52004PC0044

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale /* COM/2004/0044 def. - COD 1998/0360 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1998/0360 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1. Antefatti

Il 21 dicembre 1998 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la propria proposta di regolamento COM(1998) 779 def. Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso il proprio parere il 27 gennaio 2000. Il Parlamento europeo ha presentato il proprio parere in prima lettura il 3 settembre 2003 e ha adottato 47 emendamenti. La Commissione ne ha accolti integralmente 40, parzialmente 3 e ne ha respinti 4.

A seguito del parere del Parlamento europeo e in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(2003) 596 def.), che è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 10 ottobre 2003.

Il 1° dicembre 2003 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico parziale su una posizione comune e il 26 gennaio 2004 ha adottato la posizione comune all'unanimità.

2. Obiettivo della proposta della commissione

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 [1] garantisce il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di proteggere i diritti delle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea.

[1] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno Comunità - GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

Da quando è stato adottato nel 1971, tale regolamento ha subito un numero considerevole di modifiche decise per tener conto dell'evoluzione delle legislazioni nazionali, migliorare talune disposizioni, colmare lacune oppure regolamentare la situazione di talune categorie specifiche di persone. Inoltre, alcune disposizioni devono essere chiarite onde evitare difficoltà d'interpretazione, come risulta dal gran numero di sentenze della Corte di giustizia in materia di coordinamento. L'obiettivo perseguito dal coordinamento deve inoltre andare di pari passo con l'evoluzione dell'Unione europea nel suo insieme. In effetti, le regole di coordinamento non hanno più come unica finalità quella di garantire la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, bensì tendono a tutelare i diritti di sicurezza sociale di tutte le persone che si spostano all'interno dell'Unione europea. Il coordinamento si inserisce pertanto nella prospettiva della cittadinanza europea e della costruzione di un'Europa sociale.

Per rispondere a tali esigenze, la proposta della Commissione persegue quindi il duplice obiettivo di semplificare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, da un lato, e di ammodernarlo, dall'altro.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1. Osservazioni generali

L'accordo politico raggiunto all'unanimità dal Consiglio il 1° dicembre 2003 è stato ripreso nella posizione comune adottata il 26 gennaio 2004.

La posizione comune del Consiglio mantiene la maggior parte degli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, emendata dalla proposta modificata.

La posizione comune contiene pertanto i seguenti elementi essenziali:

- Il campo di applicazione del regolamento è esteso, quanto alle persone, a tutti i cittadini degli Stati membri che beneficiano della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro. Ciò significa che non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i funzionari, gli studenti e i pensionati ma anche le persone non attive sono protette dalle regole del coordinamento, il che semplifica e chiarisce le regole che determinano la legislazione applicabile alle situazioni transfrontaliere.

- Ratione materiae, il campo d'applicazione del regolamento è esteso ai regimi legali di pensionamento anticipato, il che significa che i beneficiari di tali regimi avranno la garanzia che le prestazioni saranno erogate e potranno beneficiare delle cure sanitarie e delle prestazioni familiari anche se risiedono in un altro Stato membro.

- I principi della parità di trattamento e dell'assimilazione dei fatti sono rafforzati.

- Le persone assicurate che soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro potranno beneficiare delle cure sanitarie che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso del soggiorno.

- E' previsto un obbligo maggiore di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni degli Stati membri a beneficio dei cittadini.

La Commissione accoglie la posizione comune la quale, pur essendo meno ambiziosa della proposta iniziale della Commissione modificata alla luce del parere del Parlamento, costituisce, tenuto conto dei vincoli e delle specificità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, un punto di equilibrio. Rappresenta un importante passo avanti in materia di libera circolazione dei cittadini, garantendo che siano tutelati i loro diritti di sicurezza sociale.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Il Parlamento europeo ha adottato 47 emendamenti in prima lettura.

Gli emendamenti 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 e 55 sono stati ripresi integralmente sia nella proposta modificata della Commissione sia nella posizione comune del Consiglio.

Gli emendamenti 7 e 52 sono stati accolti nella proposta modificata e, nella posizione comune, sono stati oggetto di una riformulazione che può essere approvata dalla Commissione (cfr. articolo 1, lettera l) e articolo 76, paragrafo 6 della posizione comune).

Gli emendamenti 11, 44 e 51 sono stati ripresi parzialmente nella proposta modificata e nella posizione comune.

Il paragrafo 1 dell'emendamento 11 è stato integralmente ripreso nella posizione comune mentre il paragrafo 2 è stato reso più flessibile per essere circoscritto a dichiarazioni annuali, il che appare maggiormente conforme all'obiettivo previsto della disposizione.

Gli emendamenti raggruppati 51 e 44, che sono stati ripresi parzialmente nella proposta modificata, si ritrovano anche sostanzialmente nella posizione comune, all'articolo 72, lettera c), il quale assegna alla Commissione Amministrativa il compito di "promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine segnatamente di venire incontro ai problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera".

La Commissione aveva accolto, nella sua proposta modificata, l'emendamento 48, il quale sottolinea l'esigenza di una maggior convergenza tra il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e talune disposizioni contenute nelle convenzioni sulla doppia imposizione. Questo emendamento non è stato ripreso nella posizione comune del Consiglio.

L'emendamento 56 è integrato nella proposta modificata ma non è ripreso nella posizione comune, avendolo il Consiglio ritenuto superfluo alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione per i disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente (cfr. punto 3.3.9).

Gli emendamenti 46, 47, 50, 53 e 54 sono stati integralmente ripresi nella proposta modificata e sono sostanzialmente ripresi nella posizione comune.

L'emendamento 46 relativo allo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e talune disposizioni contrattuali è stato preso in considerazione al considerando 6 della posizione comune. Il Consiglio ha previsto di procedere per fasi, prevedendo in primo luogo una valutazione dell'esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali disposizioni contrattuali. La Commissione condivide questa posizione che consentirà di valutare la necessità di elaborare, se del caso, una legislazione atta al coordinamento di talune disposizioni convenzionali.

L'emendamento 47 è stato inserito nel considerando 8 della posizione comune ed è stato esteso a tutti lavoratori che non risiedono nello Stato in cui lavorano. La Commissione è favorevole a questa formulazione più ampia, in quanto il principio della parità di trattamento è importante per tutti i lavoratori e non solo per i lavoratori frontalieri definiti nel regolamento.

L'emendamento 50 relativo al diritto alle prestazioni in natura per i familiari di lavoratori frontalieri nello Stato in cui questi lavorano è ripreso in larga misura nel considerando 23 e nell'articolo 18, paragrafo 2, della posizione comune. Il Consiglio ha deciso che i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nel territorio dello Stato competente, a meno che detto Stato si rifiuti attraverso un'iscrizione nell'allegato III del regolamento. In tal caso, si precisa che i familiari hanno comunque diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie nel corso della dimora nel territorio dello Stato competente. Nonostante sette Stati membri figurino nell'allegato III, la Commissione accoglie questa soluzione come un miglioramento significativo dei diritti dei familiari rispetto alla situazione attuale.

L'emendamento 53 è ripreso parzialmente nel considerando 21 e nell'articolo 20 della posizione comune. Il Consiglio ha mantenuto il principio dell'autorizzazione preventiva per le cure non ospedaliere. Nonostante la Commissione deplori che non si sia realizzato questo progresso nel quadro del regolamento, indica tuttavia che la presa in carico da parte dell'istituzione competente delle cure ottenute all'estero senza autorizzazione preventiva è possibile sulla base dell'articolo 49 del trattato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia [2]. In tal caso, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del regolamento e del suo obiettivo, esaminati di recente dalla Corte nella causa Inizan [3], la Commissione può accettare la posizione.

[2] Sentenze del 28.4.1998, Kohll (causa C-158/96) e Decker (C-120/95); sentenza del 12.7.2001, Smits e Peerbooms (C-157/99); sentenza del 13.5.2003, Müller-Fauré/Van Riet (C-385/99).

[3] Sentenza del 23.10.2003, causa C-56/01.

L'emendamento 54 è ripreso parzialmente all'articolo 28, paragrafo 2. Questa disposizione precisa che l'ex lavoratore frontaliero pensionato ha il diritto di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato in cui ha lavorato, a condizione tuttavia che quest'ultimo e lo Stato responsabile delle prestazioni abbiano optato per questa soluzione e figurino nell'allegato V. Tenuto conto del fatto che già sette Stati membri figurano in questo allegato, la Commissione può accettare questa soluzione di compromesso, la quale costituisce un miglioramento della situazione degli ex lavoratori frontalieri pensionati.

Gli emendamenti 38, 40, 45 e 49 non sono stati ripresi né nella proposta modificata né nella posizione comune. La Commissione ritiene che disposizioni come quelle previste dagli emendamenti 38 e 40 debbano figurare piuttosto nel regolamento di applicazione. Gli emendamenti 45 e 49 esulano invece dal campo di applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale previsto dal trattato CE.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione al riguardo

3.3.1. Considerando

Alcuni considerando sono stati modificati o aggiunti ai fini di una maggiore coerenza con le modifiche apportate dalla proposta di modifica della Commissione (considerando 1bis, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44).

3.3.2. Disposizioni relative al Titolo I - Disposizioni generali

A parte gli emendamenti del Parlamento integrati nella posizione comune, solo l'articolo 4 ha subito alcune modifiche:

- Per motivi di sicurezza giuridica, il Consiglio ha preferito un elenco esaustivo dei settori di sicurezza sociale interessati rispetto all'elenco indicativo che figurava nella proposta della Commissione e ha aggiunto all'elenco attuale il settore del pensionamento anticipato.

- Nell'ambito delle definizioni, il regolamento si applica a "tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale" riguardanti le diverse "prestazioni"; viene precisato che il regolamento si applica alle prestazioni speciali di carattere non contributivo, ma non ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

La Commissione accetta tali modifiche che riflettono l'acquis e costituiscono un progresso modesto ma positivo rispetto alla situazione attuale.

3.3.3. Disposizioni relative al Titolo II - Determinazione della legislazione applicabile

La posizione comune modifica gli articoli 11 e 13.

In questi articoli sono apportate precisazioni sulla legislazione applicabile nel contesto di una situazione di disoccupazione o in caso di esercizio di attività sul territorio di due o più Stati membri. Queste precisazioni sono del tutto accettabili per la Commissione e possono contribuire ad una migliore applicazione del coordinamento.

3.3.4. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 1: Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità

La struttura del capitolo è stata modificata nella posizione comune.

Sono state inserite sezioni in modo da distinguere le disposizioni relative ai pensionati e ai loro familiari da quelle applicabili alle altre categorie di persone assicurate. Si fa inoltre una distinzione tra le prestazioni in natura e quelle in denaro. Queste modifiche nella struttura contribuiscono ad una maggiore chiarezza delle disposizioni senza comportare alcuna perdita dei diritti degli assicurati.

Gli assegni in caso di morte, che erano considerati nella proposta della Commissione prestazioni di malattia in natura, non figurano più in questo capitolo bensì in un capitolo specifico (cfr. punto 3.3.6).

Per quanto attiene più specificatamente ai titolari di pensioni, la posizione comune apporta modifiche che si ripercuotono essenzialmente sulla ripartizione degli oneri legati alle prestazioni tra le istituzioni. A questo proposito, sia per le prestazioni in natura che in denaro, il Consiglio ha preferito il mantenimento della situazione attuale. Considerato che si tratta di accordi finanziari tra le istituzioni degli Stati membri e che questi non incidono, in linea di principio, sul diritto all'assistenza sanitaria degli assicurati, la Commissione accetta la posizione del Consiglio.

A seguito delle modifiche apportate riguardo all'assunzione dell'onere finanziario delle cure per i titolari di pensioni, il Consiglio non ha accolto la soluzione prevista dalla proposta della Commissione relativa alla designazione dello Stato incaricato della riscossione dei contributi per il finanziamento dell'assicurazione malattia. Il Consiglio prevede che i contributi continuino in linea di principio ad essere riscossi dallo Stato membro su cui incombe l'onere finanziario delle prestazioni versate al pensionato, conformemente alla sua legislazione.

Viene inoltre inserita una disposizione che disciplina la questione del cumulo delle prestazioni in denaro per cure di lunga durata (prestazioni per mancanza di autonomia) le quali sono trattate come prestazioni di malattia. La Commissione accetta questa modifica, la quale trae in pratica le conseguenze dalla giurisprudenza della Corte [4].

[4] Sentenza del 5.3.1998, causa C-160/96.

3.3.5. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 2: Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Su questo capitolo, la posizione comune non modifica in modo significativo la proposta della Commissione. L'essenziale delle modifiche consiste nell'aver soppresso disposizioni divenute inutili (in particolare all'articolo 42 della proposta della Commissione) a seguito dell'aggiunta, all'articolo 5, del principio generale dell'assimilazione dei fatti. Alcune norme inserite all'articolo 46 della proposta della Commissione per tener conto delle particolarità di talune legislazioni sono state soppresse a seguito dei cambiamenti verificatesi nelle legislazioni in questione.

Riguardo alle spese di trasporto di una persona che abbia subito un infortunio sul lavoro o soffra di una malattia professionale, la posizione comune prevede l'assunzione dell'onere delle spese a condizione che "l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano". La Commissione ritiene che si sarebbe dovuto affrontare questa questione in modo più audace e sottolinea che, nel quadro del regolamento di applicazione, si potrebbe sottoporre la questione ad un'ulteriore analisi.

3.3.6. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 3: Prestazioni in caso di morte

Nella posizione comune, il Consiglio ha ripreso un capitolo specifico relativo agli assegni in caso di morte dall'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71, mentre nella proposta della Commissione queste prestazioni erano trattate come prestazioni di malattia in natura.

Dal momento che le disposizioni attuali non sembrano aver comportato particolari difficoltà di applicazione, la Commissione può accettare questa posizione.

3.3.7. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 4: Prestazioni di invalidità

Per motivi di semplificazione, la Commissione aveva proposto di sostituire l'attuale sistema "duplice" del coordinamento attuale con un sistema unico di coordinamento, così che le prestazioni di invalidità fossero sempre calcolate conformemente alle disposizioni del capitolo "pensioni".

In effetti, il sistema attuale prevede che, se una persona è stata assicurata esclusivamente nell'ambito di legislazioni in forza delle quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione (i sistemi detti "A"), questa persona abbia diritto ad una sola prestazione dispensata dallo Stato membro nel quale la persona era assicurata nel momento in cui è sopravvenuta l'invalidità (sistema di "pensione unica").

Se la persona è stata soggetta esclusivamente a legislazioni in forza delle quali l'importo dipende dalla durata dell'assicurazione (i sistemi detti "B") oppure ai due tipi di assicurazioni, questa persona ha diritto alle prestazioni calcolate conformemente al capitolo "pensioni" (sistema "prorata").

La posizione comune prevede il mantenimento del sistema "duplice" ma solo per gli Stati membri in cui vige un sistema "A" e che abbiano scelto di mantenerlo figurando in un allegato.

Per la Commissione si tratta di un compromesso accettabile. In effetti, pur deplorando la mancanza di semplificazione, la Commissione osserva che il sistema attuale non sembra comportare grosse difficoltà.

3.3.8. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 5: Vecchiaia e morte (pensioni)

La proposta della Commissione non modificava sostanzialmente le disposizioni di questo capitolo, in quanto il lavoro di semplificazione si prefiggeva soprattutto di rendere le norme applicabili maggiormente comprensibili migliorando la terminologia utilizzata e la struttura del capitolo. La posizione comune del Consiglio non sconvolge le disposizioni di questo capitolo.

Una modifica riguarda l'articolo 55 relativo al cumulo delle pensioni con prestazioni di natura diversa, il quale tratta le situazioni di cumuli ingiustificati. Il compromesso è accettabile per la Commissione.

La posizione comune mantiene inoltre la disposizione dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71, secondo la quale uno Stato membro non è tenuto a corrispondere una pensione se la durata dei periodi compiuti sotto la sua legislazione non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù delle disposizioni di questa legislazione. In questo caso, i periodi in questione sono presi in considerazione dagli altri Stati membri interessati. Dal momento che la disposizione sancisce che non vi sarà una perdita dei diritti per l'interessato, la Commissione può accettare questa posizione.

La posizione comune mantiene inoltre le disposizioni particolari applicabili ai regimi speciali destinati ai dipendenti pubblici, il che, vista la particolarità di tali regimi, risulta accettabile per la Commissione.

3.3.9. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 6: Disoccupazione

La proposta della Commissione aveva apportato due modifiche essenziali al capitolo:

- quella di estendere da 3 a 6 mesi il periodo nel corso del quale il disoccupato può cercare un'occupazione in un altro Stato membro senza perdere i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione;

- quella di porre fine al sistema attuale secondo cui il lavoratore frontaliero disoccupato percepisce le prestazioni di disoccupazione dello Stato di residenza e non dello Stato competente (lo Stato nel quale ha esercitato la sua ultima occupazione).

Il Consiglio non ha potuto accordarsi su questi due punti e, per raggiungere un compromesso, si è fatta distinzione tra due aspetti: da un lato, il trattamento dei disoccupati e, dall'altro, la ripartizione dell'onere finanziario delle indennità di disoccupazione tra lo Stato di ultima occupazione e lo Stato di residenza.

Riguardo alla situazione delle persone, la posizione comune prevede:

- Il mantenimento del periodo attuale di tre mesi nel corso del quale il disoccupato può cercare un'occupazione in un altro Stato membro senza perdere il beneficio delle indennità di disoccupazione, pur permettendo all'istituzione competente di estendere questo periodo a 6 mesi.

- Il mantenimento del sistema attuale secondo il quale il lavoratore frontaliero disoccupato percepisce le prestazioni di disoccupazione dello Stato di residenza (con l'obbligo di essere a disposizione dei servizi del lavoro di questo Stato).

- Il sistema è tuttavia completato dal diritto, per il lavoratore frontaliero disoccupato, di mettersi a disposizione anche dei servizi del lavoro dello Stato competente.

Riguardo alla ripartizione finanziaria degli oneri tra gli Stati membri:

- Il principio attuale del regolamento (CEE) n. 1408/71 della competenza dello Stato di residenza è stato mantenuto.

- Tuttavia, lo Stato competente (Stato di ultima occupazione) deve, per tre mesi, rimborsare allo Stato di residenza i costi delle prestazioni di disoccupazione versati da quest'ultimo.

- Questo periodo di rimborso è esteso a 5 mesi nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato un'attività per 12 mesi nel corso degli ultimi 24 mesi nello Stato membro alla cui legislazione è stato assoggettato per ultimo.

Al fine di venire incontro alle preoccupazioni del Lussemburgo, all'articolo 87, paragrafo 10, è stata inserita una disposizione transitoria specifica, la quale stipula che le disposizioni previste all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del nuovo regolamento.

La Commissione può globalmente accettare questa posizione. Sottolinea, innanzitutto, che le condizioni alle quali il disoccupato può cercare un'occupazione in un altro Stato membro senza perdere il diritto alle indennità di disoccupazione sono migliorate proprio al fine di agevolare la ricerca di un'occupazione. Inoltre, il lavoratore frontaliero si trova nelle condizioni ideali per trovare un nuovo posto di lavoro, potendosi iscrivere agli uffici di collocamento sia nello Stato di residenza che nello Stato in cui ha precedentemente lavorato. Questi due elementi, che offrono al disoccupato migliori possibilità di trovare una nuova occupazione, corrispondono agli obiettivi della Commissione e costituiscono un miglioramento rispetto alla situazione attuale. D'altra parte, le disposizioni relative alla ripartizione finanziaria dell'onere delle prestazioni di disoccupazione tra gli Stati membri non incidono sul diritto dei disoccupati di percepire tali indennità.

3.3.10. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 7: Prestazioni di pensionamento anticipato

Nella sua proposta, la Commissione prevedeva una disposizione particolare sulla totalizzazione legata alla natura delle prestazioni di prepensionamento e sul fatto che le legislazioni degli Stati membri non assoggettano il diritto a questo tipo di prestazioni al compimento di periodi di residenza.

Nella posizione comune, il Consiglio esclude la regola della totalizzazione dei periodi per la concessione delle prestazioni. Questa esclusione si spiega con il fatto che i regimi legali di pensionamento anticipato (il regolamento fondato sull'articolo 42 del trattato CE si applica esclusivamente ai regimi legali di sicurezza sociale) esistono solo in un numero limitato di Stati membri (cfr. considerando 33 della posizione comune).

Considerate le particolarità dei regimi di pensionamento anticipato, la Commissione può accettare questa posizione tenendo conto del fatto che i progressi compiuti sono comunque notevoli, in quanto, avendo incluso il settore del "pensionamento anticipato" nel campo di applicazione del regolamento, dal quale finora era escluso, le prestazioni di prepensionamento saranno assoggettate ai principi contenuti nel Titolo I, il che implica che saranno garantiti in particolare il principio di parità di trattamento, di esportabilità delle prestazioni così come la concessione delle prestazioni familiari e di malattia alle persone interessate.

3.3.11. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 8: Prestazioni familiari

La proposta della Commissione prevedeva una riformulazione di questo capitolo, prevedendo una sola regola per tutte le prestazioni familiari nel caso in cui tali diritti sussistano in più Stati membri: lo Stato che in cui vige l'importo più elevato versa le prestazioni e gli oneri sono successivamente ripartiti in modo proporzionale al numero di Stati membri interessati.

La posizione comune opta per un soluzione meno ambiziosa, prevedendo tuttavia un capitolo unico e disposizioni identiche per tutte le categorie di persone, il che pone fine all'attuale distinzione tra i titolari di pensioni e gli orfani da una parte e le altre categorie di assicurati dall'altra.

Per determinare la legislazione applicabile nel caso i diritti sussistano in più Stati membri, il Consiglio ha fissato un'insieme coerente di regole di priorità che accorda la priorità alla legislazione dello Stato membro in cui si esercita l'attività lavorativa. Il sistema in questione si prefigge inoltre di garantire all'assicurato il versamento dell'importo più elevato di prestazioni, sotto forma di integrazione differenziale erogata da un altro Stato membro la cui legislazione comporti anch'essa il diritto alle prestazioni.

La posizione comune prevede inoltre disposizioni favorevoli per gli orfani all'articolo 69 e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per l'applicazione delle regole di priorità (articolo 68, paragrafo 3).

La Commissione accetta questa posizione, la quale da un lato chiarisce e facilita l'applicazione delle disposizioni di questo capitolo e dall'altro mantiene i diritti alle prestazioni familiari più elevate a favore degli assicurati.

Il Consiglio ha invece deciso di escludere gli anticipi sugli assegni alimentari dal campo di applicazione del regolamento (cfr. articolo 1, lettera z) e considerando 36). Ha inoltre mantenuto l'esclusione delle prestazioni speciali di nascita o di adozione (cfr. articolo 1, lettera z), previste attualmente dal regolamento (CEE) n. 1408/71, per via del loro stretto legame con l'ambiente socioeconomico dello Stato interessato.

Riguardo agli anticipi sugli assegni alimentari, la Commissione può accettare questa posizione, avendo considerato la particolarità delle prestazioni in questione e i problemi specifici che comporta il loro coordinamento nella pratica. La Commissione deplora invece che non si sia raggiunto un accorso sull'inclusione delle prestazioni speciali di nascita e di adozione. Tuttavia, tenuto conto dell'equilibrio generale di questo capitolo e dell'estensione dei benefici alle persone non attive, la Commissione può accettare la posizione del Consiglio.

3.3.12. Disposizioni relative al Titolo III - Capitolo 9: Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

In questo capitolo, la posizione comune riprende l'emendamento n. 55 del Parlamento, il quale era stato integralmente accettato nella proposta modificata della Commissione.

3.3.13. Disposizioni relative al Titolo IV - Commissione amministrativa e comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

La posizione comune chiarisce su alcuni punti (articolo 72, lettere b), c), d), f) e g) il mandato della Commissione amministrativa e della Commissione tecnica (articolo 73, lettera d).

Inserisce inoltre nel regolamento una disposizione relativa alla Commissione dei conti, disposizione che attualmente figura nel regolamento di applicazione.

La proposta della Commissione non conteneva disposizioni relative al comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in quanto esisteva una proposta della Commissione relativa alla fusione del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti con il comitato consultivo per i lavoratori migranti [5]. Dal momento che la proposta non ha ancora avuto esito, è giustificato inserire una disposizione per definire la composizione e i compiti del suddetto comitato.

[5] COM(1998) 394.

3.3.14. Disposizioni relative al Titolo V - Disposizioni varie

La posizione comune comporta, all'articolo 76, sostanziali miglioramenti volti a potenziare il dovere di cooperazione tra le istituzioni e tra queste e le persone assicurate. La Commissione ritiene che si tratti di aspetti estremamente positivi. Da una parte, queste disposizioni potranno sicuramente facilitare l'applicazione delle disposizioni del regolamento, permettendo, al contempo, alle persone assicurate di esigere che la loro situazione sia disciplinata in virtù dell'obbligo rafforzato di cooperazione tra le istituzioni.

3.3.15. Disposizioni relative al Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

La posizione comune apporta modifiche all'articolo 87, in particolare per far fronte alle eventuali conseguenze che le modifiche apportate potrebbero avere sulla situazione di alcuni assicurati (cfr. paragrafi 8 e 9). Trattandosi di disposizioni classiche e indispensabili rispetto all'evolversi delle regole di coordinamento, la Commissione accetta questa posizione che tiene conto dell'interesse generale delle persone assicurate.

In aggiunta, nei confronti del Lussemburgo è previsto un periodo transitorio per l'applicazione dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3 (cfr. punto 3.3.9), il quale corrisponde all'accordo globale del Consiglio sul capitolo disoccupazione.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto una disposizione per accertarsi che gli Stati membri provvedano a che sia fornita l'informazione appropriata sulle modifiche introdotte dal nuovo regolamento. La Commissione può solo approvare questa iniziativa che beneficia tutte le persone interessate dal regolamento.

Infine, il Consiglio ha fissato le modalità che disciplineranno il passaggio dall'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71 al nuovo strumento di coordinamento. A questo proposito, all'articolo 90 è inserita una disposizione particolare affinché il regolamento (CEE) n. 1408/71 resti in vigore fino a quando alcuni regolamenti e accordi che vi fanno riferimento non siano abrogati o modificati. La Commissione condivide questa posizione.

4. Conclusioni/osservazioni generali

La Commissione approva globalmente la posizione comune, la quale soddisfa ampiamente gli obiettivi previsti nella proposta della Commissione e tiene conto, inoltre, della maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo. Alla conclusione di lunghi negoziati, anche se sarebbe stata auspicabile una maggiore semplificazione in alcuni settori, la posizione comune costituisce globalmente in tutti i capitoli un compromesso equilibrato e positivo per le persone assicurate. Pertanto, la Commissione ritiene che si tratti di uno strumento essenziale per l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini, che salvaguarda i loro diritti di sicurezza sociale.

5. Dichiarazioni della commissione

Cfr. allegato.

ALLEGATO

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione;

"Nel riconoscere che il presente regolamento non sarà applicabile finché gli allegati non saranno stati completati e il regolamento di applicazione non sarà stato adottato, il Consiglio e la Commissione convengono che un certo numero di punti o di disposizioni dovrebbero essere inseriti negli allegati e nel regolamento di applicazione come segue;

1) Allegato XI (articolo 3, paragrafo 2 e articolo 70, paragrafo 2, lettera c)):

Tenuto conto della situazione specifica prevista dalle legislazioni austriaca e tedesca per quanto riguarda le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, il cui campo d'applicazione territoriale è limitato a parte dei rispettivi territori e che sono escluse in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71, si è convenuto di inserire nell'allegato XX del regolamento i testi seguenti:

"AUSTRIA"

Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder federali per i disabili e le persone bisognose di assistenza.

"GERMANIA"

Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder per i disabili, e in particolare per i ciechi.

2) Regolamento di applicazione e allegato XI (articoli 5 e 6)

Le disposizioni specifiche da definire nell'ambito del regolamento di applicazione dovrebbero mirare tanto a evitare qualsiasi eventuale effetto cumulativo del principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti in base alla legislazione di due o più Stati membri, quanto a integrare, per analogia, le norme sulla priorità già previste nell'attuale articolo 15 del regolamento (CEE) n. 574/72, che saranno reintrodotte nel nuovo regolamento di applicazione.

Nei casi in cui si accerti che, a causa delle peculiarità della legislazione nazionale, l'applicazione incondizionata del principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti potrebbe sfociare in risultati obiettivamente ingiustificati, lo Stato membro interessato chiederà l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo adeguato in modo da garantire un coordinamento specifico alla luce del principio di proporzionalità.

3) Regolamento di applicazione (articoli 24, 25, 26 e articolo 35)

Occorre che i costi delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari siano ripartiti in modo equilibrato tra gli Stati membri. Nei casi in cui il rimborso dei costi delle prestazioni in natura ai pensionati ed ai loro familiari fra Stati membri, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del progetto di testo, avviene in base ad un importo fisso, tale importo sarà pari all'85% del costo annuale medio delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari nello Stato di residenza. Il restante 15% dovrebbe rappresentare il costo delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari che si rendono necessarie a fini medici durante il loro soggiorno in Stati membri diversi dallo Stato di residenza. Al fine di evitare che sugli Stati membri che hanno optato per la possibilità prevista all'articolo 27, paragrafo 2 e sono elencati nell'allegato IV gravi un onere eccessivo rispetto agli Stati membri che non hanno optato in tal senso, gli Stati elencati nell'allegato IV rimborseranno allo Stato di residenza del pensionato o dei suoi familiari solo una somma forfettaria ridotta, pari all'80% dei costi.

Tale situazione sarà contemplata nelle disposizioni relative al rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari che devono figurare nel regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione deve altresì contenere una disposizione intesa a garantire che uno Stato membro che calcoli i costi medi annuali non imponga un duplice pagamento ad altri Stati membri.

4) Regolamento di applicazione (articolo 27, paragrafo 5)

Poiché l'Irlanda, la Germania e i Paesi Bassi sono preoccupati per le ripercussioni amministrative ed eventualmente finanziarie dell'articolo 27, paragrafo 5, dovrebbe essere trovata una soluzione soddisfacente nel regolamento di applicazione per evitare problemi connessi con il duplice pagamento e di controllo dei costi.

5) Regolamento di applicazione (articolo 30)

L'applicazione dell'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 30 sarà trattata nel regolamento di attuazione.

6) Allegato XI (articolo 34)

Nell'allegato XI sarà inserita la nota seguente:

"b) all'atto di applicare l'articolo 34, i Paesi Bassi forniranno un elenco di importi stimati che siano quanto più vicini possibile alle spese effettivamente sostenute.".

7) Allegato XI (articolo 46)

Il seguente testo riguardante il Regno Unito dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

Quando si applica l'articolo 46, se l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai fini della Sezione 30 A (5) della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni in materia di sicurezza sociale ("Social Security Contributions and Benefits Act"), tiene conto di qualsiasi periodo durante il quale l'interessato abbia beneficiato, riguardo a tale inabilità al lavoro, di:

i) prestazioni in denaro per malattia, di uno stipendio o un salario sostitutivi,

ii) prestazioni ai sensi dei capitoli 4 e 5 corrisposte per l'invalidità che ha seguito tale inabilità al lavoro in base alla legislazione dell'altro Stato membro, in quanto si considerano prestazioni per un periodo di incapacità di breve durata corrisposte in conformità della Sezione 30 A (1) - (4) della legge britannica sui contributi e le prestazioni in materia di sicurezza sociale del 1992.

Il seguente testo riguardante l'Irlanda dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

Quando si applica l'articolo 46, se l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'Irlanda, ai fini della Sezione 95 (1) (a) della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali ("Social Welfare (Consolidation) Act"), tiene conto di qualsiasi periodo durante il quale, riguardo all'invalidità sopraggiunta a seguito di tale inabilità al lavoro, l'interessato è stato considerato inabile al lavoro in base alla legislazione irlandese.

8) Regolamento di applicazione (articolo 50)

Tenuto conto che è d'interesse generale definire una procedura comune per l'attuazione uniforme di questo articolo, per quanto riguarda la data da prendere in considerazione per la presentazione di una domanda presso ogni istituzione interessata, nei casi "eccezionali" in cui l'interessato, allorché presenta la domanda iniziale, non fornisce alcuna indicazione circa i periodi di assicurazione o residenza che sono stati compiuti in base alla legislazione di un determinato Stato membro e comunica informazioni complete sull'insieme della sua carriera assicurativa solo a una data successiva (seconda domanda o presentazione effettiva della prima domanda, talvolta a una data molto lontana), è stato convenuto che la questione delle conseguenze amministrative ed economiche di questo intervento retroattivo "rinviato" delle istituzioni interessate, sia per queste ultime sia per il richiedente in questione, dovrà essere trattata in una disposizione globale di carattere generale, da prevedere nel quadro del regolamento di applicazione, che dovrebbe definire espressamente e esaurientemente l'insieme dei diritti e degli obblighi reciproci dell'assicurato e delle istituzioni interessate.

In base ai principi di equivalenza e di efficacia ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 42 del trattato (dal quale scaturisce l'articolo 50 del regolamento), nella misura in cui siffatta domanda differita, effettiva a posteriori, possa essere assimilata a una domanda esplicita di rinvio della liquidazione delle prestazioni (omissione intenzionale), disposizioni particolari dovrebbero in primo luogo stabilire espressamente che siffatta assimilazione forma oggetto della legislazione in questione contenente disposizioni più favorevoli quanto agli effetti retroattivi di una domanda rispetto a quelle del regolamento di attuazione e in secondo luogo che, benché l'interessato abbia presentato la domanda iniziale mediante un formulario che richiedeva chiaramente informazioni particolareggiate sui periodi di assicurazione/ occupazione/residenza nel territorio di un altro Stato e benché fosse informato delle conseguenze di eventuali omissioni da parte sua, non ha fornito alcuna indicazione o solo una risposta negativa nelle sezioni corrispondenti del documento.

9) Allegato XI (articolo 51)

Il seguente testo riguardante la Danimarca dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento, le persone che non sono state occupate a titolo remunerativo in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese unicamente se sono o sono state residenti permanenti in Danimarca per almeno tre anni, fatti salvi i limiti di età fissati dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4, l'articolo 7 non si applica alle pensioni sociali danesi per le quali siffatte persone hanno acquisito un diritto .

2. Le suddette disposizioni non si applicano al diritto a una pensione sociale danese dei familiari delle persone che sono o sono state occupate a titolo remunerativo in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

10) Allegato XI (articolo 52)

Si è convenuto che il problema sollevato dalla Svezia nel contesto dell'articolo 52 sia esaminato dapprima dalla commissione amministrativa e, se non sarà trovata una soluzione adeguata in questa sede, sia risolto con l'inserimento di un testo riguardante la SVEZIA nell'allegato XI.

11) Allegato XI (articolo 54)

Il seguente testo riguardante la Finlandia dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

Allo scopo di determinare il diritto a percepire una pensione nazionale finlandese e di calcolarne l'importo ai sensi degli articoli 52-54, le pensioni acquisite in base alla egislazione di un altro Stato membro sono trattate su un piano di parità rispetto alle pensioni acquisite in virtù della legislazione finlandese.

12) Regolamento di applicazione (articolo 56)

Per il calcolo delle prestazioni, o parte di prestazioni, che sono finanziate esclusivamente da un regime pensionistico con accantonamento, è preso in considerazione soltanto il capitale accumulato a tal fine in detto regime. Dipenderà dall'ulteriore esame attualmente in corso di questo problema se nel regolamento applicativo sarà necessaria una disposizione esplicita in tal senso.

13) Allegato XI (articolo 60)

Gli attuali testi dell'allegato VI che riguardano il regime speciale dei pubblici impiegati sono mantenuti dalla Spagna nell'allegato XI.

14) Allegato XI (articolo 62, paragrafo 1)

L'Irlanda sottolinea che l'accordo sul presente paragrafo non dovrebbe anticipare l'esito delle discussioni sull'allegato XI.

15) Regolamento di applicazione (articolo 87, paragrafo 8)

Nel regolamento di applicazione sono inserite disposizioni relative alla notifica all'istituzione precedentemente competente da parte della persona interessata o da parte dell'istituzione nuovamente competente.

Il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre quanto segue:

16) Accordi internazionali (articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e articolo 65, paragrafi 6 e 7)

L'accordo del Portogallo sull'articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e sull'articolo 65, paragrafi 6 e 7, non pregiudica la richiesta del Portogallo di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra il Portogallo e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento.

Il Consiglio e la Commissione convengono altresì che gli articoli seguenti dovrebbero essere interpretati come segue:

17) Articolo 20, paragrafo 2

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'Irlanda intende chiarire che, al momento di prendere in considerazione il rinvio di pazienti a un altro Stato membro ai sensi del regolamento, le competenti istituzioni irlandesi possono applicare criteri nazionali oltre a quello del "lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico" espressamente previsto dall'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia l'Irlanda è pienamente d'accordo sul fatto che l'applicazione di tali criteri nazionali supplementari deve essere in conformità con le disposizioni del diritto comunitario.

18) Articolo 35, paragrafo 2

Spetta a ciascuno Stato membro in quanto creditore determinare se la sua struttura giuridica o amministrativa sia tale da rendere praticabile un rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute. Ciò vale per tutti gli Stati membri, salvo nel caso in cui siano stati reciprocamente concordati altri metodi di rimborso conformemente al paragrafo 3.

19) Articolo 84, paragrafo 2

L'articolo 84, paragrafo 2 non deve essere interpretato nel senso di imporre ad uno Stato membro l'obbligo di fare di più di quanto richiesto o permesso in vista di disposizioni legislative o procedure nazionali."