28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/102


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC — Riforma del settore dello zucchero

COM(2004) 499 def.

(2005/C 157/19)

La Commissione, in data 15 luglio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 novembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore BASTIAN e dal correlatore STRASSER.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 dicembre 2004, nel corso della 413a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 137 voti favorevoli, 21 contrari e 11 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Ventun Stati membri dell'Unione europea sono produttori di zucchero di barbabietola. I dipartimenti francesi d'oltremare e la Spagna, in misura limitata, producono zucchero di canna (280 000 tonnellate). Complessivamente, la produzione saccarifera europea va dai 17 ai 20 milioni di tonnellate, a seconda degli anni, mentre il consumo di zucchero in Europa è stimato a 16 milioni di tonnellate.

1.2

Le barbabietole vengono coltivate, nel quadro della rotazione delle colture, da 350 000 agricoltori su una superficie di 2,2 milioni di ettari (in media, poco più di 6 ettari di barbabietole per ogni bieticoltore) e vengono trasformate in circa 200 zuccherifici con circa 60 000 dipendenti diretti.

1.3

Nell'Unione europea vengono prodotte anche 500 000 tonnellate di isoglucosio e 250 000 di sciroppo di inulina ed esiste un'industria di raffinazione dello zucchero di canna greggio (la maggior parte del quale — 1,5 milioni di tonnellate — viene importata dai paesi ACP (1)).

1.4

Nei settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina il regime delle quote di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato prorogato più volte. L'ultima proroga, che risale al 1995, abbraccia 5 campagne (dal 2001/2002 al 2005/2006). Si tratta del regolamento n. 1260/2001 che, rispetto a quello precedente, apporta alcune modifiche importanti, come la fissazione dei prezzi fino al 30 giugno 2006, la soppressione del sistema di magazzinaggio, l'abolizione del finanziamento delle spese di magazzinaggio dello zucchero riportato, una riduzione delle quote pari a 115 000 tonnellate e il finanziamento delle restituzioni alla produzione concesse all'industria chimica mediante contributi totalmente a carico dei bieticoltori e dei produttori di zucchero.

1.5

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla riforma del settore dello zucchero intesa a completare il suo modello di un'agricoltura europea sostenibile (COM(2004) 499 def.).

1.6

In tale documento essa propone di modificare profondamente il regolamento relativo allo zucchero, i prezzi e le quote a partire dal 1o luglio 2005; intende inoltre presentare, se del caso, nuove proposte in materia di quote e di prezzi nel 2008. Vuole così estendere la logica della riforma della PAC al regime dello zucchero, rendere il mercato europeo dello zucchero meno interessante per le importazioni, ridurre sensibilmente le esportazioni di zucchero soggetto a quota che beneficiano di restituzioni e sopprimere le restituzioni alla produzione per lo zucchero venduto all'industria chimica.

1.7

Propone inoltre di fondere le quote A e B in un'unica quota e di ridurre le quote zucchero inizialmente di 1,3 milioni di tonnellate e in seguito di altre 500 000 tonnellate all'anno nel corso delle tre campagne successive (il che corrisponde ad una riduzione complessiva di 2,8 milioni di tonnellate, cioè del 16 %).

1.8

Parallelamente a questa riduzione delle quote di zucchero, la Commissione propone di aumentare le quote di isoglucosio di 100 000 tonnellate all'anno per tre anni (vale a dire un aumento del 60 %) e di mantenere le quote di inulina.

1.9

Al fine di garantire la ristrutturazione che essa ritiene necessaria nel settore dello zucchero, la Commissione propone di rendere le quote trasferibili liberamente a livello europeo. Prevede inoltre la possibilità di cofinanziare con gli Stati membri l'erogazione di un aiuto di 250 euro per ogni tonnellata di zucchero soggetto a quota ai produttori di zucchero che non siano riusciti a cedere le loro quote e abbandonano la produzione. L'obiettivo di tale aiuto sarebbe quello di facilitare il rispetto, da parte dei produttori di zucchero in questione, degli obblighi che incombono loro in campo sociale e in materia di risanamento ambientale.

1.10

La Commissione propone inoltre di sostituire con l'ammasso privato (2) e il riporto obbligatorio dello zucchero soggetto alle quote il regime di intervento e il meccanismo di declassamento intesi a garantire il livello dei prezzi mediante l'equilibrio del mercato e a rispettare gli impegni assunti in sede di OMC.

1.11

In materia di prezzi, la Commissione propone di sostituire il prezzo di intervento dello zucchero con un prezzo di riferimento che servirà a stabilire il prezzo minimo da rispettare per le importazioni di zucchero originario dei paesi ACP e di quelli meno avanzati (PMA) e a far scattare le misure di ammasso privato e di riporto delle eccedenze all'anno successivo. I prezzi di sostegno istituzionali verrebbero ridotti in due tappe. A tal fine, la Commissione propone un prezzo di riferimento di 506 euro per tonnellata di zucchero bianco nelle campagne 2005/2006 e 2006/2007 e di 421 euro/t nella campagna 2007/2008, contro l'attuale prezzo di intervento di 631,9 euro/t e un prezzo di mercato ponderato per le quote A+B che essa stima a 655 euro/t.

1.11.1

Parallelamente, il prezzo minimo ponderato della barbabietola da zucchero delle quote A e B passerebbe dagli attuali 43,6 euro/t a 32,8 euro/t nelle campagne 2005/2006 e 2006/2007 (-25 %) e a 27,4 euro/t nel 2007/2008 (-37 %). Attualmente il prezzo di base delle barbabietole è di 47,67 euro a tonnellata. Il Comitato ritiene che la riduzione dei prezzi sarà maggiore in alcuni Stati membri che in altri a causa delle diverse proporzioni delle quote A e B.

1.11.2

Secondo la Commissione, il 60 % della perdita di reddito dovuta alla riduzione del prezzo ponderato della barbabietola delle quote dovrebbe essere compensato da un aiuto diretto al reddito disaccoppiato dalla produzione (conformemente alle regole previste dalla riforma della PAC del 2003).

1.11.3

Secondo i calcoli della Commissione, l'incidenza degli aiuti diretti disaccoppiati sul bilancio sarà di 895 milioni di euro nelle campagne 2005/2006 e 2006/2007 e di 1 340miliardi di euro all'anno a partire dalla campagna 2007/2008.

1.12

La Commissione propone inoltre di sopprimere il regime di restituzione alla produzione per l'industria chimica e farmaceutica (3) e di permettere a tali industrie di approvvigionarsi in zucchero della quota C, come avviene nel settore della fabbricazione di alcol e di lievito.

1.13

Per quanto riguarda le relazioni con i fornitori di zucchero ACP, che gode di un regime preferenziale, la Commissione propone di mantenere il Protocollo sullo zucchero, caratterizzato da quote di importazione, prevedendo però una riduzione del prezzo garantito parallelamente alla diminuzione di quello delle barbabietole. Per aiutare i paesi ACP ad adattarsi alle nuove condizioni, propone di avviare con loro un dialogo in base ad un piano d'azione che dovrebbe essere presentato entro la fine del 2004.

1.13.1

Propone inoltre di sopprimere l'aiuto per la raffinazione dello zucchero proveniente dai paesi ACP e dai dipartimenti d'oltremare (DOM) e di eliminare, a termine, la nozione di «fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento».

1.14

Per quanto riguarda i paesi meno avanzati (PMA), la Commissione non presenta alcuna proposta per una gestione quantitativa delle importazioni, mentre in materia di prezzi di importazione dello zucchero proveniente da tali paesi chiede di rispettare il prezzo minimo fissato per i paesi ACP. Per i Balcani, invece, prevede la negoziazione di un contingente per le importazioni. Infine, nel quadro dell'iniziativa «Tutto tranne le armi», sarà consentito l'accesso dello zucchero proveniente dai 49 PMA al mercato comunitario in franchigia doganale e senza contingenti a partire dal 2009.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

Il Comitato economico e sociale europeo rileva che, considerate

l'iniziativa del 2001 «Tutto tranne le armi» destinata ai paesi meno avanzati (PMA), di cui la Commissione, all'epoca, non ha quantificato in modo adeguato le conseguenze per il settore dello zucchero,

la tendenza generale a una più grande apertura dei mercati agricoli europei in seguito ai negoziati in corso all'Organizzazione mondiale del commercio,

le minacce che incombono sulle esportazioni europee di zucchero a causa del gruppo speciale OMC (panel) sullo zucchero e dei negoziati commerciali del ciclo di Doha e

la riforma della politica agricola comune,

si è reso necessario apportare modifiche e adeguamenti all'organizzazione comune del mercato (OCM) dello zucchero. Non si tratta quindi di valutare se sia necessaria o meno una riforma, ma di esaminare il tipo di riforma necessaria e studiarne l'ampiezza e la data di applicazione.

2.2

La Commissione è favorevole ad una «riorganizzazione radicale del regolamento sullo zucchero» e motiva la sua proposta sottolineando che il regime attuale viene criticato «per la mancanza di competitività, gli effetti distorsivi che crea sul mercato, i prezzi elevati per i consumatori e gli utilizzatori e le loro ripercussioni [sul] mercato mondiale, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo.» Il Comitato deplora che la Commissione riprenda questo tipo di critiche generali senza cercare di verificarne la pertinenza mediante studi seri. In tale contesto il Comitato ricorda il proprio parere del 30 novembre 2000 (4).

2.3

Il Comitato rileva che la proposta della Commissione anticipa ampiamente le scadenze internazionali e indebolisce il mandato negoziale in seno all'OMC, il che è imprudente e pericoloso per la difesa dei legittimi interessi del settore saccarifero dell'Unione europea e dei suoi fornitori preferenziali. Inoltre, questa anticipazione non consente alla Commissione neanche di affrontare la questione dello zucchero fuori quota.

2.4

Il Comitato nutre preoccupazioni per le conseguenze che la riduzione dei prezzi e delle quote proposta avrà sulla produzione di barbabietole e di zucchero nell'Unione europea, sul reddito di numerose aziende agricole a conduzione familiare, sulla sostenibilità delle attività industriali e commerciali nel settore dello zucchero, sull'occupazione nell'industria saccarifera e nelle zone rurali e sulla multifunzionalità, soprattutto nelle regioni svantaggiate o periferiche e nei nuovi Stati membri, dove sono necessari importanti investimenti per la ristrutturazione. Dubita inoltre che le proposte di riforma presentate dalla Commissione rispettino il modello agricolo europeo, la multifunzionalità e il principio della sostenibilità, così come definito in modo unanime dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel dicembre 1997 (5). Reputa inoltre che le proposte di riforma non siano compatibili con la strategia di Lisbona che, fra l'altro, prevede esplicitamente la creazione di nuovi posti di lavoro.

2.5

Il Comitato esorta la Commissione ad analizzare in modo approfondito e verificabile in quali regioni la bieticoltura e l'industria saccarifera saranno in pericolo e quanti posti di lavoro diretti o indiretti saranno minacciati, in totale, nel settore agricolo ed industriale. Le stime presentate l'anno scorso dalla Commissione in merito a tale impatto, infatti, non forniscono le informazioni necessarie.

2.6

Il Comitato non crede che l'opzione di riforma scelta dalla Commissione, che consiste nel ricercare l'equilibrio del mercato mediante una riduzione dei prezzi, possa essere efficace. Inoltre, tale opzione non garantisce il mantenimento a lungo termine, in Europa, di una bieticoltura e di un'industria saccarifera solide e non rispetta gli impegni assunti dall'Europa nei confronti dei paesi in via di sviluppo fornitori preferenziali di zucchero. Numerosi produttori europei e dei paesi in via di sviluppo, infatti, non riusciranno a sopravvivere alle summenzionate riduzioni e i produttori rimasti saranno notevolmente indeboliti. Al tempo stesso, nuove quote del mercato mondiale verranno offerte al Brasile, che potrà anche esportare indirettamente, a partire dal 2008/2009, quantitativi sempre maggiori di zucchero verso l'Europa mediante triangolazioni (6) con i paesi meno avanzati, senza alcun vantaggio per lo sviluppo agricolo e sociale di questi ultimi.

2.7

Il Comitato reputa che solo alcuni paesi, ed essenzialmente il Brasile, beneficeranno di una siffatta riforma dell'OCM dello zucchero. In tale contesto, sottolinea che in Brasile la produzione di zucchero, che è ampiamente sostenuta dalla politica in materia di bioetanolo e da quella monetaria, avviene in condizioni sociali, ambientali e di proprietà fondiaria inaccettabili, ma che spiegano i costi di produzione estremamente bassi e quindi il basso livello dei prezzi sul mercato mondiale.

2.8

Il Comitato non comprende dunque per quale motivo la Commissione abbia abbandonato l'idea di negoziare quote di importazione preferenziali con i PMA, come peraltro essi chiedono. Questo permetterebbe infatti di soddisfare in modo più mirato gli interessi dei paesi in via di sviluppo più poveri, di garantire un approvvigionamento equilibrato del mercato e di avere in Europa un livello di prezzi sostenibile. Il Comitato richiama l'attenzione sulla contraddizione fondamentale nella quale cade la Commissione quando da un lato giustifica la riforma radicale dell'OCM dello zucchero con l'iniziativa «Tutto tranne le armi» e, dall'altro, rifiuta di dar seguito alla richiesta formulata esplicitamente dai PMA di ottenere un sistema di quote preferenziali. A parere del Comitato è urgente fissare dei contingenti di importazione per i Balcani.

2.9

Il Comitato reputa che la diminuzione dei prezzi proposta e la riduzione delle quote vadano ben oltre il mandato dell'OMC e siano un passo importante verso una liberalizzazione completa del mercato dello zucchero. Questo, però, contrariamente a quanto la comunicazione vorrebbe far credere, non può offrire delle prospettive sostenibili ai bieticoltori né alle persone impiegate nel settore dello zucchero e ai consumatori europei.

2.10

Il Comitato non può condividere la posizione della Commissione secondo la quale la riduzione significativa del prezzo dello zucchero dovrebbe andare essenzialmente a beneficio dei consumatori (7). Come in occasione delle riforme precedenti, il calo del prezzo delle materie prime non si rifletterà in misura significativa (o non si rifletterà affatto) sul prezzo dei prodotti. Questo vale specialmente per i prodotti trasformati come le limonate e i prodotti zuccherati (in Europa il 75 % dello zucchero viene consumato sotto forma di prodotti trasformati). A parere del Comitato, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'impatto della riforma sui prezzi dei prodotti che contengono zucchero.

2.11

Il Comitato condivide la preoccupazione dei paesi ACP circa l'impatto negativo delle proposte di riforma sul reddito e sull'occupazione nei settori economici direttamente interessati, nonché sul loro equilibrio sociale e sulle loro prospettive di sviluppo.

2.12

Il Comitato è consapevole delle minacce che incombono sulle esportazioni europee di zucchero. Non può accettare quindi che le riduzioni delle quote previste dalla Commissione per il periodo compreso tra il 2005 e il 2009 provochino una diminuzione delle esportazioni soggette a restituzioni maggiore di quanto sarà necessario qualora il gruppo speciale OMC (panel) richiesto per risolvere il contenzioso che oppone l'UE al Brasile, all'Australia e alla Tailandia esprima un giudizio sfavorevole. Gli sembra al contrario che l'Unione europea, mediante una regolamentazione adeguata, dovrebbe sforzarsi di mantenere tutte le possibilità di esportazione che essa rivendica e che le sono riconosciute dagli accordi internazionali e dovrebbe quindi proporre una minore riduzione delle quote.

2.13

Reputa inoltre che, per compensare le sue iniziative in materia di esportazione ed importazione che comportano una riduzione degli sbocchi per i produttori europei, la Commissione debba proporre misure in grado di creare sbocchi alternativi, soprattutto nel settore dei biocarburanti.

2.14

Nel complesso il Comitato reputa che la Commissione non abbia valutato bene l'impatto della sua proposta, che provocherà un trasferimento massiccio di risorse dal settore rurale (agricoltura e prima trasformazione) europeo e dei paesi in via di sviluppo verso le grandi multinazionali del settore dell'alimentazione e della distribuzione e che, al tempo stesso, smantellerà una parte considerevole dell'industria saccarifera in Europa e nei paesi ACP, quasi esclusivamente a vantaggio dei latifondisti che dominano la produzione di zucchero in Brasile e generalmente non rispettano né i diritti fondamentali sul lavoro (dichiarazione della Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1998 (8)) né la sostenibilità (dissodamento della foresta amazzonica). Il Comitato reputa che l'accesso al mercato comunitario dovrebbe essere subordinato al rispetto di talune norme sociali e ambientali.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Il Comitato sottolinea che il regolamento n. 1260/2001, che è stato adottato all'unanimità dal Consiglio, è valido fino al 1o luglio 2006 ed è servito come base per i negoziati di adesione dei dieci nuovi Stati membri. Non comprende dunque per quale motivo la Commissione proponga di anticipare la riforma al 1o luglio 2005 se non è necessario. Inoltre, gli agricoltori hanno già organizzato la rotazione delle colture per il 2005/2006 e attualmente, in taluni paesi europei, stanno effettuando la semina autunnale delle barbabietole. Oltretutto, dal 2001 in poi sono stati fatti numerosi investimenti a livello agricolo ed industriale prevedendo di attenersi al regolamento n. 1260/2001 fino alla sua scadenza.

3.2

Il Comitato chiede pertanto che il nuovo regolamento sullo zucchero non venga applicato prima del 1o luglio 2006. Qualsiasi altro modo di procedere verrebbe considerato dalle categorie professionali interessate e dai nuovi Stati membri, a ragione, come una violazione del principio del legittimo affidamento.

3.3

Il Comitato constata che nella sua proposta la Commissione non si pronuncia su come portare avanti l'OCM dello zucchero dopo il 2008, mentre invece il settore delle barbabietole e quello dello zucchero hanno bisogno di prevedibilità per procedere alle ristrutturazioni e agli investimenti necessari. Invita pertanto la Commissione a proporre un regolamento applicabile dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2012, data in cui giunge a scadenza la riforma della PAC.

3.4

Il Comitato reputa che la Commissione non abbia motivato la forte riduzione dei prezzi istituzionali (pari al 33 % per lo zucchero e al 37 % per le barbabietole, in due tappe). Orbene, secondo calcoli verificabili, per soddisfare i nuovi obblighi che è lecito attendersi nel quadro dell'OMC sarebbe sufficiente una diminuzione del 20 % al massimo. Il Comitato auspica che la Commissione si attenga a tale cifra. Invita inoltre la Commissione a tener conto del desiderio dei PMA di negoziare quote preferenziali in quanto ciò, negli anni successivi, ridurrebbe notevolmente la pressione sul mercato europeo dello zucchero e offrirebbe ai PMA condizioni di esportazione soddisfacenti.

3.5

Il Comitato denuncia la debolezza degli strumenti di gestione del mercato proposti dalla Commissione al posto del meccanismo di intervento. È prevedibile infatti che l'ammasso privato e il riporto obbligatorio non consentano di garantire che il prezzo di mercato rispetti il prezzo di riferimento.

3.6

Il Comitato prende atto della proposta della Commissione di compensare una parte delle perdite di reddito agricolo mediante un pagamento compensativo. Sottolinea tuttavia che, abbassando in misura minore i prezzi o limitando la riduzione unicamente alla prima fase, sarebbe possibile al tempo stesso realizzare economie di bilancio e aumentare il tasso di compensazione pur rimanendo nelle disponibilità delle risorse finanziarie. Si interroga su come ripartire in modo giusto e pratico le dotazioni nazionali per sincerarsi che gli aiuti vadano effettivamente a beneficio degli agricoltori che devono far fronte alla diminuzione o alla perdita dei ricavi provenienti dalle barbabietole. Sulla scia di quanto previsto per il latte nel quadro della riforma della PAC approvata nel 2003, per la ripartizione degli aiuti compensativi si dovrebbe tener conto dei quantitativi di riferimento attribuiti a ciascun agricoltore nei due anni precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regolamento. In questo contesto, il Comitato insiste sulla necessità di garantire la sostenibilità di tali aiuti e di salvaguardare gli stanziamenti di bilancio destinati allo zucchero.

3.7

Il Comitato reputa che, se dovesse rivelarsi necessario ridurre le quote, tali riduzioni dovrebbero essere limitate allo stretto necessario e venire applicate nella stessa misura allo zucchero e ai prodotti concorrenti soggetti al regime delle quote. A tale proposito, l'aumento delle quote di isoglucosio proposto dalla Commissione è ingiusto in quanto induce la Commissione a proporre un'ulteriore diminuzione delle quote dello zucchero, a detrimento dei bieticoltori e dell'industria saccarifera.

3.7.1

Il Comitato reputa che una decisione sulla portata necessaria di ogni eventuale riduzione delle quote andrebbe presa solo dopo che la Commissione avrà effettuato uno studio dettagliato. In tale studio si dovrebbe tener conto delle carenze strutturali, delle eventuali sospensioni della produzione di zucchero delle quote, nonché degli effetti che gli accordi in corso di definizione in sede OMC e i risultati del summenzionato panel OMC avranno sulla produzione di zucchero soggetto a quote e di quello fuori quota e sul flusso del commercio di zucchero tra l'Unione europea e i paesi terzi.

3.7.2

Il Comitato ritiene che gli Stati membri debbano disporre di un margine di manovra sufficiente per gestire al loro interno le riduzioni delle quote sia di zucchero sia di barbabietole, in base a criteri quali l'equità e il beneficio sociale e rispettando gli interessi di tutte le parti interessate. Chiede pertanto alla Commissione di precisare tale possibilità nelle proposte di riforma e nei testi regolamentari.

3.8

Anche la soppressione delle restituzioni alla produzione per la fornitura dello zucchero soggetto a quote alle industrie chimiche e farmaceutiche avrebbe un impatto negativo sul livello delle quote zucchero e introdurrebbe un fattore di rischio circa le future condizioni di approvvigionamento di zucchero da parte di tali industrie. Il Comitato esorta pertanto ad attenersi ai regolamenti attualmente in vigore.

3.9

Il Comitato reputa che i trasferimenti di quote, soprattutto transfrontalieri, alla fine potrebbero impedire di continuare a praticare una bieticoltura redditizia in numerose regioni, con conseguenze economiche deleterie per le famiglie che si dedicano alla bieticoltura e per i posti di lavoro in tale settore, con un impatto ambientale negativo a livello della rotazione delle colture e con ripercussioni negative sui mercati agricoli delle colture sostitutive. Il Comitato chiede che la gestione delle quote resti soggetta al controllo degli Stati membri e che tutte le decisioni di ristrutturazione siano subordinate ad un accordo interprofessionale.

3.9.1

Il Comitato reputa che, al posto del commercio delle quote, la Commissione dovrebbe piuttosto valutare l'ipotesi di creare un fondo europeo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, che, tenuto conto in particolare delle necessità di riconversione degli agricoltori e dei dipendenti dell'industria saccarifera, al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione versi un'indennità per le quote resesi disponibili, previo accordo interprofessionale tra i produttori di zucchero e i bieticoltori interessati, riducendo quindi in misura corrispondente la necessità di diminuire le quote.

4.   Conclusioni

4.1

Il Comitato riconosce la necessità di adeguare l'OCM dello zucchero, ma reputa che le proposte di riforma siano eccessive e che la loro attuazione avrebbe notevoli ripercussioni sul settore saccarifero europeo, e in particolare sull'occupazione. Constata con rammarico che le proposte non sono sufficientemente motivate e che il loro impatto non è stato oggetto di una valutazione adeguata, come invece sarebbe stato necessario.

4.2

Chiede di rinviare la data di entrata in vigore del nuovo regolamento al 1o luglio 2006 e di avvertire quanto prima gli agricoltori, affinché possano confermare la rotazione delle colture per il 2005.

4.3

Reputa che il regolamento debba coprire un periodo di almeno 6 anni per offrire al settore in questione una prospettiva temporale adeguata.

4.4

Esorta l'Unione europea a negoziare quote di importazione per lo zucchero dei PMA, come auspicato da questi ultimi. In ogni caso occorre vietare la pratica delle triangolazioni e definire criteri di sostenibilità sociale e ambientale nonché di sovranità alimentare da rispettare per poter accedere al mercato comunitario.

4.5

Esorta a fissare rapidamente dei contingenti di importazione per i Balcani.

4.6

Reputa che la portata degli adeguamenti dei prezzi e delle quote di produzione debba essere strettamente limitata agli impegni internazionali e che tali adeguamenti vadano applicati in ugual misura a tutti gli edulcoranti (zucchero e prodotti concorrenti soggetti al regime delle quote). Inoltre, lo zucchero dev'essere trattato come prodotto sensibile nel quadro dei negoziati sull'Agenda di Doha per lo sviluppo (DDA).

4.7

Raccomanda di mantenere il regime di intervento quale strumento di garanzia dei prezzi.

4.8

Ritiene che il prezzo del prodotto (barbabietola) debba tener conto dei costi di produzione sostenuti dai produttori agricoli. Prende atto delle proposte relative a una compensazione parziale dei produttori per le perdite di reddito dovute al calo del prezzo delle barbabietole e chiede di aumentare tale compensazione, nei limiti del possibile. Insiste inoltre sulla necessità di garantire la sostenibilità degli aiuti e di salvaguardare il bilancio dello zucchero.

4.9

Chiede di mantenere le disposizioni attualmente in vigore per la fornitura di zucchero delle quote alle industrie chimiche e farmaceutiche.

4.10

Reputa che la Commissione non debba sottrarsi alle proprie responsabilità, bensì elaborare un vero piano di ristrutturazione dell'industria saccarifera europea, rispettando gli interessi dei produttori di zucchero, dei bieticoltori e dei lavoratori impiegati in tale settore.

4.11

Si chiede infine come la Commissione intenda procedere per quanto concerne lo zucchero non soggetto a quote.

Bruxelles, 15 dicembre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  ACP: paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno firmato il Protocollo sullo zucchero nel quadro dell'Accordo di Cotonou.

(2)  L'ammasso privato consente di ritirare temporaneamente dal mercato una certa quantità di zucchero senza ridurre le quote. Il riporto obbligatorio, invece, consiste nell'ammasso e nel trasferimento di determinati quantitativi di zucchero delle quote dalla campagna dell'anno n a quella successiva (n+1) con una corrispondente riduzione delle quote della campagna dell'anno n+1.

(3)  Il regolamento n. 1265/2001 prevede una restituzione alla produzione (aiuto inteso a ridurre lo scarto tra il prezzo di intervento dello zucchero e il prezzo mondiale) per i quantitativi di zucchero e di isoglucosio delle quote utilizzati dall'industria chimica e farmaceutica (circa 400 000 tonnellate all'anno).

(4)  GU C 116 del 20.4.2001, pagg. 113-115, parere del Comitato in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero: «Il Comitato chiede inoltre di poter partecipare agli studi che la Commissione europea intende avviare per analizzare in particolare le critiche rivolte all'OCM/zucchero, la concentrazione nell'industria agroalimentare e la trasmissibilità delle oscillazioni di prezzo dal produttore al consumatore».

(5)  Consiglio europeo del 12-13 dicembre 1997, conclusioni della presidenza: doc. SN 400/97, punto 40.

(6)  Nella fattispecie: vendita dello zucchero brasiliano a un paese meno avanzato, consumo dello zucchero brasiliano nel PMA in questione invece dello zucchero di produzione locale e vendita all'Unione europea dei quantitativi di zucchero di tale PMA resisi così disponibili.

(7)  Cfr. la comunicazione COM(2004) 499 def., primo capoverso del punto 3.2 («Impatto economico»).

(8)  Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, 86a sessione della conferenza internazionale del lavoro, Ginevra, giugno 1998.