52004PC0055

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2004/0055 def. - COD 2002/0021 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2002/0021 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

1. Iter della proposta

La proposta COM(2002)17 definitivo [1] è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 febbraio 2002 secondo la procedura di codecisione, a norma dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.

[1] GU C 151 E del 25.06.2002, pag. 132.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere al riguardo.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 18 luglio 2002 [2].

[2] GU C 241 del 7.10.2002, pag. 162.

Il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura nella sessione del 14 maggio 2003.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune il 13 giugno 2003, e ha ufficialmente adottato la posizione comune il 18 settembre 2003.

Il 17 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura quattro emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE.

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La proposta intende stabilire un quadro normativo finalizzato ad assicurare, mediante un sistema di responsabilità ambientale, la prevenzione o la riparazione del danno ambientale, che comprende il "danno alle specie e agli habitat naturali protetti", il "danno alle acque" e il "danno al terreno". Fatte salve alcune eccezioni, l'operatore che ha causato il danno ambientale o una minaccia imminente di danno ambientale è tenuto a sostenere i costi relativi all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione o di ripristino, secondo il principio «chi inquina paga».

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1. Osservazioni generali

Nella sessione plenaria del 17 dicembre 2003, il Parlamento europeo ha adottato quattro emendamenti, e precisamente gli emendamenti 12, 22, 27 e 46.

La Commissione accoglie l'emendamento 27 integralmente e l'emendamento 12 in linea di principio, mentre respinge gli emendamenti 22 e 46.

3.2. Osservazioni specifiche

3.2.1. Emendamenti accolti integralmente

Emendamento 27

La Commissione accoglie l'emendamento 27, che specifica ulteriormente uno degli aspetti che essa deve esaminare nella relazione sull'applicazione della direttiva. La precisazione riguarda il rapporto tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari degli idrocarburi nel quadro del riesame dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, in relazione all'esclusione dal campo di applicazione della direttiva dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato IV.

3.2.2. Emendamenti accolti in linea di principio

Emendamento 12

L'emendamento 12 specifica che l'autorità competente deve adottare essa stessa le misure di riparazione del danno solo "qualora non le rimangano altri mezzi". La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio, a condizione di strutturare diversamente l'articolo 6: l'espressione "qualora non le rimangano altri mezzi" dovrebbe essere aggiunta non alla fine del paragrafo 2, lettera e), bensì alla fine del paragrafo 3.

3.2.3. Emendamenti respinti

Emendamento 46

L'emendamento 46 sopprime l'articolo 4, paragrafo 3, che consente agli operatori di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) o alla convenzione di Strasburgo del 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna. La Commissione non può accogliere l'emendamento, giacché quest'ultimo rischia di alterare in maniera significativa l'equilibrio complessivo della posizione comune [3]. A questo proposito occorre osservare che la limitazione della responsabilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 3 non si applica al danno ambientale che ha luogo nel territorio degli Stati membri che non hanno ratificato e dato esecuzione alle due convenzioni in questione. In ogni caso, la Commissione ha la possibilità di verificare nel quadro della relazione prevista all'articolo 18 se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 ha determinato risultati indesiderati.

[3] La Commissione ha espresso pieno sostegno alla posizione comune nella comunicazione al Parlamento europeo del 19 settembre 2003 [SEC(2003) 1027 def.].

Emendamento 22

L'emendamento 22 impone alla Commissione di presentare proposte concernenti l'introduzione di una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata qualora non siano stati istituiti adeguati strumenti o mercati assicurativi o altre forme di garanzia finanziaria. L'emendamento prevede l'introduzione graduale della garanzia finanziaria obbligatoria (dapprima per i danni causati alle acque e al suolo e, dopo un periodo di valutazione di due anni, per la riparazione dei danni causati alle specie e agli habitat naturali) e la possibilità di fissare un importo massimo per caso e per localizzazione, sulla base di alcuni criteri previsti nell'emendamento stesso. Infine gli Stati membri possono decidere di non applicare questa disposizione alle attività a basso rischio. La Commissione non può accogliere l'emendamento in quanto incide sul suo diritto di iniziativa. Va inoltre aggiunto che sarebbe particolarmente difficile adottare regole che rendono obbligatoria la garanzia finanziaria proprio quando gli operatori economici più informati e più interessati dal punto di vista economico allo sviluppo di tali prodotti non sono stati in grado di provvedere in tal senso. Con riferimento ai paragrafi 2 bis e 2 ter dell'emendamento, la Commissione non vede al momento alcuna necessità di introdurre tali disposizioni aggiuntive che, in questa fase e in attesa dell'adozione di nuove norme comunitarie in materia di garanzie finanziarie, hanno il solo effetto di consentire agli Stati membri di adottare specifiche norme in materia. Occorre peraltro ricordare che gli Stati membri possono in ogni caso adottare tali norme in virtù della competenza legislativa generale di cui dispongono sul loro territorio, in quanto nessuna disposizione della direttiva impedisce loro di agire in tal senso.

4. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato sopra.