52004PC0030

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura /* COM/2004/0030 def. - CNS 2004/0003 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio prevede, all'articolo 6, che la Commissione presenti ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di aiuti all'apicoltura.

Con la presente la Commissione trasmette la seconda relazione. Nelle sue conclusioni la Commissione propone l'adozione di un nuovo regolamento per adattare gli obiettivi del settore dell'apicoltura alla situazione attuale.

La proposta ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti apicoli nell'Unione europea. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante programmi nazionali triennali comprendenti misure di assistenza tecnica, di lotta contro la varroasi, di razionalizzazione della transumanza, di ripopolamento del patrimonio apicolo e di ricerca applicata nel settore dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

La lotta contro la varroasi non è una misura di eradicazione ma tende a ridurre l'impatto economico di questa malattia parassitaria sulla redditività della produzione.

Per beneficiare del cofinanziamento comunitario per i programmi nazionali, gli Stati membri devono elaborare e comunicare alla Commissione uno studio sulla struttura del settore, sulla produzione e commercializzazione dei prodotti e sulle azioni che intendono condurre.

Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione i dati statistici relativi a tali programmi.

2004/0003 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'apicoltura europea nel 1994, il Consiglio ha ravvisato la necessità di proporre un regolamento quadro sull'apicoltura [1].

[1] COM(1994) 256 def.

(2) Nel giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele [2].

[2] GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98, GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

(3) Nel febbraio 2001 [3] e nel gennaio 2004 [4] la Commissione ha comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo le relazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97. Le conclusioni che risultano da queste relazioni dimostrano la necessità di adattare le azioni previste dal regolamento (CE) n. 1221/97 all'attuale situazione dell'apicoltura comunitaria. È pertanto necessario abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un altro.

[3] COM(2001) 70 def. del 16.2.2001.

[4] COM(2004) ...

(4) L'apicoltura è un settore dell'agricoltura in cui le funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare e il contributo all'equilibrio biologico.

(5) Il settore è caratterizzato dalla diversità delle condizioni di produzione e di resa, dalla frammentazione e dall'eterogeneità degli operatori economici che intervengono sia al livello della produzione che della commercializzazione.

(6) Considerata la diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e le difficoltà che questa malattia comporta per ciò che attiene alla produzione di miele, è necessaria un'azione a livello comunitario poiché si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e si raccomanda il trattamento con prodotti autorizzati.

(7) In queste condizioni e per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è necessario elaborare programmi nazionali triennali comprendenti interventi di assistenza tecnica, di lotta contro la varroasi, di razionalizzazione della transumanza, di gestione del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario e di collaborazione nel quadro di programmi di ricerca in materia di apicoltura e dei suoi prodotti.

(8) Per completare i dati statistici del settore dell'apicoltura occorre che gli Stati membri effettuino uno studio sulla struttura del settore a livello della produzione, della commercializzazione e della formazione dei prezzi.

(9) Le spese impegnate dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono finanziate dalla Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [5].

[5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(10) Occorre ricordare che le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio recante applicazione di alcune norme di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [6] sono applicabili agli aiuti di Stato oltre a quelle riprese nei programmi nazionali approvati ai sensi del presente regolamento.

[6] GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 49, GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62.

(11) Occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7]. A tal fine la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [8],

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[8] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

A tal fine, ogni Stato membro può predisporre un programma nazionale triennale, di seguito denominato "programma apicolo".

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "miele", il prodotto che corrisponde alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 2001/110/CE del Consiglio [9];

[9] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 10.

b) "prodotti apicoli", i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [10].

[10] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 813/2003, GU L 117 del 13.5.2003, pag. 22.

Articolo 2

Le azioni che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori,

b) lotta contro la varroasi,

c) razionalizzazione della transumanza,

d) provvedimenti di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario,

e) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Sono escluse dai programmi apicoli le azioni finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 [11].

[11] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003, GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

Articolo 3

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Lo studio è notificato assieme al programma apicolo.

Articolo 4

1. Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.

3. Le spese relative alle azioni effettuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi apicoli devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 5

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo. Il programma è comunicato alla Commissione che decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, ed in particolare quelle relative alle misure di controllo e di comunicazione delle informazioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 7

Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1221/97 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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