30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/102


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

(COM(2004) 42 def. - 2004/0016 (CNS))

e alla

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

(COM(2004) 185 def.-2004/0067 (CNS))

(2004/C 112/26)

Il Consiglio, in data 18 febbraio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

(COM(2004) 42 def. – 2004/0016 (CNS)).

Inoltre, il Consiglio, in data 31 marzo 2004, ha deciso di consultare il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo in merito alla

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

(COM(2004) 185 def.-2004/0067 (CNS)).

Considerata l'urgenza dei lavori, il Comitato ha deciso il 31 marzo 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, di nominare relatore generale (1) Frank Allen e ha adottato il seguente parere con 33 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1.   Introduzione

1.1

La direttiva del Consiglio 2003/96/CE (adottata il 27 ottobre 2003) che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è entrata in vigore il 1o gennaio 2004. Con effetto dal 31 dicembre 2003 sono state abrogate le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE.

1.1.1

La direttiva 92/81/CEE e la direttiva 92/82/CEE stabilivano aliquote minime dell'accisa per gli oli minerali. La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici 2003/96/CE stabiliva aliquote minime dell'accisa per quasi tutti i prodotti energetici, compresi il carbone, il gas e l'elettricità. Essa aggiornava anche le aliquote minime dell'accisa per gli oli minerali che erano rimaste invariate dal 1992.

1.1.2

La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici mirava a ridurre le distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri risultanti da aliquote di imposta divergenti e le distorsioni della concorrenza tra oli minerali e altri prodotti energetici precedentemente non soggetti alla normativa fiscale comunitaria, ad accrescere gli incentivi ad un uso più efficiente dell'energia (in modo da ridurre la dipendenza dall'energia importata e diminuire le emissioni di anidride carbonica), a permettere agli Stati membri di offrire alle imprese agevolazioni fiscali in cambio di impegni specifici alla riduzione delle emissioni.

1.2

In alcuni casi il livello delle accise applicate da molti paesi in fase di adesione è sostanzialmente più basso di quello applicato nell'UE. Alcuni di questi paesi si sono già adeguati all'aliquota minima stabilita dalla direttiva 92/82/CEE, altri si stanno preparando a farlo con l'impegno ad applicare le aliquote minime previste da questa stessa direttiva entro il 1o maggio 2004. Come risultato di negoziati in materia, il Trattato di adesione prevede delle deroghe per la Polonia e Cipro. L'accisa minima per la benzina senza piombo secondo la direttiva 92/82/CEE è di 287 EUR per 1 000 litri, ma in base alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici l'aliquota minima è passata a 359 EUR per 1 000 litri.

1.3

A meno che la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in esame non venga modificata, gli Stati in fase di adesione dovranno adottare le sue disposizioni per il 1o maggio 2004. L'introduzione di queste disposizioni nelle loro economie (vale a dire la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) potrebbe ripercuotersi molto negativamente sotto il profilo sociale ed economico date le accise molto più basse sui prodotti energetici che essi applicano attualmente. I massicci aumenti dei costi che ne deriverebbero potrebbero danneggiare gravemente le loro PMI, nonché imporre un onere enorme all'industria ed ai consumatori. Ad essere colpite in particolare sarebbero le famiglie più povere. È per questo motivo che tali paesi hanno cercato di ottenere esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità che essi devono applicare.

2.   Sintesi delle proposte

2.1

Nel novembre 2003 gli Stati in fase di adesione, con l'eccezione di Cipro, hanno presentato alla Commissione richieste di esenzione dagli obblighi imposti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Il Trattato di adesione del 16 aprile 2003 stipula che i paesi in fase di adesione devono avere l'opportunità di presentare richieste di esenzione rispetto alla legislazione comunitaria adottata dopo il 16 marzo 2003, se lo ritengono necessario. La Commissione deve esaminare tali richieste e se le giudica giustificate presenta una proposta al Consiglio. Per ogni richiesta presentata la Commissione esige una giustificazione dettagliata.

2.1.1

Cipro non aveva presentato a suo tempo alcuna richiesta di regimi transitori. Nondimeno, la situazione a Cipro è cambiata e le autorità cipriote hanno presentato all'inizio di febbraio 2004 richieste specifiche di periodi transitori. La Commissione ha pertanto presentato una proposta di direttiva di modifica della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici basata sull'articolo 93 del Trattato CE.

2.1.2

Per la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici la Commissione ha ritenuto accettabile la maggior parte delle richieste di esenzione dall'applicazione delle aliquote minime UE ricevute. La Commissione ha proposto che alcune esenzioni richieste per periodi illimitati o eccessivamente lunghi fossero soggette a limiti di tempo proporzionati e ha respinto una richiesta di esenzione fiscale per gli oli usati in quanto sarebbe stata in contraddizione con la politica ambientale dell'UE.

2.2

La direttiva proposta garantirebbe che i principi che hanno retto la concessione di periodi transitori agli attuali Stati membri trovassero uguale applicazione nel caso degli Stati in fase di adesione. Le misure proposte sarebbero quindi:

rigorosamente limitate nel tempo e comunque non applicabili dopo il 2012,

commisurate al problema reale che esse affrontano,

comprensive, laddove pertinente, di un allineamento progressivo verso le aliquote minime applicabili nell'UE.

2.3

Dal momento che gli attuali Stati membri dell'UE hanno ottenuto esenzioni temporanee dagli obblighi delle direttive, la Commissione europea ha accettato che i paesi candidati possano aver bisogno di un orizzonte temporale più ampio per l'applicazione delle disposizioni delle direttive. Lo scopo della proposta in esame è quindi quello di fissare un calendario preciso e l'estensione dell'esenzione temporanea o delle riduzioni temporanee dei livelli di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità in ciascuno dei dieci paesi candidati. Per ciascun paese si procede ad una valutazione separata basata sui suoi bisogni specifici.

2.4

In ultima analisi, la Commissione sostiene che la revisione proposta è motivata e proporzionata e a vantaggio degli Stati aderenti. Sollecita pertanto una rapida applicazione della proposta per evitare un vuoto giuridico al momento dell'allargamento.

3.   Osservazioni

3.1

Il Comitato economico sociale europeo nel suo parere in merito alla Proposta di direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (CESE 1194/1997) approvava con forza l'idea che le tasse ambientali non dovevano determinare una pressione fiscale generale più alta. Sosteneva che per garantire una fiscalità neutrale, l'imposizione del fattore lavoro doveva essere ridotta in proporzione. A suo parere le tasse ambientali non avrebbero dovuto causare una minore competitività delle aziende europee e una perdita di posti di lavoro. Affermava poi che le categorie a basso reddito non avrebbero dovuto trovarsi ad affrontare maggiori difficoltà. Questa posizione è pertinente anche per la situazione degli Stati in fase di adesione.

3.2

Il Comitato apprezza il fatto che la Commissione abbia preteso una giustificazione dettagliata per ogni richiesta presentata dagli Stati in fase di adesione e che essa abbia proceduto ad una valutazione effettiva e coerente di tali richieste.

3.3

Nella maggioranza degli Stati in fase di adesione l'elettricità e i prodotti energetici usati per il riscaldamento non sono soggetti ad accise. È chiaro che l'improvvisa imposizione delle aliquote minime delle accise applicabili nell'UE potrebbe causare un fenomeno inflazionistico significativo e determinare un improvviso aumento dei costi sopportati dalle famiglie. Ciò determinerebbe nella maggioranza dei cittadini degli Stati in fase di adesione una reazione estremamente negativa nei confronti del progetto comunitario.

3.4

Le economie degli Stati in fase di adesione necessitano di un'ingente assistenza finanziaria per avviarsi verso lo sviluppo e l'integrazione con gli attuali 15 Stati membri dell'UE. Un'improvvisa imposizione delle aliquote minime delle accise applicate nell'UE ostacolerebbe lo sviluppo sociale e economico, specialmente nelle aree più povere. Ciò provocherebbe un ampliamento del divario tra le aree ben sviluppate e quelle meno sviluppate; si potrebbe così assistere al manifestarsi di crescenti tensioni sociali.

3.4.1

Secondo dati pubblicati di recente e relativi al 2001, il PIL pro capite nel 90 % delle regioni dei paesi in fase di adesione è inferiore al 75 % della media dell'UE a 15. Vi sono poi dieci regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 35 % di tale media e cinque regioni polacche con un PIL inferiore al 32 % di questa stessa media.

3.4.2

A 5 paesi in fase di adesione sono stati concessi periodi transitori per applicare l'aliquota minima per i carburanti prevista dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Ciò causerà gravi distorsioni del mercato dei carburanti specie nelle aree di confine in cui il carburante è molto meno caro dal lato della frontiera che si trova nel paese in via di adesione. Molti distributori al dettaglio di carburanti dal lato della frontiera in cui le aliquote sono più alte dovranno cessare l'attività mentre quelli dall'altro lato della frontiera otterranno profitti inattesi.

4.   Conclusioni

4.1

Il Comitato raccomanda che la Commissione sorvegli la situazione del mercato dei carburanti con attenzione e se necessario riveda le concessioni in materia se la distorsione della concorrenza diventa eccessiva.

4.2

Il Comitato raccomanda inoltre alla Commissione di procedere a una revisione periodica delle concessioni che coprono un periodo di tempo lungo per stabilire se tali concessioni continuino a garantire un uso efficiente dell'energia, a essere compatibili con la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica e di offrire incentivi alla riduzione di tali emissioni.

4.3

Dato che gli attuali Stati membri dell'UE hanno ottenuto esenzioni temporanee in questo campo, è ovviamente opportuno, sia per ragioni di principio che per l'esistenza di un precedente, che gli Stati in fase di adesione possano avvalersi di esenzioni temporanee per un periodo di tempo leggermente più lungo laddove ciò sia giustificato.

4.4

L'approvazione delle direttive in esame prima del 1o maggio 2004 sarà per gli Stati in fase di adesione un segnale politico fondamentale del nostro pieno impegno per il loro sviluppo.

4.5

Il Comitato raccomanda l'approvazione delle direttive in esame.

Bruxelles, 31 marzo 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Roger BRIESCH


(1)  Direttiva COM (2004) 185 def.