52003XC1119(03)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica da parte del Regno Unito degli obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 278 del 19/11/2003 pag. 0006 - 0006


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Modifica da parte del Regno Unito degli obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra

(2003/C 278/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di modificare gli obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 del 21 dicembre 1996 e modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/04 dell'8 dicembre 1999 e C 310/08 del 13 dicembre 2002.

2. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO MODIFICATI SONO I SEGUENTI:

- Relativamente al numero di frequenze minime

Un volo giornaliero di andata e ritorno tra Glasgow e Barra, con l'eccezione della domenica.

- Relativamente alla capacità

La capacità dell'aeromobile utilizzato non deve essere inferiore a:

- 12 posti sulla rotta Glasgow-Barra e 15 posti sulla rotta Barra-Glasgow (dal lunedì al venerdì); e

- 10 posti sulla rotta Glasgow-Barra e 15 posti sulla rotta Barra-Glasgow (il sabato);

(L'operatore prevede attualmente due posti per i servizi postali su tutti i voli Glasgow-Barra. Tali disposizioni sono tuttavia oggetto di contratti distinti).

- Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati

L'aeromobile utilizzato deve essere adatto all'atterraggio sulla pista dell'aeroporto di Barra, situata sulla spiaggia di Traigh Mhor.

- Relativamente alle tariffe

Le proposte dovrebbero indicare due opzioni tariffarie, ripartite come segue:

- Un'opzione tariffaria per un biglietto di sola andata non superiore a GBP 101 e una seconda opzione tariffaria per un biglietto di sola andata non superiore a 71 GBP (al netto di tutte le tasse e imposte).

La tariffa massima per la rotta in questione può essere aumentata una volta all'anno con il consenso scritto preventivo del governo scozzese sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del Regno Unito (tutte le voci) o di qualsiasi indice che dovesse sostituirlo.

Nessun'altra modifica può essere apportata alle fasce tariffarie senza il consenso scritto preventivo del governo scozzese.

La nuova tariffa massima praticata sulla rotta in questione deve essere notificata all'Autorità dell'aviazione civile e non entrerà in vigore prima della notifica alla Commissione europea che la può pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.