52004PC0081

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovenia e alla Slovacchia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche /* COM/2004/0081 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovenia e alla Slovacchia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (il "trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (l'"Atto di adesione"), sono stati firmati nella stessa data e pubblicati insieme al trattato di adesione. L'articolo 55 dell'atto di adesione sancisce che, dietro richiesta debitamente circostanziata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione può, entro il 1° maggio 2004, adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° novembre 2002 e la data della firma del trattato di adesione.

2. La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito la "direttiva RAEE") è stata adottata il 27 gennaio 2003. Ai sensi dell'articolo 1 della medesima, la direttiva RAAE reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e a favorire inoltre il loro reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.

3. Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano la disponibilità dei centri di raccolta necessari, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva RAEE.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma della direttiva RAAE, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

5. L'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva RAEE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai quali gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori si conformino entro il 31 dicembre 2006. Tali obiettivi sono compresi tra il 70 e l'80% in peso medio per apparecchio, a seconda della categoria di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva RAEE fissa alcuni obiettivi minimi per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Tali obiettivi sono compresi tra il 50 e l'80% in peso medio per apparecchio, a seconda della categoria di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva RAEE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. L'articolo 17, paragrafo 4, lettera a) stabilisce che la Grecia e l'Irlanda che, complessivamente, a causa di carenze di infrastrutture di riciclaggio, circostanze geografiche, come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della direttiva RAEE, fino a ventiquattro mesi.

7. In virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione, sette Stati di prossima adesione, ovvero la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Slovacca hanno chiesto deroghe temporanee ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva RAEE. La Repubblica di Slovenia ha chiesto una proroga di 12 mesi, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria una proroga di 24 mesi e la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e Repubblica di Lettonia una proroga di 36 mesi. Le ragioni addotte dagli Stati in via di adesione sopramenzionati a supporto della loro domanda di deroga fanno riferimento carenze di infrastrutture di riciclaggio, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La maggior parte dei paesi fa anche riferimento a circostanze geografiche, quali la presenza di zone rurali.

8. Oltre alle richieste sopramenzionate, la repubblica di Estonia, la repubblica di Lituania e la Repubblica slovacca, in virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione, hanno presentato domanda di deroga temporanea ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva RAEE. La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania hanno chiesto una proroga fino al 13 agosto 2007. La Repubblica slovacca ha chiesto una proroga fino al 31 dicembre 2008. La Repubblica di Lituania ha chiesto inoltre una deroga temporanea di 12 mesi al termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva RAEE, in virtù delle stesse disposizioni dell'atto di adesione.

9. Alla luce delle domande di deroga presentate dai paesi in via di adesione di cui sopra in virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione, la Commissione ritiene che i paesi in questione non siano in condizione di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva RAEE, entro i termini previsti da tale direttiva, a causa delle condizioni specifiche indicate da tali paesi, ovvero carenze di infrastrutture di riciclaggio, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, per alcuni di tali paesi, circostanze geografiche, quali la presenza di zone rurali. La Commissione ritiene che sia appropriato concedere a tali paesi di prorogare di 24 mesi i termini citati. La proroga di 24 mesi corrisponde inoltre a quella concessa a Grecia e Irlanda in relazione alle stesse disposizioni della direttiva RAEE e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a) della stessa. La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e Repubblica di Lettonia hanno chiesto inoltre una ulteriore proroga per un totale di 36 mesi ma la Commissione ritiene che le motivazioni addotte da tali paesi in via di adesione non giustifichino la concessione di tale ulteriore proroga.

10. Per quanto riguarda le domande di deroga temporanea alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva RAEE, la Commissione ritiene che le ragioni addotte, tra l'altro l'assenza o l'insufficienza di sistemi di raccolta, non siano sufficienti. Sulla base delle motivazioni addotte, tra l'altro le procedure legislative interne e le consultazioni, la Commissione non ritiene giustificata alcuna deroga in relazione al termine ultimo di recepimento, di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva RAEE.

11. In virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione, la Commissione propone quindi l'adozione di una decisione del Consiglio che accorda alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica Slovacca deroghe temporanee alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 dovrebbero essere prorogati di 24 mesi per la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica slovacca; e di 12 mesi per la Repubblica di Slovenia.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovenia e alla Slovacchia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, di seguito "atto di adesione del 2003", in particolare l'articolo 55,

viste le domande presentate dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, dall'Ungheria, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Slovacchia e dalla Slovenia,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [2], gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

[2] GU L 37 del 13.02.2003, pag. 24.

(2) L'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Gli Stati devono provvedere affinché i produttori si conformino a tali obiettivi entro il 31 dicembre 2006.

(3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2002/96/CE stabilisce che la Grecia e l'Irlanda, a causa di carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, circostanze geografiche, come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti [3], possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste agli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della direttiva della direttiva 2002/96/CE, fino a ventiquattro mesi.

[3] GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.).

(4) In virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2003, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato domanda di deroga temporanea ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, adducendo come motivi le carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, la bassa densità di popolazione e il basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché circostanze geografiche, come la presenza di zone rurali.

(5) Le ragioni addotte giustificano la concessione di una proroga dei limiti sopramenzionati di 24 mesi per la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, e la Slovacchia e di 12 mesi per la Slovenia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, e la Slovacchia sono autorizzate a prorogare di 24 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE.

La Slovenia è autorizzata a prorogare di 12 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente