52004PC0168

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà UE, a norma del punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio /* COM/2004/0168 def. */


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà UE, a norma del punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 [1], grazie a un meccanismo di flessibilità permette di mobilitare stanziamenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea superiori a quelli iscritti nelle prospettive finanziarie, senza però eccedere il massimale annuo di 1 miliardo di euro. Le condizioni di ammissibilità per beneficiare degli stanziamenti del Fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio [2].

[1] GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

[2] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Sulla base delle richieste di assistenza del Fondo presentate da Francia, Malta e Spagna, che sono state colpite da catastrofi dovute a gravi inondazioni (Malta e Francia) e a incendi boschivi (Spagna), le stime dei danni ammontano complessivamente a:

// Pregiudizio diretto

Francia // 785 000 000 euro

Malta // 30 172 000 euro

Spagna // 53 231 000 euro

Totale // 868 403 000 euro

Previo esame di tali richieste [3] e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea a concorrenza di 21 916 995 euro, da assegnare nel quadro delle rubriche 3 e 7 delle prospettive finanziarie.

[3] Comunicazione alla Commissione dei commissari Barnier, Schreyer, Verheugen e Fischler su sei richieste presentate da Grecia, Francia, Spagna, Malta e Italia per mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La Commissione presenterà un bilancio rettificativo (BR) per iscrivere nel bilancio 2004 gli stanziamenti di impegno specifici, suddivisi per paese beneficiario, come previsto dal punto 4 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002.

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà UE, a norma del punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [4], in particolare il punto 3;

[4] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

visto il regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [5];

[5] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ha deciso di istituire un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2) Il 10 novembre 2003 Malta ha presentato una richiesta di mobilitare il Fondo in relazione a una catastrofe provocata da tempeste e inondazioni, il 1° ottobre 2003 la Spagna ne ha presentato una per una catastrofe derivante da incendi e la Francia ha fatto lo stesso il 26 gennaio 2004 per una catastrofe provocata da inondazioni.

(3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 permette di mobilitare gli stanziamenti del Fondo nel limite del massimale annuo di 1 miliardo di euro.

(4) I casi delle tempeste e delle inondazioni a Malta nel settembre 2003, l'incendio boschivo in Spagna nell'estate 2003 e le inondazioni nel Sud della Francia nel dicembre 2003 rispondono ai criteri per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2004, una somma pari a 21 916 995 euro di stanziamenti d'impegno viene mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente