30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/90


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla relazione della Commissione XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 2002

(SEC(2003) 467 def.)

(2004/C 108/19)

La Commissione, in data 25 aprile 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore METZLER, in data 16 dicembre 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 gennaio 2004, nel corso della 405a sessione plenaria, ha adottato con 60 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astensioni il seguente parere.

1.   Introduzione - Quadro generale

1.1

Come è stato sottolineato dal commissario Monti nella prefazione alla XXXII relazione sulla politica di concorrenza 2002 (di seguito indicata come «la relazione»), nell'anno 2002 la politica della concorrenza della Commissione si è collocata tutta nel segno di una modernizzazione senza riserve. Nel campo della normativa antitrust sono state adottate nuove norme procedurali che sopprimono il monopolio della Commissione in materia di esenzione e decentrano l'applicazione delle norme antitrust Per aumentare l'efficacia dei controlli delle concentrazioni, specialmente in considerazione dell'allargamento dell'Unione, è stata presentata una proposta di modifica del regolamento sulle concentrazioni. Oltre a ciò è stata attuata una serie di misure volte a rafforzare i diritti procedurali delle parti nelle procedure di controllo delle concentrazioni. Nel settore degli aiuti di stato, la Commissione ha proseguito sulla strada dello snellimento delle procedure e di un aumento della trasparenza delle decisioni.

1.2

Uno degli scopi precipui della politica di concorrenza europea è quello di promuovere e tutelare gli interessi dei consumatori e dei lavoratori, cioè di garantire che i consumatori e i lavoratori beneficino della ricchezza generata dall'economia europea. Nell'introduzione della relazione viene esposta la duplice finalità generale della politica della concorrenza: da un lato evitare fallimenti del mercato derivanti da comportamenti anticoncorrenziali degli operatori e da alcune strutture dei mercati; dall'altro, promuovere un quadro generale di politica economica integrante i vari settori dell'economia e favorire una concorrenza effettiva.

1.3

La relazione offre inoltre un panorama esauriente sulle attività della Direzione generale Concorrenza nell'anno 2002, ne chiarisce la politica, descrive gli atti giuridici emanati e esamina numerosi casi specifici. Nell'anno 2002 il numero totale dei nuovi casi è stato di 1 019 (inferiore ai 1 036 del 2001). Dei nuovi casi, 321 riguardavano le intese restrittive e gli abusi di posizione dominante (2001:284), mentre il numero delle concentrazioni è diminuito a 277 (2001:335) e per gli aiuti di Stato il numero dei casi, pari a 421, è rimasto più o meno invariato (2001:417). Il numero di casi chiusi è aumentato di nuovo, nella comparazione anno su anno, a 1 283 casi (2001:1 204), di cui 363 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 268 alle concentrazioni e 652 agli aiuti di Stato.

1.4

La relazione è divisa in sei capitoli in cui vengono trattati i temi delle intese restrittive, dei controlli delle concentrazioni, degli aiuti di Stato, dei servizi di interesse generale, della cooperazione internazionale e delle prospettive per il 2003. Si procederà di seguito a compendiare e commentare le linee essenziali dei primi cinque capitoli relativi all'anno 2002.

2.   I - Antitrust - Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del Trattato CE. Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del Trattato CE

2.1

Nel 2002, dopo essere stato in vigore per 50 anni, è scaduto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), con la conseguenza che i settori che precedentemente rientravano nell'ambito di applicazione di tale Trattato sono ora soggetti alle norme primarie del Trattato CE e alle norme secondarie da esso derivanti

2.2

Nel dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (1), destinato a sostituire il vecchio regolamento di applicazione di tali articoli in vigore dal 1962. Le nuove regole che modificano in modo sostanziale il vecchio sistema entreranno in vigore alla data dell'allargamento, il 1o maggio 2004.

2.2.1

Va a questo proposito messo in evidenza il passaggio da un sistema di notificazione e autorizzazione ad un sistema di eccezione legale per cui le imprese stesse devono verificare la conformità dei loro accordi con l'articolo 81 del Trattato CE. Gli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE, diversamente da quanto avviene nel sistema della notificazione e autorizzazione, sono immediatamente efficaci anche in assenza di un regolamento d'esenzione di categoria, a condizione che siano rispettati i presupposti dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CE. Si tratta di uno sviluppo positivo in quanto il sistema dell'eccezione legale determina una maggiore tutela della concorrenza, lasciando così alla Commissione la possibilità di concentrarsi in futuro sui casi che rivestono importanza ai fini della politica della concorrenza. Il sistema dell'eccezione legale, inoltre, libera le imprese da inutili oneri burocratici. L'incertezza giuridica, che tale cambiamento comporta comunque per le imprese, avrebbe potuto essere attenuata se il regolamento avesse dato alle imprese il diritto di chiedere un parere motivato della Commissione in casi particolari difficili, invece di rinviarle ad un parere informale che la Commissione non ha l'obbligo di dare. In ogni caso la Commissione dovrebbe essere disposta a dare un parere alle imprese su nuove questioni di fatto o di diritto, come pure nei casi che coinvolgono investimenti notevoli e modifiche strutturali di ampia portata o irreversibili (2)

2.2.2

In futuro le norme europee antitrust verranno applicate direttamente in modo decentrato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai tribunali nazionali e tali autorità garanti della concorrenza degli Stati membri coopereranno strettamente con la Commissione e tra di loro in una Rete europea della concorrenza. Il Comitato auspica tuttavia un più forte consolidamento del principio dello sportello unico allo scopo di escludere che le imprese siano oggetto di più procedimenti antitrust paralleli in vari Stati membri. Poiché il regolamento non contiene criteri dettagliati per l'assegnazione dei casi, si raccomanda che la Commissione crei la certezza giuridica necessaria alle imprese con l'aiuto di orientamenti pertinenti. (3)

2.2.3

D'ora in poi deve essere possibile applicare la normativa nazionale accanto alle norme comunitarie, purché l'applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza, come indica la Commissione nella sua relazione, non produca un risultato diverso da quello che si sarebbe ottenuto applicando l'articolo 81 del Trattato CE. Ai fini della realizzazione di pari condizioni e di un contesto uniforme in Europa sarebbe stato auspicabile che la Commissione, contrariamente a quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1/2003, avesse imposto un'applicazione uniforme delle norme comunitarie anche per i comportamenti unilaterali. Per esempio la normativa nazionale può portare a divieti non conformi al diritto comunitario e che potrebbero ostacolare l'attività economica in Europa.

2.2.4

È logico che la Commissione abbia ampliato i suoi poteri d'indagine onde continuare a garantire un'efficace attuazione delle regole di concorrenza comunitarie nel quadro del sistema dell'eccezione legale. Il regolamento però garantisce solo in parte i diritti di difesa delle imprese. Si dovrebbe garantire che nei procedimenti istituiti contro le imprese vengano osservati i principi generali dello stato di diritto, nella misura in cui non sono esplicitamente enunciati nel regolamento. Sarebbe auspicabile che questo fosse esplicitamente previsto dalla Commissione nelle comunicazioni annunciate. (4)

2.2.5

A parere del Comitato è inoltre importante che nel quadro dell'applicazione decentrata delle regole di concorrenza da parte delle autorità nazionali sia garantita la massima trasparenza. La Commissione dovrebbe insistere affinché almeno tutte le decisioni delle autorità nazionali che chiudono un procedimento vengano pubblicate.

2.3

Nel febbraio 2002 la Commissione ha adottato nuove disposizioni in materia di trattamento favorevole, che per le imprese interessate dovrebbero risultare di più facile valutazione. Il successo constatato dalla Commissione in tema di lotta alle intese restrittive - nei primi dieci mesi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul trattamento favorevole sono state scoperte in Europa circa dieci intese restrittive – prova che le nuove disposizioni sono state ben formulate. In occasione della prossima revisione delle disposizioni sul trattamento favorevole, si invita a inserirvi gli orientamenti, ad esse strettamente correlate, per la procedura di determinazione delle ammende. Inoltre sarebbe auspicabile che la Commissione calcolasse l'importo dell'ammenda in base ai danni concreti causati dalla corrispondente infrazione alle regole della concorrenza e alle loro conseguenze.

2.4

Nel 2002 la Commissione ha assegnato alla politica antitrust e al trattamento di casi di intese restrittive una priorità ancora maggiore che nel 2001, avendo preso un totale di 9 decisioni e avendo imposto ammende per un importo totale di circa 1 miliardo di euro. Non è stata invece presa alcuna decisione in riferimento all'articolo 82 del Trattato CE.

2.5

La relazione si occupa in modo dettagliato dell'evoluzione della concorrenza in singoli comparti economici.

2.5.1

Nel settore energetico sono in preparazione la «direttiva di accelerazione» e il regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica, che liberalizzeranno ulteriormente il mercato dell'energia e sono intesi a ravvivare la concorrenza sui mercati dell'energia, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento (5). La Commissione non è però riuscita ad imporre una scadenza più ravvicinata del 2007 per la completa apertura del mercato per i clienti privati e quindi si è dovuto di nuovo rinviare la creazione del mercato comune dell'energia.

2.5.2

Nel settore delle poste il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato, su proposta della Commissione, la nuova direttiva postale (direttiva 2002/39/CE) (6), che prevede un'ulteriore apertura del mercato, con progressiva riduzione dell'area riservata entro il 2006.

2.5.3

Nel settore delle telecomunicazioni il Consiglio ha adottato un nuovo quadro normativo formato da cinque direttive per la regolamentazione ex ante delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; si è proceduto in tal modo a una profonda revisione del quadro normativo per il settore delle telecomunicazioni, che viene ulteriormente aperto alla concorrenza (7). In tale contesto merita particolare attenzione la nuova definizione della nozione di «significativo potere di mercato» (SPM), all'articolo 14 della direttiva quadro 2002/21/CE che si basa sulla definizione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del Trattato CE. Questa deregolamentazione avrà ripercussioni su tutti gli operatori presenti nel mercato.

2.5.4

Per quanto concerne il trasporto aereo, nel giugno 2002 è stato rinnovato il regolamento di esenzione per categoria n. 1617/93 e riguardo ai trasporti marittimi la Corte di giustizia ha pronunciato tre sentenze in merito al regolamento di esenzione per categoria 4056/86, che la Commissione dopo 15 anni di vigenza vorrebbe ora sottoporre a revisione con l'intento di semplificarlo. Per il settore ferroviario la Commissione ha presentato varie proposte legislative per l'integrazione delle reti ferroviarie nazionali in un unico spazio ferroviario europeo. Non si può che concordare con la Commissione sul fatto che a tutt'oggi non esiste una concorrenza effettiva nel mercato ferroviario.

2.5.5

Nel settore dei media la Commissione si è occupata della vendita centralizzata dei diritti televisivi delle manifestazioni calcistiche e si è pronunciata contro i diritti di esclusività perché questo rischia di rafforzare la concentrazione dei media e impedire la concorrenza tra le emittenti.

2.5.6

Nell'ottobre 2002 è entrato in vigore il nuovo regolamento di esenzione per categoria 1400/02 per la distribuzione di autoveicoli, che riguarda la vendita e la riparazione di autoveicoli e la vendita di pezzi di ricambio e introduce nuovi metodi di distribuzione come la vendita via Internet e l'attività multimarca (8). La Commissione spera, attraverso delle disposizioni più rigide, di ottenere un'intensificazione della concorrenza tra i distributori, di facilitare la vendita transfrontaliera di veicoli nuovi e di rafforzare la concorrenza sui prezzi. In base al nuovo regolamento la combinazione di accordi di distribuzione selettiva ed esclusiva, nonché la stipula della clausola del luogo di stabilimento non sono più possibili. Il conseguimento degli obiettivi che la Commissione si è prefissa dipenderà in ultima analisi dai futuri sviluppi del mercato, da constatare nel quadro di ulteriori procedure di sorveglianza del mercato. Se ne dovrebbero poi trarre le conseguenze.

2.5.7

In relazione al comparto dei servizi finanziari la Commissione ha pubblicato nel 2002 il progetto di un regolamento di esenzione per categoria nel settore assicurativo che con poche modifiche è stato approvato il 27 febbraio 2003. Il regolamento, invece di elencare una serie di disposizioni che sono esenti dalle norme antitrust, riporta soltanto quali disposizioni non possono essere contenute negli accordi esentati. L'esenzione delle attività di coassicurazione si ricollega inoltre alla forza nascente di questo mercato. Ciò corrisponde a un approccio economico che viene adesso seguito dalla Commissione anche in altri regolamenti di esenzione per categoria.

2.5.8

Per promuovere la società dell'informazione la Commissione ha proseguito nel suo impegno volto a creare le condizioni di un ambiente aperto e concorrenziale che favorisca lo sviluppo di Internet e del commercio elettronico. A tale proposito si è occupata in particolare dei mercati per garantire l'accesso a Internet e di denunce, basate sull'articolo 82, presentate nei confronti di registri di nomi di dominio di primo livello.

2.5.9

Nella relazione viene dato un spazio relativamente ampio all'esame del settore delle libere professioni.

2.5.9.1

Il Comitato accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a rendere tale settore più trasparente per i consumatori (9). La Commissione riferisce di aver affidato ad un istituto di ricerca un'analisi costi–benefici comparativa della regolamentazione delle libere professioni nei diversi Stati membri. Inoltre la Commissione ha avviato con le autorità nazionali garanti della concorrenza un confronto sulla regolamentazione delle libere professioni. La consultazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza cui è demandata la fissazione delle norme vincolanti per le libere professioni, è un primo apprezzabile passo in questa direzione. Per garantire la trasparenza di tale procedura dovrebbero esservi coinvolti, come esperti, anche rappresentanti delle singole categorie professionali.

2.5.9.2

Il Comitato è favorevole all'applicazione in linea di principio delle regole della concorrenza. Dal momento che le libere professioni non svolgono solo funzioni economiche, ma assolvono anche un ruolo sociale e a questo titolo sono soggette a requisiti legali vincolanti, il Comitato pensa che le regole della concorrenza debbano rispettare il livello minimo di regolamentazione che è indispensabile per soddisfare tali requisiti (Deontologia). Questa posizione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza, citata anche nella relazione, riguardante la causa Wouters. Il Comitato, inoltre, in una prospettiva di integrazione politica, vede sorgere il seguente problema, vale a dire il fatto che trascurare la deontologia delle libere professioni potrebbe indurre quegli Stati membri che applicano adesso il modello dell'autogestione a rifugiarsi nelle singole regolamentazioni nazionali conformi alla normativa antitrust. Ciò avrebbe l'effetto di rafforzare le regolamentazioni nazionali del settore delle libere professioni, cosa che risulterebbe svantaggiosa per i consumatori e per la collettività.

2.5.9.3

La Commissione non rimette in discussione l'esistenza dell'autogestione, pur intendendo verificare, nell'ottica dell'obiettivo sovraordinato della tutela dei consumatori, se sia giustificata l'esistenza delle regole professionali riguardanti le tabelle degli onorari, i rapporti di collaborazione integrata, la pubblicità, i servizi di rappresentanza legale e l'accesso alla professione. Il Comitato rammenta che nel settore delle libere professioni vigono molteplici disposizioni che possono anche servire a tutelare i consumatori.

3.   Sistema di controllo delle concentrazioni

3.1

Nel 2002 la Commissione non ha preso alcuna decisione di divieto nell'ambito della normativa sul controllo delle concentrazioni (erano state 5 nel 2001). 7 procedimenti hanno ricevuto il nullaosta già nella seconda fase (nel 2001 erano stati 20) e riguardo alle 275 decisioni finali, 252 operazioni sono state autorizzate nella prima fase e di queste ultime 111 lo sono state secondo la procedura semplificata.

3.2

Significative sono state le tre sentenze del Tribunale di primo grado, che ha ribaltato le decisioni di divieto nei casi Airtours/First Choice, Schneider/Legrand e Tetra Laval/Sidel. La sentenza Airtours fa luce sui necessari criteri di prova per dimostrare la creazione di una posizione dominante collettiva risultante da un coordinamento tacito da parte delle imprese. Nella sentenza Schneider sono stati rilevati errori della Commissione nell'analisi e nelle valutazioni dei dati economici nonché, una violazione dei diritti della difesa. Nella sentenza Tetra-Laval, contro la quale la Commissione ha fatto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tenuto conto della sua importanza fondamentale, per la prima volta un tribunale europeo si è occupato della valutazione di concentrazioni di tipo conglomerale, cioè di concentrazioni di imprese operanti su mercati distinti.

3.3

I casi di rinvio tra la Commissione e gli Stati membri sono complessivamente aumentati. In effetti vi sono stati 11 casi di rinvio dalla Commissione agli Stati membri (rispetto a 7 nel 2001) e per la prima volta sono stati effettuati due rinvii congiunti dagli Stati membri alla Commissione.

3.4

Va dato particolare risalto al progetto di riforma della Commissione nel campo dei controlli delle concentrazioni nel cui quadro la Commissione ha presentato nel dicembre2002 il progetto di regolamento sulle concentrazioni. (10) Quasi contemporaneamente, la Commissione ha pubblicato il progetto di comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali (11), nonché delle raccomandazioni sulle pratiche di buona condotta (best practices) e altre misure amministrative destinate a rafforzare la trasparenza e migliorare le procedure interne nel campo del controllo delle concentrazioni. Alla base vi è soprattutto la volontà di preparare la normativa sul controllo delle concentrazioni della Comunità, dopo dodici anni di prassi applicativa, alle sfide dei prossimi anni (allargamento a est dell'UE, concentrazioni a livello mondiale nel contesto della globalizzazione) e in generale quella di semplificare e accelerare la procedura di controllo delle concentrazioni.

3.4.1

La proposta di regolamento presenta alcuni miglioramenti che il Comitato giudica positivamente, ma in altri punti la proposta non è all'altezza delle attese. Le semplificazioni alla procedura d'indagine sono state effettivamente ben congegnate (12). Per esempio la soppressione del termine di una settimana (notificazione entro una settimana dopo la conclusione dell'accordo) permette un miglior controllo delle concentrazioni che devono essere notificate anche fuori dell'Europa. Ciò lascia anche la libertà di poter notificare una concentrazione non appena vi sia la ferma intenzione di concludere l'accordo. Il Comitato sostiene anche la decisione della Commissione di permettere immediatamente l'esecuzione delle concentrazioni che possono essere notificate secondo la procedura semplificata, senza aspettare la conclusione della procedura d'esame. Si tratta di una misura che risponde a una necessità pratica delle imprese. Un altro elemento essenziale della riforma consiste nella possibilità di prorogare in ambedue le fasi la procedura d'esame quando le circostanze lo giustifichino. In tale contesto si deve vigilare affinché il rigoroso regime dei termini non sia in nessun caso abbandonato e ciò per non compromettere la rapidità delle operazioni di concentrazione.

3.4.2

Va osservato con soddisfazione che la Commissione ha mantenuto per motivi di certezza giuridica il criterio tradizionale della posizione dominante e non vuole passare a quello della diminuzione sostanziale di concorrenza (13). Il Comitato esprime tuttavia timori riguardo all'ampia formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della proposta di regolamento. Alla base della formulazione proposta per questo paragrafo vi è l'intenzione concreta di ovviare ad una lacuna del criterio della posizione dominante che si manifestava, a quanto pare, finora nel caso di operazioni di concentrazione nei mercati concentrati che non danno luogo ad una posizione dominante sul mercato. Così secondo l'articolo 2, paragrafo 2 «si considera che una o più imprese detengano una posizione dominante qualora abbiano, coordinandosi o meno, il potere economico di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza, in particolare sui prezzi, sulla produzione, sulla qualità del prodotto, sulla distribuzione o sull'innovazione, o di precludere sensibilmente la concorrenza». A parere del Comitato il nuovo articolo 2, paragrafo 2 della proposta di regolamento colma effettivamente detta lacuna grazie alla sua ampia formulazione, ma abbassa nettamente la soglia d'intervento e crea nuove situazioni di incertezza giuridica che mettono in questione la sperimentata e affidabile prassi decisionale dei tribunali europei e della Commissione. Il Comitato invita pertanto la Commissione a occuparsi solo del caso particolare degli «effetti unilaterali», mantenendo tuttavia i concetti tradizionali per evitare che vi sia una diminuzione della certezza giuridica per le imprese europee. (14) Sarebbe pertanto opportuno che si continuasse ad applicare il criterio originale della posizione dominante.

3.4.3

Il Comitato apprezza anche l'intenzione della Commissione di esaminare in futuro attentamente i guadagni di efficienza fatti valere nel contesto della valutazione complessiva di una concentrazione. Solo così il sistema dei controlli delle concentrazioni può servire in maniera duratura gli interessi dei consumatori europei (15). Sarebbe inoltre auspicabile che, alla luce delle discussioni in corso negli ambienti specializzati, la Commissione prendesse espressamente posizione, chiarendo in quali casi i guadagni di efficienza derivanti dalle concentrazioni possono essere presi in considerazione eccezionalmente anche a carico delle imprese coinvolte. Se non si fa chiarezza su questo punto vi è da temere che le imprese neanche in futuro presenteranno l'argomento dei guadagni di efficienza, svuotando quindi di importanza la politica della Commissione (16).

3.4.4

Lo sforzo della Commissione volto ad applicare quasi in toto le competenze di indagine e intervento previste dal nuovo regolamento 1/2003 relativo alle intese e agli abusi di posizione dominante anche nel settore dei controlli sulle concentrazioni costituisce un problema. Perseguire le violazioni alle norme antitrust e l'esame delle operazioni di concentrazione di imprese sono due obiettivi distinti che richiedono l'impiego di mezzi diversi. Le violazioni delle norme antitrust danneggiano direttamente i terzi e i consumatori e vengono punite con sanzioni amministrative, in alcuni paesi addirittura con sanzioni penali, mentre nel campo del controllo delle concentrazioni non si tratta di convalidare un sospetto iniziale di comportamento irregolare e di applicare quindi i mezzi abituali dell'azione legale in quanto, al contrario, le concentrazioni di imprese costituiscono in generale processi perfettamente legali come dimostra la modesta quota di divieti. Il Comitato raccomanda pertanto alla Commissione di non procedere, nel settore dei controlli delle concentrazioni, ad alcuna modifica e di riconoscere esplicitamente nel testo del regolamento anche il divieto dell'autodenuncia accanto ad altri diritti della difesa, nonché il privilegio legale per gli avvocati esterni ed interni. Inoltre, il sistema vigente delle ammende e delle penalità dovrebbe essere mantenuto, in quanto vi dovrebbe essere un rapporto ragionevole tra l'entità dell'infrazione e le ammende inflitte.

3.4.5

Il Comitato si rammarica del fatto che non si sia riusciti a estendere la competenza della Commissione europea in modo da ridurre in futuro il numero delle notificazioni multiple (17). Al contrario, con l'allargamento dell'Unione europea in futuro queste potrebbero essere più frequenti, determinando cospicui oneri burocratici, alti costi e perdite di tempo per le imprese. È però certamente positivo il fatto che la Commissione in futuro deciderà nel quadro di una procedura preliminare su richiesta delle imprese e in tempi ristretti se un progetto di concentrazione abbia importanza europea e quindi rientri nelle competenze di esame della concentrazione attribuite alla Commissione. Poiché la decisione tuttavia, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, è prevedibile che questa proposta non possa sostituire una chiara regola sulla ripartizione delle competenze.

3.4.6

Il Comitato sostiene espressamente le misure annunciate per migliorare i processi decisionali economici della DG Concorrenza attraverso la creazione del posto di economista capo con un proprio staff di collaboratori. È così che la Commissione affronta il problema dell'insufficiente analisi economica che è stata la causa principale delle tre sentenze di annullamento del Tribunale di primo grado summenzionate. Perché questa novità istituzionale abbia successo sarà di importanza decisiva che l'economista capo e i suoi collaboratori vengano coinvolti già nelle fasi iniziali e in modo duraturo nella valutazione dei singoli casi.

3.5

La Commissione partecipa attivamente a tutti e tre i sottogruppi del gruppo di lavoro della Rete internazionale delle autorità garanti della concorrenza (ICN) sul controllo delle concentrazioni costituito nel 2001. Il Comitato valuta in modo estremamente positivo l'impegno in materia della Commissione, in quanto facilitare la convergenza e ridurre gli oneri, a carico del settore sia pubblico che privato, originati dal controllo multigiurisdizionale delle concentrazioni e dalle notificazioni multiple da parte delle imprese sono obiettivi importanti delle imprese europee desiderose di inserirsi nella concorrenza mondiale. Il Comitato sostiene con forza la massima convergenza possibile dei diversi sistemi e lo sviluppo delle migliori pratiche.

4.   Aiuti di Stato

4.1

Nel campo delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ha portato avanti nel 2002 la riforma sia sotto il profilo della procedura che della sostanza. Uno degli scopi principali del pacchetto di riforma è quello di eliminare inutili oneri procedurali nell'ambito dell'esame degli aiuti di Stato, facilitando in tal modo l'adozione di decisioni rapide nella maggior parte dei casi, nonché quello di destinare maggiori risorse alle questioni più controverse riguardanti tale settore. La Commissione prevede di poter portare a termine la riforma prima della data dell'allargamento, cioè del 1o maggio 2004. Il Comitato apprezza l'intenzione di accelerare la procedura tanto più che i procedimenti principali d'indagine nel passato sono spesso durati più di un anno, esponendo molte volte le imprese a una situazione di incertezza giuridica perdurante. A parere del Comitato, inoltre, le misure fin qui adottate non sono sufficienti per realizzare nella pratica tale intenzione; esso chiede quindi alla Commissione di rendere note al più presto le altre misure previste, in modo che possano veramente essere attuate per il 1o maggio 2004.

4.2

Quale base di discussione a livello degli Stati membri su come conseguire una riduzione del livello generale degli aiuti di Stato e riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali, la Commissione ha messo a punto nel 2001 il repertorio degli aiuti di Stato e il quadro di valutazione degli aiuti di Stato e li ha ulteriormente sviluppati nel corso del 2002. Il Comitato apprezza l'impegno della Commissione per una maggiore trasparenza nel settore degli aiuti di Stato che appare particolarmente importante in relazione agli aiuti di Stato nei paesi di prossima adesione. Nella misura in cui è previsto che i regimi degli aiuti in vigore nei paesi candidati, previa verifica della Commissione, godano in quanto «aiuti esistenti» della protezione accordata all'esistente nella Comunità allargata, va garantito che gli ambienti interessati abbiano l'opportunità di esprimere in anticipo la loro posizione. Oltre a ciò, il Comitato invita a estendere il repertorio degli aiuti di Stato, che attualmente contiene tutte le decisioni adottate dopo il 1o gennaio 2000, anche al passato in modo graduale, al fine di rendere disponibile il patrimonio di esperienze della Commissione per i casi futuri.

4.3

Nel 2002 la Commissione ha elaborato una serie di quadri di riferimento e di orientamenti. Il costante lavoro di chiarificazione e precisazione delle regole fatto dalla Commissione è accolto favorevolmente dal Comitato. Particolare attenzione va prestata al regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti a favore dell'occupazione (18) inteso a facilitare la creazione di posti di lavoro da parte degli Stati membri.

4.4

Nella misura in cui le disposizioni sugli aiuti si applicano agli aiuti regionali o ad altri aiuti in collegamento con i fondi strutturali, sarebbe utile che le future relazioni facessero riferimento alla prassi della Commissione in questo determinato settore.

5.   IV - Servizi d'interesse generale

5.1

Nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken, la Commissione aveva in particolare annunciato un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale. In seguito, però, la Corte di giustizia nella causa Ferring ha deciso, allontanandosi dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, che le compensazioni per i servizi non costituiscono aiuti di Stato pubblici se le imprese interessate vengono compensate solo per la fornitura dei servizi. Fino alle fine del 2002 è rimasta l'incertezza se la Corte di giustizia avrebbe confermato o no tali modifiche della giurisprudenza. Nella sentenza del 24 luglio 2003 nella causa Altmark, la Corte di giustizia ha confermato l'esclusione dalla fattispecie degli aiuti di Stato riconosciuta nella causa Ferring, collegandola però a quattro condizioni di ampia portata. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro. In secondo luogo, la compensazione deve poter essere calcolata sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo la compensazione dei costi può coprire solo i costi sostenuti per l'esecuzione degli obblighi, tenuto conto degli introiti relativi e di un utile ragionevole. In quarto luogo, qualora l'incarico non venga attribuito nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della compensazione va determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui incorrerebbe un'impresa media, gestita in modo efficiente per adempiere tali obblighi. Dato che le compensazioni che non soddisfano le condizioni poste dalla Corte di giustizia rientrano nella fattispecie degli aiuti di Stato, sussiste comunque la necessità dell'annunciato quadro legale comunitario chiarificatore Il Comitato prende atto della discussione avviata con gli esperti degli Stati membri sulla base del non-paper del 12 novembre 2002 e invita a concluderla rapidamente, tenendo debito conto della sentenza Altmark, così da creare quanto prima, grazie all'adozione delle necessarie chiarificazioni, una cornice di certezza giuridica per le imprese.

5.2

Il Comitato apprezza che la Commissione, con il Libro verde sui servizi d'interesse generale annunciato nella relazione e pubblicato il 21 maggio 2003, abbia cominciato come richiesto dal Consiglio europeo di Barcellona (2002), a esaminare se i principi che reggono i servizi di interesse generale debbano essere ulteriormente consolidati e precisati in un quadro comunitario generale (19).

6.   Cooperazione internazionale

6.1

Nel 2002 la Commissione ha proseguito le attività di preparazione e di negoziazione delle adesioni nel quadro dell'allargamento dell'UE e ha proceduto a verificare fino a che punto i paesi candidati avessero già delle disposizioni sulla concorrenza efficaci, constatando che solo nel campo dei controlli degli aiuti di Stato si registravano ancora insufficienze. Nel 2002 nel quadro di valutazione sugli aiuti di Stato la Commissione ha incluso per la prima volta i dati dei paesi candidati, che quindi sono adesso accessibili a tutti.

6.2

In riferimento alla cooperazione bilaterale, va rilevato che nell'ottobre 2002 la Commissione, insieme con le autorità americane responsabili dell'antitrust, ha pubblicato un codice di pratiche di buona condotta (best practices) in materia di cooperazione nel campo dei controlli delle concentrazioni. Il Comitato giudica particolarmente importante e positiva la stretta cooperazione delle autorità preposte al controllo delle concentrazioni delle due maggiori aree economiche del mondo, dato che in tal modo si potranno in futuro ridurre sia il rischio di decisioni divergenti che gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese interessate.

7.   Conclusioni

7.1

La relazione è ricca di informazioni e contiene una serie di nuove indicazioni per la normativa europea sulla concorrenza che risultano importanti tanto per i consumatori che per le imprese.

7.2

Queste sono in sintesi le conclusioni del Comitato:

si approva la riorganizzazione delle norme procedurali sulle intese restrittive e il passaggio concomitante al sistema dell'eccezione legale. Nondimeno, la Commissione dovrebbe apportare ulteriori miglioramenti alla riforma approfittando del pacchetto di modernizzazione e curare di più gli aspetti della certezza giuridica per le imprese e di una più forte affermazione del principio dello sportello unico, nonché garantire in modo più solido i diritti di difesa delle imprese (punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4),

l'importo dell'ammenda dovrebbe essere calcolato sulla base dei danni concreti (punto 2.3.),

le regole concorrenziali dovrebbero consentire il grado di regolamentazione delle libere professioni necessario ad assicurare l'assolvimento dei loro compiti specifici e dei loro obblighi giuridici (punto. 2.5.9.2),

in relazione alla riforma del sistema di controllo delle concentrazioni, la Commissione dovrebbe considerare nella nuova formulazione del criterio della posizione dominante solo il caso speciale degli «effetti unilaterali» onde garantire un massimo di certezza giuridica alle imprese. La Commissione potrebbe potenziare ulteriormente l'incentivo a presentare l'argomento dei guadagni di efficienza e dovrebbe tener conto del fatto che il controllo delle concentrazioni e la procedura antitrust necessitano di mezzi diversi, sotto il profilo sia delle competenze di indagine che dell'ammontare delle sanzioni (punti 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4),

la Commissione dovrebbe rendere note quanto prima le misure previste in materia di riforma delle norme sugli aiuti di stato e dare agli ambienti interessati l'opportunità di prendere posizione per quanto riguarda il futuro trattamento degli «aiuti esistenti» nei paesi candidati. Le future relazioni sulla concorrenza potrebbero inoltre illustrare la prassi della Commissione nel campo degli aiuti di Stato in relazione ai fondi strutturali (punti 4.1, 4.2, 4.4).

Bruxelles, 29 gennaio 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  Cfr. parere del CESE in merito al Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, GU C 51 del 23.2.2000, pag. 55 e parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 (Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato), GU C 155 del 29.5.2001, pag. 73.

(2)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 155, pag. 73, punto 2.8.2.5.

(3)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 155, pag. 73, punto 2.10.1.

(4)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 155, pag. 73, punto 2.12.

(5)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.

(6)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.

(7)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 123 del 25.4.2001, pagg. 50, 53, 55 e 56.

(8)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 221 del 17.9.2002, pag. 10.

(9)  Cfr. i lavori sulla direttiva sul mutuo riconoscimento dei diplomi.

(10)  Cfr. Parere del CESE sul progetto di regolamento CESE 1169/2003 del 24 settembre 2003.

(11)  Cfr. parere del CESE sul progetto di comunicazione, CESE 1170/2003 del 24 settembre 2003.

(12)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 1169/2003 del 24.9.2003, punto 3.10 e sul Libro verde sulla revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 130, pt. 3.3.1.

(13)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento (CESE 1169/2003) del 24 settembre 2003, punto 3.10 e sul Libro verde sulla revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 130, punto 3.12.13.

(14)  Cfr. parere del CESE sul progetto di comunicazione (CESE 1170/2003) del 24/25 settembre 2003, punto 3.1.4.

(15)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 130, punto 3.2.12.

(16)  Cfr. parere del CESE sul progetto di comunicazione (CESE 1170/2003) del 25 settembre 2003, punto 4.7.2.

(17)  Cfr. parere del CESE sul Libro verde, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 130, punto 3.1.2.

(18)  Cfr. parere del CESE sulla proposta di regolamento, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 143.

(19)  Cfr. parere del CESE sui servizi d'interesse generale, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 119.