Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse /* COM/2004/0036 def. - ACC 2004/0007 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse (presentata dalla Commissione) RELAZIONE INTRODUZIONE 1. Dopo l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno varato numerose iniziative per neutralizzare il pericolo di azioni terroriste in relazione al trasporto dei container. Una delle misure adottate è l'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container (Container Security Initiative, CSI), finalizzata a rendere più sicuro il trasporto via mare senza ostacolare il commercio globale legittimo. Presupposti fondamentali dell'iniziativa sono la possibilità di disporre tempestivamente di informazioni in base alle quali effettuare controlli mirati e la presenza di funzionari delle dogane statunitensi nel porto d'imbarco. 2. La partecipazione dei porti della Comunità all'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container è necessaria per fare in modo che le misure di controllo doganale nei porti statunitensi non ostacolino gli scambi transatlantici con gli Stati Uniti. PROPOSTA DI ESTENSIONE DELL'ACCORDO CE/USA ALLA SICUREZZA NEL TRASPORTO DEI CONTAINER 3. Il 18 marzo 2003, il Consiglio ha autorizzato all'unanimità la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti un ampliamento dell'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti (qui di seguito denominato "l'accordo CE/USA") [1]. [1] GU L 222 del 12.8.1997, pagg. 17 e 24. 4. Il progetto di "accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse" amplia il campo di applicazione della cooperazione doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America alla sicurezza nel trasporto dei container e alle questioni connesse. Prevede la rapida ed efficace estensione dell'Iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità europea che soddisfano le condizioni richieste. Il progetto di accordo definisce, inoltre, un programma di lavoro nel quale figurano le misure destinate a garantire l'attuazione della cooperazione, come l'elaborazione di norme in materia di tecniche di gestione dei rischi, di informazioni necessarie per individuare le spedizioni ad alto rischio importate dalle Parti e di programmi di partenariato industriale. 5. La Commissione ritiene che il testo dell'accordo proposto sia conforme alle direttive di negoziato. Per consentire la firma dell'accordo volto ad ampliare l'accordo CE/USA, la Commissione propone al Consiglio di approvare l'allegata proposta di decisione relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo. SCELTA DELLA BASE GIURIDICA 6. L'articolo 133 del trattato CE conferisce alla Comunità la competenza esclusiva di formulare una politica commerciale fondata su "principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale". 7 Fra gli elementi fondamentali della politica commerciale figurano l'applicazione di tariffe doganali uniformi, la conclusione di accordi commerciali finalizzati all'abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali, la riduzione delle barriere doganali e il funzionamento dell'unione doganale nei confronti dei paesi terzi. 8 A tal fine, la Comunità ha concluso una serie di accordi bilaterali di cooperazione doganale, tra cui quello tra CE e USA. 9 Il progetto di accordo finalizzato a rafforzare e ampliare il campo di applicazione dell'accordo CE/USA si inserisce essenzialmente nel contesto dell'articolo 133 del trattato CE. Il suo obiettivo diretto è assicurare la continuità degli scambi transatlantici tra i porti comunitari e gli Stati Uniti d'America sulla base di principi uniformi. L'estensione dell'accordo di cooperazione permette di definire un quadro che assicura lo stesso livello e le stesse norme di controllo per gli operatori statunitensi e comunitari in tutti gli Stati membri, agevolando così gli scambi legittimi. Il coordinamento esterno delle norme di controllo doganale con gli Stati Uniti d'America è necessario anche per garantire la continuità degli scambi legittimi dei container effettuati a partire da tutti i porti comunitari. MECCANISMO DI COORDINAMENTO PROPOSTO PER INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEL TRASPORTO DEI CONTAINER 10 Le misure concordate a livello comunitario lasciano aperta la questione dei porti della Comunità a cui sarà effettivamente estesa l'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container. Alcuni Stati membri hanno già attuato dichiarazioni di principi con gli Stati Uniti indicando i porti che parteciperanno all'Iniziativa e preparandosi ad accogliere funzionari delle dogane statunitensi in tali porti. 11 È opportuno autorizzare gli Stati membri ad attuare l'estensione dell'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container a tutti i porti comunitari tramite accordi con gli Stati Uniti o a confermare le dichiarazioni di principi già esistenti, purché esse siano conformi al trattato che istituisce le Comunità europee e compatibili con l'accordo CE/USA ampliato. 12 È necessario, inoltre, assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie per intensificare la cooperazione doganale nel quadro dell'accordo CE/USA ampliato. 13 A tal fine, viene definita una procedura di consultazione in base alla quale gli Stati membri che prevedono di negoziare ulteriori intese o accordi con gli Stati Uniti nei settori coperti dall'accordo CE/USA ampliato dall'accordo dovranno notificare immediatamente la loro intenzione e fornire informazioni in merito. Se così richiesto da uno Stato membro o dalla Commissione, entro breve termine le informazioni saranno oggetto di consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione. 14 Lo scopo principale delle consultazioni è agevolare lo scambio di informazioni e assicurare la coerenza delle disposizioni rispetto al trattato che istituisce le Comunità europee e alle politiche comuni, in particolare al quadro comune di cooperazione con gli Stati Uniti definito dall'accordo CE/USA ampliato. 15 Se ritiene che l'intesa o l'accordo che uno Stato membro intende concludere con gli Stati Uniti d'America sia incompatibile con l'accordo CE/USA ampliato o che la questione dovrebbe essere affrontata nel quadro dell'accordo CE/USA ampliato, la Commissione ne informa lo Stato membro. 16 La procedura di consultazione non pregiudica la competenza rispettiva degli Stati membri e della Comunità europea di concludere le intese o gli accordi previsti. 2004/0007 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2), prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container è stata lanciata dagli Stati Uniti dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 allo scopo di rendere più sicuro il trasporto via mare senza ostacolare il commercio globale legittimo. Un presupposto importante per questa iniziativa è la possibilità di disporre tempestivamente di informazioni in base alle quali effettuare controlli mirati. (2) La partecipazione dei porti della Comunità all'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container è necessaria per evitare che le misure di controllo doganale nei porti statunitensi ostacolino gli scambi transatlantici con gli Stati Uniti. Alcuni porti della Comunità stanno già partecipando all'Iniziativa sulla base di dichiarazioni bilaterali di principi tra singoli Stati membri e Stati Uniti d'America. Nelle dichiarazioni sono individuati i porti comunitari che partecipano all'Iniziativa e in cui è prevista la presenza di funzionari delle dogane statunitensi. (3) L'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (qui di seguito denominato "l'accordo") [2] prevede la possibilità di ampliare l'accordo per migliorare la cooperazione doganale e integrarla con accordi su questioni o settori specifici. [2] GU L 222 del 12.8.1997, pagg. 17 e 24. (4) La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse (qui di seguito denominato "l'accordo") [3]. [3] GU L 222 del 12.8.1997, pagg. 17 e 24. (5) L'accordo amplia il campo di applicazione della cooperazione doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America alla sicurezza nel trasporto dei container e alle questioni connesse. Prevede la rapida ed efficace estensione dell'Iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità europea che soddisfano le condizioni richieste. L'accordo definisce, inoltre, un programma di lavoro nel quale figurano le misure destinate a garantire l'attuazione della cooperazione, come l'elaborazione di norme in materia di tecniche di gestione dei rischi, di informazioni necessarie per individuare le spedizioni ad alto rischio importate dalle Parti e di programmi di partenariato industriale. (6) Il coordinamento esterno delle norme di controllo doganale con gli Stati Uniti d'America è necessario per garantire la continuità degli scambi legittimi dei container effettuati a partire da tutti i porti comunitari. In particolare, è essenziale garantire che tutti i porti comunitari possano partecipare all'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container in base a principi uniformi. Quindi, lo scopo principale dell'accordo è agevolare gli scambi legittimi tra i porti comunitari e gli Stati Uniti d'America. (7) Pertanto, è necessario approvare l'accordo volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse, siglato il 18 novembre 2003. (8) Gli Stati membri sono autorizzati ad attuare l'estensione dell'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container a tutti i porti comunitari tramite accordi con gli Stati Uniti per individuare i porti che parteciperanno all'iniziativa e in cui è prevista la presenza di funzionari delle dogane statunitensi o a confermare le dichiarazioni di principi esistenti, purché esse siano conformi al trattato che istituisce le Comunità europee e compatibili con l'accordo CE/USA ampliato. (9) È necessario assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie per intensificare la cooperazione doganale nel quadro dell'accordo CE/USA. (10) A tal fine, viene definita una procedura di consultazione in base alla quale gli Stati membri che prevedono di negoziare ulteriori intese o accordi con gli Stati Uniti nei settori coperti dall'accordo CE/USA ampliato dall'accordo dovranno notificare immediatamente la loro intenzione e fornire informazioni in merito. Se così richiesto da uno Stato membro o dalla Commissione, entro breve termine le informazioni saranno oggetto di consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione. (11) Lo scopo principale delle consultazioni è agevolare lo scambio di informazioni e assicurare la coerenza delle disposizioni rispetto al trattato che istituisce le Comunità europee e alle politiche comuni, in particolare al quadro comune di cooperazione con gli Stati Uniti definito dall'accordo CE/USA ampliato. (12) Se ritiene che l'intesa o l'accordo che uno Stato membro intende concludere con gli Stati Uniti d'America sia incompatibile con l'accordo CE/USA ampliato o che la questione dovrebbe essere affrontata nel quadro dell'accordo CE/USA ampliato, la Commissione ne informa lo Stato membro. (13) La procedura di consultazione non pregiudica la competenza rispettiva degli Stati membri e della Comunità europea di concludere le intese o gli accordi previsti, DECIDE: Articolo 1 È approvato, in nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità europea allo scopo di impegnare la Comunità. Gli stati membri Se uno Stato membro prevede di integrare il presente accordo, in un settore che non rientra fra le competenze della Comunità europea, con un nuovo accordo bilaterale, comprendente dichiarazioni bilaterali di principi, con gli Stati Uniti d'America o la loro amministrazione competente, sottopone in anticipo alla Commissione il testo dell'accordo previsto per evitare problemi in relazione all'articolo 5 dell'accordo del 28 maggio 1997 summenzionato. La Commissione risponde entro 15 giorni lavorativi. Articolo 3 1. Gli Stati membri sono autorizzati ad attuare accordi con gli Stati Uniti d'America al fine di estendere l'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container ad altri porti della Comunità. Questi accordi faranno riferimento all'accordo CE/USA ampliato e saranno conformi al suo articolo 5, paragrafo 2. Gli Stati membri possono anche mantenere accordi di questo tipo conclusi con gli Stati Uniti d'America. Se questi ultimi non sono compatibili con l'accordo CE/USA ampliato, gli Stati membri interessati prendono contatto con gli Stati Uniti per eliminare le incompatibilità constatate. 2. Gli Stati membri che prevedono di negoziare altre intese, accordi o modifiche di intese o accordi già esistenti con gli Stati Uniti per quanto riguarda settori coperti dall'accordo CE/USA ampliato comunicano immediatamente la loro intenzione alla Commissione e agli altri Stati membri e forniscono le informazioni utili a tale notifica. 3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione ed entro otto giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, le informazioni saranno oggetto di consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione. 4. L'obiettivo principale delle consultazioni di cui al paragrafo 3 è agevolare lo scambio di informazioni e fare in modo che le intese o gli accordi siano coerenti con il trattato che istituisce le Comunità europee e con le politiche comuni, in particolare con il quadro comune di cooperazione con gli Stati Uniti definito dall'accordo CE/USA ampliato. 5. Le consultazioni si svolgeranno al più tardi sette giorni lavorativi dopo il ricevimento della notifica da parte del comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 6. Se, entro cinque giorni lavorativi dalle consultazioni, conclude che un'intesa o un accordo che uno Stato membro intende attuare con gli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo CE/USA ampliato o che la questione dovrebbe essere affrontata nel quadro del medesimo accordo, la Commissione informa lo Stato membro. 7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri copia delle intese o degli accordi di cui al paragrafo 1 e 2, nonché di ogni loro eventuale denuncia o modifica. Questa procedura di consultazione non pregiudica la competenza rispettiva degli Stati membri e della Comunità europea. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente] ALLEGATO Progetto di accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA, viste le disposizioni dell'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, firmato il 28 maggio 1997, qui di seguito denominato "l'accordo CMAA", considerando quanto segue: (1) Tenendo conto del fatto che il 1° marzo 2003 l'"U.S. Customs and Border Protection" ha preso il posto del servizio doganale statunitense di cui all'accordo CMAA; (2) Rammentando che, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, le Parti contraenti possono decidere congiuntamente di ampliare i settori di cooperazione coperti dall'accordo CMAA; (3) Rammentando che, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA, il comitato misto di cooperazione doganale è composto da rappresentanti delle autorità doganali delle Parti contraenti, cioè, per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee assistiti dalle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, e, per gli Stati Uniti d'America, l'"U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security"; (4) Tenendo conto del fatto che il comitato misto di cooperazione doganale è stato istituito ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA; (5) Tenendo conto delle relazioni strette, fruttuose e di lunga durata tra le autorità doganali degli Stati Uniti d'America e quelle della Comunità europea; (6) Persuasi della possibilità di migliorare ulteriormente questa cooperazione, intensificando, tra l'altro, gli scambi di informazioni utili e di miglior pratiche tra l'"U.S. Customs and Border Protection", la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea per fare in modo che i controlli doganali generali sul commercio internazionale tengano debitamente conto dei problemi legati alla sicurezza; (7) Considerando l'importanza di estendere la cooperazione a tutti i modi di trasporto internazionale e a tutti i tipi di merci, ponendo l'accento in un primo tempo sul trasporto via mare dei container; (8) Considerando l'elevato volume degli scambi tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America realizzato tramite container trasportati via mare o tramite altri modi di trasporto, e il ruolo importante della Comunità europea e degli USA come punti di transito per i container provenienti da numerosi paesi, (9) Considerando che container trasportati via mare e provenienti da tutto il mondo sono importati, trasbordati o transitano negli Stati Uniti d'America e nella Comunità europea; (10) Persuasi della necessità di scoraggiare, prevenire e impedire ogni tentativo terrorista di perturbare il commercio mondiale nascondendo armi in container trasportati via mare o in altri carichi, o utilizzando queste spedizioni come armi; (11) Convinti dell'esigenza di garantire maggiore sicurezza per la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, agevolando al tempo stesso il commercio legittimo; (12) Riconoscendo l'importanza di elaborare, nei limiti del possibile, sistemi reciproci per garantire la sicurezza ed agevolare il commercio legittimo tenendo debito conto dei rischi; (13) Osservando che è possibile rendere più sicuro il commercio legittimo istituendo un sistema basato sulla collaborazione tra l'autorità doganale del paese importatore e le autorità doganali che intervengono nelle prime fasi della catena di approvvigionamento, e sull'utilizzazione di informazioni tempestive e di tecniche d'ispezione che consentano di effettuare controlli mirati sui container ad alto rischio prima che questi lascino il porto o il luogo in cui viene effettuato il carico o il trasbordo; (14) Riconoscendo l'importanza di sostenere l'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container, che mira a salvaguardare il commercio marittimo mondiale rafforzando la cooperazione portuale su scala mondiale per individuare ed esaminare i container ad alto rischio e garantire la loro integrità durante il trasporto; (15) Tenendo presente l'articolo 5 dell'accordo CMAA che definisce le relazioni tra il medesimo accordo e qualsiasi accordo bilaterale di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale già concluso o che potrebbe essere concluso tra singoli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti; (16) Considerando che l'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container dovrebbe essere estesa il più rapidamente possibile a tutti i porti della Comunità europea nei quali gli scambi commerciali con gli Stati Uniti effettuati tramite container non possono essere considerati trascurabili, ove siano soddisfatti alcuni requisiti minimi e siano disponibili tecniche d'ispezione adeguate, HANNO CONVENUTO: Articolo 1 Di intensificare e ampliare la cooperazione doganale nel quadro dell'accordo CMAA per migliorare la sicurezza dei container trasportati via mare e di altre spedizioni provenienti da tutto il mondo che sono importati, trasbordati o che transitano nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America, Articolo 2 Di tenere debito conto dell'articolo 5 dell'accordo CMAA che definisce le relazioni tra il medesimo accordo e ogni accordo bilaterale di cooperazione e di assistenza reciproca nel settore doganale tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e di ogni dichiarazione di principi relativa all'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container che integri tali accordi bilaterali. Articolo 3 Di includere fra gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata, tra l'altro: 1. il sostegno all'estensione rapida ed efficace dell'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container a tutti i porti della Comunità europea che soddisfino le condizioni previste e la promozione dell'applicazione di norme comparabili nei porti americani interessati. 2. la collaborazione volta a migliorare le procedure doganali per rendere più sicura la catena logistica degli scambi internazionali e, in particolare, in via prioritaria, ad agevolare l'individuazione e i controlli su tutte le spedizioni ad alto rischio trasportate via mare tramite container. 3. la definizione, nei limite del possibile, di norme in materia di tecniche di gestione dei rischi e di programmi e requisiti associati, e 4. il coordinamento, nei limiti del possibile, delle posizioni nell'ambito dei consessi multilaterali in cui vengono sollevate e discusse in maniera appropriata questioni relative alla sicurezza nel trasporto dei container. Articolo 4 Di cercare forma e contenuto appropriati per documenti e/o misure che consentano di continuare ad attuare la cooperazione doganale intensificata e ampliata nel quadro del presente accordo. Articolo 5 Di formare un Gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dell'"U.S. Customs and Border Protection," e della Commissione europea assistita dagli Stati membri interessati per esaminare, tra l'altro, i punti elencati nell'allegato e formulare raccomandazioni al comitato misto di cooperazione doganale. Articolo 6 Di chiedere al Gruppo di lavoro di presentare periodicamente al responsabile dell'"U.S. Customs and Border Protection" e al direttore generale della Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea e annualmente al comitato misto di cooperazione doganale una relazione sull'andamento dei lavori. Articolo 7 Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma con cui le Parti esprimono il proprio consenso ad essere vincolate. Se non è firmato lo stesso giorno da entrambe le Parti, l'accordo entra in vigore il giorno in cui è apposta la seconda firma. Firmato a ..............., il ............... PER LA COMUNITÀ EUROPEA PER GLI STATI UNITI D'AMERICA ALLEGATO all'accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse Per garantire che i controlli doganali generali sugli scambi internazionali tengano conto delle esigenze in materia di sicurezza, il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti volto ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse esamina e formula raccomandazioni sui punti relativi, tra l'altro, ai seguenti settori della cooperazione tra l'"U.S. Customs and Border Protection" e le autorità doganali della Comunità europea: a. definizione di norme minime, in particolare in vista della partecipazione all'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container, e raccomandazione di metodi che permettano di rispettarle, b. individuazione delle miglior pratiche in materia di controlli sulla sicurezza degli scambi internazionali, in particolare di quelle elaborate nel quadro dell'Iniziativa per la sicurezza nel trasporto dei container, ed estensione della loro applicazione, c. definizione e applicazione, nei limiti del possibile, di norme sulle informazioni richieste per identificare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate, o in transito negli Stati Uniti e nella Comunità europea, d. miglioramento e attuazione, nei limiti del possibile, di norme che consentano di individuare con maggiore precisione e controllare le spedizioni ad alto rischio, attraverso scambio di informazioni, utilizzazione di sistemi di ricerca automatizzata ed elaborazione di norme minime per le tecniche d'ispezione e i metodi di controllo, e. miglioramento e attuazione, nei limiti del possibile, di norme applicabili ai programmi di partenariato industriale destinate a migliorare la sicurezza della catena d'approvvigionamento e ad agevolare il commercio legittimo, f. identificazione di modifiche normative o legislative eventualmente necessarie per attuare le raccomandazioni del gruppo di lavoro, e g. esame del tipo di documento o delle misure che possano permettere di continuare ad attuare la cooperazione doganale intensificata e ampliata sui punti indicati nel presente allegato.