52004PC0486

Proposta di DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi /* COM/2004/0486 def. */


IT

|| COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004

COM(2004) 486 definitivo

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Volume I

 

Proposta di

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione) {SEC(2004) 921}

RELAZIONE

1.           CONSIDERAZIONI GENERALI

Il mercato finanziario unico nell'Unione europea sarà un fattore determinante per promuovere la competitività dell'economia europea e ridurre il costo del capitale per le imprese. Il Piano di azione per i servizi finanziari preannuncia per il 2004 una direttiva recante nuove disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in parallelo con gli sviluppi al livello del G-10 in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria[1].

L'accordo raggiunto in seno al Comitato di Basilea, il cosiddetto Accordo di Basilea del 1988 (Basilea I), ha portato all'adozione di requisiti patrimoniali minimi in più di 100 paesi[2]. All'incirca nello stesso periodo sono state adottate alcune direttive comunitarie di fondamentale importanza (direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989 sui fondi propri e direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 sul coefficiente di solvibilità, consolidate nella direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio).

Queste direttive hanno disciplinato i rischi in cui incorrono gli enti creditizi nella loro attività di concessione di crediti. La direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ha esteso le disposizioni in materia di rischio di credito e di rischio di mercato anche alle imprese di investimento.

1) L'esigenza di migliorare i requisiti europei

Le disposizioni in vigore hanno fornito un notevole contributo al mercato unico e all'attuazione di elevati requisiti prudenziali. Sono state tuttavia individuate importanti carenze.

1. Stime approssimative del rischio di credito portano ad un calcolo estremamente approssimativo dei rischi, con una possibile perdita di credibilità.

2. Possibilità di arbitraggi sul capitale: le innovazioni intervenute sui mercati hanno consentito agli enti finanziari di procedere efficacemente ad arbitraggi tra l'allocazione del capitale a copertura dei rischi e i requisiti patrimoniali minimi.

3. Mancato riconoscimento di efficaci meccanismi di attenuazione del rischio: le vigenti direttive non prevedono un adeguato riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

4. Incompleta copertura dei rischi: ai sensi delle vigenti direttive taluni rischi, ivi compreso il rischio operativo, non sono soggetti ad alcun requisito patrimoniale.

5. Assenza di obblighi a carico delle autorità di vigilanza di valutare il profilo di rischio reale degli enti creditizi per accertare il possesso di un capitale adeguato al loro profilo di rischio.

6. Assenza di obblighi di cooperazione in materia di vigilanza: in un mercato sempre più transfrontaliero è necessario che le autorità cooperino efficacemente tra di loro nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri, in modo da ridurre l'onere derivante dalla regolamentazione.

7. Assenza di procedure corrette di comunicazione al mercato: le vigenti direttive non promuovono un'efficace disciplina di mercato che consenta di fornire ai partecipanti al mercato informazioni attendibili sulla base delle quali giungere a valutazioni ben fondate.

8. Mancanza di flessibilità del quadro regolamentare: il sistema attualmente in vigore nell'UE manca della flessibilità necessaria per tenere il passo con i repentini cambiamenti che intervengono sui mercati finanziari, con il rapido evolversi delle pratiche di gestione del rischio, con il miglioramento degli strumenti di regolamentazione e di vigilanza.

Cosa accadrebbe se l'attuale situazione rimanesse invariata?

E' forte il consenso nel ritenere insostenibile l'attuale situazione. I requisiti patrimoniali continuerebbero a non corrispondere ai rischi; ne risulterebbe limitata l'efficacia delle norme prudenziali e accresciuti i rischi per i consumatori e per la stabilità finanziaria. I rischi assunti da alcuni enti finanziari continuerebbero a non essere coperti nella loro interezza. Inoltre, non verrebbero attivamente incoraggiate o riconosciute le più recenti ed efficienti tecniche di gestione del rischio, e i gruppi che offrono servizi finanziari in più di uno Stato membro, a causa della presenza di molteplici livelli di regolamentazione e di vigilanza, continuerebbero ad essere assoggettati ad oneri sproporzionati. Infine, date le difficoltà di procedere in tempi rapidi all'aggiornamento del quadro regolamentare in vigore, l'UE non sarebbe in grado di trarre tutti i vantaggi da eventuali innovazioni future. Data la prevista applicazione a livello internazionale del nuovo Accordo di Basilea, il settore dei servizi finanziari dell'UE verrebbe a trovarsi in una posizione di notevole svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali.

2) L'impostazione della direttiva

Nel Piano di azione per i servizi finanziari adottato dalla Commissione nel 1998 si afferma che l'UE ha bisogno di norme prudenziali precise, aggiornate e conformi agli standard internazionali. Esse dovrebbero inoltre essere proporzionate, ossia dovrebbero tener conto della riduzione dei rischi dovuta al contesto in cui le esposizioni vengono contratte, in particolare nel settore dei crediti al consumo e dei crediti alle piccole e medie imprese. Le norme dovrebbero applicarsi sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento (parità di trattamento), ma anche in questo caso dovrebbero essere proporzionate e tenere pienamente conto della diversità degli enti finanziari europei.

2.           Consultazione e valutazione d'impatto

a) Consultazione delle parti in causa e dei terzi interessati

La Commissione ha condotto consultazioni con le parti in causa e con i terzi interessati dal novembre 1999. Sono stati pubblicati tre documenti di consultazione molto esaurienti, rispettivamente il 22.11.1999, il 5.2.2001 e l'1.7.2003. Il 18.11.2002 si è svolto un dialogo ampio e strutturato con le parti in causa. Sono stati inoltre pubblicati documenti di consultazione su specifiche questioni tecniche: beni immobili e obbligazioni coperte, il 7.4.2003; perdite attese e perdite inattese, il 26.11.2003; organismi di investimento collettivo, il 3.2.2004.

In generale i commentatori hanno fortemente appoggiato gli obiettivi principali del progetto. Trova sostegno l'idea di una maggiore sensibilità al rischio, che contribuisca ad una maggiore stabilità finanziaria; si avverte ora l'esigenza pressante di adeguare le disposizioni per tener conto dei notevoli progressi nelle tecniche di misurazione e di gestione dei rischi nel settore dei servizi finanziari e per riflettere il maggior grado di sofisticatezza sotto il profilo della regolamentazione e della vigilanza. Si riscontra un forte sostegno all'approccio seguito dalla Commissione, la quale ritiene che il quadro normativo UE in materia di requisiti patrimoniali andrebbe rivisto coerentemente con il nuovo quadro regolamentare internazionale, differenziandolo tuttavia, se necessario, per tener conto delle specificità in ambito UE.

Enti meno complessi

Si riscontra un ampio e convinto sostegno all'applicazione in Europa delle nuove norme a tutti gli enti creditizi e a tutti i fornitori di servizi di investimento, a prescindere dalla forma giuridica e dalla complessità dell'ente, anche al fine di evitare che, con l'esclusione di alcuni di essi, si crei una categoria di enti di "seconda classe". Ciò dimostra che il nuovo quadro proposto viene considerato adeguato per un'applicazione generalizzata.

Flessibilità della nuova direttiva

Si riscontra un sostegno ampio e forte, continuamente riaffermato, all'approccio proposto, mirante ad assicurare che il nuovo quadro sia reattivo alle innovazioni che intervengono sui mercati e nelle prassi di vigilanza, affinché il settore UE dei servizi finanziari possa restare quanto più possibile efficiente e competitivo. Le parti in causa sono favorevoli all'idea che nell'articolato della direttiva vengano enunciati i principi e gli obiettivi fondamentali e venga conferito il mandato per l'adozione delle disposizioni di carattere più tecnico e specifico contenute negli allegati. La procedura di modificazione degli allegati deve consentire una consultazione ampia ed efficace delle parti interessate.

Le imprese di investimento

Sono state introdotte importanti modifiche per tener conto delle preoccupazioni espresse da alcune imprese di investimento che avevano lamentato il fatto che sarebbero state assoggettate a requisiti patrimoniali da esse ritenuti più adatti agli enti creditizi.

Complessità

Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto norme più semplici e meno prescrittive. La Commissione ha reso il testo più chiaro e più funzionale. L'impianto del testo soddisferà gli enti che vogliono norme semplici da applicare o che desiderano passare gradualmente a norme più complesse in materia patrimoniale. Il nuovo quadro proposto contiene una gamma di opzioni e di metodi che presentano gradi diversi di sofisticatezza.

Dal 1999 si sono tenute anche diverse consultazioni su aspetti più puntuali. La proposta ha tenuto conto dei commenti, utili e molto dettagliati, formulati dalle parti interessate, in particolare da parte delle banche e delle imprese di investimento.

b) Valutazione d'impatto

E' stata effettuata una valutazione d'impatto estesa per accertare se fosse necessaria un'azione a livello UE e, in caso affermativo, quale.

Il Comitato di Basilea ha pubblicato uno studio di impatto quantitativo (QIS3), cui hanno partecipato enti creditizi di 40 paesi, inteso a valutare l'impatto delle nuove proposte del Comitato in materia di requisiti patrimoniali minimi delle banche. La Commissione ha fornito il suo ausilio, estendendo lo studio agli Stati membri dell'UE non rappresentati a Basilea. La principale conclusione è che in generale le nuove regole consentiranno di ridurre i requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi dell'UE di circa il 5% rispetto ai livelli attuali. Inoltre, i risultati relativi ai diversi metodi sarebbero in linea con gli obiettivi, combinando in particolare neutralità sotto il profilo dei requisiti patrimoniali e incentivi adeguati agli enti per incoraggiarli ad adottare metodi più sofisticati. Infine, gli enti creditizi nazionali di minori dimensioni che adotteranno il metodo semplificato saranno soggetti a requisiti patrimoniali leggermente ridotti; gli enti creditizi di maggiori dimensioni attivi a livello internazionale che adotteranno il metodo più avanzato dovranno far fronte a requisiti patrimoniali sostanzialmente invariati; gli enti creditizi dell'UE di minori dimensioni, ma che prestano servizi specializzati e che presentano un maggior grado di sofisticatezza, che adotteranno il metodo avanzato potrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali notevolmente ridotti rispetto a quanto avviene con l'attuale regime. E' importante sottolineare che la principale fonte della diminuzione dei requisiti patrimoniali è il portafoglio al dettaglio, composto principalmente di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) per importi inferiori a 1 milione di EUR e di mutui ipotecari su immobili residenziali. Il nuovo requisito patrimoniale relativo al rischio operativo costituisce il principale elemento in controtendenza rispetto alla diminuzione dei requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi.

Inoltre, su richiesta del Consiglio europeo di Barcellona, la Commissione ha commissionato uno studio sulle conseguenze per gli enti creditizi e per le imprese di investimento dell'UE della proposta di nuovi requisiti patrimoniali[3]. La relazione finale di PricewaterhouseCoopers giunge a conclusioni positive (vengono evidenziate solo due aree critiche – le imprese di investimento e il venture capital – di cui si è tenuto conto nelle proposte della Commissione)[4]. La principale conclusione è che il nuovo quadro in materia di requisiti patrimoniali dovrebbe essere positivo per l'UE, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione prudenziale. I requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi dell'UE dovrebbero diminuire di ± 5% (90 miliardi di EUR), il che dovrebbe tradursi in un aumento annuo degli utili di ± 10-12 miliardi di EUR. Gli enti creditizi di minori dimensioni non saranno penalizzati, né vi sono indicazioni che il nuovo regime porterà a fusioni o a concentrazioni. La decisione di estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti gli enti creditizi non porrà le imprese dell'UE in una posizione di svantaggio competitivo, né costituisce un fattore significativo sotto il profilo della concorrenza la decisione degli Stati Uniti di applicare a circa 20 grandi enti creditizi esclusivamente i metodi avanzati. Per gli enti creditizi dell'UE i costi di attuazione della normativa non sono legati esclusivamente all'Accordo di Basilea II, dato che gran parte dei relativi investimenti (per una percentuale forse dell'80%) avrebbe dovuto essere realizzata in ogni caso, sebbene su un periodo più lungo. Elemento importante da segnalare: nella maggior parte degli Stati membri dell'UE non si avranno ripercussioni negative sulla disponibilità e sul costo dei finanziamenti per le PMI (gli effetti "prociclici" sono inferiori – e meno dannosi – rispetto a quanto avviene con l'attuale regolamentazione). I timori delle PMI sono da imputare ad un'insufficiente conoscenza di Basilea II. Gli effetti macroeconomici di Basilea II sull'economia dell'UE saranno limitati: potrebbe verificarsi uno shock economico benigno sul lato dell'offerta, che porterebbe ad una riduzione del costo del capitale per le imprese e genererebbe un aumento dello 0,07% del PIL dell'UE. In generale il nuovo quadro in materia di requisiti patrimoniali ridurrà la vulnerabilità del sistema bancario, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e una loro migliore gestione. Una più efficiente allocazione del capitale dovrebbe avere, nel lungo periodo, effetti positivi sull'economia dell'UE.

3.           base giuridica

Le proposte si basano sull'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle misure comunitarie dirette al completamento del mercato interno nel settore dei servizi. Lo strumento scelto, la direttiva, è il più idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti. Essa modifica le direttive in vigore che disciplinano le stesse materie tecniche. Le sue disposizioni non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4.           Commento agli articoli

Le proposte applicano la "tecnica della rifusione" (accordo interistituzionale 2002/C 77/01) che consente di introdurre modificazioni sostanziali alla normativa in vigore senza il ricorso ad un'autonoma direttiva di modifica. Ciò riduce la complessità e rende la legislazione dell'UE più accessibile e comprensibile.

Per migliorare la struttura, la formulazione e la leggibilità delle direttive, sono state inoltre introdotte modificazioni non sostanziali a molte disposizioni.

A.          La direttiva 2000/12/CEE

Articolo 4 – Definizioni

L'articolo 4 contiene una serie di nuove definizioni per chiarire il significato di alcuni concetti essenziali e permettere una migliore comprensione.

Articolo 22

La vigente formulazione è stata modificata per chiarire e per estendere l'obbligo a carico degli enti creditizi di dotarsi di sistemi interni efficaci di gestione del rischio. Data la diversità degli enti creditizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva, tali requisiti dovranno essere rispettati in maniera proporzionata. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato V.

Articoli 56-67

Sono state introdotte alcune modificazioni. Sebbene non si intenda in questa sede rivedere la definizione di "fondi propri", le poche modificazioni introdotte sono necessarie in seguito alla nuova impostazione seguita in seno al Comitato di Basilea ("decisione di Madrid") in merito alle perdite attese.

Articoli 68-75

Gli enti creditizi devono detenere su base continuativa fondi propri in misura adeguata e dichiararne il livello minimo. Le disposizioni specificano le modalità secondo le quali i requisiti devono essere rispettati qualora l'ente creditizio faccia parte di un gruppo (si è mantenuta, precisandola, l'attuale facoltà concessa alle autorità degli Stati membri di non applicare alcuni requisiti). Il calcolo di detti requisiti è stato chiarito alla luce del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

Articoli 76-101

Queste disposizioni sostituiscono i vigenti requisiti in materia di coefficiente di solvibilità per il rischio di credito e introducono due metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Il metodo standardizzato (artt. 78-83) si basa sul regime vigente; i fattori di ponderazione del rischio sono determinati in funzione della ripartizione delle attività e delle voci fuori bilancio in un numero limitato di classi di rischio. E' stata accresciuta la sensibilità al rischio tramite il numero di classi di esposizioni e di classi di rischio (art. 79). Sono stati ridotti i fattori di ponderazione del rischio per le operazioni al dettaglio diverse dai mutui ipotecari (75%) e per i mutui ipotecari su immobili residenziali (35%). E' stato introdotto un fattore di ponderazione del rischio del 150% per le attività scadute da 90 giorni (100% per i mutui ipotecari su immobili residenziali). Per l'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio è consentito il ricorso ai rating delle agenzie di rating ("rating esterni"), se disponibili (artt. 81-83). Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VI.

Il metodo basato sui rating interni (artt. 84-89) consente agli enti creditizi di utilizzare le stime interne dei parametri di rischio inerenti alle loro diverse esposizioni creditizie. I parametri devono essere inseriti in una formula prestabilita, intesa a garantire un livello di solidità del 99,9%. Il metodo di base consente agli enti creditizi di utilizzare le stime interne della probabilità di inadempimento e di ricorrere per le altre componenti del rischio ai valori prescritti dalla regolamentazione. Con il metodo avanzato, gli enti creditizi possono utilizzare le stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dell'esposizione al momento dell'inadempimento. Per la stima dei valori dei parametri di rischio gli enti creditizi sono autorizzati ad utilizzare dati aggregati con altri enti creditizi, il che consente agli enti creditizi di minori dimensioni di applicare un metodo più sensibile al rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Le norme transitorie (art. 85) proposte per il metodo basato sui rating interni prevedono una certa flessibilità per consentire agli enti creditizi di trasferire entro un lasso di tempo ragionevole diverse aree di attività e diverse classi di esposizioni al metodo basato sui rating interni di base o a quello avanzato. Un utilizzo "parziale" è consentito per le classi di esposizioni e per le aree di attività non significative (in tal caso i requisiti patrimoniali possono essere calcolati con il metodo standardizzato anche qualora l'ente creditizio utilizzi il metodo basato sui rating interni per altre classi di esposizioni). Il proposto quadro UE riconosce che per gli enti creditizi di piccole dimensioni l'obbligo di sviluppare un sistema di rating per determinate controparti potrebbe risultare molto oneroso. Viene perciò proposto, per queste classi di esposizioni, l'utilizzo parziale permanente nei casi in cui le esposizioni degli enti creditizi nei confronti di dette controparti siano significative (art. 89).

Le disposizioni tecniche relative al metodo basato sui rating interni sono riportate all'allegato VI.

Articoli 90-93

Le disposizioni individuano aspetti comuni in materia di tecniche di attenuazione dei rischi e disciplinano in maniera coerente i rischi sottostanti e gli effetti economici comuni. Rispetto al regime attuale viene tra l'altro riconosciuta una gamma più ampia di fornitori di garanzie reali e personali/di strumenti derivati su crediti. Il metodo basato sui rating interni di base accorda un livello di riconoscimento adeguato, da un punto di vista prudenziale, ai crediti finanziari e alle garanzie reali materiale. Gli enti creditizi hanno a disposizione metodologie alternative che consentono loro di scegliere tra metodi che presentano livelli diversi di complessità (metodo semplificato – facilmente applicabile, basato sulla "sostituzione del fattore di ponderazione del rischio" –, o metodo integrale – che comporta rettifiche per volatilità al valore della garanzia reale ricevuta). Per il calcolo delle rettifiche per volatilità vengono messi a disposizione metodi più o meno complessi (un semplice metodo "di vigilanza", in cui i valori di riferimento delle rettifiche per volatilità sono riportati in una tabella, o un approccio più sensibile al rischio, basato sulle stime interne dell'ente interessato). Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VIII.

Articoli 94-101

Questi articoli introducono per la prima volta un insieme armonizzato di norme in materia di requisiti patrimoniali per le attività di cartolarizzazione e per gli investimenti in attività cartolarizzate. Esse consentono di migliorare in maniera significativa il quadro in materia di requisiti patrimoniali, permettendo agli enti creditizi di beneficiare di tutti i vantaggi che tali operazioni possono apportare, ad esempio in termini di finanziamento, di gestione del bilancio, ecc. Le nuove norme contribuiranno inoltre a far sì che la cartolarizzazione non venga più considerata esclusivamente come strumento di arbitraggio sul capitale. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato IX.

Articoli 102-105

Queste disposizioni introducono requisiti a fronte del rischio operativo in cui possono incorrere gli enti creditizi. Sono disponibili tre metodi diversi: un metodo semplice ("metodo base dell'indicatore" – art. 103) basato su un indicatore unico del reddito, che consentirà agli enti creditizi di disporre della copertura patrimoniale a fronte del rischio operativo senza dovere sviluppare sistemi informativi sofisticati e costosi per valutare la loro esposizione al rischio; un metodo più preciso basato sulle aree di attività ("metodo standardizzato", art. 104), più sensibile al rischio, in quanto il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo viene differenziato in funzione dei rischi relativi propri di ogni area di attività; questo metodo dovrebbe attirare un gran numero di enti creditizi di minori dimensioni e di minore complessità; i metodi più sofisticati ("metodi avanzati di misurazione", art. 105), i quali generano una misurazione propria del rischio operativo conformemente a criteri più rigorosi di gestione del rischio. Si prevede che i metodi avanzati di misurazione vengano gradualmente adottati soprattutto dai grandi enti creditizi attivi a livello internazionale e dagli enti creditizi specializzati di minori dimensioni che abbiano sviluppato sistemi avanzati di controllo del rischio per le loro attività principali. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato X.

Articoli 106-119

Le poche modificazioni introdotte mirano ad armonizzare le norme relative ai requisiti patrimoniali e quelle in materia di grandi fidi, in particolare per tener conto del più diffuso riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Articolo 123-124

Questi articoli traggono ispirazione dal secondo "pilastro" del nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. L'articolo 51bis impone agli enti creditizi di dotarsi di procedure interne di misurazione e di gestione dei rischi e dell'importo del capitale "interno" che essi stessi reputano adeguato per la copertura di detti rischi. L'articolo 124 dispone che le autorità competenti riesaminino il rispetto da parte degli enti creditizi dei vari obblighi in materia di gestione e di controllo dei rischi cui gli enti creditizi sono tenuti a norma di legge e valutino i rischi da essi assunti. La valutazione deve consentire alle autorità di vigilanza di determinare se esistono punti deboli nei meccanismi di controllo e nel capitale detenuto. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato XIII.

Articoli 125-143

E' in aumento nell'UE il livello delle attività transfrontaliere, e i gruppi transfrontalieri tendono sempre di più a centralizzare la gestione dei rischi. Questi sviluppi impongono un migliore coordinamento e una più stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali nell'UE. E' per questo che la funzione già esistente e ormai consolidata dell'autorità di vigilanza su base consolidata è stata ulteriormente sviluppata. Secondo il disposto dell'articolo 136, le autorità di vigilanza verranno dotate di un insieme minimo armonizzato di poteri che consentano loro di imporre agli enti creditizi di porre rimedio ad ogni eventuale insufficiente osservanza dei requisiti fissati dalla direttiva.

Articolo 144

Viene fissato un insieme minimo di requisiti in materia di informativa a carico delle autorità degli Stati membri al fine di accrescere la convergenza nell'attuazione della direttiva e di garantirne la trasparenza.

Articoli 145-149

Le disposizioni di questi articoli traggono ispirazione dal terzo "pilastro" del nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. L'informativa da parte degli enti creditizi rivolta ai partecipanti al mercato contribuirà ad accrescere la solidità e la stabilità finanziarie, assicurerà parità di condizioni e consentirà di tutelare la riservatezza di determinate informazioni. L'articolo 147 impone alla maggior parte degli enti creditizi una comunicazione su base almeno annuale; comunicazioni più frequenti potrebbero essere necessarie alla luce di criteri specifici. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato XII.

Articolo 150

È indispensabile che la direttiva rimanga al passo con gli sviluppi del mercato. Il necessario grado di flessibilità viene assicurato distinguendo tra disposizioni fondamentali e disposizioni tecniche (raccolte in particolare negli allegati alla direttiva), che potrebbero necessitare di adeguamenti nel breve e medio periodo. L'articolo 150 aggiunge nuove materie tecniche all'elenco della direttiva 2000/12/CE (introdotto nel 1989) e prevede che gli allegati tecnici vengano modificati seguendo la stessa procedura rapida.

B.           Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'articolo 2 specifica le modalità di applicazione dei requisiti a singole imprese di investimento, a gruppi di imprese di investimento e a gruppi misti.

Articolo 3 – Definizioni

L'articolo contiene definizioni nuove e definizioni modificate di concetti essenziali, che mirano a chiarirne il significato e a contribuire ad una migliore comprensione.

Articolo 11 – Trattamento patrimoniale del portafoglio di negoziazione

Viene introdotta una migliore definizione di "portafoglio di negoziazione" per accrescere la certezza relativamente ai requisiti patrimoniali da applicare e per limitare possibili arbitraggi tra "portafoglio bancario" e "portafoglio di negoziazione". Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VII.

Articoli 18 e 20

L'articolo 18 fissa i requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di mercato per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Un elemento di novità è costituito dal trattamento delle posizioni detenute in organismi di investimento collettivo e dei derivati su crediti e da una serie di altre modificazioni miranti ad accrescere la sensibilità al rischio. Le relative disposizioni tecniche sono riportate agli allegati da I a VII. L'articolo 20 estende alle imprese di investimento le norme in materia di requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e del rischio operativo di cui al testo modificato della direttiva 2000/12. Tra i nuovi elementi relativi al rischio di credito figurano le disposizioni sul trattamento dei derivati su crediti e la modificazione dell'esposizione per operazioni di vendita con patto di riacquisto e per operazioni di finanziamento tramite titoli o merci. Per quanto riguarda il rischio operativo, sono state introdotte importanti modificazioni, per tener conto delle specifiche caratteristiche del settore delle imprese di investimento. Viene comunque lasciata la facoltà alle imprese di investimento rientranti nelle categorie a rischio basso, medio o medio/alto di continuare ad applicare il requisito basato sulle spese generali.

Articolo 28 – Grandi fidi

Fatta salve le modificazioni in materia di grandi fidi per il portafoglio di negoziazione, resta invariata la situazione attuale che vede gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alle stesse norme. Un elemento di novità è rappresentato dalla modificazione dell'esposizione per operazioni di vendita con patto di riacquisto e per operazioni di finanziamento tramite titoli o merci. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VI.

Articolo 33 – Valutazione delle posizioni a fini di notifica

Al fine di garantire la solidità prudenziale, vengono rafforzati i requisiti in materia di valutazione delle posizioni del portafoglio di negoziazione, tramite norme che impongono la determinazione giornaliera del valore di dette posizioni. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VII.

Articolo 22 – Requisiti patrimoniali su base consolidata

Viene mantenuta la facoltà attualmente accordata alle autorità competenti di derogare all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata per i gruppi di imprese di investimento, nel rispetto di condizioni rafforzate di solidità prudenziale.

Articolo 34 – Gestione del rischio e valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

L'articolo 34 estende alle imprese di investimento l'obbligo cui sono soggetti gli enti creditizi (ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2000/12/CE) di disporre di efficaci sistemi interni di gestione del rischio. Data la diversità degli enti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, questi requisiti dovranno essere rispettati su base proporzionale. L'articolo estende alle imprese di investimento anche l'obbligo di cui all'articolo 51bis della direttiva 2000/12/CE di dotarsi di sistemi interni di misurazione e di gestione dei rischi cui sono esposti e dell'importo del capitale (capitale "interno") che essi reputano adeguato per la copertura di detti rischi. Questi requisiti si aggiungono ai requisiti in materia di gestione del rischio cui le imprese di investimento sono soggette ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 37 – Vigilanza

Il presente articolo applica mutatis mutandis alle imprese di investimento le disposizioni della direttiva 2000/12/CE.

Articolo 42

Analogamente alla direttiva 2000/12/CE, anche la direttiva 93/6/CEE deve rimanere al passo con gli sviluppi del mercato. Il necessario grado di flessibilità viene assicurato distinguendo tra disposizioni fondamentali e disposizioni tecniche (raccolte in particolare negli allegati alla direttiva), che potrebbero necessitare di adeguamenti nel breve e medio periodo. E' necessario che gli allegati tecnici possano essere modificati seguendo una procedura rapida. Per tener conto di ulteriori importanti sviluppi attesi nei prossimi anni nella prassi di vigilanza, è stata inclusa una clausola di revisione relativa al trattamento del rischio di controparte.

ê2000/12/CE

2004/0155 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusa)

ònuovo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ê 2000/12/CE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

ê 2000/12/CE considerando 1 (adattato)

(1) La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari[7], la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio[8], la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi[9], la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio[10], la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi[11], la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi[12], la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi[13], hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico. Ö La Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[14] ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. Õ

ê 2000/12/CE considerando 2 (adattato)

In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.

ê 2000/12/CE considerando 3

(2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.

ê 2000/12/CE considerando 4 (adattato)

(3) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

ê 2000/12/CE considerando 5 (adattato)

(4) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

ê 2000/12/CE considerando 6 (adattato)

(5) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non pregiudica Ö deve pregiudicare Õ l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.

ê 2000/12/CE considerando 7 (adattato)

(6) L'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione Ö E' opportuno realizzare solo l'armonizzazione Õ essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo Ö vigilanza Õ prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo Ö della vigilanza Õ da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. È Ö Deve essere Õ peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la Ö in materia di Õ tutela delle denominazioni.

ònuovo

(7) Poiché lo scopo dell'azione proposta non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo richiesto per il raggiungimento degli obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

ê 2000/12/CE considerando 8 (adattato)

(8) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessarie delle condizioni finanziarie Ö necessari requisiti finanziari Õ equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.

ê 2000/12/CE considerando 9 (adattato)

(9) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato Ö della vigilanza esercitata Õ dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione Ö delle attività Õ o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio Ö svolge o Õ intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

ê 2000/12/CE considerando 10 (adattato)

(10) Le autorità competenti non dovrebbero Ö devono Õ accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati devono dare soddisfazione Ö fornire assicurazioni Õ alle autorità competenti in questo senso. La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai sensi della nozione di «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.

ê 2000/12/CE considerando 11 (adattato)

(11) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo Ö vigilanza Õ comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della Ö per la Õ vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

ê 2000/12/CE considerando 12 (adattato)

Lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, ed agli articoli 7, 16, 30, 51 e 65 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti.

ê 2000/12/CE considerando 13 (adattato)

La soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali degli enti creditizi comunitari comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione.

ê 2000/12/CE considerando 14 (adattato)

(12) L'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere ag Gli enti creditizi autorizzati in uno Ö nel loro Õ Stato membro d'origine di Ö devono poter Õ esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi. L'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato.

ê 2000/12/CE considerando 15 (adattato)

(13) Conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco suddetto Ö di cui all'allegato I Õ, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.

ê 2000/12/CE considerando 16 (adattato)

(14) Lo Stato membro ospitante può Ö deve poter Õ imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nel suddetto elenco Ö nell'elenco di cui all'allegato I Õ, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

ê 2000/12/CE considerando 17 (adattato)

(15) Gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali Ö di legge Õ di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.

ê 2000/12/CE considerando 18 (adattato)

Esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari. In ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale.

ê 2000/12/CE considerando 19 (adattato)

(16) Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe Ö deve Õ essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da Ö originari di Õ uno Stato membro. Occorre precisare che l La Comunità può Ö deve poter Õ concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell'intero Ö in tutto il suo Õ territorio tenendo conto del principio della reciprocità. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non beneficiano Ö devono beneficiare Õ della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione.

ê 2000/12/CE considerando 20 (adattato)

Le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, e non più soltanto nazionale. Conseguentemente, decadranno le attuali clausole di reciprocità. Occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni.

ê 2000/12/CE considerando 21 (adattato)

(17) È opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, a Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi Ö devono essere stipulati, su base di reciprocità, Õ onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile.

ê 2000/12/CE considerando 22 (adattato)

(18) La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio Ö deve incombere allo Stato Õ incombe ormai all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. L'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di Ö deve essere responsabile della Õ vigilanza sulla liquidità Ö delle succursali Õ e di politica monetaria Ö delle politiche monetarie Õ. La vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

ê 2000/12/CE considerando 23 e 24 (adattato)

ðnuovo

(19) Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ð , nonché di una convergenza notevolmente rafforzata delle prassi regolamentari e di vigilanza ï. Per quel che riguarda Ö A questo scopo, in particolare Õ l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio ð e lo scambio reciproco di informazioni devono svolgersi nell'ambito del ï , il "groupe de contact" (gruppo di contatto) creato tra le autorità di controllo delle banche rimane la sede più appropriata ð comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con la decisione 2004/5/CE della Commissione[15] ï. Tale gruppo costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 28. In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione Ö deve sostituire la cooperazione Õ bilaterale prevista all'articolo 28. L'autorità competente dello Stato membro ospitante, f Fatte salve le sue competenze di controllo, Ö l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve potere Õ può continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

ê 2000/12/CE considerando 25

(20) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.

ê 2000/12/CE considerando 26 e 27 (adattato)

(21) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi Ö in tali casi lo scambio Õ di informazioni.

ê 2000/12/CE considerando 28 (adattato)

(22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono Ö devono potere Õ, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

ê 2000/12/CE considerando 29 (adattato)

(23) Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei Ö della vigilanza sui Õ sistemi di pagamento.

ê 2000/12/CE considerando 30 (adattato)

(24) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, è necessario prevedere che un revisore debba Ö i revisori devono Õ informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue Ö loro Õ funzioni venga Ö vengano Õ a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio. In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che Ö Per la stessa ragione, Õ gli Stati membri prevedano Ö devono anche prevedere Õ che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non Ö deve modificare Õ modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

ê 2000/12/CE considerando da 31 a 35 (adattato)

Le norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio. Tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento nel settore bancario.

Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.

I fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti. I fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza.

Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti. A tal fine, i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri. Con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità.

La definizione dei fondi propri contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite.

ê 2000/12/CE considerando 36 (adattato)

(25) La presente direttiva Ö dispone che vengano precisati Õ i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando Ö fatta salva la possibilità per Õ gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose.

ê 2000/12/CE considerando 37 (adattato)

Nella fase iniziale, le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri.

ê 2000/12/CE considerando 38

(26) La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.

ê 2000/12/CE considerando 39 (adattato)

(27) Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. Per di più Ö Inoltre Õ l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.

ê 2000/12/CE considerando 39 (adattato)

(28) Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione Ö includere Õ le garanzie degli Stati membri o degli enti Ö delle autorità Õ locali nel calcolo dei fondi propri.

ê 2000/12/CE considerando 40 (adattato)

(29) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo verrà Ö deve essere Õ fatto in conformità della presente direttiva.

ê 2000/12/CE considerando 41 (adattato)

ðnuovo

(30) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità ð della loro adeguatezza ai rischi ai quali l'ente creditizio è esposto, ï nonché per la valutazione della concentrazione dei rischi Ö delle esposizioni Õ deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[16], che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati Ö [17] Õ ð ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali[18], qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi ai sensi del diritto nazionale ï.

ê 2000/12/CE considerando da 42 a 47 (adattato)

Le disposizioni relative ai fondi propri rientrano nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali paesi in materia di allineamento dei fondi propri.

Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.

La Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente le disposizioni relative ai fondi propri al fine di renderle più rigorose e di realizzare pertanto una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri. Tale convergenza potrà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità.

Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono il risultato dell'opera svolta dal comitato consultivo bancario che ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.

Un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza degli enti creditizi.

Un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità.

ònuovo

(31) I requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale. A tal fine, le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi sono da porre in relazione con gli altri strumenti specifici miranti ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi.

(32) Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti patrimoniali minimi comuni.

(33) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio.

ê 2000/12/CE considerando da 48 a 51 (adattato)

L'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessaria a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario.

A tal fine, le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi.

Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.

La presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura. La Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive.

ònuovo

(34) E' essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio.

(35) I requisiti patrimoniali minimi devono essere proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, i requisiti devono riflettere la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

(36) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento.

(37) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

ê 2000/12/CE considerando 52 (adattato)

L'allegato III stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. L'allegato III è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto. In moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC. Tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri. La compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri. È opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito. È necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa. Le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti. L'allegato III offre agli enti creditizi costituiti negli Stati membri la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantisce a detti enti condizioni eque di concorrenza. Le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero assicurare che il calcolo delle maggiorazioni sia basato sul capitale di riferimento effettivo anziché su quello apparente.

ònuovo

(38) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. E' essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

(39) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e, se necessario, la loro disponibilità per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti patrimoniali minimi ad ogni singolo ente creditizio del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

ê 2000/12/CE considerando 53 (adattato)

Il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità. Il tasso dell'8% è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988.

ê 2000/12/CE considerando 54 (adattato)

(40) È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza Ö sorveglianza Õ dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

ê 2000/12/CE considerando 55 (adattato)

(41) La vigilanza Ö sorveglianza Õ e il controllo dei fidi degli enti creditizi Ö devono costituire Õ costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Ö Pertanto Õ, Ll'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

ê 2000/12/CE considerando 56 (adattato)

(42) Infatti, su un Ö Poiché sul Õ mercato interno nel settore bancario gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza Ö sorveglianza Õ applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti Ö in tutta la Comunità Õ. A tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri. L'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario.

ê 2000/12/CE considerando 57 (adattato)

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(43) Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi contengono un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi. È opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi relativamente ai limiti dei grandi rischi. Non è invece ð Sebbene ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi sia opportuno basare la definizione di fido sulla definizione di esposizione fornita nelle disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, non è invece ï opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalle suddette disposizioni. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischio sono state concepite al fine di stabilire un criterio Ö requisito Õ di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è Ö Al fine Õ di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati. Ooccorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, Ö norme per la determinazione dei grandi fidi che tengano conto del valore nominale del fido Õ senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

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(44) Per quanto, in attesa di un ulteriore riesame delle disposizioni in materia di grandi fidi, sia auspicabile, al fine di limitare i requisiti in materia di calcolo, permettere il riconoscimento degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito analogamente a quanto consentito in materia di requisiti patrimoniali minimi, occorre ricordare che le norme in materia di attenuazione del rischio di credito sono state elaborate per il rischio di credito generale e diversificato derivante dall'esposizione nei confronti di un gran numero di controparti. Di conseguenza, il riconoscimento degli effetti di tali tecniche ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi, con l'obiettivo di limitare la perdita massima che può insorgere a causa di un unico cliente o gruppo di clienti collegati, deve essere soggetto a presidii prudenziali.

ê 2000/12/CE considerando 58 (adattato)

(45) Quando un ente creditizio assume rischi Ö esposizioni Õ nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie Ö filiazioni Õ di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione dei rischi assunti Ö delle esposizioni assunte Õ dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi Ö altra Õ considerazione estranea a tali principi. Le disposizioni della presente direttiva prevedono, qQualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti Ö devono prendere Õ prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi Ö fidi Õ rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti Ö i fidi concessi Õ da un ente creditizio verso le Ö alle Õ imprese del proprio gruppo, Ö ivi comprese restrizioni più severe Õossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi. Tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata Ö Tali norme non devono tuttavia essere applicate Õ quando l'impresa madre è un istituto finanziario Ö una società di partecipazione finanziaria Õ o un ente creditizio e Ö o Õ quando le altre imprese figlie Ö filiazioni Õ sono enti creditizi, istituti Ö enti Õ finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio cui fanno capo. In questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi. In tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa.

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(46) Gli enti creditizi devono dotarsi di capitale interno che, in funzione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione. Di conseguenza, gli enti creditizi devono dotarsi di strategie e processi che consentano loro di valutare e di conservare l'adeguatezza del loro capitale interno.

(47) Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti creditizi possiedano una buona organizzazione e dispongano di fondi propri adeguati, tenendo conto dei rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

(48) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità.

(49) Per la stessa ragione, per evitare che gli enti creditizi comunitari attivi in vari Stati membri debbano sopportare un onere sproporzionato a causa delle responsabilità in materia di autorizzazione e di vigilanza che continuano a incombere alle autorità competenti dei singoli Stati membri, è essenziale migliorare in maniera significativa la cooperazione tra le autorità competenti. A tal fine occorre rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve sostenere e rafforzare tale cooperazione.

ê 2000/12/CE considerando 65 (adattato)

(50) La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere Ö ha Õ lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

ê 2000/12/CE considerando 59 (adattato)

(51) La vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare Ö pertanto applicarsi Õ a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.

ê 2000/12/CE considerando 60 (adattato)

(52) Per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio (impresa figlia Ö filiazione Õ), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva. Le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie. Ö In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri devono poter prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva. Õ

ê 2000/12/CE considerando 61 (adattato)

(53) Gli Stati membri possono altresì Ö devono poter Õ rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dispongono Ö devono disporre Õ al riguardo dei Ö necessari Õ poteri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16, al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.

ê 2000/12/CE considerando da 62 a 64 (adattato)

Gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione.

La vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite all'allegato I. Pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata. Conseguentemente, la definizione di enti finanziari deve includere tali attività.

La direttiva 86/635/CEE, unitamente alla direttiva 83/349/CEE, ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi. È ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata.

ònuovo

(54) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare con sempre maggiore efficacia, e per consentire ai cittadini della Comunità di beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, è necessario che le autorità competenti comunichino al pubblico, secondo modalità che consentano raffronti significativi, le modalità di attuazione della presente direttiva.

(55) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti creditizi a migliorare la loro strategia di mercato, il loro controllo del rischio e l'organizzazione interna della loro gestione, occorre prescrivere un'adeguata informativa al pubblico da parte degli enti creditizi.

ê 2000/12/CE considerando 66 (adattato)

(56) L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio Ö dalla presente direttiva nonché da altre direttive Õ relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige che Ö la cooperazione tra Õ le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo. Tale comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all'interno del gruppo di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche.

ê 2000/12/CE considerando 67 (adattato)

(57) Di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Ö [19] Õ .

ònuovo

(58) Per evitare eventuali perturbazioni sui mercati e per assicurare il mantenimento del livello generale dei fondi propri è opportuno prevedere disposizioni transitorie specifiche.

(59) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme in materia di requisiti patrimoniali minimi abbiano effetti significativi sul ciclo economico. La Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, deve riferire su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 2000/12/CE considerando 68 (adattato)

L'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7). Il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati in forma di società cooperative o di fondi. Allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri. Tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi.

ê 2000/12/CE considerando da 69 a 71

(69) L'applicazione di una ponderazione del 20% alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante. In tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10%. Il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione. È pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro il 22 giugno 1999 proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo. Le autorità competenti possono autorizzare una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo sino al 31 dicembre 2006. I beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tener conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale. Gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione. I prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale ponderazione del 50%.

(70) Per garantire un'applicazione armoniosa delle disposizioni sui grandi rischi, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti. Per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25% ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia.

(71) Inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame.

ê 2000/12/CE considerando 72 (adattato)

(60) Dovrà essere Ö Verrà Õ intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei Ö per la vigilanza sui Õ rischi di liquidità.

ê 2000/12/CE considerando 73 (adattato)

La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive previste nell'allegato V, parte B

ònuovo

(61) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario.

(62) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(63) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B,

ê2000/12/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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INDICE

TITOLO I || OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO II || CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

TITOLO III || DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sezione 1 || Enti creditizi

Sezione 2 || Enti finanziari

Sezione 3 || Esercizio del diritto di stabilimento

Sezione 4 || Esercizio della libera prestazione di servizi

Sezione 5 || Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

TITOLO IV || RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Sezione 1 || Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi

Sezione 2 || Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi

TITOLO V || PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE E INFORMATIVA

Capo 1 || Principi di vigilanza prudenziale

Sezione 1 || Competenze dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

Sezione 2 || Scambio di informazioni e segreto d'ufficio

Sezione 3 || Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Sezione 4 || Potere sanzionatorio e ricorso in sede giurisdizionale

Capo 2 || Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale

Sezione 1 || Fondi propri

Sezione 2 || Copertura dei rischi

Sottosezione 1 || Livello di applicazione

Sottosezione 2 || Calcolo dei requisiti

Sottosezione 3 || Livello minimo dei fondi propri

Sezione 3 || Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito

Sottosezione 1 || Metodo standardizzato

Sottosezione 2 || Metodo basato sui rating interni

Sottosezione 3 || Attenuazione del rischio di credito

Sottosezione 4 || Cartolarizzazione

Sezione 4 || Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo

Sezione 5 || Grandi fidi

Sezione 6 || Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

Capo 3 || Processo interno di valutazione degli enti creditizi

Capo 4 || Vigilanza e comunicazione da parte delle autorità competenti

Sezione 1 || Vigilanza

Sezione 2 || Comunicazione da parte delle autorità competenti

Capo 5 || Informativa da parte degli enti creditizi

TITOLO VI || POTERI D’ATTUAZIONE

TITOLO VII || DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 || Disposizioni transitorie

Capo 2 || Disposizioni finali

ALLEGATO I || Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento

ALLEGATO II || Classificazione delle voci fuori bilancio

ALLEGATO III || Trattamento degli strumenti derivati

ALLEGATO IV || Tipo di derivati

ALLEGATO V || Criteri tecnici relativi all’organizzazione e al trattamento dei rischi

ALLEGATO VI || Metodo standardizzato

ALLEGATO VI Parte 1 || Fattori di ponderazione del rischio

ALLEGATO VI Parte 2 || Riconoscimento delle ECAI e attribuzione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

ALLEGATO VI Parte 3 || Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

ALLEGATO VII || Metodo basato sui rating interni (metodo IRB)

ALLEGATO VII Parte 1 || Importi delle esposizioni ponderati per il rischio e importi delle perdite attese

ALLEGATO VII Parte 2 || PD, LGD, e durata

ALLEGATO VII Parte 3 || Valore dell'esposizione

ALLEGATO VII Parte 4 || Requisiti minimi per il metodo IRB

ALLEGATO VIII || Attenuazione del rischio di credito

ALLEGATO VIII Parte 1 || Ammissibilità

ALLEGATO VIII Parte 2 || Requisiti minimi

ALLEGATO VIII Parte 3 || Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

ALLEGATO VIII Parte 4 || Disallineamenti di durata

ALLEGATO VIII Parte 5 || Combinazioni di strumenti di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato

ALLEGATO VIII Parte 6 || Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni (basket)

ALLEGATO IX || Cartolarizzazione

ALLEGATO IX Parte 1 || Definizioni ai fini dell'allegato IX

ALLEGATO IX Parte 2 || Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito e per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate

ALLEGATO IX Parte 3 || Valutazioni esterne del merito di credito

ALLEGATO IX Parte 4 || Calcolo

ALLEGATO X || Rischio operativo

ALLEGATO X Parte 1 || Metodo base dell'indicatore

ALLEGATO X Parte 2 || Metodo standardizzato

ALLEGATO X Parte 3 || Metodi avanzati di misurazione

ALLEGATO X Parte 4 || Uso congiunto di diverse metodologie

ALLEGATO X Parte 5 || Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

ALLEGATO XI || Criteri tecnici relativi alla revisione e valutazione delle autorità competenti

ALLEGATO XII || Criteri tecnici in materia di informativa

ALLEGATO XII Parte 1 || Criteri generali

ALLEGATO XII Parte 2 || Obblighi generali

ALLEGATO XII Parte 3 || Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie

ALLEGATO XIII Parte A || Direttive abrogate e modifiche successive (di cui all’articolo 158)

ALLEGATO XIII Parte B || Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all’articolo 159)

ALLEGATO XIV || Tavola di concordanza

ê 2000/12/CE (adattato)

TITOLO I

ÖOGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E Õ DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

ê 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 1

1.           La presente direttiva riguarda Ö disciplina Õ l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio Ö, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti. Õ Essa si applica a tutti gli enti creditizi.

2.           L'articolo 25 Ö 39 Õ e gli articoli da 52 a 56 Ö il titolo V, capo 4, sezione 1 Õ si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

3.           Gli enti esclusi a titolo permanente a norma del successivo paragrafo 3 Ö dell'articolo 5 Õ, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 e degli articoli da 52 a 56 Ö 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1 Õ.

ê 2000/12/CE articolo 2, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

– dalle banche centrali degli Stati membri;

– dagli uffici dei conti correnti postali;

– in Belgio: dall'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut»;

– in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», del Ö dal Õ «Danmarks Skibskreditfond» e dal «Dansk Landbrugs Realkreditfond»;

– in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

– in Grecia: dalla «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion), e del Ö dal Õ «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Tachidromiko Tamieftirio);

– in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;

– in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;

– in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;

– in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;

– nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;

– in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;

– in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1° gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;

– in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab», e dalla «Kera Oy/Kera Ab»;

– in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;

– nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks»;

êAtto di adesione 2003

– in Lettonia: dalle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

– in Lituania: dalle «kredito unijos» diverse dalle «Centrinė kredito unija»;

– in Ungheria: dalla «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» e dalla «Magyar Export-Import Bank Rt.» ;

– in Polonia: dalla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe» e dalla «Bank Gospodarstwa Krajowego».

ê2004/xx/CE articolo 3, punto 1 (adattato)

4.         La Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3.

ê 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 5 e 6 (adattato)

Articolo 3

1.         Ö Uno o più Õ Gli enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro Ö che Õ alla data del 15 dicembre 1977 e che a tale data erano collegati permanentemente ad un organismo centrale di controllo del Ö preposto al loro controllo, stabilito nel Õ medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli Ö 7 e 11, paragrafo 1 Õ 6, paragrafo 1, 8 e 59, purché Ö , entro il 15 dicembre 1979, Õ la legge nazionale, entro il 15 dicembre 1979, abbia previsto che:

a)           gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,

b)           la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,

c)           la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.

Gli enti creditizi a raggio d'azione locale Ö , permanentemente Õ collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

ê2004/xx/CE articolo 3, punto 2 (adattato)

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare Ö in zone recentemente sottratte al mare Õ o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2 Ö 150 Õ, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

ê 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 5 e 6 (adattato)

2.         L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 5, Ö degli articoli 9 e 10 Õ degli articoli da 40 a 51 e dell'articolo 65 Ö del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 Õ può essere estesa agli enti creditizi che, secondo la definizione di cui al paragrafo 5 Ö 1 Õ, primo comma, sono collegati a un organismo centrale di tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli Ö 16, 23, 24, 25, l'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 28 e gli articoli da 29 a 37 Õ 13, 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 6 e gli articoli 21 e 22 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

ê 2000/12/CE articolo 1

Articolo 4

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

ê2000/28/CE articolo 1, punti da 1 a 5 (adattato)

1) «ente creditizio»:

a)      un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;oppure

b)      un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica[20].

            Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un paese terzo.

            Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un paese terzo;

2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;

3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo Ö della vigilanza Õ sugli enti creditizi;

5) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I;

ònuovo

6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'[articolo 2, punto 3, della direttiva 96/3/CEE del Consiglio[21]];

ê2000/12/CE articolo 1, punti da 6 a 8 (adattato)

7) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 4 a 11 Ö 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14 Õ;

8) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

9) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia Ö una filiazione Õ previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

ê2002/87/CE articolo 29, punto 1, lettera a) (adattato)

10) «partecipazione ai fini della vigilanza su base consolidata e ai fini dell'articolo 34, Ö 57, Õ paragrafo 2, punti 15 e 16 Ö lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4 Õ»: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE Ö del Consiglio[22] Õ, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ê2000/12/CE articolo 1, punti da 10 a 13 (adattato)

11) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;

12) «capitale iniziale»: il capitale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2);

12) «impresa madre»:

a)      un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)      Aai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi, è considerata Ö degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un' Õ impresa madre un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle Ö autorità Õ competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

13) «filiazione»:

a)      un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)      Aai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi: è considerata Ö degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un' Õ impresa figlia un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.

Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

ònuovo

14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro, e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro detenga una partecipazione;

15) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri detenga una partecipazione;

17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri;

ê2000/12/CE articolo 1, punti da 14 a 18 (adattato)

14) «zona A»: tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A;

15) «zona B»:  tutti gli altri paesi;

16) «enti creditizi della zona A»:        tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al punto 1), primo comma, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;

17) «enti creditizi della zona B»:        tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al punto 1), primo comma, comprese le loro succursali nella Comunità;

18) «settore non bancario»:     l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi definiti ai punti 16) e 17), delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite al punto 19);

ê2004/69/CE articolo 1 (adattato)

«banche multilaterali di sviluppo»      la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la «Nordic Investment Bank» e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti la Società interamericana di investimento e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

ê2000/12/CE articolo 1, punto 20

20) «operazioni fuori bilancio a «rischio pieno», «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso»» le operazioni descritte all'articolo 43, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato II;

ònuovo

18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali;

ê2002/87/CE articolo 29, punto 1, lettera b) (adattato)

19) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[23];

20) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

ê2000/12/CE articolo 1, punto 23 (adattato)

21) «impresa di servizi bancari ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione Ö nella proprietà e nell'amministrazione Õ di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

ònuovo

22) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

ê2000/12/CE articolo 1, punto 24 (adattato)

«fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50»: le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100% da fondi propri, purché non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari; i fidi non comprendono:

– nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; oppure

– nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;

ònuovo

23) «banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca centrale europea;

24) «rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

25) «probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;

26) «perdita»: perdita economica, compresi sconti significativi sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

27) «perdita in caso di inadempimento»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;

28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito soggetta ad un limite prestabilito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito;

29) «perdita attesa»: il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

30) «attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

31) «protezione del credito assistita»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente creditizio – nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte – di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

32) «protezione del credito non assistita»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi;

33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" di cui all'[articolo 3, lettera m), della direttiva 93/6/CEE];

34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di "concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito" di cui all'[articolo 3, lettera n), della direttiva 93/6/CEE];

35) «strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito;

36) «cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche:

a)      i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;

b)      la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;

37) «cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;

38) «cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente;

39) «segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

40) «posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione;

41) «cedente»: uno dei due seguenti soggetti:

a)      soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;

b)      soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;

42) «promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni dai terzi;

43) «rafforzamento del credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato e da altre forme di protezione del credito;

44) «soggetto giuridico costituito ad hoc per la cartolarizzazione»: società, trust o altri soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni del soggetto giuridico costituito ad hoc per la cartolarizzazione da quelle dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;

ê 2000/12/CE articolo 1, punti da 25 a 27 (adattato)

45) «gruppo di clienti collegati»:

a)      due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

b)      due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

46) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate Ö secondo una delle due seguenti modalità Õ :

a)      da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o;

b)      da un legame di controllo;, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

c)      Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a Ö dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad Õ una stessa Ö terza Õ persona fisica o giuridica da un legame di controllo;

47) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti Ö come tali Õ dalle autorità competenti Ö e Õ che Ö soddisfano le seguenti condizioni: Õ

a)      funzionano regolarmente,

b)      sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

c)      hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che Ö secondo il quale Õ i contratti elencati nell'allegato IV siano Ö sono Õ soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

ê2000/12/CE articolo 3 (adattato)

Articolo 5

Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.

ÖIl primo comma Õ Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

ê2000/12/CE

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

ê2000/12/CE articolo 4 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3

Articolo 6

Autorizzazione

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. ÖFatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 9 e degli articoli 11 e 12 Õ Eessi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli da 5 a 9, e le notificano alla è1 Commissione ç.

ê2000/12/CE articolo 8 (adattato)

Articolo 7

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.

ê 2000/12/CE articolo 9 (adattato)

Articolo 8

Esigenze economiche

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

ê2000/12/CE articolo 5, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 9

Capitale iniziale

1.           Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.

ê2000/12/CE articolo 1, punto 11 (adattato)

Il «capitale iniziale»: Ö comprende Õ il capitale Ö e le riserve Õ ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2); Ö 57, lettere a) e b). Õ

ê 2000/12/CE articolo 5, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo Ö 11 Õ 6, paragrafo 1, primo comma.

2.           Tuttavia le autorità competenti degli Ö Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Õ Stati membri hanno la facoltà di Ö possono Õ concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello Ö specificato al Õ richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:

a)      il capitale iniziale non Ö deve essere Õ sarà inferiore ad 1 milione di EUR;

b)      gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della Ö di detta Õ facoltà prevista dal presente paragrafo;

c)      all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 11, Ö nell'elenco di cui all'articolo 14, Õ la denominazione dell' Ö di ogni Õ ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo Ö specificato al Õ richiesto dal paragrafo 1 Ö deve essere seguita da un'annotazione in tal senso Õ.

ê2000/12/CE articolo 5, paragrafi da 3 a 7 (adattato)

Articolo 10

1.         I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dei paragrafi 1 e 2 Ö ai sensi dell'articolo 9 Õ al momento dell'autorizzazione.

2.         Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati Ö all'articolo 9 Õ ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3.         Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo Ö 2 Õ 4 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri Ö dell'ente creditizio Õ di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo Ö specificato all'articolo 9 Õ fissato ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale.

4.         In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 4 Ö 2 Õ, i fondi propri dell'ente Ö creditizio Õ risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti Ö creditizi Õ oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati Ö specificati all'articolo 9 Õ di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.         Qualora nei casi di cui ai paragrafi Ö 1, 2 e 4 Õ 3, 4 e 6 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente Ö creditizio Õ regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

ê 2000/12/CE articolo 6 (adattato)

Articolo 11

Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi

1.           Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Ö Esse Õ Inoltre, tali autorità non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

2.           Gli Stati membri esigono:

a)      che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;

b)      che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

ê2000/12/CE articolo 7 (adattato)

Articolo 12

Azionisti e soci

1.           Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Ö Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata ai sensi Õ Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nella nozione di partecipazione qualificata sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 Ö 92 Õ della direttiva 88/627/CEE[24] del Consiglio Ö 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25] Õ.

2.           Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti Ö degli Õ azionisti o soci.

3.           Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, Ö all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Õ ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

ê 2000/12/CE articoli 8 e 9 (adattato)

Articolo 8

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.

Articolo 9

Esigenze economiche

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

ê 2000/12/CE articolo 10 (adattato)

Articolo 13

Diniego di autorizzazione

Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

ê 2000/12/CE articolo 11 (adattato)

Articolo 14

Notifica dell'autorizzazione alla Commissione

Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.

Ö La ragione sociale di ogni Õ Ogni ente creditizio Ö a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta Õ è iscritto in un elenco, del quale la Ö . La Õ Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione europea dell'elenco e degli Õ delle Comunità europee e gli aggiornamenti.

ê2000/12/CE articolo 12 (adattato)

Articolo 15

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

1.         Ö Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le Õ Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia Ö interessato nei seguenti casi Õ:

Öa) l'ente creditizio interessato è una Õ filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;, o

Öb) l'ente creditizio interessato è una Õ filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;, o

Öc) l'ente creditizio interessato è Õ controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 2 (adattato)

2.         Ö Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l' Õ L'autorità competente Ö consulta l'autorità competente Õ di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a qualsiasi ente creditizio che sia Ö nei seguenti casi Õ:

a)      Ö l'ente creditizio interessato è Õ un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

b)      Ö l'ente creditizio interessato è Õ un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

c)      Ö l'ente creditizio interessato è controllato Õ controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

3.         In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai commi Ö paragrafi Õ 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si Ö scambiano Õ trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

ê 2000/12/CE articolo 13 (adattato)

Articolo 16

Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro

Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute all'articolo 17, all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, ed agli articoli 22 e 26 Ö agli articoli 22 e 25, all'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'articolo 40 Õ .

ê2000/12/CE articolo 14 (adattato)

Articolo 17

Revoca dell'autorizzazione

1.           Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

a)      non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

b)      ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)      non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

d)      non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;

e)      versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

2.           La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati;. lLa revoca è notificata alla Commissione.

ê 2000/12/CE articolo 15 (adattato)

Articolo 18

Denominazione

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni Ö dello Stato membro ospitante Õ relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili che possono esistere nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

ê2000/12/CE articolo 16, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 19

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

1.           Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione.

Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo Ö e al secondo Õ comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone Ö interessate Õ di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 3 (adattato)

2.           Se Ö la persona che intende acquisire le Õ l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente Ö creditizio Õ in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo Ö 15 Õ 12.

ê 2000/12/CE articolo 16, paragrafo 3

Articolo 20

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

ê2000/12/CE articolo 16, paragrafi da 4 a 6 (adattato)

Articolo 21

14.         Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui Ö all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20 Õ ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno Ö alle autorità competenti Õ l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

25.         Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al Ö all'articolo 19, Õ paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al Ö all'articolo 19, Õ paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

36.         Ö Ai fini della determinazione della Õ Ai fini dell'applicazione della nozione di partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 Ö 92 Õ della direttiva 88/627/CEE Ö 2001/34/CE Õ.

ê 2000/12/CE articolo 17 (adattato)

ðnuovo

Articolo 22

Organizzazione e procedure di controllo interno

1.           Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno. ð sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili. ï

2.           ð I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio. Si tiene conto dei criteri tecnici fissati all'allegato V. ï

ê2000/12/CE

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

ê 2000/12/CE (adattato)

ÖSezione 1 Enti creditizi Õ

ê2000/12/CE articolo 18 (adattato)

Articolo 23

Enti creditizi

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo Ö 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37 Õ 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 2 Enti finanziari Õ

ê 2000/12/CE articolo 19, primo e terzo comma (adattato)

Articolo 24

Enti finanziari

1.           Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo Ö 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37 Õ 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

a)      la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è Ö disciplinato l'ente finanziario Õ disciplinata la filiazione;

b)      le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

c)      la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni Ö dell'ente finanziario Õ della filiazione;

d)      la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione Ö dell'ente finanziario Õ della filiazione e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti Ö dall'ente finanziario Õ dalla filiazione, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;

e)      Ö l'ente finanziario è incluso Õ la filiazione è inclusa effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità Ö al titolo V, capo 4, sezione 1 Õ agli articoli da 52 a 56, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo Ö 120 Õ 51.

Queste condizioni devono essere Ö vengono Õ verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi Ö all'ente finanziario Õ all'impresa figlia un attestato da allegarsi alle notifiche di cui Ö agli articoli 25 e 28 Õ all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza Ö sull'ente finanziario Õ sulla filiazione secondo le disposizioni Ö dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell'articolo 40, degli articoli da 42 a 52 e dell'articolo 54 Õ degli articoli 5, paragrafi 3, 16, 17, 26, 28, 29, 30 e 32.

ê2000/12/CE articolo 19, sesto comma (adattato)

2.           Se l'ente finanziario Ö di cui al paragrafo 1, primo comma Õ che beneficia delle disposizioni del presente articolo non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente Ö finanziario Õ nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ê2000/12/CE articolo 19, quarto comma (adattato)

3.           Le disposizioni Ö dei paragrafi 1 e 2 Õ del presente articolo si applicano Ö mutatis mutandis Õ alle filiazioni Ö degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma Õ, con i necessari adattamenti. In particolare, l'espressione «ente creditizio» va intesa come «ente finanziario rispondente alle condizioni previste all'articolo 19» ed il termine «autorizzazione» va inteso come «statuto legale».

ê2000/12/CE articolo 19, quinto e sesto comma (adattato)

L'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, si legge come segue:

«L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»

Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente articolo non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ê 2000/12/CE (adattato)

ÖSezione 3 Esercizio del diritto di stabilimento Õ

ê2000/12/CE articolo 20, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma (adattato)

Articolo 25

Esercizio del diritto di stabilimento

1.           Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente dello Ö del suo Õ Stato membro di origine.

2.           Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

a)      lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b)      un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

c)      il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;

d)      i nominativi dei dirigenti responsabili Ö delle persone che saranno responsabili della direzione Õ della succursale.

3.           A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente Ö creditizio Õ in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio.

ê2000/12/CE articolo 19, quinto comma (adattato)

Ö In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 24, Õ «Ll'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»

ê2000/12/CE articolo 20, paragrafo 3, terzo comma (adattato)

4.           Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente Ö creditizio Õ interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

ê2000/12/CE articolo 20, paragrafi da 4 a 7 (adattato)

Articolo 26

14.         Prima che la succursale dell'ente creditizio inizi ad operare Ö avvii le attività Õ, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui Ö all'articolo 25 Õ al paragrafo 3 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità Ö alla sezione 5 Õ dell'articolo 22 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

25.         La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo Ö 1 Õ 4.

36.         In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del Ö all'articolo 25, Õ paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi Ö dell'articolo 25 Õ del paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo Ö 1 del presente articolo Õ 4.

47.         Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui ai Ö all'articolo 25 e ai Õ paragrafi Ö 1 e 2 Õ da 1 a 5 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo 6 Ö 3 Õ del presente articolo e di quelle di cui Ö all'articolo 23, alle sezioni 2 e 5 e all'articolo 43 Õ agli articoli 18, 19, 22 e 29.

ê2000/12/CE articolo 1, punto 3, ultima frase

Articolo 27

pPiù sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.;

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 4 Esercizio della libera prestazione di servizi Õ

ê2000/12/CE articolo 21 (adattato)

Articolo 28

Esercizio della libertà di prestazione di servizi

1.           Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2.           L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3.           Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 5 Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante Õ

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 29

Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1. Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo Ö 41 Õ 27, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafi da 2 a 4 (adattato)

Articolo 30

12.         Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente Ö creditizio Õ che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali Ö di legge Õ adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente Ö creditizio Õ in questione ponga termine a tali irregolarità.

23.         Se l'ente Ö creditizio Õ in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente Ö creditizio Õ in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

34.         Se l'ente Ö creditizio Õ persiste nell'infrazione alle disposizioni legali Ö di legge Õ di cui al paragrafo Ö 1 Õ 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente Ö creditizio Õ in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 5 (adattato)

Articolo 31

5. Le disposizioni Ö degli articoli 29 e 30 Õ dei precedenti paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali Ö di legge Õ da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente Ö creditizio Õ in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 6 (adattato)

Articolo 32

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e Ö dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 Õ che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della Ö libera Õ prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente Ö creditizio Õ interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 7 (adattato)

Articolo 33

7. Prima di seguire la procedura prevista Ö all'articolo 30 Õ ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 34

8.         Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente Ö creditizio Õ di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 9 (adattato)

Articolo 35

9.         In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente Ö creditizio Õ in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 36

10.       Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi Ö degli articoli 25 e 26 Õ dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni Ö dell'articolo 30, paragrafo 3 Õ del paragrafo 4 del presente articolo.

ê2000/12/CE articolo 22, paragrafo 11 (adattato)

Articolo 37

11.ÖLa presente sezione Õ Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

ê2000/12/CE

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 1 Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi Õ

ê2000/12/CE articolo 23 (adattato)

Notifica delle filiazioni di imprese di paesi terzi e delle condizioni di accesso ai mercati di tali paesi

1.           Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo.

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.

2.           Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.

3.           La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, in conformità ai paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

4.           Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte al fine di ottenere adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

5.           Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 1 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono di un trattamento che offra loro le stesse possibilità di concorrenza offerte agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

6.           Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 60, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

6.           Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

a)       di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b)       di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 16 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma.

7.           Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.

2000/12/EC articolo 24 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3, punto 7

Articolo 38

Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità

1.         Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2.         Le autorità competenti notificano alla Comunità e al è1 comitato bancario europeo ç le autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

3.         Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi conformemente al trattato con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che, sulla base del principio di reciprocità, accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

ònuovo

Sezione 2

Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi

ê2000/12/CE articolo 25 (adattato)

Articolo 39

1.           La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata Ö dei seguenti enti Õ :

a)      agli enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo; e

b)      agli enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

2.           Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

a)      da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come impresa figlia Ö filiazione Õ un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;

b)      dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come impresa figlia Ö filiazione Õ un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

ê2004/xx/CE articolo 3, punto 8

3.           Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

ê2000/12/CE

TITOLO V

ê2000/12/CE

ðnuovo

PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE ð E INFORMATIVA ï

ê2000/12/CE

CAPO 1

PRINCIPI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

ònuovo

Sezione 1

Competenze dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

ê2000/12/CE articolo 26 (adattato)

Articolo 40

Controllo dello Stato membro d'origine

1.           La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 18 e 19 Ö 23 e 24 Õ, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2.           Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

ê2000/12/CE articolo 27 (adattato)

Articolo 41

Competenze dello Stato membro ospitante

Ö In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Õ Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore.

Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, esso Ö lo Stato membro ospitante Õ resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.

Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

ê2000/12/CE articolo 28 (adattato)

Articolo 42

Cooperazione in materia di vigilanza

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso succursali, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

ê2000/12/CE articolo 29 (adattato)

Articolo 43

Verifica sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1.           Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo Ö 42 Õ 28.

2.           Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo Ö 141 Õ 56, paragrafo 7.

3.           Il presente articolo non pregiudica Ö Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano Õ il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 2 Scambio di informazioni e segreto d'ufficio Õ

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafi da 1 a 3 (adattato)

Articolo 44

Scambio di informazioni e segreto d'ufficio

1.           Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

Ö Nessuna Õ In virtù di tale obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio Ö nell'esercizio delle loro funzioni Õ può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti Ö creditizi, Õ salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei Ö partecipanti ai Õ tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2.           Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 4 (adattato)

Articolo 45

4.         L'autorità competente che, a norma Ö dell'articolo 44 Õ dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni Ö e unicamente ai seguenti scopi Õ:

a)         per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza Ö sorveglianza Õ sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

b)         per l'irrogazione di sanzioni;

c)         nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

d)         nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 33 Ö 55 Õ o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 46

3.         Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi Ö di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 Õ definite al paragrafo 5 e al paragrafo 6 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 5 (adattato)

Articolo 47

5. Le disposizioni di cui Ö all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 Õ ai paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e Ö tra i seguenti soggetti Õ:

a)         le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

b)         gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,

c)         le persone incaricate del controllo Ö della revisione Õ legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza;.

Ö Dette disposizioni Õ le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi.

Ö In entrambi i casi Õ Le le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1 Ö all'articolo 44, paragrafo 1 Õ .

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafi 6 e 7 (adattato)

Articolo 48

16.         Ferme restando le Ö In deroga alle Õ disposizioni Ö degli articoli da 44 a 46 Õ dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi Ö lo scambio Õ di informazioni tra le autorità competenti e Ö i seguenti soggetti Õ :

a)      le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi, o

b)      le autorità incaricate della Ö responsabili della Õ vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale Ö legale Õ dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Ö In questi casi, Õ Gli gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)      le informazioni Ö devono essere Õ sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

b)      le informazioni ricevute in tale ambito Ö devono essere Õ sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al Ö all'articolo 44, Õ paragrafo 1;

c)      quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

27.         Ferme restando le Ö In deroga alle Õ disposizioni Ö degli articoli da 44 a 46 Õ dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Ö In questi casi, Õ Gli gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)      le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;

b)      le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al Ö all'articolo 44, Õ paragrafo 1;

c)      quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni Ö specificate Õ previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente Ö articolo Õ paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente Ö articolo Õ paragrafo.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 49

8. Le disposizioni Ö della presente sezione Õ del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta Ö informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni Õ:

a)         alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

b)         all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,.

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che Ö Esse non ostano neanche a che Õ tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui Ö all'articolo 45 Õ al paragrafo 4.

Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo Ö all'articolo 44, paragrafo 1 Õ.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma (adattato)

Articolo 50

9. Ferme restando le Ö In deroga alle Õ disposizioni di cui Ö all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 Õ ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 9, terzo comma (adattato)

Articolo 51

Ciò nondimeno gGli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base Ö all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 Õ ai paragrafi 2 e 5 e Ö le informazioni Õ quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo Ö 43 Õ 29, paragrafi 1 e 2 non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente Ö articolo Õ paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

ê2000/12/CE articolo 30, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 52

10. Le disposizioni Ö della presente sezione Õ del presente articolo non ostano a che le autorità competenti Ö di uno Stato membro Õ comunichino le informazioni di cui Ö agli articoli da 44 a 46 Õ ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al Ö all'articolo 44, Õ paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del Ö dell'articolo 44, Õ paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente Ö articolo Õ paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

ònuovo

Sezione 3

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

ê2000/12/CE articolo 31 (adattato)

Articolo 53

Obbligo delle persone incaricate del controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati

1.           Gli Stati membri dispongono almeno che: a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della Ö dell'ottava Õ direttiva 84/253/CEE[26] del Consiglio, ad esercitare presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della Ö quarta Õ direttiva 78/660/CEE[27] del Consiglio, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE Ö del Consiglio Õ, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE[28] del Consiglio o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente Ö creditizio Õ di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

a)      costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi, o

b)      pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio, ovvero

c)      comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;.

Ö Gli Stati membri dispongono almeno che Õ b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti Ö o Õ e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui Ö al primo comma Õ alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge Ö tale incarico Õ l'incarico sopra citato.

2.           La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

ê 2000/12/CE (adattato)

Ö Sezione 4 Potere sanzionatorio e ricorso in sede giurisdizionale Õ

ê2000/12/CE articolo 32 (adattato)

Articolo 54

Potere sanzionatorio delle autorità competenti

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo Ö vigilanza Õ o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

ê2000/12/CE articolo 33 (adattato)

Articolo 55

Ricorso in sede giurisdizionale

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

ê 2000/28/CE articolo 1, punto 2 (adattato)

Articolo 33 bis

L'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE è applicabile agli enti creditizi.

ê2000/12/CE

CAPO 2

STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Sezione 1

Fondi propri

ê2000/12/CE articolo 34, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 56

Principi generali

1. Ogniqualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui Ö agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66 Õ ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ed agli articoli da 35 a 38.

ê2000/12/CE articolo 34, paragrafo 2, primo comma (adattato)

Articolo 57

Fatte salve le restrizioni Ö limitazioni Õ di cui all'articolo 38 Ö 66 Õ, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

1a)    il capitale versato ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, Ö se versato, Õ nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

2b)    le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio. Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;

3c)    il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

4d)    le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE;

5e)    le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;

6f)     gli altri elementi ai sensi dell'articolo 35 Ö 63 Õ ;

7g)    gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 36 Ö 64 Õ, paragrafo 1;

8h)    le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 36 Ö 64 Õ, paragrafo 3.

Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 38 Ö 66 Õ:

9i)     le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

10j)   le attività Ö i beni Õ immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della direttiva 86/635/CEE;

11k)  i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

ê2002/87/CE articolo 29, punto 4, lettera a) (adattato)

12l)   le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10% del capitale di questi ultimi;

13m) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 Ö 63 Õ e all'articolo 36 Ö 64 Õ, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10% del capitale;

14n)  le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10% del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 Ö 63 Õ e all'articolo 36 Ö 64 Õ, paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui ai punti 12) e 13) del Ö al Õ presente comma per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10% dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui Ö alle lettere da l) a p) Õ ai punti da 12) a 16) del presente comma;

15o)  le partecipazioni ai sensi dell'articolo Ö 4, punto 10 Õ 1, punto 9, detenute da un ente creditizio in:

i)       imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della Ö prima Õ direttiva 73/239/CEE Ö [29] del Consiglio Õ, dell'articolo 6 della Ö prima Õ direttiva 79/267/CEE Ö [30] del Consiglio Õ o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31],

ii)      imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

iii)     società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

(16p) ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui al punto 15 Ö alla lettera o) Õ in cui ha una partecipazione:

i)       strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

ii)      strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE;

ònuovo

q)      per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 e gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 30 e 31;

r)       l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% ai sensi dell'allegato IX, parte 4, calcolato secondo le modalità ivi specificate.

ê2000/12/CE articolo 34, paragrafo 2, punto 2, ultima frase (adattato)

ðnuovo

Ö Ai fini della lettera b), gli Õ Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;.

ðNel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione, sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che costituiscono il rafforzamento del credito per le posizioni della cartolarizzazione. ï

ê2002/87/CE articolo 29, punto 4, lettera b) (adattato)

Articolo 58

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui Ö alle lettere da l) a p) Õ ai punti da 12) a 16).

Articolo 59

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui Ö alle lettere da o) a p) Õ ai punti 15 e 16, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») Ö può essere Õ è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Articolo 60

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo Ö 4, sezione 1 Õ III o alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui Ö alle lettere da l) a p) Õ ai punti da 12 a 16 detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

ê2000/12/CE articolo 34, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 61

3. La nozione di fondi propri definita Ö all'articolo 57, lettere da a) a h) Õnel paragrafo 2, punti da 1) a 8), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di detrarre Ö dedurre Õ elementi diversi da quelli elencati Ö all'articolo 57, lettere da i) a r) Õ al paragrafo 2, punti da 9) a 13). Tali Stati membri sono tuttavia tenuti a prevedere una maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.

A tal fine entro il 1° gennaio 1996, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo nonché degli articoli da 35 a 39, eventualmente corredata dalle proposte di modifica che essa ritiene necessarie. Al più tardi il 1° gennaio 1998, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, previa consultazione del Comitato economico e sociale, rivedono la definizione dei fondi propri al fine di applicare in modo uniforme una definizione comune.

ê2000/12/CE articolo 34, paragrafo 4 (adattato)

4          Gli elementi elencati Ö all'articolo 57, lettere da a) a e) Õ nel paragrafo 2, punti da 1) a 5), devono poter essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o la partecipazione alle Ö delle Õ perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

ònuovo

Articolo 62

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1° gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo e degli articoli da 35 a 39.

ê2000/12/CE articolo 35 (adattato)

Articolo 63

Altri elementi

1.           La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione legale Ö di legge Õ o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

a)      siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

b)      la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

c)      il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.

2.           Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sottoindicati:

a)      non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;

b)      il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;

c)      i crediti del mutuante nei confronti dell'ente creditizio debbono essere pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

d)      i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni debbono consentire l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

e)      si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 34, Ö 57 Õ paragrafo 2, Ö lettera h) Õ, punto 8).

ònuovo

3.           Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, sezione 3, parte 1, punto 34 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente alla presente disposizione. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%.

ê2000/12/CE articolo 36 (adattato)

Articolo 64

Altre disposizioni relative ai fondi propri

1.           Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo Ö 57, lettera g) Õ 34, paragrafo 2, punto 7), sono costituiti dai multipli di garanzia delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio. In questo Ö , nel qual Õ caso i pagamenti debbono Ö poter Õ essere richiesti senza indugio.

Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.

L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2.           Gli Stati membri non possono includere Ö includono Õ nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dai loro enti Ö dalle loro autorità Õ locali a tali enti creditizi.

3.           Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo Ö 57, lettera h) Õ 34, paragrafo 2, punto 8), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

I prestiti subordinati devono anche rispondere ai seguenti criteri addizionali:

a)      si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

b)      i fondi devono avere una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio;

c)      la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

d)      il contratto di prestito non deve contemplare clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

ê2000/12/CE articolo 36, paragrafo 3, lettera b), escluse le prime 21 parole

ð nuovo

ð Ai fini del secondo comma, lettera b), ï se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio.;

ònuovo

4.           Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito.

ê2000/12/CE articolo 37 (adattato)

Articolo 65

Calcolo dei fondi propri su base consolidata

1.           Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 34 Ö 57 Õ, paragrafo 2, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate Ö al capo 4, sezione 1 Õ dagli articoli da 52 a 56. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

a)      gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

b)      la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;

c)      le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;

d)      la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2.           Allorché gli elementi che precedono sono debitori («positivi») essi devono essere dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati Ö Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati Õ .

ê2000/12/CE articolo 38, paragrafo 1 (adattato)

ðnuovo

Articolo 66

Detrazioni e limitazioni

1. Gli elementi di cui all'articolo Ö 57, lettere da d) a h) Õ 34, paragrafo 2, punti da 4) a 8), sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a)      il totale degli elementi di cui Ö alle lettere da d) a h) Õ ai punti 4) e 8) è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui Ö alla lettera a) Õ al punto 1) più gli elementi di cui Ö alle lettere b) e c) Õ ai punti 2) e 3) meno quelli indicati Ö alle lettere da i) a k) Õ ai punti 9), 10) e 11) ð e al 50% degli importi di cui alla lettera q) ï;

b)      il totale degli elementi di cui Ö alle lettere da g) a h) Õ ai punti 7) e 8) è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui Ö alla lettera a) Õ al punto 1) più gli elementi di cui Ö alle lettere b) e c) Õ ai punti 2) e 3) meno quelli indicati Ö alle lettere da i) a k) Õ ai punti 9), 10) e 11) ð e al 50% degli importi di cui alla lettera q) ï ;

c)      il totale degli elementi di cui Ö alla lettera l) Õ ai punti 12) e 13) viene detratto Ö dedotto Õ dal totale degli elementi.

ònuovo

2.           Gli elementi di cui all'articolo 57, lettera r) sono dedotti dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dello stesso articolo, a meno che l'ente creditizio non includa i primi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

ê2000/12/CE articolo 38, paragrafo 2

23.         Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

ê2000/12/CE articolo 39 (adattato)

Articolo 67

Prova da portare alle autorità competenti

Il rispetto delle condizioni previste Ö alla presente sezione Õ all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, ed agli articoli da 35 a 38 deve essere comprovato con soddisfazione delle Ö secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle Õ autorità competenti.

ònuovo

Sezione 2

Copertura dei rischi

Sottosezione 1 – Livello di applicazione

Articolo 68

1.           Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 22 e 75 e alla sezione 5.

2.           Ciascun ente creditizio che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 120 e 123.

3.           Ciascun ente creditizio che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati al capo 5.

Articolo 69

1.           Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 68, paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:

a)      non ci sono impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

b)      l'impresa madre si assume l'obbligo incondizionato, esplicito e irrevocabile di trasferire fondi propri alla filiazione e di coprirne le passività, ovvero i rischi delle filiazioni sono di entità trascurabile;

c)      le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

d)      l'impresa madre ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione.

2.           Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 70

Le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni aventi sede nella Comunità che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre in uno Stato membro.

Articolo 71

1.           Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

2.           Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.

Articolo 72

1.           Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

2.           Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

3.           Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli da 125 a 131 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 73

61.         Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione Ö degli articoli da 125 a 131 Õ dell'articolo 53 possono rinunciare, in casi individuali, Ö nei casi indicati di seguito Õ ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia Ö una filiazione Õ o in cui è detenuta una partecipazione:

a)      se l'impresa Ö interessata Õ da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b)      se l'impresa Ö interessata Õ da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza Ö sorveglianza Õ degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa Ö interessata Õ da includere è inferiore al più basso dei due importi seguenti;:

i)       10 milioni di EUR,

ii)      oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione;

più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure

c)      se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa Ö interessata Õ da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3, secondo trattino, ultima frase (adattato)

Ö Nei casi di cui al primo comma, lettera b), se Õ più imprese che soddisfino Ö soddisfano Õ i criteri sopra Ö ivi Õ enunciati, devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo Ö specificato Õ sopra descritto; oppure.

ònuovo

2.           Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione.

3.           Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 22 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

Sottosezione 2 – Calcolo dei requisiti

Articolo 74

1.           Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE.

2.           Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, le autorità competenti vigilano affinché i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 vengano effettuati almeno due volte l'anno.

I calcoli vengono effettuati o dagli stessi enti creditizi, nel qual caso essi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti, o dalle autorità competenti sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

Sottosezione 3 – Livello minimo dei fondi propri

Articolo 75

Fatto salvo l'articolo 136, gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:

a)         per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi [dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 93/6/CEE], l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3;

b)         relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente alla [direttiva 93/6/CEE, capo V, sezione 4];

c)         relativamente a tutte le attività, per il rischio di cambio e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'[articolo 18 della direttiva 93/6/CEE];

d)         relativamente a tutte le attività, per il rischio operativo, i requisiti patrimoniali definiti conformemente alla sezione 4.

ê 2000/12/CE (nuovo)

Sezione 2

Coefficiente di solvibilità

Articolo 40

Principi generali

1. Il coefficiente di solvibilità è costituito dal rapporto tra i fondi propri, definiti ai sensi dell'articolo 41, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 42.

2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, né imprese figlie di dette imprese, è calcolato su base individuale.

3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nella direttiva 86/635/CEE.

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottoposta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 52, paragrafi 8 e 9, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, ovvero dalle autorità competenti, sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

6. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE.

Articolo 41

Numeratore: fondi propri

I fondi propri come definiti dalla presente direttiva, costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 42

Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 43 e 44 ed in via eccezionale degli articoli 45, 62 e 63. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato II, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato III. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte all'articolo 43, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai paragrafi 2 e 3, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 43

Ponderazione dei rischi

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a)         Ponderazione 0

1)      cassa e valori assimilati;

2)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

3)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

4)      voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;

5)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

6)      voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

7)      voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

b)         Ponderazione 20%

1)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;

2)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;

3)      voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;

4)      voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;

5)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

6)      voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

7)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;

8)      voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

9)      voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;

10)    voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;

11)    voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;

12)    valori all'incasso.

c)         Ponderazione 50%

1)      prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;

         «valori assistiti da crediti ipotecari» che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma o di cui all'articolo 62, paragrafo 1, qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di valori che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i «valori assistiti da crediti ipotecari» si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione della sezione B, punto 1, lettere a) e b), dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio[32]. Le autorità competenti devono in particolare accertare:

i)       che detti valori siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di crediti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma o all'articolo 62, paragrafo 1, perfettamente sani al momento dell'emissione dei valori mobiliari stessi;

ii)      che direttamente gli investitori in valori assistiti da crediti ipotecari, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei valori;

2)      ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50%.

d)         Ponderazione 100%

1)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;

2)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;

3)      voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;

4)      voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;

5)      attività materiali ai sensi dell'articolo 4 «attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE;

6)      azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;

7)      ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 44. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20%.

3. I metodi descritti nell'allegato III si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato IV eccettuati:

– i contratti negoziati su mercati ufficiali,

– i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato III i contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7), e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.

4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7) del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11) della lettera b), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in base alla natura della garanzia in questione.

Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera c), punto 1), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.

5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Articolo 44

Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0 % fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al paragrafo 1. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto il controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0 % quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità, comprese garanzie in valori.

Articolo 45

Altre ponderazioni

1. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza.

Articolo 46

Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di «amministrazione regionale» e di «autorità locale» gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 44.

Articolo 47

Valore del coefficiente di solvibilità

1. Gli enti creditizi devono mantenere costantemente a un livello pari almeno all'8%, il valore del coefficiente, definito all'articolo 40.

2. Ferma restando la disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.

3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8%, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente al valore minimo stabilito.

ò nuovo

SEZIONE 3

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito

Articolo 76

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83, o, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 84, il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89.

Articolo 77

Ai fini della presente sezione, per "esposizione" si intende una voce dell'attivo o una voce fuori bilancio.

Sottosezione 1 – Metodo standardizzato

Articolo 78

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di cui all'allegato II è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100% nel caso di voce a rischio pieno, 50% se a rischio medio, 20% se a rischio medio-basso, 0% se a rischio basso. Le voci fuori bilancio di cui alla prima frase del presente paragrafo vengono assegnate alle categorie di rischio indicate all'allegato II.

2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato IV viene determinato conformemente ad uno dei due metodi illustrati nell'allegato III, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente all'allegato III.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito assistita, il valore dell'esposizione applicabile a detta voce può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

4. Nel caso degli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'allegato VIII, parte 3, qualora un'esposizione si presenti sotto forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è pari al valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, maggiorato delle rettifiche per volatilità indicate per detti titoli o merci, come stabilito all'allegato VIII, parte 3, punti da 35 a 60.

Articolo 79

1.           Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a)      crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b)      crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c)      crediti o crediti potenziali verso organismi amministrativi e imprese non commerciali;

d)      crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;

e)      crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;

f)       crediti o crediti potenziali verso enti;

g)      crediti o crediti potenziali verso imprese;

h)      crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

i)       crediti o crediti potenziali garantiti da immobili;

j)       posizioni scadute;

k)      posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;

l)       crediti sotto forma di obbligazioni coperte;

m)     posizioni inerenti a cartolarizzazione;

n)      crediti a breve termine verso enti e imprese;

o)      crediti verso organismi di investimento collettivo (OIC);

p)      altre posizioni.

2.           Per essere classificata nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera h), un'esposizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)      deve trattarsi di esposizione nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese;

b)      l'esposizione deve essere inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti;

c)      l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori non deve superare, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio deve compiere ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

I valori mobiliari non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 80

1.           Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte 1. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato all'allegato VI, parte 1, del relativo merito di credito. Il merito di credito può essere determinato con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito, conformemente alle disposizioni degli articoli da 81 a 83, o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente all'allegato VI, parte 1.

2.           Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla presente sottosezione.

3.           Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, le autorità competenti decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente creditizio è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

4.           In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

5.           Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

6.           Per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni per le quali la presente sottosezione non dispone diversamente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

7.           Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, punti da 1 a 8, le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

b)      la controparte sia inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente creditizio;

c)      la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio;

d)      la controparte abbia sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio;

e)      non ci siano impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente creditizio;

In tal caso si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

Articolo 81

1.           Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell'articolo 80, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito che la fornisce è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (di seguito "agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea").

2.           Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2.

3.           Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna senza procedere ad una propria valutazione.

4.           Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento e l'elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

Articolo 82

1.           Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2.           Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 83

1.           Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio vengono utilizzate in maniera coerente e in conformità all'allegato VI, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva.

2.           Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Tuttavia, previa autorizzazione dell'autorità competente, possono utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

Sottosezione 2 – Metodo basato sui rating interni

Articolo 84

1.           Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni. Ciascun ente creditizio necessita di un'autorizzazione espressa.

2.           L'autorizzazione viene concessa solo dopo che l'autorità competente abbia accertato che i sistemi utilizzati dall'ente creditizio per la gestione e il rating delle esposizioni soggette a rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, soddisfano i seguenti principi conformemente all'allegato VII, parte 4:

a)      i sistemi di rating dell'ente creditizio forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un’idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

b)      i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell’autorizzazione dei crediti, nell’attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio;

c)      l'ente creditizio dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

d)      l'ente creditizio raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che siano di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

e)      l'ente creditizio documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida.

Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

3.           Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dal presente allegato ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

4.           Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nel presente allegato per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

5.           Qualora un ente creditizio non rispetti più i requisiti di cui alla presente sottosezione, presenta all'autorità competente un piano per tornare tempestivamente ad uniformarsi ai requisiti ovvero dimostra che gli effetti di tale mancato rispetto sono irrilevanti.

6.           Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.

Articolo 85

1.           Fatto salvo l'articolo 89, gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 86, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti 9, 10 e 11.

2.           L'applicazione di cui al paragrafo 1 viene realizzata entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con le autorità competenti. L'applicazione viene realizzata secondo condizioni rigorose fissate dalle autorità competenti. Tali condizioni sono stabilite in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo basato sui rating interni o nell'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione.

3.           Gli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per una qualsiasi classe di esposizioni applicano il metodo basato sui rating interni anche alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale.

4.           Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 84, all'utilizzo del metodo basato sui rating interni non possono valersi nuovamente delle disposizioni della sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

5.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione di cui all'articolo 87, paragrafo 8, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

Articolo 86

1.         Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a)      crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;

b)      crediti o crediti potenziali verso enti;

c)      crediti o crediti potenziali verso imprese;

d)      crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

e)      crediti in strumenti di capitale;

f)       posizioni inerenti a cartolarizzazione;

g)      altre attività diverse dai crediti.

2.         Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:

a)      esposizioni verso governi regionali e autorità locali che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b)      esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali alle quali, ai sensi della sottosezione 1, si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0%.

3.         Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso enti:

a)      esposizioni verso governi regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b)      esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi della sottosezione 1;

c)      esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% ai sensi della sottosezione 1.

4.         Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:

a)      deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

b)      nella gestione del rischio l'ente creditizio tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

c)      le esposizioni non sono gestite su base individuale secondo modalità analoghe alle esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

d)      ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

5.         Le seguenti esposizioni sono classificate tra le esposizioni in strumenti di capitale:

a)      esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)      esposizioni debitorie la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

6.         Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, gli enti creditizi individuano come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

a)      si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali;

b)      le condizioni contrattuali conferiscono al prestatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c)      la fonte primaria di rimborso dell’esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall’autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

7.         Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e lettere da d) a f) sono classificate nella classe di esposizioni di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8.         La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale degli immobili dati in locazione, se non altrimenti disposto dalla presente direttiva.

9.         La metodologia utilizzata dall'ente creditizio per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi deve essere adeguata e coerente nel tempo.

Articolo 87

1.         Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che non siano dedotti dai fondi propri, vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 1 a 25.

2.         Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 26.

3.         Gli importi ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione delle esposizioni vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento, la perdita in caso di inadempimento, la durata e il valore dell'esposizione. La probabilità di inadempimento e la perdita in caso di inadempimento possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente all'allegato VII, parte 2.

4.         In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 24 a 25 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 114 a 122.

5.         In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 5. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 5, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti.

6.         Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a d), gli enti creditizi forniscono stime interne della probabilità di inadempimento conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

7.         Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera d), gli enti creditizi forniscono stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

8.         Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli enti creditizi applicano i valori delle perdite in caso di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 2, punto 8 e i fattori di conversione di cui all'allegato VII, parte 3, punto 11, lettere da a) a c).

9.         In deroga al paragrafo 8, per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

10.       Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera f) sono calcolati conformemente alle sottosezione 4.

11.       Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a)      per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b)      per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

i)       le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

ii)      alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150%, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200%.

12.       Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, paragrafo 17, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:

a)      per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b)      per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

i)       le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

ii)      alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150%, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200%.

Articolo 88

1.         Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33.

2.         Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33 si utilizzano gli stessi dati relativi alla probabilità di inadempimento, alla perdita in caso di inadempimento e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87.

3.         Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

4.         L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera g) è pari a zero.

5.         Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punto 33.

6.         Gli importi delle perdite attese per le esposizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 11 e 12 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33.

Articolo 89

1.         Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare la sottosezione 1 nei seguenti casi:

a)      per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

b)      per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

c)      per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischiosità;

d)      per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:

i)       non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici;

ii)      le esposizioni verso l'amministrazione centrale siano classificate nella classe di merito di credito 1 ai sensi della sottosezione 1;

e)      per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali;

f)       per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione zero);

g)      per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente creditizio e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale. L'esclusione è limitata ad un totale del 10% dei fondi propri di base più i fondi propri supplementari.

Il presente paragrafo non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro autorizzino l'applicazione delle disposizioni della sottosezione 1 alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento.

2.         Ai fini della lettera c), la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente creditizio è considerata rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui alla lettera g), è superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Sottosezione 3 – Attenuazione del rischio di credito

Articolo 90

Ai fini della presente sottosezione, con l'espressione "ente creditizio che concede il prestito" si intende l'ente creditizio che detiene l'esposizione in oggetto, a prescindere dal fatto che l'esposizione derivi o no da un prestito.

Articolo 91

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione ai sensi degli articoli 87 e 88, possono adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente alla presente sottosezione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 57, lettera q) e all'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 92

1.           La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente creditizio che concede il prestito devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

2.           L'ente creditizio che concede il prestito adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi connessi.

3.           Nel caso di protezione del credito assistita, per avere titolo al riconoscimento le attività sulle quali si basa la protezione devono essere sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo le attività di cui all'allegato VIII, parte 1.

4.           Nel caso di protezione del credito assistita, l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non deve essere indebito.

5.           Nel caso di protezione del credito non assistita, per avere titolo al riconoscimento la parte che si assume l'impegno deve essere sufficientemente affidabile e il contratto di protezione deve avere efficacia giuridica nelle giurisdizioni pertinenti, in modo da fornire idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo i fornitori di protezione e i tipi di contratti di protezione di cui all'allegato VIII, parte 1.

6.           Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2.

Articolo 93

1.           Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 92, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere modificato conformemente all'allegato VIII, parti da 3 a 6.

2.           In nessun caso un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

3.           Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 93, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

Sottosezione 4 - Cartolarizzazione

Articolo 94

Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui alla sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 6 a 35.

In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 36 a 74.

Articolo 95

1.         Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto ente creditizio può:

a)      nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

b)      nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente all'allegato IX, parte 2.

2.         Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, l'ente creditizio cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti dall'allegato IX per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente creditizio cedente non riesce a trasferire una parte significativa del rischio di credito conformemente al paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione.

Articolo 96

1.         Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si applicano i fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato IX, sulla base della qualità creditizia della posizione, che può essere determinata facendo riferimento alle valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna o secondo le modalità di cui all'allegato IX.

2.         Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

3.         Qualora una posizione inerente a cartolarizzazione sia oggetto di una protezione del credito assistita o non assistita, il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente agli articoli da 90 a 93, in combinato disposto con l'allegato IX.

4.         Fatti salvi l'articolo 57, lettera r) e l'articolo 66, paragrafo 2, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75, lettera a).

Articolo 97

1.         Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 96, una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti, in appresso “agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea”.

2.         Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato.

3.         Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna in questione per gli stessi fini senza procedere ad una propria valutazione.

4.         Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento ed un elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

5.         Per essere utilizzata a tal fine, la valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea deve conformarsi ai principi di credibilità e di trasparenza, quali enunciati nell'allegato IX, parte 3.

Articolo 98

1.         Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite nell'allegato IX vadano associate le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2.         Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 99

Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 96 si utilizzino le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna, ciò deve avvenire in maniera coerente e in conformità all'allegato IX, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non devono essere utilizzate in maniera selettiva.

Articolo 100

1.           In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente o promotore calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

2.           A tali fini, per "esposizione rotativa" si intende un'esposizione nella quale un cliente può variare l’ammontare utilizzato all’interno di un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

3.           Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto nell'allegato IX, parte 4, punti da 27 a 30 per determinare il fattore di conversione indicato.

4.           Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità al paragrafo 3, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento adottato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

Articolo 101

1.         Un ente creditizio cedente o promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

2.         Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.

Sezione 4

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo

Articolo 102

1.         Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli articoli 103, 104 e 105.

2.         Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 104 non possono tornare ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 103, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

3.         Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 105 non possono tornare ad utilizzare i metodi di cui agli articoli 103 o 104, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

4.         Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una combinazione dei due metodi, in conformità all'allegato X, parte 4.

Articolo 103

Secondo il metodo base dell'indicatore, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo equivale ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 1.

Articolo 104

1.           In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.

2.           Per ciascuna area di attività, gli enti creditizi calcolano un requisito patrimoniale relativo al rischio operativo espresso come una determinata percentuale di un indicatore rilevante, in conformità ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 2.

3.           Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

4.           Nel metodo standardizzato, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo di tutte le singole aree di attività.

5.           I parametri del metodo standardizzato figurano nell'allegato X, parte 2.

6.           Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti creditizi devono soddisfare i criteri di cui all'allegato X, parte 2.

Articolo 105

1.         Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi interni di misurazione del rischio, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

2.         Gli enti creditizi devono dimostrare alle loro autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità di cui all'allegato X, parte 3.

3.         Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 128 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4.         Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

ê2000/12/CE

Sezione 35

Grandi fidi

ê2000/12/CE articolo 1, punto 24 (adattato)

ð nuovo

Articolo 106

1.           «fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50»: le voci dell'attivo e le voci Ö Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce Õ fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV Ö alla sezione 3, sottosezione 1, Õ senza Ö i fattori di ponderazione del rischio Õ le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate;.

i rischi previsti Ö I fidi derivanti dalle voci di cui Õ all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III,.

senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa Ö Previa Õ approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100% da fondi propri, purché Ö detti fondi propri Õ non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità ð nei fondi propri dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75 ï o ð nel calcolo ï degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari.;

2.           iI fidi non comprendono:

a)      nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti Ö le esposizioni assunte Õ nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; oppure

b)      nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti Ö le esposizioni assunte Õ nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;.

ê2000/12/CE articolo 1, punto 1, terzo comma (adattato)

Articolo 107

Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati Ö presente sezione, per Õ enti creditizi Ö si intendono: Õ

a)           gli enti Ö creditizi Õ definiti al primo comma, comprese le Ö loro Õ succursali di tali enti in paesi terzi;, nonché

b)           tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma Ö di ente creditizio Õ e che sono state autorizzate in un paese terzo;.

ê2000/12/CE articolo 48, paragrafo 1 (adattato)

ðnuovo

Articolo 108

Notifica dei grandi fidi

1.         L'esposizione Ö Il fido Õ di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio.

ð A tali fini, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2. ï

ê2000/12/CE articolo 48, paragrafo 4, primo comma (adattato)

Articolo 109

Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alle definizioni ed ai requisiti della Ö alla Õ presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

ê2000/12/CE articolo 48, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 110

Notifica dei grandi fidi

21.       L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi ai sensi del paragrafo 1.

Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

a)           notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 10% Ö 20% Õ rispetto all'ultima comunicazione;

b)           notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

ê2000/12/CE articolo 48, paragrafo 3 (adattato)

ðnuovo

3.2 ð Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, ï Possono tuttavia Ö possono Õ essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo ð 1 ï 2 i fidi esentati in virtù dell'articolo 49 Ö 111 Õ, paragrafo 7 ð 3 ï , lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo ð 1, lettera b) ï 2, secondo trattino, può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 49 Ö 111 Õ , paragrafo 7 ð 3 ï , lettere e) e da i) a s) e paragrafi 8, 9 e 10 ð ed agli articoli 115 e 116 ï.

ê2000/12/CE articolo 48, paragrafo 4, secondo comma (adattato)

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del paragrafo Ö 2 Õ 3 conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

ònuovo

3. Gli Stati membri possono esigere che vengano notificate le concentrazioni di fidi nei confronti dei datori di garanzie reali accettate dall'ente creditizio.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafi da 1 a 5 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3, paragrafo 7

ðnuovo

Articolo 111

Limiti dei grandi fidi

1.           Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso. ð A tal fine e ai fini delle altre disposizioni del presente articolo, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2. ï

2.           Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20% quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o l'impresa figlia Ö la filiazione Õ dell'ente creditizio e/o una o più imprese figlie Ö filiazioni Õ dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20% se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il è1 comitato bancario europeo ç del tenore di tali misure o procedure.

3.           Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafo 4 (adattato)

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 3.

ê2000/12/CE Articolo 49, paragrafi da 1 a 5

54.         Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

ònuovo

Articolo 112

1.           Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dagli strumenti collegati al merito di credito.

2.           Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, possa essere consentito il riconoscimento di una protezione del credito assistita o non assistita, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83.

3.           Qualora un ente creditizio si avvalga dell'articolo 114, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito è soggetto ai requisiti pertinenti di cui agli articoli da 84 a 89.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafi 4 e 6 (adattato)

Articolo 113

1.         Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti Öall'articolo 111 Õ ai paragrafi 1, 2 e 3.

62.       Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione Ö dell'articolo 111 Õ dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre imprese figlie Ö filiazioni Õ dell'impresa Ö madre Õ e alle proprie imprese figlie Ö filiazioni Õ, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafo 7 (adattato)

ðnuovo

73. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 Ö dell'articolo 111 Õ i fidi seguenti:

(a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A; ð amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ï

(b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee; ð di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ï

(c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A o delle Comunità europee; ð amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ï

(d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali o banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti; ð ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo o da queste garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ï

(e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona B ð non menzionati alla precedente lettera a) ï , denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;

(f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su Ö garanzie reali su Õ valori mobiliari emessi ð titoli di debito emessi ï dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per le quali è applicabile una ponderazione dello 0 % in materia di solvibilità conformemente all'articolo 44 ð da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83 ï;

(g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti Ö garanzie reali su depositi in contante Õ presso l'ente Ö creditizio Õ che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o un'impresa figlia Ö una filiazione Õ di quest'ultimo;

(h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno Ö garanzie reali Õ su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente Ö creditizio Õ che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o un'impresa figlia Ö una filiazione Õ di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

(i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;

(j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2 ð all'allegato VI, parte 1, punto 82 ï, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al paragrafo Ö punto Õ precitato;

(k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

(l) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE; ð obbligazioni coperte definite agli articoli da 78 a 83; ï

ê 2000/12/CE (adattato)

(m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3 Ö 122, paragrafo 1 Õ, fino ad un massimo del 40% dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

(n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

ê2000/12/CE (adattato)

(o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno Ö garanzie reali Õ su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f), a condizione che i valori mobiliari non siano emessi né dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro imprese figlie, né dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori mobiliari forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100%; è tuttavia pari al 150% nel caso di azioni e al 50% nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 44 e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo. I valori mobiliari dati in pegno non possono costituire fondi propri degli enti creditizi;

ê2000/12/CE (adattato)

(p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50% del valore dell'alloggio in questione;. Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;

ònuovo

(q) i seguenti crediti, laddove si applicherebbe loro un fattore di ponderazione del rischio del 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83 e limitatamente al 50% del valore degli immobili in questione:

i)       fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;

ii)      fidi relativi ad operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Ai fini del punto ii), fino al 31 dicembre 2011, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire agli enti creditizi di riconoscere il 100% del valore dell'immobile di cui trattasi. Al termine di tale periodo, il trattamento in questione è riesaminato. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale trattamento preferenziale;

ê 2000/12/CE (adattato)

qr)     50% delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II;

rs)      previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti distribuiti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20% del loro importo.;

Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso fatto di questa facoltà in modo da garantire che essa non induca distorsioni della concorrenza;

st)      le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale il rischio Ö l'esposizione Õ può essere assuntoa soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità Ö all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 Õ ai paragrafi 1, 2 e 3.

ònuovo

Rientrano nella lettera g) anche il contante ricevuto nell'ambito di uno strumento collegato al merito di credito emesso dall'ente creditizio e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente creditizio o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi degli articoli da 90 a 93.

ê2000/12/CE articolo 49, lettera o), seconda e terza frase (adattato)

ð nuovo

Ö Ai fini della lettera o), i Õ I valori mobiliari forniti come pegno Ö costituiti in garanzia reale Õ devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100%; è tuttavia pari al 150% nel caso di azioni e al 50% nel caso di obbligazioni emesse Ö titoli di debito emessi Õ da enti creditizi, da amministrazioni regionali o Ö autorità Õ locali degli Stati membri diversei da quellei di cui all'articolo 44 Ö alla lettera f) Õ e nel caso di obbligazioni emesse Ö titoli di debito emessi Õ dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo. ð diverse da quelle alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% sulla base del metodo standardizzato. In caso di disallineamento tra la durata dell’esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta. ï I valori mobiliari dati in pegno Ö costituiti in garanzia reale Õ non possono costituire fondi propri degli enti creditizi;.

Ö Ai fini della lettera p), il Õ Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera Ö p) Õ, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;.

Gli Stati membri informano la Commissione Ö di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) Õ dell'uso fatto di questa facoltà in modo da garantire che essa non induca Ö esse non inducano Õ distorsioni della concorrenza;.

ò nuovo

Articolo 114

1.         Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali consentite dall'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o), possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui agli articoli da 90 a 93, di utilizzare un valore inferiore a quello del fido, purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti integralmente.

A questi fini per "valore dell'esposizione corretto integralmente" si intende il valore calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

Quando il presente paragrafo si applica ad un ente creditizio, l'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o) non si applica all'ente creditizio in questione.

2.         Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3.

Le autorità competenti accertano l'adeguatezza delle stime prodotte dall'ente creditizio al fine di ridurre il valore dei fidi per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 111.

Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti dalle autorità competenti. In particolare, questo metodo deve essere utilizzato per tutti i grandi fidi.

Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 9(1) o il metodo di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

3.         Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare i metodi illustrati ai paragrafi 1 e 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente creditizio, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di crisi.

L'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 2 o 3, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza.

Tali enti creditizi includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a)           politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra i fidi e tutte le protezioni creditizie ad essi relative;

b)           politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette (ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale).

4.         Quando gli effetti delle garanzie reali sono riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafi 8 e 9 (adattato)

ðnuovo

Articolo 115

81.       Ai fini dell'applicazione Ö dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, Õ dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e Ö autorità Õ locali degli Stati membri, ð laddove a tali crediti si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83. ï nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 44 gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0%.

ð Gli Stati membri possono tuttavia applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83. ï

9.2.      Per le finalità di cui Ö all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, Õ ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente creditizi e sempre che detti titoli Ö strumenti Õ di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizi emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 116

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 7, lettera i), e del paragrafo 9 Ö dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2 Õ, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafo 11 (adattato)

Articolo 117

111.       Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da un pegno sotto forma di Ö una garanzia reale su Õ valori emessi da un terzo alle condizioni definite al paragrafo 7, Ö all'articolo 113, paragrafo 3, Õ lettera o), gli Stati membri possono:

a)      considerare il fido come concesso Ö al garante Õ a tale terzo e non al cliente, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;

b)      considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito al paragrafo 7 Ö all'articolo 113, paragrafo 3 Õ, lettera o), è garantito da un pegno Ö una garanzia reale Õ alle condizioni ivi menzionate.

ònuovo

2.           Nei casi in cui gli Stati membri applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a):

a)      qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella del fido, l'importo del fido che si presume garantito sarà calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non assistita di cui all'allegato VIII;

b)      un disallineamento tra la durata del fido e la durata della protezione sarà trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII;

c)      la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui all'allegato VIII.

ê2000/12/CE articolo 49, paragrafo 2 (adattato)

12. Al più tardi il 1° gennaio 1999, il Consiglio sulla base di una relazione della Commissione esamina il trattamento dei fidi interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i), e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare, su proposta della Commissione, a detto trattamento.

ê2000/12/CE articolo 50 (adattato)

ðnuovo

Articolo 118

Vigilanza dei grandi fidi su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa figlia, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore è esercitato su base consolidata, in conformità agli articoli da 52 a 56.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata, e nei confronti di qualsiasi impresa figlia di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.

Essi possono anche rinunciare alla vigilanza qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempre che detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.

Nei casi previsti al primo e secondo comma,

ð Qualora in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 70, ï devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

ònuovo

Articolo 119

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, accompagnandola eventualmente con adeguate proposte.

ê2000/12/CE

Sezione 6

Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 120

Limiti delle partecipazioni qualificate non finanziarie

1.         Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 86/635/CEE.

2.         L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60% dei fondi propri dell'ente creditizio.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 5 (adattato)

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafo 4 (adattato)

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafo 5

53.       I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafo 6 (adattato)

6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100% da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafo 4

Articolo 121

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 5

Articolo 122

31.         Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

ê2000/12/CE articolo 51, paragrafo 6 (adattato)

62.         Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati Ö all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 Õ nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100% da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati Ö all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 Õ ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.

ònuovo

CAPO 3

PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 123

Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi.

ê 2000/12/CE (adattato)

CAPO 34

VIGILANZA Ö E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI Õ SU BASE CONSOLIDATA

ê2000/12/CE (nuovo)

è1 2002/87/CE articolo 29, punto 6

Articolo 52

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

1. Ogni ente creditizio che ha come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.

2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. è1 Fatto salvo l'articolo 54 bis, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata. ç

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 53 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

– se l'impresa da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

– se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa da includere è inferiore al più basso dei due importi seguenti: 10 milioni di EUR oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure

– se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafi da 5 a 8

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, vengono esercitati su base consolidata conformemente al presente articolo ed agli articoli da 53 a 56. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata, nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.

In entrambi i casi di cui al comma precedente devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.

Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.

8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 9 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3, punto 9

9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza dell'impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. è1 Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri. ç

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Sezione 1 - vigilanza

Articolo 124

1.           Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per conformarsi alla presente direttiva e valutano i rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

2.           Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

3.           Sulla base del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

4.           Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

5.           Il riesame e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20% dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, la cui entità è stabilita dalle autorità competenti e non deve variare da un ente creditizio all'altro, è richiesta l'adozione di misure.

ê2000/12/CE articolo 53, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma (adattato)

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Articolo 125

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata

1.           Se l'impresa madre è un ente creditizio ð impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE ï, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4 Ö 6 Õ.

2.           Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria ð madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ï, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4Ö 6 Õ.

ê2000/12/CE articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma e paragrafo 3 (adattato)

ðnuovo

Articolo 126

3.1.        Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di Ö Quando Õ enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro Ö hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria Õ ð madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ï, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

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Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come imprese madri più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.           Quando più enti creditizi autorizzati nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

ê2000/12/CE articolo 53, paragrafo 4

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della vigilanza su base consolidata.

ònuovo

3.           In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

4.           Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 2, ultima frase

ðnuovo

Articolo 127

1.           ð Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, ï il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 4 (adattato)

42.         Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una impresa figlia Ö filiazione Õ, nella vigilanza su una base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino Ö all'articolo 73, paragrafo 1, lettere b) e c) Õ, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (impresa figlia Ö filiazione Õ) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 10 (adattato)

103.       Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su una base consolidata possano chiedere alle imprese figlie Ö filiazioni Õ di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 55 Ö 137 Õ. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.

ê2000/12/CE articolo 53, paragrafo 5

Articolo 128

5. Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

ònuovo

Articolo 129

1.           L'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

a)      la verifica sotto il profilo della vigilanza e la valutazione del rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 71, all'articolo 72, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 73, paragrafo 3;

b)      il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;

c)      la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate, ed in relazione agli articoli 43 e 141.

2.           Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti decidono insieme, al massimo entro sei mesi e in un unico documento, in merito alla domanda. Tale documento è trasmesso al richiedente. In mancanza di una decisione entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda.

Articolo 130

1.           Qualora si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo V, capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

2.           Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle notifiche alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

Articolo 131

Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

ê2000/12/CE articolo 52, paragrafo 9 (adattato)

Nonostante il disposto del paragrafo 8, le Ö Le Õ autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia Ö una filiazione Õ di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza dell'impresa figlia Ö della filiazione Õ conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

ònuovo

Articolo 132

1.           Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di imprese dell'UE assicurano che le informazioni rilevanti vengano trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue:

a)      identificazione della struttura di gruppo di tutti i principali enti creditizi appartenenti a un gruppo e individuazione delle autorità competenti degli enti creditizi del gruppo;

b)      procedure per la raccolta di informazioni dagli enti creditizi appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;

c)      sviluppi negativi che interessano enti creditizi o altre imprese appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti creditizi;

d)      principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

2.           Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

3.           Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

a)      modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;

b)      principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

Ai fini della lettera b), l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata viene sempre consultata.

Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

ê2000/12/CE articolo 54, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 133

Forma e portata del consolidamento

1.           Le autorità competenti preposte all'esercizio della Ö alla Õ vigilanza su una base consolidata devono esigere Ö esigono Õ, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da imprese figlie Ö filiazioni Õ dell'impresea madre.

Tuttavia, può essere prescritto Ö le autorità competenti possono prescrivere semplicemente Õ il consolidamento proporzionale quando, secondo le autorità competenti Ö a loro avviso Õ, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, a motivo della Ö tenuto conto della Õ responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

ê 2002/87/CE articolo 29, punto 7, lettera a)

Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

ê2000/12/CE articolo 54, paragrafi 2 e 3 (adattato)

2.           Le autorità competenti preposte all'esercizio della Ö alla Õ vigilanza su una base consolidata devono, ai fini della vigilanza, esigere Ö esigono Õ il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3.           In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

ê2000/12/CE articolo 54, paragrafo 4, primo comma (adattato)

Articolo 134

41.       Fatte salve le disposizioni di cui Ö all'articolo 133 Õ ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a)      quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

b)      quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie.

ê2002/87/CE Articolo 29, punto 7, lettera b)

---------

ê2000/12/CE Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

ê2000/12/CE articolo 54, paragrafo 5 (adattato)

ðnuovo

52        Allorché la vigilanza su una base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2 Ö degli articoli 125 e 126 Õ, le imprese di servizi bancari ausiliari ð e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE ï sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui Ö all'articolo 133 e al paragrafo 1 Õ ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 8 (adattato)

Articolo 135

Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

ònuovo

Articolo 136

1.         Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

A tali fini, tra le misure a disposizione delle autorità competenti figurano le seguenti:

a)           obbligare gli enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75;

b)           rafforzare i dispositivi e le strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;

c)           esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali;

d)           restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi;

e)           ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

L'adozione di tali misure è soggetta al titolo V, capo 1, sezione 2.

2.         Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che hanno messo in atto dispositivi, processi, meccanismi e strategie inadeguati per la gestione e la copertura dei loro rischi, se la semplice applicazione di altre misure non appare sufficiente a rafforzare tali dispositivi entro un periodo di tempo adeguato.

ê2000/12/CE articolo 55, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 137

Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie

1.           In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue imprese figlie Ö filiazioni Õ, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi costituiti da imprese figlie Ö filiazioni Õ, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi costituiti da imprese figlie Ö filiazioni Õ.

ê2000/12/CE articolo 55, paragrafo 2 (adattato)

2.           Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro imprese figlie Ö filiazioni Õ. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie Ö filiazioni Õ è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 4 Ö 140, paragrafo 1 Õ. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie Ö filiazioni Õ ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio costituito da un'impresa figlia Ö filiazione Õ, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 7 Ö 140, paragrafo 1 Õ.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 9 (adattato)

Articolo 138

Operazioni intragruppo con società di partecipazione mista

1.         Fatte salve le disposizioni del Ö Fatto salvo il Õ titolo V, capo II, sezione Ö 5 Õ 3, della presente direttiva, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue imprese figlie Ö filiazioni Õ.

2.         Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati meccanismi Ö processi Õ di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio Ö la sorveglianza Õ e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le imprese figlie Ö filiazioni Õ di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio segnali Ö notifichi Õ ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'articolo 48 Ö 110 Õ. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.

ê2000/12/CE articolo 56, paragrafi da 1 a 3 (adattato)

Articolo 139

Provvedimenti destinati ad agevolare la vigilanza su base consolidata

1.         Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su una base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro imprese figlie Ö filiazioni Õ, o alle imprese figlie Ö filiazioni Õ contemplate all'articolo 52, paragrafo 10 Ö 127, paragrafo 3 Õ, di scambiarsi le Ö lo scambio delle Õ informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 52 a 55 Ö 124 a 138 Õ ed al presente articolo.

2.         Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue imprese figlie Ö filiazioni Õ sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su una base consolidata in forza dell'articolo 53 Ö degli articoli 125 e 126 Õ, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su una base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3.         Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi bancari ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 55 Ö 137 Õ, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative imprese figlie Ö filiazioni Õ che non sono enti creditizi, o sulle imprese figlie Ö filiazioni Õ contemplate all'articolo 52, paragrafo 10 Ö 127, paragrafo 3 Õ.

ê2000/12/CE articolo 56, paragrafi da 4 a 6 (adattato)

Articolo 140

41.       Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controlli una o più imprese figlie Ö filiazioni Õ che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

52.       Le informazioni ricevute nell'ambito della sorveglianza Ö vigilanza Õ su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito Ö al titolo V, capo 1, sezione 2 Õ all'articolo 30.

63.       Le autorità competenti incaricate della vigilanza su una base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 52, paragrafo 2 Ö 71, paragrafo 2 Õ. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

ê2000/12/CE articolo 56, paragrafo 7 (adattato)

è1 2002/87/CE articolo 29, punto 10

Articolo 141

7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia Ö una filiazione Õ di cui all'articolo 55 Ö 137 Õ o un'impresa figlia Ö una filiazione Õ di cui all'articolo 52, paragrafo 10 Ö 127, paragrafo 3 Õ, situati in un altro Stato membro, devono chiedere Ö dette autorità chiedono Õ alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto. è1 L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. ç

ê2000/12/CE articolo 56, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 142

8. Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 52 a 55 Ö 124 a 141 Õ e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché Ö tali Õ le sanzioni o i provvedimenti menzionati permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

ê2002/87/CE articolo 29, punto 11 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3, punto 10 (adattato)

Articolo 143

Imprese madri aventi sede in un paese terzo

1.         Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale Ö in un paese terzo Õ al di fuori della Comunità, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 52 Ö degli articoli 125 e 126 Õ, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dall'articolo 52 Ö dalla presente direttiva Õ.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del quarto comma Ö paragrafo 3 Õ, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2.         è1 Ö La Commissione può chiedere Õ al comitato bancario europeo Ö di Õ ç fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti creditizi la cui impresa madre abbia la sede principale Ö in un paese terzo Õ al di fuori della Comunità. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione.

L'autorità competente che effettua la verifica di cui al secondo Ö paragrafo 1, primo Õ comma tiene conto di siffatte indicazioni. L'autorità competente consulta altresì il comitato prima di procedere a tale verifica Ö prima di prendere una decisione Õ.

3.         In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui all'articolo 52 Ö alla presente direttiva o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi Õ.

In alternativa, gli Stati membri autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi.

Tali Ö tecnichedi vigilanza Õ metodi devono essere concordatei dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza Ö su base Õ consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria.

Ö Le tecniche di vigilanza Õ I metodi devono Ö essere concepite in modo tale da Õ consentire di conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e devono essere comunicatei alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

ònuovo

sezione 2

Comunicazione da parte delle autorità competenti

Articolo 144

1.         Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni:

a)           i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;

b)           le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione comunitaria;

c)           i criteri generali e le metodologie che utilizzano per il riesame e la valutazione di cui all'articolo 124;

d)           fatte salve le disposizioni del titolo V, capo 1, sezione 2, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro.

Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri.

CAPO 5

informativa da parte degli enti creditizi

Articolo 145

1.         Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2.

2.         Il riconoscimento da parte delle autorità competenti, ai sensi del capo 2, sezione 3, sottosezioni 2 e 3 e dell'articolo 105, degli strumenti e delle metodologie di cui all'allegato XII, parte 3, è subordinato alla comunicazione da parte degli enti creditizi delle informazioni ivi indicate.

3.         Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza.

Articolo 146

1.         In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora esso ritenga che tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano da considerarsi rilevanti.

2.         In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora esso ritenga che tali voci includerebbero informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano da considerarsi esclusive o confidenziali.

3.         Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa.

Articolo 147

1.         Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 145 almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile.

2.         Gli enti creditizi stabiliscono inoltre se, alla luce dei criteri fissati nell'allegato XII, parte 1, punto 4, sia necessaria una pubblicazione più frequente di quella di cui al paragrafo 1.

Articolo 148

1.         Le autorità competenti permettono agli enti creditizi di determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

2.         Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti creditizi per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l’ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'articolo 145. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti creditizi indicano dove trovarle.

Articolo 149

Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:

a)           che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3;

b)           che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione;

c)           che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio;

d)           che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.

ê2004/xx/CE articolo 3, punto 11

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ê2000/12/CE

TITOLO VI

POTERI D'ATTUAZIONE

ê2000/12/CE articolo 60 (adattato)

ðnuovo

Articolo 150

Adattamenti tecnici

1.           Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 secondo comma ð la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62 ï, sono adottatie secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 Ö di cui all'articolo 151 Õ gli adattamenti tecnici ð le modifiche ï da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

a)       il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

b)      il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;

c)       l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

la definizione della zona A di cui all'articolo 1, punto 14);

la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 1, punto 19);

d)      le modifiche dell'elenco di cui all'articolo 2;

e)       la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo Ö 9 Õ 5 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

f)       l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli Ö 23 e 24 Õ 18 e 19 figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

g)      le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, elencate all'articolo Ö 42 Õ 28;

h)      ð le modifiche degli articoli da 56 a 67, al fine di tenere conto degli sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria; ï

i)       la revisione della definizione delle attività Ö dell'elenco delle classi di esposizioni Õ di cui all'articolo 43 Ö agli articoli 79 e 86 Õ per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

j)       ð l'importo specificato all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) ed all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), per tenere conto degli effetti dell'inflazione; ï

k)      la lista Ö l'elenco Õ e la classificazione delle operazioni Ö voci Õ fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritto negli articoli 42, 43 e 44 e nell'allegato III ð per determinare i valori delle esposizioni ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3 ï;

l)       ðl'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria. ï

Ö 2.     La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 151: Õ

a)       ð precisazione dell'entità delle variazioni improvvise ed impreviste dei tassi di interesse di cui all'articolo 124, paragrafo 5; ï

b)      una riduzione temporanea del coefficiente Ö livello Õ minimo Ö di fondi propri fissato all'articolo 75 Õ di cui all'articolo 47 o delle ponderazioni di cui all'articolo 43 Ö o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3 Õ, per tener conto di circostanze specifiche;

c)       ð fatta salva la relazione di cui all'articolo119, ï il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 49, paragrafi da 5 a 10. Ö 111, paragrafo 4, ed agli articoli 113, 115 e 116; Õ

d)      ð precisazione degli aspetti principali in relazione ai quali devono essere comunicati dati statistici aggregati ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d); ï

e)       ð precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 114. ï

ê2004/xx/CE articolo 3, punto 12 (adattato)

Articolo 151

1.           La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo Ö articolo Õ, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê2000/12/CE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ê2000/12/CE articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 61

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 36)

La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, i cui crediti sono assimilati a tali impegni solidali, nell'osservanza dei limiti seguenti:

a)         la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 9), 10) e 11);

b)         la base di calcolo è costituita dalla base massima di calcolo alla data del 1° gennaio 1991 ovvero, qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva, alla data della trasformazione. La base di calcolo non può mai superare la base massima di calcolo;

c)         la base massima di calcolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punto 1), effettuate dopo tale data e

d)         l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della base di calcolo:

            50% nel 1991 e 1992,

            45% nel 1993 e 1994,

            40% nel 1995 e 1996,

            35% nel 1997,

            30% nel 1998,

            20% nel 1999,

            10% nel 2000 e

            0% dopo il 1° gennaio 2001.

ê2000/12/CE (nuovo)

Articolo 62

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 43)

1. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti che considerano totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50%, alle seguenti condizioni:

i) la ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato secondo le lettere a) o b) seguenti:

a)      il 50% del valore di mercato dell'immobile in questione.

Il valore di mercato dell'immobile deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano valutazioni indipendenti, nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni.

L'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno una volta all'anno. Per prestiti non superiori ad 1 milione di EUR e al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno ogni tre anni;

b)      la minor somma tra il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60% del valore del credito ipotecario, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative e regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari.

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e, in particolare, le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione, sono sottoposti a nuova valutazione almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10%.

In entrambe le lettere a) e b), per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore consenziente e un acquirente indipendente, assumendo che l'immobile sia esposto pubblicamente sul mercato, che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione e che, tenuto conto della natura dell'immobile, sia disponibile un normale periodo di tempo per negoziare la vendita;

ii) la ponderazione del rischio del 100% si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti nel punto i);

iii) l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione.

Il primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione del rischio più elevata sul proprio territorio consentano di applicare, alle condizioni sopra stabilite, una ponderazione del rischio del 50% a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del rischio del 50%.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti in corso al 21 luglio 2000, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nel presente paragrafo. In tal caso l'immobile è stimato secondo i criteri di valutazione di cui sopra non oltre il 21 luglio 2003.

Per prestiti concessi anteriormente al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la ponderazione del rischio del 50% fino alla loro scadenza nel caso in cui l'ente creditizio sia obbligato ad osservare i termini contrattuali.

Fino al 31 dicembre 2006, le autorità competenti degli Stati membri possono altresì autorizzare i loro enti creditizi ad applicare la ponderazione del rischio del 50% alla parte dei prestiti che considerano totalmente garantiti da azioni di società finlandesi per l'edilizia abitativa che operano secondo la legge finlandese del 1991 relativa alle società per l'edilizia abitativa o successiva normativa equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle operazioni di leasing immobiliare concluse prima del 31 dicembre 2006, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

3. L'articolo 43, paragrafo 3, non pregiudica il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei contratti bilaterali di novazione stipulati per quanto riguarda:

– il Belgio, prima del 23 aprile 1996,

– la Danimarca, prima del 1° giugno 1996,

– la Germania, prima del 30 ottobre 1996,

– la Grecia, prima del 27 marzo 1997,

– la Spagna, prima del 7 gennaio 1997,

– la Francia, prima del 30 maggio 1996,

– l'Irlanda, prima del 27 giugno 1996,

– l'Italia, prima del 30 luglio 1996,

– il Lussemburgo, prima del 29 maggio 1996,

– i Paesi Bassi, prima del 1° luglio 1996,

– l'Austria, prima del 30 dicembre 1996,

– il Portogallo, prima del 15 gennaio 1997,

– la Finlandia, prima del 21 agosto 1996,

– la Svezia, prima del 1° giugno 1996, e

– la Gran Bretagna, prima del 30 aprile 1996.

Articolo 63

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 47)

1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo previsto all'articolo 47, paragrafo 1, era inferiore, alla data del 1° gennaio 1991, all'8% devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia, essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione, essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.

ê2000/12/CE articolo 62, paragrafi 2 e 3 (adattato)

2. Per un periodo non superiore a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10% per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.

3. Per un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 47, paragrafo 1, non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 47, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.

ê 2000/12/CE (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 3, punto 13

Articolo 64

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 49)

1. Qualora, al 5 febbraio 1993, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato o completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il è1 comitato bancario europeo ç del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio non può prendere misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 5 febbraio 1993.

4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi, il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.

ê2000/12/CE articolo 64, paragrafi da 5 a 7 (nuovo)

è1 2004/xx/CE articolo 3, punto 13

5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito all'articolo 49, paragrafo 1, al 40% e il limite previsto all'articolo 49, paragrafo 2, al 30%. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti alla fine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 49 scade il 31 dicembre 2001.

6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri non sono superiori a 7 milioni di EUR gli Stati membri possono prorogare di cinque anni i termini previsti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il è1 comitato bancario europeo ç.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un grande fido se il suo valore è uguale o superiore al 15% dei fondi propri.

ê2000/12/CE articolo 64, paragrafo 8 (adattato)

8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di notifica dei grandi fidi prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, secondo trattino, con una frequenza minima di due volte all'anno.

ê2000/12/CE articolo 64, paragrafo 9

9. Gli Stati membri possono esentare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, conclusi entro il 1° gennaio 2002, nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, concluse entro il 1° gennaio 2002. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50% del valore dei beni in questione.

Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.

ê2000/12/CE articolo 65 (adattato)

Articolo 65

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 51)

Gli enti creditizi che al 1° gennaio 1993 superavano i limiti fissati all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, hanno termine sino al 1° gennaio 2003 per conformarvisi.

ònuovo

Articolo 152

1.         Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 o che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi alla data indicata all'articolo 157, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.         Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

3.         Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

4.         Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

5.         Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

6.         Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano gli articoli da 68 a 73.

7.         Fino al 31 dicembre 2007 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

8.         Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, in relazione alle disposizioni della direttiva 2000/12/CE vale quanto segue:

a)       si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157;

b)      il "valore ponderato in base al rischio" di cui all'articolo 42, paragrafo 1, di detta direttiva corrisponde all'"importo dell'esposizione ponderato per il rischio";

c)       le cifre risultanti dall'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, di detta direttiva sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

d)      i "derivati su crediti" sono inclusi nell'elenco delle voci che presentano un rischio pieno di cui all'allegato II di detta direttiva;

e)       il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto in tale allegato sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

9.         Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, in relazione al trattamento delle esposizioni per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato vale quanto segue:

a)       il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 relativo all'attenuazione del rischio di credito non si applica;

b)      il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 4 relativo al trattamento della cartolarizzazione può non essere applicato dalle autorità competenti;

b)      le seguenti disposizioni dell'allegato XII che stabiliscono i requisiti in materia di informativa per gli enti creditizi non si applicano:

i)       parte 2, paragrafo 4, lettera b),

ii)      parte 2, paragrafo 6,

iii)     parte 2, paragrafo 10.

10.       Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera e) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 7 ed il valore totale delle sue esposizioni.

11.       Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 7 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

12.         Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, i riferimenti agli articoli da 46 a 52 della presente direttiva vanno letti come riferimenti agli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

Articolo 153

Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 51, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 50% senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.

Fino al 31 dicembre 2010, le autorità competenti possono, per determinare la parte garantita di un prestito scaduto ai fini dell'allegato VI, riconoscere garanzie reali diverse da quelle ammissibili ai sensi degli articoli da 90 a 93.

Articolo 154

1.           I requisiti di cui all'articolo 84, paragrafi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2009.

2.           Fino al 31 dicembre 2010 la perdita media in caso di inadempimento ponderata per le esposizioni per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

3.           Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute a quella data ed eventuali ulteriori acquisizioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

Se un’acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all’esenzione. Quest’ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell’esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale cui si applicano le disposizioni transitorie sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

4.           Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall’autorità competente dello Stato membro in questione.

5.           Per quanto concerne il periodo di osservazione di cui all'allegato VII, parte 4, punto 66, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che non sono autorizzati ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione, di utilizzare, quando applicano il metodo basato sui rating interni, ma al più tardi il 31 dicembre 2007, dati che coprono un periodo di due anni. Fino al 31 dicembre 2010 il periodo in questione aumenterà di un anno ogni anno.

6.           Per quanto concerne il periodo di osservazione di cui all'allegato VII, parte 4, punti 71, 85 e 94, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di utilizzare, quando applicano il metodo basato sui rating interni, ma al più tardi il 31 dicembre 2007, dati che coprono un periodo di due anni. Fino al 31 dicembre 2010 il periodo in questione aumenterà di un anno ogni anno.

Articolo 155

Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività "Negoziazione e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori rilevanti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 8, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15% all'area di attività “Negoziazione e vendite”.

ê2000/12/CE

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

ònuovo

Articolo 156

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva [93/6/CEE], effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.

Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte.

Articolo 157

1.         Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 22, 57, 61, 62, 63, 64, 66, da 68 a 106, 108, da 110 a 115, da 117 a 119, da 123 a 127, da 129 a 132, 133, 136, da 144 a 149, da 152 a 155 e agli allegati II, III e da V a XII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2.         Gli Stati membri applicano, entro il 31 dicembre 2007, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

ê2000/12/CE articolo 66 (adattato)

Articolo 66

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Ö essenziali di diritto interno Õ che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ê2000/12/CE articolo 67 (adattato)

Articolo 158

1. Le direttive 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE e 92/121/CEE, Ö La direttiva 2000/12/CE, Õ come modificatea dalle direttive che figurano all'allegato V Ö XV Õ, parte A, sono Ö è Õ abrogatea, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato V Ö XV Õ, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato VI Ö XVI Õ.

ê2000/12/CE articolo 68 (adattato)

Articolo 159

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell'Unione europea Õ.

ê2000/12/CE articolo 69 (adattato)

Articolo 160

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […].

                                                                       Per il Parlamento europeo

                                                                       Il Presidente

                                                                      

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

                                                                      

ê 2000/12/CE (adattato)

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)[33]

3. Leasing finanziario

4. Servizi di pagamento

5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)

6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma

7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

a)         strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b)         cambi

c)         strumenti finanziari a termine e opzioni

d)         contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

e)         valori mobiliari

8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

9. Consulenza allea imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e dalla Ö della Õ rilevazione di imprese

10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

13. Servizi di informazione commerciale

14. Locazione di cassette di sicurezza.

ê2004/39/CE articolo 68 (adattato)

I servizi e le attività di cui all'allegato I, Ssezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari[34], sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, Ssezione C di tale direttiva.

ê2000/12/CE

ALLEGATO II

ê 2000/12/CE (adattato)

ðnuovo

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

Rischio pieno

– Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito

– ð Derivati su crediti ï

– Accettazioni

– Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio

– Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario

– Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito

– Ö Attività acquistate con Õ Iimpegni di acquisto a termine secco

– Depositi a termine contro termine (forward forward deposits)

– Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti

– ð Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE ï

– Altre operazioni a rischio pieno

Rischio medio

– Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)

– Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito

– Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE

– Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito

– Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno

– Agevolazioni per l'emissione di effetti [Note issuance facilities (NIF)] e di credito rinnovabile [Revolving underwriting facilities (RUF)]

– Altre operazioni a rischio medio ð quali notificate alla Commissione ï

Rischio medio/basso

– Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi

– ð Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore ï

– Altre operazioni a rischio medio/basso ð quali notificate alla Commissione ï

Rischio basso

– Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso ð Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all’ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata ï

– Altre operazioni a rischio basso ð quali notificate alla Commissione. ï

Gli Stati membri si impegnano ad informare la Commissione non appena abbiano accettato di introdurre una nuova voce fuori bilancio in uno degli ultimi trattini che figurano nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Tale voce sarà definitivamente classificata, a livello comunitario, una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 60.

ê2000/12/CE

ALLEGATO III

ê 2000/12/CE (adattato)

ðnuovo

TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO ð DEGLI STRUMENTI DERIVATI ï

1. SCELTA DEL METODO

Per misurare i rischi di credito connessi ai ð determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i ï contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato IV gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati Ö nel presente allegato Õ in appresso. Gli enti creditizi soggetti all'articolo 6, paragrafo 1 Ö 33, paragrafi 1 e 2 Õ, della direttiva 93/6/CEE[35] debbono utilizzare il metodo 1 Ö illustrato nel presente allegato Õ. Per misurare i rischi di credito connessi ai ð determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i ï contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1 Ö illustrato nel presente allegato Õ.

ònuovo

I contratti negoziati su mercati ufficiali e i contratti sui cambi (ad eccezione dei contratti connessi all’oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario sono esenti dall’applicazione dei metodi di cui al presente allegato ed il valore della relativa esposizione è pari a zero.

Le autorità competenti possono esentare dall'applicazione dei metodi di cui al presente allegato e attribuire valore zero all’esposizione in caso di contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali quest'ultima agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscano integralmente su base giornaliera – con garanzia reale – l'esposizione che presentano verso la stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura.

La garanzia reale fornita

a)       o possiede i requisiti per ricevere una ponderazione dello 0%;

b)      o consiste in depositi in contante presso l’ente creditizio che concede il prestito;

c)       o consiste in certificati di deposito o strumenti simili emessi dal predetto ente creditizio e presso di esso depositati.

Le autorità competenti si accertano che sia eliminato il rischio di un'accumulazione delle esposizioni verso la stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia reale fornita.

ê 2000/12/CE (adattato)

2. METODI

Metodo 1: metodo del valore di mercato (mark-to-market)

Fase a):            in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo Ö corrente Õ di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

Fase b):            per tener conto del rischio di credito potenziale futuro[36] Ö tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo corrente di sostituzione Õ il capitale di riferimento Ö gli importi del capitale nozionale Õ o i valori sottostanti sono moltiplicati per le seguenti percentuali Ö di cui alla tabella 1 Õ:

TABELLA 1[37][38]

Durata residua[39] || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di scambio e oro || Contratti su azioni || Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro || Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

Un anno o meno || 0% || 1% || 6% || 7% || 10%

Da oltre un anno a cinque anni || 0,5% || 5% || 8% || 7% || 12%

Oltre cinque anni || 1,5% || 7,5% || 10% || 8% || 15%

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

TABELLA 1 bis

Durata residua || Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli («SOFTS») || Altri, compresi i prodotti energetici

Un anno o meno || 2% || 2,5% || 3% || 4%

Da oltre un anno a cinque anni || 5% || 4% || 5% || 6%

Oltre cinque anni || 7,5% || 8% || 9% || 10%

ê 2000/12/CE (adattato)

Fase c):            la somma del costo Ö corrente Õ di sostituzione attuale e del rischio di credito potenziale futuro è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti dell'operazione di cui all'articolo 43 Ö corrisponde al valore dell'esposizione Õ.

ê 2000/12/CE (adattato)

Metodo 2: metodo dell'esposizione originaria

Fase a):            il capitale di riferimento Ö l'importo del capitale nozionale Õ di ciascun contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali Ö di cui alla tabella 2 Õ:

TABELLA 2

Durata originaria[40] || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio e oro

Un anno o meno || 0,5% || 2%

Da più di un anno a non più di due anni || 1% || 5%

Incremento per ogni anno successivo || 1% || 3%

ê2000/12/CE (adattato)

ðnuovo

Fase b):            l'esposizione così ottenuta è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti di cui all'articolo 43 ð corrisponde al valore dell'esposizione ï.

Le autorità competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che il capitale di riferimento Ö l'importo nozionale Õ da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento Ö l'importo nozionale Õ deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.

ê 2000/12/CE (adattato)

3. CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE (COMPENSAZIONE CONTRATTUALE)

a) Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti

Ai fini del presente punto 3 Ö della presente sezione Õ, si intendono per «controparti» tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di novazione ed altri accordi di compensazione contrattuale.

Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

i)            contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

ii)           altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

b) Condizioni per il riconoscimento

Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

i)            l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadeguamento Ö inadempimento Õ della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

ii)           l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

– del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata;,

– del diritto che disciplina le singole operazioni compensate; , e

– del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

iii)          l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o walkaway clause), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rischio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni ao analoghe voci vendute fuori borsa Ö voci fuori bilancio Õ alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.

c) Effetti del riconoscimento

i) Contratti di novazione

Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1,

– per la fase a): il costo corrente di sostituzione e

– per la fase b): il capitale di riferimento Ö gli importi del capitale nozionale Õ o i valori sottostanti

possono essere ottenuti secondo il Ö tenendo conto del Õ contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) il capitale di riferimento Ö l'importo del capitale nozionale Õ può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2.

ii) Altri accordi di compensazione

In applicazione del metodo 1:

– nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a «0»,

– nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente: PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

laddove:

— || PCEred || = || importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusia in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido,

— || PCEgross || = || somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando i capitali di riferimento Ö gli importi del capitale nozionale Õ per le percentuali di cui alla tabella 1,

— || NGR || = || «proporzione netto-lordo»: a discrezione delle autorità competenti: i)            calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o ii)           calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).               Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento Ö nozionale Õ equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento Ö nozionale Õ è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

– contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento Ö nozionale Õ equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento Ö gli importi del capitale nozionale Õ sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2,

– per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3:

TABELLA 3

Durata originaria[41] || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno || 0,35% || 1,50%

Da più di un anno a non più di due anni || 0,75% || 3,75%

Incremento per ogni anno successivo || 0,75% || 2,25%

ê2000/12/CE

ALLEGATO IV

ê2000/12/CE

ðnuovo

TIPO DI VOCI FUORI BILANCIO ð DERIVATI ï

ê 2000/12/CE

1. Contratti su tassi di interesse:

a)         Contratti swaps su tassi di interesse in una sola valuta

b)         Operazioni basis swaps

c)         Contratti sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements

d)         Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo Futures

e)         Opzioni su tassi di interesse acquistate

f)         Altri contratti di natura analoga

2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a)         Contratti swaps su tassi di interesse in più valute

b)         Operazioni a termine su valute estere

c)         Contratti a termine su valute del tipo Futures

d)         Opzioni su valute acquistate

e)         Altri contratti di natura analoga

f)         Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a), a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

a)         Azioni

b)         Metalli preziosi, eccetto l'oro

c)         Merci diverse dai metalli preziosi

d)         Altri contratti di natura analoga

é

ònuovo

ALLEGATI DA V A XII

[OMISSIS]

ònuovo

ALLEGATO XIII

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE E MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 158)

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 29, punto 1, lettere a) e b), l'articolo 29, punto 2, l'articolo 29, punto 4, lettere a) e b), l'articolo 29, punti 5 e 6, l'articolo 29, punto 7, lettere a) e b), l'articolo 29, punti da 8 a 11

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 68

Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di "banche multilaterali di sviluppo" (Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 3

MODIFICHE NON ABROGATE

Atto di adesione 2003

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 158)

Direttiva || || Termine di attuazione

Direttiva 2000/12/CE || || -----

Direttiva 2000/28/CE || || 27.4.2002

Direttiva 2002/87/CE || || 11.8.2004

Direttiva 2004/39/CE || || Non ancora disponibile

Direttiva 2004/69/CE || || 30.6.2004

Direttiva 2004/xx/CE || || Non ancora disponibile

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva || Direttiva 2000/12/CE || Direttiva 2000/28/CE || Direttiva 2001/87/CE || Direttiva 2004/69/CE || Direttiva 2004/xx/CE

Articolo 1 || Articolo 2, paragrafi 1 e 2 || || || ||

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 3 Atto di adesione || || || ||

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 4 || || || ||

Articolo 3 || Articolo 2, paragrafi 5 e 6 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, ultima frase || || || || || Articolo 3, punto 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1 || Articolo 1, punto 1 || || || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 2 a 5 || || Articolo 1, punti da 2 a 5 || || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 7 a 9 || || Articolo 1, punti da 6 a 8 || || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punto 10 || || || Articolo 29, punto 1, lettera a) || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 11 a 14 || Articolo 1, punti 10, 12 e 13 || || || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22 || || || Articolo 29, punto 1, lettera b) || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punto 23 || Articolo 1, punto 23 || || || ||

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 45 a 47 || Articolo 1, punti da 25 a 27 || || || ||

Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 1, punto 1, secondo comma || || || ||

Articolo 5 || Articolo 3 || || || ||

Articolo 6 || Articolo 4 || || || ||

Articolo 7 || Articolo 8 || || || ||

Articolo 8 || Articolo 9 || || || ||

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 1, punto 11 || || || ||

Articolo 9, paragrafo 2 || Articolo 5, paragrafo 2 || || || ||

Articolo 10 || Articolo 5, paragrafi da 3 a 7 || || || ||

Articolo 11 || Articolo 6 || || || ||

Articolo 12 || Articolo 7 || || || ||

Articolo 13 || Articolo 10 || || || ||

Articolo 14 || Articolo 11 || || || ||

Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 12 || || || ||

Articolo 15, paragrafi 2 e 3 || || || Articolo 29, punto 2 || ||

Articolo 16 || Articolo 13 || || || ||

Articolo 17 || Articolo 14 || || || ||

Articolo 18 || Articolo 15 || || || ||

Articolo 19, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 1 || || || ||

Articolo 19, paragrafo 2 || || || Articolo 29, punto 3 || ||

Articolo 20 || Articolo 16, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 21 || Articolo 16, paragrafi da 4 a 6 || || || ||

Articolo 22 || Articolo 17 || || || ||

Articolo 23 || Articolo 18 || || || ||

Articolo 24, paragrafo 1 || Articolo 19, commi dal primo al terzo || || || ||

Articolo 24, paragrafo 2 || Articolo 19, sesto comma || || || ||

Articolo 24, paragrafo 3 || Articolo 19, quarto comma || || || ||

Articolo 25, paragrafi da 1 a 3 || Articolo 20, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma || || || ||

Articolo 25, paragrafo 3 || Articolo 19, quinto comma || || || ||

Articolo 25, paragrafo 4 || Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma || || || ||

Articolo 26 || Articolo 20, paragrafi da 4 a 7 || || || ||

Articolo 27 || Articolo 1, punto 3, ultima frase || || || ||

Articolo 28 || Articolo 21 || || || ||

Articolo 29 || Articolo 22 || || || ||

Articolo 30 || Articolo 22, paragrafi da 2 a 4 || || || ||

Articolo 31 || Articolo 22, paragrafo 5 || || || ||

Articolo 32 || Articolo 22, paragrafo 6 || || || ||

Articolo 33 || Articolo 22, paragrafo 7 || || || ||

Articolo 34 || Articolo 22, paragrafo 8 || || || ||

Articolo 35 || Articolo 22, paragrafo 9 || || || ||

Articolo 36 || Articolo 22, paragrafo 10 || || || ||

Articolo 37 || Articolo 22, paragrafo 11 || || || ||

Articolo 38 || Articolo 24 || || || ||

Articolo 39, paragrafi 1 e 2 || Articolo 25 || || || ||

Articolo 39, paragrafo 2 || || || || || Articolo 3, punto 8

Articolo 40 || Articolo 26 || || || ||

Articolo 41 || Articolo 27 || || || ||

Articolo 42 || Articolo 28 || || || ||

Articolo 43 || Articolo 29 || || || ||

Articolo 44 || Articolo 30, paragrafi da 1 a 3 || || || ||

Articolo 45 || Articolo 30, paragrafo 4 || || || ||

Articolo 46 || Articolo 30, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 47 || Articolo 30, paragrafo 5 || || || ||

Articolo 48 || Articolo 30, paragrafi 6 e 7 || || || ||

Articolo 49 || Articolo 30, paragrafo 8 || || || ||

Articolo 50 || Articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma || || || ||

Articolo 51 || Articolo 30, paragrafo 9, terzo comma || || || ||

Articolo 52 || Articolo 30, paragrafo 10 || || || ||

Articolo 53 || Articolo 31 || || || ||

Articolo 54 || Articolo 32 || || || ||

Articolo 55 || Articolo 33 || || || ||

Articolo 56 || Articolo 34, paragrafo 1 || || || ||

Articolo 57 || Articolo 34, paragrafo 2, primo comma Articolo 34, paragrafo 1, punto 2, ultima frase || || Articolo 29, punto 4, lettera a) || ||

Articolo 58 || || || Articolo 29, punto 4, lettera b) || ||

Articolo 59 || || || Articolo 29, punto 4, lettera b) || ||

Articolo 60 || || || Articolo 29, punto 4, lettera b) || ||

Articolo 61 || Articolo 34, paragrafi 3 e 4 || || || ||

Articolo 63 || Articolo 35 || || || ||

Articolo 64 || Articolo 36 || || || ||

Articolo 65 || Articolo 37 || || || ||

Articolo 66, paragrafi 1 e 2 || Articolo 38, paragrafi 1 e 2 || || || ||

Articolo 67 || Articolo 39 || || || ||

Articolo 73 || Articolo 52, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 106 || Articolo 1, punto 24 || || || ||

Articolo 107 || Articolo 1, punto 1, terzo comma || || || ||

Articolo 108 || Articolo 48, paragrafo 1 || || || ||

Articolo 109 || Articolo 48, paragrafo 4, primo comma || || || ||

Articolo 110 || Articolo 48, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, primo e secondo comma || || || ||

Articolo 111 || Articolo 49, paragrafi da 1 a 5 || || || ||

Articolo 113, paragrafi da 1 a 3 || Articolo 49, paragrafi 4, 6 e 7 || || || ||

Articolo 115, paragrafi 1 e 2 || Articolo 49, paragrafi 8 e 9 || || || ||

Articolo 116 || Articolo 49, paragrafo 10 || || || ||

Articolo 117 || Articolo 49, paragrafo 11 || || || ||

Articolo 118 || Articolo 50 || || || ||

Articolo 120 || Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 5 || || || ||

Articolo 121 || Articolo 51, paragrafo 4 || || || ||

Articolo 122, paragrafi 1 e 2 || Articolo 51, paragrafo 6 || || Articolo 29, punto 5 || ||

Articolo 125 || Articolo 53, paragrafi 1 e 2 || || || ||

Articolo 126 || Articolo 53, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 128 || Articolo 53, paragrafo 5 || || || ||

Articolo 133, paragrafo 1 || Articolo 54, paragrafo 1 || || Articolo 29, punto 7, lettera a) || ||

Articolo 133, paragrafi 2 e 3 || Articolo 54, paragrafi 2 e 3 || || || ||

Articolo 134, paragrafo 1 || Articolo 54, paragrafo 4, primo comma || || || ||

Articolo 134, paragrafo 2 || Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma || || || ||

Articolo 135 || || || Articolo 29, punto 8 || ||

Articolo 137 || Articolo 55, paragrafi 1 e 2 || || || ||

Articolo 138 || || || Articolo 29, punto 9 || ||

Articolo 139 || Articolo 56, paragrafi da 1 a 3 || || || ||

Articolo 140 || Articolo 56, paragrafi da 4 a 6 || || || ||

Articolo 141 || Articolo 56, paragrafo 7 || || Articolo 29, punto 10 || ||

Articolo 142 || Articolo 56, paragrafo 8 || || || ||

Articolo 143 || || || Articolo 29, punto 11 || || Articolo 3, punto 10

Articolo 150 || Articolo 60, paragrafo 1 || || || ||

Articolo 151 || Articolo 60, paragrafo 2 || || || || Articolo 3, punto 10

Articolo 158 || Articolo 67 || || || ||

Articolo 159 || Articolo 68 || || || ||

Articolo 160 || Articolo 69 || || || ||

Allegato I || Allegato I || || || ||

Allegato I, ultima frase || || || || Articolo 68 ||

Allegato II || Allegato II || || || ||

Allegato III || Allegato III || || || ||

Allegato IV || Allegato IV || || || ||

[1]               Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato istituito dai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci (G-10). È composto dai rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria dei seguenti paesi: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera. La Commissione europea e la Banca centrale europea partecipano come osservatori.

[2]               Sebbene concluso formalmente dalle autorità dei paesi industrializzati del gruppo del G-10 per essere applicato alle banche attive a livello internazionale, l'accordo del 1988 è stato applicato in tutto il mondo a banche di tutte le dimensioni e di tutti i livelli di complessità.

[3]               GU S 167 del 29.8.2002.

[4]               Disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm.

[5]               GU C 157 del 25.5.1998, pag. 13 Ö […] Õ .

[6]               Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) Ö […] Õ e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) Ö […] Õ .

[7]               GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[8]               GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[9]               GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[10]             GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[11]             GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[12]             GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[13]             GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[14]             GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, come modificata dalla direttiva 2004/xx/CE (GU L del […]).

[15]             GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

[16]             GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

[17]             GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva Ö 2003/51/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). Õ

[18]             GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

[19]             ÖGU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.Õ

[20]             GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

[21]             GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

[22]             GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[23]             GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

[24]             Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

[25]             GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

[26]             GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

[27]             GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 62 del 26.6.1999, pag. 65).

[28]             GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

[29]             Ö GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.Õ

[30]             Ö GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.Õ

[31]             GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

[32]             Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

[33]             Comprende in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting).

[34]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[35]             Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

[36]             Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione.

[37]             I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.

[38]             Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

[39]             Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

[40]             Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

[41]             Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

IT

|| COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004

COM(2004) 486 def.

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Volume II

 

Proposta di

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che rifondono la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e la direttiva 93/6/CE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione) {SEC(2004) 921}

ê 93/6/CEE (adattato)

2004/0159 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA Ö DEL PARLAMENTO EUROPEO E Õ DEL CONSIGLIO

relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(rifusa)

ÖIL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Õ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57 Ö 47 Õ, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione[1],

in cooperazione con il Parlamento europeo, [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

Övisto il parere del Comitato delle regioni[4], Õ

Ödeliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5], Õ

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) La direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[6], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

ê 93/6/CEE considerando 1 (adattato)

(2) considerando che l'obiettivo principale Ö Uno degli obiettivi Õ della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari[7] Ö 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[8] e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[9] Õ è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri;. che quindi dDetta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento;.

ê 93/6/CEE considerando 2 (adattato)

(3) considerando che la Detta direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese; che e non fissa Ö neppure Õ un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese;. che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati;

ê 93/6/CEE considerando 3 (adattato)

(4) considerando che l'impostazione adottata è quella di Ö È opportuno Õ realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale;. che l'adozione di Ö Per la realizzazione del riconoscimento reciproco nel quadro del mercato interno finanziario, è opportuno adottare Õ misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento sono aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario;.

ò nuovo

(5) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva si limita alle disposizioni minime richieste per la realizzazione di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

ê 93/6/CEE considerando 4 (adattato)

(6) considerando che È opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare;.

ê 93/6/CEE considerando 5 (adattato)

(7) considerando che lLe imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese Ö d’investimento Õ ;.

ê 93/6/CEE considerando 6 (adattato)

(8) considerando che Ö È opportuno che Õ gli Stati membri possono anche Ö abbiano facoltà Õ di stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva;.

ê 93/6/CEE considerando 7 (adattato)

considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente «enti»);

ò nuovo

(9) Per il buon funzionamento del mercato interno sono necessarie non solo disposizioni legislative, ma anche una stretta e regolare cooperazione e una convergenza sensibilmente più accentuata delle prassi di regolamentazione e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri.

ê 93/6/CEE considerando 8 (adattato)

considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;

ò nuovo

(10) Poiché le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi che gli enti creditizi, è opportuno che le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/12/CE si applichino anche alle imprese di investimento.

ê 93/6/CEE considerando 9 (adattato)

ð nuovo

(11) considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano ð I fondi propri delle ï imprese di investimento o ð e degli ï enti creditizi ð (in appresso, collettivamente, "enti") possono servire ad assorbire perdite che non sono compensate da un volume sufficiente di utili, per assicurare la continuità degli enti e tutelare gli investitori. I fondi propri costituiscono inoltre per le autorità competenti un importante criterio per valutare, in particolare, la solvibilità degli enti e per altri fini prudenziali. Inoltre, nel mercato interno gli enti, siano essi imprese di investimento o enti creditizi, sono in ï direttamente concorrenzati tra di loro. ðDi conseguenza, per rafforzare il sistema finanziario comunitario e per prevenire distorsioni di concorrenza, è opportuno definire norme di base comuni in materia di fondi propri. ï

ê 93/6/EC considerando 10 (adattato)

considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

ò nuovo

(12) A tal fine è opportuno prendere come base di partenza la definizione di “fondi propri” contenuta nella direttiva 2000/12/CE e definire norme specifiche supplementari che tengano conto della diversa portata dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato.

ê 93/6/CEE considerando 11 (adattato)

(13)             considerando che, pPer quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già state stabilite nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi[10] Ö dalla direttiva 2000/12/CE Õ ;.

ò nuovo

(14) Sotto tale profilo, le disposizioni sui requisiti patrimoniali minimi vanno considerate unitamente ad altri strumenti specifici intesi anch’essi ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti.

ê 93/6/CEE considerando 12 (adattato)

(15) considerando che èÈ necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi Ö di Õ posizione, i rischi Ö di Õ regolamento/controparte e i rischi di cambio;.

ê 93/6/EC considerando 13 (adattato)

(16) considerando che èÈ necessario introdurre Ö utilizzare Õ il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti;.

ê 93/6/CEE considerando 14 (adattato)

(17) considerando che è auspicabile che Ö Per alleviare gli oneri amministrativi per Õ gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, Ö è opportuno che tali enti Õ possano applicare la direttiva 89/647/CEE Ö [2000/12/CEE] Õ piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva;.

ê 93/6/EC considerando 15 (adattato)

(18) considerando che èÈ importante tener conto, nella vigilanza Ö sorveglianza Õ del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata Ö , riducendo Õ al fine di diminuire tale rischio;.

ê 93/6/CEE considerando 16 (adattato)

(19) considerando che cComunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; Ö . Õ che Si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea;.

ê 93/6/EC considerando 17 (adattato)

(20) considerando che lL'esistenza, in tutti gli enti, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le loro attività Ö degli enti Õ , è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio;. che dDi conseguenza è necessario Ö opportuno Õ che tali sistemi siano soggetti alla supervisione Ö vigilanza Õ delle autorità competenti;.

ê 93/6/CEE considerando 18 (adattato)

(21) considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi[11] Ö Poiché la direttiva [2000/12/CE] Õ non è intesa a stabilire stabilisce norme comuni in merito alla vigilanza Ö sorveglianza Õ e Ö al controllo Õ dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato; Ö , è opportuno provvedere a definire dette norme. Õ che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore;.

ê 93/6/CEE considerando 19 (adattato)

considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;

ò nuovo)

(22) Il rischio operativo è un rischio significativo al quale sono esposti gli enti e che deve quindi essere coperto mediante fondi propri. È essenziale tenere conto della diversità degli enti nell'UE offrendo soluzioni alternative.

ê 93/6/CEE considerando da 20 a 22 (adattato)

considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi[12];

considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;

considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;

ê 93/6/CEE considerando 23 (adattato)

(23) considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, [13] Ö La direttiva [2000/12/CE] Õ stabilisce il principio del consolidamento, Ö ma Õ non Ö definisce Õ norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato;. che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;

ò nuovo

(24) Perché sia garantita una adeguata solvibilità degli enti facenti parte di un gruppo è essenziale che i requisiti patrimoniali minimi si applichino sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti all’interno del gruppo e disponibili per proteggere gli investimenti là dove sono necessari, è opportuno che i requisiti patrimoniali minimi si applichino ai singoli enti facenti parte del gruppo, a meno che tale obiettivo possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

ê 93/6/CEE considerando 24 (adattato)

(25) considerando che La direttiva 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ non si applica a gruppi che contengono Ö comprendono Õ imprese d'investimento ma nessun ente creditizio;. che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire Occorre quindi definire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento;.

ò nuovo

(26) Occorre che gli enti dispongano di un capitale interno che, rispetto ai rischi cui sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e della distribuzione. Di conseguenza, gli enti dovrebbero possedere strategie e processi per valutare e mantenere l’adeguatezza del capitale interno.

(27) È opportuno che le autorità competenti valutino l’adeguatezza dei fondi propri degli enti con riferimento ai rischi ai quali questi sono esposti.

(28) Per l’efficiente funzionamento del mercato interno è essenziale una convergenza sensibilmente accentuata del recepimento e dell’applicazione delle disposizioni della legislazione comunitaria armonizzata.

(29) Per lo stesso motivo e per assicurare che gli enti comunitari che operano in più Stati membri non debbano sopportare oneri sproporzionati a causa del fatto che le autorità dei singoli Stati membri continuano ad essere competenti in materia di autorizzazione e di vigilanza, è essenziale accrescere sensibilmente la cooperazione tra autorità competenti. In questo contesto occorre rafforzare il ruolo dell’autorità responsabile della vigilanza consolidata.

(30) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente ed i cittadini della Comunità possano godere di adeguati livelli di trasparenza è necessario che le autorità competenti rendano pubblico, in maniera da consentire un confronto significativo, il modo in cui le disposizioni della presente direttiva vengono applicate.

(31) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti a migliorare le loro strategie di mercato, il controllo dei rischi e l’organizzazione gestionale interna, occorre che essi siano tenuti ad un’opportuna informativa al pubblico.

ê 93/6/CEE considerando 25 (adattato)

ð nuovo

(32) considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari; ðLe misure di esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14]. ï

ê 93/6/CEE considerando 26 (adattato)

considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15]; che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;

ê 93/6/CEE considerando 27 (adattato)

considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;

ê 93/6/CEE considerando 28

considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,

ò nuovo

(33) Per evitare perturbazioni dei mercati ed assicurare la continuità dei livelli generali dei fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie.

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come principi generali del diritto comunitario.

(35) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(36) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

ê 93/6/CEE (adattato)

HA HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ÖCAPO I Õ

ÖOggetto, campo d'applicazione e definizioni Õ

ÖSezione 1 Õ

ÖOggetto e campo d’applicazione Õ

ê 93/6/CEE (adattato)

Articolo 1

1.         ÖLa presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d’investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Õ Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2.         Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

ò nuovo

Articolo 2

1.         Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 28 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento.

Inoltre, gli articoli da 71 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano nelle seguenti situazioni:

a)      l’impresa madre di un’impresa d’investimento in uno Stato membro è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

b)      l’impresa madre di un ente creditizio in uno Stato membro è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro.

Quando una società di partecipazione finanziaria controlla sia un ente creditizio, sia un'impresa d'investimento, i requisiti basati sulla situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria si applicano all'ente creditizio.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 7

Principi generali

1.         La copertura patrimoniale prevista agli articoli 4 e 4 bis per gli enti che non sono né imprese madri né imprese figlie si applica su base individuale.

2.         I requisiti previsti agli articoli 4 e 5

– per gli enti che hanno come impresa figlia un ente creditizio ai sensi della direttiva 92/30/CEE, un'impresa di investimento o un altro ente finanziario o che detengono una partecipazione in siffatte entità e

– per gli enti la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria

si applicano su base consolidata secondo i metodi fissati in detta direttiva e nei paragrafi da 7 a 14 del presente articolo.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 3 (adattato)

è1 2004/xx/CE articolo 1

ð nuovo

2.         Se un gruppo di cui al paragrafo 2 Ö 1 Õ non comprende enti creditizi, la direttiva 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ si applica con i seguenti adeguamenti:

– società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[16];

– società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento;

– -         «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;

– l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma non è d'applicazione;

ða)   tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono considerati come riferimenti a «imprese d'investimento»; ï

b)      all'articolo Ö 125 Õ 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo Ö 140, paragrafo 2 Õ 7, paragrafo 5 della direttiva Ö [2000/12/CE] Õ 92/30/CEE, i riferimenti alla Ö ad altri articoli della Õ direttiva Ö [2000/12/CE] Õ 77/780/CEE sono sostituiti da Ö considerati come Õ riferimenti alla direttiva Ö 2004/39/CE Õ 93/22/CEE;

c)      ai sensi Ö fini Õ dell'articolo 3, paragrafo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 3 Ö 39, paragrafo 3 Õ della direttiva 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ viene fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva i riferimenti al è1 Comitato bancario europeo ç sono considerati come riferimenti al Consiglio e alla Commissione;

d)      Öin deroga all'articolo 140, paragrafo 1 della direttiva [2000/12/CE], quando un gruppo non comprende un ente creditizio, Õ la prima frase Ö dell’articolo stesso Õ è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 4

4. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui al paragrafo 3 possono, in attesa di un ulteriore coordinamento sulla vigilanza consolidata di tali gruppi e laddove le circostanze lo giustifichino, derogare a tale obbligo a condizioni che ciascuna impresa di investimento di tale gruppo:

i)            utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nel punto 9 dell'allegato V;

ii)           rispetti individualmente i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

iii)          elabori sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutti gli altri enti finanziari all'interno del gruppo.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 5 e 6 (adattato)

5. Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui al punto 4 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

6. Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 2 Õ

DEFINIZIONI

ê 93/6/CEE articolo 2, primo comma (adattato)

Articolo 3

1.         Ai fini della presente direttiva si applicano le Ö seguenti Õ definizioni in appresso:

1.a)   «Ente creditizio»: Ö gli enti creditizi secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva [2000/12/CE]. Õ tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio[17] e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE.

ê 2004/39/CE articolo 67, punto 2 (adattato)

ð nuovo

b)      «Impresa di investimento»: tutti gli enti Ö definiti all’articolo 4, paragrafo 1 Õ rispondenti alla definizione dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva Ö 2004/39/CE Õ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

a) i)   degli enti creditizi precedentemente definiti,

b) ii)  delle imprese locali definite in appresso al punto 20) Ö alla lettera p) del paragrafo 1 del presente articolo; Õ e

c) iii) delle imprese che si limitano ð sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o ï a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi e/o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

ê 93/6/CEE articolo 2, punti 3 e 4 (adattato)

3. c)  «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento.

4. d)  «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: Ö le imprese che soddisfano i seguenti requisiti: Õ

Öi)  sono imprese Õ che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento» di cui al punto 2),

Öii) sono imprese Õ che siano autorizzate in un paese terzo e

Öiii)   sono imprese Õ che siano soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva.

ê 93/6/CEE (adattato)

ð nuovo

5. e)  «Strumentio finanziario»: gli strumenti definiti nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEEð qualsiasi contratto che dia origine, per una parte, ad un’attività finanziaria e, per un’altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale ï .

ê 93/6/CEE articolo 2, punti 6 e 7 (nuovo)

6.           «Portafoglio di negoziazione» («trading book») di un ente: il portafoglio che comprende:

a)      le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di «matched principal broking», oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;

b)      le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):

i)       le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;

ii)      la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;

iii)     il contratto o la transazione prevede la compensazione autonomica e immediata dei crediti dell'ente con i crediti della controparte in caso di inadempienza di quest'ultima;

iv)     il contratto o la transazione in questione sono conclusi a livello di operatori del settore;

v)      siffatti contratti e transazioni sono circoscritti agli usi appropriati e comunemente accettati dagli stessi, con esclusione quindi delle transazioni artificiali, in particolare diverse da quelle a breve termine e

c)      Le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia su titoli derivati negoziati in borsa direttamente connesse con le voci incluse nel portafoglio di cui al punto 6 dell'allegato II.

              L'inclusione di voci particolari nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve rispettare procedure oggettive, compresi all'occorrenza i criteri di contabilità dell'ente interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 7 (adattato)

7.           «Impresa madre», «impresa figlia» e «ente finanziario»: questi termini sono definiti conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE;

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 8 (adattato)

8.           «Società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari e di cui almeno una di tali imprese figlie sia un ente creditizio o un'impresa di investimento.

ò nuovo

f)       «impresa d’investimento madre in uno Stato membro»: un’impresa d’investimento che ha come impresa figlia un ente o un altro ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa un’impresa figlia di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro detiene una partecipazione;

g)      «impresa d’investimento madre nell’UE»: un’impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato in uno Stato membro detiene una partecipazione;

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 9 (adattato)

9.           «Ponderazione dei rischi»: i livelli di rischio di credito applicabili alle pertinenti controparti ai sensi della direttiva 89/647/CEE. Tuttavia per attività in forma di crediti e altre esposizioni nei confronti di imprese di investimento o di imprese di investimento riconosciute di paesi terzi nonché esposizioni nei confronti di stanze di compensazione e borse riconosciute, si applica la stessa ponderazione attribuita qualora la pertinente controparte sia un ente creditizio.

ê 98/33/EC articolo 3 punto 1 (adattato)

10h)  «Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC)»: le voci fuori bilancio Ö comprese nell’elenco all'allegato IV della direttiva [2000/12/CE] diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 2 dell’allegato III di detta direttiva; Õ alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva.

ê 93/6/CEE (adattato)

11.i)  «Mercato regolamentato»: un mercato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE; Ösecondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE Õ;

ê 93/6/CEE (adattato)

12.         «Voci qualificate»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE e in titoli di debito emessi da imprese di investimento o da imprese di investimento riconosciute di paesi terzi. i titoli devono essere quotati almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione e devono, secondo l'ente interessato, presentare un sufficiente livello di liquidità nonché, in considerazione della solvibilità dell'emittente, un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

              Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, e in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti hanno il potere discrezionale di riconoscere come voci qualificate i valori mobiliari che presentino un sufficiente livello di liquidità e che, in considerazione della solvibilità dell'emittente, presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Il rischio di oscillazione del prezzo connesso con tali valori mobiliari deve essere stato valutato a siffatto livello da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità competenti, ovvero da una sola di dette agenzie, purché i valori mobiliari in questione non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle dette autorità.

              Tuttavia le autorità competenti possono prevedere una deroga alla condizione di cui al precedente capoverso qualora non la giudichino appropriata in considerazione, ad esempio, delle caratteristiche del mercato o dell'emittente o dell'emissione oppure di una combinazione delle stesse.

              Inoltre le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, ai valori mobiliari che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente e/o dell'insufficiente liquidità.

              Le autorità competenti di ciascuno Stato membro informano regolarmente il Consiglio e la Commissione in merito ai metodi applicati per valutare le voci qualificate, in particolare per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare il grado di liquidità dei titoli e la solvibilità dell'emittente.

13.         «Voci connesse con le amministrazioni centrali»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/647/CEE e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0 %.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 14 (adattato)

14.j)  «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.

ê 98/31/EC articolo 1, punto 1, lettera b) (adattato)

15.k) «Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso Ö e che Õ può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.

16. l) «Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.

ê 98/31/EC articolo 1, punto 1, lettera c) (adattato)

17.m)   «Operazione di vendita con patto di riacquisto»: la transazione Ö l’operazione Õ con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno Ö garanzia Õ un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli - (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) -ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 17, secondo comma

              Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è considerata transazione a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo o se la transazione è conclusa con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.

ê 98/31/EC articolo 1, punto 1, lettera d)

18.n) «Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti.

ê 98/31/EC articolo 1 punto 1, lettera d)

              Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 19 (adattato)

19.o) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa e/o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 20 (adattato)

ð nuovo

20.p) «Impresa locale»: un'impresa che operi in una borsa dei contratti «financial futures» o a premio unicamente per conto proprio ð sui mercati dei financial futures o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati o che operi ï per conto di altri membri della stessa borsa ð dei medesimi mercati ï o stabilisca prezzi per questi ultimi, e che goda della garanzia di un ð a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai ï membrio della stanza di compensazione ð dei mercati medesimi ï della stessa borsa.e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale complessiva del membro della stanza di compensazione, supponendo che le posizioni dell'impresa locale siano del tutto distinte da quelle del suddetto membro.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 21 (adattato)

21.q) «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo Ö dello strumento Õ sottostante.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 22 (adattato)

22.         «Posizione long» ai fini dell'allegato I, punto 4: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e «posizione short»: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 23 (adattato)

23. r) «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .Tale definizione è tuttavia modificabile quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.

ê 93/6/EC articolo 2, punti 24 e 25 (adattato)

24.       «Capitale iniziale»: gli elementi 1) e 2) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

25        «Fondi propri originari»: gli elementi 1), 2) e 3) meno 9), 10) e 11) di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 26

26.s)  «Capitale»: i fondi propri.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 27 (adattato)

27.     «Duration modificata»: la duration calcolata secondo la formula riportata al punto 26 dell'allegato I.

ò nuovo

Ai fini dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d’investimento include le imprese d’investimento riconosciute di paesi terzi.

Ai fini della lettera e) del primo comma, gli strumenti finanziari includono sia gli strumenti finanziari primari o strumenti a pronti, sia gli strumenti finanziari derivati il cui valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o da un tasso o da un indice o dal prezzo di un altro elemento sottostante e includono come minimo gli strumenti indicati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE.

ê 93/6/CEE articolo 2, punti 7 e 8 (adattato)

2.         «Impresa madre», «impresa figlia» Ö «società di gestione patrimoniale» Õ e «ente finanziario»: questi termini sono Ö includono le imprese Õ definitei Ö come tali nell’articolo 4 della direttiva [2000/12/CE]. Õ conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE;

ÖI termini Õ «società di partecipazione finanziaria», Ö «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» e «impresa di servizi ausiliari» Õ : un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento Ö includono le imprese definite come tali nell’articolo 4 della direttiva [2000/12/CE], fermo restando che qualsiasi riferimento agli enti creditizi va interpretato come un riferimento agli enti. Õ

ò nuovo

3.         Ai fini dell’applicazione della direttiva [2000/12/CE] ai gruppi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 che non comprendono un ente creditizio si applicano le seguenti definizioni:

ê 2002/87/CE articolo 26 (adattato)

1.a)   «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE[18] del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. b)  «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento;

3. c)  «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖCAPO II Õ

CAPITALE INIZIALE

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 24 (adattato)

Articolo 4

1. «Capitale iniziale»: gli elementi 1) e 2) Ö di cui alle lettere a) e b) Õ dell'articolo 2, paragrafo 1 Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö[2000/12/CE]Õ.

ê 93/6/CEE articolo 3, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 5

1.         È richiesto un capitale iniziale di 125 000 ECU Ö EUR Õ per le imprese di investimento che Ö non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari ma Õ che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

a)      la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

b)      l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

c)      la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari.

purché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 2.

2.         Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

a)      siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

b)      il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,

c)      l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 18, 20 e 28, e

d)      siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 3.

3.2       Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 ECU Ö EUR Õ qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

ê 93/6/CEE articolo 3, paragrafo 3 (adattato)

3. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730 000 ECU.

ê 2004/39/CE articolo 67, punto 2 (adattato)

Articolo 6

4. Il capitale iniziale delle imprese di cui all'articolo 2, punto 2), secondo e terzo trattino Ö locali Õ è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento e/o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e/o 32 della direttiva 2004/39/CEE .

ê 2004/39/CE articolo 67, punto 3 (adattato)

Articolo 7

In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, Le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, Ö 3, punto 1 Õ , lettera c) Ö b), iii) Õ della stessa:

a)           hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR o

b)           hanno un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o

c)           dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi di cui al presente paragrafo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19] (*).

ÖArticolo 8 Õ

Quando un'impresa di investimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) Ö 3, punto 1), lettera b) iii) Õ è registrata anche a titolo Ö ai sensi Õ della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:

a)           avere un capitale iniziale di 25 000 EUR;

b)           sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

c)           disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

ê 93/6/CEE articolo 3, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 9

Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730 000 ECU Ö EUR Õ .

ê 93/6/CEE articolo 3, paragrafi da 5 a 8 (adattato)

Articolo 10

1.         Ö In deroga all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, Õ Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 Ö all’articolo 6 Õ esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva Ö del 31 dicembre 1995 Õ i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati nei paragrafi da 1 a 4 Ö all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 Õ .

I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della presente direttiva Ö 93/6/CEE Õ . Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento sarà calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

2.         Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 Ö 1 Õ sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato ai paragrafi da 1 a 4 Ö all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 Õ , tranne nei casi seguenti:          Ö in caso di Õ primo trasferimento per successione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva Ö il 31 dicembre 1995 Õ , previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.;

ii)           cambiamento di un socio in una partnership, purché almeno uno dei soci della stessa alla data di attuazione della presente direttiva continui a farne parte, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva.

3.         Tuttavia, In presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui al paragrafo 4 all’articolo 6, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato nei paragrafi da 1 a 4 Ö all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 Õ . Per il periodo in cui il livello previsto dai paragrafi da 1 a 4 Ö all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 Õ non è ancora stato raggiunto, fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

4.         I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 Ö all’articolo 6 Õ non possono scendere al di sotto del livello previsto ai paragrafi da 1 a 5 e 7 all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, all’articolo 6, all’articolo 9 e all’articolo 10, paragrafi 1 e 3.

Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

ò nuovo

CAPO III

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 11

1.         Il portafoglio di negoziazione di un ente consiste nell’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio, strumenti che devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti integralmente.

2.         Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio (proprietary positions) e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) o di supporto agli scambi (market making).

3.         La destinazione alla negoziazione è dimostrata facendo riferimento alle strategie, alle politiche e alle procedure stabilite dall’ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all’allegato VII, parte A.

4.         Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all’allegato VII, parte B.

5.         Le coperture interne possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione; in tal caso si applica l'allegato VII, parte C.

ò nuovo

CAPO IV

FONDI PROPRI

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 25 (adattato)

Articolo 12

Per «fondi propri originari Ö di base Õ »: gli Ö si intende la somma degli Õ elementi 1), 2) e 4) di cui alle lettere a), b) e c) meno 9), 10) e 11) Ö la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) Õ all'articolo 2, paragrafo 1 Ö dell’articolo 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ò nuovo

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2009, un’opportuna proposta di modifica del presente capo.

ê 93/6/CEE allegato V, punto 1, primo e secondo comma (adattato)

ð nuovo

Articolo 13

1.         ðFatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e gli articoli da 14 a 17 ï, i fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono definiti determinati in conformità della direttiva 89/299/CEE del Consiglio Ö [2000/12/CE] Õ.

Il primo comma si applica, inoltre, alle imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE.

ê 93/6/CEE allegato V, punti 1, secondo comma e da 2 a 5 (adattato)

è1 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b)

ð nuovo

2.         è1 In deroga al punto Ö paragrafo Õ 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali Ö di cui all’articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 Õ e agli allegati I , II, III, IV, VI, VII e VIII Ö e da III a VI Õ di usare una definizione Ö determinare i fondi propri, per questi soli fini, secondo una modalità Õ alternativa unicamente nell'ambito di detti requisiti. ç Nessuna parte dei fondi propri Ö utilizzati a tal fine Õ così costituiti può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali.

La Ö modalità di determinazione Õ definizione alternativa comprende Ö consiste nel sommare Õ gli elementi di cui alle lettere Ö da Õ a), b) e Ö a Õ c) meno Ö e detrarre Õ l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

a)      i fondi propri quali sono definiti nella direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, ad esclusione, dei punti 12) e 13) Ö delle lettere da l) a p) Õ dell'articolo 2, paragrafo 1 Ö 57 Õ di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) l'elemento di cui alla lettera d);

b)      gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempreché nessuno di tali importi sia già stato incluso nell'elemento di cui alla lettera a) Ö del presente paragrafo in quanto compreso fra gli elementi di cui alle lettere b) Õ o k) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 2) o 11) Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ;

c)      i prestiti postergati e/o gli elementi di cui al punto Ö paragrafo Õ 5, fatte salve le condizioni di cui ai punti da 3 a 7 Ö paragrafi 3 e 4 e all’articolo 14 Õ ;

d)      le attività non liquide quali definite al punto 8 Ö specificate all’articolo 15 Õ.

3.         I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito postergato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura complessiva dell'ente Ö stesso Õ .

Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito postergato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura Ö patrimoniale Õ complessiva ad esso richiesta.

4.         I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari Ö di base Õ destinati a soddisfare Ö i requisiti di cui all’articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 nonché agli Õ gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII Ö da I a VI Õ e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.

5.         Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti postergati di cui ai punti 3 e 4 al punto 2), lettera c) con gli elementi 3), 5), 6), 7) e 8) del paragrafo 1 di cui alle lettere da d) ad h) dell'articolo 2 Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ê 98/31/CE allegato, punto 4, lettera c) (adattato)

Articolo 14

1.         Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto Ö all’articolo 13, paragrafo Õ 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto Ö all’articolo 13, paragrafo Õ 5 non superi il 200 % dei fondi propri originari Ö di base Õ destinati a soddisfare gli obblighi Ö i requisiti Õ di cui Ö all’articolo 21, agli articoli da 28 a 32 nonché all’allegato I Õ e agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII Ö da III a VI Õ oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui al punto Ö all’articolo 13, paragrafo Õ 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

2.         Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto Ö all’articolo 13, paragrafo Õ 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 Ö alle lettere da d) ad h) della direttiva [2000/12/EC] Õ non superi il 250 % dei fondi propri originari Ö di base Õ destinati a soddisfare gli obblighi Ö i requisiti Õ di cui Ö agli articoli da 28 a 32 nonché all’allegato I e agli Õ allegati I, II, III, VI, VII e VIII Ö da III a VI Õ .

ê 93/6/CEE allegato V, punto 8 (adattato)

Articolo 15

Le attività non liquide Ö di cui alla lettera d) dell’articolo 12, paragrafo 2 comprendono: Õ

a)      Ö le Õ immobilizzazioni materiali, (tranne qualora terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia);

b)      partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 12) e 13) Ö delle lettere da l) a p) dell’articolo 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ o del punto 15 iv) del presente allegato Ö dell’articolo 15, lettera d) della presente direttiva Õ.

c)      partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli altri enti finanziari, non prontamente negoziabili;

d)      perdite di esercizio in società controllate;

e)      depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti futures per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;

f)       prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;

g)      giacenze in natura, a meno che esse siano Ö già Õ soggette agli obblighi di copertura patrimoniale stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, e purché tali obblighi siano non meno Ö almeno altrettanto Õ rigorosi di quelli stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, punto iii) Ö negli articoli da 18 a 20 Õ .

ê 93/6/CEE allegato V, punto 8, secondo trattino, secondo comma (adattato)

Laddove Ö Ai fini della lettera b), qualora Õ azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono esentare da tale obbligo. Esse possono parimenti concedere una dispensa laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento,.

ê 93/6/CEE allegato V, punto 9 (adattato)

Articolo 16

9. Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e Ö che Õ beneficiano della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, Ö 22 Õ calcolano i loro fondi propri conformemente ai precedenti punti da 1 a 8 Ö agli articoli da 13 a 15 Õ, fatte salve le seguenti modifiche Ö rettifiche Õ:

a) i)   le attività non liquide di cui al punto 2, Ö all’articolo 13, paragrafo 2, Õ lettera d) sono detratte;

b) ii)  l'esclusione di cui al punto 2, Ö all’articolo 12, paragrafo 2, Õ lettera a) non comprende le componenti dei punti 12 e 13 Ö di cui alle lettere da l) a p) Õ dell'articolo 2, paragrafo 1 Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 7 Ö 2 Õ, paragrafo 2 Ö 1 Õ della presente direttiva;

c) iii) i limiti di cui all'articolo 6 Ö 66 Õ, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ sono calcolati in riferimento ai fondi propri originari Ö di base Õ con detrazione delle componenti degli elementi 12) e 13) Ö di cui alle lettere da l) a p) Õ dell'articolo 2, paragrafo 1 Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ di cui alla precedente punto ii) Ö lettera b) Õ che costituiscono elementi dei fondi propri originari Ö di base Õ delle imprese in questione;

d)iv)  le componenti degli elementi 12) e 13) Ö di cui alle lettere da l) a p) Õ dell'articolo 2, paragrafo 1 Ö 57 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ di cui alla precedente punto iii) Ö lettera c) Õ sono detratte dai fondi propri originari Ö di base Õ anziché dal totale di tutti gli elementi, come prescritto Ö stabilito Õ all'articolo 6 Ö 66 Õ, paragrafo 1, lettera c) della medesima direttiva, Ö in particolare Õ ai fini dei punti da 4 a 7 Ö dell’articolo 13, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 14 Õ della presente allegato Ö direttiva Õ.

ò nuovo

Articolo 17

1.         Quando un ente calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio ai fini dell’allegato II conformemente alle disposizioni degli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], ai fini del calcolo di cui alla direttiva [2000/12/CE], allegato VII, parte 1, sottoparte 4 si applicano le disposizioni seguenti:

a)      le rettifiche di valore compiute per tener conto della qualità creditizia della controparte possono essere incluse nella somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati per le esposizioni di cui all’allegato II;

b)      previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l’ammontare della perdita attesa per l’esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

Ai fini della lettera a), per gli enti in questione, tali rettifiche di valore non sono incluse nei fondi propri a fini diversi da quelli previsti nel presente comma.

2.         Ai fini del presente articolo, si applicano gli articoli 153 e 154 della direttiva [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖCAPO V Õ

ÖSezione 1 Õ

COPERTURA Ö DEI Õ RISCHI

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1 (adattato)

ð nuovo

Articolo 18

1.         Le autorità competenti impongono agli Ö Gli Õ enti di costituire ð detengono ï fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

ê 98/31/CE articolo 1, punto 2 (adattato)

a) i)   copertura patrimoniale, calcolata a norma Ö secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e Õ deagli allegati I, II e VI e, se del caso, deall'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione;

b) ii)  copertura patrimoniale, calcolata a norma Ö secondo i metodi e le opzioni di cui Õ deagli allegati III e VII Ö IV Õ e, se del caso, deall'allegato VIII, per tutte le loro attività;.

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1, punti iii) e iv) (adattato)

iii)          copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività, esclusi il portafoglio di negoziazione e le attività non liquide dedotte dai fondi propri in conformità del punto 2), lettera d) dell'allegato V;

iv)          copertura patrimoniale prevista al paragrafo 2.

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1, punto iv), secondo comma

Indipendentemente dall'entità della copertura patrimoniale di cui ai punti da i) a iv) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafi da 2 a 5

2. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE e che rivestano la stessa natura dei rischi contemplati da tali direttive.

3. Se i fondi propri di un ente scendono al di sotto dell'ammontare dei fondi propri prescritti, calcolati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano che l'ente in questione prenda adeguati provvedimenti per rettificare quanto prima la sua situazione.

4. Le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi soggetti alla supervisione dalle autorità stesse.

5. Gli enti sono tenuti a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 6 (adattato)

2.         In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo la direttiva 89/647/CEE Ö l’articolo 75, lettera a) della direttiva [2000/12/CE] e i punti 6, 7, 8 e 10 dell’allegato II della presente direttiva, Õ piuttosto che in conformità degli allegati I e II della presente direttiva, sempreché Ö a condizione che Õ:

a) i)   le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5% dell'insieme delle loro operazioni, e

b) ii)  l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di ECU Ö EUR Õ, e

c) iii) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6% dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di ECU Ö EUR Õ .

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 7 (adattato)

3.         Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 6, punti i) e iii) Ö 2, lettere a) e c) Õ , le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto «profitti e perdite» o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, i titoli Ö gli strumenti Õ di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, i titoli Ö gli strumenti Õ di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni long e short Ö lunghe e corte Õ, indipendentemente dal loro segno.

ê 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 8 (adattato)

4.         Se un ente dovesse superare per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punti i) e ii) Ö 2, lettere a) e b) Õ o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punto iii) Ö 2, lettera c) Õ, ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati all'articolo 4, paragrafo 1, punto i) Ö lettera a) Õ e non quelli della direttiva 89/647/CEE Ö dell’articolo 75, lettera a) della direttiva [2000/12/CE] Õ, per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

ò nuovo

Articolo 19

1.         Ai fini del punto 14 dell’allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0% può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle stesse entità e denominati e finanziati in valuta locale.

ê 93/6/CEE articolo 11, paragrafo 2 (adattato)

2.         In deroga ali puntoi Ö 13 e Õ 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE Ö di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 65 e 67 della direttiva [2000/12/CE] Õ, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni Ö, ridotta applicando le percentuali indicate nell’allegato VI, parte 1, punto 68 della direttiva [2000/12/CE] Õ .

ò nuovo

3.         Se, come previsto al punto 52 dell’allegato I, un’autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d’investimento collettivo di un paese terzo, un’autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione.

Articolo 20

1.         Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l’articolo 34 della presente direttiva, i requisiti di cui all’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] si applicano alle imprese di investimento.

2.         In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento che figurano al punto 3 e al punto 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

a)      la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [200/12/CE];

b)      l’importo stabilito all’articolo 21 della presente direttiva.

3.         In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell’articolo 9, ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo le disposizioni delle lettere da a) a c) della direttiva [2000/12/CE] e dell’importo prescritto nell’articolo 21 della presente direttiva.

a)      imprese di investimento che negoziano per conto proprio allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

b)      imprese di investimento:

i)       che non detengono denaro o valori mobiliari della clientela;

ii)      che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

iii)     che non hanno clienti esterni;

iv)     per le quali l’esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo.

4.         Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell’allegato V della direttiva [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE allegato IV (adattato)

Articolo 21

Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.

Le competenti autorità Ö competenti Õ hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente.

Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 2 Applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata Õ

ò nuovo

Articolo 22

1.         Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui all’articolo 2 possono, caso per caso, derogare all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata a condizione che:

a)      ciascuna impresa di investimento del gruppo utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nell’articolo 16;

b)      tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 20;

c)      ciascuna impresa di investimento del gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

d)      ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia l’impresa madre di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detenga un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 57 della direttiva [2000/12/CE], di entità almeno pari alla somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all’articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati, e dell’importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

2.         In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che sono imprese madri di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente alla lettera d) del paragrafo 1, purché non sia inferiore anche alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari è un requisito patrimoniale nozionale.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 5 e 6 (adattato)

Articolo 23

Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e Ö che Õ beneficiano della deroga di cui al punto 20 Ö all’articolo 22 Õ notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese Ö di investimento Õ non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4 Ö all’articolo 22 Õ, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

ò nuovo

Quando le autorità competenti derogano all’obbligo di vigilanza su base consolidata previsto dall’articolo 22, i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi su base individuale e i requisiti di cui all’articolo 124 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafi da 7 a 9

7. Gli Stati membri possono non esigere l'applicazione, su base individuale o subconsolidata, delle coperture patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 ad un ente che, in quanto impresa madre, sia soggetto a vigilanza su base consolidata e alle imprese figlie di un siffatto ente che siano soggette alla loro autorizzazione e vigilanza e rientrino nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la loro impresa madre.

Analoga deroga è concessa qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che ad essa si applichino la stessa vigilanza cui sono soggetti gli enti creditizi o le imprese d'investimento e in particolare i requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5.

Nei due casi suddetti, ove si applichi siffatta deroga, dovranno essere adottate misure volte a garantire una ripartizione adeguata di fondi propri all'interno del gruppo.

8. Quando un ente, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme di cui agli articoli 4 e 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. In deroga al disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente possono, mediante un accordo bilaterale, delegare la propria responsabilità di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e sui grandi fidi alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, al Comitato consultivo bancario e al Consiglio salvo si tratti di gruppi contemplati dal paragrafo 3.

ò nuovo

Articolo 24

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafo 2 e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo:

a)      la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE];

b)      l’importo prescritto all’articolo 21.

Articolo 25

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato della somma dei requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo, dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] e dell’importo stabilito all’articolo 21 della presente direttiva.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 3 Õ

Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata

ê 98/31/CE articolo 1, punto 4 (adattato)

Articolo 26

1.         Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 20 e Ö all’articolo 22 Õ , le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui Ö agli articoli da 28 a 31 e Õ all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di Ö un ente con posizioni che Õ un altro ente Ö detenga nel proprio portafoglio di negoziazione Õ in conformità Ö delle disposizioni degli articoli da 28 a 32 Õ e degli allegati I, VI e VIII.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII Ö IV Õ e/o dell'allegato VIII.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 11 (adattato)

2.         Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i)   le imprese in questione sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui al primo trattino dell' all’articolo 1 Ö 4, paragrafo 1 Õ della direttiva 77/780/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b) ii)  dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

c) iii) nei paesi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 12 (adattato)

3.         Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 Ö 1 Õ fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

a) i)   all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b) ii)  il contesto normativo, giuridico e/o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 13 (adattato)

4.         Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 Ö 1 Õ fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 12 Ö 3 Õ ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare individualmente i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 4 e 5 Ö 18, 20 e 28 Õ.

ê 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 14 e 15 (adattato)

Articolo 27

1.         Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 5 Ö 65 Õ della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

2.         Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi dell'allegato V Ö del capo IV Õ ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 4 Õ

ÖSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI GRANDI FIDI Õ

ê 93/6/CEE articolo 5, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 28

1.         Gli enti effettuano la vigilanza Ö sorveglianza Õ e il controllo deI loro grandi fidi conformemente alla direttiva 92/121/CEE Ö agli articoli da 106 a 118 della direttiva [2000/12/CE] Õ.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 3 (adattato)

2.         In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la vigilanza Ö sorveglianza Õ e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/CEE Ö degli articoli da 106 a 118 della direttiva [2000/12/CE] Õ , fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI Ö degli articoli da 29 a 32 Õ della presente direttiva.

ò nuovo

3.         Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, corredata, se del caso, di opportune proposte.

ê 93/6/CEE allegato VI , punto 2 (adattato)

ð nuovo

Articolo 29

1.         Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi Ö seguenti Õ da i), ii) ed iii) in appresso:

a) i)   la differenza - se positiva - tra le posizioni long Ö lunghe Õ dell'ente rispetto alle posizioni short Ö corte Õ in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione Ö,calcolando Õ (la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti è calcolata conformemente ai metodi di cui all'allegato I);

b) ii)  in caso di sottoscrizione di titoli Ö strumenti Õ di debito o di capitale, l'esposizione dell'ente è la sua esposizione netta; (calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale) con applicazione dei coefficienti di riduzione di cui al punto 39 dell'allegato I.

c) iii) le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato ð ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse ïsenza applicazione delle ponderazioni per il rischio di controparte.

ÖAi fini della lettera b) l’esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui al punto 41 dell'allegato I. Õ

ÖAi fini della lettera b), Õ in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di vigilanza Ö sorveglianza Õ e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

ðAi fini della lettera c), gli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE] sono esclusi dal rinvio contenuto nel punto 5 dell’allegato II della presente direttiva. ï

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 3 (adattato)

2.         Inoltre, le Ö Le Õ esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al punto 12 Ö 1 Õ .

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 4 (adattato)

Articolo 30

1.         Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione Ö non incluse in questo, Õ tenuto conto dell'articolo 4, paragrafi da 6 a 12 Ö degli articoli da 112 a 117 Õ della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») Ö [2000/12/CE] Õ.

Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi della punto 2, lettera d) dell'allegato V Ö dell’articolo 13, paragrafo 2 Õ.

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 5 (adattato)

ð nuovo

2.         Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il punto Ö paragrafo Õ 4, sono segnalate conformemente all'articolo 3 Ö 110 Õ della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») Ö [2000/12/CE] Õ .

ðPer le operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, il calcolo dei grandi fidi verso clienti e gruppi di clienti collegati a fini di notifica non include il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito. ï

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 6 (adattato)

3.         La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati Ö di cui al paragrafo 1 Õ è limitata conformemente all'articolo 4 Ö agli articoli da 111 a 117 Õ della direttiva 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ fatte salve le disposizioni transitorie dell'articolo 6 della stessa direttiva.

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 7 (adattato)

4.         In deroga al punto Ö paragrafo Õ 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento, imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e stanze di compensazione o borse Ö di strumenti finanziari Õ riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi Ö di cui all'articolo 113, paragrafo 2, punto i), all’articolo 115, paragrafo 2 e all’articolo 116 Õ 4, paragrafo 7, lettera i) e paragrafi 9 e 10 della direttiva 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 8 (adattato)

Articolo 31

Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati all'articolo 4 Ö agli articoli da 111 a 117 Õ della direttiva 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, sempreché siano contemporaneamente Ö se sono Õ soddisfatte le seguenti condizioni:

1. a)       l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati nella Ö negli articoli da 111 a 117 della Õ direttiva 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, calcolati in riferimento ai fondi propri ai sensi della Ö di cui alla Õ direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b)           l'impresa Ö l’ente Õ dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 Ö 111 Õ della direttiva 92/121/CEE Ö [2000/12/CE], calcolata conformemente all’allegato VI della presente direttiva;Õ

c)           qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente;

d)           qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;

5. e)       l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 4 Ö 111 Õ, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») Ö [2000/12/CE] Õ verificatisi nel trimestre precedente.

Per Ö quanto riguarda la lettera e), per Õ ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.

ê 93/6/CEE allegato VI, punti 9 e 12 (adattato)

Articolo 32

1.         Le autorità competenti stabiliscono le procedure che esse provvedono a notificare al Consiglio e alla Commissione per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 4 Ö 111 Õ , paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») Ö [2000/12/CE] Õ qualora tali esposizioni fossero Ö siano Õ di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova. Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato a tal fine sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Ö Le autorità competenti notificano dette procedure al Consiglio e alla Commissione. Õ

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato a tal fine Ö al fine di cui al primo comma Õ sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

2.         Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla definizione Ö modalità Õ alternativa di Ö determinazione dei Õ fondi propri di cui al punto 2 dell'allegato V, Ö all’articolo 13, paragrafo 2, Õ di applicare tale definizione Ö modalità di determinazione Õ ai fini dei punti 5, 6 e 8 Ö dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 31 Õ, purché gli enti interessati siano tenuti, in aggiunta, a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli 3 e 4 Ö da 110 a 117 Õ della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») Ö [2000/12/CE] Õ, per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 5 Õ

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI A FINI DI SEGNALAZIONE Ö NOTIFICA Õ

Articolo 33

ò nuovo

1.         Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all’allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare che il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione rispecchi correttamente il valore di mercato corrente. Detto valore comporta un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di solidità prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2.         Le posizioni sono oggetto di una nuova valutazione almeno quotidianamente.

ê 93/6/CEE articolo 6 (adattato)

1. Gli enti valutano quotidianamente ai prezzi di mercato i loro portafogli di negoziazione, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6.

23.       In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ad esempio nel caso in cui si trattino nuove emissioni sui mercati primari, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui ali paragrafoi 1 Ö e 2 Õ del presente articolo, Ö; in tal caso impongono Õ e di imporre agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle competenti autorità Ö competenti Õ .

ê 93/6/CEE

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

ò nuovo

CAMPO DI APPLICAZIONE

ê 96/3/CEE

Articolo 7

Principi generali

ê 98/31/CE articolo 1, punto 4

10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII.

ò nuovo

Sezione 6

Gestione del rischio e valutazione dell’adeguatezza patrimoniale

Articolo 34

Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 7 Õ

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Ö NOTIFICA Õ

ê 93/6/CEE articolo 8 (adattato)

Articolo 35

1.         Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i meccanismi Ö processi Õ interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

2.         Le imprese di investimento sono tenute a trasmettere le segnalazioni Ö trasmettono le notifiche Õ alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3 Ö 9 Õ, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3 Ö 5 Õ, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3 Ö 5 Õ, paragrafo 2.

3.         In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 3 Ö 5 Õ , paragrafio 1 e 3 Ö all’articolo 9 Õ sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.

4.         Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni Ö notifiche Õ alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 5 (adattato)

5.         Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare Ö notificare Õ immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constati la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖCAPO VI Õ

ÖSezione 1 Õ

AUTORITÀ COMPETENTI

ê 93/6/CEE articolo 9 (adattato)

Articolo 36

1.         Gli Stati membri designano le autorità cui compete Ö competenti per Õ l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

2.         Le autorità di cui al paragrafo 1 Ö competenti Õ devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.

3.         Le Ö Alle Õ autorità Ö competenti Õ interessate devono disporre di Ö sono attribuiti Õ tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, Ö e Õ in particolarie ai fini di controllare Ö per verificare Õ la composizione del portafoglio di negoziazione.

1. 4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE; quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE.

ò nuovo

Sezione 2

Vigilanza

Articolo 37

1.         Gli articoli da 124 a 132, 136 e 144 della direttiva [2000/12/CE] si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

a)      i riferimenti all’articolo 6 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE;

b)      i riferimenti agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti all’articolo 34 della presente direttiva;

c)      i riferimenti agli articoli da 44 a 52 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE.

Se una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE ha tra le sue imprese figlie tanto un ente creditizio quanto un’impresa di investimento, un’autorità competente responsabile della vigilanza dell’ente creditizio è designata come responsabile della vigilanza consolidata delle entità controllate da quella società di partecipazione finanziaria madre.

2.         Le disposizioni di cui all’articolo 129, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applicano anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell’allegato V della presente direttiva.

La durata del riconoscimento di cui al comma precedente è di sei mesi.

ê 93/6/CEE articolo 9, paragrafo 4 (adattato)

Articolo 38

1.         Le autorità competenti degli Stati membri collaborano Ö cooperano Õ strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui Ö quando Õ i servizi di investimento siano Ö sono Õ espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva.

2.         Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio Ö a norma delle disposizioni seguenti Õ :

a)      Öper le imprese di investimento, quelle di cui Õ come disposto nell'articolo 25 Ö agli articoli 54 e 58 Õ della direttiva 93/22/CEE Ö 2004/39/CE;Õ

b)      quelle riguardo agli Ö per gli Õ enti creditizi sono soggette all'obbligo Ö quelle Õ di cui all'articolo 12 Ö agli articoli da 44 a 52 Õ della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE [2000/12/CE].

ò nuovo

Capo VII

Requisiti in materia di informativa

Articolo 39

Si applicano alle imprese di investimento i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖCAPO VIII Õ

ÖSezione 1 Õ

ò nuovo

Articolo 40

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il rischio di credito ai sensi della direttiva [2000/12/CE], e fatte salve le disposizioni dei punti da 2 a 6 dell’allegato III della direttiva [2000/12/CE], le esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione o borse riconosciute sono equiparate alle esposizioni verso enti.

Articolo 41

Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione riesamina e, se del caso, rivede il trattamento del rischio di controparte stabilito nell'allegato II.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 2 Õ

ÖPoteri di esecuzione Õ

ê 93/6/CEE articolo 10 (adattato)

ð nuovo

Articolo 42

1.         Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione del Consiglio 87/373/CEE, adotta gli adeguamenti che si dimostrassero necessari, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione: ÖLa Commissione delibera sulle eventuali modifiche da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2: Õ

a)      precisazione delle definizioni dell'articolo 2 Ö 3 Õ per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;

b)      precisazione delle definizioni dell'articolo 2 Ö 3 Õ per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

c)      modifica degli importi del capitale iniziale prescritto all'articolo 3 Ö negli articoli da 5 a 9 Õ e dell'importo di cui all'articolo 4 Ö 18 Õ, paragrafo 6 Ö 2 Õ, per tener conto degli sviluppi del settore Ö in campo Õ economico e monetario;

ðd)  modifica della classificazione delle imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari; ï

ðe)   precisazione del requisito di cui all'articolo 21 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità; ï

f)       uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi.;

ðg)   modifica delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria. ï

ò nuovo

Articolo 43

1.         La Commissione è assistita da un comitato.

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 93/6/CEE (adattato)

ÖSezione 3 Õ

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ê 93/6/CEE articolo 11

Articolo 11

1. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione alle imprese di investimento contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano inferiori ai livelli prescritti a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia i fondi propri di tali imprese devono successivamente soddisfare le condizioni stabilite ai paragrafi da 4 a 7 di detto articolo 3.

2. In deroga al punto 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 6 (adattato)

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:

i)            effettuino transazioni su merci di notevole entità,

ii)           abbiano un portafoglio merci diversificato, e

iii)          non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

Tabella

|| Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli («softs») || Altri, compresi i prodotti energetici

Coefficienti spread % || 1.0 || 1.2 || 1.5 || 1.5

Coefficienti di riporto || 0.3 || 0.5 || 0.6 || 0.6

Coefficienti secchi || 8 || 10 || 12 || 15

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.

ò nuovo

Articolo 44

L’articolo 152, paragrafi da 1 a 6 della direttiva [2000/12/CE] si applica, conformemente all’articolo 2 e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ai fini dell’allegato II della presente direttiva, conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], o che utilizzano un metodo avanzato di misurazione di cui all’articolo 105 di detta direttiva ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo.

Articolo 45

Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l’area di attività "Negoziazioni e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori pertinenti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, paragrafi da 1 a 8, della direttiva [2000/12/CE], gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15% all’area di attività “Negoziazioni e vendite”.

ê 93/6/CEE articolo 12 (adattato)

ð nuovo

ÖSezione 4 Õ

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

1.         Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data di cui all'articolo 31, secondo comma della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

1.         Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e agli allegati I, II, III, V e VII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ÖEsse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Õ Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.         Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali Ö il testo delle Õ disposizioni Ö essenziali Õ di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ò nuovo

Articolo 47

1.         L’articolo 152, paragrafi da 7 a 12 della direttiva [2000/12/CE] si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora venga esercitata la facoltà di cui all’articolo 152, paragrafo 7 della direttiva [2000/12/CE]:

a)      i riferimenti contenuti nell’allegato II, punto 6 della direttiva [2000/12/CE] sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46;

b)      L’allegato II, punto 4.1., si applica nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46.

2.         L’articolo 157, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applica mutatis mutandis ai fini degli articoli 18 e 30.

ê 93/6/CEE articolo 13

Articolo 13

La Commissione presenta quanto prima al Consiglio proposte concernenti i requisiti patrimoniali per le transazioni in prodotti di base e relativi strumenti derivati nonché le quote di organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione al più tardi sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva.

ò nuovo

Articolo 48

La direttiva 93/6/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 49

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 93/6/CEE articolo 14

CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 14

Entro tre anni dalla data citata nell'articolo 12, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, esamina e, se necessario, modifica la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nella sua applicazione e tenendo conto dell'evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli sviluppi nell'ambito delle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione.

ê 93/6/CEE articolo 15

Articolo 50

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[…]                                                                […]

ê 93/6/CEE (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO I

ðCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL ï RISCHIO Ö DI Õ POSIZIONE

INTRODUZIONE Ö DISPOSIZIONI GENERALI Õ

Compensazione

1. La differenza (positiva) tra la posizione long (short) Ö lunga (corta) Õ dell'ente rispetto alle sue posizioni short (long) Ö corte (lunghe) Õ nello stesso titolo Ö strumento finanziario Õ , sia esso Ö uno strumento Õ di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, contratti a premio, warrant e warrant coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in titoli Ö strumenti Õ derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi paragrafi da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in titoli Ö strumenti Õ di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta Ö di notifica Õ dell'ente tenuto a procedere alle segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Strumenti particolari

ê 93/6/CEE (adattato)

è1 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera a)

4. I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni long Ö lunghe Õ e short Ö corte Õ . Una posizione long Ö lunga Õ su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto futures e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto futures in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione long Ö lunga Õ con scandenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione short Ö corta Õ con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella colonna «Amministrazione centrale» Ö prima categoria indicata Õ dnella tabella 1, Ö al Õ punto 13 Ö 14, Õ per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione long Ö lunga Õ (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella colonna «Amministrazione centrale» Ö prima categoria indicata Õ dnella tabella 1, Ö al punto 14,Õ ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella. è1 --- ç

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera a) (adattato)

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

Fino al 31 dicembre 2006 lLe autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

ê 93/6/CEE articolo 2, punto 22 (adattato)

Ö Per Õ «Pposizione long Ö lunga Õ» ai fini dell'allegato I, punto 4: del presente punto Ö si intende Õ la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e Ö per Õ «posizione short Ö corta Õ »: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

ê 93/6/CEE (adattato)

5. I contratti a premio su tassi d'interesse, titoli Ö strumenti Õ di debito, titoli Ö strumenti Õ di capitale, indici di borsa, financial futures, swaps e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici titoli Ö strumenti Õ sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio Ö negoziati Õ fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera b) (adattato)

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie Ö È predisposta una copertura Õ contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 lLe autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato OTC Ö fuori borsa Õ , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato OTC Ö fuori borsa Õ ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per il titolo Ö lo strumento Õ sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione al titolo Ö allo strumento Õ sottostante.

ê 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera c) (adattato)

6. Per i warrant su titoli Ö strumenti Õ di debito e su azioni Ö strumenti di capitale Õ valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.

ê 93/6/CEE (adattato)

7. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli swaps sono equiparati a titoli Ö strumenti Õ in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione long Ö lunga Õ in un titolo Ö uno strumento Õ a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione short Ö corta Õ in un titolo Ö uno strumento Õ a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

ò nuovo

8. Per i derivati su crediti, salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il “venditore della protezione”), le posizioni sono determinate come segue:

Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell’obbligazione di riferimento e una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell’allegato VI della direttiva [2000/12/CE]. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell’obbligazione di riferimento.

Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l’ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in un titolo di Stato con un corrispondente tasso fisso o variabile.

Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato della note stessa, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento. Inoltre, nasce una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della note.

Un paniere first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l’importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Un paniere second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Se un paniere credit linked note ha un rating esterno e soddisfa le condizioni per essere considerato una voce di debito qualificata, può essere registrata un’unica posizione lunga con il rischio specifico dell’emittente della note invece delle posizioni di rischio specifiche per tutte le entità di riferimento.

Un prodotto basato su un paniere che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento ai fini del rischio specifico: l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell’ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un’entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall’obbligazione con la ponderazione per il rischio più elevata. Invece della scadenza dell’obbligazione si applica la scadenza del contratto derivato su crediti.

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il “compratore della protezione”), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell’emittente). Se ad un determinato momento si ha un’opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti nth to default, i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

ê 93/6/CEE (adattato)

89. Tuttavia, gGli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse sui titoli Ö sugli strumenti Õ derivati, contemplati nei paragrafi Ö ai punti Õ da 4 a 7, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui sopra, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 (cfr. punto 18 Ö 20 Õ). Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate nei paragrafi da 15 a 30 Ö ai punti da 17 a 32 Õ.

910. Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto 8 Ö 9 Õ possono in alternativa, previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in titoli Ö strumenti Õ derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

ia)     le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

iib)    il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

iiic)   la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:

i)       termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii)      termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;

iii)     termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

1011. L'ente che trasferisce valori mobiliari o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce valori mobiliari nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti valori mobiliari nel calcolo della sua copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo 2, punto 6, lettera a) Ö 11 Õ.

ê 93/6/CEE (adattato)

11. Le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo sono soggette ai requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE anziché agli obblighi di copertura per il rischio posizione di cui al presente allegato.

Rischio specifico e rischio generale

12. Il rischio di posizione su un titolo Ö uno strumento Õ di debito o su un titolo Ö uno strumento Õ di capitale (o un derivato di un titolo Ö uno strumento Õ di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo del titolo Ö dello strumento Õ interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente del titolo Ö dello strumento Õ sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di un titolo Ö uno strumento Õ di debito negoziato o di un derivato di un titolo Ö uno strumento Õ di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di un titolo Ö uno strumento Õ di capitale o di un derivato di un titolo Ö uno strumento Õ di capitale) a un movimento generale sul mercato dei titoli Ö degli strumenti Õ di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei titoli individuali Ö singoli strumenti Õ .

TITOLI Ö STRUMENTI Õ DI DEBITO NEGOZIATI

13.       L'ente classifica lLe proprie posizioni nette Ö sono classificate Õ in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico Ö è calcolata Õ separatamente in ciascuna valuta.

Rischi specifici

ê 93/6/CEE (adattato)

ð nuovo

14. L'ente imputa le sue posizioni nette, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione delle loro durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. ð nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell’emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. ï

ê 93/6/CEE

Tabella 1

Voci amministrazione centrale || Voci qualificate || Altre voci

|| 0-6 mesi || + di 6 mesi e fino a 24 mesi || + di 24 mesi ||

0,00 % || 0,25 % || 1,00 % || 1,60 % || 8,00 %

ò nuovo

Tabella 1

Voci || Copertura patrimoniale del rischio specifico

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% secondo l’approccio RSA o IRB. || 0%

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% secondo l’approccio RSA o IRB. Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15. || 0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi) 1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)

Tutte le altre voci || 8,00%

15.       Ai fini del punto 14 le “voci qualificate” comprendono:

a)      le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari almeno a investment grade (qualità elevata) nel processo di classificazione di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1 della direttiva [2000/12/CE];

b)      posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell’emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla precedente lettera a), secondo l’approccio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 2 della direttiva [2000/12/CE].

c)      posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:

i)       sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

ii)      la loro qualità d’investimento è, a giudizio dell’ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

iii)     sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

d)      sono posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente dalle autorità competenti, sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE].

Le modalità con cui gli strumenti di debito vengono valutati sono soggette alla verifica delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che gli strumenti in questione presentino un rischio specifico troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

16. Le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui alla tabella 1 agli strumenti che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente o liquidità.

ê 93/6/CEE

Rischi generali

a) in funzione della scadenza

ê 93/6/CEE (adattato)

1517. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come si spiegato al punto 16 Ö 18 Õ ), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

1618. L'ente imputa le sue posizioni nette alle opportune fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto 18 Ö 20 Õ). A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso dei titoli Ö degli strumenti Õ a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di titoli Ö strumenti Õ a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra titoli Ö strumenti Õ di debito con una cedola minima del 3 % e titoli Ö strumenti Õ con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. In seguito sSi applica Ö poi Õ a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

ê 93/6/CEE (adattato)

1719. Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate long Ö lunghe Õ e la somma delle posizioni ponderate short Ö corte Õ in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua long o short Ö lunga o corta Õ è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

1820. Si calcolano i totali delle posizioni long Ö lunghe Õ ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione long Ö lunga Õ ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni short Ö corte Õ ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione short Ö corta Õ ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione long Ö lunga Õ ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione short Ö corta Õ ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione long Ö lunga Õ ponderata non compensata o della posizione short Ö corta Õ ponderata non compensata per una zona che non può quindi essere compensata Ö in tal modo Õ costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zone || Fasce di scadenza || Ponderazioni (%) || Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)

Cedola del 3 % o più || Cedola inferiore al 3 %

Uno || 0 ≤ 1 mesi || 0 ≤ 1 mesi || 0,00 || —

> 1 ≤ 3 mesi || > 1 ≤ 3 mesi || 0,20 || 1,00

> 3 ≤ 6 mesi || > 3 ≤ 6 mesi || 0,40 || 1,00

> 6 ≤ 12 mesi || > 6 ≤ 12 mesi || 0,70 || 1,00

Due || > 1 ≤ 2 anni || > 1,0 ≤ 1,9 anni || 1,25 || 0,90

> 2 ≤ 3 anni || > 1,9 ≤ 2,8 anni || 1,75 || 0,80

> 3 ≤ 4 anni || > 2,8 ≤ 3,6 anni || 2,25 || 0,75

Tre || > 4 ≤ 5 anni || > 3,6 ≤ 4,3 anni || 2,75 || 0,75

> 5 ≤ 7 anni || > 4,3 ≤ 5,7 anni || 3,25 || 0,70

> 7 ≤ 10 anni || > 5,7 ≤ 7,3 anni || 3,75 || 0,65

> 10 ≤ 15 anni || > 7,3 ≤ 9,3 anni || 4,50 || 0,60

> 15 ≤ 20 anni || > 9,3 ≤ 10,6 anni || 5,25 || 0,60

> 20 anni || > 10,6 ≤ 12,0 anni || 6,00 || 0,60

|| > 12,0 ≤ 20,0 anni || 8,00 || 0,60

|| > 20 anni || 12,50 || 0,60

ê 93/6/CEE (adattato)

1921. 19. È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata long (short) Ö lunga (corta) Õ della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata short (long) Ö corta (lunga) Õ della zona 2. Tale valore figura Ö è indicato Õ al punto 23 Ö 25 Õ come Ö la Õ posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

2022. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto 19 Ö 21 Õ se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

ê 93/6/CEE (adattato)

2123. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

2224. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti 19, 20 e 21 Ö 21, 22 e 23 Õ sono sommate.

2325. La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

a)           del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

b)           del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

c)           del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

d)           del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

e)           del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto 19 Ö 21 Õ );

f)            del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

g)           del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

b)in funzione della duration Ö durata finanziaria Õ

2426. In luogo del sistema di cui ai punti da 15 a 23 Ö 17 a 25 Õ le autorità competenti di uno Stato membro possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale sui titoli Ö sugli strumenti Õ di debito negoziati che tenga conto della duration Ö durata finanziaria Õ dei titoli Ö degli strumenti Õ in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

ê 93/6/CEE (adattato)

2527. Con questo Ö Nel Õ sistema Ö di cui al punto 26 Õ l'ente prende il valore di mercato di ciascuno titolo Ö strumento Õ di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo Ö dello strumento Õ . In caso di titoli Ö strumenti Õ a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno titolo Ö strumento Õ e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

ê 93/6/CEE (adattato)

2628. Successivamente l'ente calcola la durata Ö finanziaria Õ modificata di ciascuno titolo Ö strumento Õ di debito servendosi della formula: durata Ö finanziaria Õ modificata = ((durata Ö finanziaria Õ (D))/(1 + r)) in cui:

D || = || ((∑t = 1m((t Ct)/((1 + r)t)))/(∑t = 1m((Ct)/((1 + r)t))))

dove:

R || = || rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);

Ct || = || pagamento in contanti al momento t;

M || = || scadenza finale (cfr. punto 25).

2729. Si classifica ciascuno titolo Ö strumento Õ di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla duration Ö durata finanziaria Õ modificata del titolo stesso.

Tabella 3

Zone || Durata Ö finanziaria Õ modificata (in anni) || Interesse presunto (variazione in %)

Uno || > 0 ≤ 1,0 || 1,0

Due || > 1,0 ≤ 3,6 || 0,85

Tre || > 3,6 || 0,7

2830. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ del titolo dello Ö strumento Õ moltiplicando il suo valore di mercato per la duration Ö durata finanziaria Õ modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella duration Ö durata finanziaria Õ modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

2931. Si determina rispettivamente la sua posizione long Ö lunga Õ ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ e la sua posizione short Ö corta Õ ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ .

ê 93/6/CEE (adattato)

Si calcolano quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla duration Ö durata finanziaria Õ seguendo le procedure indicate ai punti da 19 a 22 Ö 21 a 24 Õ per le posizioni ponderate non compensate.

ê 93/6/CEE (adattato)

3032. La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a)           2 % della posizione compensata ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ in ciascuna zona;

b)           40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla duration Ö durata finanziaria Õ tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c)           150 % della posizione compensata ponderata in base alla duration Ö durata finanziaria Õ tra la zona 1 e la zona 3;

d)           100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla duration Ö durata finanziaria Õ .

TITOLI Ö STRUMENTI Õ DI CAPITALE

3133. L'ente addiziona Ö in conformità con il punto 1 Õ tutte le posizioni nette long Ö lunghe Õ - in conformità con il punto 1 - e tutte le posizioni nette short Ö corte Õ . La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza di Ö dell’ Õ una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

Rischi specifici

ê 93/6/CEE (adattato)

32.34 L'ente addiziona Ö in conformità con il punto 1 Õ tutte le posizioni nette long Ö lunghe Õ - in conformità con il punto 1 - e tutte le posizioni nette short Ö corte Õ . L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

ê 93/6/CEE (adattato)

3335. In deroga al punto 35 Ö 34 Õ , le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4% al 2% della posizione lorda generale per i portafogli titoli Ö di strumenti di capitale Õ detenuti da un ente che soddisfano le seguenti condizioni:

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera d) (adattato)

ia)          i titoli Ö gli strumenti Õ di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo titoli Ö strumenti Õ di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella tabella 1, riportata al punto 14, la ponderazione dell'8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

ê 93/6/CEE (adattato)

iib)         i titoli Ö gli strumenti Õ di capitale debbono essere considerati titoli Ö strumenti Õ di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

ê 93/6/CEE (adattato)

iiic)        nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio titoli complessivo Ö di strumenti di capitale Õ dell'ente. Tuttavia Ö Ai fini della lettera c) Õ le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

ê 93/6/CEE

Rischi generali

3436. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti futures su indici di borsa

ê 93/6/CEE (adattato)

3537. I contratti futures su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a futures su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti futures su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli Ö degli strumenti Õ di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi titoli Ö strumenti Õ di capitale; e,fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, esse sono pertanto Ö possono essere Õ compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli Ö strumenti Õ di capitale sottostanti.

ê 93/6/CEE (adattato)

3638. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più dei titoli Ö degli strumenti Õ di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore dei titoli Ö degli strumenti Õ di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti futures su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

ê 93/6/CEE (adattato)

3739. In deroga alle disposizioni dei punti 35 e 36 Ö 37 e 38 Õ , per i contratti futures su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti futures su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto 31 Ö 33 Õ , ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

ê 93/6/CEE (adattato)

3840. Qualora un contratto futures su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo titolo Ö strumento Õ di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo titolo Ö strumento Õ di capitale, se il contratto futures su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

ê 93/6/CEE (adattato)

3941. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di titoli Ö strumenti Õ di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale;. iIn secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i seguenti coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4:

Tabella 4

- giorno lavorativo 0: || 100 %

- giorno lavorativo 1: || 90 %

- giorni lavorativi 2-3: || 75 %

- giorno lavorativo 4: || 50 %

- giorno lavorativo 5: || 25 %

- dopo il giorno lavorativo 5: || 0 %.

ê 93/6/CEE

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto.

Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

ò nuovo

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO SPECIFICO PER LE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

42. Viene riconosciuta una riduzione per la protezione fornita da derivati su crediti conformemente ai principi esposti ai punti da 43 a 46.

43. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi dello strumento si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

a)      i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

b)      una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l’obbligazione di riferimento e l’esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell’esposizione sottostante.

In questi casi, non va applicato un requisito patrimoniale per nessuno dei due lati della posizione.

44. Viene applicata una riduzione dell’80% quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell’obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l’esposizione sottostante. Inoltre le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l’operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell’80% del rischio specifico al lato dell’operazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l’altro lato è pari a zero.

45. Viene riconosciuta una riduzione parziale quando i valori dei due elementi si muovono solitamente in senso opposto. Ciò si verifica nelle seguenti situazioni:

a)      la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l’obbligazione di riferimento e l'obbligazione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

i)       l’obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell’obbligazione sottostante;

ii)      l’obbligazione sottostante e l’obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

b)      la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera a) o del punto 44, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l’attività sottostante (i disallineamenti di valuta vanno inclusi nel normale rischio di cambio da notificare di cui all’allegato III);

c)      la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 44, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l’attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

In ciascuno di questi casi, invece di addizionare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell’operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti patrimoniali.

46. In tutti i casi che non rientrano nel punto 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati della posizione.

Requisiti patrimoniali per le quote di organismi di investimento collettivo (OIC) nel portafoglio di negoziazione

47. I requisiti patrimoniali per le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) che soddisfano le condizioni indicate all’articolo 11 per essere incluse nel portafoglio di negoziazione sono calcolati conformemente ai metodi di cui a punti da 48 a 56.

48. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale in relazione al rischio di posizione (specifico e generale) del 32%. Fatte salve le disposizioni dell’allegato III, punto 3, i) o dell’allegato V, punto 13, v), quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale per il rischio di posizione (specifico e generale) e per il rischio di cambio non superiore al 40%.

49. Gli enti possono determinare il requisito patrimoniale per le posizioni in quote di OIC che soddisfano i criteri di cui al punto 51 con i metodi di cui ai punti da 53 a 56.

50. Salvo disposizione contraria, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall’ente.

CRITERI GENERALI

51. I criteri generali di ammissibilità dell’uso dei metodi di cui ai punti da 53 a 56, per le quote di OIC emesse da società soggette a vigilanza o costituite all'interno della Comunità, sono i seguenti:

a)      il prospetto dell’OIC o il documento a questo equivalente specifica:

i)       le categorie di attività nelle quali l’OIC è autorizzato ad investire;

ii)      se sono prescritti limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

iii)     se è ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;

iv)     se sono ammessi gli investimenti in derivati finanziari negoziati fuori borsa o operazioni del tipo pronti contro termine, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

b)      l’attività dell’OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento delle relazioni stesse.

c)      le quote/azioni dell’OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell’impresa, su base giornaliera su richiesta del detentore;

d)      gli investimenti dell’OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

e)      l’ente che effettua l’investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

52. Gli OIC di paesi terzi possono essere ammissibili se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del punto 51, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente.

METODI SPECIFICI

53. Se l’ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell’OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a tali posizioni conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all’allegato V. Quando si applica questo trattamento (look-through), le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell’OIC e altre posizioni detenute dall’ente, a condizione che l’ente detenga un numero di quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

54. Gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo alle posizioni in quote di OIC conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all’allegato V, in riferimento a posizioni ipotetiche che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e l’andamento dell’indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      secondo il mandato di gestione, l’OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e l’andamento di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

b)      è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per correlazione si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri del fondo negoziato in borsa e dell’indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

55. Se l’ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell’OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      si ipotizza che l’OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal mandato di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato per il rischio di posizione (generale e specifico) e continui successivamente ad investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell’OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica.

b)      gli enti, per tenere conto dell’esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l’OIC nel calcolare il loro requisito patrimoniale per il rischio di posizione, aumentano proporzionalmente la posizione nelle quote dell’OIC fino all’esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo;

c)      se il requisito patrimoniale per il rischio di posizione (generale e specifico) ottenuto con questo metodo è superiore a quello stabilito al punto 48, il requisito patrimoniale è limitato a quest’ultimo livello.

56. Gli enti possono affidare ad un terzo il calcolo e la notifica dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a posizioni in quote di OIC contemplate ai punti 53 e 55, conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della notifica.

ê 93/6/CEE (adattato)

ALLEGATO II

ÖCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL Õ RISCHIO Ö DI Õ REGOLAMENTO Ö E DI Õ CONTROPARTE

RISCHIO Ö DI Õ REGOLAMENTO/CONSEGNA

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera a) (adattato)

1. Per le transazioni su obbligazioni, azioni Ö strumenti di debito, strumenti di capitale Õ e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione, l'azione Ö lo strumento di debito, lo strumento di capitale Õ o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella di cui al punto 2.

ê 93/6/CEE (adattato)

2. In deroga alle disposizioni del punto 1, un ente può, con l'accordo delle autorità competenti, calcolare la copertura patrimoniale richiesta moltiplicando il prezzo di liquidazione convenuto per ogni transazione Ö operazione Õ che risulta non liquidata in un periodo compreso fra 5 e 45 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della tabella Ö 1 Õ in appresso. A decorrere da 46 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, la copertura patrimoniale deve essere pari al 100 % della differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto, come risulta dalla colonna A Ö della tabella 1 Õ .

ÖTabella 1 Õ

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione || Colonna A (%) || Colonna B (%)

5 — 15 || 8 || 0.5

16 — 30 || 50 || 4.0

31 — 45 || 75 || 9.0

46 o più || 100 || cfr. punto 2

RISCHIO Ö DI Õ CONTROPARTE

ò nuovo

3. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte relativo ad esposizioni dovute a:

a)      operazioni rimaste inadempiute;

b)      strumenti derivati negoziati fuori borsa e derivati su crediti;

c)      operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di prestito attivo o passivo di titoli o merci basate su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione;

d)      esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti derivati negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, punto 2, lettera d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.

4. Ai fini di cui sopra si considera che un’operazione è rimasta inadempiuta se l’ente ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo e, se si tratta di un’operazione transfrontaliera, sono trascorsi uno o più giorni dal pagamento o dalla consegna.

5. Fatti salvi i punti da 6 a 9, i valori delle esposizioni e gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3 della direttiva [2000/12/CE], intendendo i riferimenti contenuti in detta sezione agli “enti creditizi” come riferimenti ad “enti” e quelli agli “enti creditizi imprese madri” come riferimenti a “imprese madri” e intendendo coerentemente ogni termine concomitante.

6. Ai fini del punto 5:

si considera l’allegato IV della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo il punto 3), lettera d), si leggano i termini “e derivati su crediti”;

si considera l’allegato III della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo la tabella 1 bis, siano inserite le disposizioni seguenti:

Per determinare il valore dell’esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato total return swap o credit default swap, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

se l’obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un’esposizione diretta dell’ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell’allegato I – 5%;

se l’obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un’esposizione diretta dell’ente, non costituirebbe una voce qualificata ai fini dell’allegato I – 10%.

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell’ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo “nth to default” di una serie di obbligazioni sottostanti, si determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile sulla base del fatto che l’obbligazione con l’nesima più bassa qualità creditizia sia un’esposizione che, se fosse un’esposizione dell’ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I.

7. Ai fini del punto 5, nel calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio gli enti non possono impiegare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie esposto nell’allegato VIII, parte 3, punti da 25 a 30 della direttiva [2000/12/CE] per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie.

8. Ai fini del punto 5, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione, gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

9. Ai fini del punto 5, in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e/o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio è riconosciuta solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

a)      tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;

b)      tutti gli elementi concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva [2000/12/CE] senza che venga applicato il punto 8 del presente allegato.

10. Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva [2000/12/CE], si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporta un rischio di controparte.

11. Il requisito patrimoniale è pari all’8% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

ê 93/6/CEE

Transazioni rimaste inadempiute

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera b)

3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se:

i)            ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e

              e

ii)           in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.

3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera c)

Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli o merci in prestito

4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli o merci in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva.

ê 93/6/CEE

Le autorità competenti verificano che l'eccesso di garanzia prestata sia accettabile.

Inoltre le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non includere nei calcoli descritti nel primo comma del presente punto l'importo dell'eccesso di garanzia laddove esso sia garantito in modo tale che l'ente che trasferisce abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccesso di garanzia in caso di inadempimento della controparte.

Gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato del finanziamento dato o ottenuto e della garanzia.

4.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % dell'ammontare risultante dal punto 4.1 moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.

Titoli derivati fuori borsa

ê 98/33/CE articolo 3, punto 2

5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE. La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata a norma dell'articolo 2, punto 9, della presente direttiva.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti OTC regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 7, della direttiva 89/647/CEE e che sia eliminato il rischio di un accumulo delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.

ê 93/6/CEE

ALTRI

6. I requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE si applicano alle esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti futures o contratti a premio negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'allegato V, punto 2 d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.

La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, punto 9 della presente direttiva.

ê 93/6/CEE (adattato)

ALLEGATO III

ÖCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL Õ RISCHIO DI CAMBIO

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a) (adattato)

1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato in appresso Ö al punto 2 Õ, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l'8 % l'importo costituito dalla somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri.

ê 93/6/CEE (adattato)

2. Ö Per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di cambio Õ l'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b) (adattato)

32.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione Ö per la notifica Õ ) e in oro.

La posizione Ö aperta netta Õ consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- a)    la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

- b)    la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti);

- c)    garanzie irrevocabili (e titoli Ö strumenti Õ analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

- d)    entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione Ö notifica Õ e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

- e)    l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

- f)    il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro);.

lLe posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

ò nuovo

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell’OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell’OIC fornite da terzi, se l’esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l’ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell’OIC, si presume che l’OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d’investimento dell’OIC stesso e l’ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l’esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell’OIC fino all’esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell’OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell’OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.

ê 93/6/CEE (adattato)

è1 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)

è1 42.2. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione Ö notifica Õ e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione Ö notifica Õ ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. ç Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni short Ö corte Õ nette e il totale delle posizioni long Ö lunghe Õ nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

ê 93/6/CEE (adattato)

53.

In deroga ai precedenti punti da 1 a 4 Ö e 2 Õ , e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire il ricorso a procedure alternative, da parte deagli enti Ö di utilizzare Õ, ai fini del presente allegato Ö , le procedure indicate qui di seguito Õ.

ê 93/6/CEE (adattato)

63.1. In primo luogo, lLe autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti da 1 a 4 Ö e 2 Õ . Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita - calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti - su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni «short» o «long» Ö corte o lunghe Õ nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera d) (adattato)

7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99 % o più dei casi.

Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni:

i)            la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio;

ii)           i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi.

ê 93/6/CEE (adattato)

83.2. In terzo luogo, lLe autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti da 1 Ö , 2 e 3.1 Õ a 7 le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell’Uunione monetaria europea sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

ê 93/6/CEE (adattato)

9. Le autorità competenti notificano al Consiglio e alla Commissione gli eventuali metodi che fissano, o autorizzano, ai fini dei punti da 6 a 8.

10. La Commissione riferisce al Consiglio sui metodi di cui al punto 9 e, se necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali, propone un trattamento più armonizzato dei rischi di cambio.

ê 93/6/CEE

114. Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

ALLEGATO VIII Ö IV Õ

ÖCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL Õ RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato VIII ai fini del calcolo del rischio di mercato.

3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli Ö strumenti Õ di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuna merce.

Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

- a)         posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

              e

- b)         posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

Strumenti particolari

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

8. I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un futures negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il futures e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un futures, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

Fino al 31 dicembre 2006 lLe autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza Ö illustrato ai punti da 13 a 18 Õ sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. tabella riportata al punto 13) Ö riportato come tabella 1 Õ . Le posizioni dovrebbero essere Ö saranno Õ posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di segnalazione Ö notifica Õ ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini deil presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile né l'uno né l'altro o per i contratti a premio OTC Ö negoziati fuori borsa Õ , quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie Ö È predisposta una copertura Õ contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

Fino al 31 dicembre 2006 lLe autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato OTC Ö fuori borsa Õ , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato OTC Ö fuori borsa Õ ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure OTC Ö fuori borsa Õ , sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto OTC Ö fuori borsa Õ è fissata in relazione alla merce sottostante.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

11. Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

a) Metodo basato sulle fasce di scadenza

13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla successiva tabella Ö 1 Õ, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali, a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

ÖTabella 1 Õ

Fasce di scadenza (1) || Coefficiente di spread (in %) (2)

0 ≤ 1 mesi || 1,50

> 1 ≤ 3 mesi || 1,50

> 3 ≤ 6 mesi || 1,50

> 6 ≤ 12 mesi || 1,50

> 1 ≤ 2 anni || 1,50

> 2 ≤ 3 anni || 1,50

> 3 anni || 1,50

14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali, a norma del precedente punto 7, siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne:

- a)       le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

e

- b)         le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

ia)          la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella riportata al punto 13 Ö 1 Õ e per il prezzo a pronti della merce;

iib)         la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

iiic)        le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b) Metodo semplificato

19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

ia)          il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

iib)         il 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

ê 93/6/CEE articolo 11bis (adattato)

Öc) Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato Õ

Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri Ö Le autorità competenti Õ possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 Ö 14, 17 e 18 Õ dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti Ö medesime Õ :

a)      effettuino transazioni Ö operazioni Õ su merci di notevole entità,

b)      abbiano un portafoglio merci diversificato, e

c)      non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

Tabella 2

|| Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli («softs») || Altri, compresi i prodotti energetici

Coefficienti spread % || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5

Coefficienti di riporto || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6

Coefficienti secchi || 8 || 10 || 12 || 15

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

ALLEGATO VIII

ÖIMPIEGO DI Õ MODELLI INTERNI Ö PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Õ

1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e VII Ö IV Õ . L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

ia)     il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;

iib)    l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi;

iiic)   il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

ivd)   l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di back-office;

ve)    l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;

vif)    i modelli dell'ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

viig)  l'ente mette Ö deve mettere Õ in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;

viiih) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi.

Detta Ö La Õ verifica Ö di cui alla lettera h) del primo comma Õ deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi.

Detto riesame deve valutare:

- a)    l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi,;

- b)    l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti,;

- c)    le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office,;

- d)    la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi,;

- e)    l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio,;

- f)    il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

         e

- g)    il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo.

Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli Ö strumenti Õ di debito e titoli Ö strumenti Õ di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato Ö , soddisfi le seguenti condizioni: Õ

- a)    spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

- b)    rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

- c)    sia resistente ad un ambiente sfavorevole;

- d)    sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

7. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella successiva tabella Ö 1 Õ sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

ÖTabella 1 Õ

Numero di scostamenti || Fattore di maggiorazione

Meno di 5 || 0,00

5 || 0,40

6 || 0,50

7 || 0,65

8 || 0,75

9 || 0,85

10 o più || 1,00

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla precedente tabella Ö 1 Õ se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

8. 8. Se il modello dell'ente è riconosciuto dalle autorità competenti a norma del punto 4 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, l'ente aumenta i suoi requisiti patrimoniali calcolati a norma dei punti 6, 7 e 10 mediante una maggiorazione dell'importo pari Ö ad uno dei seguenti fattori: Õ

ia)          alla parte di rischio specifico della misura del valore a rischio che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta dell'ente,

iib)         alle misure del valore a rischio di subportafogli di debito o di posizioni in titoli Ö strumenti Õ di capitale che contengono un rischio specifico.

Gli enti che utilizzano l'opzione ii) Ö b) Õ devono individuare la loro struttura di subportafogli in anticipo e non devono cambiarla senza il consenso delle autorità competenti.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

9. Le autorità competenti possono esimere l'ente dalla maggiorazione di cui al punto 8, qualora l'ente dimostri che, in base alle norme internazionalmente riconosciute, il suo modello riflette anche il rischio d'evento e quello di inadempienza per le sue posizioni in titoli Ö strumenti Õ di debito e titoli Ö strumenti Õ di capitale.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

ia)          la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, e;

iib)         la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

11. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

ia)          calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;

iib)         intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

iiic)        periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;

ivd)        periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;

ve)         serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

13. Le autorità competenti devono esigere che iIl modello di misurazione del rischio tenga Ö deve tenere Õ conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati Ö , e in particolare di quelli seguenti Õ .

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:

ÖRischio di tasso di interesse Õ

i)          per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, iIl sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;.

ÖRischio di cambio Õ

ii)         per quanto riguarda il rischio di cambio, iIl sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente;.

ò nuovo

Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell’OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell’OIC fornite da terzi, se l’esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l’ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell’OIC, si presume che l’OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d’investimento dell’OIC stesso e l’ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l’esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell’OIC fino all’esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell’OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro. Se invece è nota la direzione degli investimenti dell’OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

ÖRischio sugli strumenti di capitale Õ

iii)        per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, iIl sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative;.

ÖRischio sulle posizioni in merci Õ

iv)        per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, iIl sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. II sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

ê 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.

ê 93/6/CEE allegato VI, punto 8, dal numero 2), seconda frase (adattato)

ALLEGATO VI

ÖCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I Õ GRANDI FIDI

1. Essa Ö La copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all’articolo 31, lettera b) Õ è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento indicato al punto 29); Ö di cui all’articolo 31, lettera a) Õ .

2. Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista nella frase precedente Ö punto 1 Õ per le componenti in questione.

3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui sopra, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. L'ente deve inoltre disporre di una Ö La Õ copertura patrimoniale aggiuntiva Ö è Õ pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 Ö della tabella 1 Õ ;.

ÖTabella 1 Õ

Superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale di fondi propri) || Coefficienti

Fino al 40 % || 200 %

Tra l'40 % e il 60 % || 300 %

Tra il 60 % e il l’80 % || 400 %

Tra l'80 % e il 100 % || 500 %

Tra il 100 % e il 250 % || 600 %

Oltre il 250 % || 900 %

é

ò nuovo

ALLEGATO VII

NEGOZIAZIONE

Parte A - Fini di negoziazione

1. Alle posizioni e ai portafogli detenuti a fini di negoziazione si applicano i seguenti requisiti:

a)      deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall’alta direzione e comprendente l’orizzonte temporale atteso di detenzione;

b)      devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:

i)       le posizioni sono assunte da un’apposita unità di negoziazione (“trading desk”);

ii)      vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

iii)     i negoziatori (“dealers”) hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all’interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie stabilite;

iv)     le posizioni sono oggetto di segnalazione all’alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

v)      le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e ne viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura, loro o dei rischi che le compongono, stimando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

c)      devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell’ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni di vendita del portafoglio di negoziazione dell’ente.

Parte B - Sistemi e controlli

1. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili.

2. I sistemi e i controlli comportano almeno i seguenti elementi:

a)      politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

b)      linee di segnalazione gerarchica chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal front office) per l’unità responsabile del processo di valutazione.

La linea di segnalazione gerarchica dovrebbe risalire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

Metodi di valutazione prudenti

3. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

4. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l’ente non sia esso stesso un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.

6. In caso di valutazione in base ad un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

a)           l’alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l’incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull’andamento dell’attività;

b)           i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati quotidianamente;

c)           se disponibili, vanno impiegate metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

d)           qualora il modello sia elaborato internamente all’ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

e)           vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;

f)            i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

g)           il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l’accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l’analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

7. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, va effettuata una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una procedura di verifica regolare dell’esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere effettuata dai negoziatori (dealers), la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dalla dealing room e almeno con cadenza mensile (o più frequentemente, a seconda della natura dell’attività di mercato o di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

Aggiustamenti di valutazione o riserve

8. Gli enti istituiscono mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione o riserve.

Regole generali

9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione o riserve: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

Regole per le posizioni scarsamente liquide

10. Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi sia a seguito di eventi di mercato, sia per situazioni particolari dell’ente; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o ristagnanti.

11. Per decidere se sia necessaria una riserva di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità.

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario costituire riserve per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. Quando gli aggiustamenti di valutazione e le riserve danno origine a perdite rilevanti dell'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell’ente a norma della lettera k) dell’articolo 57 della direttiva [2000/12/CE].

14. Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione e dalle riserve sono inclusi nel calcolo degli “utili netti del portafoglio di negoziazione” di cui all’articolo 13, punto 2), lettera b) e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

Parte C – Coperture interne

1. Una copertura interna è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un’altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o di un insieme di posizioni. Le posizioni derivanti da coperture interne sono ammissibili ad essere trattate come posizioni del portafoglio di negoziazione, a condizione che siano detenute a fini di negoziazione e che siano soddisfatti i criteri generali in materia di fini di negoziazione e di valutazione prudente indicati nelle parti A e B. In particolare:

a)      le coperture interne non devono avere come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti patrimoniali;

b)      le coperture interne devono essere correttamente documentate ed essere assoggettate a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

c)      l’operazione interna va realizzata alle condizioni di mercato;

d)      la massima parte del rischio di mercato generato dalla copertura interna deve essere gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell’ambito dei limiti autorizzati;

e)      le operazioni interne devono essere attentamente sorvegliate.

La sorveglianza deve essere assicurata mediante procedure adeguate.

2. Il trattamento di cui al punto 1 si applica fermi restando i requisiti patrimoniali applicabili all’elemento fuori portafoglio di negoziazione della copertura interna.

ALLEGATO VIII

DIRETTIVE ABROGATE

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE INSIEME ALLE LORO MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all’articolo 48)

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Solo l’articolo 26.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

Solo l’articolo 67.

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE

(di cui all’articolo 48)

Direttiva || || Termini di attuazione

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio || || 1.7.1995

Direttiva 98/31/CE || || 21.7.2000

Direttiva 98/33/CE || || 21.7.2000

Direttiva 2002/87/CE || || 11.8.2004

Direttiva 2004/39/CE || || Non ancora disponibile

Direttiva 2004/xx/CE || || Non ancora disponibile

ò nuovo

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva || Direttiva 93/6/CEE || Direttiva 98/31/CE || Direttiva 98/33/CE || Direttiva 2002/87/CE || Direttiva 2004/39/CE

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase || || || || ||

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2 || Articolo 1 || || || ||

Articolo 2, paragrafo 1 || || || || ||

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 2, punto 1 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 2, punto 2 || || || || Articolo 67, punto 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) ad e) || Articolo 2, punti da 3 a 5 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) || || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) || Articolo 2, punto 10 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) || Articolo 2, punto 11 || || Articolo 3, punto 1 || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) || Articolo 2, punto 14 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettere k) e l) || Articolo 2, punti 15 e 16 || Articolo 1, punto 1, lettera b || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m) || Articolo 2, punto 17 || Articolo 1, punto 1, lettera c) || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera n) || Articolo 2, punto 18 || Articolo 1, punto 1, lettera d) || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da o) a q) || Articolo 2, punti da 19 a 21 || || || ||

|| || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r) || Articolo 2, punto 23 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 1, lettera s) || Articolo 2, punto 26 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 2) || Articolo 2, punti 7 e 8 || || || ||

Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b) || Articolo 7, paragrafo 3 || || || Articolo 26 ||

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 4 || Articolo 2, punto 24 || || || ||

Articolo 5 || Articolo 3 paragrafi 1 e 2 || || || ||

Articolo 6 || Articolo 3, paragrafo 4 || || || || Articolo 67, punto 2

Articolo 7 || Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) || || || || Articolo 67, punto 3

Articolo 8 || Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) || || || || Articolo 67, punto 3

Articolo 9 || Articolo 3, paragrafo 3 || || || ||

Articolo 10 || Articolo 3, paragrafi da 5 a 8 || || || ||

Articolo 11 || Articolo 2, paragrafo 6 || || || ||

Articolo 12, primo comma || Articolo 2, punto 25 || || || ||

Articolo 12, secondo comma || || || || ||

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma || Allegato V, punto 1, primo comma || || || ||

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi da 2 a 5 || Allegato V, punto 1, secondo comma e punti da 2 a 5 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b) || || ||

Articolo 14 || Allegato V, punti 6 e 7 || Allegato, punto 4, lettera c) || || ||

Articolo 15 || Allegato V, punto 8 || || || ||

Articolo 16 || Allegato V, punto 9 || || || ||

Articolo 17 || || || || ||

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma || Articolo 4, paragrafo 1, primo comma || || || ||

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) || Articolo 4, paragrafo 1, punti i) e ii) || Articolo 1, punto 2 || || ||

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4 || Articolo 4, paragrafi da 6 a 8 || || || ||

Articolo 19, paragrafo 1 || || || || ||

Articolo 19, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 2 || || || ||

Articolo 19, paragrafo 3 || || || || ||

Articolo 20 || || || || ||

Articolo 21 || Allegato IV || || || ||

Articolo 22 || || || || ||

Articolo 23, primo e secondo comma || Articolo 7 paragrafi 5 e 6 || || || ||

Articolo 23, terzo comma || || || || ||

Articolo 24 || || || || ||

Articolo 25 || || || || ||

Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 10 || Articolo 1, punto 4 || || ||

Articolo 26, paragrafi da 2 a 4 || Articolo 7, paragrafi da 11 a 13 || || || ||

Articolo 27 || Articolo 7, paragrafi 14 e 15 || || || ||

Articolo 28, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 || || || ||

Articolo 28, paragrafo 2 || Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 1, punto 3 || || ||

Articolo 28, paragrafo 3 || || || || ||

Articolo 29, paragrafo 1, lettera da a) a c) e i due commi successivi || Allegato VI, punto 2 || || || ||

Articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma || || || || ||

Articolo 29 paragrafo 2 || Allegato VI, punto 3 || || || ||

Articolo 30(1) and (2) first comma || Allegato VI, punti 4 e 5 || || || ||

Articolo 30(2) secondo comma || || || || ||

Articolo 30(3) and (4) || Allegato VI, punti 6 e 7 || || || ||

Articolo 31 || Allegato VI, punto 8, numeri 1), 2) prima frase, da 3) a 5) || || || ||

Articolo 32 || Allegato VI, punti 9 e 10 || || || ||

Articolo 33 paragrafi 1 e 2 || || || || ||

Articolo 33(3) || Articolo 6, paragrafo 2 || || || ||

Articolo 34 || || || || ||

Articolo 35, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 8 paragrafi da 1 a 4 || || || ||

Articolo 35, paragrafo 5 || Articolo 8, paragrafo 5, prima frase || Articolo 1, punto 5 || || ||

Articolo 36 || Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 || || || ||

Articolo 37 || || || || ||

Articolo 38 || Articolo 9, paragrafo 4 || || || ||

Articolo 39 || || || || ||

Articolo 40 || Articolo 2, punto 9 || || || ||

Articolo 41 || || || || ||

Articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a c) || Articolo 10, primo, secondo e terzo trattino || || || ||

Articolo 42, paragrafo 1, lettere d) e (e) || || || || ||

Articolo 42, paragrafo 1, lettera f) || Articolo 10, quarto trattino || || || ||

Articolo 42 paragrafo 1, lettera g) || || || || ||

Articolo 43 || || || || ||

Articolo 44 || || || || ||

Articolo 45 || || || || ||

Articolo 46 || Articolo 12 || || || ||

Articolo 47 || || || || ||

Articolo 48 || || || || ||

Articolo 49 || || || || ||

Articolo 50 || Articolo 15 || || || ||

|| || || || ||

Allegato I, punti da 1 a 4 || Allegato I, punti da 1 a 4 || || || ||

Allegato I, punto 4, ultimo comma || Articolo 2, punto 22 || || || ||

Allegato I, punti da 5 a 7 || Allegato I, punti da 5 a 7 || || || ||

Allegato I, punto 8 || || || || ||

Allegato I, punti da 9 a 11 || Allegato I, punti da 8 a 10 || || || ||

Allegato I, punti da 12 a 14 || Allegato I, punti da 12 a 14 || || || ||

Allegato I, punti 15 e 16 || Articolo 2, punto 12 || || || ||

Allegato I, punti da 17 a 41 || Allegato I, punti da 15 a 39 || || || ||

Allegato I, punti da 42 a 56 || || || || ||

Allegato II, punti 1 e 2 || Allegato II, punti 1 e 2 || || || ||

Allegato II, punti da 3 a 11 || || || || ||

Allegato III, punto 1 || Allegato III, punto 1, primo comma || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a) || || ||

Allegato III, punto 2 || Allegato III, punto 2 || || || ||

Allegato III, punto 2.1, dal primo al terzo comma || Allegato III, punto 3.1 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b) || || ||

Allegato III, punto 2.1, quarto comma || || || || ||

Allegato III, punto 2.1, quinto comma || Allegato III, punto 3.2 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b) || || ||

Allegato III, punti 2.2, 3, 3.1 || Allegato III, punti da 4 a 6 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c) || || ||

Allegato III, punto 3.2 || Allegato III, punto 8 || || || ||

Allegato III, punto 4 || Allegato III, punto 11 || || || ||

Allegato IV, punti da 1 a 20 || Allegato VII, punti da 1 a 20 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 || || ||

Allegato IV, punto 21 || Articolo 11 bis || Articolo 1, punto 6 || || ||

Allegato V, punti da 1 a 13, terzo comma || Allegato VIII, punti da 1 a 13, ii) || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 || || ||

Allegato V, punto 13, quarto comma || || || || ||

Allegato V, dal punto 13, quinto comma al punto 14 || Allegato VIII, punti da 13, iii) a 14 || Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 || || ||

Allegato VI || Allegato VI, punto 8, numero 2, dopo la prima frase || || || ||

Allegato VII || || || || ||

Allegato VIII || || || || ||

Allegato IX || || || || ||

[1]               GU C […], […], pag. […].

[2]               GU C […], […], pag. […].

[3]               GU C […], […], pag. […].

[4]               GU C […], […], pag. […].

[5]               GU C […], […], pag. […].

[6]               GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/xx/CE, GU[…]

[7]               GU L 141 dell’11.06.1993, pag. 27, modificata da ultimo dalla direttiva [2004/xx/CE, GU (…)]

[8]               GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1

[9]               GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

[10]             GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

[11]             GU L 29 del 5. 2. 1993, pag. 1.

[12]             GU L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 24. 9. 1992, pag. 52).

[13]             GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

[14]             GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[15]             GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

[16]             GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1

[17]             GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 1. 30. Direttiva modificata dalla direttiva 89/646/CEE (GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

[18]             GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1

[19]             GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

IT

|| COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004

COM(2004) 486 definitivo

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Allegati tecnici

 

Proposta di

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione) {SEC(2004) 921}

RELAZIONE

-

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del […]

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo […],

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle Regioni[4],

considerando quanto segue:

(1) […].

(2) […],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

[…]

Articolo […]

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Articolo […]

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo […]

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

                                                                       […]

ALLEGATO

ò nuovo

Allegato V – Criteri tecnici relativi all’organizzazione e al trattamento dei rischi

1. Governo societario

1. I responsabili della direzione di cui all’articolo 11 stabiliscono le modalità relative alla ripartizione delle funzioni nell’organizzazione e alla prevenzione dei conflitti di interesse.

2. Trattamento dei rischi

2. I responsabili della direzione di cui all’articolo 11 approvano e riesaminano periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente creditizio è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.

3. Rischio di credito e di controparte

3. La concessione dei crediti si basa su criteri solidi e ben definiti. La procedura per l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti viene definita in modo chiaro.

4. L’amministrazione e la sorveglianza continue dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, comprese l’identificazione e la gestione dei crediti problematici e la realizzazione di rettifiche di valore e di accantonamenti adeguati, vengono eseguiti tramite sistemi efficaci.

5. La diversificazione dei portafogli dei crediti è adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell’ente creditizio.

4. Rischio residuo

6. Il rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dall’ente creditizio risultino meno efficaci del previsto viene affrontato e controllato mediante politiche e procedure scritte.

5. Rischio di concentrazione

7. Il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con i grandi fidi indiretti (ad esempio verso un unico datore di garanzie), vengono affrontati e controllati mediante politiche e procedure scritte.

6. Rischi derivanti da cartolarizzazioni

8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

9. Gli enti creditizi che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntano strategie di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

7. Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

10. Si applicano dei sistemi per valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse in quanto tali modifiche influiscono sulle attività dell’ente creditizio diverse dalla negoziazione.

8. Rischio operativo

11. Vengono attuati politiche e processi intesi a valutare e a gestire l’esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Ferma restando la definizione di cui all’articolo 4, punto 22, gli enti creditizi stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.

12. Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività.

9. Rischio di liquidità

13. Gli enti creditizi si dotano di politiche e processi per la misurazione e la gestione della loro posizione finanziaria netta su base continuativa e prospettica. Gli enti creditizi considerano possibili scenari alternativi e riesaminano periodicamente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione finanziaria netta.

14. Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza per affrontare le crisi di liquidità.

ALLEGATO VI   Metodo standardizzato   Parte 1 – Fattori di ponderazione del rischio

1. ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI 1.1. Trattamento

1. Fermi restando i punti da 2 a 8, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, di seguito ECAI) prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 1:

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

 Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 150%

3. Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

1.2. Esposizioni nella valuta nazionale del debitore

4. A discrezione delle autorità competenti, alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate in valuta locale può applicarsi un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato al punto 2.

5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 4, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tale amministrazione centrale o banca centrale denominate e finanziate in quella valuta.

6. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai punti 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio a tali esposizioni.

1.3. Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione (Export Credit Agencies)

7. Una valutazione del merito di credito di un’agenzia per il credito all’esportazione può essere riconosciuta solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      la valutazione è un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all’esportazione aderenti all’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell’OCSE;

b)      l’agenzia per il credito all’esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall’OCSE e la valutazione è associata ad uno dei sette premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, di seguito MEIP) stabiliti dalla metodologia dell’OCSE.

8. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di credito di un’agenzia per il credito all’esportazione viene applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 2.

Tabella 2

MEIP || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7

Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

2. ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI

9. Fermi restando i punti da 10 a 12, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

10. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali possono essere trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

11. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 10, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tali amministrazioni regionali e autorità locali.

12. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

3. ESPOSIZIONI VERSO ORGANI AMMINISTRATIVI E IMPRESE NON COMMERCIALI 3.1. Trattamento

13. Fermi restando i punti da 14 a 18, alle esposizioni verso organi amministrativi e imprese non commerciali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

3.2. Enti del settore pubblico

14. Fermi restando i punti da 15 a 17, alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico si applica un fattore di ponderazione del 100%.

15. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere trattate come le esposizioni gli enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

16. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di trattare le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione alle esposizioni verso tali enti del settore pubblico.

17. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico.

3.3. Chiese e comunità religiose

18. Le esposizioni verso chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico e che riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto vengono trattate come le esposizioni verso enti del settore pubblico.

4. ESPOSIZIONI VERSO BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO 4.1. Ambito di applicazione

19. Ai fini degli articoli da 78 a 83, la Inter-American Investment Corporation è considerata una banca multilaterale di sviluppo.

4.2. Trattamento

20. Fermi restando i punti 21 e 22, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo vengono trattate come le esposizioni verso enti creditizi conformemente ai punti da 28 a 31. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine come specificato ai punti 30, 31 e 36.

21. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) la Società finanziaria internazionale;

c) la Banca interamericana di sviluppo;

c) la Banca asiatica di sviluppo;

c) la Banca africana di sviluppo;

f) la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa;

g) la Nordic Investment Bank;

h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j) la Banca europea per gli investimenti (BEI);

k) il Fondo europeo per gli investimenti;

l) l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

22. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti è ponderata al 20%.

5. ESPOSIZIONI VERSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

23. Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

a) la Comunità europea;

b) il Fondo monetario internazionale;

c) la Banca dei regolamenti internazionali.

6. ESPOSIZIONI VERSO ENTI 6.1. Trattamento

24. Ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti si applica uno dei due metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 28 a 31.

6.2. Soglia minima di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti privi di rating

25. Le esposizioni verso enti privi di rating non possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle esposizioni verso la propria amministrazione centrale.

6.3. Metodo basato sul fattore di ponderazione del rischio dell’amministrazione centrale

26. Alle esposizioni verso gli enti è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale di appartenenza di tali enti conformemente alla tabella 3.

Tabella 3

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l’amministrazione centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio dell’esposizione || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

27. Per le esposizioni verso enti aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio non può essere superiore al 100%.

6.4. Metodo basato sulla valutazione del merito di credito

28. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 4

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 50% || 100% || 100% || 150%

29. Le esposizioni verso enti privi di rating ricevono un fattore di ponderazione del 50%.

30. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 5

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattori di ponderazione del rischio || 20% || 20% || 20% || 50% || 50% || 150%

31. Alle esposizioni verso enti privi di rating aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

6.5. Interazione con valutazioni del merito di credito a breve termine

32. Se il metodo specificato ai punti da 28 a 31 viene applicato alle esposizioni verso enti, l’interazione con le specifiche valutazioni del merito di credito a breve termine avviene secondo le modalità seguenti.

33. Il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al punto 30, si applica a tutte le esposizioni verso enti di durata iniziale fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine.

34. Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 30, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al punto 30.

35. Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 30, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non può essere utilizzato e tutti i crediti a breve termine privi di rating ricevono lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

6.6. Esposizioni a breve termine nella valuta nazionale del debitore

36. Laddove le autorità competenti abbiano adottato per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali il metodo descritto ai punti da 4 a 6, a loro discrezione possono altresì assegnare alle esposizioni verso enti con durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale, sulla base di entrambi i metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 28 a 31, un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole del fattore di ponderazione preferenziale, di cui ai punti da 4 a 6, assegnato alle esposizioni verso l’amministrazione centrale.

37. Alle esposizioni con durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20%.

6.7. Investimenti in strumenti di patrimonio di vigilanza

38. Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio di vigilanza emessi da enti sono ponderati al 100%, a meno che non siano dedotti dai fondi propri.

7. ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE 7.1. Trattamento

39. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 5

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150%

40. Le esposizioni per le quali tale valutazione non sia disponibile ricevono una ponderazione del 100% o la ponderazione dell’amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest’ultima sia più elevata.

8. ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

41. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all’articolo 79, paragrafo 2, possono ricevere, a discrezione delle autorità competenti, una ponderazione del rischio del 75%.

9. ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

42. Fermi restando i punti da 43 a 57, alle esposizioni pienamente garantite da immobili si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

9.1. Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali

43. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario si applica un fattore di ponderazione del 35%.

44. Le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario hanno un fattore di ponderazione del 35%.

45. Nell’esercizio della loro discrezionalità, le autorità competenti si ritengono soddisfatte solo qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

a)      il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore;

b)      il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell’immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia;

c)      sono soddisfatti i requisiti minimi di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all’allegato VIII, parte 3, punti da 63 a 66;

d)      il valore dell’immobile deve superare quello delle esposizioni per un margine consistente.

46. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l’osservanza della condizione di cui al punto 45, lettera b) per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati sul loro territorio, se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento.

47. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 46, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 35% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali.

9.2. Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali

48. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da ipoteche su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

49. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di uffici o locali per il commercio hanno un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

50. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio e soggetti a disposizioni di legge che garantiscono al locatore il mantenimento della piena proprietà del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

51. L’applicazione dei punti da 48 a 50 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)      il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore;

b)      il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell’immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia;

c)      devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all’allegato VIII, parte 3, punti da 63 a 66.

52. Il fattore di ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato in base ad una delle seguenti condizioni:

a)      il 50% del valore di mercato dell’immobile in questione;

b)      il minore tra il 50 % del valore di mercato dell'immobile e il 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario.

53. Il fattore di ponderazione del rischio del 100% si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti al punto 52.

54. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui ai punti da 48 a 50, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

55. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l’osservanza della condizione di cui al punto 51, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati sul loro territorio se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superino i limiti seguenti:

a)      fino al 50% del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno;

b)      le perdite complessive derivanti da prestiti su immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno.

56. Se uno dei limiti di cui al punto 55 non viene rispettato in un qualsiasi anno, cessa la possibilità di utilizzare questo trattamento e la seconda condizione di cui al punto 51, lettera b), deve essere nuovamente soddisfatta prima che sia ripristinata la possibilità di utilizzare il trattamento.

57. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 55, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

10. POSIZIONI SCADUTE

58. Ferme restando le disposizioni contenute ai punti da 59 a 62, la parte non garantita di una posizione scaduta da oltre 90 giorni ha il fattore di ponderazione del rischio seguente:

a)      150% se le rettifiche di valore sono inferiori al 20% della parte non garantita dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

b)      100% se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20% della parte non garantita dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

c)      50%, a discrezione delle autorità competenti, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50% della parte non garantita dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

59. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell’attenuazione del rischio di credito.

60. Tuttavia, quando una posizione scaduta è pienamente coperta da forme di garanzie reali non ammissibili ai fini dell’attenuazione del rischio di credito, può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a discrezione delle autorità competenti, sulla base di rigorosi criteri operativi intesi ad assicurare la qualità della garanzia reale, qualora le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15% dell’ammontare dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

61. Alle esposizioni di cui ai punti da 43 a 47 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100%, al netto delle rettifiche di valore. Se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20% dell’ammontare delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore, le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre al 50% il fattore di ponderazione applicabile alla parte rimanente dell’esposizione.

62. Alle esposizioni di cui ai punti da 48 a 57 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

11. POSIZIONI APPARTENENTI A CATEGORIE AD ALTO RISCHIO PER FINI REGOLAMENTARI

63. Le autorità competenti possono applicare un fattore di ponderazione del rischio del 150% alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati, come gli investimenti in venture capital e in strumenti di capitale privati.

64. Le autorità competenti possono consentire che posizioni non scadute che siano ponderate al 150% secondo le disposizioni delle sezioni precedenti e per le quali siano state operate rettifiche di valore ricevano una ponderazione del:

a)      100%, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20% dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

b)      50%, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50% dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

12. ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI COPERTE

65. Per “obbligazioni coperte” si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE garantite da una delle seguenti attività:

a)      esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, o esposizioni garantite da questi stessi soggetti;

b)      esposizioni verso enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali che siano ponderate come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo i punti 15, 9 o 10 e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, o esposizioni garantite da questi stessi soggetti;

c)      esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato. L’importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 10% dell’ammontare nominale delle obbligazioni coperte in essere dell’ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione di pagamenti dai debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni coperte non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 10%;

d)      prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 44, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superano l’80% del valore degli immobili costituiti in garanzia;

e)      prestiti garantiti da immobili non residenziali o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 49 nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superano il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia. Quando l’indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni coperte supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato IX. Il diritto dei possessori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.

66. Per quanto riguarda gli immobili a garanzia delle obbligazioni coperte, gli enti creditizi soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all’allegato VIII, parte 3, punti da 63 a 66.

67. In deroga ai punti 65 e 66, le obbligazioni coperte che soddisfano i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono ammissibili al trattamento preferenziale fino alla loro scadenza.

68. Le obbligazioni coperte vengono ponderate sulla base del fattore di ponderazione assegnato alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l’ente creditizio emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a)      se le esposizioni verso l’ente vengono ponderate al 20%, l’obbligazione coperta riceve un fattore di ponderazione del 10%;

b)      se le esposizioni verso l’ente vengono ponderate al 50%, l’obbligazione coperta riceve un fattore di ponderazione del 20%;

c)      se le esposizioni verso l’ente vengono ponderate al 100%, l’obbligazione coperta riceve un fattore di ponderazione del 50%;

d)      se le esposizioni verso l’ente vengono ponderate al 150%, l’obbligazione coperta riceve un fattore di ponderazione del 100%.

13. VOCI CHE RAPPRESENTANO POSIZIONI INERENTI A CARTOLARIZZAZIONE

69. Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli da 94 a 101.

14. ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO ENTI CREDITIZI E IMPRESE

70. Alle esposizioni a breve termine verso enti o imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:

Tabella 6

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 150% || 150% || 150%

15. ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OIC)

71. Fermi restando i punti da 72 a 78, alle esposizioni verso OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

72. Alle esposizioni verso OIC per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 7

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattori di ponderazione del rischio || 20% || 50 || 100% || 100% || 150% || 150%

73. Quando le autorità competenti ritengono che una posizione in OIC sia associata a rischi particolarmente elevati prescrivono che tale posizione sia ponderata al 150%.

74. Gli enti creditizi possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC secondo le modalità di cui ai punti da 76 a 78, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

a)      l’OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, previa approvazione dell’autorità competente per l’ente creditizio, se:

i)       l’OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria; e

ii)      la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

b)      il prospetto dell’OIC o un documento ad esso equivalente include:

– le categorie delle attività nelle quali l’OIC è autorizzato ad investire,

– se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c)      una relazione sull’attività dell’OIC viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

75. Se un’autorità competente approva l’OIC di un paese terzo, come previsto al punto 74, lettera a), l’autorità competente di un altro Stato membro può avvalersi di tale riconoscimento astenendosi dall’effettuare la propria valutazione.

76. Quando l’ente creditizio è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l’OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83.

77. Quando l’ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l’OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83, nel rispetto delle regole seguenti: si parte dal presupposto che l’OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

78. Gli enti creditizi possono affidarsi ad un terzo per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l’OIC, conformemente ai metodi di cui ai punti 76 e 77, purché la correttezza del calcolo e della segnalazione sia adeguatamente garantita.

16. ALTRE POSIZIONI 16.1. Trattamento

79. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

80. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE sono ponderati al 100%.

81. I valori all’incasso ricevono una ponderazione del 20%. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0%.

82. Gli Stati membri possono consentire un fattore di ponderazione del 10% per le esposizioni verso enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nel proprio Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da voci dell'attivo ponderate allo 0% o al 20% e riconosciute da dette autorità quali garanzie adeguate.

83. Le partecipazioni in strumenti di capitale e di altro tipo, qualora non siano dedotte dai fondi propri, ricevono una ponderazione del rischio di almeno il 100%.

84. L’oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è ponderato allo 0%.

85. Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

86. Quando un ente creditizio fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l’n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un’ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazione del rischio prescritti agli articoli da 78 a 83. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le n-1 esposizioni da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.

Parte 2 – Riconoscimento delle ECAI e attribuzione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

1. METODOLOGIA 1.1. Obiettività

1. Le autorità competenti verificano che la metodologia per assegnare le valutazioni del merito di credito sia rigorosa, sistematica, continua e sottoposta a convalida sulla base dell’esperienza storica.

1.2. Indipendenza

2. Le autorità competenti verificano che la metodologia sia immune da influenze o pressioni politiche esterne e da pressioni economiche che possono influenzare la valutazione del merito di credito.

3. L’indipendenza della metodologia dell’ECAI è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

a)      gli assetti proprietari e organizzativi dell’ECAI;

b)      le risorse finanziarie dell’ECAI;

c)      la dotazione di personale e la competenza dell’ECAI;

d)      il governo societario dell’ECAI.

1.3. Revisione costante

4. Le autorità competenti verificano che le valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette ad un costante processo di revisione e tengano conto dei mutamenti nelle condizioni finanziarie. Tale revisione avviene dopo ogni evento significativo e quanto meno ogni anno.

5. Prima di riconoscere un’ECAI, le autorità competenti verificano che la metodologia di valutazione per ciascun segmento di mercato sia stabilita sulla base di criteri quali i seguenti:

a)      i test retrospettivi devono essere stati effettuati per almeno un anno;

b)      la regolarità del processo di revisione dell’ECAI deve essere sorvegliata dalle autorità competenti;

c)      le autorità competenti devono essere in grado di ricevere dall’ECAI informazioni circa la portata dei contatti intercorsi con l’alta direzione delle entità valutate.

6. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per essere informate prontamente dalle ECAI in merito ad eventuali modifiche rilevanti della metodologia da esse utilizzata per assegnare le valutazioni del merito di credito.

1.4. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

7. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che i principi della metodologia utilizzata dall'ECAI per formulare le valutazioni del merito di credito siano pubblicamente disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori potenziali possano decidere se tali valutazioni poggino su basi ragionevoli.

2. SINGOLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO 2.1. Credibilità e accettazione da parte del mercato

8. Le autorità competenti verificano che nel mercato le singole valutazioni del merito di credito delle ECAI siano riconosciute come credibili e affidabili dai loro utilizzatori.

9. La credibilità è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

a)      la quota di mercato dell’ECAI;

b)      i ricavi prodotti dall’ECAI e, più in generale, le sue risorse finanziarie;

c)      il fatto che i rating dell’ECAI servano come base per la determinazione di qualche tipo di prezzo.

2.2. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

10. Le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili alle medesime condizioni quanto meno per tutti i soggetti titolari di un legittimo interesse in esse.

11. In particolare, le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili per soggetti esteri alle medesime condizioni che per i soggetti nazionali titolari di un legittimo interesse in esse.

3. ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO ALLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

12. Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono di serie limitate di dati sugli inadempimenti, le autorità competenti chiedono all’ECAI quale ritenga essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito.

13. Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall’ECAI.

14. Le autorità competenti raffrontano i tassi di inadempimento riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento riscontrati da altre ECAI operanti su una popolazione di emittenti che le autorità competenti ritengono rappresentativa di un equivalente grado di rischio creditizio.

15. Quando le autorità competenti constatano che i tassi di inadempimento riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI sono significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le assegnano una classe più elevata della scala di valutazione.

16. Quando le autorità competenti hanno aumentato il fattore di ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, se tale ECAI dimostra che i tassi di inadempimento riscontrati per le sue valutazioni del merito di credito non sono più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le autorità competenti possono decidere di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall’ECAI nella classe originaria della scala di valutazione.

Parte 3 – Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

1. Trattamento

1. Un ente può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle voci dell’attivo e alle voci fuori bilancio.

2. Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI idonea per una certa classe di posizioni deve utilizzarle in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

3. Un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI idonea deve utilizzarle in modo continuo e coerente nel tempo.

4. Un ente creditizio può utilizzare solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi.

5. Qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un’ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

6. Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.

7. Qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.

8. Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

2. Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

9. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l’esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare alla posizione.

10. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l’esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l’emittente, tale valutazione viene utilizzata se determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti o se determina una ponderazione inferiore e l’esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

11. I punti 9 e 10 non ostano all’applicazione dei punti da 65 a 68 della parte 1 del presente allegato.

12. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

3. Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

13. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente alle voci dell’attivo e alle voci fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

14. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni.

15. In deroga al punto 14, se una linea di credito a breve termine dotata di rating ottiene una ponderazione del 150%, tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, ricevono parimenti un fattore di ponderazione del 150%.

16. In deroga al punto 14, se una linea di credito a breve termine dotata di rating ottiene una ponderazione del 50%, le esposizioni a breve termine prive di rating non possono ricevere un fattore di ponderazione inferiore al 100%.

4. Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

17. Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un’altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

18. In deroga al punto 17, quando un’esposizione deriva dalla partecipazione dell’ente creditizio ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, le autorità competenti possono consentire che la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore sia utilizzata a fini di ponderazione.

ALLEGATO VII   Metodo basato sui rating interni (metodo IRB)   Parte 1 – Importi delle esposizioni ponderati per il rischio e importi delle perdite attese

1. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito

1. Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi “probabilità di inadempimento” (probability of default, di seguito PD), “perdita in caso di inadempimento” (loss given default, di seguito LGD) e “valore della durata” (maturity value, di seguito M) vengono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell’esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

2. L’importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione è calcolato conformemente alle formule indicate di seguito.

1.1. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

3. Fermi restando i punti da 4 a 8, l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è calcolato secondo le formule seguenti:

Correlazione (R) =

Aggiustamento in funzione della durata (b) =

Fattore di ponderazione del rischio =

N() rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x).  rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui = z).

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell’esposizione

4. Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti creditizi possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio la formula di correlazione riportata qui di seguito. Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell’aggregato.

Correlazione (R) =

Gli enti creditizi utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

5. Per quanto riguarda le esposizioni da finanziamenti specializzati (specialised lending, di seguito SL), gli enti creditizi che non sono in grado di dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4 assegnano i fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Durata residua || categoria 1 || categoria 2 || categoria 3 || categoria 4 || categoria 5

inferiore a 2,5 anni || 50% || 70% || 115% || 250% || 0%

pari o superiore a 2,5 anni || 70% || 90% || 115% || 250% || 0%

Le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di assegnare in generale fattori di ponderazione preferenziali del 50% alle esposizioni di categoria 1 e del 70% alle esposizioni di categoria 2, a condizione che le caratteristiche di assunzione di rischio e le altre caratteristiche di rischio degli enti creditizi siano sostanzialmente valide per la categoria interessata.

Nell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partenariato pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

6. Per essere ammessi al trattamento previsto per le esposizioni verso imprese, i crediti verso imprese acquistati devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 104 a 108. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui al punto 12, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente creditizio utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella parte 4, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella parte 4.

7. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l’n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.

1.2. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

9. Fermi restando i punti 10 e 11, l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni al dettaglio è calcolato secondo le formule seguenti:

Correlazione (R) =

Fattore di ponderazione del rischio

N() rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x).  rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui = z).

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell’esposizione

10. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 9 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,15.

11. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 9 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,04.

Un’esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate :

a)      la controparte dell’esposizione è una persona fisica;

b)      le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate, immediatamente e incondizionatamente revocabili dall’ente creditizio (in questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall’ente creditizio). I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all’ente creditizio di revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

c)      l’esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;

d)      l’ente creditizio può dimostrare che l’uso della formula di correlazione di cui al presente punto è vincolato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all’interno delle fasce basse di PD. Le autorità di vigilanza verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni;

e)      l’autorità competente si assicura che il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

12. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti acquistati devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 104 a 108 e le condizioni seguenti:

a)      l’ente creditizio deve aver acquistato i crediti da terzi non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non deve includere esposizioni di cui l'ente creditizio è all'origine né direttamente né indirettamente;

b)      i crediti acquistati devono originare da un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

c)      l’ente creditizio acquirente deve vantare una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti acquistati o su una quota pro rata di tali proventi;

d)      il portafoglio di crediti acquistati deve essere sufficientemente diversificato.

13. Per i crediti acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

14. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti creditizi acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti patrimoniali più elevati per tali esposizioni.

1.3. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

15. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può applicare differenti metodi a differenti portafogli se internamente l’ente creditizo stesso fa uso di approcci diversi. Qualora un ente creditizio sia autorizzato ad utilizzare differenti metodi, tale ente dimostra alle autorità competenti che la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

16. In deroga al punto 15, le autorità competenti possono consentire che le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari ricevano importi ponderati per il rischio conformi al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

1.3.1. Metodo della ponderazione semplice

17. Gli importo delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule seguenti:

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190% per esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290% per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale;

importo dell’esposizione ponderato per il rischio =  RW * il valore dell’esposizione.

18. Le posizioni corte a pronti e in strumenti derivati detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portate a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinate alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte devono essere trattate alla stregua di posizioni lunghe, applicando il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata si applica la metodologia prevista per le esposizioni verso imprese.

19. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita ottenuta a fronte di un’esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

1.3.2. Metodo PD/LGD

20. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui al punto 3. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui alla parte 4, punti da 44 a 48, viene applicato un fattore di graduazione di 1,5 ai fattori di ponderazione.

21. A livello di singola esposizione la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell’esposizione moltiplicato per 12,5.

22. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita a fronte di un’esposizione in strumenti di capitale, conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90% sull’esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65%. In questi casi M è pari a 5 anni.

1.3.3. Metodo dei modelli interni

23. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell’ente ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all’intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d’interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello di singola esposizione non sono inferiori alla somma degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell’ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

24. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

1.4. Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

25. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

importo dell’esposizione ponderato per il rischio = 100% * valore dell’esposizione.

2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti acquistati

26. Fattori di ponderazione per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati:

I fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente alla formula di cui al punto 3. I parametri immessi PD e LGD sono stabiliti secondo le modalità esposte nella parte 2, il valore dell’esposizione è determinato come indicato nella parte 3 e M è pari ad 1 anno. Se gli enti creditizi possono dimostrare alle autorità competenti che il rischio di diluizione è irrilevante, non è necessario riconoscerlo.

3. Calcolo degli importi delle perdite attese

27. Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi PD e LGD sono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell’esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

28. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

perdite attese (expected loss, di seguito EL)=          PD × LGD;

importo delle perdite attese =           EL * il valore dell’esposizione.

I premi su esposizioni acquistate sono trattati come EL.

29. I valori EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti creditizi utilizzano i metodi di cui al punto 5 per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Durata residua || categoria 1 || categoria 2 || categoria 3 || categoria 4 || categoria 5

inferiore a 2,5 anni || 0% || 5% || 35% || 100% || 625%

pari o superiore a 2,5 anni || 5% || 10% || 35% || 100% || 625%

Quando le autorità competenti hanno consentito ad un ente creditizio di assegnare in generale ponderazioni preferenziali del 50% alle esposizioni di categoria 1 e del 70% alle esposizioni di categoria 2, il valore EL per le esposizioni della categoria 1 è pari a 0% e per le esposizioni della categoria 2 è pari al 5%.

30. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente ai metodi di cui ai punti da 17 a 19 sono calcolati secondo la formula seguente:

importo delle perdite attese =           EL * il valore dell’esposizione.

I valori EL sono:

EL =  10% per le esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL =  10% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL =  30% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

31. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 20 a 22 si calcolano secondo le formule seguenti:

perdite attese (EL)=  PD × LGD;

importo delle perdite attese =           EL * il valore dell’esposizione.

32. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 23 a 24 sono pari a 0%.

33. L’importo delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti acquistati è calcolato conformemente alla formula seguente:

perdite attese (EL)=  PD × LGD

importo delle perdite attese =           EL * il valore dell’esposizione

4. Trattamento degli importi delle perdite attese

34. Gli importi delle perdite attese calcolati conformemente ai punti 28, 29 e 33 vengono sottratti dalla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni acquistate di cui alla parte 3, punto 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore, i premi sulle esposizioni acquistate di cui alla parte 3, punto 1 vengono aggiunti agli importi delle perdite attese. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore e gli accantonamenti relativi a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

Parte 2 – PD, LGD e durata

1. I parametri “probabilità di inadempimento” (PD), “perdita in caso di inadempimento” (LGD) e “valore della durata” (M) utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese specificati nella parte 1 sono quelli stimati dall'ente creditizio conformemente alla parte 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali 1.1. PD

2. La PD di un’esposizione verso un’impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03%.

3. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti creditizi non possono dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti: per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi divisa per la LGD relativa a tali crediti. Per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

4. La PD dei debitori inadempienti è pari al 100%.

5. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93.

6. Gli enti creditizi che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non assistita adeguando le PD in applicazione del punto 11.

7. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

1.2. LGD

8. Gli enti creditizi utilizzano i seguenti valori della LGD:

a)      per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45%;

b)      per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75%;

c)      gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito assistita e non assistita nel calcolo della LGD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93;

d)      le obbligazioni coperte quali definite all’allegato VI, parte 1, punti da 65 a 67 possono ricevere un valore LGD del 12,5%;

e)      per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 45%;

f)       per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 100%;

g)      per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75%.

9. In deroga al punto 8, per il rischio di diluizione e di inadempimento se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

10. In deroga al punto 8, se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti minimi come specificato nella parte 4 e previa approvazione delle autorità competenti. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

1.3. Durata

11. Fermo restando il punto 12, gli enti creditizi assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni. Le autorità competenti possono imporre a tutti gli enti creditizi soggetti al loro controllo di utilizzare M per ciascuna esposizione come previsto al punto 12.

12. Gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le proprie LGD o i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e fermi restando i punti da 13 a 15. In tutti i casi M non è superiore a 5 anni.

a)      Per gli strumenti aventi flussi finanziari predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

M = MAX{1; MIN{ ; 5}}

dove CFt indica i flussi finanziari (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t.

b)      Per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell’esposizione e non può essere inferiore a 1 anno. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna esposizione.

(c)     Per le esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione.

d)      Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le stime interne della PD per i crediti verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore ad 1 anno. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l’ente creditizio acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell’accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore ad 1 anno.

e)      Per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente punto o quando un ente creditizio non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore ad 1 anno.

13. In deroga al punto 12, lettere a), b), d) e e), per talune esposizioni a breve termine, specificate dalle autorità competenti, con una durata residua inferiore ad un anno, che non fanno parte del finanziamento corrente del debitore da parte dell’ente creditizio, M non può essere inferiore ad 1 giorno.

14. Le autorità competenti possono consentire di misurare M secondo le modalità di cui al punto 11 per le esposizioni verso imprese situate nella Comunità il cui fatturato e il cui attivo consolidato siano inferiori a 500 milioni di EUR.

15. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato agli articoli da 90 a 93.

2. Esposizioni al dettaglio 2.1. PD

16. La PD di un’esposizione non può essere inferiore allo 0,03%.

17. La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell’obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento è pari al 100%.

18. Per il rischio di diluizione dei crediti acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

19. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando la PD nel rispetto del punto 21.

2.2. LGD

20. Gli enti creditizi forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi esposti nella parte 4 e all’approvazione delle autorità competenti. Per il rischio di diluizione dei crediti acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

21. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 95 a 103 e all’approvazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3. Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD 3.1. PD

22. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

a)      0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l’investimento si inscrive in una relazione di lungo periodo con il cliente;

b)      0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi finanziari regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

c)      0,40% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 17;

d)      1,25% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 17.

3.2. LGD

23. Per esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65%.

24. A tutte le altre esposizioni si assegna una LGD del 90%.

3.3. Durata

25. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5 anni.

Parte 3 – Valore dell’esposizione

1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio

1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio viene misurato al lordo delle rettifiche di valore. Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall’importo dovuto. Per le attività acquistate la differenza fra l’importo dovuto e il valore netto iscritto nel bilancio dell’ente creditizio è denominata “sconto” se l’importo dovuto è maggiore, “premio” se minore.

2. Quando gli enti creditizi utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell’esposizione è calcolato conformemente agli articoli da 90 a 93.

3. Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti creditizi applicano per il calcolo del valore dell’esposizione i metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

4. Il valore dell’esposizione per i contratti di leasing è il flusso scontato dei canoni di leasing.

5. Nel caso di posizioni elencate nell’allegato IV, il valore dell’esposizione è determinato mediante uno dei due metodi esposti nell’allegato III.

6. Il valore dell’esposizione per il calcolo dell’importo ponderato per il rischio dell’esposizione derivante da crediti acquistati è l’importo in essere meno i requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione prima dell’attenuazione del rischio di credito.

7. In deroga al punto 5, i contratti negoziati su mercati ufficiali e i contratti sui cambi (ad eccezione dei contratti connessi all’oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario sono esenti dall’applicazione dei metodi di cui all’allegato III e il valore della relativa esposizione è pari a zero.

8. In deroga al punto 5, le autorità competenti possono esentare dall'applicazione dei metodi di cui all'allegato III e attribuire valore zero all’esposizione in caso di contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali quest’ultima agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscano integralmente su base giornaliera con garanzia reale l'esposizione verso la stanza di compensazione, fornendo una copertura del costo corrente di sostituzione e dell’esposizione potenziale futura.

La garanzia reale fornita:

a)      o possiede i requisiti per ricevere una ponderazione dello 0%;

b)      o consiste in depositi in contante presso l’ente creditizio che concede il prestito;

c)      o consiste in certificati di deposito o strumenti simili emessi dal predetto ente creditizio e presso di esso depositati.

Le autorità competenti si accertano che sia eliminato il rischio di un’accumulazione delle esposizioni verso la stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia reale fornita.

9. Il valore dell’esposizione per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti verso imprese acquistati è calcolato moltiplicando il margine disponibile del credito accordato per 75%.

10. Quando un’esposizione assume la forma di titoli venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci il valore dell’esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all’articolo 74. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nell’allegato VIII, parte 3, al valore dell’esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come indicato in tale allegato e parte.

11. Il valore dell’esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile del credito accordato per un fattore di conversione.

Gli enti creditizi utilizzano i seguenti fattori di conversione:

a)      alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente o provviste di clausola di revoca automatica, in qualsiasi momento a discrezione dell’ente e senza preavviso si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito al dettaglio non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all’ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b)      alle lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili si applica un fattore di conversione del 20% sia all’ente ordinante che all’ente accettante;

c)      alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l’emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75%;

d)      gli enti creditizi che soddisfano i requisiti minimi per l’uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla parte 4 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, previa approvazione delle autorità competenti.

12. Nel caso in cui sia ottenuto un impegno su un altro impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

13. Per tutte le voci fuori bilancio diverse da quelle menzionate ai punti da 1 a 11, il valore dell’esposizione viene determinato conformemente all’allegato II.

2. Esposizioni in strumenti di capitale

14. Il valore dell’esposizione è quello iscritto a bilancio. Le misure ammissibili per le esposizioni in strumenti di capitale sono le seguenti:

a)      per gli investimenti contabilizzati al valore equo (fair value), se le variazioni di valore incidono direttamente sul risultato economico e sui fondi propri, il valore dell’esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

b)      per gli investimenti contabilizzati al valore equo, se le variazioni di valore non incidono direttamente sul risultato economico bensì su una componente distinta del patrimonio corretta per l’imposta, il valore dell’esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

c)      per gli investimenti contabilizzati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato, il valore dell’esposizione è pari al costo o al valore di mercato iscritto a bilancio.

3. Altre attività diverse da crediti

15. Il valore dell’esposizione per altre attività diverse da crediti è quello iscritto a bilancio.

Parte 4 - Requisiti minimi per il metodo IRB

1. Sistemi di rating

1. Con “sistema di rating” si intende l’insieme di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all’attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di esposizione.

2. Nel caso in cui l’ente creditizio decida di impiegare molteplici sistemi di rating, i criteri per l’applicazione di un sistema a un debitore o ad un’operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

3. I criteri e i processi di assegnazione vengono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio corrente e le condizioni esterne.

1.1. Struttura dei sistemi di rating

4. Quando un ente creditizio usa stime dirette dei parametri di rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi di una scala continua di rating.

1.1.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

5. Un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione.

6. Un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti.

7. Per “grado di merito del debitore” si intende una categoria di rischio, nell’ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene derivata la stima della PD. L’ente creditizio documenta la relazione tra i gradi di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che ogni grado implica e di criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio.

8. Gli enti creditizi con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del debitore all’interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia.

9. Per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti dell’uso di stime interne della LGD a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali, un sistema di rating incorpora una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell’operazione connesse alla LGD.

10. Per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti dell’uso di stime interne dei fattori di conversione a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali, un sistema di rating incorpora una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell’operazione connesse al fattore di conversione.

11. Per “grado di merito dell’operazione” si intende una categoria di rischio, nell’ambito di una scala di rating dell’operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un’esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD o dei fattori di conversione. La definizione del grado comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi.

12. Una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell’operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD o di fattore di conversione ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

13. Gli enti creditizi che utilizzano i metodi di cui alla parte 1, punto 5 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall’obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per tali esposizioni. In deroga al punto 6, tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti.

1.1.2. Esposizioni al dettaglio

14. I sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell’operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi.

15. Il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o aggregati è tale da evitare un’eccessiva concentrazione.

16. Gli enti creditizi sono tenuti a dimostrare che il processo di assegnazione delle esposizioni a gradi o ad aggregati consente un’appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. Per i crediti acquistati, il raggruppamento rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l’eterogeneità della sua clientela.

17. Nell’attribuire le esposizioni a un dato grado o aggregato gli enti creditizi considerano i seguenti fattori di rischio:

le caratteristiche di rischio del debitore

a)      le caratteristiche di rischio dell’operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti creditizi affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

b)      la morosità dell’esposizione, a meno che l’ente creditizio dimostri alla sua autorità competente che essa non è un fattore di rischio significativo per l’esposizione;

c)      l’attribuzione a gradi o aggregati.

18. Un ente creditizio prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri per l’assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati nell’ambito del sistema di rating.

a)      Le definizioni e i criteri di classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività, unità organizzative e articolazioni geografiche.

b)      La documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l‘assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati e di valutarne l'appropriatezza.

c)      I criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell’ente creditizio per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

19. Nell’assegnare i debitori e le operazioni a gradi di merito o aggregati, un ente creditizio tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all’ente creditizio di prevedere l’andamento futuro dell’esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l’ente creditizio dispone, tanto più prudente deve essere l’assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se un ente creditizio usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

1.2. Assegnazione delle esposizioni 1.2.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

20. Ciascun debitore è assegnato ad un grado di merito nel quadro del processo di concessione del credito.

21. Per gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le stime interne della LGD o dei fattori di conversione, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell’operazione nel quadro del processo di concessione del credito.

22. Gli enti creditizi che utilizzano i metodi esposti nella parte 1, punto 5 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente al punto 13.

23. Ciascuna entità distinta verso cui l’ente creditizio è esposto è valutata separatamente. Un ente creditizio dimostra alla rispettiva autorità competente di seguire orientamenti accettabili per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori collegati.

24. Le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Le eccezioni in cui distinte esposizioni verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito riguardano i casi seguenti:

a)      il caso del rischio di trasferimento valutario, dove l’ente creditizio può assegnare le esposizioni a diversi gradi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;

b)      quando il trattamento delle garanzie personali associate ad un’esposizione può tradursi in una rettifica nell’assegnazione al grado di merito del debitore.

1.2.2. Esposizioni al dettaglio

25. Ciascuna esposizione è assegnata ad un grado di merito o aggregato nel quadro del processo di concessione del credito.

1.2.3. Scostamenti

26. Per l’assegnazione a gradi di merito e aggregati, gli enti creditizi documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai paramteri immessi o dai risultati del processo di assegnazione e il personale responsabile per l’approvazione degli scostamenti. Gli enti creditizi documentano tali scostamenti e il personale responsabile. Gli enti creditizi analizzano l’andamento delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione delle prestazioni delle esposizioni, dal cui rating vi è stato uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

1.3. Integrità del procedimento di assegnazione dei rating 1.3.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

27. Le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito.

28. Gli enti creditizi aggiornano le assegnazioni almeno una volta l’anno. I debitori a più alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti creditizi ripetono l’assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull’esposizione.

29. Un ente creditizio dispone di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano la PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano la LGD e i fattori di conversione.

1.3.2. Esposizioni al dettaglio

30. Un ente creditizio rivede almeno una volta l’anno le assegnazioni del debitore e dell’operazione o le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Un ente creditizio riesamina inoltre almeno una volta l’anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all’interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all’aggregato appropriato.

1.4. Impiego dei modelli

31. Se un ente creditizio utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l’assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad aggregati relativi a debitori o ad operazioni, allora:

a)      l’ente creditizio dimostra all’autorità competente che il modello possiede una buona capacità previsionale e che il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti patrimoniali. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

b)      l’ente creditizio dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell’accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

c)      l’ente creditizio dimostra che i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi della sua effettiva popolazione di debitori e di esposizioni;

d)      l’ente creditizio prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

e)      l’ente creditizio combina il modello statistico con la valutazione umana e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello ed assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L’ente creditizio documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

1.5. Documentazione dei sistemi di rating

32. Gli enti creditizi documentano l’assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l’osservanza dei requisiti minimi di cui alla presente parte e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo da parte del management.

33. Gli enti creditizi documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un’analisi a sostegno di tale scelta. L’ente creditizio documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all’ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l’organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

34. L’ente creditizio documenta le definizioni specifiche di inadempimento e di perdita impiegate internamente e dimostra la loro coerenza con le definizioni di riferimento contenute nella presente direttiva.

35. Gli enti creditizi che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

a)      fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l’assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

b)      stabilisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di prestazione) per la validazione del modello;

c)      indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

36. L’impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vanti una tecnologia brevettata non esime l’ente creditizio dagli obblighi di documentazione e da ogni altro requisito prescritto per i sistemi di rating. Spetta all’ente creditizio dimostrare alle autorità competenti l’idoneità del modello.

1.6. Conservazione dei dati

37. Gli enti creditizi rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto agli articoli da 145 a 149.

1.6.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

38. Gli enti creditizi rilevano e conservano:

a)      serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti,

b)      le date di assegnazione dei rating,

c)      la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating,

d)      la persona responsabile per l’assegnazione del rating,

e)      le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

f)       la data e le circostanze di tali inadempimenti,

g)      i dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni tra tali gradi,

h)      gli enti creditizi che non utilizzano le stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 2, punto 8 e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 3, punto 11.

39. Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano:

a)      serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating,

b)      le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime,

c)      la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione,

d)      l’identità della persona che ha assegnato il rating all’operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione,

e)      i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione insoluta,

f)       i dati sulla LGD dell’esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti creditizi che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di tali garanzie e di tali derivati attraverso la LGD,

g)      dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione insoluta.

1.6.2. Esposizioni al dettaglio

40. Gli enti creditizi rilevano e conservano:

a)      i dati utilizzati nell’assegnare le esposizioni ai gradi di merito o aggregati,

b)      i dati sulle stime della PD, della LGD e dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di esposizioni,

c)      le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

d)      per le esposizioni insolute, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le esposizioni erano state assegnate nell’anno precedente l’inadempimento e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;

e)      i dati sui tassi di perdita e sui margini reddituali per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

1.7. Prove di stress utilizzate per valutare l’adeguatezza patrimoniale

41. Un ente creditizio dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell’ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

42. Gli enti creditizi eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l’impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di credito. La prova da utilizzare è scelta dall’ente creditizio ma è soggetta alla revisione dell’autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e ragionevolmente prudente e considera almeno l'effetto di situazioni di moderata recessione. Gli enti creditizi valutano la migrazione fra i propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti creditizi sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

2. Quantificazione del rischio

43. Ai fini della determinazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti creditizi applicano i requisiti indicati di seguito.

2.1. Definizione di inadempimento

44. Si ritiene che sia intervenuto un inadempimento in relazione a un particolare debitore allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

a)      l’ente creditizio giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie (eventualmente possedute), il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b)      il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione.

Per limite concesso si intende un limite notificato al debitore.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti fissano un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui al punto 48.

Nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti possono fissare un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui all’articolo 154, paragrafo 4.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio gli enti creditizi possono applicare la presente definizione a livello di singola operazione.

45. Fra gli elementi da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a)      l’ente creditizio include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b)      l’ente creditizio effettua una rettifica di valore ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all’assunzione dell’esposizione;

c)      l’ente creditizio cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d)      l’ente creditizio acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o (se del caso) delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;

e)      l’ente creditizio ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all’obbligazione creditizia del debitore verso l’ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f)       il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell’obbligazione creditizia verso l’ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

46. Gli enti creditizi che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione di inadempimento dimostrano alle autorità competenti che i dati stessi sono stati opportunamente adattati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con tale definizione.

47. Se un ente creditizio giudica che una esposizione precedentemente classificata come insolvente è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di inadempimento, esso classifica il debitore o l’operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento.

48. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio rispettano ai fini della definizione di inadempimento di cui al punto 44, per le esposizioni verso le predette controparti situate in tale Stato. Tale numero è compreso tra 90 e 180 giorni e può variare a seconda delle linee di prodotto. Per le esposizioni verso le predette controparti situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall’autorità competente dello Stato membro in questione.

2.2. Requisiti generali per il processo di stima

49. Le stime interne dell’ente creditizio dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull’esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente creditizio, tanto più prudente deve essere la stima.

50. L’ente creditizio è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. L’ente creditizio dimostra che le proprie stime sono rappresentative di un’esperienza di lungo periodo.

51. Va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui ai punti 66, 71, 81, 85, 92 e 94. Le stime dell’ente creditizio integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti creditizi rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e quantomeno con cadenza annuale.

52. La popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell’ente creditizio. L’ente creditizio dimostra inoltre che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all’ente creditizio l’accuratezza e la solidità delle proprie stime.

53. Per i crediti acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell’ente creditizio acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati forniti dal cedente relativi ad aggregati analoghi, dall’ente creditizio acquirente o da fonti esterne. L’ente creditizio acquirente verifica eventuali dati sui quali il cedente abbia fatto affidamento.

54. Gli enti creditizi integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, il fattore di cautela è maggiore.

55. Gli enti creditizi che usano stime diverse per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni lo documentano e dimostrano all’autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

56. Se gli enti creditizi possono dimostrare alle autorità competenti che per i dati che sono stati rilevati prima della data di attuazione della presente direttiva sono state effettuate le rettifiche necessarie per realizzare una sostanziale equivalenza con le definizioni di inadempimento o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell’applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

57. L’ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi dimostra che:

a)      i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti creditizi partecipanti all’aggregazione sono comparabili con i propri;

b)      l’aggregato è rappresentativo per il portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati;

c)      i dati aggregati vengono utilizzati in modo uniforme nel tempo dall’ente creditizio per le proprie stime permanenti.

58. L’ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating. Gli enti creditizi dimostrano all’autorità competente di disporre a livello interno di una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l’effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

2.2.1. Requisiti specifici per la stima della PD

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

59. Gli enti creditizi stimano la PD per ciascun grado di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

60. Per i crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi possono stimare la EL per grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale.

61. Se l’ente creditizio deriva stime di lungo periodo dei tassi medi della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

62. Gli enti creditizi utilizzano le tecniche di stima della PD previa un’analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti creditizi sono consapevoli dell’importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell’effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

63. Nella misura in cui, per la stima della PD, un ente creditizio impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria esperienza, esso dimostra nella sua analisi che le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l’ente creditizio applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD.

64. Nella misura in cui un ente creditizio associa i gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da ECAI o da organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento osservati per i gradi dell’organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall’organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall’agenzia esterna in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle caratteristiche dell’operazione. L’analisi dell’ente creditizio contempla un raffronto delle definizioni di inadempimento, fatti salvi i criteri indicati ai punti da 44 a 48. L’ente creditizio documenta i criteri alla base del processo di associazione.

65. Nella misura in cui un ente creditizio impiega modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare la PD come media semplice delle stime della probabilità di inadempimento per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito. L’impiego di tali modelli per questo fine è subordinato al rispetto dei criteri specificati al punto 31.

66. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Il presente punto si applica anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale.

Esposizioni al dettaglio

67. Gli enti creditizi stimano la PD per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

68. In deroga al punto 67, le stime della PD possono essere altresì derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate della LGD.

69. Gli enti creditizi considerano i dati interni relativi all’assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati come fonte primaria di informazione per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l’utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che possa essere dimostrato uno stretto nesso fra:

a)      il processo seguito dall’ente creditizio per assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna;

b)      il profilo di rischio interno dell’ente creditizio e la composizione dei dati esterni.

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati esterni e interni. Gli enti creditizi utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

70. Se l’ente creditizio deriva stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

71. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

72. Gli enti creditizi identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effects - effetti di maturazione).

2.2.2. Requisiti specifici per le stime interne della LGD

73. Gli enti creditizi stimano la LGD per grado di merito o aggregato sulla base della LGD media effettiva per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell’ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

74. Gli enti creditizi impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive costanti nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l’impatto patrimoniale di una recessione economica.

75. Gli enti creditizi considerano la portata dell’eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

76. Nella valutazione della LGD da parte dell’ente creditizio va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l’obbligazione sottostante e la garanzia.

77. Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l’ente creditizio non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.

78. Nella misura in cui un ente creditizio non soddisfa i requisiti minimi per le garanzie reali di cui all’allegato VIII, l’importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle sue stime della LGD.

79. Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l’ente creditizio usa le proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell’esposizione stessa.

80. Le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell’ente creditizo, vanno aggiunte alla misura dell’esposizione o della perdita.

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

81. Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Esposizioni al dettaglio

82. In deroga al punto 73, le stime della LGD possono essere derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD.

83. Nonostante il punto 88, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri nel calcolo del proprio fattore di conversione o nelle proprie stime della LGD.

84. Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati di riferimento esterni e interni per stimare le LGD.

85. Le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 73, gli enti creditizi non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se possono dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

2.2.3. Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

86. Gli enti creditizi stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell’ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

87. Gli enti creditizi impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi costanti nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l’impatto patrimoniale di una recessione economica.

88. Le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempimento.

Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l’entità del fattore di conversione, la stima di quest’ultimo incorpora un maggior fattore di cautela.

89. Nell’elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti creditizi tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti creditizi tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dall’inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici.

90. Gli enti creditizi dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. L’ente creditizio è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera.

91. Gli enti creditizi che usano stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall’altro, lo documentano e dimostrano all’autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

92. Le stime del fattore di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Esposizioni al dettaglio

93. In deroga al punto 88, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD.

94. Le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 86, un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi.

2.2.4. Requisiti minimi per la valutazione degli effetti delle garanzie personali e dei derivati su crediti

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD ed esposizioni al dettaglio

95. I requisiti di cui ai punti da 96 a 103 non si applicano alle garanzie prestate da enti e da amministrazioni centrali e banche centrali se l’ente creditizio è stato autorizzato ad applicare le regole di cui agli articoli da 78 a 83 per le esposizioni verso tali entità. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93.

96. Nel caso delle garanzie su crediti al dettaglio, questi requisiti si applicano anche all’assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato, nonché alla stima della PD.

Garanti e garanzie personali ammissibili

97. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio.

98. Ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui ai punti da 18 a 30.

99. La garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l’obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall’ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in una giurisdizione in cui questi possiede averi sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie che prevedono clausole a termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali) possono essere riconosciute previa approvazione delle autorità competenti. Spetta all’ente creditizio dimostrare che i criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell’effetto di attenuazione del rischio.

Criteri di rettifica

100. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l’effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio. Tali criteri rispondono ai requisiti minimi di cui ai punti da 18 a 30.

101. I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l’entità di un’eventuale rischio residuale verso il debitore.

Derivati su crediti

102. I requisiti minimi stabiliti per le garanzie personali nella presente parte si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l’eventuale disallineamento tra l’obbligazione sottostante e l’obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio si applicano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 20. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti acquistati ammissibili, il presente punto si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati.

103. I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l’effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L’ente creditizio tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

2.2.5. Requisiti minimi per i crediti acquistati

Certezza giuridica

104. La struttura dell’operazione assicura che in tutte le prevedibili circostanze l’ente creditizio mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l’ente creditizio si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Per gestore (servicer) si intende un’entità che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera. Gli enti creditizi si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del creditore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

Efficacia dei sistemi di sorveglianza

105. L’ente creditizio sorveglia sia la qualità dei crediti acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. In particolare:

a)      l’ente creditizio valuta la correlazione fra la qualità dei crediti acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro tali evenienze, fra cui l’attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

b)      l’ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l’idoneità del cedente e del gestore. L’ente creditizio o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l’accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

c)      l’ente creditizio valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

d)      l’ente creditizio è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all’interno di ogni aggregato di crediti acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l’altro;

e)      l’ente creditizio si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

Efficacia dei sistemi per la risoluzione delle situazioni problematiche

106. L’ente creditizio è dotato di sistemi e procedure che consentano non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti acquistati, ma anche di anticipare l’insorgere di problemi. In particolare l’ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l’avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti acquistati anomali.

Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei crediti e gli incassi

107. L’ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l’anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

Conformità con le politiche e le procedure interne dell’ente creditizio

108. L’ente creditizio dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra 1) la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e 2) la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

3. Validazione delle stime interne

109. Presso ogni ente creditizio sono presenti solidi meccanismi con cui validare l’accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio. Ogni ente creditizio dimostra all’autorità competente che i meccanismi interni di validazione gli permettono di stimare le prestazioni dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile.

110. Gli enti creditizi comparano regolarmente i tassi effettivi di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e qualora tali tassi non rientrino nell’intervallo atteso di valori per il grado in questione gli enti creditizi analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD o dei fattori di conversione effettuano un’analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni si basano su dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L’ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L’analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l’anno.

111. Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L’analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

112. I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) che i metodi di stima e di validazione sono documentati.

113. Gli enti creditizi prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti creditizi correggono le stime verso l’alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite effettive.

4. Calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni 4.1. Requisito patrimoniale e quantificazione del rischio

114. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali gli enti creditizi rispettano le regole seguenti:

a)      le perdite stimate sono tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti specifici dell’ente creditizio. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell’ente creditizio. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti che lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull’arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L’ente creditizio combina l’analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti creditizi possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall’evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti creditizi prevedono ulteriori margini di cautela;

b)      i modelli impiegati sono in grado di rilevare adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell’ente creditizio, come il rischio generico di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell’ente creditizio. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell’ente creditizio;

c)      il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell’ente creditizio. Gli enti creditizi che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

d)      l’associazione di singole posizioni in relazione a grandezze che ne siano rappresentative, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

e)      gli enti creditizi dimostrano con analisi empiriche l’appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la capacità di rilevare sia il rischio generico che quello specifico;

f)       le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

g)      è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

4.2. Processo di gestione del rischio e controlli

115. Per quanto riguarda l’elaborazione e l’utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali, gli enti creditizi applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l’integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

a)      piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la direzione dell’ente creditizio e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell’infrastruttura per la gestione del rischio se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare le prestazioni del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

b)      sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l’approvazione di eventuali modifiche, l’esame dei parametri immessi e l’analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l’accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi e dei risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

c)      adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e le esposizioni soggette a rischio del portafoglio di strumenti di capitale;

d)      indipendenza funzionale delle unità responsabili dell’elaborazione e dell’applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

e)      adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di model­lizzazione. La direzione assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

4.3. Validazione e documentazione

116. Gli enti creditizi dispongono di solidi sistemi per validare l’accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

117. Gli enti creditizi utilizzano il processo interno di validazione per valutare le prestazioni dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile.

118. I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati.

119. Gli enti creditizi comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L’ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L’analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l’anno.

120. Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L’analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

121. Gli enti creditizi dispongono di regole interne ben definite per le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le previsioni dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra.

122. Il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

5. Governo societario e supervisione 5.1. Governo societario

123. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dal consiglio di amministrazione – o un suo comitato esecutivo - e dall’alta direzione dell'ente creditizio. Tali organi hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell’ente creditizio e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla direzione.

124. L’alta direzione informa il consiglio di amministrazione, o il comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente creditizio.

125. L’alta direzione ha una buona conoscenza dell’impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating. Essa si assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L’alta direzione è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alle prestazioni del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni decise per rimediare alle carenze individuate.

126. L’analisi del profilo di rischio di credito dell’ente creditizio basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti organi. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi e delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

5.2. Controllo del rischio di credito

127. L’unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale a vario titolo responsabile della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all’alta direzione. L’unità è responsabile dell’elaborazione, selezione, messa in opera, supervisione e funzionalità dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.

128. Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più) di controllo del rischio di credito:

a)      la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)      la produzione e l’analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell’ente creditizio;

c)      l’applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d)      l’esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e)      la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f)       la partecipazione attiva all’elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g)      la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h)      la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

129. In deroga al punto 128, gli enti creditizi che utilizzano dati aggregati conformemente ai punti 57 e 58 possono affidare a terzi le seguenti attività:

a)      la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)      la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell’ente creditizio;

c)      la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d)      la documentazione delle modifiche del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri;

e)      la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

Gli enti creditizi che si avvalgono del presente punto assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l’osservanza dei requisiti minimi e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all’interno dell’ente creditizio.

5.3. Audit interno

130. L’audit interno rivede almeno una volta l’anno il sistema di rating dell’ente creditizio e il suo funzionamento, ivi comprese l’attività del servizio crediti e le stime della PD, della LGD, della EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili.

ALLEGATO VIII – Attenuazione del rischio di credito Parte 1 - Ammissibilità

1. La presente parte descrive le forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito ai fini dell’applicazione dell’articolo 92.

2. Ai fini del presente allegato si intende per

“operazioni di prestito garantite”: operazioni che danno origine ad un’esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente;

“operazioni correlate ai mercati finanziari”: operazioni che danno origine ad un’esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente.

1. Protezione del credito assistita 1.1. Compensazione in bilancio

3. La compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l’ente creditizio e la sua controparte può essere riconosciuta.

4. Fermo restando il punto 5, l’ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l’ente creditizio e la controparte. Soltanto i prestiti e i depositi dell’ente creditizio che concede il prestito possono essere soggetti ad una modifica degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese a seguito di un accordo di compensazione in bilancio.

1.2. Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

5. Quando gli enti creditizi utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nella parte 3 del presente allegato, possono essere riconosciuti gli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fermo restando l’allegato II della direttiva [93/6/CEE], per essere riconosciute le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi devono rispettare i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui ai punti da 7 a 11.

1.3. Garanzie reali

6. Quando la tecnica di attenuazione del rischio di credito impiegata si basa sul diritto dell’ente creditizio di liquidare o di mantenere le attività, l’ammissibilità dipende dal fatto che gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se rilevante, gli importi delle perdite attese siano calcolati conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89. È altresì rilevante se venga utilizzato il metodo semplificato o il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, l’ammissibilità dipende inoltre dal fatto che l'operazione sia contabilizzata o meno nel portafoglio di negoziazione.

1.3.1. Ammissibilità nel quadro di tutti i metodi

7. I seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a)      i depositi in contante presso l’ente creditizio che concede il prestito o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente;

b)      i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o di un’agenzia per il credito all’esportazione riconosciute idonee ai fini degli articoli da 78 a 83 che è stata associata dall’autorità competente alla classe 4 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui agli articoli da 78 a 83;

c)      i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea che è stata associata dall’autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti creditizi di cui agli articoli da 78 a 83;

d)      i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea che è stata associata dall’autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

e)      i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un’ECAI idonea che è stata associata dall’autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

f)       gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

g)      l’oro.

Ai fini dell’applicazione della lettera b) la categoria “titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali” include:

i)       i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell’allegato VI, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

ii)      i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83;

iii)     i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Ai fini dell’applicazione della lettera c), la categoria “titoli di debito emessi da enti” include:

i)       i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono stabilite;

ii)      i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti creditizi;

iii)     i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

8. I titoli di debito emessi da enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se rispettano i criteri seguenti:

a)      devono essere quotati in mercati ufficiali;

b)      devono essere classificati come debito di primo rango (senior);

c)      tutte le altre emissioni dell’ente emittente con pari rango per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un’ECAI idonea devono essere state classificate con una valutazione che è stata associata dall’autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

d)      l’ente creditizio che concede il prestito non deve avere informazioni tali da giustificare che l’emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e)      l’ente creditizio può dimostrare alle autorità competenti che la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

9. Le quote di organismi di investimento collettivo possono essere riconosciute come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      devono avere una quotazione pubblica giornaliera;

b)      l’organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8.

L’uso (effettivo o potenziale) di strumenti derivati da parte di un organismo di investimento collettivo a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

10. In relazione al punto 7, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI idoneee, si applica la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, si applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

1.3.2. Altri strumenti ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

11. Oltre alle garanzie reali di cui ai punti da 7 a 10, quando un ente creditizio impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3, i seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili:

a)      gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;

b)      le quote di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)       devono avere una quotazione pubblica giornaliera; e

ii)      l’organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8 e in quelli menzionati al presente punto, lettera a).

L’uso (effettivo o potenziale) da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

1.3.3. Altri strumenti ammissibili per i calcoli di cui agli articoli da 84 a 89

12. In aggiunta alle garanzie reali di cui sopra, le disposizioni dei punti da 13 a 22 si applicano quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo di cui agli articoli da 84 a 89.

a)       Garanzie immobiliari

13. Gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore;

b)      il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell’immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia.

14. Gli enti creditizi possono altresì riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario, considerandole garanzie immobiliari residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

15. Le autorità competenti possono altresì autorizzare i loro enti creditizi a riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, considerandole come garanzie immobiliari non residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

16. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l’osservanza della condizione di cui al punto 13, lettera b) per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento. Ciò non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui sopra di riconoscere come immobili residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro. Gli Stati membri rendono pubblico l'uso che essi fanno di tale deroga.

17. Le autorità competenti degli Stati membri possono rinunciare ad esigere dai loro enti l’osservanza della condizione b) di cui al punto 13 per gli immobili non residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato e che i tassi di perdita derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali soddisfano le condizioni seguenti:

a)      fino al 50 % del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b)      le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5 % dei prestiti in essere in un qualsiasi anno.

18. Se una di queste condizioni non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

19. Le autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui al punto 17 possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro.

b)       Crediti

20. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

c)       Altre garanzie reali materiali

21. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 13 a 19 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

b)      esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L’ente deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l’importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

d)      Leasing

22. Ferme restando le disposizioni della parte 3, punto 73, quando i requisiti di cui alla parte 2, punto 11, sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente creditizio dà in leasing un immobile ad un terzo sono trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di immobile dato in leasing.

1.4. Altri tipi di protezione del credito assistita 1.4.1. Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

23. I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

1.4.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito

24. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciute come protezione dei crediti.

1.4.3. Strumenti di enti riacquistati su richiesta

25. Gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

2. protezione dei crediti non assistita 2.1. Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

26. I seguenti soggetti possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non assistita:

a)      amministrazioni centrali e banche centrali;

b)      amministrazioni regionali o autorità locali;

c)      banche multilaterali di sviluppo;

d)      organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83;

e)      enti del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati dalle autorità competenti come esposizioni verso enti in applicazione degli articoli da 78 a 83;

f)       enti;

g)      altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell’ente creditizio, che

i)       dispongano di una valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta che è stata associata dalle autorità competenti alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

ii)      nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, non dispongano di una valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta e siano valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo le autorità competenti, devono essere connesse alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83.

27. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente agli articoli da 84 a 89, per essere ammissibile un garante deve essere valutato internamente dall’ente creditizio conformemente alle disposizioni dell’allegato VII, parte 4.

28. In deroga al punto 26, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come fornitori di protezione dei crediti non assistita altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.

3. Tipi di derivati su crediti

29. Possono essere riconosciuti ammissibili i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

a)      i credit default swaps;

b)      i total return swaps;

c)      le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

30. Se un ente creditizio acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell’attività protetta (attraverso una riduzione del valore equo (fair value) dell’attività o un aumento degli accantonamenti), la protezione del credito non è riconosciuta.

3.1. Coperture interne

31. Quando un ente creditizio effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti - ossia copre il rischio di credito di un’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione - per ottenere il riconoscimento della protezione ai fini del presente allegato, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne. In tali circostanze, subordinatamente alla conformità di tale trasferimento ai requisiti per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito di cui al presente allegato, si applicano le regole per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito non assistita di cui alle parti da 3 a 6.

Parte 2 – Requisiti minimi

1. Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui l'ente creditizio può essere esposto a seguito dell’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

2. Nonostante l'attenuazione del rischio di credito presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti creditizi continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell’esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l’osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, solo ai fini dell’applicazione del presente punto, per esposizione sottostante si intende l’importo netto dell’esposizione.

1. Protezione del credito assistita 1.1. Compensazione in bilancio (diversa dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari)

3. Il riconoscimento degli accordi di compensazione in bilancio - diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari - ai fini degli articoli da 90 a 93 presuppone il rispetto delle condizioni seguenti:

a)      gli accordi devono disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)      l’ente creditizio deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano nell’accordo di compensazione;

c)      l’ente creditizio deve sorvegliare e controllare i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

d)      l’ente creditizio deve sorvegliare e controllare le esposizioni rilevanti su base netta.

1.2. Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

4. Per essere riconosciuti ai fini degli articoli da 90 a 93, gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari devono:

a)      disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)      assicurare alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi dell’inadempimento, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte;

c)      assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nel quadro del relativo accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all’altra.

5. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui al punto 6.

1.3. Garanzie reali finanziarie 1.3.1. Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro di tutti i metodi

6. Il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie e dell’oro presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

a)      Bassa correlazione

Non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono ammessi.

b)      Certezza giuridica

Gli enti creditizi devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all’applicabilità dei contratti di garanzia nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti creditizi devono effettuare un’analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell’applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all’occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell’applicabilità.

c)      Requisiti operativi

Il contratto di garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia.

Gli enti creditizi devono impiegare solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall’uso di garanzie – compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall’uso di garanzie e l’interazione con il profilo di rischio complessivo dell’ente creditizio.

Gli enti creditizi devono disporre di politiche e di pratiche documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare.

Gli enti creditizi devono calcolare il valore di mercato della garanzia e rivalutarla di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato.

Se la garanzia reale è detenuta da terzi, gli enti creditizi devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore distingua tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

1.3.2. Requisiti minimi aggiuntivi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

7. In aggiunta ai requisiti di cui al punto 6 supra, il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie presuppone che la durata residua della protezione sia quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell’esposizione.

1.4. Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie immobiliari

8. Il riconoscimento delle garanzie immobiliari presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito.

a)      Certezza giuridica

L’ipoteca o il vincolo devono essere validamente opponibili in tutti i sistemi giurisdizionali ed essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia stessa). Il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

b)      Sorveglianza sui valori immobiliari

Il valore dell’immobile deve essere sorvegliato frequentemente ed almeno una volta all’anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell’immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. L’immobile deve essere stimato da un perito indipendente, se le informazioni indicano che il valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile deve essere valutato da un perito indipendente almeno ogni tre anni.

Per “perito indipendente” si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

c)      Documentazione

I tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati dall’ente creditizio e la connessa politica creditizia devono essere chiaramente documentati.

d)      Assicurazione

Gli enti creditizi devono disporre di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

1.5. Requisiti minimi per il riconoscimento di crediti a titolo di garanzia

9. Il riconoscimento dei crediti presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

a)      Certezza giuridica

i)       Il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono costituite le garanzie deve essere solido ed efficace e assicurare che il prestatore possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle garanzie stesse.

ii)      Gli enti creditizi devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Il quadro giuridico deve essere tale da garantire al prestatore di vantare un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di consentire che tali crediti siano subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative o di attuazione.

(iii)    Gli enti creditizi devono effettuare un’analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertare l’applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti.

iv)     L’atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la pronta escussione della garanzia. Le procedure interne dell’ente creditizio devono assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l’inadempimento del cliente e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l’ente creditizio deve avere il diritto di vendere o trasferire i crediti ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

b)      Gestione del rischio

i)       L’ente creditizio deve disporre di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti. Queste devono prevedere, fra l’altro, analisi concernenti l’attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l’ente creditizio si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l’affidabilità.

ii)      Il margine fra l’importo dell’esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell’aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell’ente creditizio oltre a quelli controllati dalla metodologia generale dell’ente stesso. L’ente creditizio deve mantenere un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Deve essere sorvegliata la conformità con i limiti complessivi di concentrazione applicabili all’ente creditizio. Inoltre occorre rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali.

iii)     I crediti dati in garanzia dal debitore devono essere diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, si deve tenere conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l’aggregato di garanzie nel suo insieme.

iv)     I crediti emananti da soggetti collegati al debitore (includendo fra questi le filiazioni e i dipendenti) non devono essere riconosciuti come fattori di attenuazione del rischio.

(v)     L’ente creditizio deve disporre di una procedura documentata per l’incasso diretto dei pagamenti su crediti in situazioni critiche. I necessari strumenti per l’incasso devono essere operativi anche quando l’ente creditizio si basa normalmente sul debitore per gli incassi.

1.6. Requisiti minimi per il riconoscimento di altre garanzie reali materiali

10. Il riconoscimento di altre garanzie reali materiali presuppone che siano rispettate le condizioni seguenti:

a)      il contratto di garanzia deve essere validamente opponibile a termini di tutte le leggi applicabili e consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

b)      con la sola eccezione dei crediti privilegiati consentiti menzionati al punto 9, lettera a), ii), sono ammissibili solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale. Pertanto, l’ente creditizio deve vantare sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri creditori;

c)      il valore della garanzia deve essere verificato con frequenza ed almeno una volta all’anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

d)      il contratto di prestito deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

e)      i tipi di garanzie materiali accettate dall’ente creditizio e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l’ammontare di ciascun tipo di garanzia e l’importo dell’esposizione devono essere chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di fido e visionabili per ispezioni;

f)       le politiche di credito dell’ente creditizio riguardo alla struttura dell’operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l’ammontare della garanzia rispetto a quello dell’esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia;

g)      sia la valutazione iniziale che la rivalutazione devono tenere pienamente conto dell’eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. Il processo di valutazione e di rivalutazione deve prestare particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

h)      l’ente creditizio deve avere il diritto di ispezionare fisicamente i beni. Deve disporre di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all’ispezione fisica;

i)       l’ente creditizio deve adottare le misure necessarie per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

1.7. Requisiti minimi per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni garantite

11. Il trattamento delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing presuppone che siano rispettati i requisiti seguenti:

a)      per il riconoscimento come garanzia del tipo di bene dato in leasing devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti da 8 a 10, a seconda del caso;

b)      vi deve essere una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla locazione del bene, alla sua destinazione d’uso, alla sua età e al piano di ammortamento;

c)      vi deve essere una solida base giuridica che assicuri il diritto di proprietà del locatore sul bene e la possibilità di far valere tempestivamente tale diritto; e

d)      il divario fra il tasso di ammortamento del bene materiale e il piano di ammortamento dei canoni dovuti non deve essere talmente ampio da sovrastimare l’effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

1.8. Requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di protezione del credito assistita 1.8.1. Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

12. Per essere ammessa al trattamento di cui alla parte 3, punto 80, la protezione di cui alla parte 1, punto 23 deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)      il credito del debitore verso l’ente terzo deve essere esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell’ente creditizio che concede il prestito;

b)      l’ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

c)      a seguito della notifica l’ente terzo deve essere in grado di effettuare pagamenti solo all’ente creditizio che concede il prestito o ad altre parti con il consenso del predetto ente creditizio;

d)      la costituzione in garanzia o la cessione in pegno deve essere incondizionata e irrevocabile.

1.8.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito

13. Il riconoscimento delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      la società che fornisce l’assicurazione vita può essere qualificata come fornitore riconosciuto di protezione del credito non assistita ai sensi della parte 1, punto 26;

b)      la polizza di assicurazione vita deve essere esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all’ente creditizio che concede il prestito;

c)      la società che fornisce l’assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può risolvere il contratto o versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell’ente creditizio che concede il prestito;

d)      la polizza deve avere un valore di riscatto dichiarato che non è riducibile;

e)      l’ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto tempestivamente in caso di inadempimento del debitore;

f)       l’ente creditizio che concede il prestito deve essere informato dell’eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

g)      la protezione del credito deve essere fornita per tutta la durata del prestito; e

h)      la garanzia deve essere legalmente opponibile in tutti i sistemi giurisdizionali interessati.

2. La protezione del credito non assistita e le credit linked notes 2.1. Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

14. Fermo restando il punto 16, il riconoscimento della protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      la protezione del credito deve essere diretta;

b)      l’entità della protezione del credito deve essere chiaramente definita e incontrovertibile;

c)      il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore che:

i)       consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,

ii)      aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell’esposizione protetta,

iii)     eviterebbe al fornitore della protezione l’obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti; o

iv)     consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d)      la protezione del credito deve essere validamente opponibile in tutti i sistemi giurisdizionali interessati.

2.1.1. Requisiti operativi

15. L’ente creditizio deve dimostrare all’autorità di vigilanza competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall’uso di garanzie personali o derivati su crediti. L’ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che la sua strategia per quanto riguarda l’uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

2.2. Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

16. Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un’amministrazione centrale o di una banca centrale, di un’amministrazione regionale o di un’autorità locale i crediti verso le quali sono trattati come i crediti verso il governo del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l'esposizione può essere trattata come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall’entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      la controgaranzia deve coprire tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b)      la garanzia principale e la controgaranzia devono soddisfare tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali ai punti 14, 15 e 17, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all’obbligazione principale;

c)      l’autorità competente deve accertare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell’entità in questione.

2.3. Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

17. Il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano rispettate anche le condizioni seguenti:

a)      in caso di inadempimento o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l’ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione. Il pagamento da parte del garante non deve essere subordinato alla condizione che l’ente creditizio che concede il prestito si rivalga in primo luogo sul debitore;

b)      la garanzia personale deve essere un’obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c)      fermo restando il disposto della frase che segue, la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

18. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui alla lettera a) possono essere considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      le autorità competenti si sono accertate che l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

b)      le autorità competenti si sono accertate in altro modo degli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto.

2.4. Requisiti operativi aggiuntivi per i derivati su crediti

19. Il riconoscimento di un derivato su crediti presuppone che siano altresì rispettate le condizioni seguenti:

a)      fatto salvo il disposto della lettera b), gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere quanto meno:

i)       il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell’obbligazione contrattuale sottostante, in essere all’epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell’obbligazione sottostante o ad esso inferiore),

ii)      il fallimento, l’insolvenza o l’incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l’ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

iii)     la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all’origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);

b)      quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), iii), la protezione del credito può essere comunque riconosciuta previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto alla parte 3, punto 84;

c)      per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell’obbligazione sottostante dopo l’evento creditizio;

d)      se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell’acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l’obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

e)      devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia de­terminato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al venditore della protezione. L’acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell’evento creditizio.

20. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l’obbligazione sottostante e l’obbligazione di riferimento del derivato stesso (ossia l’obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l’obbligazione consegnabile) o tra l’obbligazione sottostante e l’obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo a condizione che:

a)      l’obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l’obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell’obbligazione sottostante;

b)      l’obbligazione sottostante e l’obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l’obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

Parte 3 – Calcolo degli effetti dell’attenuazione del rischio di credito

1. Ferme restando le parti da 4 a 6, quando sono rispettate le disposizioni delle parti 1 e 2, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui alla sottosezione 1, articoli da 78 a 83 e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di cui agli articoli da 84 a 89 possono essere modificati conformemente alle disposizioni della presente parte.

2. Il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito sono trattati come garanzie reali.

1. Protezione del credito assistita 1.1. Credit linked notes

3. Gli investimenti in credit linked note emesse dall’ente creditizio che concede il prestito possono essere trattati come garanzie in contante.

1.2. Compensazione in bilancio

4. I crediti e i depositi presso l’ente creditizio che concede il prestito soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in contante.

1.3. Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari 1.3.1. Calcolo del valore dell’esposizione corretto integralmente

a)           Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne

5. Fermi restando i punti da 12 a 22, nel calcolare il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, le rettifiche per volatilità da applicare sono calcolate secondo le modalità esposte in appresso utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato ai punti da 35 a 60 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. Per l’uso del metodo basato sulle stime interne si applicano le stesse condizioni e gli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

6. La posizione netta in ciascun tipo di titolo è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione, il valore totale dei titoli di tale tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’accordo.

7. Ai fini dell’applicazione del punto 6, per tipo di titolo si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati ai punti da 35 a 60.

8. La posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell’accordo tipo di compensazione è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell’accordo tipo di compensazione, sommato all’importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo.

9. La rettifica per volatilità appropriata per un dato tipo di titolo o di posizione in contante è applicata alla posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

10. La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell’accordo tipo di compensazione.

11. E* è calcolata conformemente alla formula seguente:

E* = max {0, [(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|posizione netta in ciascun titolo| x Hsec) + + (∑|Efx| x Hfx)]}

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

∑(E) è la somma di tutte le E nel quadro dell’accordo.

∑(C) è la somma di tutte le C nel quadro dell’accordo.

Efx è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta diversa da quella di regolamento dell’accordo quale calcolata in applicazione del punto 8.

Hsec è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato tipo di titolo.

Hfx è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio.

E* è il valore dell’esposizione corretto integralmente.

b)           Metodo dei modelli interni

12. In alternativa all’uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall’applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all’accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli interni utilizzati per questo metodo forniscono stime della variazione potenziale di valore dell’importo non garantito dell’esposizione (∑E - ∑C).

13. Un ente creditizio può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra metodo standardizzato e metodo IRB di base per la misurazione del rischio di credito. Tuttavia se un ente creditizio decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, lo applica all’intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui ai punti da 5 a 11.

14. È consentito l’impiego del metodo dei modelli interni agli enti creditizi che abbiano ottenuto il riconoscimento di un modello interno per la gestione del rischio ai termini dell’allegato V della direttiva [93/6/CEE].

15. Gli enti creditizi che non hanno ottenuto dalle autorità di vigilanza il riconoscimento di uno di tali modelli ai termini della direttiva 93/6/CEE possono presentare alle autorità competenti una domanda di riconoscimento di un modello interno per la misurazione del rischio ai fini dell’applicazione dei presenti punti.

16. Il riconoscimento viene concesso solo a condizione che l’autorità competente si sia accertata che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall’ente creditizio sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

a)      il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell’ente creditizio e servire come base per la segnalazione delle esposizioni soggette a rischio all’alta direzione dell’ente stesso;

b)      l’ente creditizio deve avere un’unità di controllo del rischio che sia indipendente dalle unità operative e riferisca direttamente all’alta direzione. L’unità deve essere responsabile dell’elaborazione e dell’applicazione del sistema di gestione del rischio dell’ente creditizio. Essa deve elaborare ed analizzare quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti di posizione;

c)      le segnalazioni quotidiane elaborate dall’unità di controllo del rischio devono essere verificate da dirigenti che abbiano l’autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell’esposizione complessiva al rischio;

d)      l’ente creditizio deve avere un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell’uso di modelli sofisticati utilizzati nell’unità di controllo del rischio;

e)      l’ente creditizio deve disporre di procedure per sorvegliare e assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli interni concernenti il funzionamento complessivo del sistema di misurazione del rischio;

f)       i modelli dell’ente creditizio devono aver dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

g)      l’ente creditizio deve attuare con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove devono essere verificati dall’alta direzione e influire sulle politiche ed i limiti che essa impone;

h)      nell’ambito del suo processo regolare di revisione interna, l’ente creditizio deve condurre una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica deve includere le attività sia delle unità operative sia dell’unità indipendente di controllo del rischio;

i)       l’ente creditizio deve condurre una verifica del proprio sistema di gestione del rischio, quanto meno con frequenza annuale.

17. Il calcolo della variazione potenziale di valore è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

a)      calcolo quanto meno quotidiano della variazione potenziale di valore;

b)      intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

c)      periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

d)      periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

e)      aggiornamenti trimestrali delle serie di dati.

18. Le autorità competenti impongono che il modello interno per la misurazione del rischio comprenda un numero sufficiente di fattori di rischio in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

19. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare correlazioni empiriche nell’ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si sono accertate che il sistema applicato dall’ente per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

20. Un ente creditizio che impieghi il metodo dei modelli interni è tenuto a verificarne i risultati mediante un test retrospettivo effettuato su un campione di 20 controparti individuato su base annuale. Questo campione comprende le dieci controparti maggiori, determinate dall’ente creditizio in base al proprio metodo di calcolo delle esposizioni, e altre dieci controparti scelte a caso. Per ciascun giorno e per ciascuna controparte l’ente creditizio confronta la variazione effettiva dell’importo dell’esposizione verso la controparte su un arco temporale di un giorno con la variazione stimata dell’importo dell’esposizione calcolato tramite il metodo dei modelli interni alla chiusura della giornata lavorativa precedente. Ogni osservazione in cui la variazione effettiva dell’esposizione eccede la stima del modello interno dà origine a un’eccezione. A seconda del numero di eccezioni rilevate nelle osservazioni riferite alle 20 controparti negli ultimi 250 giorni (per un totale di 5 000 osservazioni), la stima prodotta dal modello interno è maggiorata sulla base del moltiplicatore di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Zona || Numero di eccezioni || Moltiplicatore

Zona verde ||             0-99 ||             1

||             100-119 ||             1,13

||             120-139 ||             1,17

Zona gialla ||             140-159 ||             1,22

||             160-179 ||             1,25

||             180-199 ||             1,28

Zona rossa ||             200 o più ||             1,33

Nell’ambito dei suoi test retrospettivi, l’ente creditizio conferma che le eccezioni non sono concentrate nelle sue esposizioni verso una o più controparti.

21. Il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni viene calcolato secondo la formula seguente:

E* = max {0, [(∑E - ∑C) + (stima risultante dal modello interno x il moltiplicatore se del caso)]}

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione della sottosezione 1, articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

C è il valore corrente dei titoli presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

∑(E) è la somma di tutte le E rientranti nell’accordo.

∑(C) è la somma di tutte le C rientranti nell’accordo.

22. Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base di modelli interni, gli enti creditizi impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

1.3.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione

Metodo standardizzato

23. E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 22, è considerata come il valore dell’esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all’accordo tipo di compensazione ai fini dell’articolo 80.

Metodo IRB di base

24. E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 22, è considerata come il valore dell’esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all’accordo tipo di compensazione ai fini dell’allegato VII.

1.4. Garanzie reali finanziarie 1.4.1. Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

25. Il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie può essere utilizzato solo se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83. Un ente creditizio non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Valutazione

26. In base al metodo semplificato, alle garanzie reali finanziarie riconosciute viene assegnato un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente alla parte 2, punto 6.

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

27. Il fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 se il creditore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia si applica alle parti dei crediti coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte garantita non può essere inferiore al 20%, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 28 a 30. La parte residua dell’esposizione riceve la ponderazione del rischio applicabile ad un’esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.

Operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito

28. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0% si applica alla parte garantita dell’esposizione derivante da operazioni conformi ai criteri enumerati ai punti 59 e 60. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10%.

Operazioni in strumenti derivati OTC soggette a rivalutazione (marking-to-market) giornaliera

29. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0% è applicato, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza dell’allegato III per gli strumenti derivati enumerati nell’allegato IV e soggetti ad una rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta. Un fattore di ponderazione del rischio del 10% si applica, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali che beneficiano di un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Ai fini dell’applicazione del presente punto, la categoria “titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali” include:

a)      i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione degli articoli da 78 a 83;

b)      i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base agli articoli da 78 a 83;

c)      i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Altre operazioni

30. Può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% se l’esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

a)      la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

b)      la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20%.

Ai fini del presente punto, la categoria “titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali” include i titoli indicati alla sezione precedente.

1.4.2. Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

31. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell’uso del metodo integrale, si applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto ai punti da 35 a 60 infra, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

32. Fermo restando il trattamento per i disallineamenti di valuta nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC di cui al punto 33, quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l’esposizione sottostante, una rettifica per la volatilità delle valute viene aggiunta alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito ai punti da 35 a 60.

33. Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza dell’allegato III, si applica una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall’accordo di compensazione, si applica solo un’unica rettifica per volatilità.

a)           Calcolo dei valori corretti

34. Il valore della garanzia corretta per la volatilità è calcolato come segue per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai punti da 5 a 24:

CVA = C x (1-HC-HFX)

Il valore dell’esposizione corretto per la volatilità da prendere in considerazione è calcolato come segue:

EVA = E x (1+HE), e nel caso delle operazioni in derivati OTC EVA = E.

Il valore dell’esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, è calcolato come segue:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}

dove:

E è il valore dell’esposizione quale determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l’esposizione non fosse garantita.

EVA è l’importo dell’esposizione corretto per la volatilità.

CVA è il valore della garanzia corretto per la volatilità.

CVAM è CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della parte 4.

HE è la rettifica per volatilità appropriata per l’esposizione (E), quale calcolata in applicazione dei punti da 35 a 60.

HC è la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione dei punti da 35 a 60.

HFX è la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione dei punti da 35 a 60.

E* è il valore dell’esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia.

b)           Calcolo delle rettifiche per volatilità da applicare

35. Le rettifiche per volatilità possono essere calcolate in due modi: in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne.

36. Un ente creditizio può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra gli articoli da 78 a 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia, gli enti creditizi che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne devono applicarlo all’intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

Se la garanzia reale consiste in un paniere di elementi riconosciuti, la rettifica per volatilità è pari a, dove ai rappresenta la proporzione di un elemento del paniere rispetto alla garanzia complessiva e Hi è la rettifica per volatilità applicabile a tale elemento.

i)            Rettifiche di vigilanza per volatilità

37. Le tabelle da 2 a 5 riportano le rettifiche per volatilità applicabili nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una rivalutazione giornaliera).

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito || Durata residua || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d)

|| || periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%) || periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

1 || ≤ 1 anno || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707

|| >1 ≤ 5 anni || 2,828 || 2 || 1,414 || 5,657 || 4 || 2,828

|| > 5 anni || 5,657 || 4 || 2,828 || 11,314 || 8 || 5,657

2-3 || ≤ 1 anno || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414

|| >1 ≤ 5 anni || 4,243 || 3 || 2,121 || 8,485 || 6 || 4,243

|| > 5 anni || 8,485 || 6 || 4,243 || 16,971 || 12 || 8,485

4 || ≤ 1 anno || 21,213 || 15 || 10,607 || N A || N A || N A

|| >1 ≤ 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N A || N A || N A

|| > 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N A || N A || N A

Tabella 3

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine

|| periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%) || periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

1 || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707

2-3 || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414

Tabella 4

Altri tipi di garanzie o di esposizioni

|| periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

Principali indici strumenti di capitale, principali indici obbligazioni convertibili || 21,213 || 15 || 10,607

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali || 35,355 || 25 || 17,678

Contante || 0 || 0 || 0

Oro || 21,213 || 15 || 10,607

Tabella 5

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

11,314 || 8 || 5,657

38. Per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi. Per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi.

39. Nelle tabelle da 2 a 5 e nei punti da 40 a 42, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale le autorità competenti associano la valutazione esterna del merito di credito in applicazione degli articoli da 78 a 83. A tali fini si applica altresì il disposto della parte 1, punto 10.

40. Per i titoli non ammissibili prestati o venduti nell’ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

41. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile, visto il periodo di liquidazione dell’operazione di cui al punto 38, ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

42. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui alla parte 1, punto 8, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

ii)           Stime interne delle rettifiche per volatilità

43. Le autorità competenti possono consentire agli enti che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 48 a 57 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

44. Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta pari o superiore a investment grade (qualità elevata), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

45. Nel definire le relative categorie gli enti creditizi considerano la tipologia dell’emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall’ente creditizio nella categoria specifica.

46. Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, le rettifiche per volatilità sono calcolate per ciascuna singola voce.

47. Gli enti creditizi che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale e/o tassi di cambio.

Criteri quantitativi

48. Per il calcolo delle rettifiche per volatilità viene impiegato un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile.

49. Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite; a 5 giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito; e a 10 giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

50. Gli enti creditizi possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui al punto 49 per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la fomula seguente:

dove TM è il periodo di liquidazione rilevante;

HM è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione rilevante;

HN è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN.

51. Gli enti creditizi tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Il periodo di liquidazione è corretto verso l’alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l’evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale (ad esempio, un regime di ancoraggio valutario). Tali casi sono studiati tramite prove di stress.

52. Il periodo storico di osservazione (periodo campione) per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti creditizi che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi). Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti creditizi di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi.

53. Gli enti creditizi aggiornano le loro serie di dati con frequenza non inferiore a tre mesi, verificandone l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. Ciò implica che le rettifiche per volatilità siano calcolate quantomeno ogni tre mesi.

Criteri qualitativi

54. Le stime della volatilità sono impiegate nel processo giornaliero di gestione del rischio dell’ente creditizio, anche in relazione ai limiti interni di esposizione.

55. Se il periodo di liquidazione impiegato dall’ente creditizio nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente parte per il tipo di operazione in questione, le rettifiche per volatilità dell'ente creditizio sono maggiorate utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al punto 50.

56. Gli enti creditizi dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l’osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio.

57. Nell'ambito del processo di revisione interna dell’ente creditizio è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell’ente creditizio ha luogo con cadenza mimima annuale e riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

a)      l’integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

b)      la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

c)      la verifica della coerenza, della tempestività e dell’affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

d)      l’accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

iii)          Maggiorazione delle rettifiche per volatilità

58. Le rettifiche per volatilità di cui ai punti da 37 a 42 sono quelle applicabili in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente creditizio utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente ai punti da 43 a 57, esse vengono calcolate in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, le rettifiche per volatilità sono maggiorate. Esse si calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

dove

H è la rettifica per volatilità applicabile,

HM     è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

NR è pari al numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

TM è il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

iv)          Condizioni per l’applicazione di una rettifica per volatilità dello 0%

59. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 35 a 38 e di applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 22.

a)      L’esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di cui alla parte 1, punto 7, lettera b).

b)      L’esposizione e la garanzia reale devono essere denominate nella stessa valuta.

c)      La durata dell’operazione non deve superare un giorno oppure sia l’esposizione sia la garanzia reale devono essere soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera.

d)      Viene considerato che il lasso di tempo tra l’ultima rivalutazione precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l’escussione della garanzia reale non debba superare i quattro giorni lavorativi.

e)      L’operazione deve essere regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.

f)       La documentazione che disciplina l’operazione deve essere conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione.

g)      L’operazione deve essere disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l’immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all’obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente.

h)      La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria “operatori primari di mercato” può comprendere i seguenti soggetti:

– le entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b), alle esposizioni verso le quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83;

– gli enti;

– le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio del 20% in forza degli articoli da 78 a 83 o che, nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente agli articoli da 83 a 89, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alla classe di merito di credito 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

– gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

– i fondi pensione regolamentati;

– gli organismi di compensazione riconosciuti.

60. Se un’autorità competente autorizza il trattamento di cui al punto 59 nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito a fronte di titoli emessi dalla propria amministrazione centrale, le altre autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di loro competenza di trattare le operazioni di quel tipo allo stesso modo.

c)           Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

Metodo standardizzato

61. E* quale calcolata secondo le modalità di cui al punto 34 è considerata come valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 80.

Metodo IRB di base

62. LGD* (la perdita effettiva in caso di inadempimento), calcolata come stabilito al presente punto, è considerata come LGD ai fini dell’allegato VII.

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]}

dove

LGD è la perdita in caso di inadempimento applicabile, in applicazione degli articoli da 84 a 89, all’esposizione qualora non fosse garantita,

E è il valore dell’esposizione in applicazione degli articoli da 84 a 89;

E* è calcolata come previsto al punto 34.

1.5. Altre garanzie reali ammissibili ai fini dell’applicazione degli articoli da 84 a 89 1.5.1. Valutazione

a)           Garanzie immobiliari

63. L’immobile è stimato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari, l’immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario.

64. Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

65. Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente.

66. Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui alla parte 2, punto 8 e di eventuali diritti di prelazione sull’immobile.

b)           Crediti

67. Il valore dei crediti è l’ammontare incassabile.

c)           Altre garanzie reali materiali

68. Il bene è valutato al suo valore di mercato, che corrisponde all’importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

1.5.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

a)           Trattamento generale

69. LGD* (la perdita effettiva in caso di inadempimento), calcolata in applicazione dei punti da 70 a 73, è considerata come LGD ai fini dell’allegato VII.

70. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell’esposizione (E) è inferiore al livello soglia C* (il livello minimo di copertura prescritto) di cui alla tabella 6, LGD* è pari alla LGD prevista nell’allegato VII per le esposizioni non garantite verso la controparte.

71. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell’esposizione supera un secondo più elevato livello soglia C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD) di cui alla tabella 6, LGD* è determinata conformemente alla tabella seguente.

72. In questo ambito, quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l’esposizione nel suo complesso, l’esposizione è scomposta in due parti: la parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C** e la parte residua.

73. La tabella 6 riporta la LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni.

Tabella 6

LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

|| LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali || LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali || Livello minimo di copertura dell’esposizione prescritto (C*) || Livello minimo di copertura dell’esposizione prescritto (C**)

Crediti || 35% || 65% || 0% || 125%

Immobili residenziali/immobili non residenziali || 35% || 65% || 30% || 140%

Altre garanzie reali || 40% || 70% || 30% || 140%

A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono

a)      consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e

b)      consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 35% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di attrezzature.

Alla scadenza del periodo summenzionato, la deroga è soggetta a riesame.

b)           Trattamento alternativo per le garanzie immobiliari

74. Previo il rispetto dei requisiti di cui al presente punto e al punto 75 ed in alternativa al trattamento di cui ai punti da 69 a 73, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla parte dell’esposizione pienamente garantita dal bene immobile residenziale o non residenziale situato nel territorio di tale Stato membro, se si sono accertate che i mercati rilevanti siano ben sviluppati e consolidati e i tassi di perdita da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali si mantengano entro i limiti seguenti:

a)      fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60% del valore del credito ipotecario) non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali e/o non residenziali in un qualsiasi anno;

b)      le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.

75. Se una delle condizioni di cui al punto 74 non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

76. Le autorità competenti che non autorizzano il trattamento di cui al punto 73 possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell’ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l’osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.

1.6. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

77. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 ed un’esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili, la LGD* (la perdita effettiva in caso di inadempimento) da utilizzare quale LGD ai fini dell’allegato VII è calcolata secondo le modalità seguenti.

78. L’ente creditizio fraziona il valore dell’esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità di cui al punto 34) in parti coperte ciascuna da un unico tipo di garanzia reale. L’ente creditizio, ad esempio, suddivide l’esposizione, a seconda dei casi, in una quota coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una coperta da crediti, una coperta da immobili non residenziali e/o residenziali, una coperta da altre garanzie reali ammissibili e una non garantita.

79. La LGD* di ciascuna parte dell’esposizione è calcolata separatamente conformemente alle disposizioni pertinenti del presente allegato.

1.7. Altri tipi di protezione del credito assistita 1.7.1. Depositi presso enti terzi

80. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 12, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 23 può essere trattata come una garanzia dell’ente terzo.

1.7.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito

81. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 13, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 24 può essere trattata come una garanzia offerta dall’impresa di assicurazione che fornisce l’assicurazione vita. Il valore di protezione del credito riconosciuto è il valore di riscatto della polizza di assicurazione vita.

1.7.3. Strumenti di enti riacquistati su richiesta

82. Gli strumenti ammessi in applicazione della parte 1, punto 25, possono essere trattati come garanzia dell’ente emittente.

83. A tali fini il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

a)      quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b)      quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di cui alla parte 1, punto 8.

2. La protezione del credito non assistita 2.1. Valutazione

84. Il valore della protezione del credito non assistita (G) è l’importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all’origine di perdite su crediti (ad esempio l’imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore di protezione del credito calcolato in applicazione del presente punto, prima frase è ridotto del 40%.

85. Quando la protezione del credito non assistita è denominata in una valuta diversa da quella dell’esposizione (disallineamento di valuta) il valore di protezione del credito è ridotto mediante l’applicazione di una rettifica per volatilità HFX secondo la formula seguente:

G* = G x (1-HFX)

dove

G è l’importo nominale della protezione del credito,

G* è G corretto per l’eventuale rischio di cambio e

Hfx è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l’obbligazione sottostante;

in assenza di disallineamento di valuta

G* = G

86. Le rettifiche per volatilità da applicare in caso di disallineamenti di valuta possono essere calcolate in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche basate su stime interne come indicato ai punti da 35 a 58.

2.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese 2.2.1. Protezione parziale – Divisione in segmenti (tranche)

87. Quando un ente creditizio trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui agli articoli da 94 a 101. Le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono considerate equivalenti a posizioni first loss non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

2.2.2. Metodo standardizzato

a)           Protezione completa

88. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, g è il fattore di ponderazione del rischio da assegnare ad un’esposizione pienamente coperta da una protezione del credito non assistita (GA),

dove

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83; e

GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 85, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

b)           Protezione parziale – Stesso rango

89. Quando l’importo garantito è inferiore a quello del valore dell’esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia l’ente creditizio e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite, è concesso un alleggerimento proporzionale dei requisiti patrimoniali. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula seguente:

(E-GA) x r + GA x g

dove

E è il valore dell’esposizione;

GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 85, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4;

r è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato agli articoli da 78 a 83;

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83.

c)           Garanzie di governi

90. Le autorità competenti possono estendere il trattamento di cui all’allegato VI, punti da 4 a 6, alle esposizioni o alle quote di esposizioni assistite da garanzia dell’amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l’esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

2.2.3. Metodo IRB di base

Protezione completa / Protezione parziale – Stesso rango

91. Per la quota garantita dell’esposizione (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell’applicazione dell’allegato VII, parte 2, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non assistita non subordinata, la LGD da applicare ai fini dell’allegato VII, parte 2 può essere quella associata a crediti di primo rango.

92. Per eventuali quote non garantite dell’esposizione la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell’esposizione sottostante.

93. GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 85 supra ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

Parte 4 – Disallineamenti di durata

1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell’esposizione protetta. Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è riconosciuta qualora

a)      la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno; o

b)      l’esposizione sia un’esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui all’allegato VII, parte 2, punto 13.

1. Definizione di durata

3. Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata effettiva dell’attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il punto 4, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

4. Quando l’opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l’opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell’acquirente della protezione e i termini contrattuali all’origine della protezione incentivano l’ente creditizio ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

5. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell’inadempimento sull’obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

2. Valutazione della protezione 2.1. Operazioni soggette a protezione del credito assistita - Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

6. In caso di disallineamento tra la durata dell’esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta.

2.2. Operazioni soggette a protezione del credito assistita - Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

7. La durata della protezione del credito e quella dell’esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*)

dove

CVA è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato alla parte 3, punto 34 o, se inferiore, l’importo dell’esposizione;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5 oppure è pari al valore di T, se inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell’esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t* è pari a 0,25.

CVAM corrisponde a CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata da includere nella formula per il calcolo del valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) di cui alla parte 3, punto 34.

2.3. Operazioni soggette a protezione del credito non assistita

8. La durata della protezione del credito e quella dell’esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

GA = G* x (t-t*)/(T-t*)

dove

G* è l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

GA è G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, oppure è pari al valore di T se inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell’esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t* è pari a 0,25.

GA è considerato come il valore della protezione ai fini dell’applicazione della parte 3, punti da 84 a 93.

Parte 5 – Combinazioni di strumenti di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato

1. Quando un ente creditizio che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione (ad esempio una garanzia reale e una personale a parziale copertura dell’esposizione), esso è tenuto a suddividere l’esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito (ad esempio la parte coperta da garanzia reale e quella coperta da garanzia personale) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 e al presente allegato.

2. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo soggetto hanno durata diversa, si applica un metodo analogo a quello descritto al punto 1.

Parte 6 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni (basket)

1. Derivati su crediti di tipo “first-to-default”

1. Quando un ente creditizio ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l’ente creditizio può modificare il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell’importo delle perdite attese per l’esposizione che, in mancanza della protezione del credito, determinerebbe l’importo minimo dell’esposizione ponderato per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 o degli articoli da 84 a 89 secondo quanto previsto nel presente allegato, ma solo se il valore dell’esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito.

2. Derivati su crediti di tipo “nth-to-default” n

2. Qualora sia l’n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l’ente creditizio che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui al punto 1 per i derivati di tipo first-to-default con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.

ALLEGATO IX – Cartolarizzazione Parte 1 – Definizioni ai fini dell’allegato IX

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

– “margine positivo” (excess spread): il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;

– “opzione clean-up call”: un’opzione contrattuale che consente ad un ente cedente (originator) di riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l’importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello;

– “linea di liquidità”: la posizione inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi finanziari destinati agli investitori;

– “Kirb”: l’8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, addizionato all’importo delle perdite attese associato a tali esposizioni calcolate in applicazione dei predetti articoli;

– “metodo basato sui rating”: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 45 a 49;

– “metodo della formula di vigilanza”: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 50 a 52;

– “posizione priva di rating”: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea quale definita all’articolo 97;

– “posizione con rating”: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea quale definita all’articolo 97;

– “programma di cambiali finanziarie garantite da attività” (asset-backed commercial paper programme” – programma ABCP)”: un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie (commercial paper) con una durata originaria pari o inferiore ad un anno.

Parte 2 – Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito e per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate

1. Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito per le cartolarizzazioni tradizionali

1. L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se il rischio di credito associato con le esposizioni cartolarizzate è stato trasferito in misura significativa a parti terze e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

a)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell’operazione;

b)      le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente creditizio cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

c)      i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente creditizio cedente;

d)      il cessionario è un soggetto giuridico costituito ad hoc per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity, di seguito SSPE);

e)      l’ente creditizio cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente creditizio cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;

f)       per quanto riguarda le opzioni clean-up call, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)       l’esercizio dell’opzione clean-up call è a discrezione dell’ente creditizio cedente;

ii)      l’opzione clean-up call è esercitabile solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10%; e

iii)     l’opzione clean-up call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di rafforzamento del credito (credit enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito;

g)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione non contiene clausole che:

i)       a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all’ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate, o

ii)      accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell’aggregato sottostante.

2. Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito per le cartolarizzazioni sintetiche

2. L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti 3 e 4 infra se il rischio è stato trasferito in misura significativa a terzi mediante protezione del credito assistita o non assistita e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

a)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell’operazione;

b)      gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi alle prescrizioni in materia di ammissibilità e di altro tipo di cui agli articoli da 90 a 93 per il riconoscimento di tale protezione del credito. In questo ambito, le SSPE non sono fornitori ammissibili di protezione del credito non assistita;

c)      gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

i)       impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)      consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)     a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all’ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione;

iv)     innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente creditizio o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell’aggregato sottostante;

d)      è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati, che confermi l’opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

3. Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente creditizio cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica

3. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, l'ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermi restando i punti da 5 a 8, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla parte 4 e non quelle di cui agli articoli da 78 a 89. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

4. Per ragioni di chiarezza, si specifica che il punto 3 si riferisce all’intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fermi restando i punti da 5 a 8, l’ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della parte 4, compresi quelli relativi al riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito. Ad esempio quando un segmento è trasferito ad un terzo mediante una protezione del credito non assistita, il fattore di ponderazione del rischio di tale parte terza si applica al segmento nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente creditizio cedente.

3.1. Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

5. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al punto 3, vengono presi in considerazione eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti da 6 a 8. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni.

6. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente all’allegato VIII.

7. Quando un ente creditizio cedente utilizza la parte 4, punti da 6 a 35 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, esso ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono privi di una valutazione del merito di credito o che ne hanno una di qualità inferiore a “investment grade”. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula seguente:

RW* è [RW(SP) x (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)]

dove:

RW* rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 75, lettera a);

RW(Ass) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate pro-quota;

RW(SP) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 3, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t* è pari a 0,25.

8. Quando un ente creditizio cedente utilizza la parte 4, punti da 36 a 74 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, esso ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti o le quote di essi che sono associati ad un fattore di ponderazione del rischio del 1250% in forza di tali punti. Per tutti gli altri segmenti o quote di segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula di cui al punto 7.

Parte 3 - Valutazioni esterne del merito di credito

1. Requisiti per l’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

1. Per essere utilizzata ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui alla parte 4 del presente allegato, una valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)      non vi deve essere disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente creditizio ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione inerente a cartolarizzazione in questione;

b)      deve essere a disposizione del pubblico e del mercato. Le valutazioni sono considerate pubblicamente disponibili solo se sono state pubblicate in una forma accessibile al pubblico e se sono incluse nella matrice di migrazione dell’ECAI. Le valutazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicamente disponibili.

2. Uso delle valutazioni del merito di credito

2. L’ente creditizio può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò “ECAI prescelte”, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 94 a 101.

3. Fermi restando i punti da 5 a 7 infra, un ente creditizio utilizza le valutazioni delle ECAI prescelte in modo coerente rispetto alle sue posizioni inerenti a cartolarizzazione.

4. Fermi restando i punti 5 e 6, un ente creditizio non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa struttura di cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI.

5. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l’ente creditizio usa la valutazione meno favorevole.

6. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

7. Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione degli articoli da 90 a 93 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a cartolarizzazione da un’ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammessa in applicazione degli articoli da 90 a 93, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

3. Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

8. Le autorità competenti stabiliscono con quale classe di merito di credito delle tabelle di cui alla parte 4 è associata ciascuna valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea. A tal fine le autorità competenti distinguono tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione. Esse considerano i fattori quantitativi, quali i tassi di inadempimento e/o di perdita, e i fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI e il significato della valutazione.

9. Le autorità competenti si adoperano per assicurare che le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito di ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. A tal fine possono anche decidere, se del caso, di modificare la classe alla quale è associata una determinata valutazione.

Parte 4 - Calcolo

1. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell’esposizione della posizione il fattore di ponderazione del rischio rilevante come indicato nella presente parte.

2. Fermo restando il punto 3,

a)      quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 6 a 35, il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al suo valore di bilancio;

b)      quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 36 a 74, il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è misurato al lordo delle rettifiche di valore; e

c)      il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione, come prescritto nel presente allegato. Tale fattore è pari a 100% salvo che sia specificato altrimenti.

3. Il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione derivante da uno strumento derivato di cui all’allegato IV è determinato conformemente all’allegato III.

4. Quando una posizione inerente a cartolarizzazione è soggetta ad una protezione del credito assistita, il valore dell’esposizione di tale posizione può essere modificato conformemente ai requisiti dell’allegato VIII, come ulteriormente specificato nel presente allegato.

5. Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. In questo quadro “sovrapposizione” significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un’esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l’esposizione è unica.

2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

6. Fermi restando i punti 8 e 9, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nelle seguenti tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || pari e inferiore a 5

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 350% || 1250%

Tabella 2

Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || Tutte le altre valutazioni del merito di credito

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 1250%

7. Fermi restando i punti da 10 a 16, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.

2.1. Enti creditizi cedenti e promotori

8. Gli enti creditizi cedenti e quelli promotori applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute e riacquistate che hanno una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta che sia stata associata dalle autorità competenti ad una classe di merito di credito inferiore a 3. Nel determinare se una posizione abbia una valutazione di tale tipo, si applicano le disposizioni della parte 3, punti da 2 a 7.

9. Per un ente creditizio cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150% a tutte le posizioni scadute e a tutte quelle appartenenti a categorie ad alto rischio.

2.2. Trattamento di posizioni prive di rating

10. Le autorità competenti possono consentire che gli enti creditizi applichino alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 11 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

11. L’ente creditizio può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza degli articoli da 78 a 83 qualora un ente creditizio le detenesse, moltiplicato per un coefficiente di concentrazione. Tale coefficiente è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1250% né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e caratterizzato da un rango più elevato. Quando l’ente creditizio non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.

2.3. Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

12. Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole in virtù delle disposizioni concernenti le linee di liquidità di cui ai punti da 14 a 16, un ente creditizio può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano le condizioni di cui al punto 13 un fattore di ponderazione pari al più elevato tra i) il 100% e ii) il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

13. Per beneficiare del trattamento di cui al punto 12, la posizione inerente a cartolarizzazione deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)      deve rientrare in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento first loss deve fornire un significativo rafforzamento del credito a quello second loss;

b)      deve essere di qualità almeno equivalente a investment grade; e

c)      deve essere detenuta da un ente creditizio che non detiene una posizione nel segmento first loss.

2.4. Trattamento delle linee di liquidità prive di rating 2.4.1. Linee di liquidità ammissibili

14. Quando sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione del 20% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria pari o inferiore ad un anno e un fattore di conversione del 50% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria superiore ad un anno:

a)      la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;

b)      la linea non può essere utilizzata per fornire rafforzamento al credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell’utilizzo - ad esempio fornendo liquidità per esposizioni in stato di inadempimento al momento dell’utilizzo o acquistando attività ad un valore superiore a quello equo;

c)      la linea non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;

d)      i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e)      la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di rafforzamento del credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state totalmente utilizzate;

f)       la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall’ammontare che può essere utilizzato dell’importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi degli articoli da 84 a 89 o, qualora l’aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, pone fine all’utilizzo della linea se la qualità media dell’aggregato scende al di sotto di investment grade.

Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

2.4.2. Linee di liquidità che risultano disponibili solo in caso di turbative generali del mercato

15. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di una generale turbativa dei mercati (ovvero quando più SSPE impegnate in operazioni diverse non sono in grado di rinnovare le cambiali finanziarie in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 14.

2.4.3. Anticipi per cassa

16. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al punto 14 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi finanziari derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

2.5. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausola di ammortamento anticipato

17. In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, l’ente creditizio cedente calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio conformemente al metodo di cui ai punti da 18 a 32 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di ammortamento anticipato.

18. L’ente creditizio calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma delle ragioni di credito del cedente e dell’investitore.

19. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente creditizio cedente applica il trattamento esposto in appresso alla parte dell’aggregato che contiene le esposizioni rotative.

20. In questo ambito, per “ragioni di credito” del cedente si intende l’importo nominale della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e da altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti alla cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende l’importo nominale della parte nozionale residua dell’aggregato di importi utilizzati.

21. L’esposizione dell’ente creditizio cedente associata ai suoi diritti rispetto alle ragioni di credito del cedente non è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione bensì come un’esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

2.5.1. Esenzioni dal trattamento dell’ammortamento anticipato

22. I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dai requisiti patrimoniali di cui al punto 17:

a)      le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall’ente creditizio cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento determinante l’ammortamento anticipato, sono esenti dal trattamento dell’ammortamento anticipato, e

b)      le cartolarizzazioni nell’ambito delle quali una procedura di ammortamento anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all’andamento delle attività cartolarizzate o all’ente creditizio cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

2.5.2. Requisito patrimoniale massimo

23. Per un ente creditizio cedente soggetto al requisito di cui al punto 17, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 17 non può essere superiore al maggiore tra

a)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,

b)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente creditizio che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

24. La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all’articolo 57 è trattata al di fuori dell’importo massimo indicato al punto 23.

2.5.3. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

25. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al punto 17 è determinato moltiplicando l'importo delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai punti da 27 a 32 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

26. Una clausola di ammortamento anticipato è considerata come “controllata” quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      l’ente creditizio cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di ammortamento anticipato;

b)      per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti risultante all’inizio di ogni mese;

c)      il periodo di ammortamento viene considerato sufficiente se il 90% del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all’inizio del periodo di ammortamento anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento;

d)      la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).

27. Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di ammortamento anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando l’ammortamento anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti creditizi confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

28. Nei casi in cui la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (trapping point) è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

29. Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 3.

Tabella 3

|| Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato controllato || Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato non controllato

margine positivo medio a tre mesi || fattore di conversione || fattore di conversione

superiore al livello A || 0% || 0%

livello A || 1% || 5%

livello B || 2% || 15%

livello C || 20% || 50%

livello D || 20% || 100%

livello E || 40% || 100%

30. Nella tabella 3, il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33% del punto di arresto ma non inferiori al 100% di tale punto; il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100% del punto di arresto ma non inferiori al 75% di tale punto; il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75% del punto di arresto ma non inferiori al 50% di tale punto; il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50% del punto di arresto ma non inferiori al 25% di tale punto e il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25% del punto di arresto.

31. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del credito del 90%.

32. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del credito del 100%.

2.6. Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

33. Quando un ente creditizio ottiene una protezione del credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente all’allegato VIII.

2.7. Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

34. Come previsto all’articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del 1250% gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. In questo quadro, il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito assistita ammissibile secondo modalità conformi al punto 33.

35. Quando un ente creditizio si avvale dell’alternativa indicata al punto 34, l’importo dedotto conformemente a tale punto moltiplicato per 12,5 è sottratto, ai fini del punto 9, dall’importo specificato in tale punto come l’importo massimo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato dagli enti creditizi ivi indicati.

3. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni 3.1. Priorità nell’applicazione delle metodologie

36. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione è calcolato conformemente ai punti da 36 a 74.

37. Per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating interni di cui ai punti da 45 a 49.

38. Per le posizioni prive di rating si utilizza il metodo della formula di vigilanza di cui ai punti da 50 a 52 eccetto quando sia consentito il metodo della valutazione interna di cui ai punti 42 e 43.

39. Un ente creditizio diverso dall’ente creditizio cedente o promotore può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con l’approvazione delle autorità competenti.

40. Nel caso di enti creditizi cedenti o promotori non in grado di calcolare il Kirb e che non hanno ottenuto l’approvazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna per le posizioni in programmi ABCP e nel caso di altri enti creditizi che non hanno ottenuto l’approvazione ad utilizzare il metodo della formula di vigilanza o, per le posizioni in programmi ABCP, il metodo della valutazione interna, un fattore di ponderazione del 1250% si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta.

3.1.1. Utilizzo di valutazioni del merito di credito desunte

41. Un ente attribuisce ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating (“posizioni di riferimento”) con massimo rango subordinate sotto tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in questione, quando sono soddisfatti i requisiti operativi minimi seguenti:

a)      le posizioni di riferimento devono essere subordinate sotto ogni aspetto al segmento della cartolarizzazione privo di rating;

b)      la durata delle posizioni di riferimento deve essere pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

c)      tutti i rating desunti devono essere aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni inerenti a cartolarizzazione di riferimento.

3.1.2. Metodo della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

42. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può attribuire ad una posizione priva di rating in un programma ABCP una valutazione del merito di credito desunta come indicato al punto 43, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)      le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma devono essere provviste di rating;

b)      l'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che la sua valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c)      tra le ECAI la cui metodologia viene utilizzata come prescritto alla lettera b) devono essere incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;

d)      in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l’ente creditizio deve prendere in considerazione tutte le metodologie pubblicate delle ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate. Questo esercizio deve essere documentato dall’ente creditizio e ripetuto almeno una volta all’anno;

e)      la metodologia interna di valutazione dell’ente creditizio deve includere diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La corrispondenza deve essere documentata esplicitamente;

f)       la metodologia interna di valutazione deve essere impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell’ente creditizio, compresi i sistemi decisionali, di informazione della direzione e di allocazione del capitale;

g)      i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente creditizio devono effettuare con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente creditizio verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse devono essere indipendenti dall’area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;

h)      l’ente creditizio deve seguire l’andamento delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l’affidabilità della sua metodologia e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l’andamento delle esposizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali esposizioni;

i)       il programma ABCP deve prevedere requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell’acquisto di un’attività, l’amministratore del programma deve considerare il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l’importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di rafforzamenti del credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l’entità cedente. Deve essere effettuata un’analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche l’andamento finanziario passato e atteso, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi finanziari, la copertura degli interessi e il rating del debito. Deve inoltre essere condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

j)       i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP devono fissare le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:

i)       devono escludere l’acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di inadempimento,

ii)      devono limitare l’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e

iii)     devono limitare la natura delle attività da acquistare;

k)      il programma ABCP deve prevedere politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore (servicer). Il programma deve attenuare il rischio in capo al cedente/gestore attraverso l’impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia corrente che impediscono la commistione dei fondi;

l)       la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare deve tenere conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il rafforzamento del credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, deve venire accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione sempreché questo sia rilevante per quel particolare aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di rafforzamento del credito, il programma deve utilizzare diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti;

m)     il programma ABCP deve basarsi su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni – ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio (wind down triggers) – al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l’osservanza del requisito che la metodologia di valutazione dell’ECAI sia pubblicamente disponibile se si accertano che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

43. L’ente creditizio assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating descritti al punto 42. Alla posizione viene attribuito un rating desunto identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al punto 42. Quando, all’avvio della cartolarizzazione, questa valutazione desunta è almeno corrispondente al livello di investiment grade, viene considerata pari ad una valutazione del merito di credito ammessa di un’ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

3.2. Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

44. Per gli enti creditizi cedenti, per gli enti creditizi promotori o per altri enti creditizi che possono calcolare il KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal requisito patrimoniale di cui all’articolo 75, lettera a), che è pari alla somma dell’8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

3.3. Metodo basato sui rating

45. Nell’ambito del metodo basato sui rating, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98 come indicato alle tabelle 4 e 5.

Tabella 4

Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS) || Fattore di ponderazione del rischio

|| A || B || C

CQS 1 || 7% || 12% || 20%

CQS 2 || 8% || 15% || 25%

CQS 3 || 10% || 18% || 35%3

CQS 4 || 12% || 20% || 35%

CQS 5 || 20% || 35% || 35%

CQS 6 || 35% || 50% || 50%

CQS 7 || 60% || 75% || 75%

CQS 8 || 100% || 100% || 100%

CQS 9 || 250% || 250% || 250%

CQS 10 || 425% || 425% || 425%

CQS 11 || 650% || 650% || 650%

Al di sotto della CQS 11 || 1250% || 1250% || 1250%

Tabella 5

Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS) || Fattore di ponderazione del rischio

|| A || B || C

CQS 1 || 7% || 12% || 20%

CQS 2 || 12% || 20% || 35%

CQS 3 || 60% || 75% || 75%

Tutte le altre valutazioni del merito di credito || 1250% || 1250% || 1250%

46. Fermo restando il punto 47, i fattori di ponderazione del rischio della colonna A di ciascuna tabella si applicano quando la posizione riguarda il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato a tal fine, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

47. I fattori di ponderazione del rischio della colonna C di ciascuna tabella si applicano quando la posizione è inerente ad una cartolarizzazione in cui il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate sia inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un’unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l’iesimo debitore. In caso di ricartolarizzazione (cartolarizzazione di esposizioni inerenti a cartolarizzazione), l’ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell’aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l’ente creditizio può calcolare N come 1/C1.

48. I fattori di ponderazione del rischio della colonna B si applicano a tutte le altre posizioni.

49. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente ai punti da 58 a 60.

3.4. Metodo della formula di vigilanza

50. Fermi restando i punti 56 e 57, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il maggiore tra 7% e il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 51.

51. Fermi restando i punti 56 e 57, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’importo dell’esposizione è pari a

12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T

dove

dove

t = 1000,

e w = 20.

In queste espressioni, Beta [x; a, b] si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

T (lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione) è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. In questo ambito, il valore dell’esposizione di uno strumento derivato di cui all’allegato IV, se il valore corrente di sostituzione non è positivo, è pari all’esposizione potenziale futura calcolata conformemente all’allegato III.

Kirbr è il rapporto tra a) Kirb e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate. Kirbr è espresso in forma decimale (ad esempio, per un Kirb pari al 15% del portafoglio esso è pari a 0,15).

L (il livello del rafforzamento del credito) è definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati a quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all’allegato IV che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione (senza le esposizioni potenziali future) nel calcolo dei livelli di rafforzamento del credito.

N è il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente al punto 47.

ELGD, la LGD media ponderata per l’esposizione, è calcolata come segue:

dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l’iesimo debitore e la LGD è calcolata conformemente agli articoli da 84 a 89. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%. Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (ad esempio quando è disponibile una sola riserva o un eccesso di garanzia per la copertura delle perdite di entrambe le fonti), la LGD immessa è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75% per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti patrimoniali prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione.

Parametri semplificati

Se il valore della massima esposizione cartolarizzata, C1, non supera il 3% della somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente creditizio può porre LGD=50% e N uguale al seguente ammontare:

 .

in alternativa

N=1/C1.

Cm rappresenta il rapporto tra la somma dei valori delle “m” esposizioni di importo massimo e la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di ‘m’ può essere fissato dall’ente creditizio.

Per le cartolarizzazioni che riguardano esposizioni al dettaglio, le autorità competenti possono consentire che sia applicato il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni h = 0 e v = 0.

52. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente ai punti 58, 59 e ai punti da 61 a 65.

3.5. Linee di liquidità

53. Le disposizioni di cui ai punti 54 e 55 si applicano al fine di determinare il valore dell’esposizione di una posizione priva di rating inerente a cartolarizzazione consistente in taluni tipi di linee di liquidità.

3.5.1. Linee di liquidità disponibili solo in caso di generale turbativa di mercato

54. Un fattore di conversione del 20% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di generale turbativa di mercato e che soddisfa le condizioni per essere ammessa a fini prudenziali di cui al punto 14.

3.5.2. Anticipi per cassa

55. Un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui al punto 16.

Trattamento eccezionale qualora il calcolo del Kirb non sia possibile

56. Qualora per un ente creditizio risulti impraticabile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e previo consenso delle autorità competenti, essere temporaneamente autorizzato ad applicare il metodo esposto di seguito per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating inerenti a cartolarizzazione consistenti in linee di liquidità.

57. Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata dalla linea di liquidità. Per determinare il valore dell’esposizione della posizione un fattore di conversione del 50% può essere applicato all’importo nominale della linea di liquidità se quest’ultima ha durata originaria pari o inferiore ad un anno. Se la linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui al punto 54, può essere applicato un fattore di conversione del 20%.

3.6. Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione 3.6.1. Protezione del credito assistita

58. La protezione del credito assistita è limitata a quella ammessa per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, come indicato agli articoli da 90 a 93, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi rilevanti come previsto ai predetti articoli.

3.6.2. Protezione del credito non assistita

59. La protezione del credito non assistita e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione degli articoli da 90 a 93 ed il riconoscimento è subordinato all’osservanza dei requisiti minimi rilevanti come previsto ai predetti articoli.

3.6.3. Calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione con attenuazione del rischio di credito

Metodo basato sui rating

60. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell’esposizione e/o l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni dell’allegato VIII quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Metodo della formula di vigilanza – Protezione completa

61. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, l’ente creditizio determina il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione. A tal fine divide l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell’esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100.

62. Nel caso della protezione del credito assistita, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l’importo dell’esposizione corretto per la protezione del credito assistita della posizione (E*, quale calcolata in applicazione degli articoli da 90 a 93 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, considerando E l’importo della posizione inerente a cartolarizzazione) per il fattore di ponderazione del rischio effettivo.

63. Nel caso della protezione del credito non assistita, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione viene calcolato moltiplicando GA (l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni dell’allegato VIII) per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione e addizionando questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione inerente a cartolarizzazione meno GA per il fattore effettivo di ponderazione del rischio.

Metodo della formula di vigilanza – Protezione parziale

64. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione inerente a cartolarizzazione, l’ente creditizio può applicare le disposizioni di cui ai punti da 61 a 63.

65. Negli altri casi l’ente creditizio tratta la posizione inerente a cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell’esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 50 a 52 correggendo T in funzione di e* nel caso della protezione assistita, o di T-g nel caso della protezione non assistita, dove e* rappresenta il rapporto tra E* e l’importo nozionale totale dell’aggregato sottostante, E* è l’importo dell’esposizione corretto della posizione inerente a cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni dell’allegato VIII quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, considerando E come l’importo della posizione inerente a cartolarizzazione; g è il rapporto tra l’importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni dell’allegato VIII) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito non assistita il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T.

3.7. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di ammortamento anticipato

66. In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle proprie posizioni inerenti a cartolarizzazione, l’ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo di cui ai punti da 17 a 32 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione contenente una clausola di ammortamento anticipato.

67. Ai fini dell’applicazione del punto 66, i punti 68 e 69 sostituiscono i punti 20 e 21.

68. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, le “ragioni di credito del cedente” sono pari alla somma

a)      dell’importo nominale della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione e

b)      dell’importo nominale della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo totale di tali importi non utilizzati è la stessa della proporzione tra l’importo nominale descritto alla lettera a) e l’importo nominale dell’aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende l’importo nominale della parte nozionale dell’aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più l’importo nominale della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

69. L’esposizione dell’ente creditizio cedente associata ai suoi diritti rispetto alla parte delle ragioni di credito del cedente di cui al punto 68, lettera a) non è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione bensì come un’esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate per un importo pari a quello descritto al punto 68, lettera a). Si considera inoltre che l’ente creditizio cedente ha un’esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, per un importo pari a quello descritto al punto 68, lettera b).

3.8. Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

70. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250% può essere ridotto di 12,5 volte l’importo di eventuali rettifiche di valore effettuate dall’ente creditizio rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche di valore sono prese in considerazione a tal fine, esse non vengono prese in considerazione nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34.

71. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l’importo di eventuali rettifiche di valore effettuate dall’ente creditizio rispetto a tale posizione.

72. Come previsto all’articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250% gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

73. Ai fini dell’applicazione del punto 73

a)      il valore dell’esposizione della posizione può essere derivato dall’importo dell’esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai punti 70 e 71;

b)      il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito assistita ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta ai punti da 58 a 65;

c)      quando il metodo della formula di vigilanza viene utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e L < KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR della posizione con il maggior rango nel rimborso.

74. Quando un ente creditizio si avvale dell’alternativa indicata al punto 72, l’importo dedotto conformemente a tale punto moltiplicato per 12,5 è sottratto, ai fini dell’applicazione del punto 44, dall’importo specificato in tale punto come l’importo massimo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato dagli enti creditizi ivi indicati.

ALLEGATO X   Rischio operativo   Parte 1 – Metodo base dell’indicatore

1. Requisito patrimoniale

1. Nell’ambito del metodo base dell’indicatore, il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari al 15% dell’indicatore rilevante definito in appresso.

2. Indicatore rilevante

2. L’indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi.

3. La media triennale è calcolata sulla base delle sei ultime osservazioni su base annuale effettuate alla metà e alla fine dell’esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

4. Qualora da una delle osservazioni risulti che la somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi è negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo della media triennale. L’indicatore rilevante è costituito dalla somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

2.1. Enti creditizi soggetti alla direttiva 86/635/CEE

5. Sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti creditizi di cui all’articolo 27 della direttiva 86/635/CEE, l’indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1. Ciascun elemento è incluso nella somma con il suo segno positivo o negativo.

6. Potrebbe essere necessario correggere questi elementi per tenere conto dei requisiti di cui ai punti 7 e 8.

Tabella 1

1             Interessi e proventi assimilati 2             Interessi e oneri assimilati

3             Proventi su titoli a) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile b) proventi di partecipazioni c) proventi di partecipazioni in imprese collegate

4             Proventi per commissioni/provvigioni 5             Oneri per commissioni/provvigioni

6             Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7             Altri proventi di gestione

2.1.1. Requisiti

7. L’indicatore è calcolato al lordo di accantonamenti e di spese operative.

8. I seguenti elementi non sono utilizzati nel calcolo dell’indicatore:

a)      profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,

b)      i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,

c)      i proventi derivanti da assicurazioni.

Quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, tale rivalutazione può essere inclusa. Quando si applica l’articolo 36, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE, la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite deve essere inclusa.

2.2. Enti creditizi soggetti ad un diverso quadro di regolamentazione contabile

9. Gli enti creditizi soggetti ad un quadro di regolamentazione contabile diverso da quello stabilito dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l’indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui sopra.

Parte 2 – Metodo standardizzato

1. Requisito patrimoniale

1. Nel quadro del metodo standardizzato il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla semplice somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna delle aree di attività riportate nella tabella 2.

2. Il requisito patrimoniale per ciascuna area di attività è pari ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante.

3. L’indicatore è calcolato individualmente per ciascuna area di attività.

4. Per ciascuna area di attività, l’indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi, come previsto alla parte 1, punti da 5 a 9.

5. La media triennale è calcolata sulla base delle sei ultime osservazioni su base annuale effettuate alla metà e alla fine dell’esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

6. Qualora da una delle osservazioni risulti che la somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi è negativa, tale dato viene posto pari a zero.

Tabella 2

Area di attività || Elenco di attività || Percentuale

Servizi finanziari per l’impresa || Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile Servizi connessi con l'assunzione a fermo. Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari || 18%

Negoziazioni e vendite || Negoziazione per conto proprio Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione || 18%

Intermediazione al dettaglio (Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 55 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile || 12%

Servizi bancari a carattere commerciale || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 15%

Servizi bancari al dettaglio (Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 55 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 12%

Pagamenti e regolamenti || Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento || 18%

Gestioni fiduciarie || Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali || 15%

Gestioni patrimoniali || Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali || 12%

7. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio operativo utilizzando un metodo standardizzato alternativo, come indicato ai punti da 9 a 16.

2. Principi per la classificazione delle aree di attività

8. Gli enti creditizi elaborano politiche e criteri specifici documentati per l’attribuzione dell’indicatore alle aree di attività e alle attività correnti nell’ambito del metodo standardizzato. I criteri vengono rivisti e adattati se del caso in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. I principi per la classificazione delle aree di attività sono:

a)      tutte le attività devono essere classificate in aree in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;

b)      ogni attività che non può essere facilmente attribuita a un’area nello schema, ma che rappresenta una funzione ausiliaria di un’attività ivi compresa, deve essere allocata all’area di attività cui si riferisce. Qualora l’attività ausiliaria faccia capo a più di un’area, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione;

c)      qualora un’attività non possa essere attribuita a una specifica area, essa deve essere imputata a quell'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle sue attività ausiliarie;

d)      gli enti creditizi possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l’indicatore alle varie aree di attività. I costi prodotti in un’area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all’area alla quale si riferiscono usando ad esempio un trattamento basato su costi interni di trasferimento tra le due aree;

e)      la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo deve essere coerente con le categorie impiegate per il rischio di credito e per il rischio di mercato;

f)       l’alta direzione deve essere responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo degli organi di governo dell’ente creditizio;

g)      il processo di classificazione delle aree di attività deve essere sottoposto a revisione indipendente.

3. Indicatori alternativi per talune aree di attività 3.1. Modalità

9. Le autorità competenti possono autorizzare l’ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per le aree di attività “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

10. Per queste aree di attività l’indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari alla media triennale dell’ammontare nominale totale dei prestiti e delle anticipazioni moltiplicato per 0,035.

11. Per l’area di attività “servizi bancari al dettaglio”, il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli importi complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: crediti al dettaglio, crediti a PMI considerati come crediti al dettaglio, crediti al dettaglio acquistati.

12. Per l’area “servizi bancari a carattere commerciale”, il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli importi complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: imprese, governi, enti, finanziamenti specializzati, PMI trattate come imprese e crediti verso imprese acquistati. Vi è altresì incluso il valore dei titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

3.2. Condizioni

13. L’autorizzazione ad utilizzare indicatori alternativi è soggetta alle condizioni di cui ai punti da 14 a 16.

3.2.1. Condizione generale

14. L’ente creditizio soddisfa i criteri di idoneità di cui al punto 17.

3.2.2. Condizioni specifiche per le aree “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”

15. L’ente creditizio opera in misura assolutamente prevalente nei “servizi bancari al dettaglio” e nei “servizi bancari a carattere commerciale”, che costituiscono almeno il 90% del suo reddito.

16. L’ente creditizio è in grado di dimostrare alle autorità competenti che una quota significativa delle sue attività nei “servizi bancari al dettaglio” e/o nei “servizi bancari a carattere commerciale” comprende prestiti associati ad un’elevata probabilità di inadempimento e che il metodo standardizzato alternativo offre una base migliore per valutare il rischio operativo.

4. Criteri di idoneità

17. Oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all’articolo 22 e all’allegato V, gli enti creditizi soddisfano i seguenti criteri di idoneità:

a)      gli enti creditizi devono avere un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Essi devono rilevare le loro esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema deve essere soggetto a revisioni periodiche indipendenti;

b)      il sistema di valutazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell’ente creditizio. I risultati da esso prodotti devono costituire parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell’ente creditizio;

c)      gli enti creditizi devono disporre di un sistema di informazione della direzione che fornisce segnalazioni sull’esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all’interno dell’ente creditizio. Gli enti creditizi devono dotarsi di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

Parte 3 – Metodi avanzati di misurazione

1. Criteri di idoneitÀ

1. Per poter essere ammessi all’uso di un metodo avanzato di misurazione, gli enti creditizi devono dimostrare alle autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità enumerati in appresso, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all’articolo 22 e all’allegato V.

1.1. Requisiti qualitativi

2. Il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell’ente creditizio deve essere strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio.

3. L’ente creditizio deve disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo.

4. Le esposizioni soggette al rischio operativo e le perdite rilevate devono essere oggetto di segnalazioni periodiche. L’ente creditizio deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive.

5. Il sistema di gestione del rischio dell’ente creditizio deve essere ben documentato. L’ente creditizio deve porre in essere processi iterativi che assicurino l’osservanza dei requisiti e prevedere direttive per il trattamento dei casi di difformità.

6. Revisori interni e/o esterni devono effettuare revisioni periodiche dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione.

7. La validazione del sistema di misurazione del rischio operativo da parte delle autorità competenti deve prevedere:

a)      la verifica che i processi interni di validazione operino in modo soddisfacente; e

b)      l’accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano trasparenti e accessibili.

1.2. Requisiti quantitativi 1.2.1. Procedura

8. Gli enti creditizi calcolano il proprio requisito patrimoniale come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che possano dimostrare di essere in grado di stimare adeguatamente le perdite attese nelle loro prassi operative interne. L’approccio di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere eventi estremi a forte impatto, raggiungendo caratteristiche di solidità comparabili a quelle di un intervallo di confidenza del 99,9% su un periodo di un anno.

9. Il sistema di misurazione del rischio operativo di un ente creditizio deve possedere taluni elementi basilari per poter soddisfare il requisito di solidità summenzionato. Tali elementi comprendono l’impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato infra ai punti da 13 a 24. L'ente creditizio deve avere un approccio ben documentato per ponderare l’uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo.

10. Il sistema di misurazione del rischio coglie le maggiori determinanti del rischio che influiscono sul profilo della coda di distribuzione delle stime di perdita.

11. I meccanismi per correlare le perdite effettive con le singole stime di perdita da rischio operativo possono essere riconosciuti soltanto se l’ente creditizio può dimostrare all’autorità competente che i propri sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza, e che tengono conto dell’incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L’ente creditizio valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.

12. Il sistema di misurazione del rischio è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre componenti dello schema di adeguatezza patrimoniale.

1.2.2. Dati interni

13. Le misurazioni interne del rischio operativo sono basate su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente creditizio adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, è accettabile un periodo di osservazione di tre anni.

14. Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all’applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.

15. I dati interni sulle perdite dell’ente creditizio sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti creditizi sono in grado di dimostrare che l’eventuale esclusione di attività o esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Viene definita un’adeguata soglia minima di perdita per la raccolta dei dati interni.

16. Oltre ai dati sull’importo della perdita lorda, gli enti creditizi raccolgono informazioni sulla data dell’evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché altre informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell’evento di perdita.

17. Esistono criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un’attività che si estenda su più aree, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo.

18. Gli enti creditizi dispongono di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni e altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

1.2.3. Dati esterni

19. Il sistema di misurazione del rischio operativo dell’ente creditizio utilizza dati esterni rilevanti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l’ente creditizio sia esposto a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L’ente creditizio dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione. Le condizioni e le prassi per l’utilizzo di dati esterni sono regolarmente riviste, documentate e assoggettate a periodica revisione indipendente.

1.2.4. Analisi di scenario

20. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l’ente creditizio utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni vengono validate e rivedute in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

1.2.5. Fattori di contesto operativo e di controllo interno

21. Una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell’ente creditizio è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto operativo e del sistema di controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell’ente stesso.

22. La scelta di ciascun fattore è giustificata dalla sua natura di significativa causa del rischio operativo, determinata in base all’esperienza e al giudizio autorevole delle aree di attività interessate.

23. La sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori sono ben fondate. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema individua inoltre potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi.

24. Questo sistema è documentato e sottoposto a revisione indipendente all’interno dell’ente creditizio e da parte delle autorità competenti. Con l’andar del tempo il processo e i risultati sono validati e riesaminati mediante raffronto con i dati interni di perdita effettiva e con i dati esterni rilevanti.

2. Effetto delle assicurazioni

25. Gli enti creditizi possono riconoscere l’effetto delle assicurazioni previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 26 a 29.

26. L’assicuratore deve essere autorizzato ad esercitare l’attività di assicurazione o di riassicurazione.

27. L’assicuratore deve possedere un rating sulla sua capacità di indennizzo pari almeno ad A (o equivalente);

a)      la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l’ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100%;

b)      la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;

c)      la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente creditizio fallito, che precludano all’ente creditizio, al commissario straordinario o al liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall’ente creditizio stesso, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l’attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell’ente creditizio, a condizione che la polizza assicurativa possa escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;

d)      i calcoli dell’attenuazione del rischio devono riflettere la copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente con l’effettiva probabilità e con l’impatto delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo;

e)      l’assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l’esposizione deve essere trasferita a un terzo indipendente, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità;

f)       lo schema per il riconoscimento dell’assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

28. La metodologia per il riconoscimento dell’assicurazione deve cogliere, attraverso l’applicazione di coefficienti di sconto o di scarto sull’ammontare della polizza in questione, i seguenti elementi:

a)      la durata residua della polizza, se inferiore a un anno, come sopra menzionato;

b)      i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;

c)      il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

29. La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante dal riconoscimento delle assicurazioni deve essere limitata al 20% del requisito patrimoniale per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

3. Richiesta di utilizzare un metodo avanzato di misurazione a livello di gruppo

30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione venga utilizzato dall’ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.

31. Nella domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

Parte 4 – Uso congiunto di diverse metodologie

1. Uso di un metodo avanzato di misurazione in combinazione con altri metodi

1. Gli enti creditizi possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base dell’indicatore o con il metodo standardizzato purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      devono essere colti tutti i rischi operativi dell’ente creditizio. L’autorità competente deve approvare la metodologia utilizzata per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;

b)      la parte di attività rientrante nell’applicazione di un dato metodo, sia esso il metodo standardizzato o un metodo avanzato di misurazione, deve soddisfare i criteri di idoneità previsti nelle parti 2 e 3 per quel dato metodo.

2. Caso per caso, l’autorità competente può imporre le seguenti condizioni aggiuntive:

a)      alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione, tale metodo deve essere in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell’ente creditizio;

b)      l’ente creditizio deve impegnarsi ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante delle sue operazioni sulla base di un calendario concordato con le autorità competenti.

2. Uso congiunto del metodo base dell’indicatore e del metodo standardizzato

3. Un ente creditizio può utilizzare congiuntamente il metodo base dell’indicatore e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività, che potrebbero richiedere un periodo di transizione per l'applicazione del metodo standardizzato.

4. L’uso congiunto del metodo base dell’indicatore e del metodo standardizzato è subordinato all’impegno dell’ente creditizio ad applicare il metodo standardizzato sulla base di un calendario approvato dalle autorità competenti.

Parte 5 - Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Tabella 3

Categoria di eventi || Definizione ||

Frode interna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie – in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell’ente creditizio ||

Frode esterna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi ||

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro || Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie ||

Clientela, prodotti e prassi professionali || Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto ||

Danni a beni materiali || Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi ||

Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi || Perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni dei sistemi ||

Esecuzione, consegna e gestione dei processi || Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori ||

Allegato XI Criteri tecnici relativi alla revisione e valutazione delle autorità competenti

1. Oltre al rischio di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all’articolo 124 hanno per oggetto i seguenti elementi:

a)      i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti creditizi che applicano il metodo IRB;

b)      l’esposizione al rischio di liquidità e di concentrazione degli enti creditizi e la relativa gestione, compresa l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 108 a 118;

c)      la solidità, l’appropriatezza e l’applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti creditizi per la gestione del rischio residuale associato all’uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;

d)      la misura in cui i fondi propri detenuti dall’ente creditizio a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell’operazione, considerata anche l’entità del rischio trasferito.

2. Le autorità competenti controllano se un ente creditizio abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente creditizio ha fornito un supporto implicito in più di un’occasione, l’autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l’ente creditizio fornisca un supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio.

Allegato XII Criteri tecnici in materia di informativa Parte 1 – Criteri generali

1. Un’informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l’adozione di decisioni economiche.

2. Sono considerate esclusive di un ente creditizio quelle informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell’ente creditizio.

3. Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obbligazioni nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l’ente creditizio alla riservatezza.

4. Le autorità competenti prescrivono agli enti creditizi di valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l’anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti creditizi valutano in particolare l’eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui alla parte 2, punto 3, lettere b) e e) e punto 4, lettere da b) a f) nonché le informazioni sulle esposizioni soggette a rischio o su altre voci suscettibili di rapidi cambiamenti.

5. L’obbligo di informativa di cui alla parte 2, punto 4, lettera f) è previsto conformemente all’articolo 72, paragrafi 1 e 2.

Parte 2 – Obblighi generali

1. Per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai punti da 1 a 13, si pubblicano gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio dell’ente creditizio, in particolare:

a)      le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b)      la struttura e l’organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio o di altri dispositivi rilevanti;

c)      l’ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d)      le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.

2. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli obblighi della presente direttiva, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

a)      la ragione sociale dell’ente creditizio al quale si applicano gli obblighi della presente direttiva;

b)      un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all’interno del gruppo che:

i)       sono consolidate integralmente,

ii)      sono consolidate proporzionalmente,

iii)     sono dedotte dai fondi propri,

iv)     non sono né consolidate né dedotte;

c)      eventuali impedimenti giuridici o sostanziali attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l’impresa madre e le sue filiazioni;

d)      l’ammontare aggregato dei deficit patrimoniali rispetto al minimo obbligatorio di tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;

e)      se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 69 e 70.

3. Gli enti creditizi pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a)      informazioni sintetiche su termini e condizioni attinenti alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale e relative componenti;

b)      l’ammontare dei fondi propri di base, con informazioni separate su tutti gli elementi patrimoniali positivi e le deduzioni;

c)      l’ammontare totale dei fondi propri supplementari e dei fondi propri quali definiti all’[allegato V della direttiva 93/6/CEE];

d)      le deduzioni dai fondi propri di base e dai fondi propri supplementari a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), con informazioni separate sugli elementi di cui all’articolo 57, lettera q);

e)      l’importo dei fondi propri totali ammissibili, al netto delle deduzioni e delle limitazioni di cui all’articolo 66.

4. Per quanto riguarda l’osservanza dei requisiti di cui agli articoli 75 e 123, l’ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)      la descrizione sintetica del metodo adottato dall’ente creditizio nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b)      per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83, l’8% di tali esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all’articolo 79;

c)      per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89, l’8% di tali esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all’articolo 86. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 9 a 11. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:

i)       ciascuno dei metodi di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 15 a 25;

ii)      esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati ed altre esposizioni;

iii)     esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;

iv)     esposizioni soggette a clausole di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;

d)      i requisiti patrimoniali minimi calcolati conformemente all’articolo 75, lettere b) e c);

e)      i requisiti patrimoniali minimi calcolati conformemente agli articoli da 103 a 105 e indicati separatamente;

f)       i coefficienti di solvibilità calcolati sulla base dei fondi propri totali e dei fondi propri di base.

5. Per quanto riguarda l’esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l’ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)      le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;

b)      la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore e gli accantonamenti;

c)      l’ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l’ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;

d)      la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

e)      la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

f)       il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

g)      per settore economico o tipo di controparte significativi, l’ammontare di:

i)       esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente,

ii)      rettifiche di valore e accantonamenti,

iii)     oneri per rettifiche di valore effettuate nel periodo;

h)      gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compreso, se praticabile, gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a ciascuna area geografica;

i)       il raccordo delle variazioni delle rettifiche di valore e degli accantonamenti per le esposizioni deteriorate, indicato separatamente. Le informazioni comprendono:

i)       la descrizione del tipo di rettifica di valore e dell’accantonamento,

ii)      il saldo iniziale,

iii)     le riprese effettuate nel periodo su accantonamenti,

iv)     gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra fondi di accantonamento,

v)      il saldo finale.

Le rettifiche e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

6. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all’articolo 79:

a)      le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all’esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;

b)      le classi di esposizioni per le quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all’esportazione viene utilizzata;

c)      la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all’emittente o all’emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;

d)      l’associazione del rating esterno di ciascuna agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all’esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte all’allegato VI; non è necessario pubblicare queste informazioni se l’ente creditizio rispetta l’associazione normale pubblicata dall’autorità competente;

e)      i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di cui all’allegato VI nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

7. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’allegato VII, parte 1, punto 5 o punti da 17 a 19 indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella di cui al punto 5 summenzionato o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato nei punti da 17 a 19.

8. Gli enti creditizi che calcolano i loro requisiti patrimoniali conformemente all’articolo 75, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni.

9. Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all’[allegato VIII della direttiva 93/6/CEE] pubblica le seguenti informazioni:

a)      per ciascun subportafoglio coperto:

i)       le caratteristiche dei modelli usati,

ii)      la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio,

iii)     la descrizione dell’approccio usato per effettuare test retrospettivi e per validare l’accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b)      il grado di accettazione da parte dell’autorità competente;

c)      per i subportafogli rientranti nel modello:

i)       i dati VaR massimi, medi e minimi nel corso del periodo di segnalazione e di fine periodo,

ii)      il raffronto delle stime del VaR con i profitti e le perdite effettivi registrati dall’ente creditizio, e l’analisi delle principali anomalie nei risultati dei test retrospettivi.

10. Gli enti creditizi pubblicano le seguenti informazioni riguardanti il rischio operativo:

a)      i metodi per la valutazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo che l’ente creditizio può applicare;

b)      la descrizione della metodologia di cui all’articolo 105, se utilizzata dall’ente creditizio, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall’ente. In caso di utilizzo parziale, l’ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

11. Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, l’ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)      la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di guadagni in linea capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali pratiche;

b)      il valore di bilancio, il valore equo (fair value) e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;

c)      la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;

d)      i profitti/le perdite cumulativi/e realizzati/e su vendite e liquidazioni nel periodo;

e)      i profitti/le perdite totali non realizzati/e, i profitti/le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nei fondi propri di base o supplementari.

12. Per quanto riguarda l’esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, l’ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)      la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;

b)      la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla direzione in presenza di shock di tasso verso l’alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla direzione, per ciascuna valuta.

13. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 94 a 101 pubblicano le informazioni seguenti:

a)      la descrizione degli obiettivi dell’ente creditizio relativamente all’attività di cartolarizzazione;

b)      i ruoli svolti dagli enti creditizi nel processo di cartolarizzazione;

c)      per ciascuno di essi, l’indicazione della misura del coinvolgimento dell’ente creditizio;

d)      i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente creditizio applica per le sue attività di cartolarizzazione;

e)      la sintesi delle politiche contabili dell’ente creditizio per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i)       se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti,

ii)      il riconoscimento dei profitti sulle vendite,

iii)     le ipotesi di base per la valutazione degli impegni conservati,

iv)     il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili;

f)       le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

g)      l’ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall’ente creditizio e rientranti nello schema di cartolarizzazione (suddivise fra ordinarie e sintetiche), per tipologia di esposizione;

h)      per le esposizioni cartolarizzate dall’ente creditizio e che rientrano nello schema, la ripartizione, per tipologia di esposizione, dell’importo delle esposizioni deteriorate e scadute e le perdite riconosciute dall’ente creditizio nel periodo;

i)       l’ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate, ripartito per tipologia di esposizione;

j)       l’ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1250% o che sono state dedotte vengono indicate separatamente;

k)      l’ammontare aggregato in essere delle esposizioni rotative cartolarizzate, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell’investitore;

l)       la sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l’ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia), nonché i profitti o le perdite riconosciuti sulle vendite, per tipologia di esposizione.

1. Parte 3 – Requisiti di idoneità per l’impiego di particolari strumenti o metodologie

14. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 pubblicano le informazioni seguenti:

a)      l’autorizzazione da parte dell’autorità competente all’uso del metodo prescelto o all’applicazione del processo di transizione;

b)      la spiegazione e l’esame:

i)       della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,

ii)      dell’uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89,

iii)     del processo di gestione e di riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito,

iv)     dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;

c)      la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

i)       amministrazioni centrali e banche centrali,

ii)      enti,

iii)     imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

iv)     crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 9 a 11,

v)      strumenti di capitale;

d)      i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all’articolo 86. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti creditizi e le imprese, laddove gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti creditizi non utilizzano tali stime;

e)      per ciascuna delle classi di esposizioni – amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale – distribuite su un numero di classi di debitori (compreso l’inadempimento) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti creditizi indicano:

i)       le esposizioni totali (per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati; per gli strumenti di capitale, l’ammontare delle esposizioni in essere),

ii)      per gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, la LGD media ponderata per l'esposizione in percentuale,

iii)     il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione,

iv)     per gli enti creditizi che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l’importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;

f)       per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra, le informazioni di cui alla lettera e) supra (se applicabile, a livello di aggregato) o un’analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

g)      le rettifiche di valore effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra) e variazioni rispetto al passato;

h)      la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell’esercizio precedente (ad esempio, l’ente creditizio ha registrato tassi di inadempimento più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);

i)       le stime dell’ente creditizio rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della prestazione dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra). Se del caso, gli enti creditizi disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un’analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio.

Ai fini della lettera c) supra, la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempimento, così come prevista all’allegato VII, parte 4, punti da 44 a 48, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti..

15. Gli enti creditizi che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a)      le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l’ente ricorre alla compensazione;

b)      le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;

c)      la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall’ente creditizio;

d)      le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;

e)      le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;

f)       per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89 ma che non forniscono stime interne della LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell’esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l’applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;

g)      per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l’esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24.

16. Gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all’articolo 105 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell’uso dell’assicurazione ai fini dell’attenuazione del rischio.

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU C […] del […], pag. […].