52004PC0466

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni speciali applicabili agli scambi con le zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo /* COM/2004/0466 def. - ACC 2004/0148 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni speciali applicabili agli scambi con le zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese di preferire fortemente l'adesione all'UE di una Cipro riunificata. Tuttavia, per il momento una soluzione globale non è stata raggiunta.

L'accordo globale di risoluzione della questione cipriota, messo a punto dal Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan è stato approvato dall'elettorato turco-cipriota in occasione dei referendum distinti organizzati contemporaneamente il 24 aprile 2004. Alla luce dei risultati del voto turco-cipriota, il Segretario generale delle Nazioni Unite, riferendo sulla sua missione di buoni uffici a Cipro [1], ha espresso l'auspicio che i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU possano dare un segnale forte a tutti gli Stati perché cooperino sia a livello bilaterale che nelle istituzioni internazionali, per sopprimere tutte le restrizioni e gli ostacoli inutili aventi l'effetto di isolare i cittadini turco-ciprioti e impedirne lo sviluppo (paragrafo 93).

[1] Relazione del Segretario generale sulla missione di buoni uffici a Cipro del 28 maggio 2004, Documento ONU S/2004/437.

A seguito dei risultati dei referendum, il Consiglio ha dichiarato il 26 aprile 2004:

"La comunità turco-cipriota ha chiaramente espresso il desiderio di un futuro nell'Unione europea. Il Consiglio è deciso a porre fine all'isolamento della comunità turco-cipriota e ad agevolare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico di tale comunità. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte globali a tal fine, ponendo l'accento soprattutto sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'UE."

Rispondendo all'invito del Consiglio, l'annesso progetto di proposta di regolamento del Consiglio presenta un'importante misura per porre fine all'isolamento economico della Comunità turco-cipriota, in quanto agevola gli scambi tra la parte settentrionale dell'isola e il territorio doganale dell'UE.

Il progetto di proposta propone di applicare un regime preferenziale ai prodotti ammessi sul territorio doganale dell'UE e contiene tra l'altro norme precise in merito ai documenti intesi ad attestare l'origine delle merci (che sarebbero rilasciati dalla Camera di commercio turco-cipriota o da un altro organismo debitamente abilitato), all'ispezione fitosanitaria, alla sicurezza alimentare e dei prodotti, alle questioni fiscali, agli obblighi di comunicazione e alle misure di salvaguardia nell'eventualità di una cooperazione inefficace, di irregolarità o di frodi. Si propone che il regime preferenziale assuma la forma di un sistema di contingenti tariffari che verrebbe istituito per incoraggiare lo sviluppo economico evitando al contempo di creare flussi di scambi artificiali o di agevolare le frodi.

Va notato che il presente regolamento riguarda gli scambi e non altre questioni relative in particolare ai trasporti. Esso non pregiudica pertanto gli obblighi che devono essere soddisfatti ai fini della conformità alle norme internazionali sulla sicurezza dei trasporti marittimi e aerei. Inoltre, laddove non sono definite condizioni speciali, si applicano le norme generali che regolano il commercio esterno della Comunità, tra cui, ad esempio, il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

L'unica base giuridica del presente regolamento è costituita dall'articolo 133 del trattato CE. Cipro è divenuta uno Stato membro dell'UE nella totalità del suo territorio il 1° maggio 2004. Tuttavia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 10 dell'atto di adesione, l'applicazione dell'acquis è sospesa nelle zone dell'isola che non sono sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro (in appresso "le zone"). Ciò significa, tra l'altro, che il codice doganale della Comunità, che definisce il territorio doganale dell'UE, non è applicabile in queste zone. Di conseguenza, gli scambi commerciali con queste zone seguono le norme applicabili al commercio con i paesi terzi. Questa situazione non è unica: altri territori dell'UE non fanno parte del territorio doganale comunitario. Per Ceuta, Melilla e Gibilterra esistono, aldilà delle norme speciali, norme commerciali basate sull'articolo 133 del trattato CE. Per il territorio di Büsingen, il comune di Campione d'Italia e l'isola di Helgoland si applicano in generale le norme relative ai paesi terzi.

2004/0148 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni speciali applicabili agli scambi con le zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU L [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese di preferire fortemente l'adesione all'UE di una Cipro riunificata. Tuttavia, per il momento una soluzione globale non è stata raggiunta. Tenendo presente che nel referendum su una soluzione globale della questione di Cipro proposta dal Segretario generale dell'ONU la comunità turco-cipriota ha espresso chiaramente il desiderio di un futuro all'interno dell'Unione europea, il Consiglio del 26 aprile 2004 ha espresso la sua determinazione a porre fine all'isolamento della comunità turco-cipriota e ad agevolare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico di tale comunità. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare a tal fine proposte generali.

(2) In attesa di un accordo, l'applicazione dell'acquis comunitario è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 10 dell'atto di adesione del 2003 [3], nelle zone dell'isola nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (in appresso denominate "le zone").

[3] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 10, la sospensione dell'acquis non impedisce l'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo di queste zone. L'espansione degli scambi commerciali con tali zone contribuirebbe al loro sviluppo economico. È pertanto possibile mettere a punto norme specifiche per agevolare gli scambi tra tali zone e gli Stati membri diversi da Cipro. Queste norme non dovrebbero tuttavia compromettere il livello di protezione garantito dalle norme dell'UE, in particolare quelle relative alla salute, alla sicurezza, alla protezione ambientale, alla tutela dei consumatori e al divieto di importare merci contraffatte o usurpative; esse non dovrebbero inoltre determinare rischi inaccettabili per la preservazione dei vegetali nella Comunità né nuocere agli interessi economici di quest'ultima.

(4) La Commissione dovrebbe stabilire contingenti tariffari annuali per prodotti in modo da incoraggiare lo sviluppo degli scambi evitando al contempo di creare flussi commerciali artificiali e di facilitare le frodi.

(5) Per salvaguardare gli interessi della Comunità, le misure dovrebbero in particolare essere accompagnate da disposizioni che ne consentano la revoca temporanea o definitiva, totale o parziale, qualora si sospettino o si accertino casi di frode o altre irregolarità.

(6) In attesa dell'adozione di adeguate norme veterinarie e di sanità pubblica, è opportuno vietare la circolazione degli animali e dei prodotti di origine animale.

(7) Il diritto di beneficiare di tali misure è subordinato alla partecipazione della Camera di commercio o di un altro organismo debitamente autorizzato a tal fine dalla Commissione ad una cooperazione effettiva con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri intesa a prevenire i rischi di frode. Tale autorizzazione farà seguito ad impegni scritti assunti dall'organismo in questione e sarà revocata se tale organismo non terrà fede ad uno o più di questi impegni in modo da compromettere la corretta applicazione del presente regolamento.

(8) Le disposizioni del presente regolamento, in particolare quando sono utilizzati termini provenienti dall'acquis, devono essere interpretate tenendo conto delle speciali circostanze esistenti nelle zone.

(9) Talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 [4] del Consiglio, del regolamento (CEE) n. 2454/93[?] della Commissione e del regolamento (XX) della Commissione relativo all'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 866/2004[?] del Consiglio devono applicarsi anche nel quadro del presente regolamento.

[4] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10) Queste disposizioni dovranno essere riviste alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

(11) Nella misura in cui il presente regolamento non definisce condizioni particolari, si applicano le norme generali che disciplinano il commercio esterno della Comunità.

(12) Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi che devono essere soddisfatti ai fini della conformità alle norme internazionali sulla sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.

(13) Le misure del presente regolamento fanno parte delle suddette proposte globali intese a rispondere alla situazione particolare di Cipro. Esse non costituiscono un precedente per la politica commerciale della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Trattamento delle merci provenienti dalle zone

1. Le merci che, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, sono originarie delle zone e sono trasportate direttamente da esse possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse aventi effetto equivalente entro i limiti dei contingenti tariffari annuali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, purché siano accompagnate dal documento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e non beneficino di restituzioni all'esportazione o di misure di intervento. Tale disposizione lascia impregiudcate le imposte indirette dovute all'importazione.

2. In deroga alle disposizioni che precedono, la Commissione può, in conformità della procedura del comitato di gestione istituita nell'ambito della politica agricola comune, definire condizioni e modalità di accesso preferenziali per i prodotti che beneficiano delle restituzioni all'esportazione o di misure di intervento.

3. L'ammissione nella Comunità di animali vivi e prodotti di origine animale originari delle zone, soggetti alla legislazione comunitaria in materia di requisiti veterinari è vietata fintantoché non sarà assicurato un livello sanitario e veterinario adeguato. La revoca di tale divieto richiede l'adozione di decisioni della Commissione a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] che stabilisce le condizioni applicabili agli scambi commerciali.

[5] GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1.

4. Per motivi di sicurezza alimentare è proibita l'ammissione nella Comunità di alimenti per animali originari delle zone.

5. Per motivi di sicurezza alimentare, è vietata l'ammissione nella Comunità attraverso tali zone del tipo di merci contemplato dalle decisioni della Commissione elencate nell'allegato IV. Le stesse disposizioni si applicano alle merci oggetto di decisioni analoghe adottate nel quadro di future misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 93/43/CE [6] o del regolamento 178/2002/CE. Per gli altri prodotti alimentari devono essere pienamente rispettati le prove e i controlli dei requisiti di sicurezza alimentare indicati nelle misure adottate a norma dell'articolo 95 del trattato CE.

[6] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

6. È vietata l'ammissione nella Comunità di merci soggette alle misure di difesa commerciale dell'UE, comprese le merci contenenti materie oggetto a tali misure. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione di misure comunitarie antidumping, compensative o di salvaguardia o di qualsiasi altro strumento di difesa commerciale dell'UE.

Articolo 2

Condizioni di trattamento speciale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono subordinate alla non applicazione nelle zone di dazi o tasse di effetto equivalente nuovi o maggiorati, di nuove restrizioni quantitative o di misure aventi effetto equivalente o di ogni altra restrizione all'ingresso di merci di origine comunitaria a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Camera di commercio turco-cipriota, o un altro organismo debitamente abilitato a tal fine dalla Commissione in conformità dell'articolo 5, rilascia un documento di accompagnamento attestante che le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono originarie delle zone ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Il documento di accompagnamento è redatto su un modulo conforme al modello figurante nell'allegato I.

3. Gli operatori che desiderano ricevere un documento di accompagnamento devono presentare una domanda scritta agli organismi competenti sopra indicati. La domanda è redatta su un modulo conforme al modello figurante nell'allegato II.

4. La Camera di commercio turco-cipriota o un altro organismo debitamente abilitato comunica ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci per le quali ha rilasciato i documenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate.

Articolo 3

Norme di origine

L'origine di un prodotto al quale si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità per quanto riguarda la definizione dell'origine non preferenziale.

Article4

Contingenti tariffari

1. La Commissione stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, i contingenti tariffari annui per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in modo da incoraggiare lo sviluppo degli scambi evitando al contempo di creare flussi commerciali artificiali o di facilitare le frodi. Ai fini della definizione delle categorie di prodotti e dei livelli dei contingenti tariffari per tali categorie, la Commissione raccoglie e tiene conto delle informazioni fornite dalla Camera di commercio turco-cipriota o da altri organismi appropriati sulle capacità di produzione esistenti e sulla loro potenziale espansione, sui modelli di consumo tradizionali e altre informazioni pertinenti.

2. I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 è in particolare subordinata all'impegno scritto preliminare della Camera di commercio turco-cipriota o di un altro organismo debitamente autorizzato ad applicare correttamente la legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'origine non preferenziale (articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92) e le sue disposizioni di applicazione e a vigilare sulla corretta applicazione di tale legislazione da parte degli operatori richiedenti; l'impegno comprende tra l'altro le seguenti azioni:

(a) eseguire, se necessario, controlli per accertarsi che le caratteristiche tecniche indicate dall'operatore richiedente sul modulo di domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 3 siano esatte;

(b) rilasciare il documento di accompagnamento e attestare senza ambiguità che le merci cui si riferisce sono originarie delle zone definite all'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/82 del Consiglio e delle sue disposizioni di applicazione;

(c) inviare alla Commissione esemplari delle impronte dei timbri utilizzati per l'emissione del documento di accompagnamento;

(d) conservare per almeno tre anni il di domanda del documento di accompagnamento e tutti i documenti giustificativi;

(e) cooperare con la Commissione e con le competenti autorità degli Stati membri per verificare l'autenticità e la correttezza dei documenti di accompagnamento e per prevenire ogni rischio di frode o altre irregolarità;

(f) procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o dell'amministrazione di uno Stato membro, a inchieste adeguate qualora vi sia il minimo indizio che le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate;

(g) accettare qualsiasi controllo, audit o inchiesta nella sua sede e agevolare i controlli, gli audit e le inchieste eseguiti nei locali degli operatori che hanno chiesto il rilascio di un documento di accompagnamento, al fine di verificare la validità di tale documento;

(h) comunicare ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci per le quali ha rilasciato documenti di accompagnamento e i dettagli relativi alle irregolarità eventualmente riscontrate e alle sanzioni applicate.

2. Qualora l'organismo abilitato non tenga fede all'impegno assunto e tale negligenza rischi di compromettere la corretta applicazione del presente regolamento, la Commissione revoca l'autorizzazione.

Articolo 6

Ispezione e relazione fitosanitarie

1. Se le merci consistono di piante, prodotti vegetali o altri prodotti contemplati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE [7] del Consiglio, esperti fitosanitari indipendenti, designati dalla Commissione e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota o con un altro organismo abilitato, ispezionano le merci allo stadio della produzione e, di nuovo, alla raccolta e allo stadio della preparazione per la commercializzazione.

[7] GU L 169 del 19.7.2000, pag. 1.

Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che i prodotti oggetto della spedizione siano stati ottenuti direttamente a partire da piante certificate in uno degli Stati membri o in un altro paese a partire dal quale l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione non è vietata, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE.

Nel caso si tratti di agrumi, gli esperti verificano che i frutti siano esenti da foglie e peduncoli e rechino il marchio di origine appropriato.

2. Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto si possa accertare, le piante, i prodotti vegetali e altri prodotti che si trovano nella spedizione sono giudicati esenti dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I e, se del caso, nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE e delle sue modifiche e sono conformi alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo comma, essi riferiscono le loro constatazioni utilizzando il modello di modulo per il "rapporto di ispezione fitosanitaria" figurante all'allegato III. Il "rapporto di ispezione fitosanitaria" è allegato come supplemento al documento di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum (L.) destinati alla piantagione.

3. Gli esperti sigillano o chiudono l'imballaggio della spedizione o i mezzi di trasporto usati per la spedizione in modo che i prodotti interessati non possano causare infestazione o infezione durante il loro trasporto e che la loro identità resti intatta. Nessuna merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata verso il territorio doganale della Comunità se il suddetto modulo di rapporto non è interamente compilato e debitamente firmato da almeno uno dei suddetti esperti fitosanitari.

4. Al suo arrivo nel territorio doganale della Comunità la spedizione viene esaminata dalla competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi delle disposizioni delle direttive 92/105/EEC [8] e 93/51/EEC [9] della Commissione.

[8] GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

[9] GU L 205 del 17.8.1993, pag. 24.

5. Se la spedizione consiste interamente o in parte di lotti di patate, un adeguato campione di tali lotti viene esaminato per accertare l'eventuale presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente ai metodi di individuazione di questi organismi nocivi e di diagnosi istituiti dalla Comunità.

Articolo 7

Sospensione temporanea

1. Fatto salvo il potere della Commissione di revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può sospendere temporaneamente il regime speciale previsto dal presente regolamento qualora, sulla base di informazioni obiettive, si riscontrino elementi indicanti la possibilità che siano state commesse frodi o irregolarità.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si può presumere l'esistenza di frodi o irregolarità, tra l'altro, quando informazioni obiettive mettono in evidenza un rapido aumento, senza una spiegazione soddisfacente, del flusso di merci originarie delle zone nel territorio doganale della Comunità, superiore al livello abituale di capacità di produzione di tali zone.

3. L'applicazione di una sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

(a) allorché la Commissione ha constatato, in base a informazioni obiettive, l'esistenza irregolarità o frodi, comunica senza indugio al comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, le sue constatazioni unitamente alle informazioni obiettive;

(b) le sospensioni temporanee previste dal presente articolo non possono andare oltre quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della Comunità; esse non possono superare un periodo di sei mesi, che può eventualmente essere rinnovato.

4. La Commissione pubblica una comunicazione agli operatori economici nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale comunicazione indica che sono state constatate frodi o irregolarità in base a informazioni obiettive.

Articolo 8

Modalità di applicazione

La Commissione può adottare modalità di applicazione conformemente alla procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 12, ultima frase del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio; per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 7, le disposizioni di applicazione possono essere adottate in conformità delle procedure figuranti nel regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio.

Articolo 9

Esame, monitoraggio e cooperazione

1. Ogni anno, e per la prima volta, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento e sulla situazione risultante da tale applicazione e vi allega, eventualmente, opportune proposte di modifica.

2. La Commissione esaminerà in particolare le correnti di scambio che si svilupperanno in seguito all'applicazione del presente regolamento, compresi il volume, e il valore degli scambi e dei prodotti scambiati.

3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO I

Modello del documento di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Modello del modulo di domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Modello del "Rapporto di ispezione fitosanitaria" di cui all'articolo 6, paragrafo 2

1. Rapporto di ispezione fitosanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. xxx/2004 del Consiglio Numero

2. Nome o ragione sociale e indirizzo completo dello speditore // 3. Nome o ragione sociale e indirizzo completo del destinatario

4. Numero di registrazione del produttore (presso gli esperti fitosanitari) e luogo di produzione // 5. Nome e indirizzo completo del deposito di confezionamento

6. Descrizione della spedizione (marchi distintivi, nome del prodotto, nome botanico) // 7. Quantità dichiarata

8. Mezzo di trasporto // 9. Trattamento dopo la raccolta (trattamento; sostanza attiva; concentrazione; temperatura)

10. Il sottoscritto esperto fitosanitario, operante ai sensi del regolamento (CE) n. xxx/2004 del Consiglio, dopo aver

- ispezionato il suddetto prodotto, conformemente alle procedure appropriate, agli stadi della produzione, della raccolta e della preparazione alla commercializzazione,

- assistito al caricamento del mezzo di trasporto e, al termine dell'operazione, aver sigillato il mezzo stesso,

conclude con la presente che, a sua conoscenza e per quanto si possa constatare, le merci

- sono giudicate conformi alla legislazione fitosanitaria attuale dell'UE e in particolare

- sono giudicate esenti dagli organismi nocivi di cui all'allegato I e, se del caso, all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e delle sue modificazioni,

- nel caso di patate, i prodotti oggetto della spedizione sono stati ottenuti direttamente a partire da piante certificate in uno degli Stati membri o in un altro paese a partire dal quale l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione non è vietata, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE,

- nel caso di agrumi, i frutti sono esenti da foglie e peduncoli e recano il marchio di origine appropriato.

Nome e firma dell'esperto (degli esperti) fitosanitario(i) Luogo e data di stesura

(1) .........................

(2) (eventuale cofirmatario)

ALLEGATO IV

Elenco delle decisioni della Commissione di cui all'articolo 1, paragrafo 5

- Decisione della Commissione 2002/80/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia

- Decisione della Commissione 2002/79/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

- Decisione della Commissione 2000/49/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto

- Decisione della Commissione 2003/493/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/428/CE, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite

- Decisione della Commissione 1997/830/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

- Decisione della Commissione 2004/92/CE, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati.