Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0251 def. - CNS 2004/0080 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è un accordo misto entrato in vigore il 1° marzo 1998, vale a dire prima dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 16 aprile 2003, è divenuto pertanto opportuno elaborare un protocollo all'APC onde consentire ai nuovi Stati membri di aderirvi. Il protocollo contempla peraltro alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldova, la Federazione russa, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan al fine di concludere dei protocolli agli accordi di partenariato e di cooperazione. I negoziati con l'Ucraina sono stati quindi portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato è allegato alla presente. Sono allegate alla presente: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo; 2) una proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione propone pertanto al Consiglio di: - decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri; - concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto. 2004/0080 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], [1] Inserire il riferimento GU. vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, considerando quanto segue: (1) Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e che introduce alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il [INSERIRE LA DATA], conformemente alla decisione ... del Consiglio. (2) Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo. (3) È opportuno concludere il protocollo, DECIDONO: Articolo 1 Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri. Il testo del protocollo relativo all'allargamento è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica. Fatto a Bruxelles, Per la Commissione Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (APC), per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'APC e relativo agli adeguamenti all'APC IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e l'UCRAINA, dall'altra, in appresso denominate "le parti", ai fini del presente protocollo, VISTO IL DISPOSTO del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea), e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 e che entra in vigore il 1° maggio 2004; CONSIDERATO che l'adesione dei dieci nuovi Stati membri all'UE ha modificato le relazioni tra l'Ucraina e l'Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti, TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi e dei principi dell'APC, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 (in appresso "l'accordo"), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo all'accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000. Articolo 2 1. Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA. 2. Al fine di tener conto degli sviluppi istituzionali sopravvenuti nel sistema degli scambi internazionali GATT-OMC, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell'accordo, gli attuali riferimenti al GATT si intendono al GATT 1994 e che per "adesione dell'Ucraina al GATT" si intende "adesione dell'Ucraina all'OMC". 3. Al fine di tener conto dell'evoluzione della base giuridica della Carta europea dell'energia, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell'accordo, gli attuali riferimenti alla Carta europea dell'energia vanno intesi quali riferimenti al trattato sulla Carta dell'energia e al protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. Articolo 3 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 4 1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dall'Ucraina, secondo le rispettive procedure. 2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 5 1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data. 2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione. 3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1° maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° maggio 2004. Articolo 6 Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo all'accordo del 10 aprile 1997 sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo all'accordo del 10 aprile 1997. Articolo 7 Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a ... il ... 2004 PER GLI STATI MEMBRI PER LE COMUNITÀ EUROPEE PER L'UCRAINA