52004DC0860

Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2003 {SEC(2004)1722} /* COM/2004/0860 def. */


Bruxelles, 07.01.2005

COM(2004) 860 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sui lavori dei comitati nel 2003{SEC(2004)1722}

1. OSSERVAZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI COMITATOLOGIA

La presente relazione riguarda le attività dei comitati “comitatologia” nel 2003. Essa segue la struttura di base della relazione precedente relativa al 2002 e consta di una prima sezione a carattere introduttivo, di una seconda sezione contenente un’analisi orizzontale delle attività dei comitati e di un allegato in cui figurano dati statistici dettagliati sui singoli comitati, organizzati secondo i diversi servizi della Commissione [1]. La relazione mantiene un elevato livello di trasparenza riguardo ai dati statistici che figurano nell'allegato, elencando i singoli comitati e presentando osservazioni sulle loro attività.

1.1. La natura giuridica e il ruolo dei comitati “comitatologia”

La funzione dei comitati “comitatologia” è di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze d'esecuzione che il legislatore, vale a dire, il Consiglio e il Parlamento europeo, le hanno attribuito. I comitati “comitatologia” hanno in comune tre caratteristiche essenziali.

In primo luogo , vengono creati dal legislatore (il Consiglio e il Parlamento europeo) secondo le procedure “legislative” applicabili al momento dell'adozione dell'atto di base con il quale sono stati istituiti, vale a dire la procedura di cooperazione o di consultazione e, dopo il trattato di Maastricht, la procedura di codecisione. Pertanto, la base giuridica dei comitati “comitatologia” è contenuta in uno strumento detto “di base”.

In secondo luogo , la loro struttura e le loro modalità di lavoro sono, per molti aspetti, uniformi. Un rappresentante della Commissione presiede ciascun comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri; questi sono i soli “membri” dei comitati. I comitati intervengono nel quadro delle procedure previste nell'atto legislativo di base, conformemente alla decisione “comitatologia” del Consiglio.

L'articolo 9 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [2] abroga la vecchia decisione “comitatologia” 87/373/CEE (la decisione “comitatologia” del 1987) [3]. Le procedure del 1987 sono rimaste temporaneamente in vigore fino all'adeguamento degli strumenti legislativi di base alle procedure “comitatologia” di cui alla decisione 1999/468/CE. Ciò è stato fatto mediante singoli atti di modifica o mediante i “regolamenti di allineamento” (si veda la sezione 1.2).

In terzo luogo , i comitati emettono pareri su progetti di misure di esecuzione ad essi presentati dalla Commissione ai sensi dell'atto legislativo di base e intervengono nell'ambito della procedura di consultazione, della procedura di gestione o della procedura di regolamentazione previste a tal fine.

In virtù dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, la procedura di gestione dovrebbe essere riservata alle misure di gestione quali quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o quelle riguardanti l'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio [articolo 2, lettera a)]. La procedura di regolamentazione è prevista per le misure di portata generale volte ad applicare elementi essenziali di un atto di base, comprese le misure riguardanti la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché l'aggiornamento degli elementi “tecnici” di un atto di base [articolo 2, lettera b)]. La procedura di consultazione è applicata nei casi in cui sia considerata la procedura più adeguata.

1.2. Lo stato d'attuazione della decisione 1999/468/CE

Nella seconda dichiarazione sull'attuazione della decisione 1999/468/CE [4], il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di adeguare quanto prima, nel rispetto delle opportune procedure legislative, le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi della decisione 87/373/CEE, al fine di conformare tali disposizioni a quelle degli articoli da 3 a 6 della decisione 1999/468/CE.

Dall'entrata in vigore della decisione 1999/468/CE, le procedure relative ai comitati di vari atti di base sono state aggiornate caso per caso. Per completare l'aggiornamento, alla fine del 2001 la Commissione ha presentato un pacchetto di quattro proposte separate (i cosiddetti “ regolamenti di allineamento ”) [5], riguardanti oltre 300 atti di base che istituiscono procedure di esecuzione. Nel corso del 2003, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato i “ regolamenti di allineamento” [6] in conformità con le relative procedure legislative (procedura di parere conforme, procedura di codecisione e procedura di consultazione a maggioranza qualificata e all'unanimità). Vale la pena di notare che i regolamenti di allineamento non incidono né sulle disposizioni sostanziali degli atti legislativi modificati, né sulle procedure di salvaguardia o sull'identità dei comitati previsti dagli atti normativi di base.

Una novità importante è che l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione su tale articolo (in particolare le dichiarazioni n. 4 e 5) introducono misure destinate a migliorare la trasparenza del funzionamento dei comitati “comitatologia”.

A tale riguardo, la pubblicazione della presente relazione annuale sui lavori dei comitati , prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, contribuisce sensibilmente a gettare luce sull'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione.

Conformemente al medesimo paragrafo dell’articolo 7, la Commissione ha pubblicato un elenco di tutti i comitati incaricati di assisterla nell'esercizio delle competenze d'esecuzione [7]. L’elenco costantemente aggiornato dei comitati esistenti può essere consultato nel registro (cfr. sotto) e nelle relazioni annuali.

Il 31 gennaio 2001, la Commissione ha adottato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, il regolamento interno tipo [8], sulla base del quale i comitati esistenti o di nuova creazione adottano il loro regolamento interno. La Commissione intende adottare una versione aggiornata del regolamento interno tipo, soprattutto per renderlo conforme alle nuove norme in materia di accesso ai documenti (cfr. sotto). Alla fine del 2003, 94 comitati dei 263 esistenti avevano adottato un regolamento interno basato sul testo tipo in vigore.

Infine, l'articolo 7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE prevede che la Commissione pubblichi un registro contenente i riferimenti di tutti i documenti inviati al Parlamento europeo secondo le procedure “comitatologia” . Il registro viene applicato dal dicembre 2003 [9]. In base alla sua dichiarazione (n. 5) sulla decisione 1999/468/CE, la Commissione ha aggiunto un archivio , quale ulteriore misura di trasparenza, rendendo disponibili al pubblico molti dei documenti trasmessi al Parlamento europeo, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [10], relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, entrato in vigore il 3 dicembre 2001. L’archivio contiene i programmi, i resoconti e i risultati delle votazioni delle riunioni e dei lavori dei comitati; i progetti di misure di esecuzione non vengono temporaneamente pubblicati.

1.3. Il diritto di controllo del Parlamento europeo

La Commissione ha l'obbligo d'informare il Parlamento europeo in merito ai lavori dei comitati e di inviargli tutti i progetti di misure d'esecuzione in virtù di un atto di base adottato ai sensi dell'articolo 251 del trattato (codecisione), affinché il Parlamento europeo possa esercitare il diritto di “controllo” conferitogli dall'articolo 8 della decisione 1999/468/CE.

Nel febbraio 2000, il Parlamento europeo e la Commissione hanno concluso un accordo relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE, il cui scopo è regolare in concreto le modalità di esecuzione degli obblighi imposti alla Commissione [11].

L'accordo prevede la trasmissione dei documenti per via elettronica, operazione che è stata introdotta progressivamente nel corso del 2001. I documenti dei vari servizi della Commissione sono trasmessi innanzitutto al segretariato generale della Commissione, che li spedisce prontamente a un servizio centrale del Parlamento europeo. Ormai quasi tutti gli invii di documenti vengono effettuati per via elettronica.

Eccettuati i casi d'urgenza, l'accordo prevede che, entro un mese dal ricevimento del progetto “definitivo” della misura d'esecuzione [12] di un testo normativo adottato con la procedura di codecisione, il Parlamento europeo possa adottare, ove opportuno, una risoluzione (in sessione plenaria) ai sensi dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, se ritiene che il progetto ecceda le competenze d'esecuzione previste dall'atto di base [13].

L'accordo bilaterale del febbraio 2000 è stato attuato tramite un ulteriore accordo amministrativo concluso dai segretariati generali del Parlamento europeo e della Commissione il 14 dicembre 2001. Tale accordo amministrativo è inteso ad armonizzare gli approcci dei servizi della Commissione, affinché siano rispettati correttamente tutti gli obblighi imposti alla Commissione dall'accordo bilaterale del febbraio 2000. In particolare, l’accordo amministrativo contiene prescrizioni minime per quanto riguarda i tipi di documenti e la loro struttura. Va osservato che, anche nel 2003, il Parlamento europeo non ha adottato risoluzioni sulla base dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE.

1.4. Casi di rinvio al Consiglio

Nel 2003 non è stato registrato alcun caso di rinvio al Consiglio. Secondo la decisione 1999/468/CE, i progetti di misure devono essere sottoposti al Consiglio quando la Commissione non ha ottenuto la maggioranza nell'ambito della procedura di regolamentazione o si è trovata dinanzi a un voto contrario a maggioranza qualificata nell’ambito della procedura di gestione. L’assenza di rinvii e le modeste percentuali registrate negli anni precedenti (meno dell’1 %) rispetto al numero totale degli atti adottati dalla Commissione nell’ambito della procedura di gestione o di regolamentazione dimostrano che nel sistema attuale il lavoro dei comitati produce un elevato grado di consenso e che di solito i comitati approvano le proposte dei rappresentanti della Commissione.

1.5. Sviluppi generali

Nel dicembre 2002, la Commissione europea ha presentato una proposta relativa a una nuova procedura di regolamentazione [14] per le misure che pongono in applicazione, in generale, gli elementi essenziali o adeguano taluni altri elementi degli atti di base adottati mediante la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato). Questa nuova procedura pone il Parlamento europeo e il Consiglio in una posizione di parità in termini di controllo della Commissione nell’esercizio delle competenze di esecuzione. Il 2 settembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato in grandi linee la proposta della Commissione [15], suggerendo nel contempo un numero estremamente limitato di modifiche tecniche. Il 22 aprile 2004, la Commissione ha presentato una proposta modificata [16] per integrare in gran parte la modifica suggerita dal Parlamento europeo e chiarire la nuova procedura. La proposta modificata è attualmente all’esame del Consiglio.

Nel suo progetto di trattato costituzionale, la Convenzione sul futuro dell'Europa ha proposto alla conferenza intergovernativa (CIG) di riorganizzare i poteri esecutivi della Commissione [17]. Il progetto della Convenzione introduce lo strumento dei regolamenti “delegati” che la Commissione adotterebbe per completare o modificare taluni elementi “non essenziali” di atti normativi europei sotto il controllo del Parlamento e del Consiglio, che possono revocare la delega stessa o opporsi a uno specifico progetto di regolamento; una distinzione dovrebbe essere fatta tra questi regolamenti delegati e gli atti di esecuzione che la Commissione adotterà sotto il controllo degli Stati membri. Il testo è rimasto invariato nella versione finale adottata dalla conferenza intergovernativa in occasione del Consiglio europeo del 17/18 giugno 2004 [18].

L’ allargamento dell'Unione europea ha avuto luogo il 1° maggio 2004. In seguito alle conclusioni del vertice di Copenaghen del dicembre 2002, la Commissione ha adottato, il 25 febbraio 2003, delle misure [19] che conferiscono lo status di osservatore attivo ai dieci paesi aderenti a decorrere dalla data successiva alla firma del trattato di adesione, avvenuta il 16 aprile 2003 [20]. In base a tale sistema, i rappresentanti dei paesi aderenti sono stati invitati a partecipare a gran parte dei comitati “comitatologia”, dove hanno potuto esprimere le loro opinioni sulle questioni discusse nelle riunioni, senza tuttavia avere il diritto di partecipare alle votazioni sui progetti di misure di esecuzione. Per i tre paesi candidati rimanenti (Bulgaria, Romania, Turchia), la partecipazione continua a essere organizzata sulla base della “Comunicazione della Commissione al Consiglio sulla partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari” [21]. Nel corso del 2003, i dieci paesi aderenti erano rappresentati in circa 186 dei 256 comitati.

2. ANALISI ORIZZONTALE DELLE ATTIVITÀ

2.1. Numero dei comitati e tipi di procedure

È importante operare una distinzione tra i comitati “comitatologia” e gli altri organi, in particolare i “gruppi di esperti” creati dalla Commissione stessa: mentre questi ultimi si occupano della preparazione ed esecuzione delle politiche, i comitati “comitatologia” partecipano all'attuazione di atti normativi. La presente relazione si concentra esclusivamente sui comitati “comitatologia”. Il numero dei comitati “comitatologia” è stato calcolato per ciascun settore d'attività (tabella I) al 31.12.2003. Vengono indicate a titolo comparativo le cifre relative all'anno precedente (situazione al 31.12.2002).

TABELLA I

NUMERO TOTALE DEI COMITATI

Settore | 2002 | 2003 |

Imprese (ENTR) | 31 | 33 |

Occupazione e affari sociali (EMPL) | 8 | 8 |

Agricoltura (AGRI) | 29 | 30 |

Trasporti/Energia/Reti transeuropee (TREN) | 39 | 45 |

Ambiente (ENV) | 35 | 35 |

Ricerca (RTD) | 8 | 2 |

Società dell'informazione (INFSO) | 13 | 13 |

Pesca (FISH) | 3 | 3 |

Mercato interno (MARKT) | 11 | 12 |

Politica regionale (REGIO) | 2 | 2 |

Fiscalità e unione doganale (TAXUD) | 9 | 9 |

Istruzione e cultura (EAC) | 6 | 7 |

Salute e tutela dei consumatori (SANCO) | 22 | 13 * |

Giustizia e affari interni (JAI) | 7 | 7 |

Relazioni esterne (RELEX) | 2 | 3 |

Commercio (TRADE) | 12 | 13 |

Allargamento (ELARG) | 2 | 2 |

Europe Aid (AIDCO) | 8 | 8 |

Aiuti umanitari (ECHO) | 1 | 1 |

Statistiche (ESTAT) | 6 | 7 |

Bilancio (BUDG) | 1 | 2 |

Lotta contro la frode (OLAF) | 1 | 1 |

TOTALE | 256 | 256 |

* A differenza dell’anno precedente, in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 178/2002 (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (con le sue nove sezioni e sottosezioni) viene considerato come un unico comitato.

Le cifre illustrano l’importanza relativa della comitatologia nelle attività dei diversi settori. I settori Trasporti ed energia (45), Ambiente (35), Imprese (33) e Agricoltura (30) hanno il numero maggiore di comitati. Con 143 comitati su un totale di 256, essi rappresentano da soli oltre la metà dei comitati. La Commissione continua gli sforzi diretti a limitare il più possibile la crescita del numero di comitati. Pertanto, nel 2003 il numero dei comitati appare stabile rispetto al 2002. In alcuni settori caratterizzati da un incremento delle attività (in particolare il settore Trasporti ed energia), il legislatore ha creato nuovi comitati. In altri settori, invece, il numero dei comitati è diminuito a seguito della ristrutturazione del quadro giuridico (cfr. ad es. i settori Salute e tutela dei consumatori e Ricerca).

I comitati “comitatologia” possono essere classificati secondo il tipo di procedura nell'ambito della quale operano (procedura di consultazione, procedura di gestione, procedura di regolamentazione e procedura di salvaguardia: cfr. tabella II). Per una parte del 2003 le procedure di comitatologia del 1987 hanno continuato ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei “regolamenti di allineamento” (cfr. sezione 1.2). Le diverse varianti rispetto alle procedure di comitatologia del 1987 (IIa e IIb, IIIa e IIIb) sono conteggiate insieme ai nuovi tipi corrispondenti di procedura, come prescritto nella dichiarazione n. 2 sull'attuazione della decisione 1999/468/CE [22].

Poiché alcuni comitati applicano diverse procedure (dalla procedura di consultazione a quella di regolamentazione e di salvaguardia), essi sono stati separati dagli altri comitati che applicano una procedura unica.

TABELLA II

NUMERO DI COMITATI SUDDIVISI PER PROCEDURA (2003)

Tipo di procedura | Comitati che applicano diverse procedure |

Consultazione ( | Gestione ( | Regolamentazione ( | Salvaguardia |

ENTR | 9 | 4 | 18 | - | 2 |

EMPL | 1 | - | 3 | - | 4 |

AGRI | - | 23 | 4 | - | 3 |

TREN | 7 | 12 | 21 | 1 | 4 |

ENV | 3 | 6 | 26 | - | - |

RTD | - | 1 | - | - | 1 |

INFSO | 1 | 3 | 3 | - | 6 |

FISH | 1 | - | - | 2 |

MARKT | 2 | 4 | 6 | - | - |

REGIO | - | 1 | - | - | 1 |

TAXUD | 1 | 4 | 4 | - | - |

EAC | 1 | - | - | - | 6 |

SANCO | 1 | - | 7 | - | 5 |

JAI | 1 | - | 1 | - | 5 |

RELEX | 1 | 1 | - | - | 1 |

TRADE | 2 | 3 | 2 | - | 6 |

ELARG | - | 1 | - | 1 | - |

AIDCO (incl. DEV) | - | 6 | 2 | - | - |

ECHO | - | - | - | - | 1 |

ESTAT | - | 4 | 1 | - | 2 |

BUDG | 1 | - | 1 | - | - |

OLAF | - | - | 1 | - | - |

TOTALE | 31 | 74 | 100 | 2 | 49 |

( Comprese, rispettivamente, le procedure I, II e III di cui alla decisione 87/373/CEE.

Le cifre indicano che circa la metà dei comitati (100 su 256) operano esclusivamente tramite la procedura di regolamentazione, seguiti da un numero notevolmente inferiore di comitati che operano esclusivamente tramite la procedura di gestione (74). La ripartizione per settore mostra che l'utilizzo dei tre tipi di procedura varia da settore a settore. Tuttavia, in alcuni settori si nota la netta prevalenza di uno dei tipi di procedura: nei settori Ambiente e Trasporti/Energia numerosi comitati applicano la procedura di regolamentazione, mentre nel settore Agricoltura molti comitati operano secondo la procedura di gestione.

2.2. Numero di riunioni

Il numero di comitati non è l'unico indicatore dell'attività a livello di comitatologia. Il numero delle riunioni tenute nel 2003 riflette l'intensità del lavoro a livello generale, a livello settoriale e nell’ambito dei singoli comitati (tabella III).

TABELLA III

NUMERO DI RIUNIONI

2002 | 2003 | 2002 | 2003 |

ENTR | 44 | 59 | EAC | 19 | 23 |

EMPL | 17 | 17 | SANCO | 109 | 101 |

AGRI | 352 | 322 | JAI | 28 | 21 |

TREN | 23 | 44 | RELEX | 1 | 5 |

ENV | 49 | 54 | TRADE | 37 | 32 |

RTD | 46 | 50 | ELARG | 7 | 8 |

INFSO | 36 | 31 | AIDCO | 40 | 35 |

FISH | 25 | 25 | ECHO | 10 | 10 |

MARKT | 25 | 38 | ESTAT | 15 | 17 |

REGIO | 12 | 12 | BUDG | 5 | 6 |

TAXUD | 106 | 113 | OLAF | 1 | 1 |

Come nel 2002, la DG Agricoltura guida la classifica (con 322 riunioni), in quanto la gestione dei vari mercati agricoli richiede riunioni frequenti. Seguono i settori Fiscalità e unione doganale (113 riunioni), Salute e tutela dei consumatori (101 riunioni), responsabile tra l'altro della sicurezza alimentare, e un gruppo di altri settori, tra cui Imprese, Ambiente e Ricerca, dove il numero delle riunioni oscilla tra 50 e 70.

2.3. Numero di pareri e strumenti

Come nella precedente relazione, la presente relazione fornisce alcuni dati globali sui pareri formali espressi dai comitati [23] e sui relativi strumenti (vale a dire le misure d’esecuzione = atti giuridici, decisioni amministrative) adottati dalla Commissione. Tali dati descrivono la “produzione” concreta dei comitati (tabella IV). Il numero totale di pareri espressi dai comitati nel 2003 ammonta a 2 981 (rispetto a 3 610 nel 2002); il numero di strumenti adottati dalla Commissione ammonta a 2 768 (rispetto a 3 077 nel 2002). Entrambi gli indicatori rivelano che nel 2003 la “produzione” è stata leggermente inferiore, dal punto di vista quantitativo, rispetto al periodo precedente.

TABELLA IV

NUMERO DI PARERI E STRUMENTI (2003)

Pareri | Strumenti | Pareri | Strumenti |

ENTR | 395 | 352 | EAC | 97 | 47 |

EMPL | 16 | 0 | SANCO | 392 | 392 |

AGRI | 1 413 | 1 413 | JAI | 13 | 7 |

TREN | 30 | 24 | RELEX | 4 | 4 |

ENV | 39 | 31 | TRADE | 66 | 55 |

RTD | 74 | 60 | ELARG | 83 | 90 |

INFSO | 34 | 21 | AIDCO | 164 | 153 |

FISH | 19 | 9 | ECHO | 42 | 42 |

MARKT | 10 | 8 | ESTAT | 26 | 18 |

REGIO | 29 | 7 | BUDG | 1 | 1 |

TAXUD | 34 | 34 | OLAF | 0 | 0 |

L’elevato numero di strumenti adottati in taluni settori – Agricoltura (1 413), Salute e tutela dei consumatori (392) e Imprese (352) – riflette ancora una volta l’intensità del lavoro delegato alla Commissione in questi settori attraverso le procedura di comitatologia [24].

[1] L’allegato viene presentato come documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[3] GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

[4] GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

[5] Proposte COM(2001) 789 def. del 27.12.2001.

[6] Regolamenti (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) e (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) del Consiglio, recanti adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata/unanimità), regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3) (procedura di parere conforme) e regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) (codecisione).

[7] GU C 225 dell’8.8.2000, pag. 2.

[8] GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3. Dopo una serie di modifiche che dovranno essere approvate dalla Commissione e previa revisione linguistica, il regolamento interno tipo sarà nuovamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[9] Cfr. indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=en. Il registro riguarda i documenti dall’inizio del 2003.

[10] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[11] GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19. L'accordo sostituisce alcuni accordi precedenti: l'accordo Plumb/Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il modus vivendi del 1994.

[12] I progetti vengono trasmessi al Parlamento prima della riunione del comitato e, se subiscono modifiche sostanziali, anche dopo la riunione.

[13] Lo stesso atto di base deve essere stato adottato in codecisione (articolo 251 del trattato) tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

[14] Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [COM(2002) 719 def. dell’11.12.2002].

[15] Risoluzione adottata il 2.9.2003 [P5-TA(2003) 0352], sulla base della relazione di R. Corbett.

[16] COM(2004) 324 def. del 22.4.2004.

[17] Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, presentato al Consiglio europeo di Salonicco, 20 giugno 2003, articoli I-35 e I-36.

[18] Cfr. la versione consolidata provvisoria del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, documento CIG 86/04 del 25.6.2004.

[19] Documento della Commissione C(2003) 341/3.

[20] Verso un'Unione ampliata ( Documento di strategia e relazione della Commissione europea sui progressi fatti da ciascuno dei paesi candidati verso l'adesione, COM(2002) 700 def. del 9.10.2002, punto 3.3 (pag. 25).

[21] COM(1999) 710 def. del 20.12.1999.

[22] GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1. Ciò significa: la variante I insieme alla procedura di consultazione, le varianti IIa e IIb insieme alla procedura di gestione e le varianti IIIa e IIIb insieme alla procedura di regolamentazione.

[23] Comprendenti i pareri favorevoli, quelli contrari e i casi di assenza di parere, in seguito a una votazione formale nel caso delle procedure di regolamentazione e di gestione.

[24] Tuttavia, va osservato che di per sé il numero di strumenti adottati non è indice dell'importanza politica, economica o finanziaria delle decisioni prese.