Imposizione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 258 del 28/10/2003 pag. 0003 - 0003
Imposizione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (2003/C 258/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 24081/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Angoulême e Lione-Saint-Exupéry. 2. A decorrere dal 1o aprile 2004, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Angoulême e Lione-Saint-Exupéry sono i seguenti: Numero minimo di frequenze Devono essere garantiti almeno: - due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, tranne i giorni festivi, dal lunedì al venerdì, per un totale di 220 giorni all'anno, - un viaggio giornaliero di andata e ritorno il sabato e la domenica per 44 settimane all'anno. I servizi devono essere garantiti senza scalo intermedio tra Angoulême e Lione-Saint-Exupéry. Tipi di aeromobile utilizzati e relativa capacità I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili turboelica o turboreattori pressurizzati con una capacità minima di 30 posti. Orari Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari durante la settimana di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, potendo rimanere per almeno otto ore nella città di destinazione, sia essa Angoulême o Lione. Politica commerciale I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni. Continuità del servizio Eccetto in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati per ragioni direttamente imputabili al vettore, non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti. Inoltre, il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi. I vettori comunitari sono informati che il mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico può comportare sanzioni amministrative e/o penali.