52004PC0100

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini /* COM/2004/0100 def. - COD 2003/0109 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini

2003/0109 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini

1. ITER DELLA PROPOSTA

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (documento COM(2003) 279 def.- 2003/0109 (COD)) : 4.6.2003

Data del parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo: 10.12.2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 20.11.2003

Data di trasmissione al Consiglio della proposta modificata: 16.1.2004

Data dell'adozione della posizione comune del Consiglio: 6.2.2004

2. Oggetto DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Oggetto di questa proposta di decisione, adottata dalla Commissione il 27 maggio 2003, è fornire una base giuridica per l'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni che operano a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne nel 2004 e nel 2005. Tale decisione è resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio preventivo della Commissione assumerà a partire dal 2004 per effetto del nuovo regolamento finanziario. In conseguenza di ciò infatti le due linee di bilancio attualmente interessate, vale a dire A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 pour le altre organizzazioni operanti nel campo della parità uomo-donna, diventeranno linee di bilancio per campo d'attività, per le quali è richiesto un atto di base.

Sempre il 27 maggio 2003 la Commissione ha adottato sei altre proposte di decisione nell'intento di corredare di uno specifico atto di base a partire dal 2004 le sovvenzioni attualmente accordate in base a stanziamenti amministrativi iscritti nella Parte A così da riunirle per settore d'attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio del 27 maggio 2003 (COM(2003) 274 def.) spiega l'impostazione generale e comune seguita per l'insieme delle proposte di decisioni che rientrano in questa iniziativa.

In tale contesto la Commissione ha quindi adottato il 27 maggio 2003 la proposta de decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne. La base giuridica specifica è l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato CE, che prescrive la procedura di codecisione.

Nella seduta plenaria del 20 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato 20 emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. In merito agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Nell'ambito della posizione comune il Consiglio ha accettato nove emendamenti adottati dal Parlamento respingendone undici.

I nove emendamenti accettati dal Consiglio sono gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 27, che sono parimenti stati integralmente accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata di decisione.

Come nella proposta modificata della Commission, la posizione comune del Consiglio accetta in parte l'emendamento 22, a condizione d'aggiungervi i termini "sovvenzioni all'iniziativa".

Gli emendamenti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 e 20 sono stati respinti nella proposta modificata di decisione della Commissione e nella posizione comune.

La posizione comune respinge gli emendamenti del Parlamento 13, 17 e 18, che sono stati accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

La posizione comune del Consiglio si allinea di conseguenza in modo rigoroso alla proposta modificata della Commission, che se ne distingue unicamente per la posizione presa in merito agli emendamenti 13, 17 e 18 di cui sopra.

La Commissione accetta che non venga recepito l'emendamento 13, che proponeva di mantenere nel testo della proposta di decisione la nozione di "riconciliazione" piuttosto che il termine "articolazione" della vita familiare e di quella professionale. La nozione di riconciliazione era stata originariamente scelta dalla Commissione in quanto solitamente impiegata in tutti i documenti della Commission che vertono su questo argomento. Tale emendamento mirava d'altro canto ad aggiungere a titolo puramente illustrativo una serie di settori specifici in cui finanziare iniziative. Il riferimento a tali settori non risulta indispensabile.

La Commissione accetta che non venga recepito l'emendamento 17, che mira unicamente a rettificare un errore di presentazione contenuto nella proposta di decisione. Questo emendamento non infatti ha più senso visto che il Consiglio ha ristrutturato la presentazione dell'allegato della proposta di decisione menzionando in primo luogo le disposizioni d'indole generale riguardanti le organizzazioni operanti a livello di Unione europea nel campo della parità di trattamento ed in secondo luogo le disposizioni riguardanti più in particolare la Lobby europea delle donne.

La Commissione può accettare che non venga recepito l'emendamento 18. Da un canto l'aggiunta dei termini "senza fini di lucro" non risulta assolutamente indispensabile giacché l'articolo 109, paragrafo 2 del regolamento finanziario esclude che le sovvenzioni abbiano per oggetto o per effetto di generare un profitto per il beneficiario. D'altro canto il fatto di aver conservato la parte di frase relativa ad un obiettivo che s'inserisce nel contesto della politica dell'Unione europea in fatto di parità tra le donne e gli uomini, presente nella proposta iniziale di decisione della Commissione, rende il testo più coerente con l'obiettivo generale perseguito nel quadro della politica dell'Unione in questo campo.

3.2. In merito alle nuove disposizioni introdotte dal Consiglio ed alla posizione della Commissione a questo proposito

- La posizione comune sposta i riferimenti espliciti alla Lobby europea delle donne che figuravano nel dispositivo della proposta di decisione all'allegato della proposta stessa e precisa che la sovvenzione di funzionamento è erogata direttamente a favore di tale beneficiario, previa approvazione del suo programma di lavoro e del suo preventivo di bilancio.

La Commissione può accettare questa impostazione, che da un lato non rimette in questione il fatto che la Lobby europea delle donne sia un beneficiario designato per nome al fine di ricevere annualmente, senza riferimento ad alcuna proposta in tal senso, una sovvenzione di funzionamento, e dall'altro rispetta pur sempre le attuali modalità pratiche d'erogazione della sovvenzione in oggetto.

- La posizione comune sposta all'articolo 1 la disposizione relativa alla durata del programma, che figura all'articolo 6 della proposta di decisione, inserendola in un nuovo paragrafo 3.

La Commission condivide il parere del Consiglio che tale semplice spostamento d'un elemento essenziale del testo della proposta di direttiva ne migliori la leggibilità.

4. CONCLUSIONI/ OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

La posizione comune proposta risulta accettabile per la Commissione purché vi venga inserita la clausola transitoria discussa nella riunione di conciliazione finanziaria del 24 novembre 2003.

Detta clausola transitoria è formulata come segue:

"Per le sovvenzioni accordate nel 2004 si ammetterà che il periodo di esigibilità delle spese abbia inizio l'1 gennaio 2004 purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima dell'1 marzo può venir concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, disposto dall'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmate al più tardi il 30 giugno 2004".