22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/46


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

(2005/C 71/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), adottata dalla Commissione europea il 14 luglio 2004 (COM(2004) 496 def. - 2004/0168/COD),

vista la richiesta di consultazione in materia che la Commissione europea ha trasmesso il 15 luglio 2004, conformemente all'articolo 159, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del Consiglio, in data 8 novembre 2004, di consultarlo in materia,

viste le lettere dei commissari BARNIER e de PALACIO dell'8 marzo 2004, con cui si chiedeva la predisposizione di un parere sul nuovo strumento giuridico europeo per la cooperazione transfrontaliera,

visto l'articolo 265, primo comma del Trattato CE in base al quale «Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente Trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera»,

visto l'articolo III-220 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale{…}. Nel perseguire tale obiettivo, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica, nonché talune regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.»,

vista la decisione del suo Presidente in data 5 aprile 2004 di incaricare dell'elaborazione di un parere in materia la commissione Politica di coesione territoriale,

viste le seguenti relazioni del Parlamento europeo: relazione Gerlach del 1976 sulla politica regionale della Comunità per le regioni lungo i confini interni della Comunità (1), relazione Boot del 1984 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (2), relazione Schreiber del 1986 su un programma integrato e transnazionale per la regione carbosiderurgica e frontaliera comune Saarland-Lorena-Lussemburgo (3), relazione Poetschki sulla cooperazione transfrontaliera alle frontiere interne della Comunità europea (4), relazione Chiabrando del 1988 su un programma di sviluppo a favore delle regioni frontaliere tra il Portogallo e la Spagna (5), relazione Cushnahan del 1990 su un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni di frontiera (programma Interreg) (6) e relazione Muru del 1994 sull'iniziativa comunitaria Interreg II (7),

vista la convenzione-quadro europea di Madrid del 1980 e i suoi successivi protocolli addizionali (1995, 1998),

visto il parere presentato dal congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) alla commissione Politica di coesione territoriale (COTER) del Comitato delle regioni sul tema «Un nuovo strumento giuridico per la cooperazione interistituzionale», adottato dall'Ufficio di presidenza nel corso della riunione del 5 maggio 2004 (Relatore: Herwig van Staa, Austria, PPE/CD),

visto il Libro bianco «La governance europea» presentato dalla Commissione europea nel 2001 (COM(2001) 428 def.) che afferma che la Commissione«studierà come migliorare il sostegno comunitario alla cooperazione transnazionale tra operatori regionali o locali, presentando proposte entro la fine del 2003» (3.1),

visto il proprio parere del marzo 2002 in merito alla «Strategia per la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale in un'Europa ampliata - documento di riferimento e di orientamento per l'avvenire» (CdR 181/2000 fin) (8),

visto il proprio studio dell'ottobre 2001 su «La Cooperazione transeuropea tra enti territoriali - Nuove sfide e iniziative necessarie per promuovere la cooperazione» elaborato in stretta collaborazione con la comunità di lavoro delle regioni europee di confine per preparare il parere summenzionato,

vista la terza relazione sulla coesione economica e sociale «Un nuovo partenariato per la coesione Convergenza, competitività, cooperazione» adottata dalla Commissione europea il 18 febbraio 2004, nelle cui conclusioni si afferma che la Commissione intende proporre un nuovo strumento giuridico nella forma di una struttura di cooperazione europea (autorità regionale transfrontaliera) per permettere agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali di affrontare, sia nei programmi comunitari che al di fuori di essi, i problemi giuridici e amministrativi incontrati nella gestione dei programmi e dei progetti transfrontalieri. L'obiettivo sarebbe quello di trasferire a questa nuova struttura giuridica la capacità di condurre attività di cooperazione a nome dei poteri pubblici,

visto il parere in merito al terzo rapporto sulla coesione del 16 giugno 2004 (CdR 120/2004 fin),

vista la relazione intitolata «Verso un nuovo strumento giuridico comunitario volto a agevolare la cooperazione transeuropea di diritto pubblico tra gli enti territoriali nell'Unione europea», elaborato dalla comunità di lavoro delle regioni europee di confine per la Commissione europea e basato sul precedente lavoro predisposto insieme al Comitato delle regioni nel quadro dello studio summenzionato,

visto il ruolo pre-legislativo svolto dal CdR in stretta consultazione con la Commissione europea ed i punti di vista formulati dalle amministrazioni locali e regionali nel corso della fase preliminare,

visto il progetto di parere (CdR 62/2004 riv. 3) adottato in data 24 settembre 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: NIESSL (AT-PSE) presidente del Land Burgenland),

ha adottato il seguente parere in data 18 novembre 2004 nel corso della 57a sessione plenaria

Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sostiene l'intenzione della Commissione europea di migliorare sostanzialmente a livello nazionale, regionale e locale le condizioni giuridiche ed istituzionali per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (cooperazione transeuropea) e ritiene che la proposta di regolamento in esame possa permettere di trovare soluzioni più efficaci, rispetto al passato ai problemi che ancora sussistono in tale contesto;

2.

propone tuttavia che il nuovo strumento giuridico non venga denominato «gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera» bensì «gruppo europeo di cooperazione transeuropea» (GECT), dato che una tale denominazione permetterebbe l'impiego di tale strumento giuridico anche per la cooperazione transnazionale ed interregionale, conformemente all'articolo 1 della proposta di regolamento;

3.

concorda con la Commissione europea sul fatto che le condizioni per la cooperazione transeuropea non possano venir migliorate abbastanza, né con la dovuta efficacia, dai soli Stati membri e che sia quindi giustificato un intervento della Comunità conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, secondo comma, del Trattato, visti gli evidenti aspetti transnazionali ed i chiari vantaggi di un'iniziativa comunitaria rispetto alle misure che possono venir prese a livello di 25 Stati membri;

4.

concorda altresì con la Commissione europea sul fatto che la proposta di regolamento, conformemente all'articolo 5, terzo comma, del Trattato (principio di proporzionalità), non oltrepassa quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, dato che mette a disposizione solamente uno strumento facoltativo per la cooperazione transeuropea, e si limita a definire solamente i requisiti minimi per la costituzione ed il funzionamento di un gruppo europeo di cooperazione transeuropea;

5.

esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione europea abbia giustificato la proposta di regolamento sulla base dell'articolo 159 del Trattato, il che permette di ricorrere alla procedura di codecisione, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 251 del Trattato;

6.

si compiace che la Commissione abbia scelto lo strumento giuridico del regolamento, dato che in tal modo sarà possibile alle amministrazioni locali e regionali che lo desiderano istituire un GECT senza dover ricorrere a misure di trasposizione o, rispettivamente di autorizzazione, da parte dei vari Stati membri;

7.

esprime altresì soddisfazione per il fatto che non soltanto le amministrazioni locali e regionali, ma anche gli Stati membri, possano istituire un GECT, ciò permetterà loro di contribuire al raggiungimento di una maggior coesione economica e sociale in Europa nel contesto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale;

8.

valuta inoltre positivamente che la proposta di regolamento preveda che anche altri organismi pubblici locali possano partecipare ai gruppi europei di cooperazione transeuropea, accanto agli Stati membri ed alle amministrazioni locali e regionali;

9.

esprime soddisfazione nel constatare che la Commissione europea ha fatto propria la proposta del Comitato di non limitare i compiti dei gruppi europei di cooperazione transeuropea solamente alla cooperazione transfrontaliera, permettendo loro anche di essere attivi nei settori della cooperazione transnazionale ed interregionale; chiede tuttavia che vengano effettuate modifiche anche al testo del regolamento, come già proposto per il titolo del regolamento, allo scopo di chiarir meglio tali obiettivi;

10.

si compiace del fatto che attraverso il regolamento vengano creati presupposti uniformi per l'istituzione di gruppi europei di cooperazione transeuropea in tutti gli Stati membri e chiede alla Commissione di garantire che gli accordi bilaterali per la cooperazione transeuropea già esistenti rimangano applicabili;

11.

appoggia la formulazione scelta dalla Commissione europea per l'articolo 3, primo paragrafo, della proposta di regolamento, riguardante le funzioni e le competenze del GECT, che permette ai membri del GECT stesso di definirne le competenze;

12.

accoglie con favore il fatto che si possa scegliere il diritto nazionale che si vuole applicare; invita, tuttavia, la Commissione, a studiare delle possibilità per evitare che si possano creare conflitti con il diritto nazionale in vigore. Chiede pertanto alla Commissione europea di creare le condizioni necessarie per evitare possibili incompatibilità normative qualora il GECT abbia sede in uno Stato membro il cui diritto nazionale non debba essere applicato;

13.

raccomanda che la proposta preveda disposizioni atte a permettere ove necessario agli Stati membri di adottare regole adeguate, conformemente alle disposizioni costituzionali, per la delega delle competenze al GECT e per il controllo del GECT;

14.

esprime inoltre soddisfazione per il fatto che un GECT possa venir incaricato sia di attuare programmi co-finanziati dall'Unione europea sia di realizzare qualsiasi altra azione di cooperazione transeuropea, dato che ciò può fornire maggior impulso all'ulteriore sviluppo delle attività transeuropee in Europa, richiama però l'attenzione sul fatto che, affinché le disposizioni della proposta di regolamento possano essere efficaci, l'incarico di attuare i programmi finanziati dall'Unione deve poter essere attribuito da terzi;

15.

sostiene la personalità giuridica del GECT, prevista dalla proposta di regolamento, nonché la possibilità di affidare il funzionamento pratico del GECT ad uno dei suoi membri, il che può consentire di evitare la creazione di nuove voluminose strutture burocratiche;

16.

ritiene tuttavia che i compiti del GECT debbano poter non solo essere affidati in blocco ad un unico membro del GECT, bensì anche affidati a vari membri, o rispettivamente suddivisi tra loro, e chiede che venga modificato in questo senso il testo dell'articolo 5, paragrafo 3;

17.

chiede che il GECT sia tenuto a dotarsi di un'assemblea composta di rappresentanti dei suoi membri, la quale dovrà essere responsabile delle attività del GECT nel senso della trasparenza e della accertabilità democratica;

18.

ritiene essenziale che nell'articolo 6 del regolamento venga prevista per il direttore del GECT una responsabilità legale e politica nei confronti dei membri rappresentati nell'assemblea del gruppo europeo;

19.

chiede che gli accordi europei di cooperazione transeuropea conclusi mediante il presente regolamento vengano non soltanto presentati a tutti i membri ed agli Stati membri, bensì anche al Comitato delle regioni. Il Comitato dovrebbe istituire un registro dei GECT esistenti che permetta alle istituzioni europee, agli Stati membri, alle amministrazioni locali e regionali ed anche a ciascun cittadino europeo di consultare rapidamente, in maniera finalizzata, le informazioni disponibili su di un dato GECT. Tale registro potrebbe inoltre fornire un valido contributo alla diffusione delle migliori pratiche in Europa.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Titolo

(Cambiando l'acronimo in tutti i paragrafi nelle lingue per le quali sia necessario)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera transeuropea (GECT)

Motivazione

La cooperazione tra Stati membri, regioni ed enti locali si presenta in tre forme: può essere transfrontaliera, interregionale o transnazionale. I tre aspetti sono compresi nel concetto più ampio di cooperazione transeuropea. La creazione del gruppo europeo dovrebbe essere possibile per tutte e tre le forme della cooperazione transeuropea.

Raccomandazione 2

Considerando n. 1

(Cambiando di conseguenza nel seguito, ovunque necessario, la definizione di «cooperazione transfrontaliera» o di «cooperazione transnazionale ed interregionale» in «cooperazione transeuropea»)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(1)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera

(1)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (nel seguito: cooperazione transeuropea). A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera transeuropea.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione precedente.

Raccomandazione 3 (Nuova)

Considerando n. 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione transfrontaliera» (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo

(7)

Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione transfrontaliera» (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativoGli accordi interstatali già vigenti in materia di cooperazione transfrontaliera, interregionale o transnazionale tra comuni e/o regioni e/o Stati rimangono d'applicazione

Gli accordi interstatali già vigenti in materia di cooperazione transfrontaliera, interregionale o transnazionale tra comuni e/o regioni e/o Stati rimangono d'applicazione.

Motivazione

Il regolamento non può restringere le possibilità giuridiche degli accordi interstatali esistenti, come per esempio l'Accordo di Karlsruhe.

Raccomandazione 4

Considerando n. 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

(10)

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno, o rispettivamente a più d'uno, di loro.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 5

Considerando n. 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(11)

(..) unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(11)

(…) unicamente su iniziativa degli Stati membri e/o delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità

Motivazione

La cooperazione transeuropea presuppone che anche le regioni e gli enti locali possano essere attivi come partner di uno Stato membro, senza che vi sia necessariamente un'iniziativa a livello degli Stati membri.

Raccomandazione 6

Articolo 1.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera

1.

Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera, di seguito denominato «GECT», alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gruppo europeo di cooperazione transeuropea

1.

Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione transeuropea, di seguito denominato «GECT», alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 7

Articolo 1.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera degli Stati membri e degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (cooperazione transeuropea) degli Stati membri e degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 8

Articolo 2.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno, o più di uno, di loro.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 3.

Raccomandazione 9

Articolo 3.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento.

Il GECT esegue i compiti affidatigli dai membri o da terzi, con il suo accordo, in conformità del presente regolamento.

Motivazione

Questa aggiunta è necessaria nella misura in cui, in futuro, il GECT dovrà porre in atto programmi cofinanziati dalla Comunità.

Raccomandazione 10

Articolo 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei membri e degli Stati membri né per quanto riguarda i fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

L'istituzione del GECT non incide né sulla responsabilità finanziaria dei membri per i fondi comunitari e per quelli nazionali, né sulla responsabilità finanziaria degli Stati membri per i fondi comunitari. Gli Stati membri sono liberi di assoggettare il GECT - per legge o tramite accordo - al proprio controllo di legittimità e di merito. Il controllo può essere affidato ad uno degli Stati membri o esercitato a livello comunitario.

Motivazione

Il fatto che gli Stati membri siano responsabili dei fondi nazionali dinanzi ai propri parlamenti nazionali è evidente e non è pertanto necessario menzionarlo nella proposta di regolamento. Nella misura in cui però gli Stati membri (e negli Stati federali i rispettivi Stati federati competenti in materia) devono essere responsabili anche dei fondi comunitari, si deve necessariamente consentire loro di esercitare un ampio controllo sul GECT. In caso contrario gli Stati membri dovrebbero assumere un'ampia responsabilità per fatti che sfuggono completamente alla loro influenza.

Raccomandazione 11

Articolo 4.8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.

La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e agli Stati membri.

8.

La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e , agli Stati membri ed al Comitato delle regioni. Il Comitato include la Convenzione in un registro di tutte le «Convenzioni di cooperazione transeuropea», accessibile al pubblico.

Motivazione

Il Comitato delle regioni intende rispettare il proprio impegno verso la trasparenza chiesta dal Trattato in quanto servizio unico facilmente accessibile tanto da parte dei cittadini europei che dei servizi della Commissione europea, e fungere da centro di competenze che deve poter garantire in qualsiasi momento l'accesso ad informazioni che possono interessare gli enti locali e regionali e quindi, a fortiori, anche i loro cittadini.

Raccomandazione 12

Articolo 5 e paragrafi interessati

La raccomandazione non riguarda la versione linguistica italiana.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 293 del 13.12.1976.

(2)  GU C 127 del 14.5.1984.

(3)  GU C 176 del 14.7.1986.

(4)  GU C 99 del 13.4.1987.

(5)  GU C 262 del 10.10.1988.

(6)  GU C 175 del 16.7.1990.

(7)  GU C 128 del 9.5.1994.

(8)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 37.