Proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea /* COM/2004/0178 def. - CNS 2004/0062 */
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Le ragioni per cui è necessario anticipare il recepimento della direttiva con l'aiuto delle misure contenute nella raccomandazione sono già state spiegate nella comunicazione. La proposta di raccomandazione riguarda quattro ambiti in cui gli Stati membri sono invitati ad adottare progressivamente misure che facilitino l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi. Tali ambiti sono l'ammissione a fini di ricerca, il rilascio del permesso di soggiorno; il ricongiungimento familiare e la cooperazione operativa fra gli Stati membri e la Commissione. Per ciascuno di essi sono state individuate delle misure concrete, che vengono sottoposte al Consiglio per approvazione in vista della loro applicazione da parte degli Stati membri. L'obiettivo è l'adozione di una prima serie di misure entro un anno a partire dall'approvazione della raccomandazione da parte del Consiglio. La base giuridica della proposta di raccomandazione è stata determinata rispetto all'oggetto dei quattro ambiti interessati e sopra menzionati: essi rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 63 del trattato CE. Come per la direttiva, la Danimarca non parteciperà all'adozione di questa proposta, che non è vincolante né applicabile in detto paese in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Essa non è applicabile neanche nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità stabilite nel protocollo stesso. Queste misure, tenuto conto della loro urgenza e della loro importanza visti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona, e data la loro portata e i loro effetti, saranno realizzate in modo più efficace a livello comunitario. COMMENTO DELLE MISURE 1. ammissione a fini di ricerca La prima serie di misure della raccomandazione riguarda l'accesso ai posti di ricercatore sul mercato del lavoro. Essa mira a garantire ai cittadini di paesi terzi un accesso rapido, facile e senza limiti di tempo ai posti di ricercatore. a) La prima misura riguarda i permessi di lavoro. Una volta ammesso che nell'Unione Europea mancano ricercatori, e che la richiesta aumenterà nei prossimi anni in funzione degli obiettivi del Consiglio ricordati nella comunicazione, non è più necessario sondare il mercato del lavoro prima di permettere a un cittadino di un paese terzo di occupare un posto di ricerca. L'abolizione del permesso di lavoro consentirà di abbreviare la procedura di ammissione dei ricercatori sul territorio. Prima dell'abolizione completa prevista dalla direttiva, gli Stati membri sono invitati a scegliere fra l'esonero dal permesso o la concessione automatica, secondo la formula che più si confà al modo in cui le amministrazioni responsabili delle politiche di asilo e di immigrazione organizzano la loro collaborazione. b) Per le stesse ragioni, i ricercatori cittadini di paesi terzi non dovrebbero vedersi imposte delle quote. La raccomandazione non si pronuncia sull'applicazione di quote da parte degli Stati membri, ma propone che i cittadini di paesi terzi, candidati a posti di ricercatore, non vedano il loro ingresso limitato da tali quote quando esse esistono. c) Sempre per gli stessi motivi, l'accesso ai posti di ricercatore non dovrebbe essere limitato a un periodo massimo di tempo - cosa che tuttavia non impedisce che i permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori abbiano una durata massima, purché siano rinnovabili senza limiti. La raccomandazione prevede a tale riguardo una deroga nel caso di misure dirette a combattere la fuga di cervelli, se la politica condotta da uno Stato membro subordina l'accesso a un posto di ricercatore al ritorno nel paese d'origine per svilupparvi le conoscenze acquisite. 2. Permesso di soggiorno La seconda serie di misure riguarda la durata e il rilascio dei permessi di soggiorno. a) Perché l'Unione europea possa richiamare ricercatori da paesi terzi, è necessario che la procedura di rilascio del permesso di soggiorno sia semplice e rapida. La raccomandazione propone quindi agli Stati membri di prefiggersi l'obiettivo di un rilascio entro un massimo di trenta giorni. b) La seconda misura relativa al permesso di soggiorno è complementare a quella riguardante la durata dell'ammissione sul mercato del lavoro. L'obiettivo è quello di eliminare le limitazioni nel tempo e di garantire che il permesso di soggiorno dei ricercatori possa in linea di principio essere rinnovato in tutti i casi. Come per il permesso di lavoro, la raccomandazione ammette delle deroghe a questo principio nell'ambito della lotta contro la fuga di cervelli. c) La terza misura è diretta a facilitare la transizione verso il recepimento e l'applicazione della direttiva. Poiché il sistema previsto attribuisce un ruolo importante all'istituto di ricerca nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, la raccomandazione propone agli Stati membri di avvicinarsi senza attendere a questo meccanismo. Questa transizione sarà importante per instaurare un rapporto di fiducia fra gli istituti di ricerca e le autorità competenti degli Stati membri in materia di immigrazione, che sarà fondamentale per l'applicazione della direttiva. Questa implicazione progressiva potrebbe riguardare, secondo la scelta degli Stati membri, la convalida della qualifica di ricercatore, la valutazione del progetto di ricerca (in particolare per quanto concerne il suo finanziamento), la valutazione delle risorse del ricercatore durante il suo soggiorno, la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per l'interessato, ecc. 3. Ricongiungimento familiare Si tratta di un aspetto molto importante per il ricercatore cittadino di un paese terzo che intende venire a stabilirsi in Europa. La difficoltà di farsi raggiungere dalla propria famiglia o l'impossibilità, per un familiare, di trovare lavoro sono dei grossi freni alla mobilità dei ricercatori e possono spingerli a scegliere un'altra destinazione. È quindi fondamentale facilitare l'ingresso e il soggiorno dei familiari dei ricercatori che l'Unione europea ammette sul proprio territorio. Tenuto conto del fatto che la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare è stata formalmente adottata il 22 settembre 2003, non è parso auspicabile legiferare di nuovo in materia. La questione deve essere quindi trattata nell'ambito della raccomandazione, che propone agli Stati membri di adottare diverse misure più favorevoli della direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare. a) Gli Stati membri che non autorizzino il ricongiungimento quando questo è facoltativo sono invitati a favorire l'ammissione di familiari quando chi la chiede è un ricercatore. b) Viene proposto di non utilizzare come motivo di rifiuto di una domanda di ricongiungimento di un ricercatore il fatto che essa sia stata presentata quando i familiari si trovavano già legalmente sul territorio. La direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare offre la possibilità di accettare queste domande e la raccomandazione ammette più generalmente questa possibilità per i ricercatori. Gli sforzi intrapresi per favorire l'ammissione dei ricercatori - inclusa la proposta di permettere loro di presentare una domanda d'ammissione sul posto - potrebbero in effetti venire compromessi da un rifiuto opposto alle domande di ricongiungimento di familiari presentate quando questi sono già sul territorio, e che in tale ipotesi appare sproporzionato. c) Un aspetto fondamentale nella decisione di un ricercatore di venire o meno a stabilirsi in Europa è naturalmente la possibilità che i suoi familiari possano lavorare. Per motivi di coerenza viene quindi proposto di accordare ai familiari il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di paesi terzi. d) Questa misura riguarda la procedura di rilascio dei permessi di soggiorno ai membri della famiglia. Come per il ricercatore stesso, la raccomandazione propone agli Stati membri di applicare un termine più breve di quello previsto dall'ordinamento interno per il ricongiungimento familiare secondo le disposizioni ordinarie, e in ogni caso più breve di quello di massimo nove mesi previsto dalla direttiva. e) Sempre nella stessa ottica di rapidità e di competitività mondiale, la raccomandazione invita gli Stati membri a non sottoporre a periodi d'attesa le domande presentate dai ricercatori. 4. Cooperazione operativa Quest'ultima parte della raccomandazione, che è di natura orizzontale, comprende una serie di misure d'accompagnamento di natura amministrativa per facilitare l'applicazione della raccomandazione e, in ultimo, della direttiva. a) Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle misure adottate per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi. b) Per consentire una migliore conoscenza dei flussi di persone interessate, gli Stati membri sono invitati a raccogliere e a comunicare alla Commissione statistiche sui permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori e ai loro familiari. c) - f) Per facilitare l'ammissione dei ricercatori e per individuare con precisione gli ostacoli che si pongono nella pratica e le soluzioni che possono essere apportate, la raccomandazione prevede, ai punti 3, 4 e 5, di nominare, nei ministeri competenti (immigrazione e ricerca) e nelle ambasciate, delle persone di contatto per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi, allo scopo di informare al meglio i candidati a tali posti nell'Unione europea. Queste funzioni particolari potrebbero essere affidate a personale già impiegato. Anche gli istituti di ricerca, visto il ruolo che sono destinati a svolgere nella procedura d'ammissione in virtù della direttiva, sono invitati, al punto 6, a designare al loro interno una persona di contatto per informare i ricercatori di paesi terzi e per agevolare la collaborazione con l'amministrazione degli Stati membri responsabile dell'immigrazione. g) Viene infine incoraggiato il lavoro in rete a livello degli Stati membri. Esso dovrebbe essere considerevolmente facilitato in virtù degli sforzi già compiuti con il lancio su Internet di un portale europeo sulla mobilità dei ricercatori e con la futura creazione della Rete di centri di mobilità, che interessa 33 paesi e che dovrebbe essere operativa per l'inizio del 2004. 2004/0062 (CNS) Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3], [3] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario [4], nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore. [4] COM (2000) 6 del 18 gennaio 2000. (2) Avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. (3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi. (4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca. (5) Nell'attesa dell'adozione di una direttiva che contribuisca alla realizzazione di questi obiettivi istituendo una procedura per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca, occorre invitare gli Stati membri, attraverso la presente raccomandazione, a facilitare fin da ora tale ammissione. (6) Poiché nella Comunità mancano ricercatori, e deve esserne facilitata l'ammissione, occorrerebbe favorire l'accesso a tali posti di ricercatore sul mercato del lavoro, in particolare attraverso l'esonero dal permesso di lavoro. (7) Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero facilitare ed accelerare le procedure di rilascio e di rinnovo dei visti e dei permessi di soggiorno ai ricercatori. (8) L'applicazione della presente raccomandazione non deve favorire la fuga di cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ottica dell'instaurazione di una politica globale delle migrazioni, nel quadro del partenariato con i paesi d'origine vanno adottate misure d'accompagnamento dirette a favorire in questi casi l'inserimento dei ricercatori nel loro paese d'origine così come a facilitarne la circolazione. (9) Poiché gli aspetti relativi al ricongiungimento familiare costituiscono un fattore determinante nella decisione del ricercatore di scegliere la Comunità per svolgervi le proprie ricerche, gli Stati membri dovrebbero mantenere o adottare disposizioni più favorevoli rispetto a quelle della direttiva 2003/86 del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [5]. [5] GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12. (10) Per migliorare le procedure d'ammissione dei ricercatori andrebbe incoraggiato lo scambio di dati e di buone prassi. La presente raccomandazione individua inoltre come fattori di miglioramento i contatti fra le amministrazioni competenti e il lavoro in rete. (11) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non da è essa interessata, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 1) Per quanto riguarda l'ammissione a fini di ricerca: - a) di favorire l'ammissione dei ricercatori nella Comunità, esonerandoli dal permesso di soggiorno oppure prevedendo che tale permesso sia accordato loro automaticamente; - b) di non limitare con quote l'ammissione di cittadini di paesi terzi su posti di ricerca; - c) di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori senza limiti massimi di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi; 2) per quanto riguarda i permessi di soggiorno: - a) di fissare un limite massimo di 30 giorni come obiettivo per il rilascio dei permessi di soggiorno richiesti da cittadini di paesi terzi a fini di ricerca; - b) di garantire ai cittadini di paesi terzi, che svolgono funzioni di ricercatore, il rinnovo del permesso di soggiorno senza limiti di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi; - c) di coinvolgere progressivamente gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione dei ricercatori; 3) per quanto riguarda il ricongiungimento familiare: - a) di favorire l'ammissione dei familiari dei ricercatori di paesi terzi quando questa non è obbligatoria; - b) di offrire ai ricercatori di paesi terzi e ai loro familiari la possibilità di presentare una domanda di ricongiungimento quando i familiari si trovano già legalmente sul territorio; - c) di concedere ai familiari di un ricercatore di paesi terzi, ammessi nel quadro del ricongiungimento, il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro interessato; - d) di fissare, per la risposta a una domanda d'ammissione di un familiare di un ricercatore di paesi terzi, un termine più breve di quello previsto dall'ordinamento interno e, in ogni caso, di quello di nove mesi stabilito all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2003/86; - e) di non imporre ai familiari di ricercatori di paesi terzi periodi d'attesa; 4) per quanto riguarda la cooperazione operativa: - a) di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alle misure adottate per facilitare l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi; - b) di raccogliere statistiche relative al numero di permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori di paesi terzi e ai loro familiari; - c) di designare, in seno al loro ministero competente per l'immigrazione e, all'occorrenza, all'amministrazione territoriale, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi; - d) di designare, in seno al ministero competente per la ricerca, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi; - e) di designare, in seno alle loro ambasciate, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi; - f) di spingere gli istituti di ricerca a designare una persona di contatto responsabile, al loro interno, dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi; - g) di far sì che le persone responsabili, in seno alle loro amministrazioni e agli istituti di ricerca, dell'ammissione dei ricercatori di paesi terzi, lavorino in rete a livello nazionale. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente