Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea /* COM/2004/0258 def. - CNS 2004/0083 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di San Marino è entrato in vigore il 1° aprile 2002. L'accordo deve essere modificato per inserire tra le Parti contraenti i nuovi Stati membri. In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 23 febbraio 2004, si sono tenuti e conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino relativi alla modifica dell'accordo in tal senso. Le basi giuridiche della proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo sono le stesse delle basi giuridiche dell'accordo. Si fa inoltre riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, che permette l'adozione della decisione del Consiglio prima dell'adesione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Commissione deve presentare un progetto di protocollo al Consiglio per la conclusione. Si propone che il Consiglio adotti la allegata decisione sulla conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in materia di allargamento dell'UE. 2004/0083 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, primo comma, visto l'atto di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 23 febbraio 2004, si sono tenuti e conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino relativi ad un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea. (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Commissione ha presentato un progetto di protocollo al Consiglio. (3) Il protocollo deve essere concluso, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di ratifica di cui all'articolo 3 del protocollo. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO . >SPAZIO PER TABELLA> Protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'iRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DI AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (GLI "STATI MEMBRI") rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, da una parte, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO dall'altra, VISTO l'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 (l'accordo), entrato in vigore il 1° aprile 2002, VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (i nuovi Stati membri) all'Unione europea, in data 1° maggio 2004, CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare Parti contraenti dell'accordo, CONSIDERANDO che il trattato di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli attuali Stati membri e dei nuovi Stati membri, un protocollo sull'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 I nuovi Stati membri diventano Parti contraenti dell'accordo: essi rispettivamente adottano e osservano, analogamente agli attuali Stati membri, l'accordo e le dichiarazioni ad esso allegate. Articolo 2 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo. Articolo 3 1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Repubblica di San Marino, conformemente alle rispettive procedure. 2. Le Parti si notificano la conclusione delle procedure. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 4 1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, a condizione che entrambi gli strumenti di ratifica siano stati depositati entro tale data. 2. Se gli strumenti di ratifica non risultano depositati entro tale data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Articolo 5 I testi dell'accordo e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese. Essi sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegate sono stilati. Articolo 6 Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a ... nel giorno ... di ... duemilaquattro. Per il Consiglio dell'Unione europea [ ... ] Per la Repubblica di San Marino [ ... ]