30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/135 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE»
(COM(2003) 425 def. - 2003/0171 (CNS)).
(2004/C 110/23)
Il Consiglio, in data 17 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 febbraio 2004, sulla base del rapporto introduttivo predisposto dal relatore KALLIO.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2004, nel corso della 406a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.
1. Introduzione
1.1 |
Il trasporto, che costituisce una degli aspetti più controversi del benessere animale, negli ultimi anni è stato oggetto di sempre maggiore attenzione nel quadro delle politiche dell'Unione europea.
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1.2 |
Il trasporto su strada viene scelto nel 90-99 % degli scambi complessivi di animali vivi nell'UE e costituisce pertanto una parte importante dell'attività economica associata al trasporto di animali da allevamento per ragioni commerciali, svolgendo di conseguenza un ruolo di primo piano nello sviluppo economico regionale. Grazie alla sua flessibilità, il trasporto su strada è usato per tutta una serie di operazioni e da un gran numero di imprese. Nel periodo 1996-2000 gli scambi di animali vivi nell'UE hanno raggiunto i 2 milioni di tonnellate all'anno. Circa l'80 % di tali scambi si è svolto tra Stati membri, mentre le esportazioni verso paesi terzi hanno rappresentato circa il 10 % dei trasporti annui e appena l'1,5 % dei trasporti di animali nell'UE è avvenuto sulle lunghe distanze. |
1.3 |
Il Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'agricoltura e dei trasporti, la Comunità e gli Stati membri debbano tenere pienamente conto del benessere degli animali. |
2. Sintesi del documento della Commissione
La proposta di regolamento contiene una serie di innovazioni e di disposizioni specifiche:
a) |
l'obiettivo è armonizzare le disposizioni comunitarie relative ai veicoli utilizzati per trasportare animali, alla formazione dei conducenti e alle misure di controllo e di applicazione da parte delle autorità. Vengono inoltre proposti alcuni miglioramenti degli strumenti di controllo e di applicazione; |
b) |
il campo di applicazione del regolamento viene esteso al trasporto di animali vertebrati vivi per fini commerciali nella Comunità, indipendentemente dalla distanza, ed anche ai controlli specifici sulle partite in arrivo nel territorio doganale comunitario o in partenza. Il regolamento non si applica al trasporto di un animale unico accompagnato dalla persona che ne è responsabile durante il trasporto; |
c) |
il trasporto di animali continuerà ad essere soggetto ad autorizzazione. La proposta introduce due tipi di autorizzazione, uno per i viaggi su lunghi percorsi e uno per quelli su brevi percorsi, come pure dei requisiti specifici per l'autorizzazione dei conducenti. È inoltre prevista una procedura di approvazione a parte per i veicoli stradali utilizzati per il trasporto di animali su lunghi percorsi; |
d) |
vengono definiti requisiti di qualificazione armonizzati per i conducenti e il personale addetto ad accudire gli animali; |
e) |
la proposta fornisce una definizione particolareggiata degli animali non adatti al trasporto e vieta il trasporto di capi molto giovani; |
f) |
vengono incrementati gli standard tecnici dei veicoli stradali utilizzati per il trasporto di animali e aggiornati i requisiti relativi ai veicoli per i trasporti su lunghi percorsi; |
g) |
vengono stabilite norme più particolareggiate per i trasporti per mare e per ferrovia, ed è istituita una procedura di approvazione a parte per le navi adibite al trasporto di bestiame; |
h) |
sono inoltre definite disposizioni più dettagliate per il carico e lo scarico di animali, il loro trattamento durante il viaggio e le attrezzature utilizzate; |
i) |
vengono introdotti tempi massimi di viaggio per gli animali da allevamento e norme più severe sul trasporto di cavalli; |
j) |
la proposta stabilisce un aumento dello spazio a disposizione degli animali durante il trasporto su percorsi sia lunghi che brevi; |
k) |
i giornali di viaggio vengono suddivisi nelle seguenti sezioni: pianificazione, luogo di partenza, luogo di destinazione ed eventuali anomalie nel corso del viaggio; |
l) |
per facilitare l'applicazione e lo scambio di informazioni, la documentazione richiesta per il trasporto di animali verrà armonizzata; |
m) |
il regolamento proposto è inteso a facilitare le misure di controllo e di applicazione a cura delle autorità e a promuovere la cooperazione tra organi preposti all'applicazione; |
n) |
esso tiene inoltre conto dell'esigenza di prevenire la diffusione di malattie animali contagiose. |
3. Osservazioni generali
3.1 |
Il Comitato accoglie con favore l'approccio adottato dalla proposta e i suoi principi di base; considera infatti importante accrescere il benessere degli animali durante il trasporto; ritiene inoltre necessario tenere conto dei principi morali ed etici connessi al loro benessere. Il Comitato ritiene che l'obbligo di garantire tale benessere durante il trasporto debba essere conforme alle buone prassi di allevamento, ispirate ai consigli forniti dai migliori veterinari, competenti in fatto di trattamento degli animali. |
3.2 |
Quando sono stati portati alla ribalta, i problemi relativi alla protezione degli animali durante il trasporto hanno suscitato grande attenzione e ampie discussioni nell'UE. Sebbene la pressione esercitata dall'opinione pubblica vari da uno Stato membro all'altro, le innovazioni e le disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto nel mercato interno devono essere applicabili in modo uguale in tutti gli Stati membri. |
3.3 |
Il Comitato si compiace del fatto che sia stato prescelto lo strumento giuridico del regolamento e che pertanto la normativa in esame sia direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Questa scelta sostiene la linea politica secondo cui norme e condizioni di applicazione devono essere omogenee in tutti gli Stati membri. |
3.4 |
La proposta comporta un riassetto integrale di tutte le disposizioni esistenti in materia di trasporto di animali e modifica le direttive 64/432/CEE e 93/1119/CEE sulla base delle raccomandazioni del comitato scientifico e delle osservazioni emerse dalla consultazione delle parti in causa. Si tratta di una riforma di vasta portata, per la cui applicazione si dovrà tenere conto di una serie di considerazioni pratiche ed economiche e dell'esistenza di condizioni differenti; ad espletare questo importante compito contribuirà la «procedura di comitato» delineata nella proposta. |
3.5 |
Il Comitato desidera sottolineare che le disposizioni e le innovazioni previste dalla proposta devono essere basate sulla più recente ricerca scientifica volta a migliorare il benessere animale. Occorre anche procedere ad una stima economica realistica dei costi delle misure propugnate, in termini sia di investimenti nelle nuove attrezzature e infrastrutture che si renderanno necessarie, sia di impatto sociale delle misure, in particolare nelle aree periferiche o in declino economico. |
3.6 |
Nel valutare la proposta non va mai dimenticato che il benessere animale costituisce la somma di vari fattori. Dalla discussione su specifici limiti e raccomandazioni potrebbero in certi casi emergere soluzioni ancora peggiori di quelle attuali sotto il profilo del benessere animale e/o non sostenibili economicamente. Dev'essere possibile utilizzare una certa discrezionalità, quando ciò sia giustificato e confortato da un parere veterinario competente. In tal modo si potrà fruire di un livello adeguato di flessibilità, senza tuttavia compromettere le garanzie di benessere degli animali durante il trasporto. |
3.7 |
Nel trasporto di animali bisognerebbe fissare norme di portata mondiale. Il fatto che le importazioni di animali da paesi terzi siano assoggettate a norme di trasporto differenti distorce il commercio e limita la competitività dell'UE rispetto a tali paesi, perché un maggior benessere degli animali comporta costi di trasporto superiori. Pertanto le norme europee dovrebbero essere definite in vista dell'obiettivo ultimo di predisporre norme a livello mondiale. In effetti l'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE) ha incluso il benessere animale tra le priorità del suo programma, aprendo così la strada alla negoziazione di regole comuni su una scala più ampia che in passato. |
3.8 |
Pur avendo già acquisito importanza negli ultimi anni, il benessere animale dovrebbe assumere un peso maggiore nel contesto generale delle politiche in materia di agricoltura e di scambi commerciali - come richiesto, ad esempio, dall'UE nei negoziati in ambito OMC - diventando quindi un elemento più significativo della «green box» nel quadro della politica del commercio globale. |
3.9 |
Il benessere animale va quindi inserito, accanto alle considerazioni economiche, tra i criteri di pianificazione della zootecnia sostenibile. In futuro il trasporto di carcasse e di carni potrebbe costituire una valida alternativa al trasporto transfrontaliero a lungo raggio di animali vivi. |
3.10 |
La Commissione richiama l'attenzione sull'esigenza di prevenire la diffusione di malattie tra gli animali; tale prevenzione riveste in effetti grande importanza ai fini del loro benessere. Le recenti epizoozie e le misure intraprese per debellarle hanno causato gravi perdite economiche e di immagine. Una pianificazione sostenibile e a lungo termine può svolgere un ruolo importante nel prevenire la diffusione di tali malattie; è necessario tuttavia sviluppare sistemi lungimiranti che non perdano mai di vista il potenziale ruolo del trasporto di animali nella diffusione di malattie infettive. |
3.11 |
Il Comitato si compiace del fatto che, nel pianificare il trasporto di animali, si tenga conto delle norme sull'orario di lavoro dei conducenti. Il benessere animale e la direttiva sul tempo di lavoro dovrebbero essere considerati congiuntamente, stabilendo ad esempio un limite massimo unico di tempo di guida. Nondimeno la legislazione dovrà essere sufficientemente chiara da evitare un'eventuale confusione tra le norme sul trasporto di animali e quelle sull'orario di lavoro. |
3.12 |
Il Comitato constata che la proposta in esame non menziona l'importanza di garantire condizioni di sicurezza nel trasporto di animali ai fini della salute umana e ritiene che questo aspetto andrebbe integrato nell'approccio adottato. |
4. Osservazioni specifiche
4.1 |
Capitolo I, articolo 1, paragrafo 1: Andrebbe specificata meglio la definizione di «trasporto per fini commerciali», dato che essa determina il campo di azione del regolamento; nel far ciò non bisogna dimenticare che da detto campo di azione va escluso il trasporto quotidiano di animali da un allevamento all'altro (4) e che il trasporto su lunghi percorsi di animali vivi è comunque quasi sempre effettuato per ragioni commerciali. Al momento di mettere a punto nuove norme sul trasporto di animali, non bisogna altresì dimenticare le esigenze specifiche, durante il trasporto, degli animali da riproduzione. |
4.2 |
Capitolo I, articolo 2, lettera h): Sebbene le operazioni di carico e scarico possano essere considerate come parte integrante del viaggio, dato che gli animali vengono spostati anche durante tali operazioni, tuttavia nella pratica il tempo di viaggio può essere misurato soltanto grazie al cronotachigrafo. Il Comitato ritiene pertanto che la durata del viaggio possa essere definita solo misurando il tempo che intercorre tra la partenza e la fine del viaggio stesso. |
4.3 |
Capitolo III, articolo 16: Come armonizzare la formazione dei conducenti che già operano nel settore? Una possibilità sarebbe quella di effettuare degli esami, senza tenere conto di dove siano stati formati i conducenti. |
4.4 |
Capitolo IV, articolo 28: Le guide di buone pratiche dovrebbero essere armonizzate a livello dell'UE. |
4.5 |
Allegato I, Capitolo I, Idoneità al trasporto, paragrafo 2, lettera e): Alcuni Stati membri consentono il trasporto di vitelli di 10 giorni di età il cui ombelico sia già cicatrizzato. Se l'età minima di idoneità al trasporto venisse innalzata a due settimane, sorgerebbero alcune difficoltà di ordine pratico nella gestione quotidiana degli allevamenti. I suini vanno considerati idonei al trasporto al compimento della terza settimana di età. Il Comitato ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto di questo aspetto nel valutare l'effettivo impatto della proposta. |
4.6 |
Allegato I, Capitolo III, Trattamento, paragrafo 1.8, lettera e): Sebbene vada per quanto possibile evitato, l'uso di strumenti che somministrano scariche elettriche può rivelarsi a volte necessario per ragioni di sicurezza sul lavoro, nel caso, ad esempio, di animali di grandi dimensioni. In questo contesto occorre perseguire l'armonizzazione con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, sempre che esse siano coerenti con gli obiettivi della proposta in esame. |
4.7 |
Allegato I, Capitolo V, Tempi di viaggio: Si dovrebbero chiarire le definizioni di a) «periodo di riposo» e b) «tempo di viaggio». Per quanto riguarda i tempi massimi di viaggio, si dovrebbe trovare un accordo sull'esigenza di portare gli animali a destinazione senza ritardi. Il limite di nove ore di guida costituisce un compromesso tra i risultati degli studi condotti su diverse specie animali e la legislazione sul tempo di lavoro. Nel caso dei bovini, da alcuni studi è emerso che le conseguenze più importanti sul benessere degli animali sono quelle derivanti dal veicolo di trasporto e dal carico e scarico degli animali stessi, piuttosto che dal tempo di viaggio in sé (5). Nel caso di un lungo percorso da coprire, una soluzione alternativa potrebbe essere costituita da un unico viaggio diretto, fino a destinazione, di 12-14 ore al massimo. |
4.7.1 |
Qualora venga applicata la pausa di 12 ore, prevista dalla proposta, sul veicolo in sosta, si dovrebbe stabilire il numero massimo di sequenze di tempi di viaggio e periodi di riposo ammessibile nel corso di un medesimo trasporto. Bisognerebbe inoltre consentire una maggiore flessibilità dei tempi massimi di viaggio in considerazione di particolari situazioni geografiche; infatti, in condizioni estreme (- 30o o + 30o), le 12 ore di riposo trascorse sul veicolo in sosta potrebbero addirittura ridurre il benessere degli animali, ad esempio per il deteriorarsi della qualità dell'aria o l'inutile prolungarsi della durata complessiva del viaggio. In caso di freddo, può risultare impossibile riscaldare e ventilare efficacemente un veicolo in sosta per lungo tempo. In tali condizioni si possono congelare gli abbeveratoi automatici, ecc. Se un determinato trasporto si può effettuare con una sequenza di 9 ore di viaggio più 12 di riposo più altre 3 di viaggio, oppure in un'unica soluzione di 12 ore, qual è l'alternativa migliore per gli animali? |
4.8 |
Allegato I, Capitolo VII, Spazio disponibile: L'aumento dello spazio disponibile e dell'altezza del compartimento incide direttamente sui costi di trasporto. Tale questione dev'essere studiata più a fondo, onde stabilire quali siano le disponibilità di spazio ideali. Qualora in un determinato spazio venga trasportato un numero troppo ridotto di capi, vi è il pericolo che gli animali si aggrediscano tra loro o che siano maggiormente esposti ai movimenti bruschi del veicolo; aumenta così il rischio di lesioni per gli animali e di una perdita di qualità delle carcasse, una volta macellate. La superficie minima di impiantito di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato I, Capitolo VII, paragrafo 1.1, lettere a) e b), deve essere disponibile come segue: a) Area A1 per tutti i trasporti di animali di specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. |
4.9 |
Non si dovrebbe escludere completamente la possibilità di utilizzare dei punti di sosta. A condizione che vengano prese misure adeguate per prevenire la diffusione di malattie infettive, i punti di sosta possono infatti fornire agli animali un opportuno riposo nei viaggi particolarmente lunghi. |
5. Conclusioni
5.1 |
Il Comitato ritiene che il regolamento proposto, da un lato, accrescerà il benessere degli animali durante il trasporto e garantirà un'applicazione più efficace della normativa mentre, dall'altro, comporterà un aumento dei costi di trasporto, che si rifletterà a sua volta sull'intera catena di produzione alimentare e sui soggetti economici coinvolti. Prima di procedere alla sua applicazione, occorrerà effettuare calcoli economici adeguatamente corroborati per definire i costi che deriveranno, a monte e a valle, dall'introduzione delle nuove norme, come pure le potenziali implicazioni sociali. |
5.2 |
Il Comitato ritiene che l'obiettivo del regolamento dovrebbe essere quello di garantire il trasporto a destinazione degli animali, senza ritardi, ad opera di personale esperto; il benessere animale rappresenta la somma di diversi fattori e come tale va valutato. |
5.3 |
È opportuno intensificare i controlli e applicare con maggior rigore la legislazione in materia; le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri necessari per gestire in maniera uniforme le eventuali carenze riscontrate nei singoli Stati membri. |
5.4 |
Il Comitato ribadisce che le disposizioni e le innovazioni contenute nella proposta devono basarsi sulla ricerca scientifica più aggiornata in materia di benessere animale. Occorre procedere a una valutazione realistica delle ricadute economiche della nuova legislazione. Un problema particolare è dato da quelle innovazioni proposte che, oltre a comportare un aumento immediato dei costi di trasporto, non sono corroborate da prove inconfutabili o almeno sufficienti del loro impatto positivo sul benessere animale. In questi casi bisognerebbe adeguare le norme esistenti e continuare a raccogliere informazioni più esaustive, aggiornando la legislazione solo qualora le prove scientifiche siano chiare e conclusive. |
5.5 |
L'applicazione delle norme potrebbe essere ostacolata dalle diverse condizioni geografiche e climatiche degli Stati membri. Qualora le innovazioni proposte, nella loro forma attuale, comportino un calo significativo della competitività dell'allevamento di bestiame in determinate regioni a causa dei costi di trasporto troppo elevati, bisognerà tenere conto delle specificità territoriali. Vi è infatti il rischio che in tali zone la produzione di bestiame venga completamente abbandonata, con conseguente pericolo di uno spopolamento di regioni già di per sé esposte a questo fenomeno. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da salvaguardare l'allevamento anche al di fuori delle zone dove esso è praticato in forma intensiva e da consentire il trasporto degli animali verso i mercati. |
5.6 |
Occorre avviare al più presto una discussione onde pervenire ad accordi concreti sull'applicazione su scala mondiale di norme internazionali in materia di trasporti. |
Bruxelles, 26 febbraio 2004.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
(1) COM(2000) 809 def., adottata il 6 dicembre 2000.
(2) Risoluzione del Consiglio del 19 giugno 2001 sulla protezione degli animali durante il trasporto (GU C 273 del 28.9.2001, pag. 1).
(3) Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2000) 809- C5-0189/2001-2001/2085 (COS)) - A5-0347/2001.
(4) Vanno anche esclusi gli animali soggetti a transumanza (trasferimento stagionale di greggi o mandrie dalle pianure ai pascoli estivi delle regioni montuose).
(5) Vedere i risultati dello studio «CATRA» sul trasporto di bestiame, finanziato dalla Commissione, giugno 2003. Cfr. il comunicato stampa della Commissione IP 03/854, 17 giugno 2003.