52004DC0225

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Realizzazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca /* COM/2004/0225 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Realizzazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

1. Introduzione

La raccolta sistematica di dati affidabili sulle attività di pesca rappresenta un passaggio cruciale per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP).

Già nel 1993 il Consiglio aveva riconosciuto la "necessità, vitale per l'attuazione della PCP, di mantenere, ampliare o creare una base dati adeguata relativa agli aspetti biologici, ecologici, tecnici e socioeconomici". [1]

[1] Documento del Consiglio SN 3289/1/93 del 24 luglio 1993.

Nel 2000 è stato attuato un quadro legislativo comunitario per la raccolta e la gestione dei dati in questione grazie all'adozione di un regolamento del Consiglio [2] e di una decisione del Consiglio [3], seguiti nel 2001 da un regolamento della Commissione [4] recante modalità di applicazione.

[2] Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca - GU L 176 del 15.7.2000 (di seguito "Regolamento n. 1543/2000 del Consiglio").

[3] Decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca - GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

[4] Regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio - GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53 (di seguito "Regolamento n. 1639/2001 della Commissione").

Tale quadro legislativo si propone di consolidare e rafforzare le attività di raccolta dei dati attualmente realizzate negli Stati membri. Mediante una migliore cooperazione e un migliore coordinamento di tali attività potrà essere migliorata l'efficienza della raccolta e la gestione dei dati. Il sostegno finanziario della Comunità dovrebbe inoltre facilitare la raccolta dei dati.

All'articolo 10, il regolamento del Consiglio stabilisce che "la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano le misure adottate da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale relazione valuta inoltre l'utilizzazione dei dati raccolti fatta dalla Comunità". Lo stesso articolo stabilisce inoltre che "entro il 31 dicembre 2003 la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento".

La presente relazione risponde dunque a tale prescrizione legale e si basa sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri relativamente alle attività del 2002. Benché l'esperienza acquisita con il quadro per la raccolta dei dati in questione sia più breve di quanto originariamente previsto, un riesame precoce si impone in ogni caso per adeguare tale quadro comunitario, tecnicamente complesso.

Il miglioramento del quadro che disciplina la raccolta e la gestione dei dati necessari per valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca costituisce una tappa essenziale per realizzare la PCP. È scontato che un processo così ambizioso e tecnicamente complesso non possa essere realizzato senza difficoltà. Fin dall'inizio la Commissione è stata consapevole che l'istituzione di programmi nazionali per la raccolta sistematica dei dati, inclusi quelli economici, avrebbe costituito una sfida impegnativa per gli Stati membri e la Commissione. Nonostante le difficoltà segnalate nella presente relazione, la Commissione ritiene che i primi passi vadano nella direzione giusta e che i singoli Stati membri e la Commissione ne ricaveranno positivi effetti di lungo termine.

2. Esperienza finora acquisita

2.1. I programmi nazionali degli Stati membri

Nel corso del 2001, gli Stati membri hanno trasmesso per la prima volta i loro programmi nazionali relativi al 2002. I programmi sono stati sottoposti a valutazione dai servizi della Commissione, assistiti da esperti esterni e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Successivamente è stata adottata, nell'agosto 2002, la decisione della Commissione relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati. La stessa procedura è stata seguita nel 2003.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel 2002, e a seguito delle raccomandazioni dello CSTEP, relativamente ai programmi scientifici, e della Commissione, per quanto riguarda l'introduzione di tabelle finanziarie standardizzate, la presentazione dei dati relativi agli esercizi 2003 e 2004 è stata significativamente migliorata. Il miglioramento continuo registrato nella qualità generale dei dati trasmessi dagli Stati membri è incoraggiante. Tuttavia, è stata rilevata anche una scarsa integrazione tra alcuni programmi a causa di uno insufficiente coordinamento a livello nazionale e internazionale.

2.2. Coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri

Il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri passa quasi interamente per il tramite dei corrispondenti nazionali, che si incontrano più volte all'anno nelle riunioni ufficiali del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura per fornire il loro parere, e in quelle informali per uno scambio di opinioni.

La rete dei corrispondenti nazionali è importante per la realizzazione del quadro per la raccolta dei dati. I contatti bilaterali si succedono con frequenza durante tutto il corso dell'anno e tutti i programmi nazionali, nonché le relazioni degli esperti esterni e dello CSTEP, sono a disposizione di tutte le parti interessate per garantire la massima trasparenza.

L'attuazione del regolamento quadro per la raccolta dei dati ha costituito una sfida impegnativa sia per gli Stati membri che per la Commissione. L'esperienza acquisita con i programmi relativi al 2002, l'unico anno per cui sono disponibili relazioni tecnico-finanziarie, ha dimostrato l'efficienza della rete di corrispondenti nazionali. Il loro lavoro è stato generalmente efficace, nonostante alcuni Stati membri abbiano sottostimato il carico di lavoro degli stessi. Ciò è avvenuto soprattutto nel caso degli Stati membri in cui più istituzioni erano coinvolte (istituti oceanografici, università).

2.3. Ruolo del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (ACFA) e del consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

2.3.1. CSTEP

Lo CSTEP ha partecipato attivamente fin dall'inizio all'attuazione del programma di raccolta dei dati.

Nel periodo di riferimento, questo organismo si è riunito in quattro occasioni per analizzare le deroghe e non conformità dei programmi di raccolta dei dati (marzo e dicembre 2002), per valutare la raccolta dei dati relativi al tasso di cattura per unità di sforzo (cpue) nei programmi nazionali dal 2003 in poi (marzo 2003) e per effettuare su base regolare il riesame della raccolta dei dati (luglio 2003).

Le relazioni relative a tali riunioni sono state presentate e discusse nelle sessioni plenarie dello CSTEP e quindi, con alcune osservazioni e considerazioni aggiuntive, adottati dallo CSTEP stesso [5].

[5] CSTEP, 2002. Report of the STECF Sub-group on Research Need : Evaluation of National Programmes. Bruxelles, 4-7 maggio 2002. 46 pag. CSTEP, 2002. Report of the STECF Sub-group on Research Need : Analysis of Derogations and no-conformities of Data Collection Programmes for 2003 and further evaluation of Blackspot sea bream recovery plan. Bruxelles, 9-13 dicembre, 69 pag. CSTEP, 2003. Report of the STECF Sub-group on Research Need : Analysis of CPUE Data Collection within National Programmes in 2003 and onward and their utility over the period 1995-2000. Bruxelles, 24-28 marzo, 51 pag. CSTEP, 2003. Report of the STECF Sub-group on Research Need : Mid-term Review. Bruxelles, 7-11 luglio, in corso di stampa. CSTEP, 2002. 14th Report of the Scientific, Technical and Economic Committee for fisheries. Bruxelles, 22-26 aprile, 120 pag. CSTEP, 2002. 15th Report of the Scientific, Technical and Economic Committee for fisheries. Bruxelles, 4-8 novembre 140 pag. CSTEP, 2003. 16th Report of the Scientific, Technical and Economic Committee for fisheries. Bruxelles, 31marzo - 4 aprile, 84 pag. CSTEP, 2003. 17th Report of the Scientific, Technical and Economic Committee for fisheries. Bruxelles, 3-7 novembre, in corso di stampa.

2.3.2. ACFA

L'ACFA è stato informato per la prima volta in merito all'esercizio di raccolta dei dati nel maggio 2001 [6]. Nelle riunioni del 2002, il comitato è stato successivamente aggiornato sulla situazione e gli sviluppi.

[6] ACFA, 2001. Summary record of the meeting of the Working Group I (Resources) of the ACFA held on 4 May 2001 in Brussels. 9 pag.

L'ACFA si è pronunciato positivamente sul programma di raccolta dei dati e ha espresso l'auspicio di partecipare al processo di raccolta. Il comitato ha quindi accettato di partecipare attivamente alla raccolta dei dati a condizione che la riservatezza degli stessi fosse garantita dalla Commissione.

2.3.3. CIEM

La comunità scientifica, e in particolare alcuni organismi scientifici internazionali come il CIEM, ha risposto positivamente all'iniziativa comunitaria per la raccolta dei dati. I dati raccolti nell'ambito del quadro comunitario rivestono grande interesse per il lavoro del CIEM in materia di valutazione della situazione degli stock e di consulenza ai responsabili politici. Poiché il CIEM e la Commissione hanno interessi comuni in questo campo, il CIEM ha deciso di costituire il PGCCDBS [7] (Planning Group on Commercial Catch, Discards and Biological Sampling), il gruppo di pianificazione in materia di catture commerciali, rigetti e campionamento biologico, che si è riunito due volte dopo l'entrata in vigore del regolamento. Alle riunioni hanno partecipato membri dello CSTEP e funzionari della Commissione.

[7] CIEM/ICES 2002. Report of the Planning Group on Commercial Catch, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS). ICES CM 2002/ACFM: 07, 102 pag. CIEM/ICES 2003. Report of the Planning Group on Commercial Catch, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS). ICES CM 2003/ACFM: 16, 38 pag.

Inoltre, dopo l'adozione del regolamento quadro per la raccolta dei dati, diversi gruppi di lavoro [8] del CIEM hanno formulato spontaneamente osservazioni e suggerimenti sul sistema di raccolta. In quanto utilizzatori finali dei dati raccolti, i loro input sono estremamente utili e per questo la Commissione chiederà formalmente a tutti i gruppi di lavoro del CIEM di fornire un feed-back sulla qualità dei dati raccolti.

[8] CIEM/ICES 2002. Report of the Working Group on the Nephrops stocks. ICES CM 2002/ACFM: 15, 246 pag. CIEM/ICES 2003. Report of the International Bottom Trawl Survey Working Group. ICES CM 2003/D: 05 , 79 pag.

3. I dati raccolti

Il regolamento quadro prevede la raccolta di due serie di dati. I dati obbligatori raccolti ai sensi dei regolamenti di controllo n. 2090/1998 [9], n. 2807/1993 [10], n. 2847/1993 [11] e n. 104/2000 [12] (ad esempio, capacità di pesca, sforzo di pesca, catture e sforzo) e altri dati che in passato non sono stati raccolti sistematicamente negli Stati membri ma che sono necessari per valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca (ad esempio, rigetti, pesca ricreativa, catture per unità di sforzo, indagini, composizione per età e lunghezza, parametri biologici, dati economici relativi alle flotte e all'industria di trasformazione).

[9] Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, GU L 266 dell'1.01.1998, pag. 27.

[10] Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, GU L 276 del 10.05.1983, pag. 1.

[11] Regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[12] Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura , GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Oltre a includere una prima serie di dati nel regolamento, il quadro normativo si proponeva di dare agli studiosi accesso a tali dati per consentire loro di analizzare meglio la situazione degli stock e acquisire una maggiore conoscenza delle attività di pesca.

Per quanto riguarda la seconda serie di dati, è stato deciso di mantenere le consuete reti scientifiche di cui si servono gli utilizzatori finali tradizionali (ad esempio, CIEM, ICCAT, NAFO, GFCM, ecc.). Nel 2003, i dati raccolti nel 2002 ai sensi del regolamento quadro sono stati utilizzati dai gruppi di lavoro incaricati della valutazione degli stock.

L'analisi dei programmi nazionali e i risultati conseguiti nel 2002 hanno dimostrato che tali programmi rispondono coerentemente alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento: ovvero l'acquisizione di dati più accurati. Tutti gli Stati membri ne hanno rispettato le disposizioni, dotandosi dei mezzi per conseguire gli obiettivi del regolamento quadro sulla raccolta di dati.

1/ Tuttavia, non sempre sono state inviate informazioni sulle metodologie utilizzate e solo pochi Stati membri hanno illustrato i principi statistici alla base delle loro strategie di campionamento e hanno fornito stime sul livello di precisione raggiunto.

2/ In particolare, gli Stati membri hanno sottovalutato le difficoltà e i costi per stimare i rigetti. Le prime esperienze suggeriscono che i costi delle strategie di campionamento necessari per effettuare stime corrette dei rigetti sono stati superiori a quanto inizialmente previsto, perché l'approccio generalmente utilizzato si basava sulla flotta. Inoltre, poiché in genere i rigetti sono stimati sulla base di un campionamento a bordo, l'assenza di una legislazione nazionale che obblighi i comandanti ad accettare a bordo i ricercatori non offre garanzie quanto alla correttezza delle stime sui rigetti. Le metodologie di campionamento della maggioranza degli Stati membri non hanno seguito i principi del campionamento casuale nel selezionare le imbarcazioni.

3/ Al momento dell'adozione del regolamento per la raccolta di dati si riteneva che la voce pesca ricreativa non rivestisse grande importanza. L'esperienza ha dimostrato che la sua importanza è superiore al previsto e gli Stati membri hanno chiesto di poter effettuare ulteriori studi pilota (ad esempio, sul merluzzo bianco nel Mare del Nord).

4/ L'applicazione del regolamento ha confermato la preponderanza dei costi destinati alle indagini scientifiche in mare nel bilancio destinato alla raccolta di dati (cfr. punto 6 della relazione). Va tuttavia sottolineato che tali indagini scientifiche sono estremamente utili, in quanto costituiscono l'unico modo di ottenere informazioni dirette sulle attività di pesca (stime non distorte sugli indici di abbondanza degli stock). Inoltre, grazie a tali indagini sono state acquisite informazioni sulla distribuzione degli stock nel corso del tempo e sui mutamenti dell'ecosistema indotti dalle attività di pesca. Infine, essi servono per il campionamento di materiale biologico (gonadi, otoliti) delle specie catturate.

I dati economici sui segmenti della flotta sono inclusi nel programma minimo del regolamento per la raccolta di dati, ma l'obbligo di rispettarne in toto le disposizioni vige solo dal gennaio 2004. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno cercato di applicare i programmi di raccolta dei dati ad alcuni segmenti della flotta. La raccolta dei dati relativi all'industria di trasformazione sarà obbligatoria solo nel 2006.

4. Gestione dei dati

La prima serie di dati relativa agli input (capacità di pesca e sforzo di pesca) è già gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento di controllo n. 2807/8310. A fini di comunicazione viene usato il sistema FIDES 2. Per quanto riguarda la seconda serie di dati (rigetti, pesca ricreativa, catture per unità di sforzo indagini scientifiche, composizione per età e lunghezza, parametri biologici, dati economici relativi alle flotte e all'industria di trasformazione) nell'applicazione del regolamento n. 1639/20014 è stato deciso di mantenere le consuete reti scientifiche per trasferire i dati agli utilizzatori finali tradizionali (organismi scientifici, organizzazioni regionali della pesca). Tale procedura ha permesso di potenziare le reti in questione.

Al fine di migliorare il sistema attualmente in uso, agevolare l'accesso e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione e gli Stati membri e gli utilizzatori finali (organismi scientifici, organizzazioni regionali della pesca) è necessario mettere a punto una piattaforma informatica.

Per definire tale piattaforma comune per la trasmissione dei dati nel quadro del sistema di raccolta in questione, nell'aprile del 2002 è stato organizzato un gruppo di lavoro congiunto comprendente la Commissione, membri dello CSTEP ed esperti appositamente invitati. Compiti del gruppo di lavoro erano l'elaborazione di basi di dati e i relativi sistemi di funzionamento al fine di archiviare le informazioni richieste e aiutare la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri ad accedervi.

Il gruppo di lavoro ha proposto una prima analisi al fine di definire le specifiche del sistema e proporre una soluzione tecnica. Questo incarico è stato eseguito nel 2003 da un consulente esterno e i risultati dovrebbero essere operativi entro la fine del 2004.

Poiché il sistema di comunicazione copre un'ampia gamma di tipologie di dati e zone geografiche, e al fine di garantire che l'esperienza ricavata in questi differenti ambiti sia adeguatamente considerata, la Commissione ha istituito un gruppo di supporto, che ha per obiettivo principale di fornire una consulenza sui requisiti del sistema, compreso il protocollo di comunicazione, la base dati e il software di aggregazione.

Indipendentemente dall'attuazione della piattaforma informatica, nel 2004 la Commissione effettuerà controlli per verificare la presenza dei dati nelle basi degli Stati membri. Tali controlli potranno essere semplici (controlli a campione dei dati) o più elaborati (controlli sistematici delle basi di dati in Stati membri selezionati o richiesta di dati per valutare la situazione di determinati stock o attività di pesca).

5. studi e progetti pilota

Per colmare il lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del regolamento n. 1543/20002 del Consiglio e il regolamento di attuazione n. 1639/2001 della Commissione4, quest'ultima ha bandito un invito a presentare proposte ai sensi dell'articolo 5 della decisione 439/2000 del Consiglio3. In questo modo si è consentito agli Stati membri di continuare la raccolta di dati con il sistema precedente, preparandosi allo stesso tempo a definire un programma nazionale completo per la raccolta dei dati.

In risposta all'ultimo invito a presentare proposte del 2000, nel 2001 sono stati finanziati 23 studi, la maggior parte dei quali riguardava le indagini scientifiche, la pesca ricreativa, le catture accessorie e i dati economici.

Inoltre, l'articolo 9 della decisione 439/20003 del Consiglio consente di finanziare studi relativi a ben definite esigenze di ricerca. In totale sono stati completati sette studi relativi ad ambiti differenti: limitazioni interannuale per gli stock a rischio, applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo, analisi dell'impatto ambientale e delle catture accessorie.

Infine, nel corso del 2001 sono stati realizzati in totale 30 studi ai sensi degli articoli 5 e 9 della decisione 439/2000 per un importo di 11,3 milioni di EUR.

6. Aspetti finanziari

Conformemente alla decisione 439/20003 del Consiglio, il contributo finanziario comunitario per il periodo 2000-2005 sarà di 132 milioni di EUR.

Nel 2001 gli Stati membri hanno presentato per la prima volta i rispettivi programmi nazionali (relativi al 2002) oltre alle previsioni di spesa annue per il periodo gennaio 2002 - dicembre 2006. Per preparare e presentare i bilanci gli Stati membri hanno dovuto superare notevoli difficoltà. Ciò si spiega con la mancanza di esperienza nella presentazione di programmi di raccolta di dati integrati e con il fatto che per la maggior parte degli Stati membri era difficile quantificare sia i costi di un esercizio specifico e nuovo (ad esempio, dati economici o dati sui rigetti) che quelli del programma nella sua globalità. Di conseguenza, i programmi nazionali si sono basati soprattutto sull'esperienza limitata acquisita dagli Stati membri come partner in precedenti progetti di raccolta dei dati. Questo fatto ha causato seri problemi come, ad esempio, il fatto che alla fine del primo esercizio alcuni Stati membri non avessero ancora utilizzato il 50% del loro bilancio totale per il 2002. Uno Stato membro, inoltre, a causa di ritardi nelle procedure interne, non è riuscito a trasferire agli istituti di ricerca i fondi per la raccolta dei dati.

Tra i risultati più significativi del programma di raccolta dei dati va segnalato il fatto che per la prima volta è stato possibile avere un quadro generale dei programmi nazionali di tutti i paesi interessati dalla PCP, con i relativi costi (cfr. tabelle da 1 a 4).

L'analisi dei costi dei programmi di raccolta dei dati effettuata dagli Stati membri per il 2002 mostra che essi sono strettamente correlati alle dimensioni delle flotte nazionali o agli sbarchi (i bilanci principali sono quelli di Regno Unito, Spagna e Italia). Le indagini scientifiche (circa il 45% del programma minimo e il 75% del programma esteso) e i rigetti (circa il 15% del programma minimo) rappresentano la parte principale del bilancio. Nei programmi sui dati economici presentati dagli Stati membri il bilancio è risultato sempre poco consistente. Una comparazione degli stanziamenti di bilancio destinati ai dati economici non è stata possibile, in quanto solo pochi Stati membri hanno presentato un programma in questo ambito (cfr. tabelle da 1 a 4).

Questo primo esercizio ha dimostrato che il quadro normativo per la raccolta dei dati costituisce un ottimo strumento per rendere più trasparente la raccolta dei dati e consentire così alla Commissione e a tutti gli Stati membri di prenderne visione. In futuro potranno essere ridotte le sovrapposizioni tra i programmi nazionali e i fondi pubblici potranno essere utilizzati più efficacemente, per compiti e zone. Inoltre, una maggiore trasparenza e comparabilità dovrebbero tradursi in una maggiore efficienza.

7. Sviluppi futuri

Dopo aver dimostrato l'importanza e la necessità del quadro normativo per la raccolta dei dati, la successiva priorità dovrebbe essere quello di migliorarlo. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante misure di attuazione volte a rafforzare il sistema attualmente in vigore, senza bisogno di raccogliere nuovi dati o di modificare il regolamento n. 1639/20014 (cfr. di seguito il punto 7.1), ma potrebbe anche essere opportuno adottare alcune modifiche di breve termine per migliorare il sistema e tenere conto dei pareri scientifici formulati dallo CSTEP nella sua valutazione di medio termine (cfr. di seguito il punto 7.2). Nei 2006 si verificheranno in contemporanea due eventi rilevanti: la revisione di bilancio per il periodo 2007-2012 (cfr. articolo 4, paragrafo 1 della decisione 439/20003 del Consiglio) e, sulla base della relazione triennale presentata dalla Commissione, l'eventuale modifica del regolamento n. 1543/20002 del Consiglio e del regolamento n. 1639/20014 della Commissione. Tale opportunità potrebbe essere utilizzata per apportare modifiche più sostanziali all'attuale quadro di raccolta dei dati, come l'equilibrio globale del bilancio per compiti e zone e il tipo di dati da raccogliere, con la possibile inclusione, se necessario, di nuovi dati (cfr. di seguito il punto 7.3).

7.1. Rafforzamento dell'attuale regolamento (n. 1639/20014)

1/ Il coordinamento all'interno dei programmi nazionali si è rivelato efficace nei casi in cui sono stati costituiti comitati direttivi con compiti di coordinamento e gestione, come ad esempio in Danimarca o nei Paesi Bassi. Comitati o gruppi analoghi dovrebbero essere costituiti in ogni Stato membro.

2/ La cooperazione internazionale dovrebbe essere migliorata. A tal fine, dopo l'istituzione dei Consigli consultivi regionali (CCR), un approccio regionale sembra essere il più adeguato. Le principali regioni da prendere in considerazione per la raccolta dei dati, tenendo conto sia della collocazione geografica sia della distribuzione dei CCR, sono il Mar Baltico, il Mare del Nord, l'Atlantico occidentale, il bacino del Mediterraneo e altre zone (incluse quelle d'oltremare). Riunioni di coordinamento a livello regionale dovrebbero tenersi almeno una volta all'anno, con la partecipazione di funzionari della Commissione, al fine di esaminare l'attuazione dei programmi nazionali in un contesto regionale e di assicurare un coordinamento di tali programmi tra Stati membri.

3/ È necessaria una maggiore trasparenza delle metodologie. Al fine di armonizzare le strategie di campionamento e facilitare l'analisi dei risultati, ogni Stato membro deve fornire una descrizione trasparente del sistema di raccolta dei dati adottato. Gli Stati membri devono comunicare inoltre le procedure adottate per il calcolo delle stime ricavate dai dati (indicando, ad esempio, in che modo sono effettuate le estrapolazioni, come, se necessario, sono risolti i problemi di dati mancanti o come sono combinate le diverse stime). I dati ottenuti ai livelli di disaggregazione più bassi (ad esempio a livello della flotta) devono essere archiviati e, se necessario, trasmessi.

Nel caso di stime, devono essere comunicati gli elementi che rendono possibile valutare l'affidabilità delle stime ricavate dai campioni (possibili discrepanze tra gruppi bersaglio e gruppi campionati, eventuali distorsioni, varianze, intervalli di confidenza al 5% e altre soglie). Anche se il livello di precisione richiesto fa riferimento al totale o alla media di un numero di flotte, deve essere valutato il livello di precisione ottenuto per flotta (cfr. la composizione dei rigetti negli sbarchi).

4/ La necessità di sviluppare basi di dati semiaggregate. L'esperienza precedente nell'uso dei dati attualmente disponibili ha messo in luce una discrepanza tra i dati di base a un livello minimo di disaggregazione (che regolarmente causano problemi di riservatezza) e i dati aggregati in modo tale da ridurne l'utilità per gli studiosi (ad esempio, catture totali di uno stock da parte degli Stati membri). L'attuazione di piani di ricostituzione per alcuni stock ha reso più difficile ottenere per tempo i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca in una stratificazione sufficientemente accurata. C'è pertanto una forte domanda di dati semiaggregati (ad esempio sintesi sullo sforzo di pesca e le catture per flotta e specie, per riquadro statistico e mese), che ridurrebbero considerevolmente i problemi di riservatezza. . Il processo di attuazione deve riguardare tutti i dati (sia quelli provenienti dal regolamento di controllo che quelli ricavati dagli studi scientifici, anche se devono essere accuratamente definiti i ruoli delle strutture di ricerca e delle amministrazioni). Devono essere fissati i livelli di aggregazione e definite, previa consultazione con lo CSTEP, le norme di accesso.

5/ Infine, è opportuno organizzare regolarmente seminari di formazione sulle tecniche fondamentali di campionamento e sul trattamento statistico dei dati (cfr. validazione) e seminari dedicati all'analisi dei risultati dell'attuazione del quadro per la raccolta dei dati (ad esempio, comparazione dei diversi metodi di stima dei rigetti, stime degli sbarchi nella piccola pesca - imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10/12 metri - e nella pesca ricreativa, ecc.).

Sempre a intervalli regolari dovrebbero essere organizzati corsi di formazione sui parametri biologici di base, quali la determinazione dell'età e degli stadi di maturità sessuale, per mantenere un certo livello di conoscenze e di pratica e per formare gli studiosi nel campionamento biologico. Seminari speciali dovrebbero essere dedicati alla stima di tali parametri ogni volta che vengono introdotte nuove specie.

7.2. Modifiche immediate al regolamento n. 1639/20014 (2004)

Sulla base delle raccomandazioni dello CSTEP, formulate in occasione della revisione di medio termine del quadro di raccolta dei dati nel luglio 20035, la Commissione intende proporre nella prima parte del 2004 le seguenti modifiche al regolamento n. 1639/2001 (l'attuale regolamento quadro per la raccolta dei dati):

1/ I livelli di precisione dei parametri dovrebbero essere definiti in termini di obiettivi da conseguire. Questo aspetto potrà essere applicato solo se sono forniti tutti gli elementi necessari ai fini del calcolo della precisione delle stime (descrizioni complete della procedura di campionamento e del metodo di calcolo delle stime). Nei casi in cui debbano essere sommati i contributi di più Stati membri, deve essere definita una norma che distribuisca equamente il carico tra di loro e che sia conforme, in particolare, al livello delle catture. In alcuni casi, se appare preferibile mantenere il tasso di campionamento come obiettivo da conseguire, dovrebbe essere aggiunta al quadro normativo una clausola per limitare i rischi di campionamento eccessivo.

2/ Quando gli stock sono valutati utilizzando i dati relativi ai rigetti, tali dati dovrebbero essere raccolti ogni anno anziché ogni tre.

3/ Introduzione di nuove specie. Alcune specie di acque profonde, gli elasmobranchi e le specie di anguille europee dovrebbero essere incluse nel regolamento per la raccolta dei dati (n. 1639/20014). Il CIEM [13] ha comunicato recentemente che alcuni stock sono da considerarsi al di fuori dei limiti biologici di sicurezza e in alcuni casi ha consigliato di mettere a punto rapidamente un piano di ricostituzione. Inoltre, il regolamento n. 2347/2002 [14] del Consiglio ha sancito l'obbligo di sottoporre a campionamento le specie di acque profonde pescate.

[13] CIEM/ICES 2002. Report of the Working Group on biology and assessment of deep-sea fisheries, ICES CM 2002/ACFM : 16, 253 pag. CIEM/ICES 2002. Report of the Working Group on Elasmobranch Fishes, ICES CM 2002/G: 8, 123 pag. CIEM/ICES 2003. Report of the ICES/EIFAC Working Group on Eels, ICES CM 2003/ACFM: 06, 87 pag.

[14] Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde - GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

4/ Introduzione di nuove indagini scientifiche. Dovrebbero essere incluse indagini scientifiche sulle specie di acque profonde, il melù e le specie demersali. Dovrebbero essere stimati, e utilizzati ai fini della valutazione degli stock, indici di abbondanza non distorti (ovvero non fondati su informazioni provenienti dalla flotta commerciale). Esiste inoltre l'esigenza di studiare gli effetti ambientali della pesca negli ecosistemi di acque profonde, noti come particolarmente sensibili.

5/ Conseguenze dell'attuazione di piani di ricostituzione degli stock. Quando uno stock definito è soggetto un piano di ricostituzione, le disposizioni di campionamento del programma esteso dovrebbero diventare obbligatorie nel quadro del programma minimo. Lo stesso dicasi per le indagini scientifiche e la pesca ricreativa. Tali norme dovrebbero applicarsi solo finché è in vigore il piano di ricostituzione.

6/ Serie di dati sulle catture commerciali per unità di sforzo (cpue). I programmi minimi dovrebbero contenere unicamente serie di dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca per le flotte utilizzate in qualsiasi periodo a partire dal 1995 per la valutazione degli stock, le attività di pesca che non prevedevano valutazione degli stock, ma per cui la cpue costituiva l'unico mezzo a disposizione del Gruppo di lavoro internazionale per valutare le tendenze di abbondanza degli stock dal 1995 in poi, e le attività di pesca disciplinate da disposizioni delle organizzazioni internazionali (ad esempio, pesca dei grossi pelagici dell'ICCAT). I programmi estesi dovrebbero contenere unicamente serie di dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca per le flotte che non sono state utilizzate per la valutazione degli stock ma che operano in zone in cui esercizi di valutazione degli stock sono previsti a breve termine (ad esempio, nelle acque del Mediterraneo, soprattutto per la pesca delle specie demersali come il nasello e delle specie di acque profonde), per le flotte su cui la raccolta di dati è iniziata in tempi recenti, finché le serie di dati siano utilizzate nelle valutazioni degli stock, e per le flotte oggetto di serie di dati utilizzate soltanto a fini biologici (composizione per età e lunghezza).

Per quanto riguarda la raccolta di dati per i parametri biologici (maturità, crescita, peso per età, ecc.) si ritiene che i limiti del campo di applicazione del regolamento n. 1639/20014 debbano essere chiariti meglio per evitare sovrapposizioni con studi e progetti di ricerca. Poiché l'obiettivo ultimo del quadro per la raccolta dei dati è l'uso diretto degli stessi ai fini della valutazione degli stock, si ritiene che la raccolta di dati biologici destinati allo sviluppo di metodologie e tecnologie non debba essere inserita nel quadro, né finanziata. Lo CSTEP sarà chiamato a valutare se tali proposte incluse nei programmi nazionali (ad esempio, marchiatura, analisi genetica) siano ammissibili nel quadro del regolamento n. 1639/20014 per la raccolta dei dati o di un programma di ricerca.

Il regolamento n. 1639/20014 sarà applicabile nei futuri Stati membri dopo l'allargamento. Esso concerne direttamente sette nuovi Stati membri, ovvero Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Slovenia, Malta e Cipro. Studiosi dei paesi baltici di prossima adesione hanno già preso parte ai gruppi di lavoro del CIEM per la valutazione degli stock e ai gruppi di pianificazione del CIEM in materia di catture commerciali, rigetti e campionamento biologico (PGCCDBS). Essi hanno partecipato inoltre a progetti internazionali per il campionamento delle catture nel Mar Baltico e la valutazione degli indici di abbondanza sulla base di indagini scientifiche coordinate sui fondali marini. Per quanto riguarda le acque del Mediterraneo la cooperazione internazionale è appena agli inizi (con l'eccezione del progetto MEDITS, avviato nel 1994).

7.3. Preparazione degli sviluppi futuri (2006)

Benché la Commissione debba attendere qualche anno, fino a quando siano disponibili i risultati sull'applicazione dei regolamenti, prima di mettere a punto una proposta, è possibile individuare fin d'ora una serie di aspetti che devono essere esaminati con particolare attenzione.

Ad esempio, dovranno essere studiate strategie di campionamento diverse da quelle attualmente in uso per le indagini o i campionamenti sul mercato del pesce (facendo un uso migliore delle categorie di mercato). Oltre a questi studi di tipo classico e tradizionale, potrebbe essere necessario rivedere l'equilibrio globale della spesa per grandi voci.

1/ Pur senza perseguire l'obiettivo di normalizzazione in ogni ambito, il prossimo obiettivo del regolamento n. 1639/20014 sarà quello di limitare la disparità dei metodi allo stretto necessario in considerazione della natura delle diverse situazioni. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni relativamente alle metodologie utilizzate. Per rendere più armonizzati i diversi approcci potrebbero essere organizzati seminari di formazione sulle tecniche di campionamento e sul trattamento statistico e l'analisi dei dati.

2/ Dovrebbe essere ridotta la disparità nella ripartizione delle attività di campionamento tra zone e sezioni del regolamento n. 1639/20014. Sarà necessario realizzare analisi sui vantaggi comparativi delle diverse strategie di campionamento utilizzate, per ottenere le stesse informazioni con lo stesso livello di precisione, stabilendo una relazione costo/precisione. Dovranno essere analizzati i benefici derivanti da possibili modifiche delle strategie di campionamento, modificando se del caso l'equilibrio tra gli strati (zona/sezione). Ciò permetterà di ridurre il costo complessivo del quadro di raccolta dei dati e di modificare la ripartizione dei costi tra sezioni.

3/ Inoltre, per evitare doppioni, dovrebbe essere effettuata una ripartizione più chiara dei compiti tra gli Stati membri (ad esempio tra Stati membri di bandiera dei pescherecci e Stati membri in cui si effettuano gli sbarchi o tra Stati membri che dispongono di flotte simili).

4/ Nell'approccio agli ecosistemi, la priorità è costituita dalle interazioni tra attività di pesca e ambiente. In quest'ambito dovrebbero essere esaminati gli effetti della pesca sull'ambiente ma anche le interazioni tra i differenti elementi dell'ecosistema marino e le attività di pesca. Dovrebbero inoltre essere quantificati gli effetti delle attività di pesca sulle specie non bersaglio, quali comunità e organismi bentonici, mammiferi marini, uccelli marini e pesci non oggetto di attività di pesca. Dovrebbero essere studiati l'impatto delle attività di pesca sugli habitat, l'interazione tra mammiferi marini e le attività di pesca e quella tra acquacoltura e ambiente. Oggetto di analisi dovrebbero essere inoltre gli effetti di lungo termine sugli ecosistemi marini e i possibili interventi per ripristinare gli habitat marini degradati [15]. A tal fine, il regolamento n. 1639/20014 per la raccolta dei dati dovrebbe indicare le variabili fondamentali da misurare, sulla base dei risultati dei progetti attualmente in atto.

[15] Con riferimento alle risoluzioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile: Relazione sul Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg, Sudafrica (26 agosto - 4 settembre 2002), paragrafi 29, 30 e 31. A/conf 199/20. Nazioni Unite. New York, 2002, 173 pag.

5/ Oltre a tutti gli usi dei dati nelle valutazioni tradizionali, dovrebbe essere operata una sintesi di tutti gli usi dei dati e del materiale raccolto nell'ambito delle indagini scientifiche.

8. Conclusioni

I risultati ottenuti nel 2002 dagli Stati membri nella raccolta dei dati hanno dimostrato che essi hanno prodigato uno sforzo considerevole nell'attuazione del regolamento n. 1639/20014 e destinato molto tempo alla preparazione dei rispettivi programmi nazionali. Allo stesso tempo è evidente che tali programmi differiscono notevolmente per qualità e completezza. Alcuni Stati membri dovranno lavorare ancora molto per poter soddisfare tutte le disposizioni del regolamento. E ci vorrà un po' di tempo prima di poter realizzare un programma di raccolta sistematica dei dati associato a un buon controllo della qualità.

I programmi nazionali sono risultati generalmente coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento n. 1639/20014, ovvero l'acquisizione di dati più accurati. La maggior parte degli Stati membri ha mantenuto i livelli di campionamento precedenti per le specie e gli stock importanti per l'industria della pesca nazionale e ha definito progetti di campionamento per gli altri. Inoltre, le stime sui rigetti sono state estese a nuovi stock e attività di pesca. Ciò ha permesso di acquisire stime adeguate sugli sbarchi e i rigetti per le flotte e attività di pesca più importanti. La raccolta dei dati economici sull'attività delle flotte e, in misura minore, sull'industria di trasformazione è stata inserita nel regolamento per la raccolta dei dati.

L'attuazione del quadro normativo per la raccolta dei dati è stata salutata con favore dalla comunità scientifica nella sua globalità e da organismi scientifici internazionali quali il CIEM. Nel corso del 2003, i dati raccolti nel 2002 sono stati usati da gruppi di lavoro scientifici incaricati della valutazione degli stock; sono state mantenute le consuete reti scientifiche per lo scambio di dati. Poiché il periodo interessato dal primo esercizio di raccolta dei dati è stato molto breve (di fatto è stato realizzato solo un ciclo completo), la Commissione e gli studiosi non sono ancora in grado di misurare l'impatto del quadro di raccolta di dati sulla qualità della valutazione degli stock e dei pareri scientifici.

Se ne può concludere che gli Stati membri hanno rispettato in generale le disposizioni, dotandosi dei mezzi per conseguire gli obiettivi del regolamento quadro per la raccolta di dati. Si può considerare pertanto che, con alcune eccezioni, gli Stati membri abbiano soddisfatto in linea generale le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento n. 1639/20014.

La maggior parte di tali Stati membri non ha tuttavia sempre fornito informazioni sulle metodologie utilizzate per la raccolta dei dati e solo pochi di essi hanno illustrato i principi statistici delle loro strategie di campionamento e fornito stime sul livello di precisione raggiunto, come previsto dall'articolo 3 del regolamento n. 1639/20014 per la raccolta dei dati. Di conseguenza, non è stato ancora possibile misurare l'adeguatezza dei metodi utilizzati.

Tuttavia, gli Stati membri hanno in generale realizzato notevoli progressi in un breve lasso di tempo, da cui si può concludere che il regolamento n. 1639/20014 per la raccolta dei dati ha dimostrato la sua rilevanza e necessità. La comunità scientifica ha accolto con favore questa iniziativa e la sostiene con convinzione. Il quadro normativo per la raccolta dei dati dovrebbe per tanto essere mantenuto.

L'attuale sistema quadro per la raccolta dei dati potrebbe essere potenziato senza esigere la raccolta di nuovi dati, in particolare aumentando il controllo di qualità dei dati e l'uso dei dati raccolti, migliorando il coordinamento a livello nazionale e internazionale. Per tenere conto delle raccomandazioni formulate dallo CSTEP nella sua riunione del luglio 20035 sulla revisione di medio termine, nel breve termine dovrebbero essere apportate alcune modifiche (ad esempio, inserimento tra gli obiettivi del livello di precisione, introduzione di nuove specie e indagini, conseguenze dell'attuazione di piani di ricostituzione e valutazione delle catture commerciali per unità di sforzo).

È opportuno estendere la portata dei dati raccolti nel quadro del regolamento in questione per tenere conto delle raccomandazioni di cui sopra. A tal fine è necessario modificare il regolamento n. 1639/20014 della Commissione.

L'ampliamento del campo di applicazione e l'attuazione del coordinamento a livello internazionale farà lievitare i costi dei programmi nazionali. Inoltre, l'adesione di nuovi Stati membri avrà conseguenze sugli stanziamenti necessari per conseguire gli obiettivi del regolamento quadro per la raccolta dei dati.

Di conseguenza, sarà necessario aumentare il bilancio del regolamento n. 1639/20014 per l'anno 2005 e la Commissione presenterà una proposta in tal senso.

9. Elenco delle abbreviazioni

ACFA: // Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

ACFM: // Comitato consultivo per la gestione della pesca

GFP: // Politica comune della pesca

EIFAC: // Commissione consultiva europea per la pesca nelle acque interne

FIDES: // Fisheries Information data Exchange System

GFCM: // Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

ICCAT: // Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico

ICES: // Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

MEDITS: // Mediterranean International Trawl Survey

NAFO: // Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

PGCCGS: // Planning Group on Commercial Catch, Discards and Biological Sampling (CIEM)

RAC: // Consiglio consultivo regionale

STECF: // Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

VMS: // Sistema di controllo via satellite

Tabella 1 Bilancio per la raccolta dei dati 2001 - 2003 (Stanziamenti di impegno)

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Tabella 2 : Contributo massimo della UE nel 2002 - 2003 ripartito per Stati membri e compiti

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Tabella 3 : Calendario degli esercizi di raccolta dei dati

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Tabella 4 : Calendario della presentazione dei documenti per Stati membri (fino a metà gennaio 2004)

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