Proposta di regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 /* COM/2004/0123 def. - ACC 2004/0044 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La conservazione e la gestione degli stock di tonnidi dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti rientra nelle responsabilità della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi e delle specie affini dell'Atlantico (ICCAT). L'ICCAT assicura la buona gestione degli stock di tonnidi adottando sanzioni commerciali contro qualsiasi parte che contravvenga alle misure. Compito della Comunità come parte contraente dell'ICCAT è assicurare che le raccomandazioni dell'ICCAT riguardanti sanzioni commerciali siano trasposte nel diritto comunitario. Con il regolamento (CE) n. 2093/2000, adottato il 28 settembre 2000, la Comunità ha trasposto nel diritto comunitario la raccomandazione dell'ICCAT relativa al divieto delle importazioni di pesce spada dell'Atlantico originario del Belize e dell'Honduras. Da allora l'ICCAT ha adottato diverse raccomandazioni relative all'importazione di tale prodotto da questi due e da altri paesi. Occorre pertanto che queste ultime raccomandazioni, descritte di seguito, siano recepite nel diritto comunitario. Nella riunione ordinaria del novembre 2001 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione che abolisce il divieto per le parti contraenti di importare pesce spada dell'Atlantico proveniente dall'Honduras e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 21 settembre 2002, e questo grazie alla cooperazione instaurata dall'Honduras con l'ICCAT e alla sua adesione a tale organizzazione. Nella riunione straordinaria tenutasi nel novembre 2002 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione che vieta alle parti contraenti di importare pesce spada dell'Atlantico proveniente dalla Sierra Leone e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 3 giugno 2003. Tale raccomandazione è basata sulla risoluzione del 1998 concernente le catture non dichiarate e non regolamentate di tonnidi da parte dei grandi palangari nella zona della convenzione di tale organizzazione. Nella riunione del novembre 2003 l'ICCAT ha raccomandato di abolire il divieto per le parti contraenti di importare pesce spada dell'Atlantico proveniente dal Belize e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. La Comunità europea è parte contraente dell'ICCAT dal 14 novembre 1997 e, in virtù della politica commerciale comune, tali divieti d'importazione devono essere imposti a livello comunitario. Come per l'adozione del regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio, la Comunità ritiene che tali misure siano pienamente compatibili con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC ai sensi dell'articolo XX, lettera g), del GATT (1994), che prevede la possibilità di applicare misure commerciali per tutelare le risorse esauribili, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Sierra Leone). Tenuto conto delle diverse raccomandazioni dell'ICCAT, si propone di abrogare il regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio e di sostituirlo con la presente proposta. 2004/0044 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale. (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1995 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico ai fini di un'efficace conservazione di tale specie. (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano pesce spada dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione. (4) L'ICCAT ha stabilito, nel 1998 per il Belize e l'Honduras e nel 2002 per la Sierra Leone, che i metodi impiegati dalle navi di questi paesi per la pesca del pesce spada dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi. (5) Le importazioni di pesce spada dell'Atlantico originario del Belize e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2093/2000 [1], che vieta le importazioni di pesce spada da questi due paesi. [1] GU L 249 del 4.10.2000, pag. 3. (6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. (7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. (8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi. (9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione di tali prodotti, e di qualsiasi prodotto derivato, dalla Sierra Leone. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tale paese sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia. (10) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2093/2000 e sostituirlo col presente regolamento. (11) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento per " importazione " si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [2]. [2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Articolo 2 1. È vietata l'importazione nella Comunità di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80. 2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del pesce spada di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 e ex 1604 20 90. Articolo 3 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data. Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 2093/2000 è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente