30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/76 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado
(COM(2003) 828 def. - 2003/0324 (CNS))
(2004/C 112/21)
Il Consiglio, in data 30 gennaio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di incaricare la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.
Data l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 31 marzo 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, ha designato RETUREAU relatore generale e ha adottato il seguente parere con 53 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.
1. Le proposte di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione
1.1 Presentazione della proposta di decisione
1.1.1 |
La Commissione ha presentato due proposte, che recano la stessa data di adozione, la prima volta ad attribuire alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie sul futuro brevetto comunitario, la seconda riguardante invece l'istituzione di un Tribunale del brevetto comunitario (TBC) annesso al Tribunale di primo grado della Corte (TPI) nonché di una sezione d'appello in seno allo stesso TPI. Questa seconda proposta stabilisce anche i campi d'applicazione ratione materiae, ratione personae et ratione loci per le domande presentate al TBC e per i ricorsi promossi dinanzi al TPI in materia di controversie sui brevetti comunitari, nonché l'eventuale coinvolgimento della Corte di giustizia in sede di cassazione, qualora sussista un grave rischio di alterazione dell'uniformità del diritto o della giurisprudenza sui brevetti comunitari. |
1.1.2 |
Nel marzo 2000, il Consiglio europeo ha approvato a Lisbona un programma generale destinato ad accrescere la competitività dell'Unione per farne l'economia della conoscenza più competitiva al mondo. Questo ambizioso programma abbraccia numerosi ambiti, fra cui quello della proprietà industriale, in merito al quale il Consiglio ha rilanciato l'idea di istituire un sistema di brevetti comunitari, allo scopo di ovviare ai limiti degli attuali sistemi di tutela delle invenzioni tecnologiche e così contribuire a sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo della Comunità europea. |
1.1.3 |
Nell'introduzione alla proposta, la Commissione ricorda il fallimento dei primi tentativi di istituire un brevetto comunitario all'inizio degli anni '70. La convenzione di Monaco del 1973 (Convenzione sul brevetto europeo - CBE), segnò un primo progresso introducendo un sistema di esame e di rilascio di brevetti valido in parecchi dei paesi membri della Convenzione (attualmente tutti i paesi dello Spazio economico europeo, la Confederazione elvetica, il Principato di Monaco, il Liechtenstein nonché diversi paesi candidati all'adesione), senza però modificare i sistemi e gli organi giudiziari nazionali, che mantengono la competenza in materia di validità e di controversie relative sia ai titoli concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) che a quelli rilasciati dagli uffici nazionali per la proprietà industriale. |
1.1.4 |
Per tentare di superare i limiti della convenzione di Monaco, il 15 dicembre 1975 venne firmata a Lussemburgo una convenzione sul brevetto comunitario destinata a istituire un titolo unico a livello comunitario; questa convenzione, troppo limitata come quella di Monaco, non entrò mai in vigore per l'insufficiente numero di ratifiche, ma a questo tentativo fece seguito nel 1989 un accordo in materia di brevetti comunitari, comprendente, tra l'altro, un protocollo sulle controversie in materia di validità e di contraffazione dei suddetti brevetti, ma neppure questi atti entrarono mai in vigore. |
1.1.5 |
Di conseguenza attualmente sul territorio dell'Unione, dello Spazio economico europeo e di alcuni paesi associati, coesistono due sistemi non comunitari: quello dei brevetti nazionali, rilasciati dagli uffici nazionali sulla proprietà industriale e soggetti alla giurisdizione territoriale del paese di deposito, e quello dei brevetti europei, derivante dalla convenzione di Monaco del 1973, la quale ha stabilito il diritto materiale applicabile e consentito il rilascio di un unico brevetto nei paesi membri della convenzione indicati dal depositante, ma non si è pronunciata sul diritto territoriale applicabile e sugli organi giudiziari nazionali competenti. |
1.1.6 |
Conseguentemente, per una stessa controversia relativa a un brevetto depositato in diversi paesi, i richiedenti sono obbligati ad avviare altrettanti procedimenti, in altrettante lingue ufficiali quante sono gli organi giudiziari nazionali competenti, il che rappresenta un notevole ostacolo all'esercizio dei diritti di proprietà industriale derivanti dal deposito di brevetti in diversi paesi, senza contare che talvolta i ricorsi possono avere un esito giurisprudenziale diverso a seconda del diritto territoriale del paese in questione. |
1.1.7 |
Per fare progredire nuovamente il progetto del brevetto comunitario, vivamente auspicato dagli ambienti economici e necessario per il mercato interno, il 25 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde (1) sull'argomento, cui sono seguite consultazioni, studi e proposte pratiche. |
1.1.8 |
Dopo il Consiglio europeo di Lisbona, il 1o agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario comprendente tutti gli aspetti giuridici e giudiziari di tale titolo unitario che avrebbe validità su tutto il territorio dell'Unione. Il Comitato si è già pronunciato a favore della proposta (2). |
1.1.9 |
Secondo tale proposta, dopo la necessaria adesione della Comunità alla convenzione di Monaco (3), i brevetti verranno esaminati e rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti sulla base dello stesso diritto materiale dei brevetti europei, i quali resteranno in vigore accanto al nuovo brevetto comunitario una volta che questo sarà stato effettivamente istituito. |
1.1.10 |
Il regolamento sul brevetto comunitario presentato dalla Commissione nel 2000 (4) solleva numerosi problemi di tipo giuridico, finanziario e linguistico ed è pertanto stato oggetto di lunghe discussioni al Consiglio, che hanno portato all'adozione del testo riveduto del 4 settembre 2003. La territorialità del diritto alla proprietà industriale sarà rimessa parzialmente in discussione per il brevetto comunitario (talune competenze nazionali verrebbero tuttavia mantenute a titolo provvisorio o definitivo, a seconda dei casi). |
1.1.11 |
In attesa della decisione definitiva sul regolamento da parte del Consiglio, che è l'unico ad avere competenza in materia secondo le basi giuridiche delle proposte in esame, la Commissione si è basata sugli aspetti giurisdizionali dell'approccio politico comune (APC) del Consiglio (esaminato ai Consigli Competitività del 3 marzo 2003 e Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del successivo 6 marzo) (5), per presentare le due proposte riguardanti rispettivamente l'attribuzione delle competenze alla Corte di giustizia e la conseguente formazione di sezioni specializzate, la loro costituzione, il loro statuto e le loro competenze, le domande e i ricorsi presentati dinanzi a loro, nonché la modifica degli statuti della Corte e del TPI, resa necessaria dalla creazione di queste nuove sezioni e competenze. |
1.1.12 |
L'obiettivo è quello di impedire una frammentazione territoriale e materiale del contenzioso sulla validità del brevetto comunitario, dei conseguenti diritti di proprietà industriale e degli eventuali certificati complementari di protezione del suddetto brevetto, creando così una giurisdizione comunitaria unica che dovrà essere accessibile alle persone fisiche e giuridiche ed operativa entro il 2010. |
1.2 Proposta di decisione che istituisce il TBC e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado
1.2.1 |
La base giuridica della proposta di decisione che istituisce il TBC e relativa agli appelli (o per meglio dire, ai ricorsi in appello) dinanzi al TPI è costituita, a titolo principale, dagli articoli 220, 225, 225 A e 245 del TCE; sono pertinenti anche altri articoli del TCE (6) nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (7). Gli statuti della Corte e del TPI saranno modificati, nella misura dello stretto necessario, secondo il disposto della decisione definitiva del Consiglio, previa consultazione della Corte e delle istanze politiche comunitarie, su proposta della stessa Corte oppure della Commissione. |
1.2.2 |
La Commissione propone l'istituzione, entro il 2010 e presso la sede del Tribunale di prima istanza (TPI), di un Tribunale del brevetto comunitario (TBC) composto di sette giudici, fra cui un Presidente del Tribunale eletto dai suoi pari per tre anni rinnovabili. Formato da due sezioni di tre giudici ciascuna, il TBC sarà annesso al TPI e conoscerà delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, conformemente alle competenze attribuite alla Corte di giustizia. Inoltre, a livello di TPI sarà istituita una sezione specializzata composta da tre giudici con funzione di istanza di appello per le decisioni del TBC. Qualora emerga l'esigenza di uniformare il diritto comunitario e la giurisprudenza, la Corte di giustizia potrà intervenire come istanza di revisione, entro i limiti stabiliti. I giudici saranno nominati per sei anni rinnovabili; ogni tre anni si procederà alla sostituzione alternativamente di tre e quattro giudici, allo scopo di garantire un rinnovo periodico e al contempo una certa continuità al tribunale. |
1.2.2.1 |
Quanto alle controversie private, la giurisdizione dei brevetti non riguarda in linea di principio la validità degli atti comunitari; ciò nondimeno, i privati dovranno poter contestare se del caso talune disposizioni sulla validità dei brevetti, soltanto però entro i limiti del loro ricorso, senza poter chiedere l'annullamento di un atto comunitario. |
1.2.2.2 |
Le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario saranno opponibili anche agli Stati membri, i quali vanno considerati alla stregua dei privati quando sono titolari di un brevetto o in caso di contraffazione. |
1.2.3 |
Per il TBC, le norme relative alla nomina dei giudici, all'elezione del Presidente, ai ricorsi in appello dinanzi al TPI e le altre norme specifiche relative al Tribunale, come quelle sulla composizione, la giurisdizione e le disposizioni procedurali specifiche delle camere, che siano diverse o comportino un adeguamento dello Statuto della Corte di giustizia e del TPI, dovranno essere inserite nella misura del possibile nell'allegato allo Statuto della Corte relativo alle camere giurisdizionali. |
1.2.4 |
I giudici, scelti a partire da un elenco stabilito da un comitato consultivo e contenente un numero di nominativi pari al doppio dei posti da ricoprire, saranno nominati all'unanimità dal Consiglio e dovranno dimostrare di possedere un determinato livello di competenze ed esperienza in materia di diritto brevettuale. Il comitato consultivo designato dal Consiglio sarà composto da sette membri, essenzialmente ex giudici della Corte, del TPI oppure del TBC ed eventualmente da «eminenti giuristi», tutte personalità di elevata competenza e imparzialità. |
1.2.5 |
I giudici saranno affiancati da esperti tecnici per tutta la durata della trattazione di una causa; questi ultimi saranno selezionati nei principali settori scientifici e tecnologici cui appartengono le domande di brevetto; non è previsto nessun avvocato generale. |
1.2.6 |
La lingua procedurale sarà quella del domicilio del convenuto oppure una lingua ufficiale di sua scelta, qualora nel suo paese esista più di una lingua ufficiale comunitaria. Le parti potranno tuttavia, sempre con il consenso del tribunale, scegliere una delle lingue ufficiali come lingua procedurale; in caso di appello, la lingua del «ricorso» e della procedura di secondo grado resterà quella utilizzata in prima istanza. Alle udienze le parti presenti e i testimoni potranno esprimersi in una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento; in tal caso dovrà essere garantita la traduzione scritta e l'interpretazione verso la lingua del procedimento. |
1.2.7 |
La parte soccombente potrà presentare ricorso (in appello) dinanzi alla sezione specializzata del TPI contro una decisione del TBC conclusiva dell'istanza di primo grado. |
1.2.8 |
L'eventuale revisione di una sentenza definitiva da parte della Corte di giustizia è soggetta a condizioni molto rigide e limitative per motivi di certezza giuridica; l'eventuale richiesta di revisione potrà essere accolta soltanto se giustificata da fatti nuovi di importanza fondamentale o da azioni di rilevanza penale che abbiano avuto un peso determinante su una sentenza che abbia acquisito forza di giudicato (res judicata). |
1.2.9 |
Le principali norme in deroga alle attuali regole della Corte di giustizia e del TPI dipendono ovviamente dalla natura delle controversie nonché dalle caratteristiche dei soggetti di diritto e sono volte anche a evitare i blocchi procedurali e a rafforzare la certezza giuridica delle sentenze. Nella misura del possibile, esse dovrebbero essere raccolte nel futuro regolamento del Tribunale e incidere il meno possibile sullo Statuto della Corte, che è parte integrante dei trattati. Le principali disposizioni specifiche previste per la giurisdizione dei brevetti sono le seguenti:
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1.2.10 |
Ogni Stato membro designerà un numero limitato di giurisdizioni nazionali competenti a conoscere delle controversie sul brevetto comunitario insorte nel corso del periodo transitorio. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro, le decisioni di queste giurisdizioni sono soggette alle norme della Convenzione sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle decisioni, fatte salve le disposizioni speciali da inserire nel futuro regolamento (9). |
1.2.11 |
La proposta di decisione contiene numerose altre disposizioni relative al funzionamento del tribunale, al cancelliere e al personale; trattandosi di norme logiche e coerenti, corrispondenti alle normali attività e responsabilità di una giurisdizione di questo tipo, non sembra utile passarle singolarmente in rassegna in sede di presentazione della proposta. |
2. Osservazioni del Comitato
2.1 |
Il Comitato rileva che la proposta è conforme al trattato e al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e, in linea di principio, la sostiene con riserva delle osservazioni che seguono. |
2.1.1 |
Diversamente dalle controversie su cui si pronuncia abitualmente la Corte, si tratterà di cause fra privati relative a un ambito che richiede conoscenze giuridiche e tecniche specialistiche; con l'istituzione del TBC, annesso al TPI e composto da due camere di tre giudici di primo grado e da un presidente, nonché di una sezione d'appello specializzata composta da tre giudici e integrata al TPI, sono rispettate le regole generali di funzionamento degli organi giudiziari. Il Comitato approva altresì la nomina di esperti qualificati in brevetti, invece che di commissari o avvocati generali, per assistere la Corte; questo rafforzerà, agli occhi del Comitato, l'autorità delle sentenze e il loro valore. |
2.1.2 |
L'istituzione di un TBC annesso al TPI e di una sezione specializzata d'appello in seno al TPI della Corte di giustizia per trattare le controversie in materia di brevetti comunitari è necessaria e proporzionale, trattandosi di un titolo comunitario e unitario di proprietà industriale, quello del futuro brevetto comunitario. Il vantaggio di avere camere riservate all'esame delle controversie sul brevetto comunitario sia in prima che in seconda istanza risiederà nella possibilità, per i soggetti in diritto, di risolvere le controversie in modo più rapido e più efficace, distinguendo questo contenzioso da quello generale affrontato dal TPI. Il TPI interverrà come istanza d'appello e, in certi casi limitati, la Corte di giustizia potrà intervenire come istanza di revisione. |
2.1.3 |
Ciò offrirà tutte le garanzie procedurali per i titolari di brevetti tecnologici e titoli complementari di proprietà industriale. La procedura eviterà i rinvii del TPI al TBC e saranno ammesse le transazioni fra le parti dinanzi al Tribunale, il che consentirà di accelerare la soluzione delle controversie. Le questioni diverse dalla contraffazione e dalla validità del titolo rimarranno di competenza degli organi giudiziari nazionali conformemente al principio di sussidiarietà. |
2.1.4 |
Il Comitato ritiene che il rispetto dei diritti dei soggetti di diritto giustifichi la possibilità, riconosciuta ai privati, di contestare indirettamente taluni atti comunitari relativi alla loro controversia privata (tecnica dell'eccezione di illegittimità) per quanto concerne la validità di un brevetto, senza tuttavia attribuire al TBC la facoltà di annullare gli atti comunitari contestati. Il Comitato ritiene peraltro che sarebbe opportuno trarre le conseguenze, nel senso per esempio che la Commissione potrebbe adire obbligatoriamente la Corte di giustizia ogni qualvolta il TBC accolga un'eccezione di illegittimità. |
2.1.5 |
Per il periodo transitorio, occorre sottolineare che gli organi giudiziari nazionali designati dagli Stati membri in numero limitato per ogni paese rischiano di produrre giurisprudenze e decisioni divergenti, specie nell'interpretazione degli articoli 52-57 della CBE. Bisognerebbe prevedere la possibilità per la Corte di intervenire in sede ulteriore, qualora necessario e una volta stabilita la sua competenza, come istanza di revisione entro le condizioni limitative previste per questo tipo di procedura. |
2.1.6 |
Il Comitato si augura che il futuro TBC dia dal canto suo un'interpretazione calibrata, e conforme ai principi generali dell'interpretazione giuridica, delle condizioni di brevettabilità nelle azioni relative alla validità del titolo, specie per quanto attiene al rispetto delle esclusioni chiaramente sancite dagli articoli 52 e seguenti della CBE; inoltre il Comitato si chiede se il diritto comunitario e quello della CBE avranno un'evoluzione parallela o divergente, e nella fattispecie quale sarà l'autonomia del diritto comunitario rispetto alle eventuali future modifiche delle disposizioni sui criteri di brevettabilità della CBE e auspica che la Commissione avanzi rapidamente proposte relative all'esame e al rilascio del brevetto comunitario che garantiscano il primato del diritto comunitario della proprietà industriale rispetto a possibili future modifiche della CBE riguardanti le condizioni di rilascio e di validità del brevetto europeo da parte dell'UEB. |
2.1.7 |
Il Comitato approva le norme che consentono una rapida composizione delle controversie, come per esempio la possibilità di transazione davanti al giudice. |
2.1.8 |
Il Comitato ritiene che le proposte presentate dalla Commissione in materia di competenza e organizzazione specifica della Corte per le controversie in materia di brevetto comunitario siano ponderate e ben strutturate, equilibrate e tali da consentire un'efficace composizione delle controversie. |
2.1.9 |
A maggior ragione il Comitato lamenta che, l'11 marzo scorso, il Consiglio non sia riuscito a progredire sul regolamento del brevetto comunitario; il Comitato tiene a ricordare l'importanza della creazione del brevetto comunitario entro tempi brevi, al fine di contribuire all'innovazione e alla competitività delle imprese europee, e non può tollerare ritardi a motivo di considerazioni linguistiche o altre, che non siano di natura fondamentale, ma il cui costo potrebbe dimostrarsi eccessivo e annullare il vantaggio di un titolo comunitario. Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della CBE, che prevede soltanto tre lingue di deposito; non vi è motivo di adottare disposizioni più vincolanti e più costose per un titolo comunitario. |
2.1.10 |
Per il bene dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro qualificati in Europa, il Comitato spera vivamente che il Consiglio decida in tempi brevi a favore di un titolo dal costo contenuto, senza oneri procedurali aggiuntivi né soverchi obblighi che ne annullino l'interesse e l'efficacia. |
Osservazioni specifiche
2.2 |
Il TPI ha già competenza a conoscere delle controversie in materia di proprietà industriale per quanto attiene ai marchi, i disegni e i modelli, la cui gestione è compito dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Forse sarebbe stato ipotizzabile istituire un Tribunale per la proprietà industriale annesso al TPI, al quale attribuire la competenza su tutti i titoli comunitari di proprietà industriale esistenti e futuri, nonché una sezione specializzata d'appello su questi titoli in seno al TPI, al fine di accentrare il contenzioso in materia di proprietà industriale comunitaria. Si potrà comunque esaminare questo aspetto in un futuro più lontano, dopo il 2013, quando sarà stata acquisita un'esperienza pratica sufficiente per quanto attiene alla giurisdizione dei brevetti. La possibilità di una competenza più ampia esiste già a livello della camera giurisdizionale del TPI competente per i ricorsi in appello, che il Comitato approva pienamente. |
2.3 |
L'APC prevedeva che, oltre alle elevate qualifiche nel settore dei brevetti, i giudici nominati dovessero anche dimostrare ampie conoscenze linguistiche (dato che non è previsto un giudice per ogni paese). Il Comitato deplora che questa disposizione dell'APC non sia stata ripresa dalla Commissione, in quanto i soggetti di diritto, richiedenti o convenuti, dovrebbero non soltanto poter essere ascoltati, ma anche, nella misura del possibile, avere la possibilità di essere capiti in una delle lingue comunitarie da almeno uno dei giudici che statuiscono sulla causa, anche se per ogni udienza dovrà comunque essere previsto un servizio di interpretazione qualificato. A parità di competenze, si dovrebbero preferire i giudici che padroneggiano diverse lingue comunitarie. |
2.4 |
Se, da un lato, le questioni relative alla proprietà del titolo restano di competenza nazionale, dall'altro occorre invece rilevare che nei vari paesi esistono soluzioni diverse alla questione dei diritti degli inventori dipendenti oppure working for hire; varrebbe la pena di perseguire un'uniformazione più spinta del diritto applicabile al brevetto comunitario per quanto attiene ai diritti di talune categorie di inventori rispetto al detentore del titolo, per scrupolo di equità e per evitare patti leonini sulla proprietà del titolo e sulla quota oppure sull'indennità spettante agli inventori (in generale, i brevetti vengono depositati da un'impresa che ne detiene la proprietà, molto più raramente dal reale inventore, che può talvolta, per contratto oppure in base alla legislazione nazionale beneficiare di diritti economici sullo sfruttamento della propria invenzione, ma che spesso non ha invece alcun diritto). |
2.5 |
Il Comitato nota con interesse la dichiarazione della Commissione in base alla quale i costi per l'esame, il rilascio e il mantenimento del brevetto comunitario sarebbero del 50 % inferiori a quelli del brevetto europeo; ciò nondimeno, per non creare forti distorsioni a livello del costo reale di ottenimento e per garantire una prestazione qualificata ai depositanti, si dovrebbe approvare in tempo utile una regolamentazione sull'intermediazione in materia di brevetto comunitario (consiglieri, mandatari in brevetti). L'elenco degli intermediari accreditati dall'UEB può servire da riferimento, e si potrebbe prevedere un tariffario indicativo od obbligatorio per le varie prestazioni di servizio. Analogamente, si dovrebbero prendere in considerazione il ruolo e la remunerazione degli uffici nazionali dei brevetti oppure della proprietà industriale, nonché la possibilità di accreditare traduttori tecnici specializzati in brevetti, sempre in un'ottica di qualità e di costo ragionevole dei servizi. |
2.6 |
L'esame della scheda finanziaria indica che, se le parti saranno tenute a farsi carico delle spese procedurali, sarà bene che il Consiglio, il quale delibera sul tariffario a maggioranza qualificata, tenga conto dell'esigenza di garantire un accesso equo alla giustizia e non stabilisca importi che potrebbero rivelarsi dissuasivi per i privati oppure per le PMI; il Comitato ritiene che il costo dei servizi resi ai privati non potrà comunque essere dato soltanto da queste spese procedurali, considerato il progetto di bilancio del TBC e l'adozione del principio del contenimento dei costi per l'ottenimento, il mantenimento e la protezione della proprietà industriale attraverso il brevetto comunitario rispetto a quelli necessari per il brevetto europeo e i brevetti nazionali dei paesi terzi più sviluppati. Il Comitato auspica quindi che le spese procedurali in prima istanza e in appello restino contenute, al fine di mantenere il vantaggio strategico del brevetto comunitario nella competitività delle imprese comunitarie, soprattutto le PMI. |
Bruxelles, 31 marzo 2004
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
(1) Cfr. parere CESE GU C 129 del 27.4.1998.
(3) Ciò implica una revisione della convenzione di Monaco in base al metodo diplomatico che coinvolgerà tutti gli Stati, siano essi membri o meno della Comunità.
(4) Cfr. il parere del CESE sulla proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario adottato il 29 marzo 2001 e pubblicato nella GU 155 del 29.5.2001.
(5) Nota del Segretariato del Consiglio alle delegazioni, dossier interistituzionale 2000/0177(CNS), n. 7159/03 del 7 marzo 2003.
(6) Articoli 241, 243, 244, 256 del TCE, articolo 14 dell'allegato II dello statuto; per l'articolo 256, , al fine di evitare ritardi e perdite di tempo, il Tribunale applicherà direttamente la formula esecutiva alla propria decisione.
(7) GU C 325/167 del 24.12.2002. Lo statuto della Corte può essere modificato dal Consiglio che delibera in merito all'unanimità (art. 245 del TCE) su richiesta della Corte o della Commissione. A seconda dell'origine della domanda, si procede alla consultazione della Commissione o della Corte, nonché del Parlamento. La modifica non può tuttavia riguardare il titolo I dello statuto della Corte.
(8) Parere del CESE 1385/003 del 29 ottobre 2003, relatore Retureau.
(9) Fra gli strumenti legislativi già adottati in materia civile e commerciale con l'approvazione del Comitato, si segnala fra l'altro il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che pare applicabile nella fattispecie.