30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/53


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(COM(2003) 854 def. - 2003/0334 CNS)

(2004/C 112/16)

Il Consiglio, in data 16 febbraio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 marzo 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore GREIF.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 31 marzo 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 99 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.   Sintesi della proposta della Commissione

1.1

L'8 gennaio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Tale documento (1) contiene, oltre ad alcune modifiche del regolamento di base del Centro e alla loro motivazione, anche una descrizione del contesto in cui sono maturate le proposte avanzate.

1.2

La proposta di revisione del regolamento è motivata dall'imminente ampliamento dell'UE e dall'esigenza che ne consegue di adeguare alle nuove circostanze le modalità di lavoro e di funzionamento del Centro, in particolare il ruolo del consiglio di direzione, dell'ufficio di presidenza e del direttore, che ne costituiscono gli organi principali.

1.3

Nella motivazione della proposta di revisione la Commissione fa riferimento ai seguenti elementi:

la prassi del Centro negli ultimi anni,

i risultati di una valutazione esterna il cui scopo principale era quello di verificare l'efficienza interna e l'efficacia esterna dell'agenzia, come pure i metodi di lavoro dei suoi organi nella prospettiva dell'allargamento (2),

il piano d'azione presentato dal consiglio di amministrazione del Centro in risposta alla suddetta valutazione, che prende in esame in particolare le future modalità di lavoro del Centro, (dimensioni, composizione, modalità di funzionamento e rapporto costi-efficacia),

il parere comune dei consigli di amministrazione delle tre agenzie comunitarie (Cedefop, Eurofound ed EU-OSHA) (3) dotate di consigli di amministrazione tripartiti (governi, datori di lavoro e lavoratori), presentato in risposta alle valutazioni e relativo al proprio funzionamento e ai propri organi di gestione,

l'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione nella prospettiva dell'ampliamento, a presentare delle proposte volte a razionalizzare i consigli di amministrazione delle agenzie comunitarie (4).

1.4

Il documento in esame costituisce la risposta della Commissione a tale invito; esso contiene in sostanza le seguenti proposte relative al Cedefop:

razionalizzare il metodo di lavoro del consiglio di direzione facendo sì che si concentri sui propri compiti strategici - quali le priorità a medio termine, il programma di lavoro annuale e il bilancio - piuttosto che su quelli amministrativi,

limitare l'aumento dei costi che a regolamentazione invariata accompagnerebbe l'ampliamento, anche a causa dell'aumento dei membri da 48 a 78 (fra le altre proposte, riduzione del numero delle riunioni del consiglio di amministrazione a una sola all'anno),

mantenere la rappresentanza tripartita (governo, datori di lavoro, lavoratori) di tutti gli Stati nel consiglio di direzione, rappresentanza considerata in generale, e anche nella valutazione esterna, come essenziale per il buon funzionamento del Centro, e formalizzare al tempo stesso il ruolo e le attività dei gruppi rappresentati nel consiglio di direzione (governo, datori di lavoro e lavoratori).

1.5

Le proposte della Commissione prevedono inoltre le seguenti modifiche del regolamento del Centro:

inserimento della procedura di adozione di priorità a medio termine,

precisazioni relative alla guida e alla gestione del Centro, in particolare per quanto riguarda il ruolo e le mansioni del direttore,

modifiche delle competenze esecutive del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza, nonché in relazione alla composizione tripartita di tali organi e alla loro relazione con il direttore del centro,

formalizzazione dell'esistenza dei tre gruppi nel consiglio di direzione (governi, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro) e definizione delle loro attività, nonché introduzione della funzione di coordinatore per ciascuno dei gruppi,

definizione dell'obiettivo di una presenza equilibrata di uomini e donne negli organi del Centro,

incarico di collaborare con la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) di Torino.

2.   Osservazioni generali

2.1

Il Cedefop condivide con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, di Dublino, e con l'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro, di Bilbao, la caratteristica di avere un consiglio di direzione composto per quasi due terzi da rappresentanti delle parti sociali. Questa composizione tripartita riflette l'importanza che le parti sociali rivestono nella maggior parte degli Stati membri nei campi della protezione sociale, della tutela dei lavoratori e della politica di formazione professionale. Anche a livello europeo è pertanto necessario e naturale che le parti sociali partecipino ad un'efficace e responsabile elaborazione delle politiche in questi settori.

2.2

Delle tre agenzie comunitarie caratterizzate da un consiglio di direzione tripartito, il Cedefop sarà la prima a subire gli adeguamenti richiesti dal Parlamento europeo. Le altre due agenzie (Eurofond e EU-OSHA) saranno presto sottoposte ad una revisione analoga. Pertanto i cambiamenti introdotti nel funzionamento e nella struttura gestionale del Centro di Salonicco fungeranno da riferimento per cambiamenti analoghi nelle altre due agenzie.

2.3

Il Comitato raccomanda quindi di verificare attentamente le proposte presentate, in particolare nell'ottica di garantire alle parti sociali la possibilità di essere coinvolte e di esercitare la loro influenza nel lavoro, nella guida e nell'amministrazione del Centro, così come è avvenuto sinora con buoni risultati. Qualsiasi modifica del ruolo e della composizione degli organi delle agenzie può influire appunto sul coinvolgimento e sulle possibilità di partecipazione dei gruppi rappresentati in seno al consiglio di direzione.

2.4

L'ampliamento non può essere preso a pretesto per indebolire, in un'ottica di efficacia rispetto ai costi e di razionalizzazione delle procedure, il ruolo delle parti sociali nelle agenzie. Occorre piuttosto redigere un regolamento che permetta di adeguare il necessario forte coinvolgimento delle parti sociali ad un mutato contesto futuro.

2.5

Il Comitato concorda pertanto con la Commissione nel ritenere necessario che qualsiasi proposta di revisione degli orientamenti per la guida e la gestione del Centro e della sua composizione mantenga la struttura direttiva tripartita e con essa la partecipazione su base paritetica delle parti sociali, come fattore essenziale per un lavoro efficace. Solo così si garantisce che tutti i principali soggetti siano coinvolti e che il Centro tenga conto nel suo lavoro di tutti i vari sistemi e progetti in materia di formazione professionale.

2.6

Quantunque sia importante salvaguardare la capacità di azione degli organi direttivi e sebbene sia indiscutibile che gli effetti dell'ampliamento sulla composizione del consiglio di direzione si rifletteranno sui costi, nondimeno il Comitato ribadisce che, per quanto riguarda gli interessi rappresentati negli organi direttivi, la revisione non deve limitare né la loro rappresentatività, né la loro influenza, né la portata della loro capacità decisionale, né la continuità della loro partecipazione.

2.7

Fatta salva questa premessa, il Comitato accoglie con favore la maggior parte delle proposte di modifica avanzate dalla Commissione. Espone nondimeno qui di seguito alcune osservazioni e perplessità, sperando che saranno tenute a mente nella revisione del regolamento del Cedefop.

3.   Osservazioni particolari

3.1

Formalizzazione di prassi consolidate: numerose proposte di modifica introdotte dalla Commissione non fanno altro che fissare nel regolamento delle prassi che sono già in uso e hanno dato buoni risultati. Ciò vale in particolare per il lavoro dell'ufficio di presidenza e del consiglio di direzione, la partecipazione delle parti sociali a livello nazionale ed europeo, la cooperazione con altri organismi comunitari e il coordinamento delle attività dei gruppi rappresentati negli organi direttivi del Centro. Il Comitato si compiace del fatto che vengano formalizzate delle prassi efficaci, che avevano sinora carattere informale; si augura che ciò accresca la trasparenza, l'efficienza e la responsabilizzazione e salvaguardi, rafforzandolo, il carattere tripartito del Centro.

3.2

Ruolo delle parti sociali europee: il Comitato apprezza anche il fatto che, con l'introduzione esplicita nella proposta di regolamento della figura dei coordinatori dei gruppi con diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza, venga riconosciuto alle parti sociali europee un ruolo importante nella gestione del Centro (5). In tale contesto spetta un ruolo preminente alla Confederazione europea dei sindacati (CES) e all'Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE). Al fine di sottolineare l'importanza di questo ruolo, il Comitato propone una modifica dell'articolo 4, paragrafo 5 dell'attuale regolamento, che conceda anche ai coordinatori il diritto di voto nel consiglio di direzione e nell'ufficio di presidenza, e propone altresì di sancire il ruolo delle parti sociali europee facendole partecipare alla nomina delle funzioni direttive del Centro (direttore e vicedirettore).

3.3

Cooperazione con istituti e autorità: alla luce della strategia di Lisbona e della grande importanza che viene riconosciuta alla formazione e al perfezionamento professionale e alla formazione permanente, il Comitato si compiace del fatto che il Centro sia stato incaricato di cooperare con la Fondazione europea per la formazione professionale di Torino (6). Spera che non ci si limiterà ad una più intensa collaborazione tra le due agenzie per la formazione professionale, ciascuna delle quali dotata di compiti propri, ma che invece ciò spinga ad una cooperazione e ad una migliore intesa con altri istituti e autorità europee del settore, come per esempio l'unità Eurydice della Commissione europea, competente per l'istruzione generale e superiore.

3.4

Riduzione del numero di riunioni del consiglio di direzione: la Commissione propone di ridurre da due a una le riunioni annue del consiglio di direzione, un'importante misura che servirebbe a conciliare l'aumento del numero di membri del consiglio stesso, dovuto all'ampliamento, con l'esigenza di mantenere invariati i costi (7). La minor frequenza delle riunioni viene motivata anche dal fatto che una serie di incombenze amministrative passerà all'ufficio di presidenza e al direttore e che il consiglio di direzione potrà quindi concentrarsi sulle mansioni più specificamente strategiche.

Il Comitato esprime il timore che lo scambio di opinioni tra i membri del consiglio di direzione possa risentire negativamente della riduzione del numero di sedute. È ovvio inoltre che, a parte gli otto membri dell'ufficio di presidenza, tutti gli altri componenti del consiglio di direzione avrebbero difficoltà a mantenere attivo lo scambio di informazioni e i contatti reciproci tra una riunione e l'altra.

Per sgombrare il campo da queste preoccupazioni e salvaguardare l'ampiezza e la profondità dello scambio di opinioni, il Comitato avanza due proposte:

inserire nel nuovo articolo 4, paragrafo 6, della proposta il termine «almeno». «Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l'anno»,

prevedere al paragrafo 10 dello stesso articolo la possibilità di convocare se necessario un ufficio di presidenza allargato.

3.5

Continuità della partecipazione: per assicurare la continuità della partecipazione di tutti i membri occorrono delle misure supplementari che permettano di compensare la riduzione della presenza e dello scambio di informazioni e garantiscano al tempo stesso discussioni intense e approfondite. Bisogna quindi garantire il dibattito all'interno dei tre gruppi (governi, lavoratori, datori di lavoro) e dare ai coordinatori dei gruppi, che assumono un ruolo importante in questo contesto, possibilità adeguate (per esempio la facoltà di convocare riunioni di gruppo o dell'ufficio di presidenza allargato) e dotarli delle risorse necessarie.

3.6

Composizione dell'ufficio di presidenza: comprenderà 8 membri (2 rappresentanti per la Commissione e 2 rappresentanti per ciascuno dei tre gruppi) (8); il Comitato considera degno di nota il rafforzamento del ruolo della Commissione e si sarebbe aspettato di vedere motivato tale cambiamento. Per il funzionamento del Centro il Comitato ritiene indispensabile che anche nella composizione dell'ufficio di presidenza sia garantita un'effettiva rappresentanza tripartita. Si augura che tale modifica preluda a un maggiore apporto di competenza specifica e si aspetta che l'equilibrio dei voti rimanga immutato.

Il Comitato ricorda che il programma di azione per il 2001 del consiglio di amministrazione conteneva la proposta di istituire un ufficio di presidenza allargato, comprendente un piccolo numero di membri permanenti più altri membri a rotazione; l'obiettivo era quello di coniugare l'efficienza con la necessaria ampiezza dello scambio di vedute. Il Comitato invita a tenere conto di quella proposta, introducendo nell'articolo 4, paragrafo 10, oltre a quanto proposto più in alto circa la possibilità di tenere ulteriori riunioni, anche una disposizione che consenta al presidente di convocare, su richiesta dei membri dell'ufficio di presidenza, riunioni allargate di tale organo.

3.7

Ruolo del direttore e del vicedirettore: in base alla proposta il direttore è il rappresentante legale del Centro, è responsabile della sua gestione e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza (9). Il CESE si chiede se questa definizione molto restrittiva del ruolo e delle responsabilità del direttore consenta di distinguere con esattezza, ai fini dell'aumento di efficienza che si persegue, tra le competenze del direttore e quelle del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza.

Il Comitato ritiene opportuno approfittare di questa revisione del regolamento del Cedefop per reintrodurre la figura del vicedirettore, inserendo nel nuovo regolamento una disposizione specifica. In tal modo si tornerebbe alla situazione che ha dato buoni risultati pratici per 20 anni - fino al trasferimento del Cedefop da Berlino a Salonicco nel 1995 - e che ha consentito alle parti sociali di partecipare in modo armonico alle decisioni in materia di personale. Ciò costituirebbe anche un ravvicinamento, che il Comitato considera molto positivo, alla regolamentazione e alle prassi consolidate dell'Eurofound di Dublino. Il Comitato propone pertanto di modificare di conseguenza l'articolo 6 del regolamento che corrisponde ad una analoga disposizione nel regolamento riguardante Eurofound (10).

Il regolamento dovrebbe inoltre contenere una disposizione in base alla quale i contratti di assunzione del direttore debbano essere firmati dal presidente del consiglio di direzione. Altrettanto dovrebbe valere per la carica, da ripristinare, di vicedirettore; in caso contrario tale carica sarebbe assegnata su decisione del direttore, contrariamente alla prassi comune secondo cui il consiglio di direzione rispecchia l'intera gamma degli interessi.

3.8

Definizione delle priorità a medio termine: l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento riguarda la competenza in materia di definizione dell'orientamento strategico del Centro. È previsto che il consiglio di direzione stabilisca le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale in base ad un progetto presentato dal direttore. La proposta formalizzerebbe quindi una prassi già in uso sin dalla metà degli anni '90. Il Comitato si compiace del fatto che venga assegnato al consiglio di direzione un ruolo più strategico. Ribadisce tuttavia il proprio timore che una sola riunione all'anno non possa garantire al consiglio di direzione quel processo decisionale ampio e solido necessario per svolgere tale ruolo. A tale proposito il Comitato rinvia a quanto affermato nei punti 3.4. e 3.6 in merito all'opportunità di prevedere delle riunioni allargate dell'ufficio di presidenza.

Il Comitato capisce che le priorità debbano tenere conto «delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità» (11), ma desidera ricordare che anche in futuro il lavoro del Centro non deve avere solo una funzione consultiva a beneficio delle istituzioni comunitarie e dei governi degli Stati membri, bensì deve servire anzitutto ai soggetti attivi a livello nazionale nella formazione professionale e in particolare alle parti sociali nei vari Stati membri.

3.9

Pari opportunità: il Comitato si compiace infine del fatto che il regolamento modificato menzioni esplicitamente l'obiettivo di assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione (12), il che rappresenta un passo in avanti verso l'attuazione dell'articolo 3 del Trattato CE; si tratta di un vero invito rivolto agli Stati membri e alle organizzazioni delle parti sociali, affinché, nella scelta dei propri rappresentanti, tengano conto della questione della parità tra i sessi. Il Comitato auspica che tali considerazioni valgano anche nella politica del personale del Centro, in particolare ai fini delle scelte relative ai livelli dirigenziali.

Bruxelles, 31 marzo 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  COM(2003) 854 def. - 2003/0334 CNS).

(2)  La relazione completa della valutazione esterna del Cedefop, nonché la risposta della Commissione e il piano d'azione adottato dal consiglio di amministrazione sulla base di tale valutazione esterna sono consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/evaluation_en.html

(3)  Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Cedefop (Salonicco), Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Eurofound (Dublino), Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro - EU-OSHA (Bilbao).

(4)  Cfr., nel contesto della procedura di discarico nel Parlamento europeo, il documento EP-Doc. Nr. A5-0079/2003, paragrafo 28.

(5)  Articolo 4, paragrafo 5 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(6)  Articolo 3, paragrafo 2 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(7)  Articolo 4, paragrafo 6 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(8)  Articolo 4, paragrafo 8 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(9)  Articolo 7, paragrafo 1 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(10)  Cfr. articolo 8 del regolamento (CEE) n.1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Articolo 8 1. il direttore della Fondazione e il direttore aggiunto sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione; 2 il direttore e il direttore aggiunto vengono scelti tra persone particolarmente competenti che offrano ogni garanzia di indipendenza; 3. il direttore e il direttore aggiunto sono nominati al massimo per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

(11)  Articolo 8, paragrafo 1 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.

(12)  Articolo 4, paragrafo 2 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 337/75.