Proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea /* COM/2004/0178 def. - CNS 2004/0063 */
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Per completare il quadro generale relativo all'ingresso e agli spostamenti dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea, è risultato necessario prevedere misure specifiche dirette a facilitare le condizioni d'ammissione e di circolazione, negli Stati membri, di questa categoria di persone per soggiorni di breve durata. La proposta di raccomandazione riguarda esclusivamente il settore del rilascio di visti uniformi per un soggiorno la cui durata complessiva non superi i tre anni, e invita gli Stati membri ad adottare progressivamente misure che facilitino l'ingresso e la circolazione dei ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [1]. [1] Regolamento 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10). Delle misure concrete sono state individuate e presentate al Consiglio per approvazione in vista della loro applicazione da parte degli Stati membri. L'obiettivo è che l'attuazione di queste misure sia valutata dopo un anno a partire dall'approvazione della raccomandazione da parte del Consiglio. La proposta di raccomandazione riguarda le modalità relative alla procedura di rilascio di visti uniformi e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La base giuridica in questo settore è l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), ii), il che implica il ricorso alla "geometria variabile" stabilita dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Così, in virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato CE, questo Stato non partecipa all'adozione della proposta di raccomandazione, che ad esso non sarà vincolante né applicabile. Quando tuttavia delle proposte costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen come avviene nella fattispecie, conformemente all'articolo 5 del protocollo "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno". La raccomandazione non si applicherà neanche al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi due Stati, in virtù di un meccanismo previsto nel protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, non vi siano autorizzati. Conformemente all'accordo firmato il 17 maggio 1999 fra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda per associare questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, le misure adottate dall'Unione europea per modificare o completare tale acquis sono attuate e applicate dalla Norvegia e dall'Islanda. L'articolo 3 dell'atto d'adesione prevede che le disposizioni dell'acquis di Schengen e gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato indicato dall'articolo, sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri dalla data d'adesione. Le disposizioni e gli atti non rientranti nell'allegato, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine conformemente a tale articolo. Ad eccezione dei regolamenti (CE) 539/2001 e 1683/95, le disposizioni di Schengen relative ai visti (articoli da 9 a 18 della Convenzione Schengen e relative decisioni d'applicazione, in particolare l'Istruzione consolare comune) non sono elencate in questo allegato e, pur essendo vincolanti a partire dall'adesione, sono applicabili ai nuovi Stati membri solo in virtù della decisione del Consiglio sopra citata. Tenuto conto dell'urgenza e dell'importanza di queste misure, visti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona, e per la loro stessa natura, solo un'azione comunitaria permette di raggiungere l'obiettivo prefissato. COMMENTO DELLE MISURE Perché l'Unione europea possa richiamare ricercatori dei paesi terzi è necessario facilitare il loro ingresso e la loro mobilità, per consentire a questa categoria di persone di spostarsi all'interno dello spazio comune per partecipare ad azioni concrete nel quadro dei programmi di ricerca scientifica nella Comunità europea. Le procedure e le condizioni di rilascio dei visti uniformi per soggiorni di breve durata sono stabilite dall'Istruzione consolare comune. L'Istruzione consolare comune prevede delle possibilità di facilitazione per vari aspetti della procedura di rilascio dei visti. Tali facilitazioni sono destinate alle persone in buona fede. La raccomandazione si fonda interamente sull'idea che i ricercatori chiamati a partecipare ad azioni a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea, provenienti da paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento 539/2001, possono essere considerati persone in buona fede per le quali è opportuno facilitare il rilascio dei visti uniformi. Gli Stati membri possono prefiggersi l'obiettivo di adottare le disposizioni necessarie, in termini di risorse materiali e amministrative, per garantire in maniera generale la riduzione dei termini di rilascio dei visti chiesti dai ricercatori. Deve essere facilitata la mobilità internazionale dei ricercatori chiamati a spostarsi frequentemente per soggiorni di breve durata, tanto più che si tratta di una delle misure di accompagnamento che la Comunità può adottare per incoraggiare la "circolazione dei cervelli" e per contrastare la "fuga di cervelli" a scapito di taluni paesi terzi. Per questa ragione viene raccomandato agli Stati membri di rilasciare, ai ricercatori che dimostrino di doversi spostare frequentemente per i loro lavori, visti che consentano loro di effettuare diversi viaggi di andata e ritorno fra l'Unione europea e il loro paese d'origine, e di adattare la validità dei visti alla durata dei lavori di ricerca. I ricercatori interessati non dovranno più così chiedere vari visti successivi nel corso dei loro lavori. In base all'acquis di Schengen in materia di politica dei visti, i richiedenti un visto devono presentare una serie di documenti giustificativi a sostegno della loro domanda. Riconoscendo i ricercatori come persone in buona fede, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di ridurre la quantità di documenti giustificativi richiesti per questa categoria di persone, tenendo conto della situazione locale. In consultazione con gli istituti di ricerca autorizzati, un approccio armonizzato potrebbe facilitare il trattamento delle domande di visti presentate dai ricercatori. Gli Stati membri possono, in conformità con le regole definite nell'acquis, ridurre o esonerare dalle spese di dossier le domande individuali dei ricercatori. Per promuovere lo scambio di migliori prassi, gli Stati membri si consultano a livello locale e condividono le informazioni sugli approcci amministrativi seguiti per facilitare il trattamento delle domande di visto presentate dai ricercatori. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione presenterà una prima valutazione delle misure prese entro il termine di un anno a decorrere dalla data d'adozione della raccomandazione. 2004/0063 (CNS) Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO diretta a facilitare il rilascio di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), ii), vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4], [4] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario [5], nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore. [5] COM (2000) 6 del 18 gennaio 2000. (2) Avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. (3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi. (4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere autorizzati a entrare e circolare nello spazio comune a fini di ricerca. (5) Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per facilitare l'ingresso e gli spostamenti dei ricercatori all'interno della Comunità per soggiorni di breve durata. (6) Per i soggiorni di breve durata, gli Stati membri si impegnano a considerare i ricercatori dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001 come delle persone in buona fede, e ad accordare loro le facilitazioni previste nell'acquis per le procedure di rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata. (7) Occorre incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi per migliorare le procedure di rilascio dei visti di soggiorno di breve durata per i ricercatori. (8) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non da è essa interessata. Poiché tuttavia la presente raccomandazione mira a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, è d'applicazione l'articolo 5 di detto protocollo. (10) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea: il Regno Unito non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessato. (11) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea: l'Irlanda non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata. (12) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. (13) La presente raccomandazione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 1. di facilitare il rilascio dei visti impegnandosi a esaminare rapidamente le domande presentate dai ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001; 2. di favorire la mobilità internazionale dei ricercatori di paesi terzi chiamati a recarsi frequentemente nell'Unione europea rilasciando loro visti per più ingressi. Per determinare la durata della validità dei visti, gli Stati membri prendono in considerazione la durata dei programmi di ricerca a cui i ricercatori sono chiamati a partecipare; 3. di impegnarsi a facilitare l'adozione di un approccio armonizzato per quanto riguarda i documenti giustificativi da allegare alla presentazione della domanda di visto dei ricercatori. Gli Stati membri consultano in questo contesto gli istituti di ricerca autorizzati; 4. di favorire il rilascio dei visti senza spese di dossier per i ricercatori, in conformità con le disposizioni stabilite nell'acquis; 5. per favorire lo scambio di migliori prassi, di tenere conto nell'ambito della cooperazione consolare locale dell'obiettivo di facilitare il rilascio dei visti ai ricercatori di paesi terzi; 6. di impegnarsi a trasmettere alla Commissione, entro un anno a decorrere dall'adozione della raccomandazione, informazioni relative alle migliori prassi applicate per facilitare il rilascio di visti uniformi ai ricercatori, per consentirle di valutare i progressi compiuti. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente