52004DC0230

Relazione della Commissione basata sull'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato {SEC(2004)383} /* COM/2004/0230 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE basata sull'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato {SEC(2004)383}

1. INTRODUZIONE

1.1. Antefatti

Ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [1] (in seguito denominata 'la decisione quadro'), la Commissione deve preparare una relazione scritta sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi a questa decisione.

[1] GU L 182, 5.7.2001, pag. 1.

Il paragrafo (1) di tale articolo obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 31 dicembre 2002. Secondo il paragrafo (2), entro il 1° marzo 2003 gli Stati membri devono trasmettere al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti da tale decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni fatte ai sensi dell'articolo 40(2) della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (in seguito denominata 'convenzione del 1990'). Sulla base di tali informazioni e della relazione scritta della Commissione, il Consiglio deve accertare entro il 31 dicembre 2003 in quale misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro.

Pertanto il valore della relazione dipende in gran parte dalla qualità e della puntualità delle informazioni nazionali ricevute dalla Commissione. La Commissione ha ricordato agli Stati membri i loro obblighi a mezzo di due lettere inviate il 9 dicembre 2002 e il 21 febbraio 2003. Al 1° marzo 2003, tuttavia, solo sei Stati membri (Francia, Finlandia, Germania, Olanda, Svezia e Regno Unito) avevano comunicato alla Commissione le misure adottate per attuare la decisione quadro. Entro il giugno 2003 erano dodici gli Stati membri (i precedenti più Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo) ad aver fornito alla Commissione le informazioni relative all'attuazione e, infine, l'Italia è stata il tredicesimo Stato membro a rispondere, il 31 ottobre 2003.

Tuttavia le informazioni ricevute dalla Commissione variano notevolmente, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della completezza. Ciò è illustrato nella tabella allegata {SEC(2004)383} contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. Non tutti hanno individuato e trasmesso il testo delle disposizioni di attuazione o il testo delle comunicazioni ai sensi della convenzione del 1990, come richiesto dalla decisione quadro. Alcuni hanno semplicemente fatto riferimento a nuovi progetti di legge. Per quanto possibile, le informazioni mancanti sono state completate grazie al prezioso aiuto fornito dalle persone di contatto designate dalla maggior parte degli Stati membri.

Va inoltre ricordato che alcuni Stati membri come la Danimarca hanno dovuto modificare alcune disposizioni interne per conformarsi alla decisione quadro. Altri, come Spagna, Italia e Lussemburgo, stanno preparando una legislazione che non è ancora entrata in vigore. La Grecia ha comunicato che uno speciale comitato di redazione stava allora preparando le disposizioni inerenti al recepimento nazionale, pur tuttavia non fornendo alcun testo. La Svezia sta al momento esaminando la necessità di una nuova legislazione per conformarsi alla decisione quadro, per quanto riguarda le riserve alla convenzione del 1990. La Francia ha esplicitamente comunicato che la legislazione vigente è già conforme alla decisione quadro. Ciò potrebbe essere implicitamente applicato al resto degli Stati membri che non hanno richiamato la nostra attenzione su specifiche disposizioni esecutive. Il Regno Unito ha introdotto una nuova legge in materia pur essendo consapevole che quella precedente già era conforme alla decisione quadro.

Infine, al 1° novembre 2003 la Commissione non aveva ancora ricevuto informazioni da Austria e Portogallo. Pertanto, nell'analisi delle misure esecutive la relazione non farà riferimento a tali Stati membri ad eccezione che per l'attuazione dell'articolo 1, come spiegato di seguito.

1.2. Metodo e criteri per la valutazione della presente decisione quadro

1.2.1. Decisioni quadro secondo l'articolo 34, paragrafo (2), punto b), del trattato sull'Unione europea

La presente decisione quadro si basa sul trattato sull'Unione europea (TUE) e in particolare sull'articolo 31 (a), (c) ed (e), e sull'articolo 34(2) (b), dello stesso.

Le decisioni quadro sono paragonabili, come strumento legale, ad una direttiva [2]. Entrambe sono vincolanti per gli Stati membri relativamente al risultato da ottenere ma lasciano alle autorità nazionali la scelta di forma e metodi. Le decisioni quadro tuttavia non prevedono un effetto diretto. Nei confronti della Corte di giustizia la Commissione, almeno nell'attuale stato di sviluppo del diritto europeo, non ha alcuna autorità legale di attuare le leggi di recepimento per una decisione quadro. Ciò nonostante, la Corte di giustizia può pronunciarsi in merito a qualsiasi controversia fra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione (incluso il recepimento) del suddetto strumento [3]. L'eventuale esercizio di tale diritto richiede solide basi di fatto che la relazione della Commissione, con l'aiuto delle informazioni trasmesse, può contribuire a costituire.

[2] Articolo 249 del trattato CE.

[3] Articolo 35, paragrafo (7), TUE.

1.2.2. Criteri di valutazione

Per valutare in base a criteri oggettivi se una decisione quadro è stata completamente implementata da uno Stato membro vengono definiti alcuni criteri generali relativamente alle direttive che devono essere applicate, mutatis mutandis, alle decisioni quadro, come:

1. forma e metodi di attuazione del risultato da conseguire devono essere scelti in modo da garantire che la direttiva funzioni in modo efficace per quanto riguarda i suoi obiettivi [4];

[4] Vedere giurisprudenza applicabile sull'attuazione delle direttive: caso 48/75 Royer [Racc. 1976, pag. 497, punto 518].

2. ogni Stato membro è obbligato ad attuare le direttive in modo conforme ai requisiti di chiarezza e certezza giuridica e pertanto a recepire le disposizioni della direttiva in disposizioni nazionali aventi effetto vincolante [5],

[5] Vedere giurisprudenza applicabile sull'attuazione delle direttive: caso 239/85 Commissione/Belgio, Racc. [1986], pag. 3645, punto 3659. Vedere anche caso 300/81 Commissione/Italia, Racc. [1983], pag. 449, punto 456.

3. il recepimento non deve necessariamente richiedere l'utilizzo delle stesse esatte parole in un'esplicita disposizione giuridica; pertanto un contesto giuridico generale (come appropriate misure già esistenti) può essere sufficiente, se la completa applicazione della direttiva è garantita in modo sufficientemente chiaro e preciso [6];

[6] Vedere giurisprudenza applicabile sull'attuazione delle direttive, ad esempio il caso 29/84 Commissione/Germania, Racc. [1985], pag. 1661, punto 1673.

4. le direttive devono essere attuate entro il periodo prescritto [7].

[7] Vedere giurisprudenza sostanziale sull'attuazione delle direttive, ad esempio: caso 52/75 Commissione/Italia, Racc. [1976], pag. 277 al punto 284. Vedere, in generale, le relazioni annuali della Commissione sul monitoraggio dell'applicazione del diritto comunitario, ad esempio COM(2001) 309 definitivo.

Entrambi gli strumenti sono vincolanti 'per quanto riguarda i risultati da conseguire'. Ciò potrebbe essere definito come una situazione di fatto o di diritto che rende giustizia all'interesse che lo strumento deve garantire [8] in conformità al trattato.

[8] Vedere PJG Kapteyn e P. Verloren van Themaat 'Introduction to the Law of the European Communities', terza edizione, 1998, pag. 328.

La valutazione generale effettuata nell'articolo 6 della misura in cui gli Stati membri si sono conformati alla decisione quadro è, ove possibile, basata sui criteri sopra menzionati.

1.2.3. Contesto della valutazione

Una iniziale considerazione preliminare riguarda il contesto (giuridico) e la verifica della relazione di valutazione. Come già menzionato, la Commissione, nell'ambito del primo pilastro, ha la possibilità di avviare un procedimento per infrazione contro uno Stato membro. Poiché tale possibilità non esiste in ambito TUE, la natura e lo scopo di tale relazione sono ovviamente differenti da quelli di una relazione sull'attuazione di una direttiva del primo pilastro da parte degli Stati membri. Ciò nonostante, poiché la Commissione partecipa a questioni relative al terzo pilastro [9], è coerente conferirle il compito di eseguire una valutazione di fatto delle misure di attuazione che consenta al Consiglio di verificare la misura in cui gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione quadro.

[9] Articolo 36 (2), Trattato sull'Unione europea.

Una seconda considerazione preliminare riguarda la natura specifica del settore disciplinato. La decisione quadro intende potenziare la lotta contro il riciclaggio del denaro e introdurre una minima armonizzazione delle pene. Sebbene la maggior parte dei sistemi sembri essere convergente, fra gli Stati membri esistono ancora divergenze soprattutto in merito alla confisca dei proventi di reato. La valutazione della misura in cui gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti per conformarsi a tali obblighi dovrà considerare, se del caso, il contesto giuridico penale generale degli Stati membri.

Un'altra caratteristica specifica di questa decisione quadro che deve essere considerata nel definire l'ambito di valutazione, è il collegamento fra questo strumento e la convenzione del 1990 cui fanno riferimento gli articoli 1, 2 e, in misura minore, l'articolo 3. La Commissione limita l'ambito della presente relazione al ritiro delle riserve senza entrare nello specifico degli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 6 della convenzione del 1990. Pertanto, specialmente per quanto riguarda l'articolo 2, la relazione non tenterà di valutare se i reati menzionati all'articolo 6(1)(a) e (b), della convenzione sono considerati dalla legislazione nazionale ma solo se le disposizioni nazionali presumibilmente conformi a tali articoli definiscono le pene minime e massime che la decisione quadro richiede.

Infine occorre notare che dall'entrata in vigore della decisione quadro è stata attribuita maggiore importanza al tema della confisca dei proventi di reato e all'applicazione degli ordini di congelamento e confisca dal nuovo punto di vista del riconoscimento reciproco. Alcune disposizioni di questa decisione quadro (in particolare l'articolo 4 che fa riferimento al trattamento delle richieste di assistenza) devono pertanto essere considerate alla luce degli strumenti nuovi e futuri.

1.3. Obiettivo generale della decisione quadro

Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune sul riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [10]. Nell'ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto ulteriori misure per rendere più efficace l'azione contro il riciclaggio del denaro, come il ravvicinamento di definizioni, incriminazioni e sanzioni o una totale assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti questo tipo di reato.

[10] GU L 333, 9.12.1998, pag. 1.

Pertanto l'obiettivo generale di questa decisione quadro era quello di rispondere alle conclusioni del Consiglio di Tampere:

- utilizzando questo strumento per conferire una forma più vincolante ad alcuni impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dell'azione comune (soprattutto per quanto riguarda le riserve in merito alla convenzione del 1990, le pene sostitutive per il valore in causa e il trattamento delle richieste di assistenza) e

- facendo ulteriori progressi in alcuni settori rispetto all'azione comune del 1998 (ad esempio introducendo una minima armonizzazione delle pene).

1.4. Obiettivo generale della relazione

Questa relazione deve consentire al Consiglio di valutare in che misura gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari a conformarsi alla decisione quadro.

2. ANALISI DELLE MISURE NAZIONALI ADOTTATE PER CONFORMARSI ALLA DECISIONE QUADRO

2.1. Articolo 1: riserve alla convenzione del 1990

Considerando l'impegno assunto dagli Stati membri per il rispetto dei principi della convenzione del 1990, l'articolo 1(1) dell'azione comune del 1998 invitava già gli Stati membri a ratificare la convenzione in modo uniforme. L'articolo 1 della decisione quadro ha sostituito questo articolo introducendo alcune modifiche redazionali per rendere il testo appropriato alla nuova natura vincolante della disposizione. Tuttavia l'obiettivo dell'articolo è di limitare le riserve degli Stati membri sulla confisca degli strumenti e dei proventi di reato (art. 2 della convenzione del 1990) e l'incriminazione dei reati di riciclaggio (art. 6 della convenzione del 1990).

Da un lato ciò comporta l'obbligo di estendere l'applicabilità delle misure di confisca ad un'ampia sfera di reati, con una limitata possibilità di escludere la confisca dei proventi di reati fiscali. Dall'altro, significa che gli Stati membri si sono impegnati per rendere tutti i reati gravi, come definito nella decisione quadro, reati base ai fini della penalizzazione del riciclaggio di denaro. Questa tendenza ad ampliare la definizione del riciclaggio di denaro estendendo la gamma di reati base è rispecchiata anche della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [11]. Questa riguarda il riciclaggio di proventi derivanti da un'ampia gamma di "reati gravi" che tuttavia sono più limitati di quelli definiti nella decisione quadro. Un allineamento alla definizione di "reati gravi" della decisione quadro è previsto nella direttiva entro il 15 dicembre 2004, sulla base di una proposta della Commissione [12].

[11] GU L 344, 28.12.2001, pag. 76.

[12] Vedere direttiva 2001/97/CE, articolo 1(1)(E).

Solo alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Spagna, Olanda e Regno Unito) hanno effettivamente fornito alla Commissione gli strumenti di ratifica o il testo delle riserve. In questo caso particolare, tuttavia, la Commissione ha potuto ottenere informazioni da una fonte pubblica affidabile come l'ufficio online del trattato del Consiglio d'Europa [13]. Pertanto l'analisi delle misure nazionali adottate per conformarsi al presente articolo riguarderà anche, per quanto possibile, quegli Stati membri dai quali la Commissione non ha ricevuto informazioni.

[13] http:// conventions.coe.int

2.1.1. Articolo 1, paragrafo (a): riserve secondo l'articolo 2 della convenzione del 1990

Secondo questo paragrafo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sull'articolo 2 della convenzione del 1990 [14], "se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno". Lo stesso paragrafo ammette un'eccezione consentendo il mantenimento di riserve su questo articolo "per la confisca dei proventi di reati fiscali al solo fine di poter procedere alla confisca di detti proventi, sia in ambito nazionale sia nell'ambito della cooperazione internazionale, in virtù di strumenti di diritto nazionale, comunitario e internazionale relativi al recupero dei crediti fiscali."

[14] Art. 2 Misure di confisca (1) Ciascuna parte adotterà le misure legislative e di altro genere necessarie a permetterle di confiscare gli strumenti e i proventi o i beni il cui valore corrisponde a tali proventi. (2) Al momento della firma o al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuna parte può dichiarare che il paragrafo 1 di questo articolo si applica solo ai reati o alle categorie di reati specificati in tale dichiarazione.

Dalle informazioni fornite o raccolte dalla Commissione, risulta che nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo e Finlandia) non abbiano mai formulato riserve su questo articolo. Uno, (il Regno Unito), ha ritirato una riserva esistente il 16 settembre 1999. I rimanenti cinque (Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Svezia) continuano a mantenere riserve per cui occorre verificare più approfonditamente se essi soddisfano le condizioni della decisione quadro.

Il 22 giugno 1999, la Grecia ha introdotto una riserva che limita l'applicazione dell'articolo 2 ad una lista di 22 tipi di reato [15]. Poiché tale limitazione non ha alcuna correlazione con le eccezioni definite all'articolo 1(a), la Commissione deve concludere che la riserva non è conforme alla decisione quadro e pertanto dovrebbe essere ritirata o riformulata. Questo è anche il caso del Lussemburgo [16], che limita l'applicazione dell'articolo 2 della convenzione del 1990 ad alcuni reati specifici.

[15] Grecia: riserva contenuta in una nota verbale consegnata al Segretario generale al momento del deposito dello strumento di ratifica, il 22 giugno 1999 - Or. Fr.

[16] In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione si applicano solo ai reati menzionati all'articolo 8-1, punto 1), della legge del 19 febbraio 1973 relativa alla vendita di sostanze medicinali e alla lotta contro la tossicodipendenza, e all'articolo 506-1, punto 1), del codice penale.

La riserva della Svezia all'articolo 2 [17] è più limitata come portata, in quanto la confisca si applica a reati disciplinati dal codice penale, dalla legge penale sui narcotici o dalla legge che vieta l'uso di determinate sostanze dopanti. Anche la legislazione svedese sul contrabbando è stata sostituita il 1° gennaio 2001 per stabilire disposizioni sull'incameramento dei proventi correlati. [18] Ciò nonostante le autorità svedesi sono consapevoli della possibile necessità di porre ulteriori limiti e introdurre successivamente una nuova legislazione. Il ministero della giustizia svedese sta attualmente analizzando le raccomandazioni di un comitato speciale di confisca che non hanno ancora dato origine ad alcuna legislazione.

[17] In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, la Svezia dichiara che, da parte sua, la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, sarà applicabile a quei proventi di reato e a quegli strumenti utilizzati per la perpetrazione di un reato che possono essere confiscati in base alle disposizioni del codice penale, della legge penale sui narcotici (1968:64) o della legge che vieta l'uso di determinate sostanze dopanti (1991:1969). Per quanto riguarda altri reati, la Svezia si riserva il diritto, ove giustificato in considerazione del tipo di reato, di prescrivere la confisca in misura più limitata.

[18] Legge sulle pene per il contrabbando (2000:1225)

La riserva irlandese limita l'applicazione dell'articolo 2 [19] a reati di traffico di droga e ad altri reati passibili di sanzioni penali. Nelle informazioni fornite, l'Irlanda asseriva che questi ultimi sono reati punibili con privazione della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno. In tal caso la riserva rientrerebbe nelle condizioni dell'esenzione stabilita dall'articolo 1 (a) della decisione quadro.

[19] In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, l'Irlanda dichiara che l'articolo 2, paragrafo 1, si applica solo a reati di traffico di droga come definito nella sua legislazione nazionale e ad altri reati passibili di sanzioni penali.

Analogamente, la riserva ancora mantenuta dall'Olanda [20] rientra nell'esenzione definita dalla decisione quadro per quanto riguarda la confisca dei proventi di reati fiscali. La relazione sulla legge del 10 marzo 1993 che autorizza la ratifica della convenzione del 1990 indica le ragioni di questa riserva che sono in linea anche con lo scopo dell'esenzione, come descritto nella decisione quadro.

[20] In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione, il Regno d'Olanda dichiara che si riserva il diritto di non applicare l'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativamente alla confisca dei proventi di reati punibili in base alla legislazione fiscale o su dazi doganali e accise.

In conclusione una vasta maggioranza di Stati membri (dodici) è conforme all'articolo 1(a) della decisione quadro mentre gli altri tre (Grecia, Lussemburgo e probabilmente Svezia) dovranno ritirare o riformulare le loro riserve all'articolo 2 della convenzione del 1990 per soddisfare l'obbligo loro imposto dall'articolo 1(a) della decisione quadro.

2.1.2. Articolo 1, paragrafo (b): riserve secondo l'articolo 6 della convenzione del 1990

Secondo questo paragrafo gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sull'articolo 6 della convenzione del 1990 [21], "se si tratta di reati gravi". Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi".

[21] Articolo 6 - Reati di riciclaggio

Dalle informazioni fornite o raccolte dalla Commissione, risulta che cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Finlandia) non abbiano mai formulato riserve su questo articolo. Ciò nonostante, come evidenziato nelle informazioni fornite dalla Spagna, l'attuale definizione di riciclaggio di denaro del codice penale spagnolo richiede che il reato base sia un "reato grave", ovvero, secondo la legislazione spagnola, un reato punito con la reclusione per un periodo superiore a tre anni. Attualmente la Spagna sta modificando il proprio codice penale per eliminare questo requisito e conformarsi completamente alla decisione quadro.

Tre Stati membri hanno ritirato le riserve esistenti. La Danimarca ha ritirato la propria riserva con effetto a partire dal 6 luglio 2001. Al contempo nel codice penale danese è stata introdotta una clausola generale che rende la "ricettazione" punibile rispetto ad ogni tipo di reato. La Svezia ha ritirato la propria riserva con effetto dal 1° luglio 1999, modificando la legge sul riciclaggio di denaro per ampliare la gamma di reati base e introdurre il nuovo reato di "ricettazione di denaro rubato". Infine, con effetto dal 1° settembre 1995, il Regno Unito ha ritirato la riserva che limitava l'applicazione dell'articolo 6(1) della convenzione ai reati di traffico di droga.

I rimanenti sette (Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria e Portogallo) continuano a mantenere riserve per cui occorre verificare più approfonditamente se essi soddisfano le condizioni della decisione quadro.

Tuttavia, fra questi sette Stati membri solo due (Olanda e Germania) hanno fornito alla Commissione informazioni specifiche a tal proposito. La riserva mantenuta dall'Olanda [22] è conforme alla decisione quadro. Deriva dalla riserva che l'articolo 6 della convenzione applica ai "reati", che, nella legislazione interna, rientrano nella definizione di "reati gravi" data nella decisione quadro. Lo stesso si può affermare per la riserva mantenuta dalla Germania [23], poiché la convenzione si applica per i "crimini", definiti all'articolo 12(1) del codice penale tedesco come reati punibili con una reclusione non inferiore a un anno.

[22] In conformità all'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, il Regno d'Olanda dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione verrà applicato soltanto ai reati base classificabili come "misdrijven" (crimini) in base al diritto nazionale dell'Olanda (il Regno in Europa).

[23] L'articolo 6, paragrafo 1, si applica soltanto ai seguenti reati base o alle categorie di tali reati:

Per quanto riguarda il resto dei suddetti Stati membri, l'Austria ha avanzato una riserva [24] che limita l'applicazione dell'articolo 6 della convenzione del 1990 a reati base considerati "crimini" dalla legislazione nazionale, ovvero, reati punibili con l'ergastolo o con una reclusione superiore ai tre anni [25]. Pertanto non soddisfa le condizioni della decisione quadro che impone come limite inferiore la reclusione di un anno per considerare un reato come "grave". Anche la Grecia ha avanzato una riserva secondo cui l'articolo 6(1) della convenzione del 1990 deve essere applicato solo per una lista di reati identici a quelli elencati nella precedente riserva all'articolo 2 [26]. Il numero limitato di reati elencati e la mancanza di una clausola generica che garantisca che la riserva non viene mantenuta per i "reati gravi" implicano che tale riserva non soddisfa le condizioni prescritte. Ciò è applicabile anche a Lussemburgo [27] e Portogallo [28], che limitano la sfera di reati base. Infine, l'Italia ha introdotto una riserva secondo la quale l'articolo 6 si applica a tutti i "delitti" ad eccezione di quelli non intenzionali [29], che sembra conforme alla decisione quadro, sebbene l'Italia non abbia fornito informazioni specifiche a tal proposito.

[24] La Repubblica austriaca dichiara in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, che l'articolo 6, paragrafo 1, verrà applicato soltanto a reati base che sono considerati crimini ("Verbrechen") dal diritto penale austriaco (paragrafo 17, del codice penale austriaco).

[25] Cfr. paragrafo 17 (1), del codice penale.

[26] Cfr. nota 14.

[27] Cfr. nota 15 e articolo 506-1 del codice penale.

[28] Per lo scopo dell'articolo 6 della convenzione, la punizione del riciclaggio sarà limitata ai casi di traffico di droga e ad attività illegali correlate a terrorismo, traffico d'armi, estorsione, rapimento, incitazione alla prostituzione (lenocinio), corruzione, appropriazione indebita (peculato) e partecipazione finanziaria in una società, cattiva gestione di unità operative del settore pubblico, aggiudicazione o conversione fraudolenta di una sovvenzione o un prestito, reati economici e finanziari commessi in modo organizzato utilizzando la tecnologia informatica e reati economici e finanziari di livello internazionale che implicano qualsiasi tipo di compartecipazione, come definito nella legislazione nazionale.

[29] Secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, la Repubblica italiana dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica solo ai reati base che costituiscono "delitti" per il diritto italiano, escludendo i "delitti" non intenzionali.

In conclusione otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito) non hanno formulato o mantenuto riserve all'articolo 6 della convenzione. Uno di loro, la Spagna, sta ancora modificando le proprie disposizioni nazionali per conformarsi completamente di fatto alla decisione quadro. Per quanto riguarda gli Stati membri che mantengono ancora delle riserve, le riserve formulate da Olanda e Germania sono conformi alla decisione quadro. Infine, sembra che anche la riserva formulata dall'Italia possa essere conforme alla decisione quadro, mentre quelle di Austria, Grecia, Lussemburgo e Portogallo non sembrano soddisfare le condizioni richieste. La mancanza di informazioni da questi Stati membri impedisce alla Commissione di trarre conclusioni più precise a tal proposito.

2.2. Articolo 2: sanzioni

L'articolo 2 della decisione quadro [30], di cui non esisteva alcun precedente nell'azione comune del 1998, ha lo scopo di garantire una minima armonizzazione delle pene per alcuni reati di riciclaggio di denaro stabiliti nella convenzione del 1990. La presente relazione non ha lo scopo di valutare il modo in cui gli Stati membri hanno attuato la convenzione ma di controllare se sono state rispettate le pene minime e massime stabilite nella decisione quadro. Ciò nonostante, occorre ricordare che l'articolo 2 riguarda i reati menzionati all'articolo 6(1)(a) e (b) della convenzione del 1990 "quali risultano dall'articolo 1(b) della presente decisione quadro". Pertanto, occorre anche tener conto di quanto esposto al capitolo precedente.

[30] Articolo 2 Sanzioni: "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, in modo coerente con il proprio sistema di applicazione della legge, affinché le infrazioni di cui all'articolo 6(1)(a) e (b) della convenzione del 1990, quali risultano dall'articolo 1(b) della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore ai 4 anni".

In generale si può affermare che la maggior parte degli Stati membri siano riusciti a rispettare l'obbligo imposto dall'articolo 2: reati di riciclaggio di denaro passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni. Tuttavia l'attuazione in sé è piuttosto eterogenea e, in tal senso, è possibile distinguere due sistemi principali: quelli che soddisfano completamente questo requisito e quelli che applicano la pena richiesta solo in casi di riciclaggio di denaro grave o aggravato.

Il ravvicinamento delle pene è tuttavia una questione difficile e l'articolo 2 concede una certa discrezione agli Stati membri facendo esplicitamente riferimento al loro sistema penale e definendo la minima e massima pena richiesta. Tuttavia appare chiaro che quest'ultimo sistema consente un margine più ampio di discrezionalità giudiziale per valutare la gravità del reato o decidere se imporre una privazione della libertà. La prassi di condanna da parte dell'autorità giudiziaria di questi Stati membri avrà un impatto importante sull'implementazione pratica della massima pena prescritta dall'articolo 2.

Per quanto riguarda gli Stati membri che soddisfano pienamente questa clausola, in Belgio l'articolo 505 del codice penale punisce il riciclaggio di denaro con una reclusione per un periodo massimo di 5 anni (quella minima è di 15 giorni) e una sanzione pecuniaria, oppure soltanto una delle due. In Francia, il riciclaggio di denaro è di base punito con 5 anni di reclusione e una sanzione pecuniaria. Entrambe le pene possono essere inasprite in caso di riciclaggio aggravato. La Germania stabilisce una pena di reclusione da 3 mesi a 5 anni. Il massimo sale a 10 anni in casi particolarmente gravi, fra i quali in generale rientra il fatto che il colpevole sia un professionista o membro di un'organizzazione costituita per il riciclaggio costante di denaro. Il codice penale spagnolo punisce il riciclaggio di denaro con una pena privativa della libertà da 6 mesi a 6 anni e una sanzione pecuniaria (proporzionale al valore dei proventi). Come già menzionato, la legge per un ampliamento della sfera di reati base richiesta dalla decisione quadro è ancora in fase di recepimento nazionale. In Irlanda il colpevole di riciclaggio di denaro è soggetto, in caso di condanna con atto formale d'accusa, ad una sanzione pecuniaria o alla reclusione per un periodo non superiore a 14 anni o ad entrambe. Il Lussemburgo punisce il riciclaggio di denaro con una reclusione da 1 a 5 anni e una sanzione pecuniaria o una delle due. La pena massima può essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo ed è portata fino a 20 anni in caso di partecipazione ad un'organizzazione criminale. L'Olanda punisce il reato base di riciclaggio di denaro con una reclusione massima di 4 anni o, in alternativa, con una sanzione pecuniaria. Nel Regno Unito il colpevole di "riciclaggio di denaro" è soggetto, in caso di condanna con atto formale d'accusa, alla reclusione per un periodo non superiore a 14 anni o ad una sanzione pecuniaria o ad entrambe.

Anche Danimarca, Finlandia e Svezia soddisfano le condizioni dell'articolo 2 punendo il "grave" riciclaggio di denaro con una pena privativa della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni. In Danimarca (dove non esiste alcun "nomen iuris" per il riciclaggio di denaro che è punito come ricettazione) solo se l'atto di ricettazione è di natura particolarmente grave o se la ricettazione è avvenuta a scopo di lucro commerciale la pena è una sanzione pecuniaria o la reclusione per un massimo di 6 anni. Il reato base è punito con una sanzione pecuniaria o con una reclusione non superiore a 18 mesi. Con la legge di riforma dei reati di riciclaggio di denaro n. 61/2003, entrata in vigore il 31 aprile 2003, la Finlandia ha introdotto un nuovo reato specifico di riciclaggio di denaro (che in precedenza era punibile come reato di occultamento). Inoltre ha aumentato la pena massima da 4 a 6 anni di reclusione per i casi di riciclaggio "aggravato" di denaro. Il reato base è tuttavia punito con una sanzione pecuniaria o con una reclusione non superiore a 2 anni. Nel codice penale svedese il riciclaggio di denaro è punibile come reato di "ricettazione" o "ricettazione di denaro rubato". In entrambi i casi la pena massima è di 2 anni di reclusione ma se il reato è considerato "importante" o "grave" la pena è una reclusione minima di 6 mesi fino ad un massimo di 6 anni. Tuttavia, non è stata data alcuna indicazione a spiegazione del motivo per cui un periodo di quattro anni come minimo per la pena massima non sarebbe coerente con il sistema penale danese, finlandese e svedese se disposto in tutti i casi.

In conclusione, gli undici Stati membri che hanno fornito alla Commissione informazioni sull'implementazione di questo articolo (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito) soddisfano le condizioni della decisione quadro. Grecia e Italia non hanno comunicato le disposizioni relative a tale articolo.

2.3. Articolo 3: pene sostitutive per il valore in causa

I due sistemi fondamentali di confisca dei proventi possono innanzitutto essere differenziati come segue: la confisca di beni, ovvero la confisca di parti specifiche dei beni che costituiscono i proventi di un reato, e la confisca di valore che consiste nella richiesta di corrispondere una somma di denaro sulla base di una stima del valore dei proventi.

Scopo dell'articolo 3 della decisione quadro [31], basato sul precedente articolo 1(2) dell'azione comune, è introdurre una confisca di valore almeno come misura alternativa, anche in quegli Stati membri con un sistema basato sulla confisca dei beni. Gli Stati membri che seguono un sistema basato sulla confisca di valore dovrebbero a maggior ragione soddisfare tale requisito. Questa possibilità deve anche essere offerta in procedimenti istituiti su richiesta di un altro Stato membro.

[31] Articolo 3 Pene sostitutive per il valore in causa:

Nessuno degli Stati membri ha fatto esplicito riferimento alle disposizioni che potrebbero aver recepito la possibilità di escludere la confisca di valore quando il valore stimato dei proventi è inferiore a 4000 Euro, come consente la decisione quadro. Pertanto non è possibile accertare se tale deroga possa essere applicata o se le limitazioni implicite che sembrano emergere in alcuni dei testi giuridici forniti [32] superino o meno quanto consentito nella presente decisione quadro.

[32] Ad esempio, cfr. par. 10, cap. 10 del codice penale finlandese ("Non deve essere ordinata la confisca se: (1) i proventi di reato o il valore dell'oggetto o del bene sono insignificanti.") o l'art. 10 della legge francese 96-392 che consente il rifiuto di una richiesta esterna "se l'importanza del caso non giustifica che venga adottata la misura richiesta".

2.3.1. Procedimenti nazionali:

Dalle informazioni fornite si desume che la confisca del valore dei proventi di un reato è possibile, in misura diversa, nei procedimenti nazionali di nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito). La Grecia non ha comunicato alcuna disposizione di recepimento. La Spagna introdurrà questa possibilità con un progetto di legge che non è ancora entrato in vigore. Nel Lussemburgo la confisca di valore si limita attualmente ai proventi di certi reati e verrà estesa con la nuova legge, non ancora adottata. Lo stesso sembra anche valere per l'Italia che ha presentato disposizioni esistenti e in fase di progetto che stabiliscono la confisca di valore in relazione ad alcuni tipi di reati.

Il Belgio stabilisce la confisca di valore quando i proventi del reato non possono essere recuperati nella proprietà del condannato. In questo caso il giudice procederà alla sua valutazione monetaria e la confisca riguarderà una somma equivalente di denaro.

In Danimarca i proventi di reato o una quantità di denaro pari al loro valore possono essere confiscati interamente o in parte. Se non si dispone delle informazioni necessarie per stabilire l'entità della somma, è possibile confiscare una cifra ritenuta corrispondere ai proventi ricavati. Inoltre, una confisca totale o parziale dei beni appartenenti a una persona giudicata colpevole di un reato può essere effettuata se il reato è di natura tale da rendere proventi considerevoli e viene punito con sei anni o più di reclusione. In tal caso, si ha un annullamento dell'onere della prova per quanto riguarda l'origine lecita dei beni ed è consentita la confisca di valore.

In Germania i proventi di reato sono obbligatoriamente confiscati. Pene sostitutive per il valore in causa si applicano se la confisca di un particolare oggetto, acquisito in seguito ad un reato, non è possibile, nel qual caso il giudice ordinerà la confisca di una somma di denaro corrispondente al valore dell'oggetto acquisito.

La Spagna adotta un sistema basato sulla confisca dei beni che non prevede la confisca di valore. Tuttavia, attualmente la Spagna sta adottando una nuova legislazione per recepire tale articolo. Ha definito il testo di una nuova disposizione che consentirà la confisca di qualsiasi altro bene appartenente al condannato, il cui valore corrisponda ai proventi se per qualsiasi circostanza la confisca dei proventi di reato non dovesse essere possibile.

La legislazione francese prevede, in generale, la confisca dei proventi di reato e la confisca di valore. In base al codice penale, quando i beni da confiscare non possono essere sequestrati o non sono più disponibili, viene ordinata la confisca di valore. In particolare, la legislazione francese prevede anche la confisca dei proventi di reati di riciclaggio di denaro dei quali sono state giudicate colpevoli persone fisiche o giuridiche. Nel primo caso, a parte la confisca dei proventi del reato, come pena complementare è possibile imporre una confisca totale o parziale dei beni dell'incriminato.

L'Irlanda consente la confisca sia dei proventi del traffico di droga che dei proventi di altri reati. Nel primo caso l'importo da recuperare in base all'ordine di confisca deve essere uguale all'importo che il tribunale ha stimato essere il valore dei proventi del traffico di droga dell'imputato. In caso di altri reati l'ordine di confisca impone all'imputato il pagamento della somma che il tribunale ritiene opportuna. Per formulare un ordine di confisca occorre che la persona sia stata condannata e che abbia tratto vantaggio dal reato.

L'Italia prevede la confisca obbligatoria dei proventi di certi reati, innanzitutto per corruzione commessa da pubblici ufficiali contro l'amministrazione. Un progetto di legge non ancora in vigore modificherà il codice penale per introdurre altri casi speciali di confisca obbligatoria e di valore. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni sufficienti per accertare se la confisca di valore sia possibile come regola generale, sebbene sembri essere così nei casi di responsabilità delle persone giuridiche. [33]

[33] Cfr. art. 19 del Decreto Legislativo n. 231, 8 giugno 2001.

Nel Lussemburgo l'attuale legislazione prevede la confisca del valore dei proventi del traffico di droga e di reati di riciclaggio di denaro. Tuttavia, il Lussemburgo ha formulato un progetto di legge sulla confisca che generalizzerà la possibilità di confisca di valore. In base a questa nuova disposizione non ancora entrata in vigore, quando beni o oggetti che costituiscono i proventi di un reato non possono essere recuperati, la confisca verrà applicata ad altri beni di valore equivalente appartenenti al condannato.

In Olanda, oltre alla confisca dei beni, l'incameramento può essere imposto come pena separata. Il codice penale consente che una decisione giudiziaria imponga al condannato l'obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato allo scopo di privare questa persona dei proventi guadagnati illegalmente. In questo caso il giudice valuterà l'importo da confiscare.

In Finlandia in genere i proventi di reato vengono confiscati dallo Stato. Se non esistono prove sull'importo dei proventi di reato o tali prove sono difficili da produrre, i proventi devono essere stimati tenendo conto della natura del reato, della portata dell'attività criminale e di altre circostanze. Anche gli strumenti di reato e, in alcune circostanze, gli oggetti o i beni prodotti, fabbricati o messi in commercio mediante un reato o per i quali è stato commesso un reato, possono essere sequestrati. In questo caso, sono possibili pene sostitutive per il valore in causa se l'oggetto o il bene non possono essere confiscati, sono stati occultati o sono comunque inaccessibili.

In Svezia il codice penale prevede che i proventi di un reato vengano dichiarati confiscati a meno che ciò non sia palesemente inopportuno. Lo stesso vale per qualsiasi oggetto ricevuto come pagamento da una persona per spese sostenute in correlazione a un reato, a condizione che tale azione costituisca un reato ai sensi del codice penale. È possibile che anziché l'articolo ricevuto, venga dichiarato confiscato il valore dello stesso. Pene sostitutive per il valore in causa sono quindi previste in relazione a reati oggetto di speciali codici penali su narcotici, contrabbando e agenti dopanti.

Nel Regno Unito le disposizioni applicabili sono quelle contenute nella legge del 2002 sui proventi di reato che abolisce la precedente distinzione fra reati di traffico di droga e altri reati. Il nuovo regime sulla confisca si basa sul concetto di "stile di vita criminale" che l'imputato è ritenuto praticare se condannato per uno dei reati elencati nell'appendice 2 della legge. Si tratta di reati indotti come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro o la contraffazione. L'imputato è inoltre ritenuto praticare un stile di vita criminale se è stato condannato per qualsiasi altro reato che rientra in una serie di attività criminali o che è stato commesso per un periodo di almeno 6 mesi e ha ottenuto un profitto consistente, non inferiore a £ 5000. Il tribunale deve decidere se l'imputato pratica uno stile di vita criminale e ha tratto vantaggio da questo suo comportamento generale o se non pratica uno stile di vita criminale ma ha tratto vantaggio da un particolare atto criminale. In entrambi i casi, se decide che l'imputato ha tratto vantaggio dal suo comportamento, deve stabilire l'importo recuperabile e formulare un ordine di confisca che gli imponga di pagare tale importo. L'importo recuperabile è definito come l'importo corrispondente al profitto che l'imputato ha tratto dal suo comportamento, a meno che egli non dimostri che la somma disponibile è inferiore al profitto. Se l'imputato è invece ritenuto praticare uno stile di vita criminale, allora tutti i suoi beni (e quelli acquisiti negli ultimi sei anni) sono considerati rappresentare il profitto del suo reato e soggetti a confisca, a meno che l'imputato possa dimostrare di averli acquisiti in modo legittimo.

2.3.2. Richieste esterne:

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1990 che impone loro di adottare le misure necessarie a conformarsi alle richieste esterne di confisca di somme di denaro corrispondenti al valore dei proventi. Le risposte fornite alla Commissione in merito all'implementazione dell'articolo 3, per quanto riguarda le richieste esterne, sono state in genere piuttosto vaghe. La maggior parte degli Stati membri ha semplicemente fatto riferimento in generale alla legislazione interna sulla cooperazione internazionale senza identificare disposizioni specifiche. Grecia e Spagna non hanno fornito informazioni specifiche. Tuttavia sembra che almeno nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito) siano in grado, in misura diversa, di soddisfare le richieste esterne di confisca di valore. Anche la Germania ha sostenuto di soddisfare tale requisito ma ha fornito una scarsa base giuridica. Il Lussemburgo ha presentato alla Commissione un progetto di legge non ancora entrato in vigore.

Il Belgio ha presentato la legge del 20 maggio 1997 che prevede la confisca di una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se ciò viene richiesto da uno Stato estero. Tuttavia occorre che la somma richiesta non superi il valore stimato per i proventi e che lo Stato richiedente dichiari che tali proventi o altri beni tramite i quali potrebbe recuperare il proprio credito non sono disponibili sul suo territorio.

In Danimarca, le decisioni di confisca contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla convenzione europea su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato possono essere eseguite secondo il capitolo 3 della legge del 1986 sull'applicazione internazionale del diritto penale se le condizioni della convenzione sono soddisfatte.

La Germania ha sostenuto di applicare le stesse disposizioni alle richieste interne ed esterne e che il concetto di confisca contenuto nelle disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale, come il paragrafo 48 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, è interpretato in senso lato per includere il concetto di sostituzione del valore. Il suddetto paragrafo stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere richiesta per procedimenti in materia penale rendendo esecutiva una pena legalmente imposta all'estero.

La legge francese, varata specificamente per conformarsi alla convenzione del 1990, stabilisce pene sostitutive per il valore in causa. L'ordine di confisca estero da attuare può fare riferimento alla parte di un bene (determinato o meno) che esiste sul territorio francese o può consistere nell'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore di tale bene. Se l'ordine estero stabilisce pene sostitutive per il valore in causa, una volta autorizzata la sua esecuzione, lo Stato francese è debitore dell'obbligo di pagamento della somma corrispondente e può recuperare il proprio debito su qualsiasi bene disponibile a tale fine.

L'Irlanda ha fatto soltanto riferimento alla legge sull'ordinamento penale che prevede il sistema di assistenza reciproca. Essa sembra stabilire, in determinate condizioni, l'esecuzione di ordini esterni emessi sia per la confisca di beni specifici che per il recupero di una somma di denaro.

Il codice di procedura penale italiano prevede che le norme per l'attuazione di pene finanziarie si applichino nell'eseguire un ordine di confisca estero costituito dall'obbligo di versare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi di un reato.

Nel progetto di legge fornito dal Lussemburgo è prevista una clausola specifica in base alla quale, quando la richiesta esterna si riferisce a beni del condannato di valore corrispondente ai proventi di reato, essa verrà eseguita solo se lo Stato richiedente dichiara che non è possibile effettuare la confisca di beni situati sul proprio territorio.

In Olanda la legge sull'esecuzione di sentenze penali stabilisce in generale che una volta che il tribunale abbia autorizzato l'esecuzione di una decisione estera, esso imporrà, con il dovuto rispetto delle disposizioni pertinenti della convenzione in materia, la sanzione o la misura che sarebbe imposta per lo stesso atto dalla legge olandese. Essa consente anche l'esecuzione di una decisione estera che imponga l'obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato allo scopo di sottrarre a una persona i proventi guadagnati illegalmente.

La Finlandia ha in generale sostenuto che è possibile applicare ordini di confisca esterni in conformità alle disposizioni della legge sulla cooperazione internazionale o, se del caso, in conformità alla legge sulla cooperazione nordica in materia penale. La prima stabilisce che il tribunale converta un ordine di confisca emanato in uno Stato estero in un ordine di confisca disposto dal diritto finlandese. Si riferisce sia alla confisca di beni che a pene sostitutive per il valore in causa, a condizione che queste ultime siano possibili anche in base al diritto finlandese e che lo Stato estero abbia richiesto o approvato tale ordine. La legge sulla cooperazione nordica consente l'esecuzione di una decisione da parte di un tribunale di Islanda, Norvegia, Svezia o Danimarca con la quale una persona è stata condannata alla confisca di un determinato oggetto, di altri beni o di una somma di denaro.

La Svezia ha fornito il testo di una legge sulla cooperazione internazionale nell'esecuzione di sentenze penali in base alla quale è possibile eseguire la confisca imposta da un paese straniero se essa si riferisce a un oggetto, a una certa somma di denaro o al valore di un determinato bene. Il bene o il suo valore così confiscati devono essere assegnati allo Stato e possono essere trasferiti completamente o in parte allo Stato estero, se così richiesto.

Il Regno Unito ha dichiarato che è possibile eseguire ordini esteri di confisca sia di beni che di valore e attualmente sta disponendo che gli ordini prescritti diano effetto alle decisioni estere in base al paragrafo 444 della nuova legge sui proventi di reato. Nel frattempo rimane valida la legislazione precedente.

Infine, a commento generale occorre notare che alcune delle precedenti leggi prevedono condizioni per l'esecuzione di ordini esterni, come la sussidiarietà o le procedure per "convertire" o "autorizzare" l'esecuzione di una decisione estera, che potrebbero essere invalidate da futuri strumenti sulla confisca basati sul principio del reciproco riconoscimento.

2.4. Articolo 4: trattamento delle richieste di assistenza

Secondo questo articolo, le richieste di assistenza degli altri Stati membri per quanto concerne l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato devono essere trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali. Pertanto impone l'obbligo di allineare le misure interne ed esterne per quanto riguarda la priorità di trattamento.

In generale, gli Stati membri non hanno comunicato disposizioni specifiche per il recepimento di questo articolo. La maggior parte di loro, come mostra la tabella, ha fatto in generale riferimento alla legislazione interna sulla cooperazione internazionale o sull'assistenza reciproca in materia e ha fornito una copia dei testi legali. Grecia, Italia e Olanda non hanno fornito informazioni a proposito. Il Lussemburgo ha presentato un progetto di legge che contiene disposizioni sull'"exequatur" di decisioni di confisca estere. Alcuni hanno allegato spiegazioni aggiuntive.

In tal senso, la Danimarca ha spiegato che l'esecuzione delle procedure d'indagine richieste è "accettata come pratica legale" "indipendentemente dal fatto che la proposta o il trattamento di altri aspetti della richiesta siano oggetto di un accordo fra Danimarca e lo Stato richiedente". La Finlandia ha dichiarato che le decisioni emesse in altri Stati membri sono valutate in conformità al diritto finlandese senza che ad esse sia riservato un trattamento peggiore o migliore. L'Irlanda ha riconosciuto che, rispetto agli ordini nazionali, esistono certe differenze procedurali per gli ordini esteri di confisca previsti dall'assistenza reciproca disciplinata dalla legge sull'ordinamento penale presentata, ma ha ammesso che queste differenze procedurali non pregiudicano tali ordini. Il Regno Unito ha confermato che le sue autorità trattano tutte le richieste di sequestro e confisca di beni con la stessa priorità, indipendentemente dal fatto che esse siano correlate a casi nazionali o a richieste estere. La Francia ha sostenuto che questa disposizione non implica un recepimento interno e che le richieste di altri Stati membri vengono eseguite con tutta la dovuta cautela. E la Spagna ha spiegato di aver deciso di rinviare il recepimento di questa disposizione fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti dell'Unione europea in materia.

Solo due paesi hanno segnalato disposizioni specifiche. Dopo aver affermato che le richieste di assistenza giudiziaria sono sempre trattate come casi urgenti e prioritari, la Germania ha dichiarato che questo principio è stabilito ai paragrafi 19(1) e 22(1) delle direttive per la cooperazione internazionale in materia penale. Queste dispongono che le richieste di assistenza giudiziaria ricevute direttamente da un'autorità esecutiva devono essere trasmesse immediatamente all'autorità preposta ad approvarle e, una volta approvate, devono essere attuate dall'autorità esecutiva in conformità con le stesse disposizioni che verrebbero applicate se la richiesta fosse effettuata da un'autorità tedesca, salvo diversamente stabilito per legge o in base ad un accordo. Tuttavia, queste direttive non hanno forza di legge. Per quanto riguarda le misure investigative, la Svezia ha fatto riferimento al paragrafo 10 della legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, secondo la quale le richieste di assistenza giudiziaria devono essere eseguite prontamente e, salvo diversamente prescritto da tale legge, la stessa procedura deve essere seguita quando una misura corrispondente viene adottata in correlazione ad un'indagine preliminare o a una causa svedese.

Nella maggior parte dei casi le richieste estere di assistenza sono soggette a un esame e a un'approvazione preliminari se non è applicabile nessuna motivazione interna per il rifiuto. In alcuni casi questo esame o l'esecuzione della richiesta spettano ad un organismo diverso da quello preposto ai casi interni. Tuttavia non è possibile valutare un allineamento per quanto riguarda la priorità della richiesta stessa a meno che non esista una norma specifica in materia, in condizioni analoghe a quelle della decisione quadro. In tal senso le disposizioni segnalate dalla Germania non hanno forza di legge e quella segnalata dalla Svezia riguarda solo in parte il campo di applicazione dell'articolo 4. La Commissione pertanto non ha ricevuto informazioni sufficienti a dimostrare uno specifico recepimento di tale disposizione. In ogni caso, la questione ha perso parte della sua rilevanza alla luce dei nuovi strumenti europei per il congelamento e la confisca, recentemente adottati o attualmente in discussione [34] che, andando al di là dell'assistenza reciproca, sono basati sul principio del mutuo riconoscimento.

[34] Decisione quadro del Consiglio del 22 luglio 2003 sull'esecuzione nell'Unione europea di ordini di congelamento di beni o prove, (GU L 196, 2.8.2003, pag. 45), e le due iniziative della Danimarca per un progetto di decisione quadro sull'esecuzione nell'Unione europea di ordini di confisca e sulla confisca di proventi, strumenti e beni correlati a reati (GU C 184, 2.8.2002, pagg. 3 e 8). Quest'ultima è stata approvata a livello politico il 19 dicembre 2002.

2.5. Articolo 7: applicazione territoriale

La presente clausola stabilisce che la decisione quadro si applica a Gibilterra non appena l'applicazione della convenzione del 1990 è estesa a Gibilterra. Il Regno Unito non ha fornito informazioni che consentano di concludere che tale disposizione è stata recepita.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, non tutti gli Stati membri hanno puntualmente trasmesso alla Commissione tutti i testi delle loro disposizioni di attuazione in materia. Pertanto la valutazione di fatto e le conclusioni successivamente tratte sono talvolta basate su informazioni incomplete. La Commissione non ha ricevuto informazioni da Austria e Portogallo. Ciò considerato, la situazione relativa al recepimento delle disposizioni specifiche negli Stati membri è la seguente:

Articolo 1: una vasta maggioranza di Stati membri (dodici) sembra essere conforme all'articolo 1(a) mentre Grecia, Lussemburgo e probabilmente Svezia dovranno ritirare o riformulare le loro riserve all'articolo 2 della convenzione del 1990. Analogamente, la maggioranza degli Stati membri (dieci) sembra essere conforme all'articolo 1(b), mentre Austria, Grecia, Lussemburgo e Portogallo non sembrano aver soddisfatto le condizioni prescritte e la Spagna sta modificando la propria legislazione nazionale per conformarsi completamente di fatto alla decisione quadro.

Articolo 2: undici Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno fornito alla Commissione informazioni che dimostrano la loro conformità in senso lato a questo articolo. Tuttavia, in alcuni casi la massima pena è definita soltanto se il reato è ritenuto grave.

Articolo 3: la confisca di valore sembra essere possibile in diversa misura ma almeno come provvedimento alternativo (anche se talvolta limitata a casi specifici o a certi tipi di reato e bene), nei procedimenti nazionali di undici Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito) e in almeno nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito più, probabilmente, Germania) per quanto riguarda le richieste estere. Spagna e Lussemburgo hanno preparato leggi per conformarsi ulteriormente a questo articolo. Alcune delle condizioni applicate all'attuazione di ordini esterni sembrano essere invalidate dai futuri strumenti sulla confisca.

Articolo 4: la Commissione non ha ricevuto sufficienti informazioni per ritenere che tale disposizione sia stata specificamente recepita.

Articolo 7: la Commissione non ha prove per concludere che questa disposizione sia stata recepita dallo Stato membro interessato.

In considerazione di quanto esposto, la Commissione invita gli Stati membri a garantire un rapido e completo recepimento della decisione quadro e a informarla immediatamente in merito entro e non oltre il 1° settembre 2004, fornendo una descrizione delle misure adottate con il testo delle disposizioni di legge o amministrative in vigore a sostegno di ciò.