Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione n. 602/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa /* COM/2004/0459 def. - ACC 2004/0140 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 602/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 9 luglio 2002 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio. L'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che "Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II". Le parti hanno quindi convenuto di aumentare detti limiti. Inoltre, conformemente alla dichiarazione n. 1 dell'accordo relativa alla creazione di centri di servizi nell'Unione europea, le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi in due casi specifici. Le parti hanno firmato un nuovo accordo che tiene conto di tali aumenti. Inoltre il governo della Federazione russa ha chiesto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo vigente, il riporto di determinati quantitativi inutilizzati nel corso del 2003. Il riporto autorizzato per ciascun gruppo di prodotti è il seguente (in tonnellate): 21195 per SA1a, 2102 per SA3, 6458 per SA4, 1400 per SA5, 1077 per SB1, 4305 per SB 2 e 10984 per SB 3. La presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce le norme necessarie per l'attuazione del nuovo accordo e per il riporto. 2004/0140 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 602/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra [2], è entrato in vigore il 1° dicembre 1997. [2] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. (2) L'articolo 21 dell'accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "CECA") sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell'accordo, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio [3] (in appresso denominato "l'accordo"), approvato a nome della CECA con decisione 2002/603/CECA della Commissione [4]. [3] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. [4] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54. (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti. (6) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo le parti hanno avviato consultazioni e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea. Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell'accordo circa la creazione di centri di servizi nell'Unione europea da parte di operatori russi. Detti aumenti formano oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma [5]. [5] Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale. (7) Inoltre il governo della Federazione russa ha chiesto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, il riporto di determinati quantitativi inutilizzati nel corso del 2003, entro i limiti autorizzati per ciascun gruppo di prodotti. (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 602/2002/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [6], [6] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato IV della decisione n. 602/2002/CECA, i limiti quantitativi fissati per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO LIMITI QUANTITATIVI Unità: tonnellate Anni // 2004 // Prodotti // // SA. Prodotti laminati piatti // SA1. Arrotolati // "310 767 SA1.a Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione // 558 839 SA2. Lamiera pesante // 143 654 SA3. Altri prodotti laminati piatti // 250 148 SA4. Prodotti legati // 101 120 SA 5. Lamiere quarto legate // 22 208 SA 6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati // 97 561 // SB. Prodotti lunghi // // SB1. Barre // 31 440 SB2. Vergella // 121 783 SB3. Altri prodotti lunghi // 232 102" Nota: SA e SB sono categorie di prodotti SA1- SA6 e SB1 - SB3 sono gruppi di prodotti