Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0270 def./2 - CNS 2004/0085 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico deve essere concordata mediante la conclusione di un protocollo aggiuntivo allo stesso. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata, in base alla quale il protocollo deve essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato. Tale procedura non pregiudica le competenze della Comunità. Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incarica la Commissione di negoziare tale protocollo con il Messico. I negoziati sono stati completati con soddisfazione della Commissione. Le proposte riportate in allegato riguardano (1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e (2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo. Il testo del protocollo negoziato con il Messico figura in allegato. Gli aspetti più importanti del protocollo sono le disposizioni riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo UE-Messico e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE. Va osservato che l'area di libero scambio UE-Messico è stata istituita mediante le successive decisioni del Consiglio congiunto UE-Messico. Di conseguenza, anche gli opportuni adeguamenti alle disposizioni commerciali necessiteranno di una decisione da parte del Consiglio congiunto e pertanto non sono menzionati nel presente protocollo. La Commissione chiede al Consiglio di approvare le allegate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo aggiuntivo. Il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimere il proprio parere conforme in relazione al presente protocollo. 2004/0085 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il , (2) Occorre approvare il protocollo aggiuntivo, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio procede alla notifica conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del protocollo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati "Stati membri della Comunità europea", LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità", GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati "Messico", e LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA ESTONE, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA LA REPUBBLICA SLOVACCA, in appresso denominati "i nuovi Stati membri", CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000. CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003. CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo è approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo. CONSIDERANDO che l'articolo 55 dell'accordo stabilisce che: "Ai fini del presente accordo, per 'Parti' si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico". CONSIDERANDO che l'articolo 56 dell'accordo recita: "Il presente accordo, si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati uniti del Messico". CONSIDERANDO che l'articolo 59 dell'accordo recita: "Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede". CONSIDERANDO che la Comunità europea, in vista della data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, potrebbe dover applicare le disposizioni del presente protocollo prima del completamento delle rispettive procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso. CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consentirebbe l'applicazione provvisoria del protocollo da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri prima di aver completato tutte le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra. Articolo 2 Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità europea trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo. Subordinatamente all'entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo. Articolo 3 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione. Articolo 4 Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 5 1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dagli Stati uniti del Messico secondo le rispettive procedure. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, le Parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comunità europea e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del protocollo, essi applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo. 4. Le notifiche vengono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.