Proposta di regolamento del Consiglio che rafforza le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 /* COM/2004/0226 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che rafforza le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE (1) Il 28 ottobre 1996, con la posizione comune 1996/653/PESC il Consiglio ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar in considerazione della situazione politica di questo paese. Dette misure sono state successivamente prorogate e modificate prima dalla posizione comune 2000/346/PESC e poi dalla posizione comune 2003/297/PESC, che scade il 29 aprile 2004. (2) Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1081/2000. (3) Ritenendo ancora preoccupante la situazione dei diritti umani nella Birmania/Myanmar, il Consiglio ha deciso, nella posizione comune 2004/.../PESC, di prorogare e rafforzare le misure restrittive nei confronti di questo paese. (4) In considerazione di quanto sopra, è auspicabile pubblicare un nuovo regolamento. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che rafforza le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2004/.../PESC del Consiglio che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar [1], [1] GU L [...] del [...], pag. [...]. vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il 28 ottobre 1996, il Consiglio, preoccupato per l'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani nella Birmania/Myanmar, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti del paese mediante la posizione comune 1996/653/PESC [3]. In considerazione del persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità della Birmania/Myanmar, in particolare delle persistenti e sempre più dure repressioni dei diritti civili e politici nonché della mancanza di iniziative di democratizzazione e riconciliazione da parte delle stesse autorità, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, sono state successivamente prorogate più volte, l'ultima delle quali mediante la posizione comune 2003/297/PESC sulla Birmania/Myanmar [4], che scadrà il 29 aprile 2004. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento 1081/2000 del Consiglio [5]. [3] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. [4] GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo della decisione 2003/907/PESC del Consiglio (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81). [5] GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione (GU L 340 del 24.12.2003, p. 37). (2) Il regime militare della Birmania/Myanmar sta ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Esso non ha, ad esempio, ancora adottato iniziative volte ad abolire l'uso del lavoro forzato né ha finora avviato discussioni concrete con il movimento democratico per un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti umani e alla democrazia. Inoltre il persistere della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri della lega nazionale per la democrazia è un ulteriore elemento che porta alla conclusione di un deterioramento della situazione politica generale. Pertanto, la posizione comune 2004/..../PESC stabilisce che siano mantenute e rafforzate le misure restrittive contro il regime militare della Birmania/Myanmar e contro chi trae i maggiori benefici da questo malgoverno e chi ostacola in modo attivo il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democratizzazione. (3) Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/.../PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati. (4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate. (5) È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi e risorse economiche. (6) Riguardo agli obblighi di un istituto di credito o finanziario che riceva fondi trasferiti da terzi sul conto di una persona fisica o giuridica che figura nell'elenco, occorre notare che il divieto di rendere disponibili fondi o risorse economiche non impedisce che i fondi in questione vengano temporaneamente accreditati sul conto congelato fintanto che le autorità competenti non decidono se l'accredito è approvato o se i fondi in questione debbano essere oggetto di provvedimenti nei confronti dei terzi autori del trasferimento. Nelle more della decisione, la persona fisica o giuridica figurante nell'elenco non viene informata dell'accredito. (7) Per maggiore chiarezza, è opportuno adottare un nuovo testo contenente tutte le pertinenti disposizioni modificate, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1081/2000, che a sua volta dovrebbe essere abrogato. (8) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: (1) per "assistenza tecnica" si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza; (2) per "fondi" si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro: a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi; d) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; e) credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; g) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie; h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione; (3) per "congelamento dei fondi" si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; (4) per "risorse economiche" si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; (5) per "congelamento delle risorse economiche" si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche. Articolo 2 È vietato: a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar, o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar, o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b). Articolo 3 È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar; b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c). Articolo 4 1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare: a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a: i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità; ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni. 2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste. Articolo 5 Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nella Birmania/Myanmar da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale. Articolo 6 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III. 2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 7 1. In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo. 2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: i) interessi o altri profitti legati a tali conti; o ii) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 1081/2000 o al presente regolamento, a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 8 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati. 3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 9 Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza. Articolo 10 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 11 La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/.../PESC. Articolo 12 Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme. Articolo 13 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità; d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità. Articolo 14 Il regolamento (CE) n. 1081/2000 è abrogato. Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari: 1. elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate; 2. materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali; 3. proiettori con regolatori di potenza; 4. materiale da costruzione con protezione balistica; 5. coltelli da caccia; 6. apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia; 7. attrezzature per caricare a mano i proiettili; 8. dispositivi di intercettazione delle comunicazioni; 9. rivelatori ottici a stato solido; 10. tubi amplificatori d'immagine; 11. strumenti di puntamento per armi da fuoco; 12. armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne: -le pistole per il lancio di razzi di segnalazione, -i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali; 13. simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati; 14. bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate; 15. giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate; 16. veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi; 17. cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate; 18. veicoli dotati di cannone ad acqua; 19. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine; 20. dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate; 21. ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne: -manette di dimensione totale massima in posizione allacciata - catene incluse - non superiore a 240 mm; 22. apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate; 23. dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine; 24. apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne: -gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x; 25. apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate; 26. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne: -quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler); 27. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne: -i rivestimenti antideflagranti, -i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali; 28. apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi; 29. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate; 30. cariche esplosive a taglio lineare; 31. esplosivi e sostanze collegate: -amatolo, -nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto), -nitroglicole, -tetranitrato di pentaeritrite (PETN), -cloruro di picrile, -trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile), -2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT); 32. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate. ALLEGATO II Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 BELGIO Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service 'Afrique du sud du Sahara ' Téléphone (32-2)501 85 77 Service des transports Téléphone (32-2)501 37 62 Fax : (32-2)501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2)501 83 20 Service public fédéral de l'économie,des PME,des classes moyennes et de l'énergie ARE 4 e o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Téléphone (32-2)206 58 16/27 Fax : (32-2)230 83 22 Service Public Fédéral des Finances Administration de la Trésorerie 30 Avenue des Arts B-1040 Bruxelles Fax 00 32 2 233 74 65 E-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Brussels Hoofdstedelijk Gewest --Region de Bruxelles-Capitale: Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Telefoon : (32-2)209 28 25 Fax : (32-2)209 28 12 Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts, 9 B-1210 Bruxelles Téléphone (32-2)209 28 25 Fax : (32-2)209 28 12 Région wallonne : Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy,25-27 B-5100 Jambes-Namur Téléphone (32-81)33 12 11 Fax : (32-81)33 13 13 Vlaams Gewest : Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel.(32-2)553 59 28 Fax (32-2)553 60 37 DANIMARCA Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33 Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 GERMANIA Per il settore dei finanziamenti e dell'assistenza finanziaria: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D - 80281 München Tel. (49-89) 2889 3800 Fax (49-89) 350163 3800 Per il settore dell'assistenza tecnica e altri servizi: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908 - 0 Fax (49) 61 96 908 - 800 GRECIA Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis str. GR - 101 80 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Yðïõñãåßï ÅèíéêÞs Ïéêïíïìßá ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÏéêïíïìéêÞ ÐïëéôéêÞ Íßêçs 5-7 GR - 101 80 ÁèÞíá Ôçë. (00-30-10) 333 27 81-2 Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Ministry of National Economy General Directorate for Policy Planning and Implementation 1, Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1 GR - 105 63 ÁèÞíá Ôçë.: (00-30-10) 333 27 81-2 Öáî: (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 SPAGNA Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56 FRANCIA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo - Bureau E2 Tél.: (33) 1 44 74 48 93 Télécopie : (33) 1 44 74 48 97 Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. : (33) 1 44 87 17 17 Télécopie :(33) 1 53 18 36 15 Ministère des Affaires étrangères Direction de la coopération européenne Sous-direction des relations extérieures de la Communauté Tél.: (33) 1 43 17 44 52 Télécopie : (33) 1 43 17 56 95 Direction générale des affaires politiques et de sécurité Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune Tél.: (33) 1 43 17 45 16 Télécopie : (33) 1 43 17 45 84 IRLANDA Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92 Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562 ITALIA Ministero degli Affari esteri DGAS - Uff. II Roma Tel. (39) 06 36 91 24 35 Fax (39) 06 36 91 45 34 Ministero delle Attività produttive Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero Roma Tel. (39) 06 59 64 75 47 Fax (39) 06 59 64 74 94 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Gabinetto del ministro Roma Tel. (39) 06 44 26 73 75 Fax (39) 06 44 26 73 70 LUSSEMBURGO Ministère des Affaires Étrangères Direction des relations économiques internationales 6, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478 23 46 Fax (352) 22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41 PAESI BASSI Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties Afdeling Politieke Zaken 2594 AC Den Haag Nederland Tel. (31) 70 348 42 06 Fax (31) 70 348 67 49 Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tel 070-342 8997 Fax: 070-342 7918 AUSTRIA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C/2/2 Stubenring 1 A-1010 Wien Tel. (43-1) 711 00 Fax (43-1) 711 00-8386 Österreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3, A-1090 Wien Tel. (01-4042043 1) 404 20-0 Fax (43 1) 404 20 - 73 99 Bundesministerium für Inneres Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A-1090 Wien Tel (43 1) 313 45-0 Fax: (43 1) 313 45-85290 PORTOGALLO Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351) 21 394 60 72 Fax (351) 21 394 60 73 Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351) 21 882 32 40/47 Fax (351) 21 882 32 49 FINLANDIA Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358) 9 16 05 59 00 Fax (358) 9 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8 00131 Helsinki/Helsingfors PL/PB 31 Tel. (358) 9 16 08 81 28 Fax (358) 9 16 08 81 11 SVEZIA Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 107 22 Stockholm Tel. (46) 8 406 31 00 Fax (46) 8 20 31 00 Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 103 39 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76 Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. 08-787 80 00 Fax 08-24 13 35 REGNO UNITO Sanctions Licensing Unit Export Control Organisation Department of Trade and Industry 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel. (44) 20 7215 0594 Fax (44) 20 7215 0593 HM Treasury Financial Systems and International Standards 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 2705977 Fax (44-207) 270 5430 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 4607 Fax (44 207) 601 4309 ALLEGATO III Elenco delle persone di cui all'articolo 6