52004PC0243

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi /* COM/2004/0243 def. - CNS 2004/0076 */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. introduzione

1. L'obiettivo della presente proposta è modificare la direttiva 2003/49/CE per prevedere, a seguito delle richieste presentate dalla Repubblica ceca, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dalla Slovacchia, periodi transitori per quanto riguarda l'applicazione della direttiva.

2. La direttiva 2003/49/CE [1] (qui di seguito denominata "la direttiva") è stata adottata nella riunione del 3 giugno 2003 del Consiglio " Affari economici e finanziari " nel quadro del "Pacchetto fiscale ".

[1] Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

3. Successivamente, il 30 dicembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/49/CE [2]. L'obiettivo della proposta di modifica era duplice. Innanzitutto, nelle "Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale" della riunione del 3 giugno 2003, il Consiglio ha affermato che " i vantaggi della direttiva su interessi e canoni non devono spettare alle società che sono esenti dall'imposta sul reddito di cui alla direttiva stessa" e ha, pertanto, invitato la Commissione a "proporre a tempo debito le modifiche necessarie riguardo a questa direttiva". In secondo luogo, tenuto conto della data di adozione e del fatto che si basa su una proposta della Commissione risalente al 1998 [3], la direttiva non fa riferimento alle nuove forme giuridiche della Società europea ("Societas Europaea" - SE) [4] e della Società cooperativa europea ("Societas Cooperativa Europaea" - SCE) [5] e non tiene conto degli sviluppi connessi all'inclusione di nuovi soggetti nel campo di applicazione della direttiva 2003/123/CE [6] del Consiglio e della proposta di modifica della direttiva sulle fusioni [7].

[2] Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, COM(2003) 841 def.

[3] COM(1998) 67 def. - 98/0087(CNS), GU C 123 del 22.4.1998, pag. 9.

[4] Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 294 del 10.11.2001.

[5] Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

[6] Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41.

[7] Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, COM(2003) 613 def.

4. Dato che è stata adottata il 3 giugno 2003, dopo la firma dell'Atto di adesione il 16 aprile 2003 [8], la direttiva non è stata inclusa nel capitolo 9 dell'allegato II dell'Atto stesso. Pertanto, non era possibile alcuna modifica in base all'articolo 20 dell'Atto di adesione.

[8] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555.

5. Tuttavia, la direttiva fa parte dell'acquis comunitario e si applica, pertanto, a decorrere dalla data di adesione, cioè dal 1° maggio 2004. Dato che, nella sua attuale versione, la direttiva non comprende né l'elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a, punto (i) (che figura nell'allegato della direttiva), né le imposte dei paesi in via di adesione che dovrebbero essere elencate all'articolo 3, lettera a, punto (iii), si impongono alcune modifiche tecniche. In questo caso, l'articolo 57 dell'Atto di adesione prevede un'opportuna procedura per l'inserimento dell'elenco delle imposte e delle società dei paesi in via di adesione.

6. Nei mesi di maggio e luglio 2003, i paesi in via di adesione sono stati invitati ufficialmente a chiedere l'applicazione di periodi transitori.

7. La Repubblica ceca e le repubbliche di Lettonia, Lituania e Polonia hanno presentato domande formali per l'applicazione di periodi transitori. Informazioni supplementari, chieste dai servizi della Commissione, sono state fornite a metà dicembre 2003; la Slovacchia, che ha presentato la sua domanda il 2 febbraio 2004, le ha fornite il 9 febbraio 2004.

8. Tenuto conto della loro situazione economica attuale, della loro condizione di paesi importatori di capitale, della transizione economica in atto e del livello abbastanza basso di entrate, i paesi in via di adesione potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie, se fossero obbligati ad abolire le ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi e di canoni. In questa fase, essi non sarebbero in grado di compensare la perdita di entrate fiscali, derivante dalla suddetta abolizione, con imposte nazionali aggiuntive sui pagamenti di interessi e di canoni ricevuti dall'estero da società consociate, perché sono importatori netti di capitali. Per questo motivo, la Commissione propone, qualora ciò appaia giustificato, di applicare alcune disposizioni transitorie.

9. Questo approccio è conforme alla posizione generale che l'Unione europea ha definito durante i negoziati con i paesi in via di adesione, secondo cui dovrebbero essere accordati periodi transitori tenendo conto dell'interesse non soltanto dell'Unione, ma anche dei paesi candidati [9]. In una "nota informativa" per il Consiglio europeo, la Commissione ha affermato che, esaminando l'opportunità di accettare queste domande, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di garantire il funzionamento del mercato interno, nonché le implicazioni politiche, economiche per i paesi candidati [10].

[9] Documento di strategia sull'allargamento, Relazione sui progressi compiuti da ciascun paese candidato in vista dell'adesione, 2000, pag. 26.

[10] Comunicazione della Commissione - Nota informativa al Consiglio europeo sul riesame intermedio dell'attuazione della strategia per l'allargamento, COM(2001) 553 def., pagg. 3 e 16 f.

10. Va tenuto presente che anche ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi transitori, dopo l'adozione della direttiva nel giugno 2003. La Commissione ha valutato le domande dei paesi in via di adesione in funzione di questo elemento, prendendo in considerazione le loro esigenze specifiche. Conformemente ai principi applicati, ogni periodo transitorio deve essere di breve durata e commisurato al problema che deve essere risolto.

11. Nella valutazione delle domande di deroga, la Commissione ha tenuto conto:

* delle ritenute alla fonte attualmente applicabili nei paesi richiedenti in base alla loro legislazione fiscale interna;

* dell'aliquota delle ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi e di canoni previsti nelle Convenzioni fiscali sul reddito e sul capitale dei paesi richiedenti,

* dell'impatto finanziario dell'abolizione delle ritenute alla fonte, e

* dei periodi transitori concessi ad altri Stati membri.

12. La Repubblica ceca ha presentato la sua domanda con lettera datata 16 settembre 2003. La sua aliquota interna di ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e di canoni è del 15%. Tuttavia, per i pagamenti di interessi, 12 su 15 delle Convenzioni sulla doppia imposizione con gli Stati membri attuali prevedono l'abolizione delle ritenute alla fonte. Per quanto riguarda i pagamenti di canoni, le Convenzioni sulla doppia imposizione prevedono, in tutti i casi, una ritenuta alla fonte del 5 o del 10%. Per questo motivo, la Commissione ritiene che la deroga sarebbe giustificata soltanto per i pagamenti di canoni.

13. La Repubblica di Lettonia ha presentato la sua domanda con lettera datata 28 maggio 2003. La sua aliquota interna di ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi è del 10% (con alcune eccezioni), e, per i pagamenti di canoni, del 5% (una ritenuta alla fonte del 15% si applica alle opere letterarie e artistiche, comprese le registrazioni cinematografiche e video). Le otto Convenzioni sulla doppia imposizione concluse con gli attuali Stati membri prevedono un'aliquota di ritenuta alla fonte del 10%, sui pagamenti di interessi e pure del 10% sui pagamenti di canoni, ma con alcune eccezioni (5% in alcune Convenzioni). Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che una deroga è giustificata sia per i pagamenti di interessi, che per i pagamenti di canoni.

14. La Repubblica di Lituania ha presentato la sua domanda con lettera datata 5 dicembre 2003. La sua aliquota interna di ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e di canoni è del 10%. Tutte le Convenzioni sulla doppia imposizione, tranne una, prevedono una ritenuta alla fonte del 10% sui pagamenti di interessi e di canoni. Tuttavia, in dodici Convenzioni sulla doppia imposizione (tutte con attuali Stati membri) l'aliquota di ritenuta alla fonte sui pagamenti di canoni è ridotta al 5% per quanto riguarda l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. La Commissione ritiene, pertanto, che una deroga sia giustificata sia per i pagamenti di interessi, che per i pagamenti di canoni.

15. La Repubblica di Polonia ha presentato la sua domanda con lettera datata 31 luglio 2003. La sua aliquota interna di ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e di canoni è del 20%. Tuttavia, per i pagamenti di interessi, nove delle 15 Convenzioni sulla doppia imposizione con gli attuali Stati membri prevedono l'abolizione delle ritenute alla fonte. Per quanto riguarda i pagamenti di canoni, le Convenzioni sulla doppia imposizione prevedono nella maggior parte dei casi un'aliquota del 10%. La Commissione ritiene, pertanto, che la deroga sia giustificata soltanto per i pagamenti di canoni.

16. La Repubblica slovacca ha presentato la sua domanda con lettera datata 2 febbraio 2004. A seguito della riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la sua aliquota interna di ritenuta alla fonte è del 19%. Tuttavia, 13 delle 14 Convenzioni sulla doppia imposizione con gli attuali Stati membri prevedono l'abolizione delle ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi. Invece, per quanto riguarda i pagamenti di canoni, le Convenzioni sulla doppia imposizione prevedono aliquote che variano in funzione del tipo di canoni e del paese interessato. Attualmente, le aliquote sono dello 0%, dell'1%, del 5% e del 10%. La Commissione ritiene, pertanto, che una deroga sia giustificata soltanto per i pagamenti di canoni.

17. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione propone di accordare un periodo transitorio di sei anni a tutti gli Stati richiedenti, ad eccezione della Slovacchia che ha chiesto soltanto due anni, per l'applicazione della direttiva in relazione alla tassazione dei pagamenti di canoni, e di accordare un periodo transitorio di sei anni alla Lettonia e alla Lituania per quanto riguarda la tassazione dei pagamenti di interessi (si ritiene che sei anni dovrebbero essere sufficienti per procedere agli opportuni adeguamenti). Per i primi quattro anni, l'aliquota di ritenuta applicata ai pagamenti di interessi in Lettonia e in Lituania non potrà superare il 10%, mentre durante gli ultimi due anni non potrà superare il 5%.

18. Si ritiene che la concessione di periodi transitori non possa essere considerata come un semplice adattamento tecnico in virtù dell'articolo 57 dell'Atto di adesione e, pertanto, si propone di autorizzare l'applicazione di periodi transitori con una modifica formale della direttiva del Consiglio.

2. Osservazioni sugli articoli della proposta di direttiva

Articoli 1

Questo articolo inserisce i periodi transitori per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia nelle disposizioni che disciplinano i periodi transitori già previsti per la Grecia, la Spagna e Portogallo.

Articolo 2

Questo articolo stabilisce il calendario e le condizioni per l'attuazione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione in merito all'attuazione della direttiva nel loro diritto interno e a presentare una tavola di concordanza tra la direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

2004/0076 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione [11],

[11] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [12],

[12] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [13],

[13] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi [14] prevede l'abolizione della tassazione di questi pagamenti nello Stato membro da cui provengono, ma garantisce che questi pagamenti siano soggetti all'imposta una volta in uno Stato membro.

[14] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

(2) L'applicazione della direttiva 2003/49/CE potrebbe creare difficoltà finanziarie alla Repubblica ceca, alla Lettonia, alla Lituania, alla Polonia e alla Slovacchia tenuto conto delle aliquote di ritenuta alla fonte applicate in virtù della normativa interna, delle convenzioni fiscali sul reddito e sul capitale, e delle entrate fiscali che ne derivano.

(3) Pertanto, questi paesi in via di adesione dovrebbero essere autorizzati, in via provvisoria e fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi, a non applicare alcune disposizioni della direttiva 2003/49/CE relative, nel caso della Lettonia e della Lituania, ai pagamenti di interessi e di canoni e, nel caso della Repubblica ceca, della Polonia e della Slovacchia, soltanto ai pagamenti di canoni.

(4) Dato che la concessione di un periodo transitorio va al di là di un semplice adattamento ai sensi dell'articolo 57 dell'Atto di adesione del 2003, la direttiva 2003/49/CE deve essere modificata di conseguenza.

(5) Dato che gli Stati membri sono tenuti ad accordare un credito per l'imposta prelevata sui pagamenti di interessi e di canoni, è necessario assicurare la trasposizione di questa direttiva immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Atto di adesione del 2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 6 della direttiva 2003/49/CE è modificato come segue:

(1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

"Norme transitorie per la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia"

(2) Al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti da quanto segue:

"La Lettonia e la Lituania sono autorizzate a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [15]. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. Durante i primi quattro anni del periodo transitorio di sei anni, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non deve superare il 10%; negli ultimi due anni l'aliquota dell'imposta su siffatti pagamenti non deve superare il 5% .

[15] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

La Spagna, la Repubblica ceca e la Polonia sono autorizzate, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. La Slovacchia è autorizzata, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 durante un periodo transitorio di due anni che decorre dal 1° maggio 2004.

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo, al secondo e al terzo comma previste da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo o la Slovacchia e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori."

(3) Il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

"2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

- riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania o in Portogallo,

- riceve canoni da una società consociata situata nella Repubblica ceca, in Spagna, in Polonia o in Slovacchia,

- riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania o in Portogallo di una società consociata di uno Stato membro o

- riceve canoni da una stabile organizzazione situata nella Repubblica ceca, in Spagna, in Polonia o in Slovacchia di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia.

3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

(a) l'imposta dovuta nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia su tale reddito sulla base del paragrafo 1, o

(b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, e alla data di detta entrata in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

Numero di riferimento del documento

La Proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché i suoi principali obiettivi

La presente proposta aggiorna una direttiva del Consiglio (direttiva 2003/49/CE, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi). Tiene conto delle domande presentate dai paesi in via di adesione per chiedere un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta

- sui vari settori di attività;

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese);

- specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese.

Grazie alla presente direttiva i paesi in via di adesione che chiedono un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 2003/49/CE potranno continuare ad applicare la loro normativa fiscale sui pagamenti di interessi e di canoni, ma le loro imprese beneficeranno della direttiva 2003/49/CE soltanto dopo la scadenza del periodo transitorio. La proposta non incide su particolari settori di attività o dimensioni di impresa. Le imprese dei paesi che domandano periodi transitori non potranno beneficiare della direttiva 2003/49/CE del Consiglio fino al termine del periodo transitorio.

3. Quali obblighi saranno imposti alle imprese per conformarsi alla proposta?

Non sono previsti nuovi obblighi o oneri fiscali per le imprese. Tuttavia, fino al termine del periodo transitorio, le società degli Stati membri richiedenti che pagano interessi o canoni a società di altri Stati membri dovranno applicare le norme vigenti in materia di tassazione dei pagamenti di interessi e di canoni e non saranno quindi in grado di beneficiare pienamente della direttiva.

4. Quali conseguenze economiche potrebbe avere la proposta

- sull'occupazione?

- sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese?

- sulla competitività delle imprese?

Gli effetti positivi degli investimenti transfrontalieri che rafforzeranno la competitività delle società e l'occupazione grazie all'applicazione della direttiva 2003/49/CE si faranno sentire dopo il periodo transitorio. Il carattere non immediato di questo effetto positivo è considerato necessario a causa delle conseguenze economiche e finanziarie dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva negli Stati membri interessati.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

Non sono state previste misure specifiche per le piccole e medie imprese.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporne le principali osservazioni.

A causa del carattere tecnico della proposta, che mira a modificare una direttiva adottata recentemente, non è stato considerato utile consultare nuovamente le organizzazioni che avevano formulato osservazioni sulla direttiva iniziale. Tuttavia, si sono svolte discussioni a livello tecnico tra i rappresentanti delle amministrazioni fiscali degli Stati membri e i servizi della Commissione.