52004PC0187

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia /* COM/2004/0187 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 [1], modificato dal regolamento n. 893/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002 [2], ha esteso alla Romania le norme fissate per la ripartizione delle autorizzazioni di transito ricevute dalla Comunità europea nell'ambito degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria. L'allegato indicava il numero di autorizzazioni a disposizione di ciascuno Stato membro per il transito attraverso la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania.

[1] GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1.

[2] GU L 142 del 31.5.2002, pag. 1.

A partire dalla data di adesione dell'Ungheria all'Unione europea le autorizzazioni di transito attraverso tale paese non saranno più necessarie in quanto le relazioni tra l'Ungheria e gli attuali Stati membri saranno disciplinate dall'articolo V del trattato CE (politica dei trasporti) e dal diritto secondario, in particolare il regolamento (CEE) n. 881/92 relativo alla libertà di transito.

Il numero di autorizzazioni di transito stradale concesse dalla Bulgaria e dalla Romania resta invece invariato, anche se si deve rivedere la ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri per tenere conto dell'adesione.

La proposta di decisione del Consiglio in allegato è una proposta di adeguamento tecnico del regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

L'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione le modifiche degli atti che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, come previsto dall'articolo 57 dell'atto di adesione. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di quest'ultima.

L'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione prevede che tali adattamenti siano adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare la proposta della Commissione in allegato.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

[3] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [4], in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

[4] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione nel 2003 oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.

(2) In conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti sono adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.

(3) Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato, [6] deve essere modificato di conseguenza,

[6] GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 893/2002 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 è modificato come segue:

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato»

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati "accordi")".

3. L'allegato è sostituito dal testo seguente:

"Allegato

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento prende effetto subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente