzazione dei regimi di protezione sociale".

La sezione 3 sosterrà il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro, conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato.

La sezione 4 sosterrà l'applicazione efficace del principio della non discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, conformemente all'articolo 13 del trattato. Essa favorirà inoltre l'integrazione della lotta alla discriminazione nelle politiche dell'Unione e farà conoscere meglio i vantaggi della diversità.

La sezione 5 sosterrà, da un lato, l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e, dall'altro, una migliore integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'Unione, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 2 e agli articoli 13 e 141 del trattato.

6. Consultazione esterna

Questo progetto di razionalizzazione dei programmi e della struttura del bilancio in tema di occupazione e politica sociale riguarda direttamente i principali soggetti interessati. Sono state organizzate consultazioni con le parti sociali e le organizzazioni non governative.

7. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante del programma è allegata alla presente proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio. Essa è stata elaborata internamente dall'unità "Valutazione" della DG EMPL in collaborazione con tutte le unità coinvolte nel processo di definizione del programma.

I risultati della valutazione già disponibili mostrano che le diverse iniziative sostenute sono indicate a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'agenda per la politica sociale. Sono state valutate varie impostazioni innovative. I risultati della valutazione che sono già stati pubblicati sono presentati nell'allegato 1 della valutazione ex-ante.

8. Semplificazione

L'impostazione proposta contribuirà all'obiettivo fondamentale di semplificare gli strumenti, tanto sul piano giuridico quanto su quello gestionale, e di razionalizzare la struttura del bilancio. Essa rafforzerà inoltre la coerenza e l'omogeneità degli strumenti, evitando sovrapposizioni fra di essi. I prossimi allargamenti richiederanno risorse umane supplementari, ma tali risorse saranno meglio ripartite abbandonando le linee di bilancio meno importanti (grandi consumatrici di risorse umane) e raggruppando i programmi esistenti in un unico programma coerente e razionale, il che migliorerà la proporzionalità fra l'importo delle spese e i costi amministrativi per la loro gestione.

L'impostazione proposta comporterà inoltre una riduzione da 28 a 2 del numero di linee di bilancio (agenzie escluse) gestite direttamente dalla Commissione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali. Una decisione unica sostituirà le numerose decisioni attualmente in vigore. Tutto questo semplificherà enormemente il processo decisionale. Oltre a diminuire in misura sostanziale il numero di linee di bilancio, si conseguirà una maggiore razionalizzazione anche riducendo ed armonizzando il campo d'applicazione dei quattro attuali programmi di azione comunitaria. Nell'esecuzione del programma la Commissione sarà assistita da un unico comitato di programma, invece di quattro.

La proposta di razionalizzazione andrà inoltre a vantaggio dell'utilizzatore finale accrescendo la visibilità, la chiarezza e la coerenza di tali strumenti. Sarà più facile per i beneficiari potenziali richiedere un finanziamento nell'ambito delle varie sezioni del nuovo programma grazie ad un approccio standardizzato e a disposizioni di attuazione armonizzate. Dal momento che un singolo progetto può perseguire gli obiettivi di più sezioni del programma, quest'ultimo mette a disposizione dell'utilizzatore finale uno "sportello unico".

9. Spiegazione dettagliata degli articoli

La decisione comprende 20 articoli.

L'articolo 1 istituisce il programma PROGRESS.

L'articolo 2 ne definisce gli obiettivi generali, comuni alle 5 sezioni.

L'articolo 3 presenta la struttura complessiva del programma che è suddiviso in 5 sezioni corrispondenti ai 5 principali settori di intervento.

Gli articoli da 4 a 8 presentano un elenco di obiettivi operativi per ciascuna sezione del programma.

L'articolo 9 definisce i vari tipi di azioni previsti nel quadro del programma per realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 2 e negli articoli da 4 a 8.

L'articolo 10 elenca i potenziali partecipanti al programma.

L'articolo 11 definisce le diverse modalità con cui i soggetti elencati all'articolo 10 possono richiedere un finanziamento.

L'articolo 12 definisce le disposizioni di attuazione del programma, segnatamente il ruolo del comitato di cui all'articolo 13.

L'articolo 13 stabilisce che la Commissione venga assistita da un comitato di gestione/consultivo per l'attuazione del programma.

L'articolo 14 prevede la cooperazione del comitato di cui all'articolo 13 con altri comitati pertinenti incaricati di seguire altri programmi o legati a meccanismi di cooperazione nel quadro del metodo di coordinamento aperto.

L'articolo 15 esprime l'esigenza di garantire il coordinamento e la complementarità delle azioni finanziate nell'ambito del programma con altre azioni dell'UE, non solo nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, ma anche in campi che perseguono obiettivi comuni (istruzione, cultura, giustizia e affari interni ecc.).

L'articolo 16 permette la partecipazione al programma dei paesi che non appartengono all'UE, in particolare dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati associati all'UE nonché dei paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

L'articolo 17 fissa la dotazione finanziaria totale disponibile per i 7 anni del programma. Esso stabilisce inoltre una percentuale minima da assegnare alle diverse sezioni del programma.

L'articolo 18 definisce le condizioni da rispettare per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità nel corso dell'attuazione del programma.

L'articolo 19 stabilisce i meccanismi di controllo e valutazione che vanno posti in essere per garantire la corretta ed efficace attuazione del programma.

L'articolo 20 definisce le condizioni di entrata in vigore della decisione.

2004/0158 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

[5] GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato mete e obiettivi ambiziosi affinché l'UE recuperi le condizioni necessarie per una piena occupazione, migliori la qualità e la produttività sul lavoro, promuova la coesione sociale e un mercato del lavoro favorevole all'integrazione.

(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) [7], alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini [8], alla decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale [9] e alla decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione [10], nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

[7] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

[8] GU L 17 del 19.11.2001, pag. 22.

[9] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

[10] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

(3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel 1997 ha lanciato la strategia europea per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(4) Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

(5) I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria e di lunga durata adeguate. È quindi importante promuovere politiche in grado di prestare un'adeguata protezione sociale e di garantirne la sostenibilità finanziaria. Questo equilibrio viene realizzato conformemente al metodo di coordinamento aperto.

(6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata su vari motivi. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si deve pertanto tenere conto delle particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.

(8) In base all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica [11], la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale, nonché la direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [12], la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

[11] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

[12] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(9) La parità di trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche dell'Unione e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da rafforzarsi vicendevolmente. Conformemente al principio dell'integrazione della dimensione di genere, la parità fra uomini e donne va integrata in tutte le sezioni del programma.

(10) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(11) La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma un quadro finanziario che costituirà il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [13].

[13] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(12) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [14],

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDONO

Articolo 1

Istituzione del programma

La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato PROGRESS, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali del programma

Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:

(1) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri paesi partecipanti) mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori contemplati dal programma;

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne l'impatto;

(4) promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche a livello dell'Unione;

(5) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche dell'UE attuate nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

(6) migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere e sostenere le politiche dell'Unione.

Articolo 3

Struttura del programma

Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

(1) Occupazione

(2) Protezione sociale e integrazione

(3) Condizioni di lavoro

(4) Diversità e lotta contro la discriminazione

(5) Parità fra uomini e donne

Articolo 4

SEZIONE 1: Occupazione

La sezione 1 sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione:

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(2) seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione e altri ambiti politici;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide e le politiche nel settore dell'occupazione, in particolare fra gli agenti regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati.

Articolo 5

SEZIONE 2: Protezione sociale e integrazione

La sezione 2 sostiene l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

(1) migliorando la comprensione delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(2) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell'ambito del processo di coordinamento dell'UE nel settore della protezione sociale e dell'integrazione sociale, in particolare fra organizzazioni non governative, agenti regionali e locali e altri soggetti interessati;

(5) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 6

SEZIONE 3: Condizioni di lavoro

La sezione 3 sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro:

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(2) sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un rafforzamento del controllo, la formazione dei professionisti, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati;

(3) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro.

Articolo 7

SEZIONE 4: Diversità e lotta contro la discriminazione

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione nelle politiche dell'UE:

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE;

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 8

SEZIONE 5: Parità fra uomini e donne

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE:

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all'integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di parità fra uomini e donne mediante un rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne e all'integrazione della dimensione di genere;

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 9

Tipi di azioni

1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni:

(a) Attività analitiche:

- raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;

- elaborazione e diffusione di metodologie e di indicatori/criteri di riferimento comuni;

- realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;

- realizzazione di valutazioni e analisi dell'impatto e diffusione dei risultati;

- elaborazione e pubblicazione di guide e relazioni.

(b) Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

- identificazione delle buone pratiche e organizzazione di revisioni tra pari mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale o dell'UE;

- organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;

- organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione della legislazione e degli obiettivi politici della Comunità;

- organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;

- raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e i risultati del programma.

(c) Appoggio ai principali operatori:

- contributo alle spese di funzionamento delle principali reti dell'UE;

- organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l'applicazione del diritto dell'Unione;

- finanziamento di seminari di formazione destinati agli operatori della giustizia, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;

- creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell'UE;

- finanziamento di reti di esperti;

- finanziamento di osservatori a livello dell'UE;

- scambio di personale fra amministrazioni nazionali;

- cooperazione con istituzioni internazionali.

2. I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità nazionali o subnazionali, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

Articolo 10

Accesso al programma

1. L'accesso al presente programma è aperto a tutti gli organismi pubblici e/o privati, operatori e istituzioni, in particolare:

- Stati membri;

- servizi pubblici dell'occupazione;

- enti locali e regionali;

- organismi specializzati previsti dalla legislazione dell'Unione;

- parti sociali;

- organizzazioni non governative organizzate a livello dell'Unione;

- università e istituti di ricerca;

- esperti di valutazione;

- uffici statistici nazionali;

- mezzi di comunicazione.

2. La Commissione può accedere direttamente al programma per quanto riguarda le azioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 11

Modalità di richiesta di finanziamento

I tipi di azioni di cui all'articolo 9 possono essere finanziati mediante:

- un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto. In caso di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica si applicano le procedure di Eurostat;

- una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, l'80% della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

I tipi di azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) possono ricevere sovvenzioni in risposta a richieste di finanziamento formulate, ad esempio, dagli Stati membri.

Articolo 12

Disposizioni di attuazione

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

(a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

(b) il programma di lavoro per l'attuazione del programma;

(c) il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;

(d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie sezioni del programma;

(e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione viene assistita da un comitato.

2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Cooperazione con altri comitati

1. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione.

2. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra detto comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 15

Coerenza e complementarità

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità. Occorre prestare un'attenzione particolare alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e della formazione.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le iniziative condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.

3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest'ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.

4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore dell'occupazione e della politica sociale.

5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 16

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

* I paesi EFTA/SEE in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

* i paesi candidati associati all'UE nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 17

Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 628,8 milioni di euro.

2. La ripartizione dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Un importo massimo pari al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all'articolo 13 o le valutazioni da effettuare conformemente all'articolo 19.

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

5. La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.

3. I contratti e gli accordi, nonché i contratti con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o da un rappresentante da essa autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei conti, se del caso in loco.

Articolo 19

Controllo e valutazione

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato del programma di cui all'articolo 13.

2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

3. Una valutazione ex-post dell'intero programma viene effettuata dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni un anno dopo la sua conclusione, allo scopo di misurare l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Employment and Social Affairs

Activit(y/ies): 0401 ; 0402 ; 0403 ; 0404 ; 0405

Title of action: Establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

Financial Perspectives 2007-2013 : Headings 1a

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR 660,5 million for commitment

2.2. Period of application:

1/1/2007 - 31/12/2013

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention)

EUR million (to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

X Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(EUR million to one decimal place)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>SPAZIO PER TABELLA>

4. LEGAL BASIS

Articles of the Treaty n° 13.2, 40, 129 and 137.1 a/b/j/k

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The European Union has an important role to play in the development of a modern, innovative and sustainable European Social Model with more and better jobs in an inclusive society based on equal opportunities. Article 2 of the Treaty states that the Community shall have as part of its tasks that of promoting a high level of employment and of social protection and the raising of the standard of living and quality of life throughout the Community and economic and social cohesion.

In order to achieve those objectives, the Framework Programme will address a number of problems have to be addressed:

(1) The Commission has to ensure that it has the necessary knowledge and understanding of the situation prevailing in the Member States in order to exercise its right of initiative;

(2) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the development of statistical tools and methods and common indicators;

(3) The Commission has to ensure that the EU law and policies objectives are implemented in a uniform way in the Member States and should be able to assess their impact;

(4) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the promotion of networking, mutual learning, identification and dissemination of good practice at EU level between institutional actors;

(5) There is a clear need to increase the awareness of the stakeholders and the general public about the EU policies pursued in the employment and social protection/inclusion areas;

(6) Similarly, there is a lack of capacity of the key EU networks to promote and support EU policies in the employment and social protection/inclusion areas.

The example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

The DG EMPL multi-annual evaluation plan foresaw the ex-ante of the programmes mainly in 2005. The context described above implies carrying out the ex-ante evaluation at an early stage. This ex-ante evaluation has been performed internally by the DG EMPL evaluation unit in cooperation with all units concerned in the process of defining the programme.

5.1.2.1. Use of evaluation results and lessons from the past

In the context described above the evaluation results available show the appropriateness of the different actions supported to achieve the goals set in the Social Policy Agenda. Several innovative approaches have been evaluated. The evaluation results already published are presented in annex 1 Evaluation results and annex 2: list evaluation carried out. The exante evaluation pointed out the main ex-post and on-going results (p.3).

5.1.2.2 Support to the definition of objectives

A 'logic frame' derived from the evaluation of the programmes has helped to structure the definition of general, specific and operational objectives of the Framework programme.

The preparatory works have started just after the financial perspective decision. Internal working group have been set up with representatives of the units concerned, SPP and evaluation unit.

5.1.2.3 Recommendations

In addition to give a support in the design of the policy, the aims of the ex-ante evaluation was also to identify further actions needed to implement the new framework programme. Some recommendations related to the conclusions have been identified. They are presented in a synthetic table with the main conclusions. Further evaluation results will be reported and taken into account to implement the framework programme decision.

The main conclusions from the ex-ante evaluation have been summarised in a table with some corresponding recommendations. The evaluation report is annexed to the Commission Communication with the Proposal for the programme decision and the financial statement.

Conclusions

// Recommendations for implementation

Conclusion 1

- The approach is relevant and justified regarding the overall objectives;

- Actions supported are effective and need to be focused on activities that create the most EU added value

- There is an adequate level of efficiency with the current level of funding and it is necessary to merge the smaller budget lines (often created under the EU parliament pressures)

- The proposals to improve and simplify the delivery mechanisms are appropriate and it is necessary to take into account the human resources constrains.

Compared with the previous period of implementation, the main change introduced is the reinforcement on certain types of activities needed to ensure the Commission initiative role in promoting EU governance. //

No specific recommendation

Conclusion 2

The framework programme objectives have been designed to ensure a more explicit targeting on the instruments/strategy needed to implement the EU objectives. Specific objectives have been defined regarding the EU competencies fixed in the Treaty. The value added has been identified regarding those specific objectives. Operational objectives have been set-out and examples of related indicators provided.

The common framework for definition of objectives will significantly reinforce the internal / external coherence of the activities financed at the level of the Commission.

One of the main changes introduced compared with the 2001-2006 generation of programmes is to rationalise the interventions previously carried out under different budget lines into one single framework programme. That will allow more budgetary coherence.

Main stakeholders will be targeted taking into account the experience from the previous interventions. //

Attention should be devoted to ensuring that simplification does not create a lack of visibility for each policy field.

Conclusion 3

This programme decision bringing all the budget lines into the same framework will introduce much more coherence and complementarity in the delivery of the activities.

- The delivery mechanism have been examined in order to define them at an early stage but allowing flexibility needed to ensure concentration on the most needed actions.

- The monitoring and evaluation processes are defined to take into account the current experience with the Community action programmes. // In the implementation of the Decision, attention should be given to the definition of Framework guidelines and corresponding work programme and more specific definition of target operators and activities

Conclusion 4

In general the very specific nature of the framework programme intervention in the field of social policy will not create any duplication or risk of overlap.

Nevertheless, for closely linked interventions, exchanges and mutual learning effects will continue to be supported.

The programme decision has included a chapter on complementarity to ensure it is present ands foresees that it should be evaluated. //

Special attention will be devoted in avoiding overlap for action designated to be financed under the autonomous basis.

Conclusion 5

Cost effectiveness and EU value added have been fully integrated in the definition of the approach. They have been the central concepts used to rationalise the design of the intervention in the competencies of DG EMPL // No specific recommendation

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Lessons from the available interim evaluations have been taken into consideration in the ex-ante evaluation.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

In order to achieve the general objectives described in point 5.1.1, it has been decided to establish a Framework programme split into 5 sections corresponding to specific objectives relating to 5 different areas of activities:

(5) Employment

Section 1 will support the implementation of the Treaty based European Employment Strategy

(6) Social protection and inclusion

Section 2 will support the implementation of the open method of coordination in the field of social protection and inclusion.

(7) Working conditions

Section 3 will support the improvement of the working environment and conditions including health and safety at work as enshrined in the Treaty.

(8) Antidiscrimination and diversity

Section 4 will support effective implementation of the principle of non-discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation as enshrined by the Treaty and promote the benefits of diversity. It will also promote anti-discrimination mainstreaming in EU policies.

(9) Gender equality

Section 5 will support the effective implementation of the principle of gender equality as enshrined in the Treaty and promote gender mainstreaming in EU policies.

Each of these specific objectives has then been further specified in operational objectives as mentioned in the Decision (see articles 4 to 9).

In order to achieve the respectively main, specific and operational objectives, the Decision establishing the Framework programme foresees a wide range of possible actions. They can be classified in 3 different types:

* Analytical and mutual learning activities :

This type of actions will cover the carrying out of studies, surveys, evaluations, peer reviews, the elaboration of guides and reports and the development of common methodologies and indicators.

* Awareness and Dissemination activities

This type of actions will cover among others the organisation of conferences in support to the implementation of Community law and policy objectives, media campaigns, events, training seminars...

* Support to main actors

This type of actions will cover the financing of key EU networks acting in at least one of the section of the Framework programme, the funding of networks of experts and institutional bodies, EU level observatories, training seminars for legal practitioners etc...

A detailed presentation of the practical actions foreseen under each section and their link with the operational objectives is included in the table under Point 6.2.

5.3 Methods of implementation

The above mentioned types of actions may be financed either by:

* a service contract following a call for tenders

* or a partial subsidy following a call for proposals. In this case, the EU co-financing may not exceed, as a general rule, 80 % of the total expenditure incurred by the recipient. Any subsidy in excess of this ceiling can only be granted under exceptional circumstances and after close scrutiny.

The Commission will implement this Framework programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

The envisaged breakdown, indicated below, shall be subject to modifications during the programming period following decisions from the Programme Committee. The minimum part for each section is indicated under the article 15 of the decision.

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

The Programme's financial envelop can also cover expenditure relating to preparatory, follow-up, control, audit and evaluation activities which are directly necessary for the programme management and for the achievement of its objectives, in particular studies, meetings, information activities and publication, informatics networks aiming at exchanges of information as well as any other technical assistance expenditure to which the Commission can resort for the management of the programme.

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Overall financial impact of human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>SPAZIO PER TABELLA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3)

II. Duration of action

III. Total cost of action (I x II) // 23,83 mioEUR

7 years

166,81 mioEUR

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

The allocation of posts will depend, on the one hand, on the internal organisation of the next Commission, and, on the other hand, on the possible reallocation of posts between services following the new financial perspectives.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The arrangements for monitoring are described in the article 19 of the decision proposal.

The impact of the operational objectives will be measured by their contribution to the implementation of each specific objective. The main factor to assess the success of the actions financed will be the EU value added they generated (see EU value added chapter 6 of ex-ante evaluation).

Indicators will be put in place to monitor the efficiency and the effectiveness of the implementation of the operational objectives. The output indicators are directly related to the specific activity carried out. They will be defined in terms of number of projects, main characteristic and cost.

The Framework programme will be monitored regularly in order to follow the implementation of the activities carried out under each section. Annual activity reports will be transmitted to the Framework programme Committee referred to in Article 13 of this Decision, in order to inform its members on the progress made and discuss the necessary reorientations.

Example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

>SPAZIO PER TABELLA>

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

The arrangements for evaluation are described in the article 18 of the decision proposal.

The impact of specific objectives will depend on the effectiveness of their contribution to the implementation of the overall objective in Europe.

The nature of the programme objectives is qualitative. The type of effect created will be improvement of EU governance through better understanding, monitoring, exchange and dissemination of EU policy objectives. Most of those effects

The Framework programme will also be the subject of an on-going evaluation at the level of the different sections with an overview on the Framework programme in order to measure the progress made regarding the impact of the programme objectives and its EU added value. These evaluations will be carried out by the Commission with the assistance of external experts. When available, their results will be reported in the activity reports mentioned in paragraph 1.

An ex-post evaluation covering the whole Framework programme will be carried out, one year after it ends, by the Commission with the assistance of external experts. It shall be transmitted to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present decision are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations

(EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC)

No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this decision, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements as well as agreements with participating third countries resulting from this decision shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.