52004PC0185

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione /* COM/2004/0185 def. - CNS 2004/0067 */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (in appresso "la direttiva"), è stata adottata il 27 ottobre 2003 [1] ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 [2].

[1] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[2] Le misure relative ai biocarburanti e alle deroghe individuali, concesse in base all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, sono entrate retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2003.

Come nel caso degli attuali Stati membri, anche i nuovi Stati in via di adesione necessitano di una serie di regimi transitori per poter far fronte ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva. Il 28 gennaio 2004, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [3]. Nella proposta sono inclusi tutti gli Stati in via di adesione tranne Cipro, che non aveva presentato all'epoca nessuna richiesta di regimi transitori.

[3] COM(2004) 42 del 28.1.2004

In considerazione della mutata situazione del paese, tuttavia, le autorità cipriote hanno presentato richieste specifiche di periodi transitori agli inizi di febbraio 2004.

La Commissione deve quindi presentare una proposta di direttiva, in forza dell'articolo 93 del trattato CE, destinata a modificare la succitata direttiva.

2. Il trattato di adesione

Cipro usufruisce di due deroghe specifiche a norma del trattato di adesione all'Unione europea del 2003 [4]:

[4] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, Cipro può applicare, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati per la produzione di cemento.

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, Cipro può inoltre applicare, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise aggiuntive su tutti i tipi di combustibile utilizzati per il trasporto locale di passeggeri.

Le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono state abrogate dal 31 dicembre 2003.

3. La direttiva sulla tassazione dell'energia

La direttiva sulla tassazione dell'energia amplia il campo d'applicazione delle precedenti direttive sugli oli minerali fino a includere la quasi totalità dei prodotti energetici, compresi il carbone e il gas, nonché l'elettricità. Essa aggiorna inoltre le aliquote minime per gli oli minerali, che non erano più state rivedute dal 1992. Oltre a ridurre le distorsioni di concorrenza attualmente esistenti tra gli Stati membri in conseguenza della disparità delle aliquote d'imposta applicate, la direttiva ridurrà anche le distorsioni di concorrenza tra gli oli minerali e gli altri prodotti energetici che finora non erano assoggettati alla legislazione fiscale comunitaria. Infine, la direttiva aumenterà gli incentivi a un impiego più efficiente dell'energia, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di diminuire le emissioni di anidride carbonica come previsto nell'ambito del protocollo di Kyoto.

4. Regime transitorio per Cipro

Nella lettera dell'11 febbraio 2004, Cipro chiede regimi transitori solo per i carburanti.

A decorrere dal giorno dell'adesione Cipro applicherà le aliquote minime fissate per i carburanti nella direttiva 92/82/CEE, cioè 245 EUR/1 000 l per gasolio e kerosene e 287 EUR/1 000 l per la benzina senza piombo.

Gli aumenti delle aliquote delle accise e dell'IVA in applicazione dell'acquis comunitario, tuttavia, faranno salire considerevolmente il prezzo dei carburanti. La benzina senza piombo è passata da 0,378 centesimi di £ (0,65 EUR) al litro il 21.10.1999 a 0,428 centesimi di £ (0,74 EUR), mentre il prezzo del diesel, usato soprattutto dalle famiglie a reddito medio-basso che possiedono per la maggior parte automobili diesel, è salito da 0,146 centesimi di £ (0,25 EUR) al litro il 21.10.1999 a 0,36 centesimi di £ (0,62 EUR).

La fissazione immediata di nuove aliquote fiscali minime aggraverebbe i problemi di competitività del settore manifatturiero e avrebbe un'incidenza sociale considerevole sulle spese delle famiglie, accentuata dal livello elevato dei prezzi mondiali del petrolio.

Cipro ritiene necessari i seguenti periodi transitori:

* per la benzina senza piombo: fino al 1° gennaio 2010 per arrivare all'aliquota minima di 359 EUR;

* per il gasolio e il kerosene: fino al 1° gennaio 2008 per arrivare all'aliquota minima di 302 EUR e fino al 1° gennaio 2010 per arrivare all'aliquota minima di 330 EUR.

Valutazione

Pur tenendo conto delle esigenze specifiche di Cipro, la Commissione ha valutato le sue richieste sulla base degli stessi principi già applicati per la concessione dei periodi transitori agli attuali Stati membri e agli altri Stati in via di adesione nella sua recente proposta. Conformemente a tali principi, le misure transitorie devono:

* avere una rigorosa scadenza temporale e, in linea di principio, non essere più in vigore dopo il 2012;

* essere commisurate al problema che si propongono di affrontare;

* prevedere, se pertinente, un progressivo allineamento alle aliquote minime applicabili nella Comunità.

Laddove il trattato di adesione non preveda periodi transitori, inoltre, le aliquote minime fissate nella direttiva 92/82/CEE devono essere applicate a decorrere dal 1° maggio 2004.

Va ricordato che gli Stati membri attuali avevano beneficiato di periodi transitori per i carburanti. Per di più, le richieste presentate da Cipro sono simili a quelle di molti altri Stati in via di adesione. I periodi transitori più lunghi previsti dalla direttiva per il gasolio e la benzina senza piombo scadono rispettivamente il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2010. La proposta del 28 gennaio 2004 prevede regimi transitori che, in alcuni casi, sono anche più lunghi.

Secondo le stime della Commissione, l'applicazione delle nuove aliquote minime al gasolio e alla benzina senza piombo provocherebbe un aumento dell'indice generale dei prezzi superiore a quelli previsti per la maggior parte degli Stati membri attuali che usufruiscono di un periodo di transizione fino al 2012 e simile a quello degli Stati in via di adesione.

La Commissione giudica ragionevole la richiesta di Cipro.

La Commissione conclude che Cipro deve essere autorizzato ad applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguare il suo livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e fino al 1° gennaio 2010 per arrivare a 330 EUR.

Cipro deve inoltre essere autorizzato ad applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il suo livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1000 l.

5. Conclusione

La proposta di direttiva sulla tassazione definisce una serie di regimi transitori motivati e proporzionati in favore di Cipro. La proposta dovrebbe essere esaminata quanto prima dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dal Comitato economico e sociale europeo, al fine di evitare un vuoto giuridico al momento dell'allargamento.

Infine, la Commissione ricorda gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 (ex 93) del trattato CE [5], con particolare riguardo alle norme relative agli aiuti di Stato esistenti e ai nuovi aiuti. La Commissione raccomanda inoltre ai nuovi Stati membri di notificarle gli eventuali elementi di aiuti di Stato contenuti nelle succitate misure fiscali a titolo della procedura provvisoria per gli aiuti esistenti di cui all'allegato IV, punto 3, del trattato di adesione.

[5] GU L 83 del 27.3.1999, pag.1.

2004/0067 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [7],

[7] GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8],

[8] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità [9], ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [10] e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [11]. La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l'elettricità;

[9] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[10] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12, come modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

[11] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, come modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, tra cui Cipro, in considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi nuovi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall'applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese;

(3) è quindi opportuno consentire a questi Stati membri di applicare temporaneamente determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità dei principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE, ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità;

(4) la presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere intentati in particolare conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non esonera gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti;

(5) occorre rendere più chiara la formulazione dell'articolo 30 della direttiva 2003/96/CE;

(6) la direttiva 2003/96/CE, quindi, deve essere opportunamente modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

1. In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione sarà concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

2. La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e fino al 1° gennaio 2010 per arrivare a 330 EUR. A decorrere dal 1° maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a 245 EUR per 1000 l.

La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1000 l. A decorrere dal 1° maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non potrà essere inferiore a 287 EUR per 1000 l.

3. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3% di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio."

2) All'articolo 30 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi entro il 2 maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]