52003XC1119(01)

Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e 5 del trattato CE — Richiesta di autorizzazione ad emanare disposizioni nazionali in deroga ad un provvedimento comunitario di armonizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 278 del 19/11/2003 pag. 0002 - 0003


Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e 5 del trattato CE

Richiesta di autorizzazione ad emanare disposizioni nazionali in deroga ad un provvedimento comunitario di armonizzazione

(2003/C 278/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(N. della notifica A/91/71/2003)

1. Con lettera del 23 settembre 2003 la Repubblica d'Austria ha notificato alla Commissione le disposizioni regionali adottate dalla regione (Land) di Salisburgo relative al divieto dell'ingegneria genetica; la regione di Salisburgo desidera adottarle in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(1). La notifica austriaca è pervenuta alla Commissione il 24 settembre 2003.

2. L'articolo 95, paragrafo 4 dispone che: "allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse".

3. L'articolo 95, paragrafo 5 del trattato stabilisce che: "allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse".

4. In conformità all'articolo 95, paragrafo 6, "La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno".

5. Il progetto di provvedimento austriaco in parola(2) verte in primo luogo sulla protezione della natura e dell'ambiente, delle biodiversità naturali e della produzione biologica. Si prefigge di vietare la coltivazione di sementi geneticamente modificate (comprese quelle che beneficiano di un'autorizzazione comunitaria) e l'impiego di animali transgenici a fini riproduttivi e in particolare il loro rilascio per la caccia e la pesca. Tuttavia, il progetto non vieta tali attività qualora siano svolte in impianti di impiego confinato. Inoltre prevede meccanismi compensatori per le perdite monetarie dovute alla presenza di organismi geneticamente modificati in prodotti convenzionali. Il provvedimento è considerato una misura temporanea della durata di tre anni.

6. Il governo regionale di Salisburgo ritiene necessario emanare provvedimenti volti a proteggere la produzione agricola biologica e tradizionale e le risorse genetiche dei vegetali e degli animali dalla ibridizzazione con organismi geneticamente modificati. Le autorità di Salisburgo ritengono che il problema della coesistenza tra le metodologie di produzione agricola di organismi geneticamente modificati e non, sia ancora ampiamente irrisolto. Il progetto de quo si basa su tre studi che, secondo quanto indicato, sostengono la necessità di proibire gli organismi geneticamente modificati nella regione di Salisburgo considerata l'impossibilità di attuare misure di coesistenza e il persistere dei dubbi sui potenziali rischi degli organismi geneticamente modificati(3). Inoltre la nota esplicativa allegata al progetto descrive brevemente la specificità dell'ecosistema della regione di Salisburgo e le sue prassi agricole, considerate, secondo le autorità regionali, circostanze speciali giustificanti la deroga alla direttiva 2001/18/CE.

7. La Commissione ricorda alle parti interessate che eventuali osservazioni sulla notifica austriaca saranno prese in considerazione solo se perverranno entro il mese successivo alla pubblicazione della presente notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione si riserva il diritto di comunicare alla Repubblica d'Austria ogni osservazione inviata.

8. Ulteriori informazioni relative alla notifica possono essere ottenute presso: Bundesministerium für Wissenschaft und Arbeit Abteilung C2/1 A - 1010 Wien, Stubenring 1 Tel. (43-1) 711 00 58 96 fax (43-1) 715 96 51 o (43-1) 712 06 80 e-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

Contatto presso la Commissione europea: Sig. Hervé Martin Commissione europea Direzione generale Ambiente

Unità C4

BU5 02/137 B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 296 54 44 fax (32-2) 299 10 67 e-mail: herve.martin@cec.eu.int

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pagg. 1-39.

(2) Progetto di legge che proibisce la coltivazione di sementi e di piante geneticamente modificate, l'uso di animali transgenici a fini riproduttivi e il rilascio di animali transgenici in particolare per la caccia e la pesca. ["Legge della regione di Salisburgo sul divieto dell'ingegneria genetica" (denominazione in lingua tedesca: GTVG)].

(3) I tre studi sono: "GM-free areas of farming: conception and analysis of scenarios and steps for realisation", Werner Müller, 28 aprile 2002 (eseguito per conto del dipartimento dell'Ambiente della regione dell'Austria Superiore e del ministro federale per la Sicurezza sociale e le generazioni); "Scenario of coexistence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", Centro comume di ricerca, maggio 2002; "Report from the Working Group on the co-existence of genetically modified crops with conventional and organic crops", Istituto danese di scienze agrarie, 10 gennaio 2003.