52004DC0297

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale Europeo sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990) /* COM/2004/0297 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)

Introduzione

1. Contesto

1. Nello studio "Company Taxation in the Internal Market" [1], la Commissione europea ha esaminato se le attuali modalità di tassazione delle società comportino delle inefficienze economiche che impediscono agli operatori di sfruttare al massimo i vantaggi del mercato interno. Questo studio è una risposta al mandato, dato alla Commissione nel luglio 1999 dal Consiglio dei ministri, di valutare l'impatto dei diversi livelli di tassazione delle società negli Stati membri sull'ubicazione delle attività economiche e degli investimenti e l'impatto delle disposizioni fiscali che costituiscono un ostacolo alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno, individuando delle soluzioni per gli eventuali problemi riscontrati.

[1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Company Taxation in the Internal Market" Commission staff working paper, SEC(2001) 1681 23.10.2001.

2. Lo studio ha sottolineato (parte III, capitolo 5) la crescente importanza dei problemi fiscali posti dai prezzi di trasferimento nell'ambito del mercato interno. Gli ostacoli e i problemi individuati sono di vario tipo, sono diventati sempre più evidenti negli ultimi anni e richiedono una soluzione. L'allargamento del mercato interno e il numero crescente di nuove tecnologie e strutture aziendali a livello nazionale e internazionale hanno aggravato questi problemi negli ultimi anni. È stato dimostrato chiaramente che l'applicazione dei prezzi di trasferimento a fini fiscali è complessa e spesso problematica da un punto di vista pratico. Per molti singoli problemi specifici la soluzione potrebbe venire da una più stretta collaborazione tra amministrazioni fiscali e imprese. Nello studio si considera molto importante migliorare a breve termine il coordinamento tra gli Stati membri per ridurre i costi di conformità e diminuire l'incertezza relativa ai prezzi di trasferimento.

3. Per risolvere i problemi specifici dell'UE relativi ai prezzi di trasferimento menzionati nello studio, la Commissione ha proposto di istituire un "Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento" (qui di seguito denominato "JTPF"), nella comunicazione "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di livello UE delle società". [2]

[2] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di livello UE delle società, COM(2001) 582 def. del 23.10.2001.

4. La Commissione ha istituito il JTPF a seguito delle conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002 in cui si accoglieva con favore l'iniziativa. Il Forum è composto da un esperto per ciascuno Stato membro e da dieci esperti in rappresentanza del mondo imprenditoriale. Vi partecipano in qualità di osservatori rappresentanti dei nuovi Stati membri e del segretariato OCSE. Nell'allegato I della presente comunicazione figurano i particolari sulla procedura seguita per la selezione del presidente e dei membri del Forum. Gli atti dei lavori del JTPS sono disponibili sul sito Web della Commissione [3].

[3] http://europa.eu.int/comm/ taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing.htm

2. Attività del forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento dall'ottobre 2002 al dicembre 2003

5. Il Forum si è riunito per la prima volta il 3 ottobre 2002 e ha definito un programma di lavoro biennale. Una relazione sui lavori del JTPF, adottata all'unanimità e relativa al primo punto indicato nel programma di lavoro, è allegata alla presente comunicazione (allegato II). Finora, il Forum ha discusso soprattutto dei problemi relativi all'applicazione della Convenzione sull'arbitrato [4]. Sono stati esaminati i problemi che si sono avuti negli ultimi anni a causa del fatto che non tutti gli Stati contraenti hanno ratificato la convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Convenzione di adesione) e il protocollo che modifica la convenzione originaria (protocollo di proroga). Inoltre, il JTPF ha cercato di definire chiaramente il momento di decorrenza dei periodi di tre anni (notifica) e di due anni (procedura amichevole) previsti nella prima fase della procedura arbitrale stabilita nell'ambito della Convenzione sull'arbitrato. Ha inoltre studiato come migliorare le fasi delle due procedure e ha affrontato questioni come l'interazione delle procedure amichevole e arbitrale con i ricorsi amministrativi e giudiziari, la possibilità di sospendere la riscossione dell'imposta mentre sono in corso le procedure di risoluzione delle controversie transfrontaliere, l'adesione dei nuovi Stati alla Convenzione sull'arbitrato e l'incidenza degli interessi e delle penalità. Nella relazione sono sintetizzate le riflessioni del JTPF. Si conclude raccomandando alla Commissione di proporre un codice di condotta che specifici regole precise per assicurare l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 sull'eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate) e che tratti le questioni connesse relative alle procedure amichevoli nel contesto delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri. Il rapporto propone che questo codice sia adottato dal Consiglio attraverso una Risoluzione..

[4] Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili d'imprese associate, GU L 255 del 20.8.1990 pagg. 10-24.

3. Conclusioni della Commissione

6. Tenuto conto della summenzionata relazione del JTPF, la Commissione può soltanto esprimere il proprio compiacimento per il lavoro del Forum che ha dimostrato di essere uno strumento costruttivo per affrontare le sfide poste dalle politiche adottate nell'UE in materia di prezzi di trasferimento

7. Gli esperti degli Stati membri e del mondo imprenditoriale hanno esaminato le diverse questioni con spirito di apertura e in modo costruttivo giungendo a formulare proposte pragmatiche non legislative e raccomandazioni per trovare delle soluzioni.

8. Tuttavia, la Commissione si rammarica che il JTPF abbia dovuto dedicare molto del suo tempo ai problemi derivanti dal fatto che non tutti gli Stati membri hanno ancora ratificato il protocollo di proroga della Convenzione sull'arbitrato, nonché la Convenzione di adesione, firmati rispettivamente nel 1990 e nel 1995. È evidente che questa situazione non si sarebbe verificata se il Consiglio avesse seguito la proposta iniziale della Commissione di adottare uno strumento conforme al diritto comunitario piuttosto che una Convenzione multilaterale.

9. Il problema specifico dell'adesione degli Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato (paragrafo 3.1. della relazione JTPF) preoccupa particolarmente la Commissione. Come già dimostrato dai precedenti allargamenti dell'Unione europea, il tempo impiegato dai 25 futuri Stati membri dell'UE per ratificare questo strumento potrebbe nuocere gravemente al suo valore aggiunto per i nuovi Stati membri e per le società di quell'area geografica. Inoltre, la rete di convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione tra i nuovi Stati membri e tra questi Stati e gli attuali Stati membri non è completa, malgrado gli sforzi compiuti in tal senso. Ciò rende talvolta impossibile per l'impresa chiedere una procedura amichevole per evitare una doppia imposizione. Pertanto, la Commissione approva pienamente la raccomandazione del Forum che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a ratificare la Convenzione di adesione per i nuovi Stati membri dell'UE entro la prima metà del 2006. Inoltre, detta convenzione dovrebbe prevedere una disposizione che consenta l'applicazione bilaterale immediata tra Stati membri che abbiano già completato le procedure di ratifica. La Commissione è favorevole ad includere nella stessa Convenzione sull'arbitrato una disposizione giuridica volta ad evitare un nuovo lungo processo di ratifica dopo ciascun allargamento UE, per esempio prevedendo l'adesione automatica o l'adesione tramite dichiarazione unilaterale.

10. La Commissione attende con ansia i lavori del Forum sulla parte restante del programma adottato nel 2002 e, in questo contesto, vorrebbe dissipare ogni malinteso che potrebbe essere sorto riguardo al mandato del Forum di trovare eventuali soluzioni non legislative ai problemi pratici riscontrati. Questo aspetto del mandato era inteso ad evitare di portare pregiudizio alle rispettive competenze delle istituzioni UE e degli Stati membri e, quindi, riguarda la normativa comunitaria. Non si è voluto in alcun modo impedire al Forum di proporre miglioramenti pratici che possano implicare modifiche legislative in alcuni Stati membri. Dato che il JTPF è un gruppo di esperti con funzioni puramente consultive, le decisioni su eventuali modifiche legislative rimarrebbero di competenza esclusiva degli Stati membri interessati.

11. Tenuto conto delle altre importanti questioni che il JTPF dovrà affrontare nell'ambito del programma di lavoro adottato nel 2002, la Commissione intende prorogare da giugno 2004 fino alla fine del 2004 il periodo iniziale di due anni previsto per le attività del Forum. Considerando, inoltre, i risultati globali ottenuti e gli altri temi di discussioni proposti dal Forum, essa potrebbe decidere di prorogare il mandato per un altro biennio.

12. Il JTPF ha evidenziato le difficoltà incontrate nell'attuazione della Convenzione sull'arbitrato. Le conclusioni e le raccomandazioni del Forum potrebbero risolvere molte delle sue carenze e la Commissione ritiene che la loro attuazione pratica potrebbe permettere di ottenere importanti progressi verso la creazione di uno strumento adeguato in grado di evitare la doppia imposizione relativa ai prezzi di trasferimento nell'UE. Tenuto conto di queste considerazioni e in funzione del seguito riservato alle proposte del Forum da parte del Consiglio, la Commissione valuterà la necessità di proporre in una fase successiva uno strumento conforme al diritto comunitario.

13. Comunque, come soluzione intermedia, la Commissione appoggia pienamente le conclusioni e le raccomandazioni del JTPF. Invita pertanto il Consoglio ad adottare il piu' rapidamente possibile la proposta di codice di condotta sull'applicazione effettiva della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 sull'eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, come specificato nell'allegato II della presente comunicazione.

Allegato I: Istituzione del JTPF

Selezione della presidenza

Nelle conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002 è stato deciso di affidare la presidenza del Forum ad una personalità indipendente di comprovata esperienza nel settore dei prezzi di trasferimento, che doveva essere nominata dalla Commissione, d'intesa con una giuria composta da rappresentanti ad alto livello della presidenza del Consiglio, della Commissione e del Comitato "Affari fiscali" dell'UNICE.

Della giuria hanno fatto parte José Maria VALLEJO CHAMORRO, vice direttore generale per gli Affari fiscali internazionali, in rappresentanza della presidenza spagnola, Jan van der BIJL, presidente del Comitato "Affari fiscali" UNICE e Michel AUJEAN, direttore della direzione per la politica fiscale della direzione generale Fiscalità e unione doganale come presidente del JTPF. La giuria ha scelto all'unanimità Bruno GIBERT, socio del CMS Bureau Francis Lefebvre.

Selezione degli esperti del mondo imprenditoriale

A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare candidature per l'istituzione del JTPF nella GU C 90 del 16 aprile 2002, la giuria, di cui al paragrafo 1.2.1, si è riunita il 28 gennaio 2002 per esaminare l'elenco delle domande dei rappresentanti del mondo imprenditoriale selezionate. Questi membri parteciperanno a titolo personale e per un periodo rinnovabile di due anni.

La Commissione ha ricevuto 60 domande, sei delle quali pervenute oltre la scadenza fissata nell'invito a presentare candidature.

Tenuto conto dei criteri stabiliti nell'invito a presentare candidature (comprovata abilità ed esperienza nel settore dei prezzi di trasferimento, comprovata conoscenza ed esperienza della normativa comunitaria e del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la fiscalità) e dell'esigenza di garantire una composizione equilibrata del gruppo dal punto di vista dell'origine geografica, della dimensione delle imprese e del tipo di attività, la giuria ha deciso di selezionare i seguenti candidati (in ordine alfabetico):

Sig. Philip GILLET

Sig. Eduardo GRACIA

Sig. Guy KERSCH

Dott. Klaus KROPPEN

Prof. Gugliemo MAISTO

Dott. Ulrich MOEBUS

Sig.ra Sylvie PUECH

Sig. Chris ROLFE

Sig. Theo SCHMIT

Prof. Dirk VAN STAPPEN

Nomina degli esperti delle amministrazioni fiscali degli Stati membri

Il 10 giugno 2002 è stata inviata una lettera in cui si invitavano gli Stati membri a nominare un esperto per partecipare al JTPF. Tutti gli Stati membri hanno risposto positivamente e hanno nominato un esperto.

Nomina di osservatori provenienti dalle amministrazioni fiscali dei paesi candidati all'adesione e dall'OCSE

Il 10 giugno 2002 è stata inviata una lettera in cui si invitavano i paesi candidati all'adesione all'UE e l'OCSE a nominare un osservatore presso il JTPS. Fatta eccezione per la Romania, tutti i destinatari della lettera hanno risposto positivamente e hanno nominato un osservatore.

ALLEGATO II: PROGETTO DI CODICE DI CONDOTTA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

RICONOSCENDO la necessità per gli Stati membri e i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione relativa alla relazione sulle attività del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle imprese del [...] 2004,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

1. Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

Si considera termine di decorrenza del periodo di tre anni la data del "primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento".

Per quanto riguarda i casi presentati nel settore dei prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare queste definizioni anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri UE.

2. Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

(i) Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione, un caso si considera sottoposto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:

a) identificazione (nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato contraente che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;

b) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra l'impresa e le altre parti interessate alle operazioni in questione);

c) indicazione dei periodi fiscali in questione;

d) copie degli avvisi di accertamento fiscale, del verbale di constatazione o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;

e) informazioni particolareggiate sulle procedure relative alle cause a ai ricorsi avviati dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

f) una relazione in cui l'impresa illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;

g) l'impegno da parte dell'impresa a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; e

h) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.

(ii) Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:

a) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè di una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

b) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

3. Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato

3.1 Disposizioni generali

a) Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della libera concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per qualche singolo Stato contraente.

b) I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della complessità del caso in questione.

c) Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario,l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.

d) Tenendo conto delle disposizioni del presente codice, l'accordo deve essere raggiunto entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, punto ii) del presente codice.

e) La procedura amichevole non deve imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi.

3.2 Funzionamento pratico e trasparenza

a) Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti in cui è indicata la posizione delle autorità competenti, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale.

b) L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata dall'autorità competente alla quale è stata inviata la richiesta riguardo a tutti gli sviluppi significativi ad essa relativi durante il corso della procedura.

c) È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato contraente.

d) L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati allegando copia della domanda del contribuente.

e) Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 2, punto i), entro due mesi dal ricevimento della domanda l'autorità competente invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.

f) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:

(i) se l'autorità competente non ritiene che gli utili dell'impresa siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di una impresa di un altro Stato contraente, informa l'impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;

(ii) se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;

(iii) se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni eventuale altro Stato contraente interessato.

g) Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente avvia una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato contraente della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, punto i) del presente codice. Nel contempo, informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre, all'autorità competente dell'altro Stato contraente e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato.

3.3 Scambio dei documenti in cui è indicata la posizione delle autorità competenti

a) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, dove si è giunti, cioè, ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito, o ad una misura equivalente, che prevede una rettifica che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii alle autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati al caso un documento in cui è indicata la sua posizione in cui figurano:

(i) la descrizione del caso fornita dal richiedente;

(ii) il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;

(iii) le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione con un'illustrazione dettagliata della proposta.

b) Il documento contiene un'esauriente giustificazione della valutazione fiscale o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica.

c) Tale documento è inviato a tutte le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:

i) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

d) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti, o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento in cui è evidenziata la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre i sei mesi dal ricevimento del documento.

e) La risposta sarà fornita in uno dei due modi seguenti:

(i) se ritiene che la doppia imposizione si sia verificata, o possa verificarsi, ed è d'accordo sulla soluzione proposta nel documento di lavoro, l'autorità competente informa l'altra autorità competente e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;

(ii) se non ritiene che ci sia stata, o che possa esserci una doppia imposizione, o non concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente una risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data più recente fra le seguenti:

aa) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

bb) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

f) Gli Stati contraenti si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta sia possibile. A tale riguardo, gli Stati contraenti dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi le giustifichi).

3.4 Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio dell'OCSE, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

4. Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato

4.1 Elenco delle personalità indipendenti

a) Gli Stati contraenti si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali cambiamenti nell'elenco.

b) All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, gli Stati contraenti allegano un curriculum vitae che illustra, tra l'altro, l'esperienza maturata da dette personalità in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.

c) Gli Stati contraenti possono inoltre indicare sul loro elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette presidente.

d) Il Segretario generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati contraenti di confermare i nomi delle personalità indipendenti e/o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

e) L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito Web del Consiglio.

4.2 Costituzione della commissione consultiva

a) Salvo diverso accordo tra gli Stati contraenti interessati, lo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o la misura equivalente che comporta, o potrebbe comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e organizza le sue riunioni, d'intesa con l'altro Stato contraente.

b) La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti.

c) La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato contraente che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo con gli Stati contraenti interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. I membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto dalle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato.

d) Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti interessati.

e) Gli Stati contraenti mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

4.3 Funzionamento della commissione consultiva

a) Il caso è considerato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 4.2, lettera e).

b) I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.

c) La commissione consultiva può chiedere alla parte, da cui provengono dichiarazioni o documenti, di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.

d) Pur nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione sull'arbitrato, la commissione consultiva può chiedere agli Stati contraenti, in particolare allo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.

e) I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, che sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti.

f) A meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente:

i) il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;

ii) le retribuzioni delle personalità indipendenti sono fissate a 1000 euro a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva, e il presidente riceve una retribuzione superiore del 10% a quella prevista per le altre personalità indipendenti.

g) Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente.

4.4 Parere della commissione consultiva

Gli Stati contraenti desiderano che nel parere figurino:

a) i nomi dei membri della commissione consultiva;

b) la domanda, in cui devono essere indicati:

- i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;

- le autorità competenti interessate;

- una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;

- una dichiarazione chiara su quanto è richiesto;

c) una sintesi della procedura;

d) le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;

e) il parere;

f) il luogo in cui è emesso il parere;

g) la data in cui è emesso il parere;

h) le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

i) Una volta presa la decisione, l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate.

ii) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per rendere pubblici integralmente i pareri e le decisioni. Possono altresi' decidere di rendere pubblici pareri e decisioni senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla loro pubblicazione.

iii) Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali, due delle quali da inviare alle autorità competenti degli Stati contraenti e una da trasmettere al Segretariato generale del Consiglio per l'archiviazione. Se c'è il consenso, il Segretariato generale del Consiglio chiede la pubblicazione del parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie

Si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per fare in modo che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese in queste procedure, alle stesse condizioni previste per una procedura interna di causa/ricorso, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure internazionali per la soluzione delle controversie nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

6. Adesione di nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato

Gli Stati membri cercheranno di firmare e ratificare la Convenzione di adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dalla loro adesione all'UE.

7. Disposizioni finali

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sul suo funzionamento pratico. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del codice.

ALLEGATO III: RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ DEL FORUM CONGIUNTO DELL'UE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO NEL SETTORE DELLA TASSAZIONE DELLE ImpreseOTTOBRE 2002 - DICEMBRE 2003

1. Sintesi dei verbali delle riunioni del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento

1.1. Seduta inaugurale

La seduta inaugurale del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (qui di seguito: "JTPF"), presieduta dal sig. Bruno Gibert, si è tenuta il 3 ottobre 2002 ed è stata dedicata principalmente alla discussione e all'adozione del regolamento interno, all'elezione dei vice presidenti in rappresentanza degli Stati membri e del mondo imprenditoriale e alla discussione di un documento di riflessione per definire un programma di lavoro biennale, come suggerito nelle conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002.

Il regolamento interno è stato adottato all'unanimità. Come vice presidenti, gli esperti del mondo imprenditoriale hanno eletto Guy Kersch, direttore per la fiscalità europea di Pharmacia S.A., Lussemburgo, e gli esperti delle amministrazioni fiscali hanno nominato la sig.ra Montserrat Trape Viladomat, vice capo dell'Unità Fiscalità internazionale per la Spagna.

Il progetto di programma di lavoro biennale è stato discusso e poi approvato durante la seconda riunione con alcune lievi modifiche. Dal dibattito è emerso che, conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2001, la maggior parte dei membri ritiene di dover attribuire la massima urgenza alla ricerca di soluzioni pratiche per un'applicazione più uniforme della Convenzione sull'arbitrato, onde garantire maggiore certezza in relazione alle questioni procedurali connesse alla Convenzione [5]. Ciò riguarda sia la prima fase della procedura della Convenzione sull'arbitrato, cioè la procedura amichevole, sia la seconda, cioè la procedura arbitrale.

[5] Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, GU L 255 del 20.8.1990, pagg. 10-24.

Fra i membri del JTPF è prevalsa l'idea che il Forum debba occuparsi anche degli obblighi in materia di documentazione relativi ai prezzi di riferimento.

Si è giunti, inoltre, alla conclusione che, malgrado le richieste avanzate dagli ambienti imprenditoriali, gli accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi di trasferimento (APA) suscitano ancora molte critiche e scetticismo per i loro limiti. Pertanto, il Forum dovrebbe studiare innanzitutto altre procedure per garantire ai contribuenti maggiori certezze, in particolare la possibilità di una consultazione preventiva tra amministrazioni fiscali prima di procedere a rettifiche. Entrambe le questioni dovrebbero essere affrontate congiuntamente, ma sono state considerate meno urgenti rispetto ad altre.

1.2. Riunioni successive

Nel quadro del programma di lavoro biennale concordato, durante le riunioni del 4 dicembre 2002, del 2 aprile 2003, del 19 giugno 2003, dell'11 settembre 2003 e dell'11 dicembre 2003 il JTPF ha esaminato questioni procedurali relative al miglioramento del funzionamento pratico della Convenzione sull'arbitrato e alcuni aspetti connessi relativi alla procedura amichevole nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri. La discussione ha riguardato anche le procedure da applicare durante il periodo transitorio che precede la ratifica da parte degli Stati membri del protocollo del 1999 relativo alla proroga della Convenzione (il cui periodo di applicazione è scaduto il 31 dicembre 1999), la decorrenza del periodo di tre anni, che è il termine entro il quale un caso può essere sottoposto ad un'autorità competente (articolo 6, paragrafo 1), la decorrenza del periodo di due anni fissato per la procedura amichevole, cioè la prima fase prevista nella Convenzione sull'arbitrato (articolo 7, paragrafo 1), lo svolgimento della procedura amichevole (accelerazione della procedura, sospensione della riscossione dell'imposta, pagamenti e rimborsi di interessi, trasparenza e partecipazione del contribuente), lo svolgimento della procedura arbitrale, ossia la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato (articoli 7-11), e l'interazione della procedura amichevole e di quella arbitrale con i ricorsi amministrativi e giudiziari (articolo 7, paragrafo 3).

Conformemente al suo programma di lavoro biennale, il Forum ha iniziato a discutere la questione dei requisiti in materia di documentazione relativi ai prezzi di trasferimento nel dicembre 2003.

1.3. Conclusioni

Il JTPF ha compiuto dei progressi notevoli per quanto riguarda le questioni procedurali relative al miglioramento del funzionamento pratico della Convenzione sull'arbitrato e alle questioni connesse relative alla procedura amichevole nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri. Tenuto conto dei potenziali vantaggi che sia il mondo imprenditoriale, sia le amministrazioni fiscali nazionali potrebbero ricavare da una rapida attuazione delle sue conclusioni e raccomandazioni, il Forum ha deciso di sottoporre alla Commissione una relazione intermedia sulle attività finora svolte.

Tenendo conto di quanto segue, il JTPF ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio di adottare una risoluzione su un codice di condotta riguardante l'attuazione della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e alcuni aspetti della procedura amichevole nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri, che figura nell'allegato 2 della presente relazione. La Commissione potrebbe proporre al Consiglio di adottare questo Codice di condotta.

2. Conclusioni e raccomandazioni concernenti la convenzione sull'arbitrato ed alcune questioni connesse relative alla procedura amichevole nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri

2.1. Procedure applicabili durante il periodo transitorio che precede la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti della Convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Convenzione di adesione) e del protocollo che modifica la convenzione originaria (protocollo di proroga)

Malgrado la firma degli strumenti pertinenti rispettivamente il 25 maggio 1999 e il 21 dicembre 1995, l'Italia e il Portogallo non hanno ancora ratificato il protocollo di proroga e la Grecia non ha ratificato la Convenzione di adesione.

Pertanto, la Convenzione sull'arbitrato non è più in vigore dal 1° gennaio 2000. Le imprese associate non possono più quindi affidarsi a questo strumento per evitare o risolvere casi di doppia imposizione.

Il JTPF ha esaminato i vari problemi e le situazioni che possono presentarsi nel periodo transitorio e le possibili conseguenze sull'attuazione della Convenzione sull'arbitrato, una volta che questa sarà di nuovo in vigore.

2.1.1. Procedura in caso di richiesta presentata da un contribuente prima del 1° gennaio 2000

Tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, continueranno a trattare i casi avviati nel quadro della Convenzione sull'arbitrato prima del 1° gennaio 2000 conformemente alle norme ivi stabilite. La Danimarca ,tuttavia, continua le procedure amichevoli nel quadro delle pertinenti convenzioni contro le doppie imposizioni. Anche altri due Stati membri considerano sospese le procedure avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato, fino a quando la stessa non sarà di nuovo in vigore, ma nessun caso vi è stato presentato prima del 1° gennaio 2000.

2.1.2. Procedura in caso di richiesta presentata da un contribuente dopo il 1° gennaio 2000

C'è consenso sul fatto che in linea di principio la richiesta di un contribuente di fare appello alla Convenzione sull'arbitrato è valida nel quadro del protocollo di proroga. Ciò implica che un'impresa può sottoporre un caso ad un'autorità competente ma che, in pratica, non c'è una scadenza precisa per la procedura amichevole o per avviare la fase arbitrale.

Le numerose posizioni che possono essere adottate per quanto riguarda l'attuazione della Convenzione sull'arbitrato durante il periodo transitorio, comprese le procedure amichevoli e arbitrali, di cui all'allegato I della presente relazione, evidenziano la mancanza di certezze giuridiche per le società che vorrebbero vedere applicata la Convenzione sull'arbitrato, e in particolare la procedura arbitrale.

Tuttavia, tutti gli Stati membri avviano procedure amichevoli, o in virtù delle norme stabilite nella Convenzione sull'arbitrato (se l'altro Stato membro è d'accordo, cfr. allegato I), o in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l'altro Stato membro.

La maggior parte dei membri appoggia l'idea secondo cui il tempo dedicato ad una procedura amichevole nel quadro di una convenzione contro le doppie imposizioni dovrebbe essere sottratto dal periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato, una volta che le autorità competenti avviano o proseguono la procedura amichevole nel quadro della Convenzione sull'arbitrato.

Un esame dettagliato delle posizioni degli Stati membri figura nell'allegato I della presente relazione.

2.1.3. Conclusioni

Pur avendo ritenuto utile chiarire le strategie delle diverse autorità fiscali nazionali durante il periodo transitorio, tenuto conto del carattere provvisorio e dell'impatto limitato di tale periodo, il JTPF ha deciso di non presentare proposte e raccomandazioni in merito.

2.2. Decorrenza dei periodi di tre anni e di due anni previsti nella prima fase della Convenzione sull'arbitrato

2.2.1. Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e dell'articolo 25, paragrafo 1 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE)

L'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato stabilisce che "...il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1".

Per misura che segna la decorrenza del periodo di tre anni, tutti gli Stati membri intendono "la data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento" [6].

[6] Il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla "data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1", perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe essere limitata ai casi in cui si abbia una "rettifica" dei prezzi di trasferimento.

Le definizioni date dagli Stati membri di questo evento pertinente nella lingua nazionale e in inglese figurano nell'allegato del progetto di codice di condotta illustrato nell'allegato II della presente relazione.

Il Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, che è la base di tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra gli Stati membri dell'UE, presenta, all'articolo 25, paragrafo 1, un testo simile a quello dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato per quanto riguarda i termini entro i quali è possibile sottoporre alle autorità competenti un caso di doppia imposizione.

Per ragioni di coerenza e per quanto riguarda i casi relativi ai prezzi di trasferimento, il JTPF raccomanda pertanto agli Stati membri di applicare la definizione della decorrenza del periodo triennale specificata nell'allegato del progetto di codice di condotta anche alle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra gli Stati membri.

2.2.2. Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

Agli articoli 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1 la Convenzione sull'arbitrato non prevede condizioni specifiche, tranne la "presentazione di un caso", per la decorrenza del periodo di due anni previsto per la procedura amichevole. Durante questo periodo, le autorità competenti dovrebbero cercare, nel quadro della procedura amichevole, un accordo per eliminare la doppia imposizione senza avviare la fase arbitrale prevista dalla Convenzione sull'arbitrato.

Il JTPF ha riconosciuto che affinché un caso sia considerato "presentato" o "sottoposto" e l'autorità competente disponga di elementi sufficienti per valutare se il reclamo sia "fondato" (presupposto fondamentale per avviare la procedura amichevole, come indicato all'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione sull'arbitrato), è necessario che il contribuente fornisca alcune informazioni minime, come specificato nel capitolo 2 del codice di condotta. Oltre a queste informazioni, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata a chiedere, entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente, informazioni supplementari specifiche prima della decorrenza del periodo di due anni. Se le autorità competenti non inoltrano questa richiesta, il periodo di due anni decorre dalla data indicata nel codice di condotta.

Senza mettere in discussione l'affidabilità delle informazioni e la buona fede con cui vengono fornite dalla maggior parte delle imprese, il JTPF vorrebbe sottolineare anche la necessità per i contribuenti di assicurare la massima collaborazione per aumentare le possibilità di giungere ad un accordo il più rapidamente possibile. Questa collaborazione non dovrebbe essere limitata alla fase iniziale ma dovrebbe prolungarsi durante l'intero svolgimento della procedura amichevole. Il Forum ritiene inoltre che questa collaborazione dovrebbe essere assicurata non soltanto dall'impresa che ha sottoposto il caso, ma anche dalle altre parti interessate alle operazioni in questione, e che la mancanza di collaborazione comporterebbe un allungamento dei tempi della procedura.

2.3. Procedure applicabili durante la prima fase della Convenzione sull'arbitrato

Il periodo di due anni durante il quale le autorità competenti dovrebbero raggiungere un accordo sull'eliminazione della doppia imposizione ha inizio quando le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare se il caso appaia fondato (cfr. paragrafo 2.2.2.).

Il JTPF ritiene che, per migliorare la programmazione nel tempo delle diverse azioni e il coordinamento e lo svolgimento delle procedure, potrebbe essere utile proporre un calendario indicativo per le procedure amichevoli, in particolare per lo scambio dei documenti in cui è indicata la posizione delle autorità competenti.

Inoltre, è stato convenuto, come principio generale, di considerare tutti i mezzi possibili per raggiungere un accordo il più rapidamente possibile e di fissare le miglior pratiche per quanto riguarda il linguaggio utilizzato e l'informazione del contribuente.

Il Forum concorda sul fatto che ai contribuenti non dovrebbe essere riconosciuto il diritto di assistere alle discussioni dell'autorità competente. La maggior parte dei membri conviene che il contribuente dovrebbe poter esporre, su sua richiesta, il proprio punto di vista all'autorità competente.

Per quanto riguarda i casi relativi ai prezzi di trasferimento, e fatti salvi gli accordi conclusi ad un livello più generale, il JTPF raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni del codice di condotta relative alla procedura amichevole prevista nel quadro della Convenzione sull'arbitrato anche alle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

2.4. Procedure applicabili durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato: costituzione e funzionamento della commissione consultiva

Il JTPF è giunto alla conclusione che gli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 della Convenzione sull'arbitrato relativi alla procedura arbitrale (seconda fase della Convenzione) non sono abbastanza particolareggiati da garantire un'agevole applicazione della procedura.

In base alle informazioni fornite dal Segretariato generale del Consiglio, il JTPF ha constatato che nel settembre 2003 cinque Stati contraenti (Grecia, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Svezia) non avevano ancora nominato le personalità indipendenti aventi i requisiti per divenire membri della commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione. Gli elenchi presentati dagli altri Stati contraenti risalgono al periodo immediatamente successivo all'adozione della Convenzione nel 1990 e si nutrono dei dubbi riguardo alla loro attuale validità.

Non esistono norme particolareggiate riguardo all'organizzazione pratica della fase arbitrale, per esempio su quale autorità competente debba prendere l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, su dove la commissione debba riunirsi, su chi debba mettere a disposizione le strutture organizzative per il segretariato, su quando si può ritenere che un caso sia stato sottoposto alla commissione consultiva, sull'importo dei compensi per i membri e il presidente, sul contenuto del parere e sulle condizioni per la sua pubblicazione, ecc.

In base alla riflessione già intrapresa dal gruppo di lavoro del Consiglio sulle questioni finanziarie nel 1996/1997 e alle recenti esperienze di alcuni Stati contraenti, il JTPF ha stabilito all'unanimità un modus operandi per la fase arbitrale, illustrata nel capitolo 4 del progetto di codice di condotta di cui all'allegato II della presente relazione.

2.5. Interazione della procedura amichevole e di quella arbitrale con i ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria

Il JTPF ha esaminato anche i collegamenti tra i due tipi di procedure evidenziati nell'articolo 7 della Convenzione sull'arbitrato.

Il primo punto a destare preoccupazione è la disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma che stabilisce che "le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni".

Gli esperti che rappresentano il mondo imprenditoriale giudicano molto limitata l'indipendenza di questi due tipi di ricorso perché, nel caso di ricorso giudiziario interno, la fase più importante della Convenzione sull'arbitrato (la costituzione della commissione consultiva) può essere avviata soltanto dopo la conclusione delle procedure di ricorso giudiziario interno e dopo che è scaduto il periodo di due anni previsto per giungere ad un accordo. Inoltre, sembra che alcune autorità fiscali nazionali non facciano alcuna distinzione tra ricorsi amministrativi e giudiziari, mentre soltanto l'ultimo è considerato un motivo che giustifica il rinvio della decorrenza del periodo di due anni nel summenzionato articolo 7, paragrafo 1. Ciò potrebbe creare seri problemi per l'applicazione e l'efficacia di una procedura avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato perché ne farebbe coincidere la durata complessiva con: i) la durata dei procedimenti amministrativi/giudiziari interni conclusisi con una decisione finale, ii) più due anni, iii) più i sei mesi concessi alla commissione consultiva per emettere il proprio parere.

Una preoccupazione analoga è stata espressa dai rappresentanti delle imprese per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 della Convenzione sull'arbitrato che stipula che "qualora la legislazione interna di uno Stato contraente non consenta alle autorità competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorità giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione" Anche se la Francia e il Regno Unito sono gli unici Stati contraenti ad aver dichiarato ufficialmente che la disposizione si applica nei loro paesi, da un'inchiesta è emerso che la maggior parte degli Stati contraenti (e dei paesi candidati all'adesione) applica/applicherà in pratica le stesse norme. A tale riguardo va notato che l'articolo 7, paragrafo 3 della Convenzione sull'arbitrato ha validità automatica e non è necessaria una dichiarazione ufficiale perché sia applicabile.

I rappresentanti delle imprese hanno obiettato che la disposizione summenzionata porta spesso i contribuenti a rinunciare alle possibilità di ricorso giudiziario interno. Tenuto conto delle possibilità offerte dalla Convenzione sull'arbitrato per eliminare la doppia imposizione, ciò non dovrebbe necessariamente comportare degli svantaggi per il contribuente. Tuttavia, la scelta di un'impresa di optare per le procedure internazionali di soluzione delle controversie piuttosto che per un ricorso giudiziario interno può avere un considerevole impatto finanziario, come illustrato al paragrafo 2.6.

Tenuto conto della complessità della questione, il JTPF ha deciso di limitarsi a raccomandare la sospensione della riscossione dell'imposta durante lo svolgimento delle procedure internazionali per la soluzione delle controversie qui di seguito esaminate.

2.6. Sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie

Il JTPF ha esaminato le norme vigenti negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione in materia di sospensione della riscossione dell'imposta durante i ricorsi/le cause amministrativi e giudiziari. In quasi tutti i paesi, la sospensione della riscossione delle imposte è disciplinata giuridicamente per quanto riguarda le procedure interne. Queste norme variano comunque moltissimo per quanto concerne presupposti, applicazione, durata, importo della sospensione, ecc.

Per quanto riguarda le norme relative alle procedure internazionali per la soluzione delle controversie, soltanto in pochi paesi esistono disposizioni giuridiche o amministrative specifiche. Tuttavia, un numero elevato di amministrazioni fiscali può sospendere la riscossione delle imposte su base discrezionale per evitare un doppio pagamento, anche se non esistono disposizioni specifiche per la sospensione durante le procedure amichevole o arbitrale.

La mancanza di norme specifiche o generali per la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie, almeno alle stesse condizioni previste per i ricorsi/cause interni, comporta un onere finanziario supplementare per le società che hanno subito una doppia imposizione a livello comunitario. Insieme alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione sull'arbitrato in materia di interazione tra ricorso amministrativo/giudiziario e procedure internazionali per la soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2.5, questo fatto è considerato dai rappresentanti del mondo imprenditoriale del JTPF e dalla maggior parte dei rappresentanti delle autorità fiscali come un ostacolo per i contribuenti che vogliano chiedere l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato o delle procedure amichevoli in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

2.7. L'adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato

Il 21 dicembre 1995, a seguito dell'adesione all'UE di Austria, Finlandia e Svezia, è stata firmata una nuova convenzione che consente a questi nuovi Stati membri di aderire alla Convenzione sull'arbitrato. Tuttavia, siccome uno Stato membro non l'ha ancora ratificata (cfr. paragrafo 2.1), la Convenzione sull'arbitrato non è entrata pienamente in vigore per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE nel 1995.

Per evitare un altro lungo processo durante il quale non sarebbe possibile applicare la Convenzione sull'arbitrato in tutta l'UE (allargata), il JTPF ha esaminato come accelerare l'entrata in vigore della Convenzione sull'arbitrato nei nuovi Stati membri che aderiranno all'UE nel maggio 2004. A tale riguardo, sono state previste la possibilità di un'applicazione provvisoria (ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione di Vienna che disciplina l'applicazione dei trattati) o di un'entrata in vigore all'atto della firma (articolo 24, paragrafo 1 della summenzionata Convenzione). Tuttavia, siccome richiederebbero, nella maggior parte degli attuali e dei futuri Stati membri, la ratifica del Parlamento nazionale, entrambe le soluzioni non servirebbero ad accelerare il processo.

Purtroppo, sembra che da un punto di vista giuridico non esista un modo per accelerare l'entrata in vigore della Convenzione sull'arbitrato per gli Stati che aderiscono all'Unione. Pertanto, il JTPF ha deciso all'unanimità di raccomandare agli Stati membri di impegnarsi a ratificare i trattati di adesione alla Convenzione sull'arbitrato entro due anni dall'adesione dei nuovi Stati all'UE [7]. Questa raccomandazione figura anche nel progetto di codice di condotta.

[7] Il rappresentante delle autorità fiscali del Regno Unito è favorevole a sopprimere il riferimento al periodo di due anni, perché in sede di Consiglio i ministri potrebbero non poter sottoscrivere un impegno se una decisione in tal senso dovesse essere di competenza del potere legislativo nei loro paesi e le procedure potrebbero essere espletate in molto meno di due anni: sarebbe pertanto inutile indicare come accettabile un termine di due anni.

2.8. Conclusioni

Alla luce di quanto illustrato ai paragrafi 2.1-2.7 del presente capitolo, il JTPF ha deciso all'unanimità di invitare la Commissione a proporre al Consiglio l'adozione di un codice di condotta per l'attuazione della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e su alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri, illustrati nell'allegato II della presente relazione.

3. Altre questioni esaminate dal JTPF relative alla doppia imposizione derivante dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento

3.1. Interessi dovuti per imposte arretrate e interessi sui rimborsi d'imposta

La maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione hanno disposizioni specifiche sugli interessi dovuti per imposte arretrate relative ad anni precedenti e sugli interessi relativi ai rimborsi d'imposta. I tassi d'interesse sono indicati nel diritto civile/commerciale o nella normativa fiscale specifica e, con alcune eccezioni, sono rivisti periodicamente in base a criteri diversi. La maggior parte dei paesi applica tassi d'interesse fissi.

La decorrenza per il calcolo degli interessi (sia sulle imposte arretrate, sia sui rimborsi d'imposta) varia molto da un paese all'altro, ma sembra coerente a livello nazionale. Le autorità fiscali che autorizzano la deduzione del pagamento degli interessi sulle imposte arretrate come spese connesse all'attività commerciale considerano anche gli interessi sui rimborsi d'imposta come reddito imponibile. Per la maggior parte delle amministrazioni fiscali nazionali, tuttavia, l'interesse è considerato fiscalmente neutro (né deduzione/né tassazione).

Un altro importante elemento che caratterizza il contesto UE riguarda le rettifiche corrispondenti derivanti dalle procedure internazionali di soluzione delle controversie (procedura amichevole o arbitrale). Nessuno Stato, tranne i Paesi Bassi, prevede la possibilità di giungere ad un accordo nel quadro di una procedura amichevole, versando alla società interessi corrispondenti sulle imposte pagate in eccesso, tenendo conto degli interessi sulle imposte arretrate supplementari nell'altro Stato contraente (e viceversa) per riequilibrare gli interessi ricevuti e pagati dalla società in questione.

Pur prefiggendosi di eliminare la doppia imposizione, la Convenzione sull'arbitrato e le convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri non prevedono un meccanismo di compensazione degli interessi versati sulle imposte arretrate e degli interessi sui rimborsi d'imposta.

I rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno proposto di sospendere la riscossione degli interessi di mora durante le procedure amichevole e arbitrale nel quadro della Convenzione sull'arbitrato.

Tenuto conto, però, della complessità della questione, il JTPF ha deciso di discutere in maniera più approfondita il problema in un momento successivo.

3.2. Sanzioni

Soltanto in alcuni paesi esiste un regime specifico per le sanzioni connesse alle rettifiche dei prezzi di trasferimento. In tutti gli altri paesi, si applica il sistema generale. Il carattere penale delle sanzioni dipende per lo più dalle circostanze, tranne in un paese, in cui le sanzioni relative ai prezzi di trasferimento hanno sempre carattere penale. Le cosiddette sanzioni "monetary no-fault" non sembrano essere molto diffuse negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione. Le norme per l'interpretazione e l'indicazione degli importi delle sanzioni differiscono; alcuni paesi disciplinano in maniera dettagliata la questione, mentre altri lasciano alla discrezione dell'autorità fiscale l'applicazione dei principi generali in materia. Tuttavia, la maggior parte dei paesi prevede procedure di ricorso. Nessuna delle autorità fiscali consente di dedurre le sanzioni come spese connesse all'attività commerciale.

Anche in questo caso, tenuto conto della complessità della materia e del possibile impatto sulla normativa interna, il JTPF ha deciso di discutere il problema in maniera approfondita in un momento successivo.

4. Conclusioni

Il JTPF proseguirà le sue attività nel 2004 in base al programma di lavoro biennale concordato.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002, il JTPF invita la Commissione a trasmettere la presente relazione al Consiglio per assicurarne un appropriato seguito.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO II: PROGETTO DI CODICE DI CONDOTTA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

RICONOSCENDO la necessità per gli Stati membri e i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione relativa alla relazione sulle attività del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle imprese del [...] 2004,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

1. Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

Si considera termine di decorrenza del periodo di tre anni la data del "primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento" [8].

[8] Il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla "data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1", perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe limitarsi ai casi in cui si abbia una "rettifica" dei prezzi di trasferimento.

Le diverse definizioni dell'evento pertinente date dagli Stati membri figurano nella lingua nazionale e in inglese nell'allegato del presente codice.

Per quanto riguarda i casi presentati nel settore dei prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare queste definizioni anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri UE.

2. Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

(i) Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione, un caso si considera sottoposto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:

a) identificazione (nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato contraente che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;

b) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra l'impresa e le altre parti interessate alle operazioni in questione);

c) indicazione dei periodi fiscali in questione;

d) copie degli avvisi di accertamento fiscale, del verbale di constatazione o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;

e) informazioni particolareggiate sulle procedure relative alle cause a ai ricorsi avviati dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

f) una relazione in cui l'impresa illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;

g) l'impegno da parte dell'impresa a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; e

h) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.

(ii) Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:

a) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè di una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

b) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

3. Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato

3.1 Disposizioni generali

a) Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della libera concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per qualche singolo Stato contraente.

b) I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della complessità del caso in questione.

c) Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario,l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.

d) Tenendo conto delle disposizioni del presente codice, l'accordo deve essere raggiunto entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, punto ii) del presente codice.

e) La procedura amichevole non deve imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi.

3.2 Funzionamento pratico e trasparenza

a) Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti in cui è indicata la posizione delle autorità competenti, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale.

b) L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata dall'autorità competente alla quale è stata inviata la richiesta riguardo a tutti gli sviluppi significativi ad essa relativi durante il corso della procedura.

c) È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato contraente.

d) L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati allegando copia della domanda del contribuente.

e) Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 2, punto i), entro due mesi dal ricevimento della domanda l'autorità competente invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.

f) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:

(i) se l'autorità competente non ritiene che gli utili dell'impresa siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di una impresa di un altro Stato contraente, informa l'impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;

(ii) se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;

(iii) se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni eventuale altro Stato contraente interessato.

g) Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente avvia una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato contraente della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, punto i) del presente codice. Nel contempo, informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre, all'autorità competente dell'altro Stato contraente e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato.

3.3 Scambio dei documenti in cui è indicata la posizione delle autorità competenti

a) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, dove si è giunti, cioè, ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o ad una misura equivalente, che prevede una rettifica che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii alle autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati al caso un documento in cui è indicata la sua posizione in cui figurano:

(i) la descrizione del caso fornita dal richiedente;

(ii) il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;

(iii) le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione con un'illustrazione dettagliata della proposta.

b) Il documento contiene un'esauriente giustificazione della valutazione fiscale o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica.

c) Tale documento è inviato a tutte le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:

i) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

d) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti, o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento in cui è evidenziata la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre i sei mesi dal ricevimento del documento.

e) La risposta sarà fornita in uno dei due modi seguenti:

(i) se ritiene che la doppia imposizione si sia verificata, o possa verificarsi, ed è d'accordo sulla soluzione proposta nel documento di lavoro, l'autorità competente informa l'altra autorità competente e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;

(ii) se non ritiene che ci sia stata, o che possa esserci una doppia imposizione, o non concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente una risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data più recente fra le seguenti:

aa) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

bb) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

f) Gli Stati contraenti si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta sia possibile. A tale riguardo, gli Stati contraenti dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi le giustifichi).

3.4 Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio dell'OCSE, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

4. Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato

4.1 Elenco delle personalità indipendenti

a) Gli Stati contraenti si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali cambiamenti nell'elenco.

b) All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, gli Stati contraenti allegano un curriculum vitae che illustra, tra l'altro, l'esperienza maturata da dette personalità in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.

c) Gli Stati contraenti possono inoltre indicare sul loro elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette presidente.

d) Il Segretario generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati contraenti di confermare i nomi delle personalità indipendenti e/o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

e) L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito Web del Consiglio.

4.2 Costituzione della commissione consultiva

a) Salvo diverso accordo tra gli Stati contraenti interessati, lo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o la misura equivalente che comporta, o potrebbe comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e organizza le sue riunioni, d'intesa con l'altro Stato contraente.

b) La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti.

c) La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato contraente che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo con gli Stati contraenti interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. I membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto dalle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato.

d) Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti interessati.

e) Gli Stati contraenti mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

4.3 Funzionamento della commissione consultiva

a) Il caso è considerato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 4.2, lettera e).

b) I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.

c) La commissione consultiva può chiedere alla parte, da cui provengono dichiarazioni o documenti, di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.

d) Pur nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione sull'arbitrato, la commissione consultiva può chiedere agli Stati contraenti, in particolare allo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.

e) I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, che sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti.

f) A meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente:

i) il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;

ii) le retribuzioni delle personalità indipendenti sono fissate a 1000 euro a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva, e il presidente riceve una retribuzione superiore del 10% a quella prevista per le altre personalità indipendenti.

g) Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente.

4.4 Parere della commissione consultiva

Gli Stati contraenti desiderano che nel parere figurino:

a) i nomi dei membri della commissione consultiva;

b) la domanda, in cui devono essere indicati:

- i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;

- le autorità competenti interessate;

- una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;

- una dichiarazione chiara su quanto è richiesto;

c) una sintesi della procedura;

d) le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;

e) il parere;

f) il luogo in cui è emesso il parere;

g) la data in cui è emesso il parere;

h) le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

i) Una volta presa la decisione, l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate.

ii) Se sono d'accordo a rendere pubblici il parere e la decisione, le autorità competenti degli Stati contraenti interessati procedono alla pubblicazione soltanto se le imprese interessate comunicano per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla loro pubblicazione. Con il consenso delle imprese interessate, le autorità competenti degli Stati contraenti interessati possono decidere anche di pubblicare la decisione e il parere senza indicare i nomi delle imprese interessate e senza dare particolari che potrebbero rivelare l'identità delle imprese interessate.

iii) Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali, due delle quali da inviare alle autorità competenti degli Stati contraenti e una da trasmettere al Segretariato generale del Consiglio per l'archiviazione. Se c'è il consenso, il Segretariato generale del Consiglio chiede la pubblicazione del parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie

Si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per fare in modo che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure internazionali per la soluzione delle controversie avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese in queste procedure, alle stesse condizioni previste per una procedura interna di causa/ricorso, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure internazionali per la soluzione delle controversie nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

6. Adesione di nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato

Gli Stati membri cercheranno di firmare e ratificare la Convenzione di adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dalla loro adesione all'UE [9].

[9] Il rappresentante delle autorità fiscali del Regno Unito è favorevole a sopprimere il riferimento al periodo di due anni, perché in sede di Consiglio i ministri potrebbero non poter sottoscrivere un tale impegno se una decisione in tal senso dovesse essere di competenza del potere legislativo nei loro paesi e le procedure potrebbero essere espletate in molto meno di due anni: sarebbe pertanto inutile indicare come accettabile un termine di due anni.

7. Disposizioni finali

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sul suo funzionamento pratico. In base a queste relazioni, la Commissione riferirà al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del codice.

Allegato al progetto di codice di condotta

Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato o dell'articolo 25, paragrafo 1 del Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio

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Paesi candidati all'adesione UE

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