Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura /* COM/2004/0003 def. - COD 2003/0115 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura 2003/0115 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura 1. ITER DELLA PROPOSTA Data della trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2003) 275 def. -2003 / 0115 (COD)): // 5 giugno 2003 Data del parere del Comitato delle regioni // ha rinunciato ad emettere un parere su questo testo Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 6 novembre 2003 Data dell'accordo politico al Consiglio (unanimità): // 24 novembre 2003 Data dell'adozione della posizione comune: // 22 dicembre 2003 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Sulla base dell'articolo 151 TCE, la presente decisione intende costituire, a seguito dell'attuazione del nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee, un atto di base per la concessione di sovvenzioni per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel settore della cultura. Questo programma coprirebbe alcune precedenti linee di bilancio della parte A, capitolo 30 del bilancio, in particolare quelle riguardanti il sostegno dell'Ufficio europeo delle lingue meno diffuse e di Mercator, la protezione in quanto monumenti commemorativi dei siti dei campi di concentramento nazisti, e le sovvenzioni ad organizzazioni d'interesse culturale europeo. 3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Osservazioni generali La Commissione accetta in gran parte il testo della posizione comune e in particolare, nell'intento di raggiungere un compromesso, la riduzione della durata del programma auspicata dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione è anche in grado di confermare l'accordo intervenuto nella conciliazione di bilancio del 24 novembre 2003 sull'"earmarking", la regressività e le clausole di deroga al regolamento finanziario. La Commissione considera tuttavia importante l'applicazione coerente dei criteri dell'articolo 2 della decisione del Consiglio sui comitati (1999/468/CE), le cui implicazioni sono state messe in evidenza nella sentenza pronunciata dalla Corte il 21 gennaio scorso. Tenuto conto della dotazione finanziaria prevista dalla proposta, i criteri del suddetto articolo non sarebbero soddisfatti. Senza mantenere riserve, la Commissione ha quindi presentato una dichiarazione unilaterale a questo riguardo (cfr. allegato). 3.2. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura Emendamenti incorporati integralmente nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune : 2, 8, 9, 12, 16. - l'emendamento 2 introduce nel considerando 11 il richiamo del negoziato del regolamento finanziario; - l'emendamento 8 prevede una relazione d'informazione annuale sull'attuazione del programma da parte della Commissione; - l'emendamento 9 aggiunge nell'elenco attività sostenute quella "d'ambasciatore culturale" che promuove il patrimonio culturale comune; - l'emendamento 12 aggiunge due criteri di valutazione delle domande di sovvenzioni (scambio di esperienze di promozione della diversità culturale e mobilità delle arti e degli artisti) e prevede la pubblicità delle sovvenzioni; - l'emendamento 16 prevede all'articolo 1, paragrafo 3 una durata del futuro programma di tre anni (2004-2006) e non più di 5 anni. Emendamenti incorporati nella proposta modificata della Commissione e non incorporati nella posizione comune: 17, 18. - l'emendamento 17 prevedeva all'articolo 5, paragrafo 1 una modifica del bilancio per un periodo di 3 anni (2004-2006) a 22,764 milioni di euro; - l'emendamento 18 identificava due possibilità di selezione dei beneficiari nel modulo 2 (invito a presentare proposte ed "earmarking"). Esiste dunque un alto grado di convergenza tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento europeo. Fra gli emendamenti non accettati dal Consiglio, l'emendamento 17 riguardava l'importo del bilancio del programma che è poi stato oggetto di una conciliazione di bilancio (cfr. punto 3.3). L'emendamento 18 sul modo di selezione dei beneficiari del modulo 2 era relativamente vicino alla proposta iniziale. Tuttavia, la Commissione ritiene che il compromesso raggiunto in Consiglio sia accettabile. 3.3. Principali divergenze tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune Per quanto riguarda il bilancio del programma per il periodo 2004-2006, nella riunione di conciliazione di bilancio del 24 novembre 2003, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un importo di 19 milioni di euro. Questo importo, già accettato dalla Commissione, figura quindi nella posizione comune. Per il modulo 2 del programma la posizione comune del Consiglio prevede un sistema di beneficiari designati nell'allegato per l'anno 2004, quindi l'istituzione di un sistema di inviti a presentare proposte per gli anni 2005 e 2006. L'accordo che è stato raggiunto in sede di conciliazione di bilancio prevede l'estensione del sistema di beneficiari designati al 2005. La Commissione conferma il suo accordo su questa posizione. 4. CONCLUSIONI La Commissione ritiene che il testo della posizione comune costituisca una buona base per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe però rispecchiare l'accordo intervenuto tra i colegislatori il 24 novembre 2003, ossia: - l'estensione del sistema di beneficiari designati al 2005 - tenuto conto del fatto che la decisione sarà adottata soltanto nel corso del 2004, l'inclusione di due deroghe al regolamento finanziario formulate nel modo seguente: " Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Nel 2004 potrà essere derogato dall'obbligo di fare firmare la convenzione di finanziamento durante i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo dell'anno. In questo caso le convenzioni di finanziamento dovranno essere firmate entro il 30 giugno 2004." Dichiarazione della Commissione La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di introdurre all'articolo 6 il ricorso al comitato di gestione del programma Cultura 2000 per quanto riguarda varie misure d'esecuzione del programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura. Essa tiene tuttavia a ricordare che considera importante un'applicazione coerente dei criteri di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE (le cui implicazioni sono state messe in evidenza dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2003). Tenuto conto della dotazione finanziaria prevista nel caso in questione, la Commissione ritiene che i criteri dell'articolo 2 non siano soddisfatti.