52004PC0231

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone /* COM/2004/0231 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (nella forma modificata successivamente) del Consiglio, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento, e cioè i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui al suddetto regolamento, ma che non possono essere considerati come sistemi di telecamere per la telediffusione.

Nel settembre 2000, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2042/2000, ha confermato i suddetti dazi antidumping definitivi istituiti in conformità dell'articolo 11, paragrafo, 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

La Commissione ha ricevuto richieste, da parte di tre produttori esportatori giapponesi di sistemi di telecamere, per l'aggiunta di alcuni modelli di sistemi di telecamere professionali all'allegato del regolamento 2042/2000 del Consiglio, e per la conseguente esenzione degli stessi dall'applicazione del dazio.

L'inchiesta ha rivelato che tutti i modelli in questione vanno considerati sistemi di telecamere professionali, che andrebbero pertanto esentati dall'applicazione del dazio. L'allegato deve pertanto essere modificato in tal senso.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la seguente proposta di regolamento del Consiglio, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1],

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo, [2]

[2] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 1015/94 [3], il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito denominati "STC") originari del Giappone.

[3] GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

(2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito: "l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 [4], ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[4] GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

(4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 [5], ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co Ltd, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito: "il regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

[5] GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

(5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 [6] e con il regolamento (CE) n. 176/2000 [7], ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[6] GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

[7] GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.

(6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 [8], ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 (nella forma modificata successivamente) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

[8] GU L 244 del 29.09.2000, pag. 38, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/2002 del Consiglio (GU L 259 del 27.09.2002, pag. 1).

(7) Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001 [9] e il regolamento (CE) n. 951/2001 [10], ha modificato il regolamento (CE) n. 2024/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[9] GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1.

[10] GU L 134 del 17.5.2001, pag. 18.

(8) Nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1900/2001 [11], in seguito a un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato il livello del dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

[11] GU L 261 del 29.9.2001, pag. 3.

(9) Infine, nel settembre 2002 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002 [12], ha modificato ulteriormente l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di telecamere professionali, escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[12] GU L 259 del 27.9.2002, pag. 1.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

(10) Tre produttori esportatori giapponesi, Sony Corporation ("Sony"), Ikegami Tsushinki Co Ltd ("Ikegami") e Matsushita hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

(11) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 debba essere modificato di conseguenza.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

(12) Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:

(i) Sony

- unità di controllo a distanza RM-M7E

(ii) Ikegami

- corpo camera HDL-20

- corpo camera MKC-501

- corpo camera MKC-501B

(iii) Matsushita

- corpo camera AW-E650

- corpo camera AW-E655

- corpo camera AW-E750

Tutti i modelli sono stati presentati come componenti di sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video o come modelli di telecamera professionale successivi a modelli già esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore.

3. Risultanze

(13) La Commissione ha effettuato un esame tecnico dal quale è emerso che nessun modello può essere classificato come sistema di telecamere per la telediffusione.

(i) Unità di controllo a distanza RM-M7E (Sony), corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 (Matsushita)

(14) L'unità di controllo a distanza RM-M7E e i corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 sono risultati essere sistemi di camere professionali di cui all'art 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) 2042/2000. Essi devono pertanto essere aggiunti all'allegato ed essere esentati dal dazio definitivo.

(15) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tutti i modelli sopracitati devono essere esentati dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni dei seguenti modelli di telecamera avvenute a partire dalla data indicata devono essere esentate dal dazio

Sony

- unità di controllo a distanza RM-M7E 6 agosto 2002

Matsushita

- corpo camera AW-E650 30 ottobre 2003

- corpo camera AW-E655 30 ottobre 2003

- corpo camera AW-E750 30 ottobre 2003

(ii) Corpi camera MKC-501 e MKC-501B (Ikegami)

(16) Per quanto concerne il modello di telecamera MKC-501 e il modello successivo MKC-501B, è emerso che essi sono esclusivamente destinati ad applicazioni nel settore industriale e medico. Essi rientrano nella gamma Ikegami di telecamere mediche e sono progettati per essere utilizzati nel settore medico. Pertanto, il corpo camera è "ultracompatto" e non può essere utilizzato senza la relativa unità di controllo. Inoltre, esso non può essere collegato ad un mirino. L'attacco di tipo C è adatto solamente alle lenti industriali, ai microscopi e agli endoscopi; le lenti per telediffusione non possono pertanto essere applicate. Inoltre, tali modelli sono rivestiti di uno strato di vernice antibatterica per potere essere utilizzati in ambiente medico. Si è pertanto concluso che il MKC-501 e il modello successivo MKC-501B sono esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento 2042/2000.

(17) Poiché entrambi i modelli di telecamera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) 2042/2000, essi vengono per definizione esentati dal dazio antidumping definitivo, indipendentemente dalla data dell'importazione.

(iii) Corpo camera HDL-20 (Ikegami)

(18) Per quanto riguarda il corpo camera HDL-20, è emerso che esso non rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2000. In particolare, il corpo camera è dotato di due sensori (2/3 di pollice), mentre in base dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2004/2000, il corpo camera deve avere "tre o più sensori". Si è pertanto concluso che tale corpo camera non rientra nella descrizione del prodotto né, di conseguenza, nel campo di applicazione del dazio antidumping; non è pertanto necessario esentarla espressamente inserendola nell'allegato.

4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni

(19) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

(20) Sulla base di quanto fin qui esposto, è necessario modificare l'allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità europea dai seguenti produttori esportatori, secondo quanto di seguito indicato:

a) Sony Corporation dal 6 agosto 2002:

- unità di controllo a distanza RM-M7E

b) Matsushita dal 30 ottobre 2003:

- corpo camera AW-E650

- corpo camera AW-E655

- corpo camera AW-E750

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

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