Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). /* COM/2004/0014 def. - COD C 1992/0449 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1992/0449 (COD) C COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 1. ITER DEL FASCICOLO Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo* e al Consiglio: (documento COM(1992) 560 definitivo - 1992/0449 (COD)) 8.2.1993 (GU C 77 del 18.3.1993) * non ancora soggetto alla procedura di codecisione al momento della proposta Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 30.6.1993 (GU C 249 del 13.9.1993) Data del parere del Comitato delle regioni* * ha dichiarato in una lettera del 13 gennaio 2000 che non avrebbe emesso alcun parere Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 20.4.1994 (GU C 128 del 9.5.1994), confermato il 16.9.1999 (GU C 54 del 25.2.2000) Data di trasmissione della proposta modificata al Consiglio: 8.7.1994 (GU C 230 del 19.8.1994) Data dell'adozione ufficiale all'unanimità della posizione comune da parte del Consiglio: 17.12.2003 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta iniziale, che si basa sull'articolo 118 bis del trattato (il nuovo articolo 137), è formulata sotto forma di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva-quadro 89/391/CEE. Tale proposta è intesa a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici. Si applica a quattro agenti fisici: il rumore (rischi per l'udito), le vibrazioni (rischi per le braccia, le mani e l'intero corpo), i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche (rischi per la salute derivanti da correnti indotte nel corpo, da scosse, ustioni e assorbimento di energia termica). Le disposizioni relative alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche sono nuove, mentre quelle sul rumore esistevano già nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio. In generale, il Consiglio ha scelto di trattare un solo agente per volta, cominciando dalle vibrazioni. Tutte le delegazioni, come pure la Commissione, hanno accettato quest'approccio, che consiste nel negoziare un solo aspetto della proposta della Commissione alla volta, senza tuttavia tralasciare gli altri, che restano sul tavolo del Consiglio in attesa di essere dibattuti in futuro. Per i primi due agenti fisici il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato due direttive, la 2002/44/CE (sulle vibrazioni) e la 2003/10/CE (sul rumore). La presente proposta costituisce la terza fase dell'approccio generale adottato dal Consiglio, volto a trattare ciascun agente fisico in singole direttive [1]. [1] CFR. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO A VERBALE DEL 25 GIUGNO 2001. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Osservazioni generali Dato che la proposta è stata divisa, la posizione comune si limita alle prescrizioni minime per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi che derivano o possono derivare da un'esposizione ai campi elettromagnetici. La posizione comune fissa valori limite d'esposizione fondati direttamente sugli effetti sulla salute e su considerazioni biologiche. Il rispetto di tali limiti garantisce che i lavoratori esposti a campi elettromagnetici siano protetti da ogni effetto nocivo conosciuto per la salute. La posizione comune stabilisce anche valori d'azione che costituiscono parametri direttamente misurabili, i quali determinano l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella direttiva e il cui rispetto assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Questi valori sono stati ottenuti in ampia misura sulla base delle raccomandazioni formulate dalla ICNIRP [2] in materia d'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99). [2] ICNIRP: Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. La posizione comune non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni, dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. La posizione comune prevede valori d'azione per i campi magnetici statici. Tuttavia, sulla scorta della proposta della Commissione, e nella misura in cui le conoscenze scientifiche attuali presentano incertezze sugli effetti dell'esposizione a tali campi sulla salute, la posizione comune non prevede valori limite d'esposizione ai campi magnetici statici. In una dichiarazione iscritta a verbale, il Consiglio si rammarica di non essere stato in grado di trattare gli effetti sulla salute dell'esposizione professionale ai campi magnetici statici ed invita la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi della ICNIRP in questo settore. La Commissione ha risposto a questa dichiarazione segnalando l'intenzione di proporre ogni aggiornamento che avrebbe ritenuto necessario in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche in questo settore. La posizione comune definisce le misure preventive necessarie per ridurre i rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Tali misure si basano in primo luogo sull'obbligo del datore di lavoro di determinare e valutare i vari rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici. Uno degli elementi principali della posizione comune è pertanto la valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, valutazione che può richiedere una misurazione e/o un calcolo. A tale riguardo, la posizione comune prevede che, finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo, gli Stati membri potranno usare altre norme o linee guida scientificamente fondate. In base alla valutazione dei rischi e salvo che la valutazione effettuata dimostri che l'esposizione non supera i valori limite escludendo qualsiasi rischio per la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a stabilire ed attuare un programma che comporti misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire un'esposizione superiore ai valori limite. La posizione comune prevede anche misure dettagliate relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Prescrive altresì un'"adeguata sorveglianza sanitaria" dei lavoratori che potrebbero subire effetti nocivi per la loro salute o sicurezza. In generale, la posizione comune del Consiglio è in linea con la proposta della Commissione, sebbene abbia una struttura diversa a causa del frazionamento della proposta. Vi è tuttavia una differenza di un certo rilievo rispetto alla proposta modificata della Commissione, ovvero l'indebolimento delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione ha emesso una riserva in merito, segnalando che tali disposizioni sono insufficienti in quanto eliminano il carattere preventivo della sorveglianza sanitaria e non accordano ai lavoratori il diritto ad un accertamento clinico in caso di sovraesposizione. La Commissione ritiene che ciò sia ingiustificabile in una direttiva che tratta precisamente delle sovraesposizioni ai campi elettromagnetici, le cui conseguenze principali sono gli effetti nocivi per la salute. È evidente che le lesioni interne causate da sovraesposizione d'origine ignota possono soltanto essere individuate da un professionista del settore sanitario nel corso di una regolare sorveglianza sanitaria. D'altra parte, l'articolo 8 della posizione comune relativo alla sorveglianza sanitaria non rispetta le norme di tecnica legislativa, poiché non contiene alcun obbligo ulteriore rispetto all'articolo 14 della direttiva-quadro 89/391/CEE. In pratica, il testo della posizione comune equivale al testo della direttiva-quadro 89/391/CEE (articolo 14), nonostante che la direttiva attuale verta sui rischi particolari dell'esposizione ai campi elettromagnetici. 3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura Gli emendamenti del Parlamento europeo applicabili ai campi elettromagnetici adottati in prima lettura corrispondono ai numeri 1, da 4 a 21, 25, da 37 a 40. Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 37 e 38 sono stati ripresi integralmente, sia nella posizione comune che nella proposta modificata. Gli emendamenti 4, 7, 13 e 17 sono stati ripresi parzialmente nella posizione comune, mentre erano stati accolti integralmente nella proposta modificata. Gli emendamenti 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 39 e 40, che erano stati ripresi nella proposta modificata, non sono stati accolti nella posizione comune. La Commissione accetta di non includere questi emendamenti, che non sono pertinenti tenuto conto della nuova struttura del testo e del nuovo approccio preventivo imposto dall'evoluzione delle conoscenze tecniche verificatasi dal 1994 ad oggi. Gli emendamenti 15 e 16, relativi alla sorveglianza sanitaria, che erano stati ripresi dalla proposta modificata, non sono stati presi in considerazione nella posizione comune, contrariamente ai desideri della Commissione. L'emendamento 12 non è stato ripreso né nella posizione comune né nella proposta modificata, per ragioni connesse alla nuova struttura del testo e all'approccio preventivo adottato. L'emendamento 25, che non è stato ripreso nella proposta modificata, è stato inserito nella posizione comune, con lievi modifiche. Le differenze principali tra la proposta modificata e la posizione comune del Consiglio sono le seguenti: - la struttura è stata modificata e gli articoli sono stati rinumerati, in seguito alla decisione di dividere una direttiva generale sugli agenti fisici in quattro direttive particolari che trattano separatamente ciascuno dei quattro agenti fisici. La Commissione accetta questo frazionamento, a condizione che la proposta modificata rimanga sul tavolo del Consiglio finché tutti gli agenti fisici saranno stati trattati e con il fermo impegno del Consiglio a proseguire i lavori fino a quando gli aspetti restanti della proposta saranno stati abbordati; - le definizioni dei valori limite d'esposizione e dei valori d'azione sono state modificate. La Commissione accetta le nuove definizioni che chiariscono il significato di tali valori; - nella posizione comune sono eliminati i livelli soglia. La Commissione accetta questa soppressione in quanto i valori soglia non hanno alcun significato per i campi elettromagnetici, dato che non sono stati constatati effetti sulla salute al di sotto dei valori limite d'esposizione; - vi è il riferimento alle norme europee standardizzate stabilite dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) per la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dei livelli d'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. La Commissione accetta tale riferimento, che migliora l'applicazione della direttiva, rendendo più facile per i datori di lavoro, in particolare le PMI, il rispetto dei loro obblighi; - la posizione comune prevede la possibilità di non effettuare la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dei livelli d'esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, a condizione che sia già stata effettuata una valutazione in conformità alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. La Commissione accetta questa nuova disposizione, che permette di evitare vincoli burocratici e la doppia valutazione dei livelli d'esposizione, pur garantendo la tutela della salute dei lavoratori, poiché i valori previsti per il pubblico sono cinque volte più rigorosi di quelli stabiliti nella posizione comune; - la disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria è stata nettamente indebolita, poiché la posizione comune si limita a rinviare agli articoli 14 e 15 della direttiva-quadro 89/391/CEE. La Commissione esprime una riserva su questa disposizione della posizione comune ed ha reso, a tale riguardo, una dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio; in essa si rammarica che la posizione comune non abbia accolto quegli elementi della proposta modificata della Commissione che, riprendendo due emendamenti del Parlamento europeo, danno rilievo al carattere preventivo della sorveglianza sanitaria, accordando ai lavoratori il diritto ad un accertamento clinico in caso di sovraesposizione e permettendo di adattare il sistema preventivo dell'impresa ai risultati degli accertamenti; - è stata soppressa la disposizione relativa all'obbligo di dichiarare alle autorità competenti le attività a maggior rischio. La Commissione accetta questa soppressione, poiché la valutazione dei rischi deve comunque individuare tali casi; - le tabelle e le disposizioni dell'allegato sono state aggiornate rispetto alle ultime raccomandazioni della ICNIRP in materia. La Commissione, ovviamente, accetta questo aggiornamento, che si basa sulle ultime conoscenze scientifiche e tecniche. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio, e posizione della Commissione a tale riguardo La posizione comune prevede, all'articolo 4, paragrafo 3, che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dei livelli d'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non debbano necessariamente essere effettuati nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, a condizione che sia già stata condotta una valutazione in conformità alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, che siano rispettate le restrizioni per i lavoratori in essa indicate e che siano esclusi rischi per la sicurezza. La Commissione condivide il parere del Consiglio secondo il quale l'introduzione di questa disposizione riduce il carico amministrativo, pur garantendo adeguatamente la salute dei lavoratori, dato che i valori d'esposizione previsti per il pubblico sono nettamente inferiori, dunque assicurano una maggiore tutela. 4. CONCLUSIONI/OSSERVAZIONI GENERALI La Commissione approva la posizione comune in tutti i suoi elementi, ad eccezione delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria previste all'articolo 8, che ritiene insufficienti. 5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE Risposta della Commissione alla dichiarazione del Consiglio iscritta a verbale del Consiglio "La Commissione ricorda al Consiglio che i lavori scientifici preparatori alla proposta della Commissione sono stati condotti in stretta collaborazione con la ICNIRP. Sulla base di tale collaborazione continua, la Commissione proporrà ogni aggiornamento che giudichi necessario alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in questo settore." Dichiarazione della Commissione riguardante l'articolo 8 "La Commissione, prendendo atto dell'unanimità in seno al Consiglio, ritiene che le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria siano insoddisfacenti. La Commissione si rammarica che il Consiglio non sia stato in grado di mantenere nella posizione comune quegli elementi della proposta modificata della Commissione che, rispondendo a due emendamenti del Parlamento europeo, danno rilievo al carattere preventivo della sorveglianza medica ed accordano ai lavoratori il diritto ad un accertamento clinico in caso di sovraesposizione."