Proposta di decisione del Consiglio che individua l'orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione /* COM/2004/0381 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che individua l'orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che daranno luogo all'adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che attualmente beneficiano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006. Inoltre, approvando le tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania proposte dalla Commissione [COM(2002)624 def.], il Consiglio europeo di Copenaghen ha acconsentito ad aumentare considerevolmente l'assistenza di preadesione. Quanto all'incremento dei finanziamenti, il 19 maggio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso l'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 25). La ripartizione della dotazione finanziaria tra la Romania e la Bulgaria deve ancora formare oggetto di un atto giuridicamente vincolante. Nel caso dell'ISPA tale atto sarà adottato conformemente all'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, il quale recita: "Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione". Si chiede pertanto al Consiglio di adottare l'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che individua l'orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti disponibili per lo strumento ISPA fra la Romania e la Bulgaria, secondo quanto disposto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che individua l'orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [1], in particolare l'articolo 15, secondo paragrafo, [1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1). vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che daranno luogo all'adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che attualmente beneficiano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006. (2) Nell'approvare le tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania proposte dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito, sulla base di un orientamento generale, un criterio di ripartizione tra questi due paesi in ragione, rispettivamente, del 30% e del 70% delle risorse stanziate nel quadro del programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia [3], del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 [4], e dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999. [3] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). [4] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (3) Ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999 il criterio di ripartizione tiene conto delle necessità e della capacità di assorbimento dell'assistenza da parte della Bulgaria e della Romania nonché dei criteri riportati all'articolo 4 dello stesso regolamento. (4) Dal momento che il criterio di ripartizione in ragione del 70% e del 30% si applica al triennio 2004-2006 nel suo complesso, è appropriato disporre lo stanziamento annuale delle risorse complessive in base a tale criterio di ripartizione. (5) Di conseguenza, mentre il criterio del 70% e del 30% applicato al triennio 2004-2006 nel suo complesso costituisce l'orientamento generale di ripartizione tra i paesi beneficiari restanti, ossia la Bulgaria e la Romania, lo stanziamento indicativo delle risorse complessive va fissato su base annua secondo una forcella che rifletta tale criterio di ripartizione complessivo. DECIDE: Articolo unico In base all'orientamento generale adottato per il periodo triennale 2004-2006 i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 vanno ripartiti tra Romania e Bulgaria in base al criterio di ripartizione, rispettivamente, del 70% e del 30%, applicabile a tale periodo nel suo complesso. Nel corso del periodo triennale di cui al primo paragrafo lo stanziamento annuale dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 va fissato in base ad un criterio di ripartizione indicativo che va dal 65% al 75% dei finanziamenti complessivi per la Romania e dal 25% al 35% dei finanziamenti complessivi per la Bulgaria. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente