Comunicazione della Commissione - Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca {SEC(2004) 1596} /* COM/2004/0820 def. */
Bruxelles, 15.12.2004 COM(2004) 820 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca {SEC(2004) 1596} 1. INTRODUZIONE Il miglioramento della normativa all’interno dell’Unione europea è una delle priorità della Commissione e un impegno che deve accomunare le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. Nel giugno 2002 la Commissione ha adottato un piano d’azione intitolato “semplificare e migliorare la regolamentazione”[1]. Su questa base, nel dicembre 2003 è stato raggiunto un accordo interistituzionale per “legiferare meglio”[2]. Queste iniziative servono a definire una strategia globale dell’Unione europea e a creare un quadro istituzionale per conseguire risultati concreti nel processo di semplificazione della legislazione comunitaria. In tale ambito nel febbraio 2003 la Commissione ha proposto un’azione quadro per “Aggiornare e semplificare l’acquis comunitario”[3] con l’obiettivo di rendere il diritto comunitario derivato chiaro, comprensibile, aggiornato e di facile consultazione (user-friendly), a tutto vantaggio dei cittadini, degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche. Il quadro in questione istituisce sei ambiti d’intervento: semplificazione, consolidamento, codificazione, ritiro, soppressione della legislazione obsoleta, organizzazione e presentazione dell’acquis comunitario. Per quanto concerne la politica comune della pesca, la semplificazione s’inscrive naturalmente nella riforma decisa nel 2002[4] e in questo ambito sono stati realizzati o sono in corso interventi di notevole portata. Ad esempio, si possono menzionare i contributi all’attuazione dell’azione quadro menzionati in precedenza (ritiri, dichiarazione di obsolescenza, riesame sistematico (“screening”) e altre iniziative specifiche. La proposta di regolamento che istituisce un Fondo europeo per la pesca (FEP)[5] rappresenta un esempio tangibile di tale attività di semplificazione. A partire dall’ultimo trimestre del 2003 la riflessione in materia si è intensificata, con numerosi incontri e dibattiti. Le discussioni si sono spinte talvolta oltre lo stretto ambito della semplificazione quale previsto dall’azione quadro[6] per estendersi ad altre misure che potrebbero migliorare l’attuazione della politica comune della pesca. La presente comunicazione trae le conclusioni delle riflessioni realizzate in seno alla Commissione e dei dibattiti che tali riflessioni hanno suscitato. 2. LA SITUAZIONE L’esperienza e le consultazioni effettuate dimostrano che per migliorare il quadro normativo della politica comune della pesca sono necessari interventi a livello dell’architettura legislativa, ma anche in altri ambiti, per conseguire i seguenti tre obiettivi: - migliorare la formulazione dei testi in vigore, semplificarli e renderli più accessibili; - ridurre gli oneri amministrativi delle amministrazioni pubbliche[7]; - ridurre gli oneri e i vincoli amministrativi per gli operatori del settore. Il perseguimento di questi obiettivi dovrebbe permettere non solo di semplificare la politica comune della pesca ma anche di accrescerne l’efficacia. Alcuni aspetti rivestono poi un’importanza particolare. È il caso innanzitutto della leggibilità e accessibilità dei testi comunitari. Sono in molti, infatti, a deplorare il numero e il volume dei regolamenti attualmente in vigore e il fatto che le disposizioni siano contenute in un gran numero di testi differenti. A un singolo risulta difficile isolare in tale contesto l’insieme delle disposizioni che rivestono un interesse per lui. Anche gli obblighi di trasmissione delle informazioni e dei dati costituiscono fonte di preoccupazione. Le amministrazioni hanno sollevato il problema delle relazioni da trasmettere alla DG Pesca, del loro numero, e in taluni casi delle informazioni dettagliate richieste, nonché dell’utilizzo concreto di tali informazioni. Per gli operatori del settore la questione più scottante riguarda la trasmissione dei dati contenuti nel libro di bordo ma anche di altri documenti amministrativi. Alcuni ambiti della politica comune della pesca sembrano presentare maggiori difficoltà. Si tratta, in primis, della questione dei controlli: qui le perplessità riguardano la dispersione delle disposizioni, alcune divergenze tra Stati membri quanto alla loro applicazione e gli oneri generati dalla trasmissione delle informazioni e dei dati. Un altro ambito più volte citato è quello delle misure di conservazione delle risorse. L’attuazione combinata di differenti strumenti di gestione che vertono sulla limitazione dei mezzi di produzione (capacità e sforzo di pesca), sul volume delle catture (TAC e contingenti) e sulla composizione delle catture (misure tecniche), costituisce una fonte notevole di difficoltà; la complessità è tanto maggiore in quanto può verificarsi una sovrapposizione di misure, di disposizioni adottate in combinazione con i regolamenti annuali sui TAC e i contingenti o con i piani di ricostituzione che vengono ad aggiungersi a misure tecniche ordinarie. D’altro canto è importante valutare le cause della complessità del dispositivo in vigore per individuare gli aspetti che possono essere migliorati. Alcuni fattori di complessità sono peraltro inevitabili. - La leggibilità dei testi, misura di cui dovrebbe beneficiare il cittadino medio, mal si concilia con la posizione degli esperti. - La politica comune della pesca copre un insieme eterogeneo di tipi di pesca e si compone di ambiti diversi: strutture, conservazione e ambiente, risorse esterne, mercati e controllo. - In una situazione di sovraccapacità e sfruttamento eccessivo della maggior parte delle risorse, in cui una serie di stock fondamentali è in pericolo, è necessario rendere complementari le differenti misure di protezione. - Le situazioni mutano rapidamente, in particolare sul piano biologico, e i testi devono essere opportunamente adeguati. - Per quanto riguarda le risorse esterne, ai negoziati intervengono parti diverse che perseguono ciascuna i propri obiettivi, spesso divergenti gli uni dagli altri. - Le norme di gestione delle attività di pesca riflettono il tentativo di tradurre le conclusioni scientifiche in disposizioni legislative; questo esercizio, sempre problematico, lo è a maggior ragione quando tali conclusioni sono rapidamente oggetto di contestazioni o vengono modificate. Anche la storia specifica della politica comune della pesca contribuisce alla complessità attuale. Il dispositivo messo in atto nel 1983 e modificato nel 1992 era globalmente insufficiente, come è emerso dalle discussioni preparatorie della riforma del 2002. È necessario inoltre tenere conto delle conseguenze di disposizioni che hanno determinato la situazione attuale di sovraccapacità e sfruttamento eccessivo. Oltre a questo problema di importanza fondamentale, la complessità del dispositivo attuale si deve anche alle procedure di elaborazione delle decisioni. - I negoziati in seno al Consiglio e al Parlamento europeo sono spesso sfociati in un testo definitivo più complesso delle proposte originarie. - Diversi capitoli di grande importanza sono stati riaperti a più riprese perché le misure adottate si erano rivelate insufficienti. - Le discussioni relative ai differenti ambiti sono state spesso condotte in modo non coordinato. - La procedura di decisione del Consiglio di fine anno, che coincide con la fissazione annua dei TAC e dei contingenti, ha reso difficile effettuare tutte le consultazioni necessarie e mantenere un certo lasso di tempo tra l’adozione delle decisioni e le date di applicazione. - Le disposizioni sono state inserite in regolamenti di portata giuridica e politica superiore al necessario, rendendone difficile la modifica e la semplificazione. Il dibattito sulla politica della pesca deve inoltre essere collocato nel contesto più generale della semplificazione. Diversi elementi della presente comunicazione altro non sono che un’applicazione al settore della pesca della strategia elaborata dalla Commissione nel febbraio 2003. La PCP non potrà che trarre beneficio dagli sforzi operati a livello orizzontale per semplificare la normativa in seno all’Unione europea. Taluni elementi sollevati in altri ambiti, tuttavia, non si applicano tuttavia necessariamente al settore della pesca. La competitività futura dei pescherecci comunitari dipende molto di più dalla ricostituzione delle risorse, e dunque dall’efficacia delle misure di gestione, che non dalla riduzione degli oneri e dei vincoli amministrativi. Il ricorso a misure di carattere meno normativo e legislativo, ad esempio fissare obiettivi concreti vincolanti senza però stabilire alcun obbligo quanto ai mezzi da utilizzare, si scontra spesso nell’ambito della pesca con problemi inerenti ai controlli. Gli operatori professionali attribuiscono grande valore alle condizioni di equità concorrenziale da uno Stato membro all’altro, che solo una base normativa può garantire. Per concludere, questa analisi rivela globalmente che, pur senza sottovalutare la complessità intrinseca alla gestione della pesca comunitaria, il dispositivo in atto è diventato progressivamente troppo complesso. Oltre a certi elementi della politica comune della pesca, che potrebbero essere utilmente semplificati, diversi operatori professionali riscontrano anche in molte altre disposizioni, per altro probabilmente necessarie, una complessità eccessiva. Anche questo aspetto è tutt’altro che sottovalutabile. 3. POSSIBILI SOLUZIONI Alcuni interventi potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati (miglioramento dei testi e loro maggiore accessibilità, riduzione degli oneri e dei vincoli per le amministrazioni e per gli operatori del settore). - A questo proposito l’elemento più importante riguarda la realizzazione di consultazioni preliminari alle decisioni e agli elementi correlati, quali il prolungamento dei termini che intercorrono tra l’adozione di una decisione e la sua applicazione. La realizzazione di consultazioni preliminari non può prescindere dalle norme minime in materia[8] (durata sufficiente delle consultazioni, obbligo di pubblicarne i risultati, obbligo di fornire un “feed-back” in risposta alle osservazioni ricevute, utilizzo di un punto di accesso unico per le consultazioni). In questo modo si potrà migliorare la qualità dei testi, agevolare la partecipazione degli operatori professionali e informarli meglio e quindi facilitare il compito delle amministrazioni nazionali. - Lo sviluppo di consultazioni preliminari va di pari passo con l’attuazione di piani di gestione pluriennali che, oltre ai loro vantaggi intrinseci, dovrebbero consentire di organizzare meglio la preparazione dei testi, imponendo termini meno ravvicinati. La riduzione della frequenza dei testi legislativi in materia di TAC e contingenti annuali dovrebbe consentire di ridurre la frequenza di consultazione delle istanze scientifiche e abbattere gli oneri relativi. - Sarebbe altresì utile inserire nei piani integrati di gestione le norme che a essi fanno riferimento nei diversi ambiti della politica comune della pesca, evitando così che la gestione appaia come una giustapposizione di misure. - L’istituzione e il funzionamento efficace dei consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca[9] è una condizione essenziale per realizzare consultazioni preliminari migliori e mettere a punto piani integrati pluriennali di gestione. - Un maggiore ricorso all’informatica agevolerebbe inoltre l’accesso per via elettronica ai testi comunitari. L’Ufficio delle pubblicazioni (UPUCE) mette a disposizione tutta la legislazione in forma consolidata su EUR-Lex[10]. Il miglioramento dell’accesso alla legislazione e una sua migliore presentazione per quanto attiene al settore della pesca dovrebbero essere realizzati nel quadro di iniziative già in corso finalizzate a migliorare la base EUR-Lex in cooperazione con l’UPUCE. Un uso più sistematico dell’informatica semplificherebbe molto la raccolta e il trasferimento dei dati, sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori professionali. Per migliorare il corpus normativo sono però necessarie altre azioni specifiche. - Il processo di elaborazione dei testi deve essere migliorato Sono già state menzionate la necessità di migliorare le consultazioni preliminari e l’istituzione dei consigli consultivi regionali, ma progressi possono essere realizzati anche in altri ambiti. - Deve essere semplificata la struttura gerarchica in cui sono ripartiti i diversi livelli della legislazione complessa. - Talune disposizioni potrebbero essere inserite in un testo di livello inferiore rispetto a quello in cui sono contenute attualmente o avere un’applicazione più ampia di quanto previsto dalla sussidiarietà. - Dovrebbe essere chiarito il ruolo delle decisioni adottate a livello nazionale che vanno ad aggiungersi alle norme comunitarie. - Se da un lato la politica comune della pesca deve fondarsi su basi normative, è necessario dall’altro verificare quando un regolamento risulta assolutamente necessario. - Ogniqualvolta è possibile si dovrebbe produrre un numero ridotto di testi sintetici, che renderebbe più semplice mantenere la coerenza dei testi e ne migliorerebbe la leggibilità. È altresì necessario migliorare l’accessibilità pratica dei testi relativi alla politica comune della pesca. Oltre all’aspetto più squisitamente informatico, cui si è accennato in precedenza, può essere difficile a volte individuare correttamente la struttura del corpus dei testi con le loro articolazioni e collegamenti. Questi aspetti potrebbero essere illustrati in una presentazione sintetica del corpus di norme in vigore. Non sarà possibile, tuttavia, rendere i testi di riferimento immediatamente utilizzabili da tutti gli interessati in quanto, per struttura e modalità di redazione e quali che siano i progressi futuri, essi, per fare un esempio, non sono stati concepiti per essere consultati quotidianamente da un singolo pescatore. È necessario dunque, come era stato già tentato in passato, mettere a punto opuscoli pedagogici destinati agli operatori professionali di un ambito ben delimitato, ad esempio quelli che praticano un certo tipo di pesca in una regione ben definita, cercando al contempo di evitare ogni confusione tra opuscoli informativi e testi con valore legale. Un operatore professionale potrà così ritrovare in un opuscolo di consistenza ridotta la sostanza delle norme che lo riguardano, formulate in maniera adeguata e, se necessario, con un rinvio ai testi ufficiali di riferimento. In questo ambito i consigli consultivi regionali potrebbero svolgere un ruolo cruciale, occupandosi di mettere a punto gli opuscoli e definendo destinatari e contenuto di ciascuno di essi. La riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni è un altro obiettivo che merita l’adozione di azioni specifiche[11]. Gli obblighi in materia di comunicazione (relazioni da trasmettere) devono essere oggetto di un’attenzione particolare. La buona gestione delle attività di pesca presuppone l’invio di informazioni da parte delle amministrazioni nazionali alla DG Pesca, ciò non toglie però che le norme e le procedure attualmente in uso non possano essere semplificate, accorpando le relazioni per ridurne il numero, adeguandone il contenuto e riducendone la frequenza secondo le necessità. Infine, è necessario fornire un feed-back sistematico alle amministrazioni nazionali. I compiti di ispezione e controllo costituiscono peraltro un’incombenza notevole per le amministrazioni nazionali che dispongono, e continueranno a disporre, di mezzi limitati. È dunque fondamentale aumentare il rapporto costi efficacia della politica comune della pesca, adottando se possibile misure di conservazione e controllo che, a parità di efficacia, si rivelino le meno costose da attuare e monitorare e che rispondano al principio di proporzionalità. L’acquisizione e il dispiegamento dei mezzi di controllo devono essere oggetto di analisi finalizzate alla ricerca delle soluzioni ottimali. Per quanto concerne la riduzione degli oneri e dei vincoli per gli operatori professionali, alcuni elementi sono già stati menzionati. Altri aspetti meritano tuttavia un’analisi supplementare. Gli operatori professionali attribuiscono molta importanza agli oneri generati dall’obbligo di raccolta dei dati, a cominciare dai libri di bordo, che reputano talvolta inadeguati per certi tipi di pesca. Essi deplorano in particolare il fatto di dover fornire per canali diversi informazioni che a loro sembrano ridondanti o ripetitive e che poi vengono scarsamente utilizzate. Per ovviare a questi problemi sono già state menzionate le possibilità offerte da un utilizzo più diffuso dell’informatica. Queste prospettive di medio termine non devono tuttavia far perdere di vista la necessità di adeguare i libri di bordo e altri documenti alle strette necessità di gestione delle attività di pesca, comprese quelle di controllo. Deve essere inoltre migliorato il feed-back fornito agli operatori del settore, facendo in modo, tra l’altro, che i ricercatori utilizzino i dati loro trasmessi. I pescatori auspicano inoltre che vengano armonizzate le modalità di esecuzione dei controlli da parte degli Stati membri. A questo proposito il regolamento di base prevede di definire a livello normativo pratiche e livelli di attività di riferimento (analisi comparativa o benchmarking). Ciò faciliterà l’operato dell’Agenzia europea di controllo della pesca ma non impedisce che al contempo venga portata avanti una riflessione sul grado di dettaglio da perseguire in tale approccio normativo e sullo sviluppo di altre metodologie basate su raccomandazioni, cooperazione e scambio di buone pratiche. Le risorse esterne costituiscono un problema specifico. - Poiché ciascuna parte contraente nei negoziati multilaterali (organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali della pesca (ORP)) o bilaterali (tra la Comunità europea e un paese terzo o un gruppo di paesi terzi) può avere il proprio punto di vista, che l’Unione europea non può modificare, è stato suggerito di definire, per tipo di accordo, per regione estesa o tipo di pesca, una strategia di medio termine che garantisca la coerenza dell’azione comunitaria per realizzare una pesca sostenibile difendendo al contempo gli interessi comunitari. - Nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca, la difesa di principi omogenei definiti a livello comunitario permetterà di consolidare la posizione europea e conseguire più agevolmente obiettivi definiti. Benché gli obblighi della Comunità in quanto parte contraente o cooperante siano chiaramente definiti, il loro recepimento nel diritto comunitario implica l’avviamento di procedure lunghe e complesse. Si deve riflettere quindi sulla possibilità di adottare procedure semplificate. - Per quanto riguarda le relazioni bilaterali (accordi di partenariato), la progressiva definizione di quadri normativi standardizzati, senza peraltro rimettere in causa la possibilità di tener conto della situazione particolare dei tipi di pesca presi in esame, come pure il miglioramento delle procedure di negoziato e di follow-up, contribuirà a facilitare l’azione della Comunità europea, degli operatori del settore e degli Stati membri, anche nell’ambito di altre politiche europee. 4. RISCHI DA PREVENIRE E DIFFICOLTÀ DA ANTICIPARE Il rischio principale riguarda una possibile sopravvalutazione della portata delle semplificazioni che è ragionevole attendersi e una sottovalutazione dei mezzi e degli sforzi necessari. La politica comune della pesca, quale è oggi, non può essere rimpiazzata a breve termine da un dispositivo radicalmente più semplice. La complessità ha in molti casi ragioni strutturali. La situazione attuale di sovraccapacità e di sfruttamento eccessivo delle risorse è un fattore rilevante di complessità che continuerà a pesare negli anni a venire. Si deve peraltro evitare che la semplificazione si traduca in un indebolimento delle attività di gestione o che offra un pretesto per rifiutare l’adozione di nuove misure rese necessarie dal contesto e dalla sua evoluzione. Esiste inoltre il rischio che la semplificazione, oggetto all’inizio di molti sforzi e attenzioni, perda rapidamente il proprio carattere prioritario e che le ragioni alla base dell’attuale eccesso di complessità riprendano il sopravvento. Si dovrà fare in modo, inoltre, che il legislatore accordi carattere prioritario all’imperativo della semplicità: a questo proposito, l’attuazione dell’accordo interistituzionale - “Legiferare meglio” (e in particolare il miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio e del Parlamento europeo per l’esame delle proposte legislative) e dell’accordo interistituzionale sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria forniscono una solida base[12]. Oltre ai rischi di carattere generale testé citati devono essere considerati i limiti intrinseci di alcuni strumenti di semplificazione proposti in precedenza. Un ricorso più diffuso alle TI, ad esempio, potrebbe aumentare le difficoltà di chi non ha sufficiente pratica degli strumenti informatici, mentre certe procedure potrebbero rivelarsi sproporzionate per pescherecci di piccole dimensioni. L’impossibilità di “vincere su tutta la linea” impone di operare scelte e accettare compromessi. A titolo di esempio, la semplificazione presuppone una mobilizzazione dei servizi interessati, a cominciare dalla DG Pesca. I servizi in questione non potranno dedicarsi integralmente e simultaneamente alla realizzazione di migliorie, che daranno frutti immediati ma parziali, e di riforme globali, che daranno i loro frutti solo a lungo termine. 5. NELL’IMMEDIATO: PREPARAZIONE DI UN PIANO D’AZIONE La semplificazione della politica comune della pesca e una sua migliore attuazione necessitano di una strategia globale, elaborata per durare nel tempo. Alcune azioni potrebbero e dovrebbero dare frutti in tempi rapidi. Altre, invece, avranno una forte incidenza solo progressivamente. Diversi interventi necessitano di una fase di sperimentazione, altri di una riflessione preliminare. In questo quadro si impone l’adozione di un piano pluriennale, il cui contenuto non può essere stabilito fin d’ora nei dettagli, perché la sua preparazione necessita di riflessioni e dibattiti di ampia portata. Ciò non impedisce, tuttavia, di evocare alcuni principi guida per la sua preparazione. I progetti sviluppati nell’ambito della politica comune della pesca dovranno innanzitutto inserirsi nel processo globale di semplificazione dell’acquis comunitario e basasi sull’accordo interistituzionale del dicembre 2003. Il piano potrà avere una durata prossima ai cinque anni, prevedendo in ogni caso un riesame di metà percorso. Il piano dovrebbe contemplare azioni da realizzarsi nell’immediato che, pervenendo rapidamente a risultati concreti, permetterebbero di avviare una dinamica positiva. Esso dovrebbe prevedere inoltre azioni di medio e lungo termine per garantire che l’obiettivo della semplicità resti costantemente presente. La preparazione del piano presupporrà una concertazione diffusa, sia con gli Stati membri che con gli operatori del settore e le altre parti interessate, per definire gli atti e gli articoli bisognosi di semplificazione, le modalità pratiche e soluzioni diverse rispetto alla normativa esistente. A tal fine i servizi della Commissione hanno elaborato un documento di lavoro che elenca una prima serie di azioni auspicabili e che dovrebbe fungere da guida per i dibattiti, incanalandoli verso progetti concreti. Il piano che ne scaturirà dovrà essere adeguato ai mezzi disponibili e realizzabile in tempi ragionevoli. Esso non potrà contenere tutte le azioni auspicabili in termini assoluti e neppure quelle menzionate nel documento citato in precedenza. Ogni azione prevista dovrà essere oggetto di analisi per valutarne l’apporto, mettere in risalto gli ostacoli e rischi di fallimento e le risorse umane necessarie. Per ogni azione approvata dovranno essere precisati il ruolo dei partecipanti e le scadenze. I contributi degli Stati membri saranno necessari per mettere a punto un piano d’azione efficace. Ciò vale altresì per tutti gli altri attori, a partire dagli operatori professionali, il cui parere riveste un’importanza fondamentale per individuare le priorità. Il contributo delle strutture consultive, in particolare dei consigli consultivi regionali e del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, dovrà essere attivamente sollecitato. Le consultazioni necessarie per mettere a punto il piano d’azione per la pesca potrebbero essere concentrate all’inizio del 2005 così da poter presentare il piano quanto prima nel corso dello stesso anno. 6. CONCLUSIONI L’avvio delle discussioni sulla possibilità di semplificare la politica comune della pesca dimostra che si tratta di un aspetto pertinente e rilevante. I dibattiti hanno indicato che le aspettative sono elevate ma che lo sono anche le difficoltà da superare e hanno evidenziato che è possibile apportare migliorie notevoli alla politica comune della pesca ma che, a tal fine, sono necessari una grande disponibilità e un impegno prolungato da parte del settore nel suo insieme. È necessario a questo punto sostenere tale disponibilità e passare all’azione per dare vita a una dinamica collettiva che si traduca rapidamente in risultati concreti, creando al contempo i presupposti necessari per migliorare e semplificare, in modo permanente, il contesto normativo della politica comune della pesca. [1] COM(2002) 278 del 6 giugno 2002. [2] L’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, firmato il 16 dicembre 2003 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, ha come obiettivo precipuo migliorare la qualità della legislazione comunitaria e il suo recepimento nei dispositivi giuridici nazionali. Esso fornisce esempi di buone pratiche ( best practices ) e fissa nuovi obiettivi e impegni. I suoi elementi portanti sono finalizzati a migliorare la trasparenza e il coordinamento tra istituzioni, a definire un quadro stabile per gli “strumenti alternativi”, a utilizzare maggiormente gli studi di impatto nel processo decisionale comunitario e, infine, a creare la disponibilità ( willingness ) a fissare termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale (cfr. GU C 321 del 31 dicembre 2003 , e il corrigendum, GU C dell’8 gennaio 2004 ). [3] COM(2003) 71 dell’11 febbraio 2003. Cfr. anche le due relazioni sull’attuazione dell’azione quadro: COM(2003) 623 e SEC(2003) 1085; COM(2004) 432 e SEC(2004) 774). [4] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. [5] COM(2004) 497 def. [6] Nella seconda relazione sull’attuazione dell’azione quadro del febbraio 2003 (cfr. COM(2004) 432), la Commissione distingue in particolare tre tipi d’azione: - la semplificazione (modifica contenutistica della legislazione a beneficio dei cittadini, degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche); - la riduzione di volume dei testi (consolidamento, codificazione e soppressione della legislazione obsoleta mediante ritiro o dichiarazione di obsolescenza); - l’organizzazione e la presentazione dell’ acquis (punto che interessa tutti gli elementi connessi con la presentazione e l’accessibilità delle banche dati di riferimento CELEX e EUR-Lex). [7] Le specificità del settore della pesca impongono di distinguere tra gli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e quelli che gravano sugli operatori del settore. Tuttavia, entrambi i tipi di oneri rientrano nella categoria degli oneri amministrativi (“ administrative burden ”) nell’accezione generale utilizzata presso la Commissione. [8] Comunicazione della Commissione “Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione”, COM(2002) 704. [9] Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio, relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca. GU L 256 del 3.8.2004, pagg. 17-22 . [10] http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html. [11] La Commissione intende presentare, all’inizio del 2005, una comunicazione sulla valutazione dei costi amministrativi e avviare una fase pilota per determinare se sia auspicabile adottare un approccio comune a livello dell’Unione europea. Qualora venga approvata una metodologia comune per la misurazione dei costi amministrativi, i servizi della Commissione la applicheranno quando si tratterà di valutare l’impatto di norme legislative nuove o già in vigore. [12] Progetto interistituzionale “Legiferare meglio” ( GU C 321 del 31.12.2003 , e il corrigendum, GU C dell’8 gennaio 2004 ); accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria ( GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1 ); cfr. anche la guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, Ufficio delle pubblicazioni, 2003.