Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze /* COM/2004/0253 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CE) n. .../2004 del Consiglio del 22 aprile 2004 ha modificato il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. È opportuno modificare, di conseguenza, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 del Consiglio dell'8 marzo 1977, relativo all'articolo 56 ter dello statuto, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze, per adattarlo al nuovo statuto a decorrere dall'01.05.2004. A decorrere da tale data, infatti, i riferimenti ai vecchi gradi vanno sostituiti da riferimenti alla nuova struttura delle carriere (articolo 1), e l'applicazione del regolamento va estesa ai nuovi agenti contrattuali (articolo 2). Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], in particolare l'articolo 56 ter, secondo comma dello statuto, [1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. ...del ...2004. vista la proposta della Commissione, presentata in seguito al parere del comitato dello statuto, considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze [2], al fine di adeguarlo alle disposizioni del nuovo statuto, [2] GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: «a) l'indennità è espressa in punti; ciascun punto è pari allo 0,032% dello stipendio base di un funzionario di grado 1, primo scatto (3). All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario; (3) Per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006: grado D*1, primo scatto». 2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente