52004DC0397

Relazione della Commissione - Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2002-2003 e Relazione sull'esperienza maturata a un anno dall'applicazione del nuovo strumento /* COM/2004/0397 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE - Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2002-2003 e Relazione sull'esperienza maturata a un anno dall'applicazione del nuovo strumento

Introduzione

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [1] è stato istituito a seguito delle alluvioni che hanno devastato i paesi dell'Europa centrale nell'estate 2002 ed è entrato in vigore il 15 novembre 2002 [2]. L'articolo 12 del regolamento dispone che al Parlamento europeo e al Consiglio sia presentata una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. Questa prima relazione annuale copre il periodo di 6 settimane dall'istituzione del Fondo alla fine del 2002 e l'anno 2003.

[1] Di seguito denominato "il Fondo".

[2] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione, GU L 311/3 del 14.11.2002, di seguito denominato "il regolamento".

L'applicazione del regolamento alle 15 domande di intervento presentate dal novembre 2002 [3] ne ha richiesto l'interpretazione alla luce delle circostanze concrete della catastrofe in esame. Il Consiglio ha invitato la Commissione a redigere una relazione sul metodo usato per applicare il regolamento durante il primo anno di esperienza. Occorre riservare particolare attenzione a due punti: (1) l'idoneità e giustificazione del metodo usato dalla Commissione per determinare in ciascun caso l'importo dell'aiuto e (2) il modo in cui la Commissione ha applicato i criteri specifici delle disposizioni del regolamento per la mobilitazione eccezionale del Fondo per le "catastrofi naturali" [4].

[3] Si vedano le tabelle sinottiche riportate negli Allegati 1 e 2

[4] Articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma.

La relazione riportata di seguito si compone quindi di due parti: la prima parte esamina l'attività del Fondo nel 2002 e 2003, mentre la seconda si concentra sul metodo messo a punto dalla Commissione per applicare il regolamento. Particolare attenzione è riservata ai criteri per le catastrofi naturali straordinarie e al metodo per determinare l'importo dell'aiuto.

Antefatti

1. La risposta della Commissione alle alluvioni dell'estate 2002

Nell'estate 2002 l'Europa centrale è stata devastata da alluvioni di proporzioni senza precedenti. Molte persone hanno perso la vita e i soli danni diretti provocati in Austria, Repubblica ceca e Germania, e alcune settimane dopo nel sud della Francia, ammontano a oltre 15 miliardi di euro. L'infrastruttura socioeconomica di intere regioni è rimasta sconvolta e il patrimonio naturale e culturale danneggiato.

In brevissimo tempo è emersa chiaramente l'esigenza di una risposta solidale dell'Unione europea che vada oltre l'impiego massimo consentito degli strumenti comunitari esistenti. Due settimane dopo il "vertice sulle inondazioni" di Berlino che il 18 agosto ha riunito i capi di governo dei paesi interessati, la Presidenza danese, il presidente della Commissione e altri membri della Commissione, la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio [5] Nella comunicazione la Commissione proponeva la creazione di un nuovo strumento con modalità di mobilitazione studiate in modo specifico per rispondere alle conseguenze delle principali catastrofi, attraverso la mobilitazione rapida di nuove risorse.

[5] "La risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi paesi candidati - Un'iniziativa di solidarietà", COM(2002) 481 def. del 28.8.2002

Secondo la proposta, il nuovo strumento comunitario deve integrare gli sforzi dei paesi interessati e deve essere utilizzato per coprire una porzione della spesa pubblica dovuta al disastro. Il Fondo dovrà fornire assistenza alle vittime di una zona colpita da un disastro di particolare gravità, a prescindere dal suo status nell'ambito dei Fondi strutturali. L'entità del sostegno sarà correlata alla portata del disastro, ma potrà anche prendere in considerazione la relativa prosperità delle regioni interessate.

L'azione del Fondo dovrebbe concentrarsi principalmente sulla ricostruzione a breve termine delle infrastrutture distrutte, compresi i rifugi di emergenza, e l'immediata messa in sicurezza di infrastrutture preventive danneggiate, quali dighe e argini. Il denaro proveniente dal Fondo verrebbe assegnato su richiesta del paese colpito, quale sovvenzione di assistenza globale. I disastri con dimensioni tali da giustificare un intervento e livello europeo e la quantità di aiuti saranno decisi all'autorità di bilancio su proposta della Commissione. L'attuazione della sovvenzione avverrà svolta sotto la responsabilità del paese e delle regioni interessate. Il Fondo sarà soggetto alle usuali norme comunitarie in materia di aiuti finanziari, comprese le questioni legate al controllo.

Come esposto a Berlino, il Fondo doveva essere istituito in modo da essere operativo nel più breve tempo possibile e, in una prima fase, mettere a disposizione almeno 500 milioni di euro. Inoltre, il Fondo poteva essere esteso ai paesi impegnati nei negoziati di adesione.

Alla riunione straordinaria del 29 agosto 2002 convocata dalla Presidenza danese, i rappresentanti degli Stati membri hanno caldeggiato all'unanimità l'idea di creare uno strumento comunitario specifico per rispondere alle conseguenze delle principali catastrofi, attraverso la mobilitazione rapida di nuove risorse. Anche il Parlamento europeo ha espresso pieno sostegno all'istituzione di tale strumento e ha promesso di valutare le proposte con la massima sollecitudine.

Per completezza è opportuno ricordare che tra il 1977 e il 1997 il bilancio comunitario conteneva una linea specifica per lo stanziamento di aiuti di emergenza destinati alle popolazioni della Comunità vittime di disastri principalmente naturali [6]. In media la dotazione annua di tale linea di bilancio era cinque milioni di euro. In seguito a ripetute critiche del Parlamento circa l'assenza di giustificazione di un'assegnazione di fondi permanente e considerata l'imprevedibilità delle spese associate a eventi straordinari nonché l'assenza di una base giuridica in tal senso, la Commissione ha smesso di proporre la linea di bilancio a partire dal 1998. Inoltre, le limitate risorse finanziarie a disposizione nella maggior parte dei casi determinavano un aiuto comunitario di natura puramente simbolica, fatto contestato dal Parlamento per ragioni di sussidiarietà.

[6] Linea di bilancio B4-3400, "Aides d'urgence à des populations de la Communauté victimes de catastrophes".

2. Il regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Il 18 settembre 2002, meno di tre settimane dopo la pubblicazione della comunicazione, la Commissione ha presentato una proposta per la creazione del nuovo Fondo di solidarietà dell'Unione europea [7] in base all'articolo 159, terzo comma del trattato, che richiede l'adozione all'unanimità in Consiglio e la Consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, e in base all'articolo 308 del medesimo trattato, che richiede l'unanimità in Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo.

[7] Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2002) 514 def. del 18 settembre 2002.

In Consiglio, la proposta è stata discussa da un gruppo ad hoc costituito prevalentemente da membri del comitato del bilancio. Le discussioni sono state caratterizzate dal desiderio di manifestare solidarietà e adottare il nuovo strumento in tempo utile per mobilitare il Fondo a favore dei quattro disastri all'origine della sua istituzione entro la fine dell'anno. Inoltre, si è ritenuto che, in applicazione del principio di sussidiarietà, il nuovo strumento doveva essere usato solo in ultima istanza e che era opportuno promuovere misure di salvaguardia per prevenirne l'uso frequente.

Parallelamente la Commissione ha negoziato la revisione dell'accordo interistituzionale con il Consiglio e il Parlamento al fine di rendere disponibili le risorse di bilancio necessarie. L'accettazione da parte del Parlamento della base giuridica- ovverosia il regolamento del Consiglio - costituiva un prerequisito de facto per la sua accettazione.

La relazione Berend [8], che esprime il sostegno del Parlamento per la proposta della Commissione, è stata adottata in seduta plenaria l'8 ottobre 2002. Sono seguite una risoluzione favorevole del Comitato delle regioni [9] e un parere favorevole del Comitato economico e sociale europeo [10].

[8] Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo A5-0341/2002 def.

[9] Risoluzione del Comitato delle regioni in merito alle recenti inondazioni in Europa e all'istituzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, CdR 294/2002 def. del 10 ottobre 2002.

[10] Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea", CESE 1185/2002 del 25 ottobre 2002.

In seguito al trilogo (cfr. capitolo 3 di seguito) del 7 novembre 2002, sono state introdotte alcune modifiche alla proposta della Commissione, le più importanti delle quali sono:

- Il campo di applicazione del Fondo è stato limitato "principalmente" a gravi catastrofi naturali invece che a gravi catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali come proposto dalla Commissione;

- La soglia delle catastrofi gravi è stata significativamente innalzata da danni stimati a oltre 1 miliardo di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,5% del reddito nazionale lordo (RNL) del paese colpito, a danni stimati a oltre 3 miliardi di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6 % del RNL di detto Stato;

- I criteri per la mobilitazione eccezionale del Fondo per i disastri regionali in cui i danni rimangono inferiori alla soglia (i cosiddetti criteri qualitativi) sono stati sensibilmente inaspriti e la dotazione annuale complessiva per tali sovvenzioni limitata a 75 milioni di euro. La formulazione alquanto aperta della proposta ("In circostanze eccezionali può essere considerata ammissibile anche una catastrofe che ha colpito una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato") è stata sostituita con:

- "...potrebbe altresì beneficiare dell'intervento del Fondo [...] una regione colpita da una catastrofe straordinaria, principalmente una catastrofe naturale, che abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. L'intervento totale ai sensi del presente comma è limitato a non più del 7,5 % della dotazione annua del Fondo. Si presterà particolare attenzione alle regioni distanti o isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. La Commissione esamina col massimo rigore le richieste presentate ai sensi del presente comma";

- Il termine per la presentazione delle domande è stato esteso da due mesi a 10 settimane;

- Le operazioni ammissibili sono rimaste sostanzialmente invariate, ma è stata introdotta una disposizione in base alla quale i pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili;

- Le autorità regionali e locali sono state escluse dalla partecipazione, insieme alla Commissione e allo Stato beneficiario, all'accordo per l'attuazione della sovvenzione;

- Il periodo di attuazione della sovvenzione è stato ridotto da due anni a uno;

- La disposizione secondo cui, in casi eccezionali, la Commissione poteva proporre una sovvenzione supplementare quando i danni arrecati dalla catastrofe fossero risultati significativamente superiori rispetto alla valutazione iniziale è stata scartata e sostituita con una disposizione che contempla il caso opposto, ovverosia una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, in base alla quale lo Stato beneficiario deve rimborsare l'importo corrispondente della sovvenzione.

Il nuovo regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato adottato dal Consiglio l'11 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 15 novembre, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

3. Aspetti legati al bilancio: finanziare la solidarietà

Per consentire l'uso del nuovo Fondo, che è mobilitato con fondi non inclusi nel normale bilancio comunitario, sono state necessarie due operazioni: istituire una procedura e uno strumento finanziario per rendere disponibile il denaro e definire una linea di bilancio a cui trasferire il denaro per l'attuazione.

Attraverso la creazione di un nuovo strumento di flessibilità per le catastrofi è stato possibile affrontare circostanze impreviste ed eccezionali mantenendo il massimale delle prospettive finanziarie complessive di Berlino. Il nuovo strumento è stato istituito tramite la revisione dell'Accordo interistituzionale, raggiunto al trilogo del 7 novembre 2002, nel quale sono state definite le norme per la sua mobilitazione. Tali norme prevedono che la somma totale mobilitata annualmente non deve eccedere 1 miliardo di euro, sopra i massimali delle relative rubriche delle prospettive finanziarie, limitando il ricorso alle riserve necessarie solo ai casi di mobilitazione.

Le nuove linee di bilancio sono state inserite nella Rubrica 3 (linea di bilancio B2-400) delle Prospettive finanziarie (azioni interne) e nella Rubrica 7 (linea di bilancio B7-090) per i paesi impegnati nei negoziati di adesione.

Parte 1: relazione annuale per il periodo 2002-2003

1. Attuazione del Fondo nel 2002

Mentre era ancora impegnata a negoziare la proposta di regolamento con il Consiglio e il Parlamento europeo, la Commissione, in stretta collaborazione con le autorità di Austria, Repubblica ceca, Francia e Germania, predisponeva in via non ufficiale la mobilitazione del Fondo per questi paesi. Le richieste di intervento sono state ricevute e valutate in modo informale e, dove necessario, sono state richieste ulteriori informazioni.

Analogamente sono stati messi a punto i modelli per le decisioni di concessione di aiuti e gli accordi di attuazione standardizzati, nonché un metodo per determinare l'importo delle sovvenzioni (cfr. Parte 2, capitolo 3).

In questo modo, è stato possibile proporre al Parlamento e il Consiglio in qualità di autorità di bilancio un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo per la mobilitazione del Fondo appena due giorni dopo l'adozione del regolamento [11]. Le richieste sono state riassunte nel modo seguente (cfr. tabella sinottica riportata nell'Allegato 1):

[11] Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 5/2002 per l'esercizio 2002, SEC(2002) 1221 def. del 13.11.2002

"Germania: i primi danni provocati dalle inondazioni sono stati registrati il 10 agosto 2002. Oltre 337 000 persone e 10 000 imprese sono rimaste coinvolte direttamente, ed è stato necessario evacuare oltre 100 000 persone. Le regioni colpite con maggiore severità sono Sassonia e Sachsen-Anhalt. I danni totali stimati ammontano a 9 151 milioni di euro, di cui circa 5 000 milioni di euro sono pubblici. Allo stato attuale le autorità tedesche dichiarano di non poter fornire indicazioni sulla copertura assicurativa. I danni alle infrastrutture pubbliche ammontano a oltre 3 300 milioni di euro. Il costo delle operazioni di cui all'articolo 3 del regolamento è calcolato a circa 1 500 milioni di euro.

Austria: i primi danni provocati dalle inondazioni risalgono al 6 agosto 2002. Le regioni maggiormente colpite sono Austria inferiore, Austria superiore e Salisburgo. Oltre 200 000 persone e 2 400 imprese sono rimaste coinvolte. I danni totali stimati ammontano a 2 939 milioni di euro, di cui circa 1 448 milioni di euro sono pubblici. La richiesta austriaca non contiene informazioni sulla copertura assicurativa. I danni alle infrastrutture pubbliche ammontano a quasi 600 milioni di euro.

Repubblica ceca: i primi danni provocati dalle inondazioni si sono registrati il 5 agosto 2002. I danni totali stimati ammontano a 2 341 milioni di euro, di cui circa 770 milioni di euro sono pubblici. Si calcola che 800-1000 milioni di euro siano coperti da assicurazione. Altre fonti comunitarie dovrebbero contribuire a coprire i danni in ragione di 51 milioni di euro (PHARE, ISPA, SAPARD). Inoltre, è previsto un prestito BEI di fino a 400 milioni di euro.

Francia: le alluvioni torrenziali si sono verificate nella regione Languedoc-Roussillon l'8 e il 9 settembre 2002. La zona maggiormente sinistrata è stato il dipartimento del Gard, al quale è limitata la richiesta francese. In questo dipartimento i primi danni provocati dalle inondazioni risalgono all'8 settembre 2002. I municipi colpiti sono 295 su 353, pari al 94% della popolazione del Gard. 8000 famiglie sono rimaste senza tetto. I danni totali stimati ammontano a 834,5 milioni di euro, di cui circa 275 milioni di euro sono pubblici. Allo stato attuale le autorità francesi dichiarano di non poter fornire indicazioni sulla copertura assicurativa (sono state registrate 50 000 richieste di indennizzo da parte di persone fisiche o imprese). I danni alle infrastrutture pubbliche ammontano ad oltre 200 milioni di euro. Il costo delle operazioni di cui all'articolo 3 del regolamento è calcolato a circa 225 milioni di euro, la maggior parte dei quali sono destinati alle infrastrutture".

Mentre Austria, Repubblica ceca e Germania rientravano nei criteri della "grave catastrofe", per l'alluvione in Francia è stata proposta la classificazione in base al criterio della "catastrofe regionale".

Attraverso il metodo messo a punto dalla Commissione per determinare in modo equo l'importo degli aiuti (illustrato in maniera dettagliata nella Parte 2), esaminando in particolare l'importo dei danni totali e la relativa prosperità del paese beneficiario, sono stati proposti e decisi i seguenti importi:

Austria // 134 milioni di euro

Repubblica ceca // 129 milioni di euro

Francia // 21 milioni di euro

Germania // 444 milioni di euro

Totale 2002 // 728 milioni di euro

Il 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato senza modifiche il bilancio rettificativo.

L'11 dicembre le quattro decisioni di contributo sono state firmate dal signor Barnier in nome della Commissione.

Contemporaneamente la Commissione ha negoziato l'attuazione delle sovvenzioni con i quattro paesi in base ad accordi modello definiti in precedenza. Gli accordi mirano a stabilire una serie di disposizioni per tutelare l'interesse finanziario della Comunità, in particolare in materia di controllo finanziario. Indicano le autorità dello stato beneficiario responsabili di attuare la sovvenzione e definiscono i tipi di operazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento per i quali il beneficiario intende usare la sovvenzione. Nel caso dei paesi candidati, l'accordo di attuazione comprende le disposizioni della decisione di contributo che non è direttamente applicabile a loro in quanto non sono ancora Stati membri.

In occasione del Consiglio europeo del 12 dicembre, il signor Barnier e i ministri degli esteri di Austria, Francia e Germania hanno firmato gli accordi di attuazione. L'accordo di attuazione con la Repubblica ceca è stato firmato a Bruxelles dal signor Barnier il 18 dicembre e il 19 dicembre dal ministro delle finanze ceco a Praga. I pagamenti sono stati eseguiti integralmente nei giorni successivi.

Sebbene il regolamento non preveda azioni di monitoraggio specifiche, spetta alla Commissione valutare regolarmente le attività di cui è responsabile a livello politico e di bilancio. Si è quindi ritenuto importante verificare sul posto lo stato di attuazione. A tal fine, nel 2003 sono state effettuate visite in tutti i paesi beneficiari e nelle regioni maggiormente colpite (Berlino, Dresda, Vienna e Praga in maggio e Nîmes in luglio). Le visite avevano un duplice obiettivo: da un lato, consentire ai beneficiari di sollevare questioni per le quali ritenevano necessaria la guida della Commissione e, dall'altro, permettere alla Commissione di verificare l'idoneità del sistema di attuazione e se i progressi erano sufficienti da lasciar prevedere l'attuazione completa delle sovvenzioni nell'anno a disposizione. La Commissione ha inoltre chiesto e ottenuto le relazioni sullo stato di avanzamento redatte a uso interno dalle autorità di attuazione.

2. Attuazione del Fondo nel 2003

Nel 2003, la Commissione ha ricevuto complessivamente 10 nuove richieste per la mobilitazione del Fondo (cfr. tabella riassuntiva dell'Allegato 2) [12].

[12] La presente relazione si limita sostanzialmente ai casi decisi durante il periodo in esame. Gli altri casi saranno descritti in modo più dettagliato nella relazione relativa all'anno in cui è stata pronunciata la decisione in merito.

Nel luglio 2003, la Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo per la seconda volta [13] a favore di un pacchetto di catastrofi avvenute in Italia (eruzione dell'Etna e terremoti in Molise e Puglia) e Spagna (naufragio del Prestige e relativo inquinamento da idrocarburi). Mentre il pacchetto era ancora in discussione, la Commissione ha proposto altresì di mobilitare il Fondo per gli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2003 in Portogallo [14]. Le due proposte sono state successivamente unificate in un unico bilancio rettificativo [15]. Le ragioni fondamentali dietro la proposta di mobilitare il Fondo sono riportate di seguito [16]:

[13] Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 5 per l'esercizio 2003, SEC(2003) 886 def. del 30.7.2003.

[14] Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 6 per l'esercizio 2003, SEC(2003) 1059 def. del 25.9.2003.

[15] Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2003, GU L 310/1 del 26.11.2003

[16] Per la versione integrale del testo, si veda PPBR 5/2003.

Marea nera del Prestige: Il 13 gennaio 2003 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di mobilitare il Fondo in seguito al disastro causato dall'affondamento della petroliera Prestige iniziato il 19 novembre 2002. La catastrofe non era di origine naturale e non rientrava pertanto nel campo d'applicazione principale del Fondo. Le autorità spagnole hanno tuttavia dimostrato che le specifiche circostanze di questo disastro - in particolare l'entità e la natura del danno causato, l'incertezza sul momento in cui potrà essere trovata una soluzione per eliminare la fonte del continuo inquinamento, e gli effetti negativi a lungo termine nella regione colpita - sono tali da poter giustificare la mobilitazione del Fondo. I servizi della Commissione hanno ritenuto che il danno diretto dovesse essere stimato a 436 milioni di euro (cifra corretta in modo da riflettere gli indennizzi per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi e deducendo alcuni danni indiretti dalla cifra presentata inizialmente). Nel caso particolare del Prestige verificare se sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti dal regolamento sulle "catastrofi regionali" presentava una difficoltà oggettiva. Poiché l'inquinamento colpiva direttamente soprattutto il mare e le spiagge, è risultato difficile fornire una definizione accettabile della "regione colpita" conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento, e verificare se sia stata interessata "la maggior parte della popolazione" residente nell'area. D'altro lato, la catastrofe ha avuto ripercussioni profonde e durevoli sulle condizioni di vita e la stabilità economica dell'area vicino alla costa, dov'è concentrata gran parte della popolazione delle quattro regioni autonome. Questi effetti hanno inciso sull'economia nel suo insieme, ma pesano anche sulle condizioni di vita di un gran numero di persone. Per tali ragioni la Commissione ha concluso che nella fattispecie - tenuto conto delle circostanze e del carattere straordinari del disastro e delle ripercussioni negative chiaramente dimostrate - il regolamento è d'applicazione. L'intervento del Fondo di solidarietà era pertanto giustificato.

Terremoto in Molise e in Puglia: la catastrofe è iniziata il 31 ottobre 2002. La domanda è stata presentata il 13 gennaio 2003 entro il periodo retroattivo di cui all'articolo 13 del regolamento. La catastrofe era di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del Fondo. Il danno diretto è stato stimato a 1 558 milioni di euro. La regione colpita dal disastro è stata chiaramente identificata e comprende 65 comuni nella provincia di Campobasso (Molise) e 14 comuni nella provincia di Foggia (Puglia). Il danno sopra menzionato riguarda esclusivamente il territorio definito come regione colpita. La popolazione della regione così definita conta 243 000 abitanti, di cui la grande maggioranza è stata direttamente colpita. Se in generale non appare giustificato mobilitare il Fondo per catastrofi regionali che colpiscono aree geografiche o popolazioni non di livello significativo, questo aspetto va esaminato caso per caso in relazione anche all'entità relativa del danno e alla gravità delle ripercussioni. Nella fattispecie l'entità considerevole del danno diretto e il carattere piuttosto isolato dell'area giustificano la conclusione che è stato raggiunto un livello significativo. Sono state dimostrate profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione. La regione colpita - anche se non classificata come "distante" - è caratterizzata dalla sua ubicazione piuttosto isolata. Le autorità italiane hanno dimostrato che gli effetti del terremoto nell'area colpita, che già prima della catastrofe si presentava come particolarmente sfavorita e socialmente frammentata, sono stati di una tale gravità da poter giustificare il ricorso al Fondo.

Eruzione dell'Etna: la richiesta è stata presentata il 13 gennaio 2003 entro il periodo retroattivo di cui all'articolo 13 del regolamento in seguito all'eruzione dell'Etna iniziata il 26 ottobre, ai terremoti che l'hanno seguita e alla pioggia di cenere che è durata diversi mesi. La catastrofe era di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del FSUE. I servizi della Commissione hanno ritenuto che il danno diretto complessivo dovesse essere stimato a 849 milioni di euro (cifra corretta deducendo i danni indiretti non ammissibili). La regione colpita dal disastro è stata identificata come la provincia di Catania con una popolazione di 1.069.000 abitanti, di cui 920.000 (86%) sono stati direttamente colpiti. Le conseguenze delle scosse sismiche e della lava hanno interessato, in 14 comuni, 160 000 persone, rendendo insicure 3000 abitazioni e una serie di edifici pubblici e provocando gravi danni stimati a 590 milioni di euro alle proprietà private e a edifici e infrastrutture pubblici. Le ripercussioni profonde e durevoli sulle condizioni di vita e la stabilità economica della regione sono dovute: (i) alla persistenza dell'attività sismica ed eruttiva per diversi mesi, e (ii) all'ampiezza dei lavori di riparazione - la cui durata prevista era superiore ai due anni - e di valutazione degli effetti sulla salute dell'esposizione alle ceneri. La perdita economica prevista di 3 miliardi di euro lasciava pertanto presagire ripercussioni sull'economia siciliana nell'insieme. Le perdite nel settore agricolo, che costituisce la risorsa economica principale della provincia di Catania dando lavoro a più di 30 000 persone, sono stimate al 50% della campagna attuale. Il rallentamento generale dell'economia è dell'ordine del 35% e le prenotazioni turistiche, vitali per l'economia dell'isola, hanno registrato dei cali fino a un massimo dell'80%. Particolarmente dannosa è da considerarsi la chiusura o la ridottissima attività dello scalo aeroportuale di Catania. Le condizioni di vita e l'economia dell'isola, e quindi anche della provincia di Catania, sono caratterizzate da un'ubicazione distante, un'accessibilità limitata e un parziale isolamento rispetto ai centri dell'economia italiana, fattori che rendono l'economia siciliana particolarmente vulnerabile.

Incendi boschivi in Portogallo: il disastro ha avuto inizio il 20 luglio 2003. La richiesta ufficiale è pervenuta il 13 agosto 2003 entro il termine previsto dal regolamento ed è stata completata con informazioni aggiuntive ricevute il 22 agosto. La catastrofe è stata provocata dall'elevato numero di incendi di grandi dimensioni che hanno colpito zone boschive e rurali, a causa delle temperature elevate e del ridotto tasso di umidità atmosferica. Gli incendi sono costati la vita a 18 persone. Si stima che abbiano distrutto 270 000 ettari di foresta e 25 000 ettari di terreno agricolo, provocando perdite di profitti e di stipendi a circa 45 000 persone. Il danno diretto per il Portogallo è stato valutato a 946,489 milioni di euro. Poiché tale importo supera lo 0,6% dell'RNL portoghese (supera cioè 718,120 milioni di euro) la catastrofe si qualifica come "catastrofe grave" nel senso inteso dal regolamento 2012/2002. Il costo delle operazioni di urgenza essenziali ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento è stato stimato a 79,579 milioni di euro.

La mobilitazione dei seguenti importi è stata proposta e decisa secondo il metodo consolidato:

// Importo della sovvenzione

Italia - Terremoto in Molise/Puglia // 30,826 milioni di euro

Italia - Eruzione dell'Etna // 16,798 milioni di euro

Spagna - Prestige // 8,626 milioni di euro

Portogallo - Incendi boschivi // 48,539 milioni di euro

Totale // 104,789 milioni di euro

Un'ulteriore richiesta dell'Italia in merito alle gravi alluvioni che hanno colpito diverse regioni nel nord del paese è stata rifiutata poiché non è pervenuta entro il termine di 10 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe. Inoltre, le informazioni fornite non erano sufficienti per verificare se le alluvioni rientravano nei criteri delle "catastrofi regionali straordinarie".

L'8 ottobre 2003 il bilancio rettificativo è stato adottato dal Parlamento europeo senza modifiche. Le decisioni di contributo per il Portogallo, i due casi italiani e la Spagna sono state firmate dal signor Barnier in nome della Commissione rispettivamente il 17 novembre, il 5 dicembre e il 12 dicembre 2003.

Il 17 novembre l'accordo di attuazione con il Portogallo è stato firmato a Bruxelles dal signor Barnier e dal Sottosegretario di Stato portoghese per gli affari europei. La sovvenzione è stata versata per intero nei giorni successivi. Nel caso di Italia e Spagna, la firma degli accordi (procedura scritta) era in fase di perfezionamento durante l'elaborazione della relazione.

Nel periodo in esame le decisioni finali in merito ai cinque casi ricevuti nel 2003 erano ancora pendenti [17]:

[17] La Commissione si è pronunciata in merito a questi casi il 9 marzo 2004, cfr. tabella sinottica riportata nell'Allegato 2.

Due si basavano sul criterio di "grave catastrofe": la catastrofe avvenuta a Malta in seguito alle tempeste e le inondazioni di settembre e la richiesta della Grecia relativa alle condizioni meteorologiche estreme registrate nei mesi invernali 2002/2003.

In settembre, la Francia ha presentato un'altra richiesta basata sul criterio di catastrofe regionale in relazione agli incendi boschivi che hanno devastato diverse parti nel sud-est del paese e in Corsica nel luglio e agosto 2003.

La richiesta spagnola in merito agli incendi boschivi dell'estate in un primo momento si è basata sul criterio di catastrofe regionale straordinaria, che la Commissione non ha ritenuto soddisfatto. Durante l'elaborazione della relazione, i servizi della Commissione erano impegnati a verificare se le prove fornite consentono di applicare il criterio del "paese limitrofo" agli incendi nelle province limitrofe del Portogallo.

In novembre l'Italia ha presentato un'altra richiesta in base al "criterio della catastrofe regionale" per l'alluvione in Friuli Venezia-Giulia.

Parte 2: modalità di applicazione del regolamento

A fine novembre 2003, ovverosia nel primo anno di applicazione, la Commissione ha ricevuto in totale 14 richieste di mobilitare il Fondo di solidarietà. Di queste, cinque erano basate sul criterio principale di "grave catastrofe naturale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento [18], una, quella in merito agli incendi boschivi scoppiati in Spagna nel 2003, sul criterio di "paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma e le restanti otto [19], ovverosia la maggior parte dei casi, sul criterio della "catastrofe regionale" a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento. solo una catastrofe, la marea nera prodottasi in seguito al naufragio del Prestige, era di origine non naturale. In ciascun caso, la Commissione ha valutato se sussistevano le condizioni per mobilitare il Fondo indicate nel regolamento.

[18] Nel 2002: alluvioni Austria, Germania e Repubblica ceca; nel 2003: incendi boschivi in Portogallo, inondazioni e tempeste a Malta.

[19] Nel 2002: alluvioni nel dipartimento del Gard, in Francia; nel 2003: alluvioni nell'Italia settentrionale, eruzione dell'Etna, terremoto in Molise e Puglia, condizioni atmosferiche estreme in Grecia, naufragio del Prestige in Spagna, incendi boschivi in Francia e alluvioni in Friuli Venezia-Giulia.

Per le catastrofi gravi, il regolamento prevede un unico criterio di ammissibilità decisivo: l'importo del danno provocato. Questo ha permesso alla Commissione di completare la propria analisi in tempi molto brevi. In tutti gli altri casi che chiedevano la mobilitazione straordinaria del Fondo, invece, è stato necessario ricorrere a una valutazione molto più dettagliata e invitare il paese richiedente a presentare informazioni aggiuntive, allungando notevolmente i tempi. Ulteriori ritardi sono attribuibili alla necessità, in alcuni casi, di tradurre le richieste e le successive informazioni prima di poterle esaminare.

La valutazione delle richieste ha evidenziato l'esigenza di interpretare alcune nozioni chiave introdotte dal regolamento per garantirne l'applicabilità nella pratica. La Commissione ha applicato il regolamento secondo quanto descritto nel Capitolo 1 riportato di seguito, non ultimo per riservare un trattamento equo a tutti i casi come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento. Analogamente, per garantire detto trattamento equo, è stato necessario mettere a punto un metodo in merito a come determinare l'importo dell'aiuto una volta verificato che una catastrofe può beneficiare del Fondo di solidarietà. Il metodo ideato dalla Commissione e il relativo fondamento logico sono illustrati nel Capitolo 3.

1. Nozioni generali

Di seguito sono riportate le seguenti nozioni per le quali è stata riscontrata l'esigenza di una definizione più precisa:

Natura della catastrofe

Il Fondo dovrebbe "intervenire principalmente qualora si verifichi ... una catastrofe naturale grave" (Art. 2.1)

Anche se non sono escluse le catastrofi di origine non naturale, il regolamento riserva le sovvenzioni a titolo del Fondo "principalmente" agli eventi naturali. In altre parole, le catastrofi non naturali possono beneficiare del Fondo di solidarietà ma a tale scopo occorre una giustificazione speciale. Questo criterio è stato introdotto nel regolamento per evitare, tra l'altro, conflitti con il principio "chi inquina paga" e non compromettere la responsabilità giuridica per i danni provocati. Se uno stato richiede il contributo del Fondo per un incidente di origine non naturale, deve fornire ragioni che ne giustifichino l'intervento (ad esempio il fallimento della parte responsabile). Il fatto che la parte responsabile non fosse assicurata in modo sufficiente non è ritenuto una ragione sufficiente.

Soglia dei danni

Per essere considerate "gravi", le catastrofi devono provocare danni per oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6 % del RNL. Le catastrofi di entità inferiore sono ammissibili solo in base ai criteri del "paese limitrofo" o della "catastrofe regionale" (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 di seguito).

Cumulazione di eventi

Il regolamento riguarda eventi separati, ovverosia la singola catastrofe. Non è ammessa la cumulazione di più eventi, magari di natura diversa, durante un periodo di tempo prolungato. Per questo motivo le autorità greche sono state invitate a riesaminare una domanda, inizialmente basata sul criterio della "grave catastrofe", relativa a numerosi eventi provocati da condizioni atmosferiche estreme (gelate, nevicate intense, tempeste, ecc.) nell'arco di tre mesi al fine di verificare se i singoli eventi potevano qualificarsi come catastrofe regionale straordinaria [20].

[20] Durante l'elaborazione della relazione, la decisione formale della Commissione in merito al caso in oggetto era ancora pendente.

Più eventi della stessa natura che si verificano in un periodo di tempo relativamente breve non superiore ad alcune settimane possono essere accettati come singola grave catastrofe purché imputabili alla medesima causa (e non semplicemente simile), anche se interessano regioni diverse di un unico paese. Questo ragionamento è stato applicato al caso degli incendi boschivi scoppiati in Portogallo nell'estate 2003. Ciononostante, le condizioni da soddisfare in base al criterio della "catastrofe regionale" sono diverse da quelle applicabili alle catastrofi gravi. Per questo motivo non è ammessa la cumulazione di eventi dispersi a livello geografico come un'unica catastrofe ragionale, anche se la natura di tali eventi coincide.

Calcolo della soglia

"Danni stimati a oltre 3 miliardi di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6 % del RNL di detto Stato" (Art. 2.2, comma 1)

Per riflettere i prezzi 2002, la Commissione applica un deflatore alla cifra di 3 miliardi. Il deflatore più recente, basato sull'evoluzione macroeconomica dell'Unione, usato nel bilancio comunitario per il 2003 è 1,8%. 3 miliardi a prezzi 2002 corrispondono quindi a 3,054 miliardi a prezzi 2003 (3 x 1,018).

Per il reddito nazionale lordo (RNL), la Commissione impiega i dati EUROSTAT armonizzati relativi al secondo anno antecedente alla data di applicazione, che in generale possono essere considerati affidabili. In assenza di cifre recenti affidabili sull'RNL, viene usato il PIL (finora non è stato applicato in alcun caso).

Concetto di assicurabilità

"I pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio ... (ai) danni non assicurabili" (Art. 3.3)

La tesi secondo cui è possibile assicurare qualsiasi cosa se i premi sono sufficientemente elevati non riflette la realtà, non costituisce un approccio fattibile e, secondo la Commissione, non corrisponde a quanto aveva in mente il legislatore. La ragione dietro l'introduzione del concetto di non assicurabilità nel regolamento era più che altro non compromettere il principio "chi inquina paga" e l'obbligo del singolo ad adottare misure precauzionali sufficienti. In questo modo mirava ad evitare l'intervento del Fondo di solidarietà per coprire danni che dovrebbero essere ragionevolmente assicurati o per i quali esiste una chiara responsabilità. Tuttavia, per diversi motivi, questa idea si è rivelata difficile da applicare nella pratica.

Ad esempio, non esiste un mercato delle assicurazioni uniforme nei paesi che possono beneficiare del Fondo. La copertura assicurativa di determinati rischi può essere in offerta o addirittura obbligatoria in alcuni paesi, mentre in altri non esiste nulla del genere [21]. Nel settore privato è già quasi impossibile sapere entro 10 settimane cosa è effettivamente assicurato; ancor più difficile è sapere cosa avrebbe potuto esserlo, ovverosia cosa era assicurabile. Tuttavia, poiché il Fondo interviene solo per i costi pubblici, questa disposizione ha un'importanza limitata. D'altra parte, le autorità pubbliche normalmente non assicurano i propri beni, anche se in alcuni casi l'assicurazione era disponibile. La Commissione non ritiene che l'intenzione del legislatore fosse quella di sconvolgere la prassi generalmente seguita negli Stati membri.

[21] In questo contesto la Commissione si è impegnata a condurre uno studio sui sistemi assicurativi degli Stati membri.

Per questo motivo, al momento di esaminare le richieste di intervento del Fondo, la Commissione si è accontentata delle informazioni sull'esistenza o meno di assicurazioni o altri tipi di copertura per le operazioni di emergenza ammissibili, ad esempio ai sensi di strumenti internazionali quali il Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (FIPOL) come nel caso del Prestige. In questi casi la Commissione ha dedotto l'importo pertinente dal costo totale delle operazioni di emergenza ammissibili (al fine di evitare doppi finanziamenti) e dall'importo dei danni totali diretti, determinando in questo modo una riduzione della sovvenzione (cfr. capitolo sul metodo di calcolo; rilevante nel caso del Prestige e degli incendi boschivi in Portogallo). Una volta che i beneficiari avranno presentato le relazioni finali con tutte le informazioni rilevanti potranno essere necessari adeguamenti a posteriori.

Termine per la presentazione delle domande

"...non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno" (Art. 4.1)

Le domande vanno presentate entro 10 settimane dall'inizio della catastrofe. Tale termine è calcolato a partire dalla data in cui si è verificato il primo danno, la quale deve essere confermata dal paese richiedente e verificata dalla Commissione in base alle altre informazioni disponibili. Le domande devono pervenire in Commissione entro il termine di presentazione, documentate tramite il timbro di registrazione della posta in ingresso. Questa prassi è in linea con le norme relative agli altri strumenti finanziari comunitari, tra cui i Fondi strutturali, e riflette la prassi normalmente seguita negli Stati membri. Tuttavia, per rispecchiare la natura del Fondo quale strumento di emergenza, la Commissione accetta l'invio tramite posta elettronica. In tal caso, la data di ricezione è quella generata automaticamente dal server di posta elettronica.

Se emerge che i danni attribuibili alla catastrofe sono antecedenti al termine di 10 settimane, la domanda è considerata inammissibile. Tale disposizione è stata applicata nel caso della domanda presentata dall'Italia in merito alle inondazioni nel nord del paese.

Le domande devono contenere tutte le informazioni previste dal regolamento. Qualora non sia possibile, si possono presentare informazioni aggiuntive in un secondo momento, nel più breve tempo possibile. Tuttavia, per essere ammissibili le domande devono fornire almeno le informazioni relative all'identificazione della catastrofe, l'ubicazione e la data d'inizio, altrimenti sono respinte. In questi casi, l'applicazione può considerarsi ricevuta solo una volta che sono state presentate le informazioni di base indicate.

Anche se è stato possibile esaminare in tempi estremamente rapidi tutte le domande ricevute sino ad oggi in merito a "gravi catastrofi", non altrettanto può dirsi di quelle basate sul criterio della "catastrofe regionale". In tutti questi casi la Commissione ha dovuto richiedere informazioni aggiuntive allo stato richiedente almeno una volta per poter verificare le disposizioni molto più dettagliate del regolamento. Alcune risposte erano incomplete o sono pervenute solo a distanza di mesi, fatto che - unitamente all'esigenza occasionale di una traduzione - ha comportato ritardi di fino a un anno in contrasto con la natura del Fondo quale strumento di emergenza.

Al fine di correggere questa situazione insoddisfacente, in futuro la Commissione imporrà un limite di tempo per le informazioni supplementari e concluderà la valutazione delle domande entro quattro mesi dalla presentazione in base alle informazioni disponibili al momento (cfr. conclusioni della relazione).

Definizione del danno

"Danni totali" (Art 4.1(a))

Nel valutare la portata di una catastrofe sono presi in considerazione solo i danni diretti, tralasciando quelli indiretti come ad esempio le perdite in termini di reddito e produzione dovute all'interruzione delle attività economiche (stipendi, ricavi delle società, cancellazioni nel settore turistico), contributi ridotti al sistema di previdenza sociale e perdita di raccolti futuri (mentre sono accettati i raccolti presenti andati distrutti). Nemmeno i danni ipotetici, quali un prezzo fittizio associato al valore ricreativo andato perso dei boschi incendiati ("5 euro per ogni visita persa"), vengono presi in considerazione.

Spetta al paese richiedente determinare l'importo dei danni in base alla prassi nazionale. Nel caso dei beni immobili, questo si traduce nei "costi di ricostruzione" (in particolare per edifici e infrastrutture), mentre per altri tipi di beni, tra cui i beni mobili distrutti, viene usato il valore corrente del bene. I danni ecologici possono essere presi in considerazione nella misura in cui sono associati ad un costo reale, ad esempio per le operazioni di pulizia. I costi dei servizi di emergenza rientrano nei danni totali.

L'assenza di un concetto generalmente accettato di danni indiretti ha portato a scegliere i danni diretti quale base per verificare se è stata raggiunta la soglia necessaria per mobilitare il Fondo. D'altra parte, fornire stime affidabili dei danni diretti entro il termine di 10 settimane per la presentazione delle domande si è rivelato sufficientemente difficile, mentre il ricorso ai danni indiretti provocherebbe distorsioni enormi, ulteriori ritardi e forse l'esigenza di correzioni e recuperi a posteriori.

I pagamenti effettivi o previsti da parte di assicurazioni o fonti internazionali quali il FIPOL (ma non altre sovvenzioni UE) per le operazioni di emergenza ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento saranno tuttavia dedotti dai danni totali (disposizione applicata nel caso del Prestige). Le donazioni, invece, non devono incidere sulla cifra dei danni totali, poiché in caso contrario la disponibilità a effettuarne potrebbe risultare compromessa. Analogamente i prestiti BEI non influiscono sui danni totali.

La Commissione valuta la plausibilità delle cifre relative ai danni e, ove possibile, effettua controlli incrociati con le informazioni provenienti da altre fonti. Se necessario, la Commissione rettifica le cifre fornite dallo Stato richiedente prima di usarle come base per determinare l'importo dell'aiuto. Tuttavia, non sempre sono disponibili ulteriori informazioni e la Commissione non possiede conoscenze specifiche in questo campo. In futuro potrebbe essere opportuno ricorrere a consulenze esterne indipendenti, per le quali tuttavia dovranno essere messi a disposizione crediti specifici.

Costo ammissibile

"Stima dei costi relativi alle azioni" (Art 4.1(b))

L'obiettivo del Fondo è coprire una parte delle spese pubbliche sostenute dagli Stati beneficiari. Le sovvenzioni possono essere usate solo per finanziare il costo di alcuni interventi di emergenza essenziali definiti nell'articolo 3, paragrafo 2 e pertanto non devono mai superare l'importo di tale costo. La selezione di tali azioni (specificata nell'accordo di attuazione) è devoluta al paese beneficiario. Poiché le spese pubbliche dovranno comunque finanziare altri costi in aggiunta a quello degli interventi di emergenza, la disposizione prevista dal regolamento di limitare la sovvenzione in modo tale da coprire "una parte" delle spese pubbliche sembra attesa. In ogni caso, tale disposizione non impone l'obbligo di co-finanziamento per le singole azioni. Per questioni di equità si suggerisce di decidere di limitare la sovvenzione a una certa proporzione dei costi totali delle operazioni ammissibili, secondo le stime fatte al momento della proposta di mobilitare il Fondo. La questione sarà esplorata ulteriormente durante la conferenza sul Fondo di solidarietà da organizzare nell'autunno 2004. Alla luce delle discussioni la Commissione presenterà adeguate proposte.

La stima dell'importo relativo agli interventi di emergenza non deve superare quanto ritenuto immediatamente necessario (ripristino) e, in generale, non deve coprire il costo della ricostruzione integrale. Tuttavia, si riconosce che possono sussistere casi in cui l'unica soluzione fattibile è la ricostruzione integrale. Se la ricostruzione è impiegata per introdurre miglioramenti, i costi aggiuntivi non possono in alcun caso essere attribuiti al Fondo. Qualora sia necessario sostituire le attrezzature, ad esempio i veicoli dei servizi di soccorso distrutti durante l'azione, può essere rivendicato solo il valore corrente di tale attrezzatura.

La porzione degli interventi di emergenza essenziali rispetto ai danni totali varia considerevolmente secondo la natura della catastrofe e le caratteristiche del territorio colpito (cfr. Allegati 1 e 2). Un esempio estremo è la marea nera del Prestige, in cui non è rimasto danneggiato pressoché alcun bene pubblico o privato e i costi si riferiscono quasi esclusivamente alle operazioni di ripulitura (ammissibili). In questo caso le azioni ammissibili rappresentavano il 95% dei danni totali. Per contrasto, nel caso degli incendi boschivi in Portogallo, la maggior parte dei danni ha interessato boschi di proprietà privata e, quindi, la porzione di azioni ammissibili rappresentava solo l'8% dei danni totali.

Coordinamento con altri strumenti finanziari

"Altre fonti di finanziamento comunitarie" (Art 4.1(c))

La richiesta di informazioni sul finanziamento della catastrofe tramite altre fonti comunitarie- in particolare delle azioni ammissibili per l'aiuto ai sensi del Fondo - mira a soddisfare un duplice obiettivo: assicurare l'approccio coordinato di questi strumenti, massimizzandone l'efficienza, ed evitare doppi finanziamenti. La Commissione ha invitato più volte gli Stati richiedenti a servirsi dei Fondi strutturali, il Fondo di coesione e gli strumenti di preadesione quando la regione sinistrata soddisfa i criteri di ammissibilità per l'aiuto a titolo di uno di questi strumenti. Entro i limiti normativi di tali strumenti, la Commissione era ed è disposta ad adottare la massima flessibilità nel ridirigere i fondi per mitigare le conseguenze di una catastrofe e - cosa ancora più importante- ad attribuire maggior rilievo alle politiche di prevenzione delle catastrofi. Anche il FEAOG-Garanzia può contribuire agli aiuti di emergenza a seguito di catastrofi in deroga alle misure del primo pilastro (ad esempio attraverso pagamenti anticipati, l'uso agricolo di superfici ritirate) e le misure di ripristino specifiche ai sensi dello sviluppo rurale.

"Ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata" (Art 4.1(d))

I paesi richiedenti sono invitati a presentare una stima delle altre fonti pubbliche e private, compresa la copertura assicurativa, che possono intervenire per indennizzare i danni. Ricevere dati affidabili sulla copertura assicurativa entro 10 settimane dalla catastrofe si è rivelato estremamente difficile poiché normalmente la presentazione di richieste di indennizzo private richiede tempi molto più lunghi, che si allungano ulteriormente prima di arrivare alla liquidazione. In generale, i richiedenti sono in grado di indicare se i danni pubblici erano assicurati, circostanza che si verifica raramente.

In collaborazione con la Croce rossa, il governo della Sassonia ha messo a punto uno strumento elettronico denominato PHOENIX, sostanzialmente una base dati interattiva, che è stato impiegato con successo per raccogliere informazioni, fornite da vari enti pubblici e privati, sulle diverse fonti di finanziamento a livello di progetto che hanno contribuito a indennizzare i danni delle inondazioni del 2002. La base dati è stata messa a disposizione della Commissione e attualmente può essere usata da altri paesi beneficiari.

Data di decorrenza dell'ammissibilità (Art. 4.5)

La data di decorrenza dell'ammissibilità è la data a cui risale il primo danno provocato dalla catastrofe (cfr. art. 4, paragrafo 1 del regolamento). Ciò significa che il contributo del Fondo può essere chiesto per le spese relative agli interventi di emergenza ammissibili, di cui all'articolo 3 del regolamento e l'articolo 5 dell'accordo, effettuate tra questa data e la firma della concessione di aiuto.

Periodo di attuazione

"La sovvenzione è utilizzata entro un periodo di un anno" dalla data di erogazione da parte della Commissione (Art. 8.1)

Il regolamento prevede un anno per l'attuazione della sovvenzione a partire dalla data di erogazione da parte della Commissione. Al fine di evitare ambiguità circa la precisione delle date, finora è stato concordato con i beneficiari che tale termine decorre a partire dalla data corrispondente all'effettiva ricezione della sovvenzione sul primo conto del paese beneficiario. La data precisa deve essere dimostrata dallo stato beneficiario al più tardi nella relazione finale.

Utilizzare la sovvenzione significa spendere (versare) realmente il denaro per le finalità indicate nell'accordo di attuazione e fornire documenti giustificativi che attestino tale spesa.

La Commissione ritiene che il regolamento non consenta di estendere il periodo di attuazione di un anno. Tale posizione è stata comunicata tempestivamente a tutti i beneficiari noti ad oggi.

2. Intervento eccezionale del Fondo

Il regolamento prevede due circostanze eccezionali per mobilitare il Fondo anche se non sono raggiunte le soglie corrispondenti a danni superiori a 3 miliardi di euro o lo 0,6 % del RNL.

2.1. Il criterio del paese limitrofo

"Stato ..., limitrofo, che sia stato colpito dalla stessa catastrofe" (Art. 2, paragrafo 2, comma 2)

Il criterio è applicabile solo ai paesi limitrofi a uno Stato in cui si sia verificata una grave catastrofe e di cui la Commissione abbia riconosciuto l'ammissibilità al contributo del Fondo. Per essere ammissibile, la catastrofe del paese limitrofo (che può coincidere con un evento o una serie di eventi, cfr. Capitolo 1) abbattutasi nella zona di confine tra i due paesi in questione deve essere identica. L'esistenza di circostanze simili in sé non è sufficiente. Se la catastrofe soddisfa questo criterio, la mobilitazione del Fondo non è soggetta a ulteriori condizioni ed è indipendente dalle sue dimensioni.

Le sovvenzioni concesse in base a questo criterio sono conteggiate nell'assegnazione totale annua del Fondo e non nell'assegnazione pari al 7,5% della dotazione totale annua riservata alle catastrofi regionali. Il metodo applicato per determinare l'aiuto è lo stesso descritto nel Capitolo 3 (ovverosia in base al 2,5% dei danni totali diretti).

2.2. Catastrofi regionali

In circostanze eccezionali, le catastrofi che non rientrano nei criteri della "grave catastrofe" o del "paese limitrofo" possono beneficiare del Fondo se soddisfano una serie di criteri specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comma 3. Tali criteri sono stati denominati criteri "qualitativi".

Definizione della regione colpita

Il regolamento non contiene la definizione di regione colpita. Poiché le catastrofi non rispettano i confini amministrativi, appare ragionevole consentire allo Stato richiedente, subordinatamente alla verifica della Commissione, di definire la regione secondo un criterio di propria scelta e in funzione della natura dei danni. Tale criterio deve essere illustrato chiaramente nella richiesta.

Il regolamento non prevede requisiti minimi circa la superficie del territorio o la popolazione colpita. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerato il fondamento logico del Fondo e affinché i criteri specifici relativi alle catastrofi regionali abbiano significato, in particolare per quanto riguarda "la stabilità economica", l'area o la popolazione colpita debba essere di livello significativo nel contesto nazionale. Sebbene gli eventi puramente locali non siano quindi ammissibili al contributo del Fondo, il principio guida adottato prevede la possibilità di definire una regione tanto più piccola quanto più devastante è la catastrofe da cui è colpita. Occorre riconoscere che non è possibile procedere a quantificazioni in anticipo, ma che vanno decise caso per caso. Il concetto è stato applicato al terremoto in Molise, che ha colpito una porzione relativamente ridotta della popolazione italiana (meno di 250.000 abitanti) producendo tuttavia effetti particolarmente devastanti.

Analogamente, la Commissione ritiene che, per i disastri che non soddisfano il criterio della "grave catastrofe", il regolamento non consenta di aggregare i danni relativi ad aree diverse, anche quando sono provocati da una medesima causa. Il regolamento consente l'intervento del Fondo qualora la maggior parte della popolazione di una regione specifica sia colpita da una catastrofe con ripercussioni profonde e durature sulle condizioni di vita. L'impiego del termine "regione" nel regolamento non denota un'area contigua o coerente e non va inteso come aggregato di aree disperse entro un territorio più vasto. Tale opinione è corroborata dal fatto che l'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, costituisce un'eccezione e pertanto deve essere interpretato rigorosamente. Un'interpretazione aperta che permetta di considerare collettivamente come regione diverse aree distinte e senza legami comporterebbe inoltre difficoltà nell'applicare gli altri criteri dell'articolo 2, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la dimostrazione circa l'esistenza di ripercussioni durature sulla stabilità economica della regione colpita.

Mobilitazione eccezionale del Fondo

Il Fondo può essere mobilitato eccezionalmente per i disastri regionali quando si verificano tre condizioni:

* Le catastrofi devono essere principalmente naturali [22]

[22] Sul significato di "principalmente" si veda pag. 14.

* Deve essere colpita la maggior parte della popolazione della regione

* Deve essere dimostrata l'esistenza di profonde e durature ripercussioni sulle condizioni di vita e la stabilità economica.

In questi casi una catastrofe è considerata straordinaria poiché, in ragione della propria natura o portata in termini di danni o per l'impatto prodotto sulla regione interessata, supera quanto sarebbe ragionevole aspettarsi che accada.

"Catastrofe ... che abbia colpito la maggior parte della popolazione"

Per valutare se è stata colpita la maggior parte della popolazione della regione sinistrata sono necessari due elementi.

In primo luogo, la regione deve essere chiaramente identificata e la popolazione normalmente residente in essa indicata. In secondo luogo, deve essere precisata la percentuale di popolazione colpita dalla catastrofe. La Commissione ritiene che la maggior parte indichi non meno del 50%. Per rientrare nella popolazione colpita, le persone devono subire una qualche forma di effetto diretto, tra cui la perdita o i danni alla salute o le proprietà o i danni economici (ad esempio l'impossibilità di esercitare la propria professione) o altre forme di gravi svantaggi personali, tra cui la sistemazione in alloggi provvisori, l'impossibilità di inviare i bambini a scuola, ecc. Non è sufficiente vivere nell'area colpita senza subire gravi svantaggi personali.

Per soddisfare il criterio della popolazione, gli Stati possono basare la propria domanda sull'area maggiormente sinistrata anche se ha un'estensione inferiore a quella effettivamente colpita. È una prassi accettabile; tuttavia, in tal caso, i danni dichiarati devono riguardare solo la regione definita. In casi eccezionali, sarebbe considerato accettabile utilizzare la sovvenzione nell'area colpita più vasta.

"Profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica"

Indica un impatto negativo diretto sulla popolazione, ad esempio la sistemazione durevole in alloggi provvisori, l'indisponibilità durevole delle normali infrastrutture (acqua, elettricità, principali infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni, ecc.), pericoli durevoli per la salute. L'aggettivo durevole va interpretato nel senso che la durata prevista del corrispondente impatto negativo diretto non è molto inferiore a un anno.

Lo Stato richiedente può inoltre dimostrare l'esistenza di un impatto negativo significativo sull'occupazione e/o l'attività economica che si prevede sarà avvertito per oltre un anno (aumento significativo della disoccupazione, diminuzione significativa della produzione industriale o agricola, riduzione significativa nel settore dei servizi, ad esempio nel turismo, ecc.).

Particolare attenzione alle regioni distanti o isolate

Sebbene la Commissione ritenga che i tre criteri di cui sopra debbano essere soddisfatti cumulativamente, l'invito a prestare particolare attenzione alle regioni distanti o isolate non costituisce un criterio separato per l'ammissibilità di una catastrofe all'aiuto. Secondo la valutazione della Commissione, il carattere distante o isolato di una regione è presente quando tale regione si trova a una distanza considerevole dal centro dell'economia nazionale (ad esempio nel caso delle regioni ultraperiferiche) o è isolata nel contesto dell'economia nazionale a causa della sua posizione geografica (alcune aree montuose, isole, ecc.) con collegamenti infrastrutturali molto carenti o per via di un altro tipo di vulnerabilità specifica. In assenza di un carattere distante o isolato della regione, lo Stato richiedente deve giustificare l'esigenza di mobilitare comunque il Fondo. Un esempio in tal senso potrebbe essere la particolare gravità dei tre criteri indicati sopra.

3. Determinazione dell'importo dell'aiuto

Al di là delle clausole generali dell'articolo 4, paragrafo 2, il regolamento non contiene norme specifiche su come determinare l'importo dell'aiuto da concedere. Riporta invece una serie di indicazioni, come ad esempio l'obbligo di conservare un quarto della dotazione del Fondo almeno fino al 1° ottobre di ciascun anno e, in particolare, l'esigenza di assicurare il trattamento equo di tutte le domande. Nello stabilire un metodo per determinare l'importo dell'aiuto a titolo del Fondo, la Commissione si è dunque ispirata ai principi indicati di seguito:

- Equità e trasparenza: il metodo deve consentire di concedere più sovvenzioni nel corso di un anno a una serie di disastri di dimensioni diverse e in paesi con una diversa forza economica, rispettando contemporaneamente la dotazione annua massima del Fondo (1 miliardo di euro), la quota massima del 7,5% dell'assegnazione annua totale per le catastrofi regionali straordinarie e l'obbligo di conservare il 25% dell'assegnazione totale del Fondo fino al 1° ottobre di ciascun anno. In circostanze normali l'importo dell'aiuto non dipende dal momento in cui, rispetto all'esercizio fiscale, viene presentata la domanda né dall'importo totale dell'aiuto già erogato nel corso dello stesso esercizio;

- Solidarietà e sussidiarietà: l'intensità dell'aiuto a titolo del Fondo deve essere superiore per le catastrofi maggiori rispetto a quelle minori. Pertanto il tasso di aiuto deve essere progressivo all'aumentare dei danni. L'importo dell'aiuto deve riflettere la misura in cui il paese sinistrato è in grado di gestire la situazione con mezzi propri. A parità di danni, i paesi più poveri (in termini di RNL) devono ricevere un aiuto maggiore di quelli ricchi.

Questi principi sono stati esaminati sullo sfondo di alcune soluzioni alternative e calcoli di simulazione, portando la Commissione ad adottare il seguente sistema.

È stato introdotto un sistema progressivo con due fasce in base al quale un paese colpito da catastrofe riceve un tasso di aiuto inferiore (pari al 2,5%) per la parte di danni inferiori alla soglia prevista e un tasso di aiuto superiore (pari al 6%) per la parte di danni superiori alla soglia. I due importi vengono sommati.

La soglia corrisponde al livello di danni che, secondo la definizione del regolamento, determina l'intervento del Fondo ovverosia lo 0,6% del RNL o 3 miliardi di euro a prezzi 2002. Questo elemento assicura che sia presa in considerazione la capacità relativa di uno Stato di gestire autonomamente una catastrofe. Inoltre, garantisce che, a parità di danni, i paesi più poveri ricevano un aiuto maggiore in termini assoluti rispetto a quelli più ricchi.

Lo stesso metodo è stato applicato alle catastrofi regionali straordinarie e dunque i paesi colpiti da tali catastrofi, che per definizione non raggiungono la soglia, ricevono come aiuto il 2,5 % dei danni totali diretti.

Come emerso durante il primo anno di applicazione del regolamento, le domande che non soddisfano il criterio della "grave catastrofe" costituiscono la regola invece che l'eccezione (9 domande su 14). Sebbene, per motivi diversi, la Commissione non abbia accolto alcuni di questi casi, il numero di catastrofi minori rimane inaspettatamente elevato. Una delle conseguenze in tal senso è stato il prodursi nel 2003 di una situazione in cui le risorse di bilancio disponibili si sono rivelate insufficienti applicando il tasso di aiuto del 2,5% dei danni totali diretti. È stato quindi necessario ridurre il tasso a poco meno del 2% su base proporzionale.

Al fine di evitare situazioni simili in futuro, suscettibili di provocare problemi sotto il profilo del trattamento equo di tutti i casi, sono disponibili due soluzioni: 1) modificare il regolamento aumentando la dotazione annua massima che può essere spesa per le catastrofi regionali o 2) modificare il metodo di calcolo della Commissione adottando una percentuale inferiore al 2,5% per il minore dei due tassi applicabili alla porzione di danni inferiore alla soglia per le gravi catastrofi.

I danni diretti totali sono stati scelti come base per determinare l'importo dell'aiuto poiché riflettono meglio l'impatto complessivo sulle condizioni di vita e l'economia di un paese. Per contrasto, il costo degli interventi di emergenza ammissibili e le relative dimensioni rispetto ai costi totali possono variare in modo significativo (cfr. sopra la sezione sui danni totali). L'onere provocato da una catastrofe sui bilanci pubblici supera sensibilmente l'importo dei costi ammissibili al contributo del Fondo e, inoltre, comprende conseguenze indirette quali un minor gettito fiscale e l'aumento dei pagamenti per la previdenza sociale. Naturalmente l'aiuto non può essere superiore all'importo del costo ammissibile.

Conclusioni

Valutazione complessiva dell'attuazione del Fondo

1. Prima di trarre conclusioni è importante ricordare l'obiettivo e il concetto iniziali che hanno determinato l'istituzione del Fondo. In seguito all'impressione suscitata dalla portata senza precedenti delle alluvioni avvenute nel 2002, si è ritenuto opportuno dotare l'Unione di uno strumento che consenta di manifestare solidarietà a livello pratico con gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione, concedendo loro aiuti finanziari straordinari qualora siano vittime di catastrofi di proporzioni talmente insolite (denominate nel regolamento "gravi catastrofi") da esaurire la capacità di tali paesi di affrontarle autonomamente. In tali circostanze, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono stati disposti ad aumentare le risorse finanziarie oltre il massimale normalmente previsto dal bilancio comunitario.

2. In aggiunta alle 3 gravi catastrofi all'origine dell'istituzione del Fondo- ovverosia le alluvioni in Austria, Germania e Repubblica ceca - finora si è verificata solo un'altra catastrofe grave (gli incendi boschivi in Portogallo) per la quale è stato mobilitato il Fondo [23]. Tutti questi casi sono stati risolti in tempi brevissimi, confermando la capacità dell'Unione di soddisfare le aspettative associate al nuovo strumento. La Commissione ha potuto infatti valutare i fascicoli e proporre la mobilitazione del Fondo all'autorità di bilancio entro poco più di un mese dall'applicazione.

[23] Anche la domanda greca era basata sul principio della "grave catastrofe", ma è stata respinta dalla Commissione perché ritenuta non conforme ai criteri (cfr. anche nota precedente)

Occorre inoltre ricordare che, sebbene istituito per concedere aiuti di emergenza, il Fondo è concepito sostanzialmente come uno strumento di rimborso. L'obiettivo è e deve rimanere quello di rendere disponibili i soldi rapidamente. Se si trovassero miglioramenti amministrativi e, in particolare, fosse possibile semplificare ulteriormente la procedura di bilancio tra Parlamento e Consiglio, i versamenti effettivi dell'aiuto potrebbero avvenire in tempi ancora più rapidi.

Sono necessarie ulteriori riflessioni sulla possibilità di fornire finanziamenti immediati (per es. fondo di tesoreria) in alcuni casi per consentire agli Stati membri di sostenere ulteriori misure per affrontare le emergenze che vanno al di là delle loro capacità finanziarie immediate. I finanziamenti dovrebbero essere rimborsati. L'assistenza sarebbe indipendente da eventuali decisioni successive sull'ammissibilità al Fondo di solidarietà [24]..

[24] Si veda la comunicazione della Commissione in merito al "Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea".

In considerazione del suo fondamento logico, la valutazione delle azioni del Fondo dovrebbe essere nel complesso sostanzialmente positiva: il Fondo soddisfa l'obiettivo per il quale è stato istituito.

3. I casi che non rientrano nel campo di applicazione principale del Fondo richiedono un giudizio più sfumato.

In primo luogo, le richieste di mobilitare il Fondo per catastrofi inferiori alla soglia stabilita per la "grave catastrofe", che avrebbero dovuto rappresentare un'eccezione assoluta, sono coincise con la maggioranza dei casi.

Finora solo una domanda ha fatto riferimento al criterio del "paese limitrofo". Considerato il normale obiettivo del Fondo e il carattere eccezionale di tale criterio, la mobilitazione deve avvenire solo nei casi per i quali è dimostrato chiaramente che l'area al confine tra due paesi è stata colpita dalla stessa catastrofe.

Nel valutare il numero relativamente elevato di domande basate sul criterio della "catastrofe regionale" sono state riscontrate alcune difficoltà. Le domande iniziali quasi non contenevano informazioni sufficienti a verificare i requisiti molto più numerosi e specifici di questo criterio. Di conseguenza, è stato necessario richiedere informazioni aggiuntive, che a loro volta hanno allungato i ritardi nello scrutinio. In alcuni casi, l'esigenza di ricorrere alla traduzione ha provocato ulteriori ritardi. In altri, il regolamento ha evidenziato una certa imprecisione e la necessità di essere interpretato, ad esempio in merito alla definizione di regione colpita e la porzione di popolazione colpita. Nonostante certe debolezze, per alcune delle quali la Commissione propone soluzioni amministrative (cfr. punto cinque), si può concludere che anche nei casi eccezionali complessivamente il funzionamento del Fondo è risultato alquanto soddisfacente.

4. Un anno o poco più di esperienza naturalmente è un periodo di tempo troppo breve per esprimere un giudizio definitivo. In particolare, è troppo presto per proporre modifiche sostanziali del regolamento. Alla luce dell'esperienza maturata, nessuna catastrofe si equivale alle altre e ogni caso mette nuovamente alla prova il regolamento. Sembra dunque più appropriato maturare una maggiore esperienza e riflettere su eventuali modifiche al regolamento entro il 2006, come già previsto dall'articolo 14.

Orientamenti operativi per azioni future

Nonostante appaia prematuro modificare l'atto giuridico di base, la Commissione ritiene opportuno adottare ora una serie di misure pratiche per migliorare l'applicazione del regolamento, in particolare per semplificare e velocizzare il trattamento delle domande:

1. Come descritto in precedenza, i tempi per la raccolta delle informazioni aggiuntive necessarie per verificare le disposizioni del regolamento - in particolare per le domande basate sul principio della "catastrofe regionale" - ha determinato l'allungamento del periodo di osservazione. Alla luce dell'esperienza maturata attraverso l'applicazione del Fondo nell'ultimo anno, in futuro la Commissione intende adoperarsi per completare la propria valutazione in base alle informazioni disponibili entro 4 mesi dal ricevimento della domanda. Un formulario standardizzato per l'inoltro delle richieste disponibile in tutte le lingue (cfr. modello in allegato) dovrebbe contribuire a velocizzare il processo di valutazione. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di risorse, la Commissione cercherà di fornire risorse prioritarie per quanto riguarda i servizi di traduzione.

2. Durante la valutazione delle domande la Commissione ha riscontrato ripetutamente l'esigenza di perizie tecniche esterne, in particolare per verificare l'affidabilità delle stime relative ai danni totali e il costo degli interventi di emergenza ammissibili. La Commissione può proporre un bilancio per rendere disponibile tale assistenza tecnica a partire dal 2005.

3. A volte l'esigenza di tradurre i fascicoli di candidatura può costituire una causa di ritardo a causa della scarsità di risorse. Al fine di abbreviare i tempi di reazione alla catastrofe, la Commissione suggerisce di standardizzare, nella misura del possibile, tali fascicoli secondo il "formulario standardizzato per l'inoltro delle richieste" (cfr. sopra paragrafo a) e modello in allegato) e presentarli nelle lingue di lavoro usate con maggiore frequenza, quali l'inglese, il francese o il tedesco, fermo restando che né l'uso del "formulario standardizzato per l'inoltro delle richieste" né quello di una lingua specifica tra le lingue ufficiali dell'UE sono obbligatori per la presentazione delle domande.

4. Nel caso delle "catastrofi regionali" l'assegnazione annua massima è limitata a 75 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto di questo importo, limitando a 56,25 milioni di euro la dotazione massima erogabile prima di tale data. Il metodo attuale per calcolare l'importo dell'aiuto rischia di superare questi limiti, soprattutto se in un anno si verificano più catastrofi regionali entro il 1° ottobre. Come indicato sopra, in questa fase la Commissione non propone di modificare il regolamento. Qualora si ripetano situazioni simili, per i casi futuri la Commissione può modificare il metodo di calcolo abbassando a un livello appropriato (ad esempio il 2%) la percentuale del minore tra i due tassi applicabili alla porzione di danni inferiori alla soglia per le gravi catastrofi.

5. Per questioni di equità si suggerisce di decidere di limitare la sovvenzione a una certa proporzione dei costi totali delle operazioni ammissibili, secondo le stime fatte al momento della proposta di mobilitare il Fondo. La questione sarà esplorata ulteriormente durante la conferenza sul Fondo di solidarietà da organizzare nell'autunno 2004. Alla luce delle discussioni la Commissione presenterà adeguate proposte.

ALLEGATI

Allegato 1: domande di contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 2002

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* Registrazione della domanda iniziale presso la Commissione

Allegato 2: domande di contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 2003

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* Registrazione della domanda iniziale presso la Commissione

** Decisione della Commissione del 9/03/2004

Allegato 3:

Fascicolo di candidatura sintetico per mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

Le informazioni fornite nel presente fascicolo sono da considerarsi una sintesi della domanda e, come tali, non possono sostituire la domanda vera e propria. Tutta la documentazione giustificativa, le relazioni, le fotografie e le statistiche citate nel presente fascicolo di candidatura sintetico devono essere numerate o indicizzate e allegate alla domanda. Tutti i documenti possono essere inviati alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, per velocizzare il trattamento della domanda, sarebbe utile presentare la domanda sintetica (anche) in inglese, francese o tedesco.

Il presente fascicolo di candidatura sintetico mira a facilitare i servizi della Commissione nell'esecuzione di una valutazione preliminare per verificare l'ammissibilità di una richiesta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'UE. Esso non costituisce in alcun modo un'interpretazione vincolante dei contenuti del regolamento n. 2012/2002. Qualora una domanda sia considerata ammissibile, si procederà all'esame effettivo e completo della stessa in conformità con le disposizioni del regolamento. Per orientamenti e chiarimenti, fare riferimento al regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'UE e il manuale operativo sulle domande fornito dal gruppo Fondo di solidarietà della DG Politica regionale. Ogni domanda è contrassegnata con un numero di riferimento per poter rivenire facilmente la corrispondente nota di orientamento o esplicativa del manuale e fornire assistenza su come rispondere alle domande riportate di seguito.

I documenti della domanda, compreso il fascicolo di candidatura sintetico, vanno inviati a:

COMMISSIONE EUROPEA

DG POLITICA REGIONALE

B-1049 Bruxelles

Belgio

Inviare la domanda in versione elettronica a:

eu-solidarity-fund@cec.eu.int

>SPAZIO PER TABELLA>

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Allegato 4:

Orientamenti sintetici sulle richieste di intervento del FSUE - Manuale operativo

Gli orientamenti e le intestazioni forniti di seguito costituiscono una guida per la presentazione delle domande. Non illustrano in modo esauriente gli obblighi del regolamento che istituisce il FSUE, non esaminano dettagliatamente le questioni giuridiche e non vanno considerati un'interpretazione del regolamento. Le indicazioni riportate pertanto non pregiudicano la posizione che la Commissione adotterà in base alle informazioni ricevute. I numeri di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel fascicolo di candidatura.

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato degli orientamenti sintetici sulle domande di intervento del FSUE - Manuale operativo

Reddito nazionale lordo nel 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

* (~ 3 miliardi a prezzi 2002)