Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0372 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 29 settembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad intavolare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dei negoziati con la Repubblica di Croazia volti alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. I negoziati sono iniziati il 26 febbraio 2004, al termine di consultazioni tecniche preliminari con la Croazia. Dopo quattro cicli di negoziati (26 febbraio, 17 marzo, 5-6 aprile e 16 aprile), il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo della Repubblica di Croazia il 16 aprile 2004. Il testo siglato è allegato alla presente relazione. Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione invita il Consiglio a: - decidere in merito alla firma del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri; - concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto. Il Consiglio adotta la presente proposta unitamente alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il 29 settembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. (2) Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo unico Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, la Repubblica di ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e la Repubblica di croazia, dall'altra, Vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati "i nuovi Stati membri") all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, in data 1° maggio 2004, considerando quanto segue: (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato "l'ASA") è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "il trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003. (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo. (4) Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell'accordo stesso. (5) Occorre apportare all'ASA le medesime modifiche apportate all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo interinale") per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, DECIDONO: Sezione I parti contraenti Articolo 1 La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno. Articolo 2 Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA. ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI Sezione II Prodotti agricoli Articolo 3 Prodotti agricoli stricto sensu 1. L'allegato IV a) e l'allegato IV c) dell'ASA sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo. 2. L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo. 3. L'allegato IV d) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente protocollo. 4. L'allegato IV e) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo. 5. L'allegato IV f) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente protocollo. 6. All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA è aggiunta la seguente lettera g): " g) A decorrere dal 1° maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all'allegato IV g)". 7. Il testo di cui all'allegato VI del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato IV g). Articolo 4 Prodotti della pesca 1. L'allegato V a) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente protocollo. 2. L'allegato V b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo. Articolo 5 Prodotti agricoli trasformati 1. Gli elenchi 2 e 3 dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui all'allegato IX del presente protocollo. Articolo 6 Accordo sui vini L'allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all'allegato X del presente protocollo. Sezione III Norme d'origine Articolo 7 1. L'articolo 18, paragrafo 4, del protocollo n. 4 dell'ASA, è sostituito dal testo seguente: '4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI", CS "VYSTAVENO DODATEN$", DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", EL "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", EN "ISSUED RETROSPECTIVELY", FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", IT "RILASCIATO A POSTERIORI", LV "IZSNIEGTS RETROSPEKT:VI", LT "RETROSPEKTYVUSIS IpDAVIMAS", HU "KIADVA VISSZAMEN`LEGES HATÁLLYAL", MT "MA6RU0 RETROSPETTIVAMENT", NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI", PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", PT "EMITIDO A POSTERIORI", SL "IZDANO NAKNADNO", SK "VYDANÉ DODATONE", FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND", HR "NAKNADNO IZDANO".' 2. L'articolo 19, paragrafo 2, del protocollo n. 4 dell'ASA, è sostituito dal testo seguente: '2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO", CS "DUPLIKÁT", DA "DUPLIKAT", DE "DUPLIKAT", ET "DUPLIKAAT ", EL "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", EN "DUPLICATE", FR "DUPLICATA", IT "DUPLICATO", LV "DUBLIKTS", LT "DUBLIKATAS", HU "MÁSODLAT", MT "DUPLIKAT", NL "DUPLICAAT", PL "DUPLIKAT", PT "SEGUNDA VIA", SL "DVOJNIK", SK "DUPLIKÁT", FI "KAKSOISKAPPALE", SV "DUPLIKAT", HR "DUPLIKAT".' 3. L'allegato I del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo. 4. L'allegato II del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XII del presente protocollo. 5. L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sezione IV Articolo 8 OMC La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità. Articolo 9 Prova dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che: a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione; c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. 2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che: a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell'adesione; b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. Entro un anno dalla data dell'adesione, le menzionate autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell'ASA. 3. Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo 10 Merci in transito 1. Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato. 2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore. Articolo 11 Contingenti per il 2004 Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° maggio 2004. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Sezione V Articolo 12 Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA. Articolo 13 1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica di Croazia procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure. 2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 14 1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, purché tutti i relativi strumenti di approvazione siano stati depositati entro tale data. 2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione. Articolo 15 Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede. Articolo 16 Il testo dell'ASA, annessi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati. ALLEGATI Allegato I "Allegati IV a) e IV c) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Esenti da dazio per quantitativi illimitati al 1° maggio 2004) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 184/2003, e dalle successive modifiche. Allegato II "Allegato IV b) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Esenti da dazio nell'ambito di contingenti a decorrere dal 1° maggio 2004) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)) >SPAZIO PER TABELLA> * I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre Allegato III "Allegato IV d) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d)) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente: - il 1° maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20% del dazio di base; - il 1° gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti. >SPAZIO PER TABELLA> Allegato IV "Allegato IV e) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e)) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente: - il 1° maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 70% del dazio di base; - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base; - il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base. >SPAZIO PER TABELLA> Allegato V "Allegato IV f) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f)) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente: - il 1° maggio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base; - il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base; - il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base. >SPAZIO PER TABELLA> Allegato VI "Allegato IV g) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g)) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1° maggio 2004. >SPAZIO PER TABELLA> * Nel 2005, il contingente per i prodotti del codice 1601 00 è soggetto a un incremento di 400t. Allegato VII "ALLEGATO V a) Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60% del dazio NPF nel 2004 e al 50% del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero. Allegato VIII "ALLEGATO V b) Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2 Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60% del dazio NPF nel 2004 e al 50% del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero. Allegato IX (Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA) "Elenco 2 - Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nell'elenco. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 70%, al 60% e al 50% dell'aliquota del dazio NPF. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 3 - Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nella tabella. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 65 %, al 55% e al 40% dell'aliquota del dazio NPF. >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 4 - Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari annui indicati in appresso. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all'allegato II, elenco 1, del protocollo 3. >SPAZIO PER TABELLA> Allegato X "Allegato I Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 1. A decorrere dal 1° maggio 2004, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate. >SPAZIO PER TABELLA> (1) A condizione che almeno l'80% del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl. (2) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. 2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 3. A decorrere dal 1° maggio 2004, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate. >SPAZIO PER TABELLA> (1) A condizione che almeno l'80% del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl. 4. La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 5. Il presente accordo riguarda il vino a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio; ii) originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria. 6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b). 7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino. 8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. 9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia. Allegato XI "ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'elenco DELL'Allegato II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Croazia. Esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Esempio: Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; essa si limita alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato. Esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto. Esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%. Nota 6: 6.1. Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. Nota 7: 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine." Allegato XII "ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO L'accordo non contempla necessariamente tutti i prodotti elencati ed è pertanto opportuno consultare gli altri firmatari. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> " Allegato XIII "ALLEGATO IV Testo della dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2). Versione ceca Vývozce výrobk uvedených v tomto dokumentu (íslo povolení ...(1)) prohlasuje, ze krom+ zieteln+ oznaených, mají tyto výrobky preferenní pvod v ...(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. ...(1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksport tjs produktiem, kuri ietverti saj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar , ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, siem produktiem ir prieksroc;bu izcelsme no ...(2). Versione lituana piame dokumente isvardint preki eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinès kilmés prekés. Versione ungherese A jelen okmányban szerepla áruk exportare (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltéra jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, 7lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' ori1ini preferenzjali ...(2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów obj)tych tym dokumentem (upowanienie wRadz celnych nr ...(1)) deklaruje, e z wyjtkiem gdzie jest to wyranie okreklone, produkty te maj ...(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st ...(1)) izjavlja, da, razen e ni drugae jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (íslo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zreteNne oznaených, majú tieto výrobky preferenný pôvod v ...(2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. ...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukije izriito navedeno, ovi proizvodi ...(2) preferencijalnoga podrijetla. (1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". .......................... (3) (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. Fatto a ..........., il .......................... (4) (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)"