52004PC0005

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006) /* COM/2004/0005 def. - COD 2003/0113 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006)

2003/0113 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL ParlAmentO europEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006)

1. CONTESTO

Data di presentazione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2003) 272 def. - 2003/0113(COD)): // 3.6.2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 24.9.2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 6.11.2003

Data dell'accordo politico del Consiglio: // 24.11.2003

Data di adozione della posizione comune: // 22.12.2003

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Sulla base dell'articolo 149, la proposta mira a promuovere la partecipazione dei giovani nell'esercizio di un'attiva cittadinanza europea nella società civile. Il programma sosterrà le attività in corso nell'ambito del programma di lavoro da parte di organismi attivi a livello europeo in materia di gioventù. Le loro attività debbono contribuire allo sviluppo di azioni comunitarie nel campo della gioventù. Parallelamente, il programma sosterrà le attuali attività del programma del Forum europeo della gioventù, che rappresenta e coordina le organizzazioni giovanili non governative e comunica alle istituzioni europee informazioni in materia di gioventù.

Per molti anni è stato fornito un supporto agli organismi attivi a livello europeo in materia di gioventù, nell'ambito delle voci nella parte A del bilancio (A-3023, che cofinanzia i costi di funzionamento del Forum della gioventù dell'Unione europea; A-3029, che fornisce sostegno a organizzazioni giovanili internazionali non governative). L'adozione di un nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e la decisione di basare la struttura del bilancio comunitario sull'approccio ABB (Activity Based Budgeting), richiede l'adozione di atti di base per una serie di sovvenzioni finora finanziate alla voce stanziamenti della parte A (stanziamenti amministrativi) della sezione del bilancio della Commissione.

Obiettivo del presente progetto di decisione è quindi quello di adottare un atto che serva da base alla concessione di sovvenzioni di funzionamento ad organismi attivi a livello europeo in materia di gioventù, per un periodo di tre anni (2004-2006), fino all'entrata in vigore del nuovo programma sulla gioventù all'inizio del 2007. Nel nuovo programma la partecipazione dei giovani sarà un elemento prioritario, e il sostegno a organizzazioni giovanili non governative è ovviamente un importante elemento di tale priorità.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni circa gli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura:

3.1.1. Emendamenti accettati integralmente o nella sostanza dalla Commission e integrati nella posizione comune

- Emendamento 1 al considerando 2, che spiega in dettaglio in che modo le organizzazioni giovanili non governative contribuiscono a far fronte alle sfide menzionate nella dichiarazione di Laeken.

- Emendamento 2 al considerando 3, che include un riferimento alla relazione del Parlamento europeo sul Libro bianco «Un nuovo slancio per i giovani europei».

- Emendamento 3 al considerando 4, che aggiunge un riferimento al Libro bianco sulla governance europea.

- Emendamento 5 al considerando 6, che aggiunge un riferimento al ruolo rappresentativo del Forum europeo della gioventù nei confronti delle istituzioni internazionali e introduce il concetto che le organizzazioni giovanili non governative forniscono una formazione e un'informazione non formale e informale ai giovani e rappresentano reti di organismi senza scopo di lucro attivi a livello europeo.

- Emendamento 7 all'articolo 1, paragrafo 2, che completa la descrizione degli obiettivi previsti delle attività delle organizzazioni giovanili non governative.

- L'emendamento 9 all'articolo 3, paragrafo 2, che sostituisce la frase "Partecipazione ad azioni nell'ambito di questo programma ..." con la frase "Partecipazione a questo programma".

- Emendamento 10 all'articolo 4, che limita le domande di una sovvenzione di funzionamento tramite invito a presentare proposte alle organizzazioni internazionali giovanili non governative che si prefiggono un obiettivo di interesse generale europeo nel campo della gioventù.

- Emendamento 12 (allegato), che aggiunge particolari circa le attività delle organizzazioni giovanili non governative.

- Emendamento 13 (allegato), che fornisce una descrizione più precisa dei lavori del Forum europeo della gioventù.

- Emendamento 16, che introduce l'obbligo per la Commissione di concedere ai richiedenti un periodo per correggere gli errori di forma dopo la presentazione del modulo di richiesta.

- Emendamento 17, che introduce per la Commissione il compito di informare regolarmente il Parlamento europeo circa l'attuazione del programma.

- Emendamento 20, che introduce per i beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento l'obbligo di indicare visibilmente, ad es. su un sito web o nella relazione annuale, di avere ricevuto una sovvenzione comunitaria.

3.1.2. Emendamenti accettati dalla Commissioni integralmente, in parte o nello spirito, e non integrati nella posizione comune: 5( parte)3), 11, 14, 18 e 19.

Dato che in occasione della riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 si è raggiunto un a accordo delle tre istituzioni riguardo al bilancio (EUR 13 milioni), già figurante nella posizione comune, l'emendamento 11 non è più pertinente.

Emendamento 5, parte 3 che considera le azioni delle organizzazioni giovanili non governative come questioni di interesse generale europeo e in diritto quindi di essere beneficiarie delle sovvenzioni senza dover applicare il principio della graduale diminuzione.

Emendamento 14, che aumenta il bilancio del Forum europeo della gioventù.

Emendamenti 18 e 19, nonché emendamento 5, parte 3, relativi alla deroga dal principio della graduale diminuzione, accettati nello spirito. Il dialogo a tre del 13 novembre 2003 ha confermato la necessità di mantenere il principio della graduale diminuzione conformemente al regolamento finanziario.

3.2. Posizione comune del Consiglio

Il testo della posizione comune del Consiglio è accettabile per la Commissione, in quanto rispetta ampiamente la sostanza della proposta originaria della Commissione e tiene conto, in gran parte, degli emendamenti proposti dal Parlamento e accettati dalla Commissione.

Aggiunte apportate dal Consiglio al testo e integrate nella posizione comune del Consiglio:

- all'articolo 7, la necessità d'informare il Consiglio (oltre al Parlamento europeo, cfr. emendamento 17 del PE) circa l'attuazione del programma;

- un riferimento ad una rappresentanza più ampia possibile delle organizzazioni in seno al Forum europeo della gioventù nell'allegato punto 2.1.1;

- aggiunta della possibilità che il cofinanziamento da parte delle organizzazioni possa essere "totalmente" prestato in natura (punti 2.1.3. e 2.2.3 dell'allegato);

- alcune formulazioni aggiunte per chiarire il testo.

La Commissione accetta tali modifiche e aggiunte alla posizione comune, in quanto esse migliorano e chiariscono la proposta iniziale.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune costituisca una buona base per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Peraltro, conformemente all'accordo raggiunto in occasione della riunione di conciliazione del bilancio del 24 novembre, occorre aggiungere all'atto di base clausole transitorie per il periodo anteriore all'approvazione della base giuridica:

"Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel 2004 potrà essere derogato dall'obbligo di fare firmare la convenzione di finanziamento durante i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo dell'anno. In questo caso le convenzioni di finanziamento dovranno essere firmate entro il 30 giugno 2004."