52004PC0285

Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati /* COM/2004/0285 def. - ACC 2004/0088 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel contesto globale del processo di adesione e degli Accordi europei, nell'ottobre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziazioni con i PECO associati con l'obiettivo di migliorare le condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati.

I negoziati con la Bulgaria sono stati avviati nel dicembre 2002 e si sono conclusi nel febbraio 2004. I nuovi accordi commerciali dovrebbero entrare in vigore il 1° maggio 2004 o, al più tardi, il 1° giugno. I nuovi accordi modificano il protocollo n. 3 dell'Accordo europeo con la Bulgaria che stabilisce le disposizioni commerciali applicate ai prodotti agricoli trasformati.

Le nuove disposizioni introducono la liberalizzazione immediata o progressiva dei dazi per taluni prodotti agricoli trasformati. Per taluni prodotti agricoli trasformati delicati saranno introdotti contingenti esenti da dazi in base al commercio tradizionale. Per le importazioni in eccesso a tali contingenti i dazi saranno ridotti su base annuale.

Le concessioni comunitarie dipendono dall'adozione di misure reciproche da parte della Bulgaria. Perché l'accordo abbia effetto da parte della Comunità e considerando che la procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° maggio 2004, è necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Bulgaria a decorrere dal 1° maggio 2004.

Questo è l'obiettivo della presente proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie.

2004/0088(ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 133,

Vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria, approvato con la decisione 94/908/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria dall'altro, [1] stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra [2], denominato in seguito il "protocollo di adeguamento", approvato con la decisione 1999/278/CE [3] del Consiglio e migliorata dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria [4].

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

[2] GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

[3] GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

[4] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.

(2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il [1° maggio 2004].

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il [1° maggio 2004]. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Bulgaria a decorrere dal [1° maggio 2004].

(4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si applicano dazi doganali. Per altre merci verranno aperti contingenti tariffari annuali.

(5) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, continuano ad essere di applicazione le disposizioni commerciali stabilite dal protocollo n. 3.

(6) Il regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000 [5] ha aperto i contingenti tariffari annuali per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria. Solo i quantitativi per il contingente tariffario con i numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 095479 sono applicabili nell'anno 2004.

[5] GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [6].

[6] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 35).

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [7], istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento devono essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

[7] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(9) I provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento vanno adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8],

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal [1° maggio 2004] i dazi doganali di cui all'allegato I sono applicabili all'importazione delle merci originari della Bulgaria che figurano nell'allegato.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni esenti da dazi dei prodotti originari della Bulgaria di cui all'allegato II sono aperti annualmente dal 1° gennaio al 31dicembre. Per l'anno 2004 sono aperti dal [1° maggio al 31 dicembre 2004]. Per l'anno 2004 tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi, ad eccezione dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479.

2. I quantitativi di merci soggetti ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479, aperti a norma del regolamento (CE) n. 1446/2002 e commercializzati dal 1° gennaio al [30 aprile 2004], saranno interamente dedotti dalle quantità fornite nei corrispondenti contingenti tariffari di cui all'allegato II.

Articolo 3

In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, i prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato III del presente regolamento ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I o per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

Articolo 5

La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Bulgaria conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

I contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 [9] del Consiglio, nel seguito denominato "il comitato".

[9] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal [1° maggio 2004].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Contingenti di importazioni nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria esenti da dazi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Prodotti agricoli trasformati non ammessi alle restituzioni all'esportazione

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

0403 // Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10 // - Yogurt:

// --aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

// ---in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51 // --- inferiore o uguale a 1,5%

0403 10 53 // ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

0403 10 59 // ---- superiore al 27%

// --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 91 // ---- inferiore o uguale a 3%

0403 10 93 // ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

0403 10 99 // ---- superiore al 6%

0403 90 // - altri:

// -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

// --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71 // ---- inferiore o uguale a 1,5%

0403 90 73 // ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

0403 90 79 // ---- superiore al 27%

// --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91 // ---- inferiore o uguale a 3%

0403 90 93 // ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

0403 90 99 // ---- superiore al 6%

0405 // Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20 // --- Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10 // -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%

0405 20 30 // -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%

0710 // Ortaggi o legumi, crudi o cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00 // --- Granturco dolce

0711 // Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 // - altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

// -- Ortaggi o legumi:

0711 90 30 // --- Granturco dolce

1517 // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 // -Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10 // -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

1517 90 // - altra:

1517 90 10 // -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

1702 // Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702 50 00 // -Fruttosio chimicamente puro

1704 // Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10 // - gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

// -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11 // --- sotto forma di strisce

1704 10 19 // --- altre

// -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91 // --- sotto forma di strisce

1704 10 99 // --- altre

1704 90 // - altre:

1704 90 30 // -- preparazione detta: «cioccolato bianco»

// -- Altre:

1704 90 51 // --- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55 // --- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61 // --- Confetti e prodotti simili confettati

// --- altri

1704 90 65 // ---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71 // ---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75 // ----Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene ----Caramelle

// ---- altri:

1704 90 81 // ----- ottenuti per compressione

1704 90 99 // ----- altri

1806 // Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10 // - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 15 // -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20 // -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%

1806 10 30 // -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 10 90 // -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%

1806 20 // - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10 // -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%

1806 20 30 // -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%

// -- Altre:

1806 20 50 // --- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70 // ---Preparazioni dette « Chocolate milk crumb »

1806 20 80 // --- Glassatura al cacao

1806 20 95 // --- altre

// -altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

1806 31 00 // -- ripiene

1806 32 // -- non ripiene

1806 32 10 // --- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90 // --- altre

1806 90 // - altre:

// --Cioccolata e prodotti di cioccolata:

// --- Cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11 // ---- contenenti alcole

1806 90 19 // ---- altre

// --- altri

1806 90 31 // ---- ripieni

1806 90 39 // ---- non ripieni

1806 90 50 // -- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60 // -- Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70 // -- Preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90 // -- altre

1901 // Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00 // - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

1901 20 00 // - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 // - altri:

// --Estratti di malto:

1901 90 11 // --- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19 // --- altri

// -- Altri:

1901 90 99 // --- altre

1902 // Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

// - Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate

1902 11 00 // -- contenenti uova

1902 19 // -- Altre:

1902 19 10 // ---non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90 // --- altre

1902 20 // - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

// -- Altre:

1902 20 91 // ---cotte

1902 20 99 // --- altre

1902 30 // - altre paste alimentari:

1902 30 10 // -- secche o disseccate

1902 30 90 // -- altri

1902 40 // --- cuscus:

1902 40 10 // --non preparato

1902 40 90 // -- altri

1903 00 00 // Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904 // Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904 10 // - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10 // --a base di granturco

1904 10 30 // --a base di riso

1904 10 90 // --altri

1904 20 // -Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 20 10 // --Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

// -- Altri:

1904 20 91 // ---a base di granturco

1904 20 95 // ---a base di riso

1904 20 99 // --- altri

1904 30 00 // - Bulgur di grano

1904 90 // - altri:

1904 90 10 // --Riso

1904 90 80 // --altri

1905 // Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00 // - Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20 // - Pane con spezie (panpepato):

1905 20 10 // -- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 30 // -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 90 // -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

// - Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

1905 31 // -- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

// ---interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 11 // ---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19 // ---- altri

// --- altri

1905 31 30 // ---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8%

// ---- altri:

1905 31 91 // ----- doppio biscotto con ripieno

1905 31 99 // ----- altri

1905 32 // -- Cialde e cialdine:

1905 3205 // ---- aventi tenore, in peso, di acqua superiore a 10%

// --- altri

// ---- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11 // ----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19 // ----- altri

// ---- altri:

1905 32 91 // ----- salate, anche ripiene

1905 32 99 // ----- altre

1905 40 // - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

1905 40 10 // -- Fette biscottate

1905 40 90 // -- altri

1905 90 // - Altri:

1905 90 10 // -- Pane azimo (mazoth)

1905 90 20 // -- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

// -- Altri:

1905 90 30 // --- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca

1905 90 45 // ---Biscotti

1905 90 55 // --- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

// --- altri

1905 90 60 // ---- con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90 // ---- altri

2001 // Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90 // - altri:

2001 90 30 // -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 // -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%

2004 // Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10 // - patate:

// -- Altri:

2004 10 91 // --- sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90 // - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:

2004 90 10 // -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005 // Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20 // - patate:

2005 20 10 // -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00 // - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 // Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 99 85 // ----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 // ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101 // Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12 98 // --- altri

2101 20 // -Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 98 // --- altri

2101 30 // - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

// -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19 // --- altri

// -- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99 // --- altri

2102 // Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

2102 10 // - Lieviti vivi:

2102 10 31 // -- secchi o disseccati

2102 10 39 // --- altri

2105 00 // Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 10 // - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte

// - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91 // -- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

2105 00 99 // -- uguale o superiore a 7 %

2106 // Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90 // - altre:

2106 90 10 // -- Preparazioni dette "fondute"

2106 90 20 // -- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

// -- Altre:

2106 90 92 // --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:

2106 90 98 // --- altre

2202 // Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00 // - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 // - altre:

2202 90 10 // -- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

// -- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

2202 90 91 // --- inferiore a 0,2%

2202 90 95 // --- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99 // --- uguale o superiore a 2%

2205 // Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10 // -in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 10 10 // -- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 10 90 // -- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2205 90 // - altri:

2205 90 10 // -- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 90 90 // -- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2208 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20 // - Acquaviti di vino o di vinacce

// -- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :

2208 20 12 // ---- Cognac

2208 20 14 // --- Armagnac

2208 20 26 // --- Grappa

2208 20 27 // --- Brandy de Jerez

2208 20 29 // --- altri

// -- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 20 40 // --- Distillato greggio

// --- altri

2208 20 62 // ---- Cognac

2208 20 64 // ----Armagnac

2208 20 86 // ---- Grappa

2208 20 87 // ---- Brandy de Jerez

2208 20 89 // ---- altri

2208 30 // - Whisky:

// -- Whisky detto «Scotch»:

// --- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 32 // ---- inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 38 // ---- superiore a 2 litri

// --- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 52 // ---- inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 58 // ---- superiore a 2 litri

// --- altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 72 // ---- inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 78 // ---- superiore a 2 litri

// -- altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 82 // --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 88 // --- superiore a 2 litri

2208 50 // - Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

// -- Gin, presentato in recipienti di capacità:

2208 50 11 // --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 19 // --- superiore a 2 litri

// -- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

2208 50 91 // --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 99 // --- superiore a 2 litri

2208 60 // - Vodka :

// -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:

2208 60 11 // --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 19 // --- superiore a 2 litri

// -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:

2208 60 91 // --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 99 // --- superiore a 2 litri

2208 70 // - Liquori:

2208 70 10 // -- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 70 90 // -- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 90 // - altri:

// --- inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 41 // ---- Ouzo

// ---- altri:

// ----- Acquaviti:

// ------ di frutta:

2208 90 45 // ------- Calvados

2208 90 48 // ------- altre

// ------ altre:

2208 90 52 // ------- Korn

2208 90 54 // ------- Tequila

2208 90 56 // ------- altre

2208 90 69 // ----- altre bevande contenenti alcole di distillazione

// --- superiore a 2 litri

// ---- Acquaviti:

2208 90 71 // ----- di frutta

2208 90 75 // -----Tequila

2208 90 77 // ----- altre

2208 90 78 // ---- altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 // Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

// - altri polialcoli:

2905 43 00 // -- Mannitolo

2905 44 // -- D-glucitolo (sorbitolo):

// --- in soluzione acquosa:

2905 44 11 // ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

2905 44 19 // ---- altro

// --- altro:

2905 44 91 // ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99 // ---- altro

3302 // Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 // - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

// -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

// --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 29 // ----- altre

3502 // Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

// - Ovoalbumina

3502 11 // -- essiccata

3502 11 90 // --- altra

3502 19 90 // --- altra

3505 // Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10 // - Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10 // -- Destrina

// -- altri amidi e fecole modificati

3505 10 50 // --- Amidi e fecole esterificati o eterificati

3505 10 90 // --- altri

3505 20 // - Colle

3505 20 10 // -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%

3505 20 30 // -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% ed inferiore a 55%

3505 20 50 // -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% ed inferiore a 80%

3505 20 90 // -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%

3809 // Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10 // - a base di sostanze amidacee:

3809 10 10 // -- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%

3809 10 30 // -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%

3809 10 50 // -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%

3809 10 90 // -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%

3824 // Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60 // - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

// -- in soluzione acquosa:

3824 60 11 // --- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

// -- altro

3824 60 19 // -- Altro:

3824 60 91 // --- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

3824 60 99 // --- altro

>SPAZIO PER TABELLA>