52003XC1101(02)

Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 263 del 01/11/2003 pag. 0003 - 0004


Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche

(2003/C 263/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002) prevede che entro il 31 dicembre 2003 i settori colpiti da gravi problemi strutturali saranno specificati in un elenco dei settori allegato alla disciplina. Alla luce delle difficoltà metodologiche incontrate in corso di elaborazione, la Commissione ha deciso di rinviare l'adozione del citato elenco di settori.

L'esperienza maturata negli anni recenti e le informazioni a disposizione della Commissione sull'attuale situazione dei settori in questione hanno indotto la Commissione a decidere che le limitazioni attualmente applicate agli aiuti regionali all'investimento destinati al settore automobilistico ed al settore delle fibre sintetiche vadano mantenute.

La Commissione ha deciso di non includere il settore della costruzione navale nel campo di applicazione della disciplina multisettoriale.

La Commissione ha deciso di introdurre una correzione tecnica alla formulazione delle norme transitorie applicabili all'industria automobilistica per gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2003.

Per motivi di trasparenza, il testo della disciplina multisettoriale è pertanto modificato come segue.

Il paragrafo 31 è modificato come segue:

31. I settori colpiti da gravi problemi strutturali potranno essere specificati in un elenco dei settori che sarà allegato alla presente disciplina. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, in tali settori non saranno autorizzati aiuti regionali all'investimento. La realizzabilità tecnica e l'opportunità politica ed economica di adottare tale elenco saranno esaminate entro la fine del 2005. Qualora la Commissione decidesse in tal senso, l'elenco dei settori sarà adottato e pubblicato entro il 31 marzo 2006 ed entrerà in vigore il 1o gennaio 2007. Le misure opportune che, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE si renderanno necessarie al riguardo, saranno proposte entro il 1o luglio 2006.

Il paragrafo 32 è modificato come segue:

32. Ai fini dell'esame della realizzabilità tecnica dell'elaborazione dell'elenco dei settori, i gravi problemi strutturali saranno misurati in linea di massima sulla base dei dati relativi al consumo apparente, all'opportuno livello della classificazione CPA(1) nel SEE, o, se tale informazione non è disponibile, secondo segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili. Si potrà tenere conto anche di altri dati ed informazioni pertinenti, compresi studi settoriali. Nessun settore sarà incluso nell'elenco sulla base di un'applicazione puramente meccanicistica di dati statistici. L'elenco di settori potrà essere aggiornato ove ciò si renda necessario.

La prima frase del paragrafo 33 è modificata come segue:

33. Qualora la Commissione decida di adottare tale elenco di settori a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i settori inclusi nell'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali, tutti gli aiuti regionali all'investimento a favore di investimenti comportanti spese ammissibili superiori ad un importo che la Commissione dovrà determinare al momento della definizione dell'elenco dei settori(2), dovranno essere notificati individualmente alla Commissione, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.

Il paragrafo 42 è modificato come segue:

42. Fino al 31 dicembre 2006, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 70/2001:

a) per aiuti di importo superiore a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un esistente regime di aiuti, è limitata al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale;

b) nessuna spesa sostenuta nell'ambito di progetti d'investimento nell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, sarà ammissibile ad aiuti all'investimento.

Questa modifica entra in vigore dal 1o gennaio 2004.

I paragrafi 43 e 44 sono abrogati.

Di seguito al paragrafo 46, sono inseriti i paragrafi 46 bis e 46 ter:

46 bis. Al fine di disporre, in assenza di un elenco dei settori colpiti da gravi difficoltà strutturali, di un insieme chiaro di norme applicabili agli investimenti regionali a favore del settore automobilistico e del settore delle fibre sintetiche a partire dal 1o gennaio 2004, la Commissione ha deciso di proporre le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato:

- continuare ad applicare le esistenti norme transitorie per il settore delle fibre sintetiche, quale definito nell'allegato D, fino al 31 dicembre 2006;

- per aiuti di importo superiore a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, limitare l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un regime di aiuti esistente, al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale.

46 ter. Gli Stati membri sono invitati a manifestare il loro consenso esplicito alle opportune misure proposte entro il termine specificato nella lettera loro indirizzata. In assenza di una risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non è d'accordo con le misure proposte.

(1) Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).

(2) In linea di principio, tale importo può essere fissato a 25 milioni di EUR, ma può variare da un settore all'altro.