52004PC0222

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità /* COM/2004/0222 def. - COD 2003/0081 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

2003/0081 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

1- CRONISTORIA

Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2003) 132 def. - 2003/0081(COD)): // 25 aprile 2003

Parere del Comitato economico e sociale europeo: // 29 ottobre 2003

Parere del Comitato delle regioni: // 20 novembre 2003

Parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 18 dicembre 2003

Trasmissione della proposta modificata: // -

Adozione della posizione comune del Consiglia prevista il: // 22 marzo 2004

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti [1], la Commissione sottolinea la necessità di adottare una direttiva sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale utilizzati nella Comunità e nei paesi limitrofi. Obiettivo principale della misura è evitare che nei prossimi anni i conducenti, in particolare quelli di automezzi pesanti, incontrino difficoltà per il moltiplicarsi di sistemi di telepedaggio nazionali incompatibili tra loro e si trovino involontariamente in situazione di infrazione rispetto alla legislazione di altri paesi. La misura mira inoltre a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno evitando la creazione di nuove barriere tecnologiche tra gli Stati membri.

[1] Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", COM(2001) 370 def.

A tal fine, la Commissione ha presentato una proposta che intende:

- garantire l'interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali esistenti e futuri;

- proporre una soluzione tecnica unica per i sistemi futuri;

- istituire un servizio europeo di telepedaggio all'orizzonte 2006.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune accoglie la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati il 5 e il 18 dicembre 2003, rispettivamente nell'approccio generale del Consiglio e in occasione del voto in prima lettura del Parlamento.

La posizione comune si differenzia dalla proposta iniziale della Commissione per due elementi principali:

- La posizione comune propone di mantenere la coesistenza tra le tecnologie a microonde a 5,8 GHz e le tecnologie satellitari, mentre la proposta iniziale della Commissione prevedeva di imporre la tecnologia satellitare come soluzione unica per il futuro. Dalla data della proposta iniziale della Commissione la situazione delle tecnologie a microonde si è chiarificata e l'industria ha compiuto notevoli progressi sia in materia di normalizzazione che di osservanza delle regole di libera concorrenza del mercato unico. Tali progressi permetteranno di mantenere utilmente questa tecnologia.

- La posizione comune modifica il calendario stabilito inizialmente dalla Commissione. Essa costituisce un compromesso tra la posizione del Parlamento e quella espressa dalla maggioranza del Consiglio. Il servizio europeo di telepedaggio sarà introdotto conformemente al seguente calendario:

1. La definizione di tutti gli elementi del servizio dovrà essere ultimata entro il 1º luglio 2006 (il Parlamento avrebbe auspicato il 1º gennaio 2007).

2. L'obbligo di prestazione del servizio per gli automezzi pesanti e gli autocarri sarà applicabile al più tardi tre anni dopo la data menzionata al punto 1, ossia il 1º luglio 2009 (il Parlamento avrebbe auspicato un termine di due anni dopo la data del punto 1, ossia il 1º gennaio 2009).

3. L'obbligo riguarderà gli altri tipi di veicoli cinque anni dopo la data del punto 1, ossia il 1º luglio 2011 (il Parlamento avrebbe auspicato cinque anni dopo la data del punto 1, ossia il 1º gennaio 2011).

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio del 22 marzo 2004 sia conforme sia agli obiettivi che allo spirito della proposta iniziale e che possa pertanto essere approvata.

La posizione comune riprende, nella lettera o nella sostanza, pressoché tutti gli emendamenti votati in prima lettura dal Parlamento europeo. Sugli aspetti essenziali della proposta si osserva pertanto una forte convergenza di vedute tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione. Le tre istituzioni hanno attivamente collaborato nel corso della procedura fino ad elaborare un eccellente testo di compromesso.

La Commissione invita pertanto il Parlamento europeo ad accogliere la posizione comune. Gli esperti degli Stati membri e dei paesi limitrofi sono chiamati ad un lavoro di ampio respiro, nel quadro del comitato di regolamentazione, per porre in essere il servizio europeo di telepedaggio. Occorre pertanto che queste attività possano proseguire nel contesto normativo che disciplinerà il settore nei prossimi anni.