52004PC0172

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2004/0172 def. - COD 2003/0139 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2003/0139 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti

1. ANTEFATTI

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2003)379 def. - 2003/0139(COD)] ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE: 30 giugno 2003.

Adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo: 28 gennaio 2004.

Parere del Comitato delle regioni: non verrà espresso alcun parere.

Il 19 novembre 2003 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura gli emendamenti presentati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti [COM(2003) 379 def. del 30 giugno 2003].

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta persegue quattro obiettivi principali:

* integrare la decisione C(2001)107 del Consiglio dell'OCSE, del 14 giugno 2001, nella normativa della Comunità;

* affrontare le difficoltà riscontrate nell'applicazione, amministrazione e osservanza del regolamento del 1993 e conseguire una maggiore certezza giuridica;

* perseguire l'armonizzazione globale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

* consolidare la struttura degli articoli del regolamento.

Per raggiungere questi obiettivi, la revisione modifica numerosi paragrafi ed aspetti del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. In particolare apporta modifiche e chiarimenti:

* alla struttura del regolamento;

* alle definizioni e al campo di applicazione (titolo I);

* alle procedure applicabili alle spedizioni di rifiuti (titoli II-VI):

- fra Stati membri (titolo II)

- all'interno degli Stati membri (titolo III)

- per le esportazioni dalla Comunità e le importazioni nella Comunità (titoli IV, V e VI);

* ad altre disposizioni del regolamento (titolo VII).

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il 19 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato 103 emendamenti alla proposta.

La Commissione respinge la maggior parte dei suddetti emendamenti, che propongono soluzioni nazionali ad alcuni problemi di gestione dei rifiuti in relazione ai rifiuti destinati al recupero. Questa posizione non è coerente con gli obiettivi globali della Commissione, in particolare l'armonizzazione a livello comunitario. La risposta della Commissione a questo aspetto è pertanto una soluzione a più lungo termine e a livello di UE. Gli emendamenti proposti limiterebbero inoltre notevolmente le spedizioni di rifiuti.

La Commissione non accoglie gli emendamenti che comportano la modifica di voci specifiche inserite negli elenchi dei rifiuti che figurano in allegato alla proposta, non tanto perché non concorda sulla sostanza, quanto perché la proposta non è la sede adeguata per introdurre tali modifiche. Gli elenchi dei rifiuti andrebbero infatti modificati nell'ambito delle singole normative che li hanno istituiti. Tali modifiche sarebbero infine contrarie a uno degli obiettivi più importanti della proposta, cioè l'armonizzazione internazionale nel settore degli elenchi di rifiuti.

La Commissione può tuttavia accogliere alcuni emendamenti che migliorano o rendono più chiaro il testo della proposta.

Di seguito viene presentata in dettaglio la posizione della Commissione rispetto agli emendamenti del Parlamento europeo.

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

Gli emendamenti nn. 2, 3, 107, 108, 110, 109, 6, 7 e 8 riguardanti l'aggiunta di considerandi possono essere accolti perché aggiungono riferimenti pertinenti alle risoluzioni e alle strategie in materia di gestione dei rifiuti o ancora forniscono informazioni.

Gli emendamenti nn. 10, 12, 15, 22, 24, 29, 30 31, 39, 57, 67, 100, 101, 103 e 126 riguardanti chiarimenti tecnici possono essere accolti.

L'emendamento n. 113 aggiunge un riferimento esplicito alle "acque territoriali" da inserire nella definizione di "paese di transito" e può essere accettato perché si tratta di un chiarimento.

L'emendamento n. 122 consente alle competenti autorità interessate di prescindere dalla costituzione di una garanzia finanziaria se la spedizione di rifiuti è effettuata da un "ente di diritto pubblico, da un'azienda autonoma o da una società autonoma di un ente di diritto pubblico"; l'emendamento può essere accolto perché l'ambito di applicazione è stato sensibilmente limitato ed è stato soppresso il riferimento alquanto vago a "un'altra impresa" proposto nell'emendamento n. 25.

L'emendamento n. 125, riguardante procedure meno rigorose per le spedizioni di rifiuti nell'ambito della "cooperazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani" può essere accolto allo stesso modo visto che l'ambito di applicazione risulta notevolmente più chiaro rispetto al testo dell'emendamento n. 60.

L'emendamento n. 115, che consente di sollevare obiezioni riguardo alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento se uno Stato membro esprime "il desiderio di esercitare il suo diritto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione di Basilea di proibire l'importazione di rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea", può essere accolto. Gli Stati membri hanno tuttavia già ampi poteri di opporsi alle spedizioni a fini di smaltimento - visto che si applicano i principi dell'autosufficienza e della prossimità - e dunque in realtà l'emendamento non aggiunge nulla a tali poteri.

L'emendamento n. 81 consente di opporsi alle spedizioni a fini di recupero nel caso dei rifiuti urbani misti di origine domestica e può essere accettato.

L'emendamento n. 53 sopprime tutto l'articolo relativo agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva e può essere accolto. Il sistema dovrebbe ridurre l'onere burocratico connesso alla gestione delle notifiche destinate agli impianti muniti di autorizzazione preventiva. Si può tuttavia rilevare che i benefici sono molto limitati, visto che le autorità devono valutare comunque altri elementi della notifica e possono pertanto ancora opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati a impianti titolari di un'autorizzazione preventiva.

L'emendamento n. 56 limita il campo di applicazione dell'articolo 20 - riguardante l'obbligo di informazione preventiva per le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio di cui all'articolo 3, paragrafo 4 - ai soli rifiuti pericolosi e può essere accolto perché introduce una limitazione adeguata al campo di applicazione dell'articolo.

Anche gli emendamenti nn. 75, 76 e 77 che aggiungono all'allegato IX alcune linee direttrici approvate in ambito internazionale possono essere accolti. Vengono pertanto aggiunte le linee guida dell'OIL e dell'IMO sul riciclaggio delle navi e quelle dell'OCSE sui personal computer. Le varie parti dell'allegato devono tuttavia essere rinumerate in modo da avere quattro parti analoghe contenenti, rispettivamente, le linee direttrici della Convenzione di Basilea, le linee direttrici dell'IMO, le linee direttrici dell'OCSE e le linee direttrici dell'OIL. La Commissione può accogliere anche l'emendamento n. 74, che precisa l'ambito di applicazione delle linee guida della Convenzione di Basilea.

3.2. Emendamenti accolti in linea di principio dalla Commissione

L'emendamento n. 93 riguardante l'aggiunta della definizione di "paese di transito" può essere accolto in via di principio. Tuttavia si ritiene che i porti facciano comunque parte del paese di transito (posto che non sono espressamente esclusi).

L'emendamento n. 59 stabilisce che la Commissione può decidere di stabilire un massimale per le spese amministrative poste a carico del notificatore e può essere accolto in via di principio.

L'emendamento n. 61, riguardante la valutazione della gestione ecologicamente corretta in relazione alle esportazioni di rifiuti al di fuori della Comunità, può essere accolto in via di principio.

Gli emendamenti nn. 69 e 70 riguardano la classificazione degli elenchi di rifiuti contenuti nell'allegato V (relativo al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi) e fanno sì che l'elenco di rifiuti pericolosi dell'UE prevalga sull'elenco dei rifiuti non pericolosi della Convenzione di Basilea (entrambi contenuti nell'allegato); entrambi possono essere accolti in linea di principio.

Gli emendamenti nn. 84 e 88 chiariscono che l'espressione "terminare la spedizione" significa che, nel paese importatore, i rifiuti in questione sono stati definitivamente smaltiti o recuperati. Entrambi gli emendamenti possono essere accolti in via di principio anche se tale chiarimento è già contenuto all'articolo 5, paragrafo 6.

L'emendamento n. 92, che precisa la definizione di "paese di spedizione" può essere sostenuto in via di principio perché potrebbe essere utile per quanto riguarda le spedizioni in mare aperto. Dovrebbe tuttavia essere integrato da un paragrafo che definisca, in ordine di importanza, gli Stati che possono essere considerati come paese di spedizione in caso di controversia. La Commissione propone pertanto che l'articolo 2, paragrafo 15 sia così formulato:

"paese di spedizione": qualsiasi paese in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione di rifiuti; nel caso di navi carretta, anche gli Stati di approdo, gli Stati alla cui giurisdizione è soggetto il proprietario o il detentore e gli Stati di bandiera, in quest'ordine".

L'emendamento n. 25, riguardante la possibilità di prescindere dalla costituzione di una garanzia finanziaria per alcuni enti di diritto pubblico, può essere accolto in linea di principio a condizione che se ne limiti l'ambito di applicazione. Si veda, in proposito, le osservazioni sull'emendamento n. 122.

L'emendamento n. 60 riguarda la semplificazione delle procedure nel caso di condizioni geografiche specifiche e può essere sostenuto a condizione di limitarne sensibilmente l'ambito di applicazione. L'emendamento n. 125 riguardante lo stesso aspetto viene riformulato a tal fine e può pertanto essere accolto totalmente (cfr. sopra).

L'emendamento n. 66 sull'accesso del pubblico alle notifiche può essere accolto in linea di principio. Si ritiene tuttavia preferibile inserire tale obbligo in un articolo distinto, che deve altresì fare riferimento al rispetto delle norme di riservatezza previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria. La Commissione propone pertanto di inserire un nuovo articolo 53 bis come segue (aggiunta del paragrafo 2 rispetto all'emendamento):

"1. L'autorità competente dello Stato membro di esportazione o importazione rende accessibili al pubblico, con mezzi appropriati quali Internet, tutte le notifiche delle spedizioni che ha autorizzato, corredate dei documenti ad esse relativi, al più tardi entro 7 giorni a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. Nell'adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri considerano riservate le informazioni relative alle notifiche ai sensi della normativa comunitaria e nazionale".

3.3. Emendamenti accolti in parte dalla Commissione

La prima parte dell'emendamento n. 58 che evidenzia la cooperazione e l'armonizzazione tra le autorità competenti per quanto riguarda lo scambio elettronico dei dati può rappresentare un'aggiunta utile. La seconda parte, invece, che ripartisce i compiti connessi allo scambio elettronico dei dati tra l'autorità di spedizione e l'autorità di destinazione non sembra giustificata.

3.4. Emendamenti respinti dalla Commissione

Gli emendamenti nn. 1 e 83 che propongono la modifica della base giuridica dagli articoli 175 e 133 (ambiente e politica commerciale) al solo articolo 175 (ambiente) non possono essere accolti.

Gli emendamenti nn. 4, 5 e 111 che aggiungono dei considerandi non possono essere accolti per ragioni formali, ed in particolare perché violano il diritto di iniziativa della Commissione. Lo stesso vale per altri emendamenti, quali l'emendamento n. 112, l'emendamento n. 20, la seconda parte dell'emendamento n. 114 e gli emendamenti nn. 28 e 46.

L'emendamento n. 9, riguardante l'esclusione delle importazione nella Comunità di rifiuti (militari) prodotti in ambito internazionale da un'operazione out-of-area di un reparto delle forze armate di uno Stato membro, dalla predetta area verso lo Stato membro in questione, non può essere accolto. Si ritiene infatti che i motivi alla base dell'emendamento siano già affrontati nell'articolo 2, paragrafo 11, iii), secondo il quale, in assenza di designazione, l'autorità competente può essere anche "l'autorità regolatrice di tale paese o regione..., a seconda dei casi". Questa disposizione consente all'autorità militare di fungere da autorità competente e dunque l'esclusione prevista dall'emendamento non è necessaria. Anche gli emendamenti nn. 62, 63, 64 e 65 riguardanti lo stesso aspetto non vengono accolti.

L'emendamento n. 11 che sopprime l'articolo 1, paragrafo 6 relativo alla possibile esclusione di sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento non può essere accolto. Per limitare l'onere amministrativo connesso all'applicazione di due regimi procedurali e nella misura in cui la normativa in campo veterinario prevede una disposizione analoga o più rigorosa per i rifiuti di sottoprodotti di origine animale, questo tipo di rifiuti deve essere escluso dal regolamento.

Gli emendamenti nn. 13 e 14 che propongono una nuova definizione dei termini "recupero" e "smaltimento" e ne limitano l'accezione alle sole operazioni finali non può essere accettato. Occorre infatti rispettare le definizioni contenute nella direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE), modificata. Analogamente devono essere respinti l'emendamento n. 21 che vieta le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie e le modifiche che ne derivano rispetto al contratto nell'emendamento n. 26, alla garanzia finanziaria negli emendamenti nn. 27 e 85, all'autorizzazione di cui alla seconda parte dell'emendamento n. 87, alle obiezioni negli emendamenti nn. 34 e 41 e alle disposizioni particolari sulle operazioni intermedie nell'ambito dell'emendamento n. 91.

Gli emendamenti nn. 16 e 79 sono probabilmente frutto di un'incomprensione visto che i rifiuti domestici urbani/indifferenziati sono già soggetti all'obbligo della notifica preventiva scritta e all'autorizzazione.

Gli emendamenti nn. 17 e 18 propongono che i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato III siano soggetti all'obbligo della notifica preventiva scritta ma non ad autorizzazione. Tale modifica non è giustificata ed è contraria alla decisione dell'OCSE; per questo motivo gli emendamenti non possono essere accolti. Analogamente, deve essere respinto anche l'emendamento n. 55 che prevede l'obbligo di informare le autorità competenti prima della spedizione. (In questo contesto occorre fare riferimento anche all'articolo 19, paragrafo 5).

L'emendamento n. 105 sopprime l'obbligo di fornire copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata per le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (per il soggetto che organizza la spedizione) e non può essere accolto. A fini di controllo è infatti fondamentale che si possa chiedere copia del contratto. Poiché il vero motivo dell'emendamento potrebbe essere il timore per la riservatezza delle informazioni, occorre sottolineare che le informazioni riservate contenute nel contratto sono protette.

L'emendamento n. 19, che aggiunge alle spedizioni escluse dalla procedura di notifica le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle "analisi di laboratorio o alla sperimentazione", non può essere accolto. Tali spedizioni presentano gli stessi rischi di tutte le altre spedizioni di rifiuti e devono dunque rispettare le procedure normali. Di conseguenza non si può accettare nemmeno l'emendamento n. 94 che propone di aumentare il quantitativo di rifiuti destinati alla sperimentazione che si possono spedire senza notifica dai 25 kg proposti a 30 volte tale quantitativo.

La prima parte dell'emendamento n. 114 stabilisce che, oltre ai rifiuti contenenti POP, anche le spedizioni di rifiuti composti di amianto, contenenti amianto o contaminati con tale materiale siano soggette alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento. L'articolo dovrebbe invece limitarsi unicamente alle sostanze previste dalla Convenzione di Stoccolma.

Gli emendamenti nn. 95 e 98, che propongono la tacita approvazione da parte di tutte le autorità competenti (e non solo di quelle di transito) per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero, non possono essere accolti per vari motivi, ma soprattutto perché sono contrari alla Convenzione di Basilea. Occorre inoltre tutelare l'approccio precauzionale soprattutto nel caso delle spedizioni di rifiuti pericolosi. Gli emendamenti in questione sono inoltre contrari all'obiettivo di semplificazione delle procedure, poiché reintroducono tre procedure al posto delle due proposte, con la conseguenza che sarebbero applicabili norme diverse per le spedizioni all'interno dell'OCSE e per quelle all'interno dell'UE. Infine, l'autorizzazione scritta garantisce una maggiore chiarezza e agevola l'osservanza delle disposizioni in materia.

L'emendamento n. 23 aggiunge che il documento di notifica e il documento di movimento possono essere rilasciati ai sensi di regolamentazioni specifiche introdotte dagli Stati membri e deve essere respinto. Il rilascio dei documenti di notifica e di movimento deve spettare unicamente all'autorità competente di spedizione e in questo campo occorre garantire un'armonizzazione. La questione dell'emissione dei formulari è un aspetto diverso che non richiede una regolamentazione specifica.

Gli emendamenti nn. 96 e 97 stabiliscono che la garanzia finanziaria si reputa costituita ed è giuridicamente vincolante prima che abbia inizio la spedizione, e non al momento della notifica come prevede la proposta della Commissione. I due emendamenti devono essere respinti in quanto, ai fini del controllo dell'applicazione e dell'efficienza, è importante che la prova del carattere vincolante della garanzia finanziaria sia già disponibile al momento della notifica, anche se la garanzia può essere applicata a partire dalla spedizione effettiva.

La prima parte degli emendamenti nn. 86 e 87 riduce la validità di un'autorizzazione scritta e di un'autorizzazione tacita, rispettivamente, da un anno a 180 giorni. In entrambi i casi gli emendamenti non possono essere accolti perché contrari alla decisione dell'OCSE e all'obiettivo di semplificazione delle procedure, visto che sarebbe necessario introdurre scadenze diverse per le spedizioni effettuate all'interno dell'OCSE e per quelle effettuate all'interno dell'UE.

La seconda parte degli emendamenti nn. 86 e 87 sopprime la possibilità di indicare un termine più lungo per l'autorizzazione che può arrivare a due anni nell'ipotesi di spedizioni che implicano operazioni intermedie e non è accettabile. Gli emendamenti devono essere considerati nel contesto degli emendamenti che vietano il trattamento intermedio o come conseguenza degli stessi. La Commissione non può accogliere tali emendamenti e dunque nemmeno i due emendamenti qui considerati. Questi ultimi sono inoltre in contrasto con la decisione dell'OCSE e con l'obiettivo di semplificazione delle procedure, visto che sarebbe necessario introdurre scadenze diverse per le spedizioni effettuate all'interno dell'OCSE e per quelle effettuate all'interno dell'UE.

Gli emendamenti nn. 32 e 33 riguardanti il controllo successivo e la verifica della conformità della notifica dovrebbero rientrare nell'articolo 53 sul controllo dell'applicazione e per questo non possono essere accolti.

Gli emendamenti nn. 35 e 80 che propongono altri elementi per giustificare l'obiezione nei confronti di una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento non possono essere accettati, così come l'emendamento n. 37 che sopprime il riferimento all'autosufficienza a livello comunitario, limitandola al solo livello nazionale. Occorre continuare ad incentivare la cooperazione tra paesi limitrofi e/o piccoli, anche attraverso un riferimento all'autosufficienza a livello comunitario. L'emendamento n. 38 aggiunge che è possibile opporsi ad una spedizione in base alla legislazione nazionale ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di smaltimento. Una disposizione del genere potrebbe essere utilizzata erroneamente con eventuali distorsioni del mercato interno e per questo l'emendamento deve essere respinto.

Gli emendamenti nn. 116 e 117 che aggiungono ulteriori elementi che possano giustificare l'obiezione ad una spedizione di rifiuti destinati al recupero non possono essere accolti perché violano la decisione dell'OCSE e probabilmente anche il trattato CE. L'emendamento n. 42 deve essere respinto. Gli emendamenti nn. 43 e 44 riguardanti i rifiuti domestici urbani/non differenziati e i principi della prossimità e dell'autosufficienza non possono essere accolti: questi due principi attualmente si applicano solo alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e non alle spedizioni a fini di recupero e la situazione non deve essere modificata (si può invece accogliere l'emendamento n. 81 nella sua nuova formulazione; cfr. sopra). Gli emendamenti nn. 45, 49, 82, 89, 90, 118, 120, 123, 124 e 119 che istituiscono alcuni criteri in materia di recupero dei rifiuti devono essere respinti, visto che ciascuno di essi potrebbe rappresentare uno dei tanti criteri utili per distinguere tra "recupero" e "smaltimento" in generale e nel contesto della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE) e in questo senso non dovrebbero essere fissati nel presente regolamento. Devono essere respinti anche gli emendamenti nn. 47 e 48 che prevedono che ci si possa opporre alla spedizione di rifiuti in virtù della legislazione nazionale ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o riciclo. Questi emendamenti propongono soluzioni nazionali ad alcuni problemi di gestione per i rifiuti destinati al recupero, ma ciò non è coerente con l'obiettivo generale che la Commissione ha fissato per la politica di gestione dei rifiuti, in particolare l'armonizzazione a livello comunitario. La soluzione che la Commissione propone a questo tema è una soluzione a più lungo termine e a livello di UE costituita da due elementi principali: 1) l'istituzione di norme UE attraverso l'estensione della direttiva IPPC e 2) la formulazione di linee guida in materia di recupero simulato e una distinzione più chiara tra le varie operazioni di recupero e smaltimento.

Gli emendamenti nn. 40 e 50 sopprimono la possibilità offerta alle autorità competenti interessate e al notificatore di decidere di comune accordo di non procedere ad una nuova notifica se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti entro il termine prefissato. Non sembra necessario né giustificato insistere sulla necessità di una nuova notifica quando tutte le parti interessate concordano su una soluzione diversa; in questo senso l'emendamento non può essere accolto.

Gli emendamenti nn. 51 e 52 devono essere respinti perché sono una ripetizione dell'articolo 14, paragrafo 7 che stabilisce che tutte le altre disposizioni del regolamento si applicano anche alle notifiche generali.

L'emendamento n. 99, che si riferisce ad una procedura semplificata per i sistemi di ritiro (ripresa volontaria) dei rifiuti non può essere accolto in quanto l'ambito di applicazione non è preciso.

L'emendamento n. 54 riduce i tempi per il rilascio del certificato di smaltimento o di recupero finali a 7 e a 180 giorni rispetto ai 30 giorni e all'anno (dopo lo smaltimento/recupero e il ricevimento dei rifiuti notificati, rispettivamente) proposti dalla Commissione. L'emendamento deve essere respinto perché non rispetta la decisione dell'OCSE ed è contrario all'obiettivo di semplificare le procedure: se venisse accolto, infatti, le scadenze sarebbero diverse per le spedizioni effettuate all'interno dell'OCSE e per le spedizioni effettuate all'interno dell'UE.

L'emendamento n. 102 modifica la proposta in modo che, se le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono in disaccordo in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come smaltimento o recupero, prevale il parere dell'autorità di destinazione. La Commissione non può accoglierlo; la proposta da essa presentata istituisce che in casi analoghi si applicano le disposizioni in materia di smaltimento e nella scelta dell'iter da seguire in caso di disaccordo occorre tutelare il principio di precauzione. Va inoltre ricordato che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che entrambe le autorità sono competenti in merito alla classificazione del trattamento come smaltimento o recupero.

L'emendamento n. 121 aggiunge un'altra condizione per l'importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero cosicché, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le autorità competenti di spedizione dei paesi terzi devono presentare anticipatamente una richiesta debitamente motivata nella quale dichiarano "che non hanno e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e gli impianti necessari per smaltire i rifiuti in modo ambientalmente corretto". La Commissione non può accogliere l'emendamento che, rispetto ai paesi dell'OCSE, rappresenta una violazione della decisione OCSE. Per quanto concerne i paesi che non aderiscono alla Convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE, la disposizione è già in vigore; per quanto riguarda infine i paesi che sono parti firmatarie della Convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE la questione potrebbe essere presa in esame. Tuttavia si può affermare che il trattamento nella Comunità sia, nella maggior parte dei casi, "superiore" sotto il profilo ambientale e dunque, da questo punto di vista, non è giustificato imporre ulteriori restrizioni.

Gli emendamenti nn. 78, 106, 68, 71, 72 e 73 riguardano tutti modifiche alle voci specifiche contenute negli elenchi di rifiuti riportati negli allegati della proposta e non possono essere accolti. La Commissione non mette in discussione la sostanza degli emendamenti, ma ritiene che questo non sia il contesto opportuno per apportare modifiche. Gli elenchi dei rifiuti devono essere modificati nell'ambito della normativa che li ha istituiti (ovvero la Convenzione di Basilea, la decisione dell'OCSE o l'elenco comunitario dei rifiuti). Gli emendamenti in questione sono inoltre contrari ai principali obiettivi della proposta, che si prefigge in particolare di armonizzare gli elenchi dei rifiuti a livello internazionale.

3.5. Proposta modificata

Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato sopra.