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30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/62 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(COM(2003) 492 def. - 2003/0189 (COD))
(2004/C 108/12)
Il Consiglio, in data 9 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 dicembre 2003 sulla base del progetto predisposto dal relatore SEARS.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 gennaio 2004, nel corso della 405a sessione plenaria, ha adottato all'unanimità il seguente parere
1. Introduzione
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1.1 |
La terra è circondata da gas; alcuni di tali gas assorbono e riflettono calore, causando un innalzamento delle temperature al suolo: si tratta dell'effetto serra. L'attività umana ha provocato un aumento delle concentrazioni di gas che provocano l'effetto serra, tra cui il biossido di carbonio, il metano, il vapore acqueo, il protossido di azoto, l'ozono e alcune sostanze prodotte artificialmente, tra cui i gas fluorurati. |
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1.2 |
Se non si riuscirà a contenere o ad invertire le tendenze in atto, come pure il riscaldamento globale che ne deriva, si produrrà un cambiamento climatico permanente e potenzialmente dannoso. Il compito di trovare un equilibrio tra questa situazione e le esigenze degli esseri umani di ogni livello di sviluppo e di ogni parte del mondo costituisce la più grande sfida per l'umanità in questo momento. |
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1.3 |
La risposta internazionale è stata definita nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, adottata nel 1992, e nel Protocollo di Kyoto, del 1997. Il cambiamento climatico è una priorità del Sesto programma di azione per l'ambiente 2001-2010 dell'UE. |
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1.4 |
Nel giugno 2000 l'UE ha definito il Programma europeo sul mutamento climatico (ECCP), un processo di consultazione tra varie parti in causa, volto a stabilire come l'UE possa raggiungere nella maniera migliore i suoi obiettivi nell'ambito del Protocollo di Kyoto. La prima relazione ECCP, nel giugno 2001, individuava 42 soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi e in grado di ridurre le emissioni di gas serra di una quantità compresa tra 664 e 765 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (t CO2 eq.); fra esse figuravano azioni volte a limitare l'utilizzazione e le emissioni di taluni gas fluorurati. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
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2.1 |
La proposta mira a limitare le emissioni di idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6), ampiamente utilizzati come refrigeranti, solventi per la pulizia e agenti rigonfianti, nonché in applicazioni sanitarie o speciali, compresa la fabbricazione di prodotti antincendio, di semiconduttori e di commutatori di tensione e nella produzione di magnesio. |
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2.2 |
Queste sostanze hanno un forte effetto serra e sono menzionate nel Protocollo di Kyoto; si prevede che le azioni proposte ridurranno di qui al 2010 le loro emissioni nella misura di 23 milioni di t CO2 eq., portandole a 75 milioni di t CO2 eq., con la possibilità di riduzioni ulteriori quando le misure raggiungeranno la piena efficacia. |
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2.3 |
La proposta è basata sull'articolo 95 del Trattato; le misure intese ad armonizzare i requisiti relativi al monitoraggio, al contenimento e all'utilizzazione aiuteranno gli Stati membri a far fronte ai propri obblighi nel quadro del Protocollo di Kyoto, fornendo al tempo stesso una protezione essenziale per il mercato interno. |
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2.4 |
L'articolo 3 disciplina il monitoraggio e il contenimento delle perdite di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio. L'articolo 4 riguarda il recupero dei gas, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione, in occasione della manutenzione o della rottamazione degli impianti. L'articolo 6 impone ai produttori, agli importatori e agli esportatori di tenere un registro della produzione, dell'importazione e dell'uso dei gas in questione, nonché di comunicare alla Commissione i relativi dati. Gli articoli 7 e 8 vietano l'immissione in commercio e il successivo uso di determinati gas fluorurati in specifiche applicazioni. |
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2.5 |
Gli articoli 9 e 10 riguardano specificamente l'uso di gas fluorurati negli impianti mobili di condizionamento installati sulle autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Per dare ai costruttori il tempo di introdurre i necessari cambiamenti in modo efficace rispetto ai costi viene proposto un sistema di contingenti trasferibili. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 è vietato sulle autovetture nuove immesse sul mercato dopo il 1o gennaio 2009 l'uso di gas fluorurati aventi un potenziale di riscaldamento globale (GWP, su un periodo di 100 anni, dove il potenziale del CO2 è 1) superiore a 150. |
3. Osservazioni generali
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3.1 |
Il Comitato riconosce la necessità e l'urgenza di ridurre le emissioni globali di gas ad effetto serra; appoggia decisamente la Commissione nel suo impegno per una piena ratifica del Protocollo di Kyoto. Accoglie pertanto con favore la proposta in esame, relativa al controllo e all'utilizzazione di taluni gas fluorurati. Le azioni proposte sono state definite in collaborazione con le parti in causa al fine di fornire agli Stati membri misure efficaci rispetto ai costi per raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. Il CESE auspica che tali misure saranno anche, per i paesi esterni all'UE, un modello da seguire. |
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3.2 |
Le attività menzionate nella proposta, refrigerazione, condizionamento d'aria, applicazioni mediche e speciali, sono considerate sempre più come essenziali per la vita umana, in quanto senza di esse la fornitura giornaliera di cibo fresco sarebbe impossibile e lo svolgimento di attività sicure e produttive in casa, al lavoro o in viaggio diventerebbe più difficile. |
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3.3 |
Tuttavia le attività intese a mitigare gli effetti del calore possono anche contribuire al riscaldamento globale, in modo sia diretto - a causa di perdite di refrigerante - che indiretto, in ragione dell'energia che bisogna utilizzare per far funzionare il sistema di raffreddamento. Gli effetti indiretti sono in genere maggiori di quelli diretti: nel caso di un frigorifero domestico le emissioni dipendono per il 96 % dall'utilizzazione di energia, l'utilizzazione di un impianto mobile di condizionamento accresce fino al 20 % il consumo di carburante e le emissioni di un'autovettura. |
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3.4 |
La scelta dei refrigeranti è in generale limitata all'ammoniaca, al biossido di carbonio, all'acqua, agli idrocarburi o ai fluorocarburi (HFC). Ognuno di essi presenta specifici vantaggi e svantaggi; non si prevede che vengano individuate a breve termine nuove molecole per questo tipo di utilizzazione. I clorofluorocarburi (CFC), che sono stati introdotti negli anni '30 come alternativa sicura e a buon mercato a prodotti come l'ammoniaca, il biossido di zolfo e gli idrocarburi, vengono gradualmente abbandonati, nel quadro del Protocollo di Montreal, a causa del loro elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono; essi sono inoltre caratterizzati da potenziali di riscaldamento globale elevati. |
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3.5 |
Nel campo della refrigerazione domestica sono stati superati i problemi di infiammabilità del sostituto preferito, l'isobutano, grazie alla modesta carica iniziale (30-60 g), alle perdite ridotte e all'uso di sistemi elettrici antiesplosione. |
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3.6 |
I sistemi per uso commerciale utilizzano ammoniaca quando sono situati in zone isolate o quando è disponibile personale addestrato a lavorare in situazioni potenzialmente pericolose, oppure impiegano miscele di idrofluorocarburi, ad esempio nei supermercati, dove la sicurezza è fondamentale data la presenza del pubblico. Sono essenziali in questi casi una migliore progettazione, il monitoraggio e il contenimento. |
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3.7 |
La domanda crescente di impianti di condizionamento sulle autovetture dipende dal calo dei costi e dalla crescente consapevolezza degli effetti dei cambiamenti climatici locali. Tuttavia la carica iniziale di refrigerante (750 g), in genere HFC 134a, a bassa infiammabilità ma con un potenziale di riscaldamento globale pari a 1300, è molto maggiore che in un refrigeratore domestico. Il consumo durante l'intero ciclo di vita (1.200-2.400 g) è molto più elevato e gli effetti indiretti sono ancora superiori. |
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3.8 |
In queste condizioni la riprogettazione e un migliore contenimento sono indispensabili per permettere l'uso sicuro dell'HFC 152a, che è moderatamente infiammabile ma ha un potenziale di riscaldamento globale di solo 140, del butano, che è estremamente infiammabile ma ha un potenziale di riscaldamento globale di solo 3, o del biossido di carbonio, che non è infiammabile ma richiede una pressione più elevata, può causare un aumento dei consumi di carburante e comporta il rischio di asfissia degli occupanti l'autovettura in caso di incidente. Tutto questo ha importanti conseguenze sulla progettazione del motore e della carrozzeria, sulla manutenzione e sullo scarico o riciclaggio alla fine del ciclo di vita. |
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3.9 |
Il Comitato ritiene che si debba agire più tempestivamente, in modo da poter integrare gli impianti di condizionamento mobili nel processo di omologazione di tutti i nuovi modelli immessi sul mercato europeo. A tal fine è essenziale che la Commissione elabori delle norme comunitarie sulla misurazione delle perdite e delle emissioni totali, come pure sul loro impatto sull'inquinamento atmosferico e sul cambiamento climatico, a condizionatore acceso e spento. |
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3.10 |
Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della salvaguardia dell'ambiente globale, la base giuridica della proposta dovrebbe essere l'articolo 95 del Trattato, nell'ottica di fornire orientamento e protezione al mercato interno nei settori maggiormente interessati. Per ottenere il massimo effetto è necessario consolidare delle tendenze sostenibili a lungo termine nelle preferenze dei consumatori e nelle relative innovazioni produttive in questi settori industriali che si riforniscono sul mercato globale. L'Unione europea deve mantenere il proprio ruolo guida, proseguendo la consultazione delle parti in causa, incentivando azioni positive e promuovendo un quadro nel quale tali azioni possano essere intraprese in modo tempestivo ed efficace rispetto ai costi. |
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3.11 |
I governi nazionali hanno un ruolo importante da svolgere, attraverso lo scambio di buone prassi, come ad esempio i sistemi di monitoraggio in uso in Svezia, che consentono di ridurre dal 30-40 % al 5-8 % le perdite degli impianti commerciali e di quelli siti presso rivendite al dettaglio, o il sistema STEK, nei Paesi Bassi, per impianti di refrigerazione senza perdite, oppure predisponendo dei regimi volti a informare i consumatori e a premiare le loro scelte in merito a questioni che riguardano l'ambiente globale. Il sistema dei marchi energetici, che sta già avendo effetti considerevoli sugli impianti domestici, dovrebbe essere esteso al più presto agli impianti commerciali e a quelli mobili. |
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3.12 |
Nel momento in cui dei paesi, già soggetti ai Protocolli di Montreal e di Kyoto, ma contraddistinti da fasi e da livelli di sviluppo interno differenti, entrano a far parte dell'UE, il Comitato invita la Commissione a continuare a lavorare per realizzare riduzioni sostenibili e realistiche delle emissioni di gas ad effetto serra, proteggendo il mercato interno allargato e creando condizioni eque di competizione per i produttori e gli importatori. Il Comitato riconosce che lo strumento giuridico appropriato della proposta in esame è il regolamento. |
4. Osservazioni specifiche
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4.1 |
Nell'introduzione dovrebbero esserci delle considerazioni sulla sicurezza e la salute di tutti i soggetti coinvolti nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione. |
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4.2 |
Mancano inoltre alcune definizioni; occorrerebbe precisare meglio la distinzione tra «operatore» e «proprietario» degli impianti fissi. La Commissione dovrebbe lavorare insieme con le parti in causa per garantire che il documento copra pienamente le situazioni che si verificano nella realtà. |
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4.3 |
Le raccomandazioni relative al contenimento sono deboli e non definiscono requisiti adeguati per l'azione e il monitoraggio mirato degli impianti inaffidabili o caratterizzati da perdite. Bisognerebbe seguire con maggiore attenzione i sistemi svedese e olandese. Dal momento che vengono aumentati gli incentivi alla riduzione delle perdite già in fase di progettazione, si dovrebbe consentire una minore frequenza del monitoraggio dei nuovi impianti ad alta efficienza energetica e che abbiano dimostrato di avere percentuali ridotte di perdite, indipendentemente dal tipo di refrigerante che viene impiegato. Gli utenti dovrebbero considerare la riduzione delle perdite sia come un fattore di riduzione dei costi che come un contributo alle prestazioni ambientali. Per provocare gli auspicati cambiamenti delle attuali prassi si può ricorrere ad accordi volontari, regimi di etichettatura e di premi, informazioni diffuse attraverso i mezzi di informazione di settore e riconoscimento da parte dei consumatori dei progressi realizzati. |
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4.4 |
L'articolo 5 prevede delle misure di formazione destinate al personale addetto al contenimento e al recupero, ma non all'installazione, alla manutenzione e all'ispezione, tuttavia ciò sarà indispensabile se si vuole che i cambiamenti abbiano i risultati sperati. |
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4.5 |
Il Comitato accoglie con favore la procedura di comunicazione delle informazioni definita all'articolo 6. Le relazioni nazionali basate sulle norme dell'UE relative all'aria sono di qualità variabile: senza una banca dati coerente ed efficiente sarà difficile stabilire quali progressi siano stati compiuti e quali azioni ulteriori siano richieste. |
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4.6 |
Considerando l'esigenza di equilibrare i rischi e i benefici nella refrigerazione e nel condizionamento dell'aria, sarebbe preferibile assoggettare tali specifiche attività alla futura azione legislativa, compresa l'omologazione per gli impianti di condizionamento mobili, piuttosto che concentrarsi, come si fa, su una sola serie di refrigeranti. |
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4.7 |
Il sistema di contingenti per le emissioni degli impianti mobili di condizionamento è complesso e non appare del tutto necessario. Se gli orizzonti temporali sono realistici, sembrerebbe preferibile introdurre, per esempio a partire dal 2012, l'omologazione dei nuovi modelli, basata su tutti gli aspetti dell'efficienza energetica e della limitazione delle emissioni e applicata alla stessa stregua ai costruttori e agli importatori. Bisognerebbe inoltre stabilire un termine ultimo, ad esempio il 2020, entro il quale tutte le autovetture nuove, che si tratti di modelli nuovi o preesistenti, devono conformarsi pienamente alle nuove norme. Inoltre si dovrebbero promuovere dei regimi volti ad incrementare la sostituzione dei modelli preesistenti non conformi. |
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4.8 |
Il ruolo e le responsabilità dei consumatori sono particolarmente importanti: per le attività considerate come indispensabili, il consumatore dovrebbe essere al corrente delle scelte disponibili e delle conseguenze di ciascuna scelta. Nel caso vi siano costi speciali, relativi ad esempio alla manutenzione o alla rottamazione, occorre che vengano definiti e addebitati. I regimi di etichettatura hanno contribuito notevolmente ad accrescere l'efficienza energetica dei frigoriferi domestici; con l'aiuto della Commissione questi regimi potrebbero essere estesi al più presto ad altri aspetti della refrigerazione e del condizionamento d'aria. |
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4.9 |
Per le applicazioni opzionali e relativamente di poco conto, o per le quali sono disponibili alternative più sicure, il Comitato considera adeguato e valuta positivamente l'approccio definito negli articoli 7 e 8 e nell'Allegato II della proposta. In settori complessi ed essenziali, come quello della somministrazione di farmaci attraverso aerosol dosatori, si ritiene più opportuno ricorrere ad accordi volontari, a graduali avanzamenti e allo scambio di buone prassi. |
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4.10 |
Altre utilizzazioni dei gas fluorurati, come per esempio negli automezzi da trasporto pesanti e nei sistemi di refrigerazione mobili utilizzati nei trasporti su strada, rotaia e per via d'acqua, che non sono prese in considerazione nella proposta in esame, dovrebbero essere oggetto di proposte successive non appena siano disponibili i dati necessari. |
Bruxelles, 28 gennaio 2004.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH