52004PC0212

Parere della Commissione in virtù dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006) recante modifica alla proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2004/0212 def. - COD 2003/0113 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in virtù dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006) RECANTE MODIFICA ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2003/0113 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in virtù dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006)

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sull'unico emendamento proposto dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. Cronistoria

La Commissione ha presentato la propria proposta iniziale (CE e EURATOM) il 3 giugno 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 24 settembre 2003.

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 6 novembre 2003.

Il Consiglio il 25 novembre 2003 ha raggiunto un accordo politico sulla posizione comune e il 22 dicembre 2003 ha adottato formalmente detta posizione.

La Commissione ha approvato la posizione comune del Consiglio ed ha proposto un unico emendamento (clausole transitorie) come precisato nella sua comunicazione del 9 gennaio 2004.

Il 9 gennaio 2004 la posizione comune del Consiglio è stata trasmessa al Parlamento europeo che ha avviato la seconda lettura.

La commissione parlamentare competente (commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport) ha votato, il 19 febbraio 2004, un emendamento, come proposto dalla Commissione e in linea con l'accordo, raggiunto nella riunione di dialogo a tre del 20 gennaio 2004, tra le tre istituzioni.

Il 10 marzo 2004 il Parlamento ha adottato tale emendamento alla posizione comune del Consiglio.

3. Oggetto della proposta

Basata sull'articolo 149, la proposta mira a promuovere la partecipazione dei giovani all'esercizio della cittadinanza attiva europea attraverso la società civile. Il programma sosterrà le attività in corso nel quadro del programma di lavoro degli organismi attivi in campo giovanile a livello europeo. Le loro attività devono contribuire allo sviluppo di azioni comunitarie nel settore giovanile. Analogamente, il programma sosterrà le attività in corso nel quadro del programma di lavoro del Forum europeo dei giovani, nella misura in cui questo rappresenta e coordina organizzazioni giovanili non governative e trasmette alle istituzioni europee informazioni sul mondo giovanile

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1 Valutazione generale

La Commissione accoglie l'emendamento alla posizione comune del Consiglio adottato dal Parlamento, giacché è in linea con la proposta (modificata) della Commissione.

La Commissione osserva che le opinioni delle tre istituzioni convergono per quanto riguarda l'approccio generale, la struttura e il contenuto dell'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

4.2 Analisi della seconda lettura

L'emendamento adottato dal Parlamento è stato apportato su richiesta della Commissione al fine di coprire il periodo precedente all'approvazione della base giuridica (emendamento 1 (unico), allegato, punto 2.3 (nuovo)):

"Per le sovvenzioni accordate nel 2004 si ammetterà che il periodo di ammissibilità delle spese abbia inizio l'1 gennaio 2004 purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1° marzo può venir concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, disposto dall'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In questo caso l'accordo relativo alla sovvenzione deve essere firmato entro il 30 giugno 2004".

5. Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta secondo i termini esposti precedentemente.